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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26760/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE G. VERDI, 25 31100 TREVISO presso il difensore avv. PAVAN ANTONIO
ATTORE/I OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e LISERRE ALESSANDRA Controparte_1 P.IVA_2
( ) VIA PRIVITA MARIA TERESA, 11 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIALE BIANCA MARIA, 24 20129 MILANO;
C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da foglio depositato telematicamente ex art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11722/2023, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 10.7.2023, di pagamento senza dilazione in favore dell'opposta della somma di €
130.527,80 oltre interessi e spese processuali quale corrispettivo per la fornitura di pannelli isolanti
EPS 100 in polistirene espanso.
pagina 1 di 4 L'opponente, pur non contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, regolato dalla scrittura del 23.1.2023 come modificata e integrata dall'addendum del 4.4.2023, eccepiva il grave inadempimento della che avrebbe disatteso le proprie obbligazioni consegnando merce per CP_1 un valore di € 25.376,79 a fronte dell'avvenuto pagamento di € 519.312,76. Chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la revoca del decreto ingiuntivo opposto e domandava, anche in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto del 23.1.2023 ai sensi dell'art. 1454 c.c., stante il mancato rispetto del termine intimato con diffida ad adempiere del 25.5.2025 e che, pertanto, nulla è dovuto in relazione alla fatt. n. 18 del
5.6.2023. Chiedeva altresì la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.c. al pagamento di €
20.000,00 ovvero della somma equitativamente determinata dal Giudice, con vittoria di spese e compensi.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di compensi e spese di lite.
Con ordinanza del 10.8.2023 questo Giudice sospendeva ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che qui integralmente si richiamano.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c. e depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., il
Giudice assegnava termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Depositata nelle more istanza congiunta di estinzione del processo per reciproca rinuncia agli atti del giudizio e alle domande e relativa accettazione, il Giudice rilevava, ai fini della verifica di regolarità ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'assenza di espressa attribuzione ai difensori di parte opposta del potere di rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce e invitava alla relativa integrazione, mai intervenuta.
Parte opponente depositava foglio di pc e scritti conclusivi e la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 6 maggio 2025.
L'opposizione è fondata e deve essere integralmente accolta condividendo le ragioni dedotte da parte opponente.
Il rapporto contrattuale tra le parti è regolato dall'accordo di fornitura sottoscritto il 23.1.2023 (doc. 4 opponente), come integrato dall'addendum del 4.4.2023 (doc. 12 opponente), che prevedeva la consegna mensile di 1.646 mc di merce (eccezion fatta per il mese di agosto) e la corresponsione del prezzo dovuto per la fornitura alla ricezione di ciascun avviso di merce pronta da parte del fornitore
(art. 3 iv dell'accordo).
pagina 2 di 4 È incontestato e trova pieno riscontro nel compendio documentale offerto dall'opponente che la abbia corrisposto alla Assoservizi la somma complessiva di € 519.312,76 (doc. 8, 9, 13, 17, 22 Pt_1 opponente), dei quali € 100.000,00 a titolo di acconto (come previsto dal contratto) e i restanti a fronte degli avvisi di merce pronta e relative fatture trasmessi dalla controparte, che si dichiarava disponibile alla consegna delle forniture previste per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 (doc. 10, 15,
20 opponente).
A dispetto dell'obbligo di consegna mensile di 1.646 mc, la ha, tuttavia, fornito soltanto CP_1
320,01 mc di merce complessivi (doc. 18 opponente), per un valore di € 25.376,79, disattendendo così ai propri obblighi contrattuali e reiterando i propri avvisi di merce pronta – questa volta rimasti impagati dalla – anche per il mese di giugno (doc. 24-25 opponente), nonostante una Pt_1
comunicazione con la quale si dava atto di non poter effettuare alcuna consegna prima del 15 luglio
2023 a causa di problemi con i propri fornitori (doc. 27 opponente).
Parte opponente ha, dunque, fornito adeguata e piena prova del proprio adempimento agli obblighi contrattuali e dell'inesistenza del credito azionato in sede monitoria, a fronte della mancata consegna della merce oggetto di pattuizione e di pagamento;
dal canto suo, l'opposta ha del tutto omesso di dimostrare il proprio corretto adempimento, in assenza di qualsivoglia documento o argomentazione idonei a inficiare il lineare costrutto difensivo di controparte, né può assumere alcun valore l'allegazione di un asserito ritardo del proprio fornitore Swisspor, certamente inidoneo a integrare un'ipotesi di impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Quanto alla domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c., con diffida del 25.5.2023 (doc. 23 opponente) la ha intimato all'opposta di adempiere ai propri obblighi nel termine perentorio di 15 giorni, con Pt_1 la conseguenza che il perdurante inadempimento avrebbe determinato la risoluzione dell'accordo di fornitura. In assenza di alcuna prestazione di consegna da parte della deve accertarsi in CP_1 questa sede l'avvenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Deve essere accolta la richiesta avanzata da parte opponente di condanna per lite temeraria di parte opposta, a fronte non soltanto della mala fede che ha caratterizzato la gestione del rapporto contrattuale da parte dell'opposta (reiterati avvisi di merce pronta e richieste di pagamento pur trovandosi nell'indisponibilità dei beni), ma anche del comportamento processuale tenuto a seguito della richiesta di integrazione della procura alle liti formulata dal Giudice in risposta alla reciproca rinuncia agli atti del giudizio (ordinanza del 30.7.2025), così aggravando il procedimento e inducendo la propria controparte a ulteriore attività difensiva. Si ritiene pertanto di dovere riconoscere a titolo di pagina 3 di 4 risarcimento ex art. 96 c.p.c. alla parte opposta una somma pari agli importi liquidati a titolo di compensi di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e dell'attività difensiva svolta(ai valori massimi per la fase di studio e introduttiva per la trattazione dell'istanza ex art.649 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11722/2023, emesso dal Tribunale di
Milano il 10.7.2023;
accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente, accertando la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1454 c.c. e che nulla è dovuto in relazione alla fatt. n. 18 del
5.6.2023;
condanna parte opposta al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'opponente di una somma pari all'importo liquidato a titolo di compensi di lite;
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi, € 16.193,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26760/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE G. VERDI, 25 31100 TREVISO presso il difensore avv. PAVAN ANTONIO
ATTORE/I OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e LISERRE ALESSANDRA Controparte_1 P.IVA_2
( ) VIA PRIVITA MARIA TERESA, 11 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIALE BIANCA MARIA, 24 20129 MILANO;
C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da foglio depositato telematicamente ex art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11722/2023, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 10.7.2023, di pagamento senza dilazione in favore dell'opposta della somma di €
130.527,80 oltre interessi e spese processuali quale corrispettivo per la fornitura di pannelli isolanti
EPS 100 in polistirene espanso.
pagina 1 di 4 L'opponente, pur non contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, regolato dalla scrittura del 23.1.2023 come modificata e integrata dall'addendum del 4.4.2023, eccepiva il grave inadempimento della che avrebbe disatteso le proprie obbligazioni consegnando merce per CP_1 un valore di € 25.376,79 a fronte dell'avvenuto pagamento di € 519.312,76. Chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la revoca del decreto ingiuntivo opposto e domandava, anche in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto del 23.1.2023 ai sensi dell'art. 1454 c.c., stante il mancato rispetto del termine intimato con diffida ad adempiere del 25.5.2025 e che, pertanto, nulla è dovuto in relazione alla fatt. n. 18 del
5.6.2023. Chiedeva altresì la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.c. al pagamento di €
20.000,00 ovvero della somma equitativamente determinata dal Giudice, con vittoria di spese e compensi.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di compensi e spese di lite.
Con ordinanza del 10.8.2023 questo Giudice sospendeva ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che qui integralmente si richiamano.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c. e depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., il
Giudice assegnava termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Depositata nelle more istanza congiunta di estinzione del processo per reciproca rinuncia agli atti del giudizio e alle domande e relativa accettazione, il Giudice rilevava, ai fini della verifica di regolarità ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'assenza di espressa attribuzione ai difensori di parte opposta del potere di rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce e invitava alla relativa integrazione, mai intervenuta.
Parte opponente depositava foglio di pc e scritti conclusivi e la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 6 maggio 2025.
L'opposizione è fondata e deve essere integralmente accolta condividendo le ragioni dedotte da parte opponente.
Il rapporto contrattuale tra le parti è regolato dall'accordo di fornitura sottoscritto il 23.1.2023 (doc. 4 opponente), come integrato dall'addendum del 4.4.2023 (doc. 12 opponente), che prevedeva la consegna mensile di 1.646 mc di merce (eccezion fatta per il mese di agosto) e la corresponsione del prezzo dovuto per la fornitura alla ricezione di ciascun avviso di merce pronta da parte del fornitore
(art. 3 iv dell'accordo).
pagina 2 di 4 È incontestato e trova pieno riscontro nel compendio documentale offerto dall'opponente che la abbia corrisposto alla Assoservizi la somma complessiva di € 519.312,76 (doc. 8, 9, 13, 17, 22 Pt_1 opponente), dei quali € 100.000,00 a titolo di acconto (come previsto dal contratto) e i restanti a fronte degli avvisi di merce pronta e relative fatture trasmessi dalla controparte, che si dichiarava disponibile alla consegna delle forniture previste per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 (doc. 10, 15,
20 opponente).
A dispetto dell'obbligo di consegna mensile di 1.646 mc, la ha, tuttavia, fornito soltanto CP_1
320,01 mc di merce complessivi (doc. 18 opponente), per un valore di € 25.376,79, disattendendo così ai propri obblighi contrattuali e reiterando i propri avvisi di merce pronta – questa volta rimasti impagati dalla – anche per il mese di giugno (doc. 24-25 opponente), nonostante una Pt_1
comunicazione con la quale si dava atto di non poter effettuare alcuna consegna prima del 15 luglio
2023 a causa di problemi con i propri fornitori (doc. 27 opponente).
Parte opponente ha, dunque, fornito adeguata e piena prova del proprio adempimento agli obblighi contrattuali e dell'inesistenza del credito azionato in sede monitoria, a fronte della mancata consegna della merce oggetto di pattuizione e di pagamento;
dal canto suo, l'opposta ha del tutto omesso di dimostrare il proprio corretto adempimento, in assenza di qualsivoglia documento o argomentazione idonei a inficiare il lineare costrutto difensivo di controparte, né può assumere alcun valore l'allegazione di un asserito ritardo del proprio fornitore Swisspor, certamente inidoneo a integrare un'ipotesi di impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Quanto alla domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c., con diffida del 25.5.2023 (doc. 23 opponente) la ha intimato all'opposta di adempiere ai propri obblighi nel termine perentorio di 15 giorni, con Pt_1 la conseguenza che il perdurante inadempimento avrebbe determinato la risoluzione dell'accordo di fornitura. In assenza di alcuna prestazione di consegna da parte della deve accertarsi in CP_1 questa sede l'avvenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Deve essere accolta la richiesta avanzata da parte opponente di condanna per lite temeraria di parte opposta, a fronte non soltanto della mala fede che ha caratterizzato la gestione del rapporto contrattuale da parte dell'opposta (reiterati avvisi di merce pronta e richieste di pagamento pur trovandosi nell'indisponibilità dei beni), ma anche del comportamento processuale tenuto a seguito della richiesta di integrazione della procura alle liti formulata dal Giudice in risposta alla reciproca rinuncia agli atti del giudizio (ordinanza del 30.7.2025), così aggravando il procedimento e inducendo la propria controparte a ulteriore attività difensiva. Si ritiene pertanto di dovere riconoscere a titolo di pagina 3 di 4 risarcimento ex art. 96 c.p.c. alla parte opposta una somma pari agli importi liquidati a titolo di compensi di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e dell'attività difensiva svolta(ai valori massimi per la fase di studio e introduttiva per la trattazione dell'istanza ex art.649 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11722/2023, emesso dal Tribunale di
Milano il 10.7.2023;
accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente, accertando la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1454 c.c. e che nulla è dovuto in relazione alla fatt. n. 18 del
5.6.2023;
condanna parte opposta al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'opponente di una somma pari all'importo liquidato a titolo di compensi di lite;
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi, € 16.193,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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