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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1581/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa IA OR Presidente
Dott.ssa IA RE NO Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1581/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINETTI FABIO;
Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINETTI Parte_2 C.F._2
FABIO;
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANTI Controparte_1 C.F._3
DUCCIO;
APPELLATA
avverso la sentenza n. 642/2022 del Tribunale di Siena, emessa il 4/7/2022 e pubblicata in data
19/07/2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05/06/2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24 Per le parti appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Siena, ogni altra contraria istanza disattesa e respinta, Condannare a Controparte_1 corrispondere alle appellanti la somma di euro 34.000,00 ciascuna, o quella diversa di
Giustizia ritenuta, nonché a restituire alle stesse i beni mobili di cui all'elenco che segue.
In ogni caso, in accoglimento parziale delle conclusioni rassegnate in prime cure,
Preliminarmente Dichiararsi l'inammissibilità e la nullità dei capitoli della prova testimoniale di parte attrice ammessi a prova contraria in prime cure con l'ordinanza
18.11.2020 per i motivi dedotti all'udienza a trattazione scritta 18.11.2020, come ribadito ed insistito anche all'udienza 15.02.2021 prima e dopo l'esperimento di detta prova. Nel merito respingere le domande attrici giacché infondate in fatto e diritto e, in ipotesi, ridurre la richiesta risarcitoria di parte attrice nel minore importo di Giustizia ritenuto;
Condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attrice Sig.ra
1.- a riconsegnare alle Sigg.re e Controparte_1 Parte_2 Parte_1 quali eredi di nella quota di ½ ciascuna ed insieme per l'intero, i Persona_1 mobili di proprietà del de cuius come di seguito rielencati: divano + un mobile a tre ante in noce nella cucina-tinello; lavatrice del 2010; due attaccapanni in ferro battuto;
i libri e le sette mensole-libreria che li sorreggono, due specchi, una cassa portaoggetti, tre pensili della cucina, l'intarsio di travertino sul caminetto, il piano di lavoro in travertino in cucina, gli arredi e gli accessori del bagno, la porta dipinta nel vano della camera da letto, il letto di metallo, l'armadio, i comodini, già siti nell'appartamento di Via Pt_3
Capogrottoli n. 12; 2 a pagare alle intervenute, sempre quali eredi di Persona_1 nella quota di ½ ciascuna ed insieme per l'intero, la somma di euro 68.000,00 o quella diversa di giustizia ritenuta ai sensi dell'art. 2041 cc., oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Oltre onorari e spese di entrambi i gradi giudizio e con condanna al rimborso di quanto nelle more dovesse essere corrisposto”;
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza richiesta e difesa disattesa e respinta così provvedere: a) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare in parte qua l'impugnata sentenza n. 642/2022 resa inter partes dal
Tribunale di Siena il 04.07.2022 e pubblicata il 19.07.2022 (nel procedimento n.
3269/2019 RG) b) In accoglimento dell'appello incidentale riformare la CP_2 suddetta sentenza 642/2022 del Tribunale di Siena e quindi: IN VIA PRELIMINARE
ISTRUTTORIA a norma dell'art 345 cpc chiede A) che vengano sentiti come testimoni il pagina 2 di 24 già sentito e soprattutto il Maresciallo , comandante Testimone_1 Testimone_2 della Stazione Carabinieri di sulle seguenti circostanze: 1) D.C.V. che dopo Pt_3
l'udienza del 15.2.2021, il ha riferito al che avrebbe Testimone_1 Persona_2 voluto tornare dal Giudice Dr.sa Serrao (nella causa 3269/19 RG) per rettificare le proprie dichiarazioni rese all'udienza 2) D.C.V. che il avrebbe riferito al Testimone_1 che durante la dichiarazione testimoniale del 15.2.2021 innanzi il Giudice Persona_2
Dr.sa Serrao, avrebbe riferito circostanze parzialmente differenti dalla realtà. B) ai sensi dell'art. 213 cpc si chiede di ACQUISIRE LA RELAZIONE DI SERVIZIO e/o NOTA redatta dal M.llo M. NAPPINI della Stazione Carabinieri di dopo aver sentito Pt_3 informalmente il Firmato Da: DUCCIO PANTI C) acquisire ai sensi Testimone_1 dell'art. 213 c.p.c. il fascicolo n. 1373/21 R.G. Notizie Reato della Procura di Siena nel quale il P.M. ha chiesto l'archiviazione SENZA sentire a S.I.T. i testimoni indicati e chiede in particolare che vengano - Acquisiti i documenti allegati all'atto di querela si
n. 3 foto ritraenti l'esterno dell'immobile di proprietà della (foto 1), Parte_4 CP_1 la cucina (foto 2) il bagno (foto 3) a conferma delle DICHIARAZIONI FALSE rese dagli indagati all'udienza del 15.2.2021 D) SI CHIEDE vengano sentiti come testimoni in
CONTROPROVA a confutazione di quanto affermato dai testimoni escussi all'udienza del
15.2.2021: a) elettricista res.te in , Via S.Francesco 6; b) Testimone_3 Pt_3 [...] presso stazione Carabinieri di su quanto da egli acquisito e Controparte_3 Pt_3 accertato anche in relazione alle dichiarazioni rese da dopo il 17.2.2021; c) Tes_1
attualmente res.te in SIVIGLIA-Spagna contattabile tramite mail – Tes_4 Pt_5 mail NEL MERITO 1) Condannare le eredi del fu Email_1 [...]
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
122 C.F. , e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
08.03.1986 C.F. , residente a [...]loc. Viepri II n. 164, in C.F._2 solido tra di loro ovvero pro quota ereditaria, a pagare in favore in favore di CP_1 la somma di €. 150.000,00 per i danni non patrimoniali, il tutto come meglio
[...] indicati nella narrativa, previa detrazione della somma di € 5.000,00 quale provvisionale stabilita nella sentenza penale n. 548/2018 (già corrisposta dal convenuto) ovvero quelle somme maggiori o minore che verranno accertate come dovute in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (fatti di cui al capo di imputazione) sino al saldo effettivo ed integrale;
2) CONDANNARE altresì le appellanti in solido tra di loro ovvero pro quota ereditaria al pagamento in favore della sig.ra CP_1 della somma di €. 20.000,00 per i danni patrimoniali per la rovina e
[...]
pagina 3 di 24 l'ammaloramento dei beni personali dell'appellata (borse, scarpe e abbigliamento) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia 3) CONDANNARE le appellanti in solido ovvero pro quota ereditaria tra loro alla restituzione in favore della CP_1 dei seguenti oggetti: “argenteria composta da 2 candelabri inglesi, 1 vassoio
[...] rettangolare di grande misura servi vivande, 3 sopramobili, 1 termos stile inglese e 4 cornici;
collezione di bastoni in argento e non, alcuni regalatele dal fratello (8 pezzi); vaso in cristallo che conteneva i bastoni da collezione sopra descritti;
tendaggi interamente fatti a mano da sua madre;
testa di cavallo in ceramica, regalo dei suoi genitori;
tutta la biancheria da letto, regalo della madre e delle nonne, tutte fatte a mano;
orologio in oro bianco con brillanti, acquistato da nel 1999 al Controparte_1 prezzo di Lire 7.000.000; macchina fotografica regalata dal padre per un compleanno, prima di ammalarsi;
un televisore acquistato da in presenza di Controparte_1 [...]
figlia dell'odierno imputato;
orologio da parete regalato dalla madre per un Pt_1 valore di 250,00 euro;
cinque quadri acquistati da precedentemente Controparte_1 alla convivenza con al prezzo di Euro 5,000.000; collezione di Persona_1 giornali e dvd del Palio e vecchi cassette dal 1985 al 2011; IA regalata da sua nonna
per i sui 40 anni;
centro tavola in porcellana;
2 bottiglie di cristallo da collezione, Per_3 regalo della madre;
1 lampada di Deruda, regalo del fratello, prima della convivenza con
; 2 statuette di ceramica che appartenevano ai nonni paterni di Persona_1
un libro da collezione di cavalli, regalo del fratello;
tutti i finimenti Controparte_1 del cavallo di da lei acquistati.” 4) IN SUBORDINE condannare le Controparte_1 appellanti, sempre in solido tra di loro ovvero pro quota ereditaria, a risarcire per equivalente quanto indicato al punto superiore nella misura di €.80.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compenso legale del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena l'ex convivente, Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei patiti, Persona_1 conseguenti al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis, primo e secondo comma,
c.p. commesso nei suoi confronti, così come accertato dal Tribunale penale di Siena con la sentenza n. 548/2018, divenuta irrevocabile, con la quale il era stato Per_1 condannato ad un anno di reclusione, con pena sospesa, ed al risarcimento dei danni, da pagina 4 di 24 liquidarsi in separata sede civile, con pagamento in suo favore di una provvisionale di €
5.000,00.
Nello specifico, l'attrice espose che le condotte delittuose, verificatesi in seguito all'interruzione del rapporto di convivenza con il nel dicembre 2012, le avevano Per_1 procurato un grave e perdurante stato di ansia e di paura, pregiudicando il suo equilibrio psico-fisico e le sue condizioni di vita.
Inoltre, dedusse di aver subito un ingente danno patrimoniale consistito nella perdita dei beni mobili rimasti nell'appartamento sito in località Paradisino, di proprietà del Per_1 in cui la coppia aveva convissuto, che in parte (orologio in oro, televisore, quadri, ecc.) non le erano stati restituiti ed in parte (borse, scarpe, ecc…) si erano deteriorati in quanto erano stati abbandonati dall'ex convivente in sacchi di nylon ed esposti alle intemperie all'esterno dell'immobile.
Il contestò la domanda attorea e replicò che la era stata già Per_1 CP_1 integralmente risarcita mediante il pagamento della provvisionale di € 5.000,00 da lui corrisposta in esecuzione della sentenza penale. Inoltre, lo stesso propose due domande riconvenzionali: la prima, volta alla restituzione della complessiva somma di €
103.541,43, frutto di ripetuti versamenti effettuati in favore della durante la CP_1 convivenza more uxorio, tra cui un acconto versato per l'acquisto di un appartamento, intestato alla ex convivente, sito in , via Capogrottoli, e connesse spese notarili, Pt_3 di gestione e manutenzione;
la seconda, volta alla restituzione di alcuni beni mobili
(divano, lavatrice, ecc.), di sua proprietà, lasciati in quell'appartamento.
La causa fu istruita mediante documenti e prove orali, al termine delle quali l'attrice denunciò i testi e per “falsa Testimone_5 Testimone_6 Testimone_1 testimonianza”; il relativo procedimento penale n. 1373/2021 R.G.N.R presso la Procura di Siena si concluse con l'archiviazione.
Nelle more del giudizio, si ebbe il decesso del cui seguì l'intervento in causa Per_1 delle eredi, e , rispettivamente figlia e moglie del de Parte_1 Parte_2 cuius.
All'esito, con sentenza n. 642/2022, emessa il 4/7/2022 e pubblicata il 19/07/2022, il
Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla CP_1 condannò e a corrispondere all'attrice, a titolo di danno Parte_1 Parte_2 non patrimoniale e in aggiunta alla provvisionale, l'importo di € 22.505,68, già
pagina 5 di 24 attualizzato, rigettando sia l'ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale che le domande riconvenzionali formulate dal convenuto e compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevò, a fondamento della decisione, che le risultanze del processo penale restituivano “con sufficiente oggettività la condotta, quanto meno molesta e reiterata nel tempo del nei confronti della : in particolare, le Per_1 CP_1 trascrizioni depositate deponevano nel senso sia dell'uso reiterato di espressioni offensive anche in presenza di terze persone, sia dell'imposizione della presenza del Per_1 finanche sul luogo di lavoro, presenza insistente e velatamente minacciosa, tanto da indurre l'attrice a modificare i turni lavorativi per non rientrare da sola la sera e da provocarle uno stato quanto meno di ansia nel vivere quotidiano, fino a dover far ricorso all'aiuto di medici.
In punto di danno, accertò che, pur essendo dovuta ricorrere l'attrice a terapia farmacologica per il controllo dell'ansia, non vi era in atti certificato attestante un disturbo depressivo della sicché il pregiudizio da “patema d'animo” ed CP_1 esistenziale poteva essere indicato in via equitativa in un importo pari al quadruplo della provvisionale riconosciuta (e oltre questa) e quindi in ulteriori € 20.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione a decorrere dal settembre 2016, data di cessazione della condotta criminosa.
Per contro, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, rilevò, con riferimento ai beni restituiti alla in condizioni deteriorate che, CP_1 sebbene fosse emerso tale gesto spregiativo rientrante nella condotta offensiva acclarata già coperta dal risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia non era dato sapere se detti beni, o quali di essi, fossero effettivamente inservibili e quale valore attribuire agli stessi, così da poter assegnare loro un controvalore in denaro;
con riferimento ai beni asseritamente non restituiti all'attrice, che la domanda non risultava provata in quanto detti beni non figuravano né nell'elenco sottoscritto da entrambe le parti il 20.5.2013 né nella coeva querela presentata dalla CP_1
Di poi, valutò non provate le domande riconvenzionali formulate dal Per_1 osservando, quanto alla domanda di restituzione dei beni mobili, che dalle testimonianze raccolte non era emersa con la necessaria certezza né l'esistenza dei beni stessi, né la loro appartenenza al né dove fossero stati a suo tempo consegnati né dove Per_1 attualmente gli stessi si trovassero. In merito alla domanda di restituzione della somma pagina 6 di 24 di denaro asseritamente versata alla rilevò che le dazioni di danaro, per la CP_1 maggior parte, non risultavano provate essendo fondate solo sulla produzione di matrici di assegni rispetto alle quali non vi era alcuna prova né del destinatario né della causale;
quanto invece alla somma per l'acquisto della casa di via Capogrottoli, benché vi fossero elementi che confermavano la circostanza, riteneva tuttavia che, valendo tra i conviventi more uxorio la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., solo laddove vi fosse stato un esborso maggiore eccedente la metà, il convivente avrebbe avuto diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota. Peraltro, anche a ragionare diversamente, si sarebbe trattato di un adempimento del terzo fatto per spirito di liberalità in considerazione della lunga convivenza e dei rapporti tra le parti prima della fine della convivenza e quindi di una donazione indiretta che non richiedeva la forma scritta.
Avverso tale decisione, e proponevano tempestiva Parte_1 Parte_2 impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, sulla base di tre motivi di gravame, con i quali deducevano: 1) l'erronea ed eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria dell'attrice per il danno non patrimoniale, liquidata dal primo giudice in più del quadruplo della provvisionale riconosciuta in sede penale pur in assenza del riscontro di una patologia invalidante, nonché in assenza di qualsivoglia componente di danno esistenziale, e per giunta senza considerare la corresponsabilità dell'attrice per aver tenuto comportamenti provocatori e colpevoli nei confronti del convenuto, ed il tutto in presenza di fatti che dimostravano come il danno morale subito dalla fosse CP_1 assolutamente lieve;
2) l'erronea valutazione della prova testimoniale in relazione alla domanda avente ad oggetto la restituzione dei mobili formulata dal dal Per_1 momento che i testi e avevano riferito senza alcuna incertezza che Tes_1 Tes_6 Tes_5
i beni in questione erano stati loro commissionati e pagati dal e che gli stessi Per_1 erano stati installati nell'appartamento della come confermato anche dalle CP_1 matrici degli assegni prodotte;
nonché l'erronea ammissione della prova contraria articolata dall'attrice, che atteneva a circostanze negative, genericamente formulate e aventi ad oggetto qualificazioni giuridiche, come da eccezione puntualmente sollevata sulla quale la sentenza non si era pronunciata;
3) l'errata valutazione delle prove circa la domanda restitutoria di € 68.000,00 inerente alla metà del prezzo dell'appartamento di via Capogrottoli, in quanto si era erroneamente ritenuto da parte del giudice di prime cure che il fosse co-acquirente laddove invece l'immobile era di proprietà Per_1 esclusiva della unica intestataria, così come parimenti errato doveva ritenersi il CP_1 ragionamento secondo cui tale somma sarebbe stata da ascrivere a donazione indiretta pagina 7 di 24 stante l'irrilevanza sul punto della deposizione della assunta in sede penale e CP_1
l'inconferenza della deposizione del notaio nonché la non decisività dello schema Per_4 dell'adempimento del terzo richiamato in sentenza;
infine, si era completamente omesso di valutare la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dal che doveva Per_1 ritenersi fondata una volta venuta a mancare la causa dello spostamento patrimoniale del alla in seguito all'abbandono dell'originario progetto di vita in comune. Per_1 CP_1
Per tali ragioni, veniva formulata richiesta di parziale riforma della sentenza gravata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, l'appellata si costituiva in giudizio riformulando l'eccezione di novità delle domande nuove formulate dalle eredi del con la Per_1 memoria di intervento depositata nel giudizio di primo grado e contestando sì come infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello;
inoltre, proponeva appello incidentale sulla base di due motivi di gravame con i quali censurava la sentenza di prime cure: 1) nella parte in cui aveva omesso di indicare i criteri valutativi posti a base della quantificazione del danno non patrimoniale, incorrendo in un difetto di motivazione, nonché di valutare la gravità della condizione in cui ella si era venuta a trovare a seguito dei fatti delittuosi commessi dal con conseguente liquidazione di una somma Per_1 inadeguata a ristorare il pregiudizio effettivamente subito;
2) nella parte in cui, pur ritenendo accertato il fatto storico del rinvenimento dei suoi effetti - tra cui capi di abbigliamento e accessori di alta moda - in sacchi di nylon esposti alle intemperie, aveva omesso di determinare in via equitativa il loro valore sulla base del fatto notorio, nonché nella parte in cui aveva respinto la domanda avente ad oggetto la restituzione degli oggetti di sua proprietà ritenendo carente la prova, laddove questa si sarebbe potuta evincere da un più accurato esame della documentazione agli atti, della querela e delle testimonianze assunte sia in sede penale che in sede civile. Infine, in via istruttoria, chiedeva che fosse nuovamente escusso il teste e fossero chiamati a deporre il Tes_1
Maresciallo e i testi e , nonché fosse acquisito il fascicolo Testimone_2 Tes_3 Pt_5
n. 1373/21 R.G.N.R. e i documenti allegati all'atto di querela a conferma delle dichiarazioni false rese dai testi all'udienza del 15.2.2021.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 9.7.2024
(a seguito di udienza cartolare del 2.7.2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per pagina 8 di 24 impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13 giugno
2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025) e concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
1. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dalle appellanti deve ritenersi assorbita dal trattenimento della causa in decisione.
2. Sull'eccezione di novità sollevata dalla
[...]
ha riproposto nel presente grado l'eccezione di novità delle domande “nuove” CP_4 formulate dalle eredi del con la memoria di intervento depositata nel giudizio di Per_1 primo grado.
L'eccezione, prima ancora che infondata, appare inammissibile per la sua genericità in quanto né in primo grado né nell'attuale fase di giudizio si è indicato in cosa consisterebbe la pretesa novità. Ad ogni modo, l'eccezione è pure infondata dal momento che, ponendo a confronto le conclusioni rassegnate dal con quelle formulate Per_1 dalle sue eredi, non è dato evincere alcun elemento di novità.
2. Il perimetro della decisione
Il Collegio osserva che non sono in discussione le condotte persecutorie perpetrate dal ai danni della già definitivamente accertate in sede penale e Per_1 CP_1 altrettanto definitivamente poste a fondamento della decisione di primo grado, che sul punto non è stata impugnata ed è quindi divenuta irrevocabile.
Parimenti, non è più controversa, non essendo stata investita da appello la relativa pronuncia di rigetto, la questione relativa alla restituzione delle somme asseritamente versate dal a diverso titolo rispetto all'acconto per l'acquisto dell'appartamento Per_1 intestato alla CP_1
Sono invece ancora sub iudice sia la determinazione del danno non patrimoniale subito dalla fatta oggetto di impugnazione per opposti motivi sia dalle appellanti CP_1
pagina 9 di 24 principali che dall'appellante incidentale, sia l'accertamento degli obblighi restitutori e/o risarcitori che ciascuna parte invoca in ordine a beni mobili e/o effetti personali trattenuti dall'altra al termine del rapporto di convivenza o deteriorati, sia infine la pretesa delle appellanti principali avente ad oggetto la ripetizione della somma di € 68.000,00, avanzata nei confronti della a titolo di ingiustificato arricchimento. CP_1
3. Sul danno non patrimoniale
Vengono in rilievo il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale.
Nello specifico, con l'appello principale si censura come eccessiva la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice identificando due vizi dell'iter decisionale consistenti nell'avere il primo giudice erroneamente valutato le risultanze processuali, tanto nel ritenere sussistente un danno esistenziale, quanto nel determinare l'entità del danno morale, e nell'avere omesso di motivare sia il percorso logico-giuridico seguito nella liquidazione, sia il rigetto delle specifiche eccezioni, sollevate in primo grado, sulla condotta tenuta della danneggiata.
A detta delle appellanti, il danno esistenziale sarebbe del tutto sfornito di prova ed anzi sarebbe smentito dall'assenza di patologie attestate da un certificato del servizio sanitario pubblico, dall'ininterrotta presenza sul posto di lavoro della dalla CP_1 relazione clandestina intrattenuta dalla stessa con il suo allenatore di equitazione nonché dal comportamento, volutamente provocatorio, tenuto nei confronti dei Per_1 manifestatosi anche con atteggiamenti denigratori.
Inoltre, nel riconoscere tale danno, il giudice di prime cure avrebbe fatto completo affidamento sulle dichiarazioni del medico curante dell'attrice, il neurologo Tes_7 rendendo sul punto una motivazione insufficiente in quanto basata su valutazioni provenienti da un tecnico di parte e da cui non emergeva altro che l'utilizzo di una terapia leggera volta ad intervenire su uno stato di paura solo temporanea.
Quanto al danno morale, si evidenzia come lo stesso sia stato già risarcito con il pagamento della provvisionale comminata in sede penale e come sia stata ignorata da parte del primo giudice l'eccezione relativa al concorso colposo della che CP_1 giustificherebbe una riduzione dell'ammontare risarcitorio spettante alla stessa.
All'opposto, con il primo motivo di appello incidentale, la deduce il difetto di CP_1 motivazione della sentenza di primo grado che, pur correttamente elencando le condotte pagina 10 di 24 delittuose messe in atto dal non esplicherebbe nel suo ragionamento logico Per_1 giuridico la valenza attribuita a ciascuna di esse nella determinazione del quantum risarcibile, liquidato ingiustificatamente nel quadruplo della provvisionale riconosciuta in sede penale, laddove gli elementi emersi dall'istruttoria penale avrebbero dovuto condurre ad una determinazione nella misura richiesta di euro 150.000,00 atteso il lungo periodo di perpetrazione delle condotte persecutorie contestate (dal 2012 al 2016), il cambiamento dello stile di vita della (necessità di cambiare i turni di lavoro e di CP_1 farsi accompagnare all'andata e al ritorno dallo stesso) e lo stato d'ansia e di prostrazione, che la costrinsero a ricorrere anche all'assunzione di farmaci antidepressivi e stabilizzanti dell'umore.
Tanto premesso in ordine alle rispettive posizioni delle parti, il Collegio ritiene che il motivo proposto con l'appello incidentale sia meritevole di un parziale accoglimento, mentre debba essere integralmente respinto quello proposto con l'appello principale.
Occorre in primo luogo considerare che, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti principali, è emerso chiaramente il profilo “esistenziale” del pregiudizio sofferto dalla in conseguenza degli atti persecutori commessi dal ai suoi danni. CP_1 Per_1
Invero, le condotte lesive e ripetute nei confronti della come accertate, sono CP_1 consistite nell”uso reiterato di espressioni offensive anche in presenza di terze persone”, nell“imposizione della propria presenza finanche sul luogo di lavoro, presenza insistente e velatamente minacciosa, tanto da indurre l'attrice a modificare i turni lavorativi per non rientrare da sola la sera e a provocarle uno stato quanto meno di ansia nel vivere quotidiano, tanto da dover ricorrere all'aiuto dei medici”, nell'adozione di comportamenti sprezzanti e irriguardosi verso la stessa, quali l'abbandono per strada degli effetti personali della stessa.
Inoltre, i testi escussi in sede penale hanno riferito anche di episodi di percosse (cfr. teste e del sentimento di paura manifestato dalla “ad uscire dal negozio” Tes_8 CP_1 per le minacce ricevute (cfr. testi e e di come la stessa fosse apparsa in Tes_8 Tes_9 quell'occasione “sconvolta (…) impaurita (…) e piangeva (…)” (cfr. teste e, Tes_9 ancora, di episodi in cui la si era fatta accompagnare dopo il lavoro temendo che CP_1
Tes_1 il potesse molestarla (cfr. teste che ha narrato che la era Per_1 CP_1
“spaventata” e che una delle sere in cui aveva accettato di accompagnarla aveva assistito a comportamenti intimidatori del che aveva seguito la macchina della . Per_1 CP_1
pagina 11 di 24 Il teste dott. neurologo, che ebbe in cura la ha dichiarato in sede Tes_7 CP_1 penale che la stessa giunse al suo studio nell'agosto del 2013 con “una reazione di allarme a situazioni di difficoltà, di paura” che si manifestava “con una tachicardia, una difficoltà, una ipersudorazione, iperidrosi e disturbi del sonno … Cioè una serie, un complesso sindromico che era sufficientemente fisiologico per una paura, nella normale reazione della lotta e della fuga dell'individuo. Per cui, per sedare questa, si usò, quel tempo, un minimo di terapia benzodiazepinica con qualche cosina di più, mi pare, un leggero antidepressivo per potere rientrare…” e che tale sintomatologia presentò una riacutizzazione nel 2017, allorché dové prescrivere alla paziente una terapia farmacologia più incisiva (cfr. verbale penale 19.1.2018 e certificato del 24-10-2017 in atti).
Se ne ricava un quadro assolutamente univoco e tranquillizzante in ordine all'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli sofferte dalla sotto il profilo dinamico- CP_1 relazionale a causa delle condotte persecutorie poste in essere dal che Per_1 determinarono un significativo sconvolgimento delle sue abitudini di vita. La stessa, infatti, oltre a dover subire vessazioni e offese mediante epiteti denigratori e dispregiativi suscettibili di incrinarne la fiducia in se stessa e nei rapporti con gli altri, di fronte ai ripetuti comportamenti offensivi, intimidatori e violenti dell'ex convivente, sviluppò un comprensibile sentimento di paura e di fragilità che la costrinse a modificare le proprie consuetudini di vita, come dimostrano il cambiamento degli orari di lavoro per sottrarsi alle incursioni dell'ex convivente, il ricorso all'aiuto di amici e conoscenti per paura di imbattersi nel Trapassi, la necessità di assumere una terapia benzodiazepinica a scopo terapeutico su prescrizione del medico curante.
Aspetti questi, senz'altro apprezzabili come rivelatori dello stravolgimento di vita cui andò incontro la negli ambiti di esplicazione della sua personalità, tanto lavorativi, CP_1 quanto più latamente relazionali.
Alla luce di tali evidenze, sono destituiti di fondamento i rilievi delle appellanti principali sul punto.
In proposito, non ha ragion d'essere l'affermazione secondo cui il danno esistenziale dovrebbe ritenersi escluso per la mancanza di un'accertata patologia psichica.
Invero, la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, derivante in questo caso dalla lesione della libertà morale (tale essendo il bene giuridico offeso dal reato di cui pagina 12 di 24 all'art. 612 bis c.p.) e coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto, e ciò indipendentemente dalla compromissione del bene salute.
Parimenti da respingere è l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stata una modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dalla CP_1
Le risultanze processuali sopra menzionate, invero, forniscono prova inequivoca del cambiamento in senso peggiorativo delle relazioni di vita esterne della danneggiata, evidentemente condizionate dal sentimento di paura e di ansia che le protratte condotte persecutorie del avevano suscitato in lei, in alcun modo contraddetto dal tenore Per_1 del documento 9 allegato al fascicolo di parte delle appellanti;
cambiamento estrinsecatosi nel forzoso mutamento delle proprie abitudini di vita nel tentativo di evitare le sortite dell'ex convivente, di proteggersi contro i suoi possibili agguati e di contenere il sentimento di paura.
Né, infine, si rinvengono comportamenti provocatori e/o condotte colpose della CP_1 che possano neppure minimamente giustificare l'attribuzione alla stessa di una concorrente responsabilità negli eventi fonti di danno, che risultano esclusivamente riferibili alla volontà persecutoria e vessatoria del diretta a cagionare alla ex Per_1 compagna un perdurante stato d'angoscia e di paura.
Analogamente, quanto al danno morale, esclusi, per quanto già detto, insussistenti profili di colpa della che risulta essere vittima incolpevole degli atteggiamenti CP_1 prevaricatori del finalizzati ad incuterle timore, non v'è chi non veda come i fatti Per_1 descritti fossero idonei a determinare nella donna un intimo dolore a fronte dei ripetuti comportamenti delittuosi tenuti dal estremamente affliggenti sul piano psichico, Per_1 avuto riguardo alla modalità plurioffensive adoperate, che rivelano disprezzo e pervicace volontà persecutoria e intimidatoria nei confronti della donna.
Conseguenze - quelle accertate – tutte riferibili all'unitaria ed onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, involgenti aspetti sia di natura dinamico relazionale che di natura morale-soggettiva, di significativa rilevanza e ben più intense di quelle riconducibili a condotte di danno meramente colpose, nell'ambito della valutazione equitativa che si è chiamati a compiere nel caso di specie.
Venendo alla quantificazione del danno, è senz'altro da condividere la critica formulata dall'appellante incidentale nei confronti della valutazione compiuta dal giudice di prime cure che non ha indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum". pagina 13 di 24 Ciò premesso, vi è da rilevare come nella fattispecie – sebbene l'importo di € 150.000,00 richiesto dall'appellante risulti inadeguato per eccesso – emergano tuttavia significativi elementi per ritenere di apprezzabile entità il complessivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla in considerazione, vuoi, della durata delle condotte persecutorie, CP_1 che risultano essersi protratte dal dicembre 2012 fino al settembre 2016, vuoi, del loro rilevante impatto sulla vita della vittima, costretta a cambiare le proprie abitudini e a rivolgersi alle cure mediche di un neurologo.
Occorre inoltre considerare che il danno morale assume nella fattispecie una connotazione ben più grave di quella che normalmente viene annessa alla sofferenza soggettiva della vittima di fatti illeciti che sono penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo e che danno luogo a quantificazioni standardizzate attraverso l'applicazione delle tabelle milanesi, evidentemente inadeguate per la liquidazione del danno morale inteso come patema d'animo e turbamento interiore causati da fatti di reato.
Ne deriva, come la quantificazione operata dal Tribunale – lungi dal rivelarsi eccessiva, come dedotto dalle appellanti principali – non rappresenti riparazione adeguata al caso concreto, apparendo maggiormente consono un risarcimento che consideri la durevole compromissione della sfera soggettiva della danneggiata per il protrarsi della condotta di danno e il penetrante condizionamento attuato dalle azioni delittuose, sia in termini di sofferenza morale e sia in termini di esplicazione delle relazioni di vita.
Avuto riguardo ai suddetti parametri, si stima equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 36.000,00 (€ 9.000,00 x 4), oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal settembre 2016 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata, detratte via via la provvisionale già corrisposta di
€ 5.000,00 e le rate già pagate (cfr. allegato A alle note depositate 1.7.2024).
4. Sulla domanda di restituzione di beni asseritamente appartenenti al
Per_1
Con il secondo motivo di gravame, le appellanti principali deducono che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere non provata la domanda riconvenzionale di restituzione dei beni di proprietà del trattenuti dalla nell'immobile di Per_1 CP_1 via Capogrottoli 12.
pagina 14 di 24 Al riguardo, esse contestano la valutazione compiuta dal primo giudice delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, le quali sarebbero state ingiustamente sminuite nonostante si presentassero univoche e coerenti con il contesto di convivenza dell'epoca, laddove per contro la prova contraria articolata dalla controparte, da cui si era ricavato l'acquisto di mobili da parte dell'attrice e rilevato il parziale contrasto con le deposizioni a favore del convenuto, non avrebbe dovuto neppure essere ammessa, come puntualmente eccepito, giacché basata su capitoli di prova o genericamente formulati o inammissibili perché relativi a circostanze negative o aventi ad oggetto una qualificazione giuridica.
Il motivo non è fondato.
Il Collegio osserva che gli oggetti di cui il aveva chiesto la restituzione sono: un Per_1 divano, un mobile a tre ante in noce nella cucina-tinello, una lavatrice del 2010, due attaccapanni in ferro battuto, i libri e le sette mensole che li sorreggono, due specchi, una cassa portaoggetti, tre pensili della cucina, l'intarsio di travertino sul caminetto, il piano di lavoro in travertino in cucina, gli arredi e gli accessori del bagno, la porta dipinta nel vano della camera da letto, il letto di metallo, l'armadio, i comodini, i lampadari di cotto.
Con riferimento a quest'ultimi, la domanda di restituzione non è stata riproposta e le appellanti danno atto che per essa vi è stata rinuncia.
Con riferimento ai rimanenti beni, il motivo di appello non dialoga con la ratio decidendi che è variamente articolata avendo il giudice di prime cure: in parte, ritenuto – senza venire specificamente contraddetto sul punto dalle appellanti – che alcuni oggetti non erano stati neppure menzionati dai testimoni escussi;
in altra parte, rilevato che “pur ammesso che fossero inizialmente consegnati in un appartamento” non vi era prova che i beni in questione vi fossero rimasti e che non fossero stati invece trasferiti, come emergeva, ad esempio, dalle dichiarazioni del teste , del tutto indifferente alle Tes_11 parti, che aveva ricordato la presenza di più divani nell'appartamento di via Paradisino, di proprietà del Orbene, nessuna contestazione è stata mossa dalle appellanti a Per_1 tale iter motivazionale, all'interno del quale risultano assorbite le deduzioni delle appellanti secondo le quali dalle deposizioni dei testi escussi sarebbe emersa l'avvenuta consegna dei beni nell'appartamento della CP_1
Solo in aggiunta, il Tribunale ha poi evidenziato che, con specifico riferimento agli attaccapanni in ferro battuto era esaustiva la deposizione della teste la quale Tes_12 pagina 15 di 24 aveva dichiarato come si trattasse di “due ferri di cavallo acquistati dalla presso CP_1 il mercatino delle crete” e quindi da lei stessa montati nell'appartamento della CP_1
Quanto alla scarsa valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni dei testi e Tes_6 Tes_5
- fermo restando che si tratta anche in questo caso di motivazione ad Tes_1 abundantiam rispetto a quanto già in precedenza osservato – deve comunque convenirsi con il giudice di prime cure sul fatto che le deposizioni rese, connotate da indicazioni vaghe e generiche (“sono stato in un appartamento mi pare che fosse in via Grottoli … Io non sono andato a consegnare ma non escludo di essere andato in precedenza”: teste
“non sono andato il giorno della consegna dei beni di cui al capitolo precedente Tes_5 ma ho visto l'appartamento per prendere le misure, preciso di non aver io personalmente provveduto ad installare i beni avendo inviato i miei dipendenti”: teste e non Tes_6 accompagnate da elementi oggettivi di riscontro (“ricordo che la cucina era color legno noce”: teste laddove il teste la descrive di colore verde), lasciano Tes_1 Testimone_13 margini di effettiva incertezza in ordine all'individuazione del luogo in cui detti beni furono al tempo consegnati, soprattutto se poste a confronto con quelle dei testi a controprova che hanno confermato l'acquisto di mobili da parte dell'attrice presso
IE.
In ordine, poi, all'eccezione di inammissibilità dei testi indotti dalla a CP_1 controprova, si rileva che le uniche circostanze che hanno assunto rilievo nell'iter decisionale della sentenza impugnata sono, per l'appunto, quelle relative all'acquisto di mobili od oggetti di arredo da parte della o presso il mercatino delle crete (cfr. CP_1 dep. o presso IE (cfr. dep. testi e per Tes_12 Testimone_13 Tes_14 quanto riguarda l'armadio incassato a tre ante;
dep. teste per quanto concerne Tes_9
l'acquisto del divano) emerse sulla base di capitoli di prova che non presentano contenuto né generico né valutativo né negativo e dunque risultano perfettamente ammissibili.
Infine, alcun riscontro è possibile trarre dalle matrici in atti che oltre ad essere scarsamente intellegibili non forniscono prova certa né dell'effettiva emissione degli assegni, né dell'epoca né in favore di chi e per quale somma sarebbero stati in ipotesi emessi.
5. Sulla domanda ex art. 2041 c.c.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, le appellanti principali lamentano che, del tutto impropriamente, il giudice di prime cure avrebbe richiamato la previsione dell'art. 1101 pagina 16 di 24 c.c. ed il precedente giurisprudenziale in materia (Cass. Civ. n. 20062/2021) dal momento che nella fattispecie per cui è causa non si discorrerebbe della divisione della comunione ordinaria sorta tra due conviventi a seguito dell'acquisto congiunto di un immobile, bensì della somma di € 68.000,00 che il avrebbe corrisposto per Per_1
l'acquisto dell'appartamento intestato unicamente alla CP_1
Inoltre, manifestamente erroneo, a detta delle stesse, sarebbe il ragionamento compiuto dal Tribunale laddove aveva ritenuto che la dazione della somma da parte del Per_1 fosse da ascrivere ad una donazione indiretta sulla base delle deposizioni rese in sede penale dalla stessa e dal Notaio e laddove aveva evocato anche lo CP_1 Per_4 schema dell'adempimento del terzo che non presuppone tout court la causa liberale, senza considerare che la era ben consapevole che non le aveva voluto CP_1 Per_1 regalare alcunché e che lo stesso non si era intestato l'appartamento soltanto perché in quel periodo stava divorziando dalla sua ex moglie, Persona_5
Infine, il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di valutare la domanda di ingiustificato arricchimento, che sarebbe fondata alla stregua dell'orientamento espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio ritiene che il motivo proposto sia nel complesso infondato.
Vero è che non risulta conferente nella fattispecie il richiamo all'art. 1101 c.c., compiuto dal giudice di prime cure, posto che nel caso che occupa non si discute di un immobile comune fra gli ex conviventi e delle rispettive quote di proprietà, ma di un immobile pacificamente appartenente alla sola CP_1
Ciò premesso, le argomentazioni delle appellanti principali a sostegno della domanda di restituzione vanno tuttavia ugualmente disattese, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi accertato che il Per_1 contribuì all'acquisto dell'appartamento di via Capogrottoli n. 12, intestato alla CP_1 mediante il versamento di alcune somme di cui tuttora rimane incerta l'entità (ricostruita dal convenuto in € 68.000,00 mediante la produzione di alcune matrici di assegni, ma ammessa dalla in sede di interrogatorio penale solo per l'importo di circa € CP_1
55.000,00).
Orbene, la tesi sostenuta dalle odierne appellanti, a fondamento della domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c., è che la dazione di danaro sarebbe stata rivolta al solo scopo pagina 17 di 24 di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni del a divenire dimora Per_1 della coppia, e che, una volta naufragato il progetto di vita comune, sarebbe venuta meno la causa giustificativa dello spostamento patrimoniale.
La Corte osserva che gli elementi di prova raccolti non consentono di ritenere dimostrata una tale tesi.
In primo luogo, non corrisponde al vero che la non abbia mai contestato la CP_1 ricostruzione esposta da nella comparsa di costituzione di primo grado secondo Per_1 la quale egli avrebbe convenuto con la che, nonostante la provvista per CP_1
l'acquisto dell'appartamento di via Capogrottoli fosse stata da lui fornita, l'immobile sarebbe stato intestato alla sola per via del fatto che in quel periodo il Controparte_1 stava divorziando dalla sua ex moglie Per_1 Persona_5
Invero, a pagina 3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. la replicò, su tale CP_1 punto, allegando che ella aveva acquistato personalmente la casa di via Capogrottoli e che, se il che viveva da anni in sua stabile convivenza, aveva consegnato delle Per_1 somme, queste non devono essere restituite.
Inoltre, mette conto evidenziare che non risulta provato che la coppia avesse stabilito la propria residenza familiare nell'appartamento di via Capogrottoli;
per contro, è emerso dalle dichiarazioni della mai smentite sul punto dal che i due CP_1 Per_1 conviventi abitarono fino al 20 dicembre 2012 nell'appartamento sito in località
Paradisino, di proprietà del (cfr. pag. 5 della memoria ex art. 183, primo Per_1 comma, c.p.c. fascicolo primo grado . CP_1
Ne consegue, che non può ritenersi supportata da idonei elementi di riscontro la tesi delle appellanti secondo cui la dazione di danaro sarebbe avvenuta in vista della futura coabitazione comune e non ad esclusivo beneficio della come sostenuto da
CP_1 quest'ultima e come appare confermato dal fatto che il acconsentì liberamente a Per_1 che l'appartamento fosse intestato alla sola continuò ad abitare nell'immobile di
CP_1 sua proprietà, non accampò mai diritti sull'appartamento in costanza di rapporto di convivenza con la neppure a divorzio avvenuto dalla moglie, né mai pretese di
CP_1 far sottoscrivere alla convivente una controdichiarazione attestante un'ipotetica sua comproprietà sul bene, elementi tutti che inducono a propendere per l'intento di liberalità che la indica quale causa dell'elargizione e che impediscono di ritenere esistente
CP_1 un'ingiustificata locupletazione da parte di quest'ultima.
pagina 18 di 24 Invero, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (…) (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
14732 del 07/06/2018).
6. Sulla domanda di risarcimento e di restituzione degli oggetti trattenuti dal
Per_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, la lamenta che il Tribunale aveva CP_1
“liquidato in modo sbrigativo e sommario” la questione dell'ammaloramento dei suoi beni personali anche se era stato accertato il loro rinvenimento in sacchi di nylon esposti alle intemperie, la loro quantità e la presenza tra i suddetti di molti capi di abbigliamento ed accessori di alta moda (tra cui 12 borse ), per fatto notorio altamente costosi, CP_5 il cui degrado e la cui rovina ben avrebbero potuto essere valutati in via equitativa, a fini risarcitori, in un importo stimabile prudenzialmente in € 20.000.
Inoltre, si duole che il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione degli oggetti di sua proprietà rimasti nell'appartamento dell'ex convivente, senza tener conto del fatto che essa attrice aveva documentato gli oggetti mancanti che non erano stati restituiti dal attraverso le fotografie prodotte in atti e attraverso i testimoni escussi sia in Per_1 sede penale che in sede civile. In proposito, lamenta anche che il primo giudice aveva ritenuto esaustivo l'elenco dei beni sottoscritto il 20.5.2013 dalle parti senza considerare che in data 8.7.2019 presso la caserma dei Carabinieri di Asciano il Trapassi aveva restituito il sottovaso in argento, a conferma del fatto che “quanto invocato dall'appellata non era mai stato restituito”.
Entrambe le censure sono destituite di fondamento.
In relazione alla prima, si osserva che gravava sull'attrice l'onere di dimostrare sia l'esistenza che l'entità del danno-conseguenza lamentato.
Per contro, sebbene sia stato sufficientemente provato mediante le testimonianze assunte in sede penale, il ritrovamento di beni della in sacchi di nylon all'esterno CP_1 dell'immobile, e sia altresì dimostrato che fosse stato proprio il a depositarli per Per_1 strada, occorre convenire con il giudice di prime cure in merito al fatto che “non è dato
pagina 19 di 24 sapere se detti beni, o quali di essi fossero effettivamente inservibili e quale valore attribuire, così che non pare possibile dare agli stessi un controvalore in danaro”.
Al riguardo, risulta del tutto inappropriato il ricorso al fatto notorio trattandosi di stimare il valore di beni rispetto ai quali manca qualunque prova della loro autenticità e del loro effettivo valore.
Parimenti, non giova all'appellante il richiamo all'art. 1226 c.c. in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. ex plurimis, Cas. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Nel caso di specie, si pretenderebbe il risarcimento per il danneggiamento di capi di abbigliamento e di accessori di valore sulla base di dichiarazioni testimoniali del tutto generiche sul punto (cfr. dep. e e di fotografie che Tes_15 Tes_8 Tes_9 Tes_16 riproducono per lo più arredi e non accessori personali (cfr. all. note scritte dell'1.7.2024), non rinvenendosi altro neppure nel fascicolo di primo grado, solo parzialmente depositato in questo grado di giudizio (se non due fotografie raffiguranti il e n. 8 fotografie di una panoramica della località di Viepri) e mancante del Per_1 documento n. 3 allegato all'atto di citazione di primo grado che si diceva contenere
“fotografie raffiguranti effetti personali della sig.ra ; donde, non è dato neppure CP_1 conoscere quale fosse la reale condizione dei beni in questione.
Parimenti infondato è il secondo rilievo posto a fondamento del motivo di appello.
Invero, a prescindere dall'esaustività o meno dell'elenco sottoscritto dalle parti il
20.5.2013 è in dubbio che competesse all'attrice dimostrare quali fossero i beni di sua proprietà che erano stati lasciati all'interno dell'appartamento del non essendo Per_1 sufficiente a tal fine né la mera allegazione degli stessi, in difetto di prova sia della loro effettiva appartenenza all'attrice sia del fatto che si trovassero effettivamente in casa del al momento dell'allontanamento dall'abitazione, né la circostanza che vi fossero Per_1
pagina 20 di 24 altri beni, al di fuori di quelli indicati nell'elenco di cui sopra, che il aveva in Per_1 seguito restituito.
Inoltre, vi è da considerare – come già correttamente osservato dal primo giudice – che appare difficilmente credibile che non siano stati inclusi nell'elenco redatto dalla stessa il 20.5.2013 e neppure menzionati nella querela sporta dalla lo stesso CP_1 CP_1 giorno, oggetti di valore quali un orologio in oro bianco con brillanti, un televisore, e cinque quadri.
Infine, nessuno dei testi escussi in primo grado ha riferito in merito a beni di proprietà della lasciati dell'appartamento del così come, non consta – e neppure CP_1 Per_1
l'appellante ha indicato nulla di specifico al riguardo al di là di un generico riferimento alle prove assunte – che in sede di dibattimento penale siano emersi elementi decisivi sul punto. Quanto alla raccomandata di diffida inviata dal difensore della al CP_1 Per_1
e alla querela del 20.5.2013 (peraltro, quest'ultima neppure presente in atti), si tratta di atti di parte sforniti del preteso valore dimostrativo.
Privo di rilievo è poi l'assunto dell'appellante secondo cui alcune foto pubblicate dopo l'udienza del 9.1.2024 in un annuncio sul social FACEBOOK per la vendita dell'appartamento della madre del ritrarrebbero i beni asseritamente di sua Per_1 proprietà, dal momento che, quand'anche li si potesse ricondurre a quelli indicati dall'attrice, rimarrebbe comunque sfornita di prova la loro contestata appartenenza alla
CP_1
Il motivo deve essere pertanto respinto.
7. Sulle istanze istruttorie formulate dall'appellante incidentale.
Alla luce del confermato rigetto della domanda di restituzione dei beni di proprietà del avanzata dalle appellanti incidentali rimangono assorbite le istanze di prova Per_1 testimoniale e di acquisizione ex art. 213 c.p.c. avanzate dall'appellante incidentale, che non risultano rivestire nessuna ulteriore rilevanza in causa.
8. Le spese del giudizio
In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione pagina 21 di 24 della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, dall'esito complessivo della lite emerge che la ha visto CP_1 accolta una delle tre domande da lei proposte mentre le eredi del hanno visto Per_1 respinte tutte le domande proposte dal loro dante causa e da loro stesse coltivate dopo il suo decesso.
Ne deriva, che, per effetto della reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere compensate per una quota che, alla stregua della complessiva economia del giudizio, si stima equo determinare nella misura di 1/2, con condanna delle eredi del a Per_1 rifondere alla la restante metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia (dichiarato ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU –
DPR n. 115/02) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria) e in € 769,53 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria) e in €
1.138,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
pagina 22 di 24 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e , e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 CP_1 contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 642/2022, emessa il 4/7/2022 e
[...] pubblicata in data 19/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) accerta e determina il danno non patrimoniale sofferto da in Controparte_1 conseguenza degli atti persecutori posti in essere da nei suoi Persona_1 confronti, in complessivi € 36.000,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal settembre 2016 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata, e, per l'effetto,
2) condanna le eredi di e , in Persona_1 Parte_1 Parte_2 proporzione delle rispettive quote ereditarie, detratte via via dalla suddetta somma la provvisionale già corrisposta di € 5.000,00 e le rate già pagate (cfr. allegato A alle note depositate 1.7.2024), a versare a la somma residua;
Controparte_6
3) rigetta nel resto l'appello incidentale;
4) rigetta integralmente l'appello principale;
5) dichiara compensate per la metà le spese di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio;
6) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 il 50% delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura intera, secondo il calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e in € 769,53 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge e, quanto al grado di appello, in € 9.991,00 per compensi e in € 1.138,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte delle appellanti principali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 3.11.2025 su relazione della dott.ssa IA RE NO.
Il Consigliere est.
IA RE NO
pagina 23 di 24 La Presidente
IA OR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa IA OR Presidente
Dott.ssa IA RE NO Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1581/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINETTI FABIO;
Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINETTI Parte_2 C.F._2
FABIO;
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANTI Controparte_1 C.F._3
DUCCIO;
APPELLATA
avverso la sentenza n. 642/2022 del Tribunale di Siena, emessa il 4/7/2022 e pubblicata in data
19/07/2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05/06/2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24 Per le parti appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Siena, ogni altra contraria istanza disattesa e respinta, Condannare a Controparte_1 corrispondere alle appellanti la somma di euro 34.000,00 ciascuna, o quella diversa di
Giustizia ritenuta, nonché a restituire alle stesse i beni mobili di cui all'elenco che segue.
In ogni caso, in accoglimento parziale delle conclusioni rassegnate in prime cure,
Preliminarmente Dichiararsi l'inammissibilità e la nullità dei capitoli della prova testimoniale di parte attrice ammessi a prova contraria in prime cure con l'ordinanza
18.11.2020 per i motivi dedotti all'udienza a trattazione scritta 18.11.2020, come ribadito ed insistito anche all'udienza 15.02.2021 prima e dopo l'esperimento di detta prova. Nel merito respingere le domande attrici giacché infondate in fatto e diritto e, in ipotesi, ridurre la richiesta risarcitoria di parte attrice nel minore importo di Giustizia ritenuto;
Condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'attrice Sig.ra
1.- a riconsegnare alle Sigg.re e Controparte_1 Parte_2 Parte_1 quali eredi di nella quota di ½ ciascuna ed insieme per l'intero, i Persona_1 mobili di proprietà del de cuius come di seguito rielencati: divano + un mobile a tre ante in noce nella cucina-tinello; lavatrice del 2010; due attaccapanni in ferro battuto;
i libri e le sette mensole-libreria che li sorreggono, due specchi, una cassa portaoggetti, tre pensili della cucina, l'intarsio di travertino sul caminetto, il piano di lavoro in travertino in cucina, gli arredi e gli accessori del bagno, la porta dipinta nel vano della camera da letto, il letto di metallo, l'armadio, i comodini, già siti nell'appartamento di Via Pt_3
Capogrottoli n. 12; 2 a pagare alle intervenute, sempre quali eredi di Persona_1 nella quota di ½ ciascuna ed insieme per l'intero, la somma di euro 68.000,00 o quella diversa di giustizia ritenuta ai sensi dell'art. 2041 cc., oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Oltre onorari e spese di entrambi i gradi giudizio e con condanna al rimborso di quanto nelle more dovesse essere corrisposto”;
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza richiesta e difesa disattesa e respinta così provvedere: a) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare in parte qua l'impugnata sentenza n. 642/2022 resa inter partes dal
Tribunale di Siena il 04.07.2022 e pubblicata il 19.07.2022 (nel procedimento n.
3269/2019 RG) b) In accoglimento dell'appello incidentale riformare la CP_2 suddetta sentenza 642/2022 del Tribunale di Siena e quindi: IN VIA PRELIMINARE
ISTRUTTORIA a norma dell'art 345 cpc chiede A) che vengano sentiti come testimoni il pagina 2 di 24 già sentito e soprattutto il Maresciallo , comandante Testimone_1 Testimone_2 della Stazione Carabinieri di sulle seguenti circostanze: 1) D.C.V. che dopo Pt_3
l'udienza del 15.2.2021, il ha riferito al che avrebbe Testimone_1 Persona_2 voluto tornare dal Giudice Dr.sa Serrao (nella causa 3269/19 RG) per rettificare le proprie dichiarazioni rese all'udienza 2) D.C.V. che il avrebbe riferito al Testimone_1 che durante la dichiarazione testimoniale del 15.2.2021 innanzi il Giudice Persona_2
Dr.sa Serrao, avrebbe riferito circostanze parzialmente differenti dalla realtà. B) ai sensi dell'art. 213 cpc si chiede di ACQUISIRE LA RELAZIONE DI SERVIZIO e/o NOTA redatta dal M.llo M. NAPPINI della Stazione Carabinieri di dopo aver sentito Pt_3 informalmente il Firmato Da: DUCCIO PANTI C) acquisire ai sensi Testimone_1 dell'art. 213 c.p.c. il fascicolo n. 1373/21 R.G. Notizie Reato della Procura di Siena nel quale il P.M. ha chiesto l'archiviazione SENZA sentire a S.I.T. i testimoni indicati e chiede in particolare che vengano - Acquisiti i documenti allegati all'atto di querela si
n. 3 foto ritraenti l'esterno dell'immobile di proprietà della (foto 1), Parte_4 CP_1 la cucina (foto 2) il bagno (foto 3) a conferma delle DICHIARAZIONI FALSE rese dagli indagati all'udienza del 15.2.2021 D) SI CHIEDE vengano sentiti come testimoni in
CONTROPROVA a confutazione di quanto affermato dai testimoni escussi all'udienza del
15.2.2021: a) elettricista res.te in , Via S.Francesco 6; b) Testimone_3 Pt_3 [...] presso stazione Carabinieri di su quanto da egli acquisito e Controparte_3 Pt_3 accertato anche in relazione alle dichiarazioni rese da dopo il 17.2.2021; c) Tes_1
attualmente res.te in SIVIGLIA-Spagna contattabile tramite mail – Tes_4 Pt_5 mail NEL MERITO 1) Condannare le eredi del fu Email_1 [...]
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
122 C.F. , e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
08.03.1986 C.F. , residente a [...]loc. Viepri II n. 164, in C.F._2 solido tra di loro ovvero pro quota ereditaria, a pagare in favore in favore di CP_1 la somma di €. 150.000,00 per i danni non patrimoniali, il tutto come meglio
[...] indicati nella narrativa, previa detrazione della somma di € 5.000,00 quale provvisionale stabilita nella sentenza penale n. 548/2018 (già corrisposta dal convenuto) ovvero quelle somme maggiori o minore che verranno accertate come dovute in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (fatti di cui al capo di imputazione) sino al saldo effettivo ed integrale;
2) CONDANNARE altresì le appellanti in solido tra di loro ovvero pro quota ereditaria al pagamento in favore della sig.ra CP_1 della somma di €. 20.000,00 per i danni patrimoniali per la rovina e
[...]
pagina 3 di 24 l'ammaloramento dei beni personali dell'appellata (borse, scarpe e abbigliamento) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia 3) CONDANNARE le appellanti in solido ovvero pro quota ereditaria tra loro alla restituzione in favore della CP_1 dei seguenti oggetti: “argenteria composta da 2 candelabri inglesi, 1 vassoio
[...] rettangolare di grande misura servi vivande, 3 sopramobili, 1 termos stile inglese e 4 cornici;
collezione di bastoni in argento e non, alcuni regalatele dal fratello (8 pezzi); vaso in cristallo che conteneva i bastoni da collezione sopra descritti;
tendaggi interamente fatti a mano da sua madre;
testa di cavallo in ceramica, regalo dei suoi genitori;
tutta la biancheria da letto, regalo della madre e delle nonne, tutte fatte a mano;
orologio in oro bianco con brillanti, acquistato da nel 1999 al Controparte_1 prezzo di Lire 7.000.000; macchina fotografica regalata dal padre per un compleanno, prima di ammalarsi;
un televisore acquistato da in presenza di Controparte_1 [...]
figlia dell'odierno imputato;
orologio da parete regalato dalla madre per un Pt_1 valore di 250,00 euro;
cinque quadri acquistati da precedentemente Controparte_1 alla convivenza con al prezzo di Euro 5,000.000; collezione di Persona_1 giornali e dvd del Palio e vecchi cassette dal 1985 al 2011; IA regalata da sua nonna
per i sui 40 anni;
centro tavola in porcellana;
2 bottiglie di cristallo da collezione, Per_3 regalo della madre;
1 lampada di Deruda, regalo del fratello, prima della convivenza con
; 2 statuette di ceramica che appartenevano ai nonni paterni di Persona_1
un libro da collezione di cavalli, regalo del fratello;
tutti i finimenti Controparte_1 del cavallo di da lei acquistati.” 4) IN SUBORDINE condannare le Controparte_1 appellanti, sempre in solido tra di loro ovvero pro quota ereditaria, a risarcire per equivalente quanto indicato al punto superiore nella misura di €.80.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compenso legale del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena l'ex convivente, Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei patiti, Persona_1 conseguenti al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis, primo e secondo comma,
c.p. commesso nei suoi confronti, così come accertato dal Tribunale penale di Siena con la sentenza n. 548/2018, divenuta irrevocabile, con la quale il era stato Per_1 condannato ad un anno di reclusione, con pena sospesa, ed al risarcimento dei danni, da pagina 4 di 24 liquidarsi in separata sede civile, con pagamento in suo favore di una provvisionale di €
5.000,00.
Nello specifico, l'attrice espose che le condotte delittuose, verificatesi in seguito all'interruzione del rapporto di convivenza con il nel dicembre 2012, le avevano Per_1 procurato un grave e perdurante stato di ansia e di paura, pregiudicando il suo equilibrio psico-fisico e le sue condizioni di vita.
Inoltre, dedusse di aver subito un ingente danno patrimoniale consistito nella perdita dei beni mobili rimasti nell'appartamento sito in località Paradisino, di proprietà del Per_1 in cui la coppia aveva convissuto, che in parte (orologio in oro, televisore, quadri, ecc.) non le erano stati restituiti ed in parte (borse, scarpe, ecc…) si erano deteriorati in quanto erano stati abbandonati dall'ex convivente in sacchi di nylon ed esposti alle intemperie all'esterno dell'immobile.
Il contestò la domanda attorea e replicò che la era stata già Per_1 CP_1 integralmente risarcita mediante il pagamento della provvisionale di € 5.000,00 da lui corrisposta in esecuzione della sentenza penale. Inoltre, lo stesso propose due domande riconvenzionali: la prima, volta alla restituzione della complessiva somma di €
103.541,43, frutto di ripetuti versamenti effettuati in favore della durante la CP_1 convivenza more uxorio, tra cui un acconto versato per l'acquisto di un appartamento, intestato alla ex convivente, sito in , via Capogrottoli, e connesse spese notarili, Pt_3 di gestione e manutenzione;
la seconda, volta alla restituzione di alcuni beni mobili
(divano, lavatrice, ecc.), di sua proprietà, lasciati in quell'appartamento.
La causa fu istruita mediante documenti e prove orali, al termine delle quali l'attrice denunciò i testi e per “falsa Testimone_5 Testimone_6 Testimone_1 testimonianza”; il relativo procedimento penale n. 1373/2021 R.G.N.R presso la Procura di Siena si concluse con l'archiviazione.
Nelle more del giudizio, si ebbe il decesso del cui seguì l'intervento in causa Per_1 delle eredi, e , rispettivamente figlia e moglie del de Parte_1 Parte_2 cuius.
All'esito, con sentenza n. 642/2022, emessa il 4/7/2022 e pubblicata il 19/07/2022, il
Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla CP_1 condannò e a corrispondere all'attrice, a titolo di danno Parte_1 Parte_2 non patrimoniale e in aggiunta alla provvisionale, l'importo di € 22.505,68, già
pagina 5 di 24 attualizzato, rigettando sia l'ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale che le domande riconvenzionali formulate dal convenuto e compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevò, a fondamento della decisione, che le risultanze del processo penale restituivano “con sufficiente oggettività la condotta, quanto meno molesta e reiterata nel tempo del nei confronti della : in particolare, le Per_1 CP_1 trascrizioni depositate deponevano nel senso sia dell'uso reiterato di espressioni offensive anche in presenza di terze persone, sia dell'imposizione della presenza del Per_1 finanche sul luogo di lavoro, presenza insistente e velatamente minacciosa, tanto da indurre l'attrice a modificare i turni lavorativi per non rientrare da sola la sera e da provocarle uno stato quanto meno di ansia nel vivere quotidiano, fino a dover far ricorso all'aiuto di medici.
In punto di danno, accertò che, pur essendo dovuta ricorrere l'attrice a terapia farmacologica per il controllo dell'ansia, non vi era in atti certificato attestante un disturbo depressivo della sicché il pregiudizio da “patema d'animo” ed CP_1 esistenziale poteva essere indicato in via equitativa in un importo pari al quadruplo della provvisionale riconosciuta (e oltre questa) e quindi in ulteriori € 20.000,00, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione a decorrere dal settembre 2016, data di cessazione della condotta criminosa.
Per contro, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, rilevò, con riferimento ai beni restituiti alla in condizioni deteriorate che, CP_1 sebbene fosse emerso tale gesto spregiativo rientrante nella condotta offensiva acclarata già coperta dal risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia non era dato sapere se detti beni, o quali di essi, fossero effettivamente inservibili e quale valore attribuire agli stessi, così da poter assegnare loro un controvalore in denaro;
con riferimento ai beni asseritamente non restituiti all'attrice, che la domanda non risultava provata in quanto detti beni non figuravano né nell'elenco sottoscritto da entrambe le parti il 20.5.2013 né nella coeva querela presentata dalla CP_1
Di poi, valutò non provate le domande riconvenzionali formulate dal Per_1 osservando, quanto alla domanda di restituzione dei beni mobili, che dalle testimonianze raccolte non era emersa con la necessaria certezza né l'esistenza dei beni stessi, né la loro appartenenza al né dove fossero stati a suo tempo consegnati né dove Per_1 attualmente gli stessi si trovassero. In merito alla domanda di restituzione della somma pagina 6 di 24 di denaro asseritamente versata alla rilevò che le dazioni di danaro, per la CP_1 maggior parte, non risultavano provate essendo fondate solo sulla produzione di matrici di assegni rispetto alle quali non vi era alcuna prova né del destinatario né della causale;
quanto invece alla somma per l'acquisto della casa di via Capogrottoli, benché vi fossero elementi che confermavano la circostanza, riteneva tuttavia che, valendo tra i conviventi more uxorio la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., solo laddove vi fosse stato un esborso maggiore eccedente la metà, il convivente avrebbe avuto diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota. Peraltro, anche a ragionare diversamente, si sarebbe trattato di un adempimento del terzo fatto per spirito di liberalità in considerazione della lunga convivenza e dei rapporti tra le parti prima della fine della convivenza e quindi di una donazione indiretta che non richiedeva la forma scritta.
Avverso tale decisione, e proponevano tempestiva Parte_1 Parte_2 impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, sulla base di tre motivi di gravame, con i quali deducevano: 1) l'erronea ed eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria dell'attrice per il danno non patrimoniale, liquidata dal primo giudice in più del quadruplo della provvisionale riconosciuta in sede penale pur in assenza del riscontro di una patologia invalidante, nonché in assenza di qualsivoglia componente di danno esistenziale, e per giunta senza considerare la corresponsabilità dell'attrice per aver tenuto comportamenti provocatori e colpevoli nei confronti del convenuto, ed il tutto in presenza di fatti che dimostravano come il danno morale subito dalla fosse CP_1 assolutamente lieve;
2) l'erronea valutazione della prova testimoniale in relazione alla domanda avente ad oggetto la restituzione dei mobili formulata dal dal Per_1 momento che i testi e avevano riferito senza alcuna incertezza che Tes_1 Tes_6 Tes_5
i beni in questione erano stati loro commissionati e pagati dal e che gli stessi Per_1 erano stati installati nell'appartamento della come confermato anche dalle CP_1 matrici degli assegni prodotte;
nonché l'erronea ammissione della prova contraria articolata dall'attrice, che atteneva a circostanze negative, genericamente formulate e aventi ad oggetto qualificazioni giuridiche, come da eccezione puntualmente sollevata sulla quale la sentenza non si era pronunciata;
3) l'errata valutazione delle prove circa la domanda restitutoria di € 68.000,00 inerente alla metà del prezzo dell'appartamento di via Capogrottoli, in quanto si era erroneamente ritenuto da parte del giudice di prime cure che il fosse co-acquirente laddove invece l'immobile era di proprietà Per_1 esclusiva della unica intestataria, così come parimenti errato doveva ritenersi il CP_1 ragionamento secondo cui tale somma sarebbe stata da ascrivere a donazione indiretta pagina 7 di 24 stante l'irrilevanza sul punto della deposizione della assunta in sede penale e CP_1
l'inconferenza della deposizione del notaio nonché la non decisività dello schema Per_4 dell'adempimento del terzo richiamato in sentenza;
infine, si era completamente omesso di valutare la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dal che doveva Per_1 ritenersi fondata una volta venuta a mancare la causa dello spostamento patrimoniale del alla in seguito all'abbandono dell'originario progetto di vita in comune. Per_1 CP_1
Per tali ragioni, veniva formulata richiesta di parziale riforma della sentenza gravata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, l'appellata si costituiva in giudizio riformulando l'eccezione di novità delle domande nuove formulate dalle eredi del con la Per_1 memoria di intervento depositata nel giudizio di primo grado e contestando sì come infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello;
inoltre, proponeva appello incidentale sulla base di due motivi di gravame con i quali censurava la sentenza di prime cure: 1) nella parte in cui aveva omesso di indicare i criteri valutativi posti a base della quantificazione del danno non patrimoniale, incorrendo in un difetto di motivazione, nonché di valutare la gravità della condizione in cui ella si era venuta a trovare a seguito dei fatti delittuosi commessi dal con conseguente liquidazione di una somma Per_1 inadeguata a ristorare il pregiudizio effettivamente subito;
2) nella parte in cui, pur ritenendo accertato il fatto storico del rinvenimento dei suoi effetti - tra cui capi di abbigliamento e accessori di alta moda - in sacchi di nylon esposti alle intemperie, aveva omesso di determinare in via equitativa il loro valore sulla base del fatto notorio, nonché nella parte in cui aveva respinto la domanda avente ad oggetto la restituzione degli oggetti di sua proprietà ritenendo carente la prova, laddove questa si sarebbe potuta evincere da un più accurato esame della documentazione agli atti, della querela e delle testimonianze assunte sia in sede penale che in sede civile. Infine, in via istruttoria, chiedeva che fosse nuovamente escusso il teste e fossero chiamati a deporre il Tes_1
Maresciallo e i testi e , nonché fosse acquisito il fascicolo Testimone_2 Tes_3 Pt_5
n. 1373/21 R.G.N.R. e i documenti allegati all'atto di querela a conferma delle dichiarazioni false rese dai testi all'udienza del 15.2.2021.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 9.7.2024
(a seguito di udienza cartolare del 2.7.2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per pagina 8 di 24 impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13 giugno
2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025) e concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
1. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dalle appellanti deve ritenersi assorbita dal trattenimento della causa in decisione.
2. Sull'eccezione di novità sollevata dalla
[...]
ha riproposto nel presente grado l'eccezione di novità delle domande “nuove” CP_4 formulate dalle eredi del con la memoria di intervento depositata nel giudizio di Per_1 primo grado.
L'eccezione, prima ancora che infondata, appare inammissibile per la sua genericità in quanto né in primo grado né nell'attuale fase di giudizio si è indicato in cosa consisterebbe la pretesa novità. Ad ogni modo, l'eccezione è pure infondata dal momento che, ponendo a confronto le conclusioni rassegnate dal con quelle formulate Per_1 dalle sue eredi, non è dato evincere alcun elemento di novità.
2. Il perimetro della decisione
Il Collegio osserva che non sono in discussione le condotte persecutorie perpetrate dal ai danni della già definitivamente accertate in sede penale e Per_1 CP_1 altrettanto definitivamente poste a fondamento della decisione di primo grado, che sul punto non è stata impugnata ed è quindi divenuta irrevocabile.
Parimenti, non è più controversa, non essendo stata investita da appello la relativa pronuncia di rigetto, la questione relativa alla restituzione delle somme asseritamente versate dal a diverso titolo rispetto all'acconto per l'acquisto dell'appartamento Per_1 intestato alla CP_1
Sono invece ancora sub iudice sia la determinazione del danno non patrimoniale subito dalla fatta oggetto di impugnazione per opposti motivi sia dalle appellanti CP_1
pagina 9 di 24 principali che dall'appellante incidentale, sia l'accertamento degli obblighi restitutori e/o risarcitori che ciascuna parte invoca in ordine a beni mobili e/o effetti personali trattenuti dall'altra al termine del rapporto di convivenza o deteriorati, sia infine la pretesa delle appellanti principali avente ad oggetto la ripetizione della somma di € 68.000,00, avanzata nei confronti della a titolo di ingiustificato arricchimento. CP_1
3. Sul danno non patrimoniale
Vengono in rilievo il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale.
Nello specifico, con l'appello principale si censura come eccessiva la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice identificando due vizi dell'iter decisionale consistenti nell'avere il primo giudice erroneamente valutato le risultanze processuali, tanto nel ritenere sussistente un danno esistenziale, quanto nel determinare l'entità del danno morale, e nell'avere omesso di motivare sia il percorso logico-giuridico seguito nella liquidazione, sia il rigetto delle specifiche eccezioni, sollevate in primo grado, sulla condotta tenuta della danneggiata.
A detta delle appellanti, il danno esistenziale sarebbe del tutto sfornito di prova ed anzi sarebbe smentito dall'assenza di patologie attestate da un certificato del servizio sanitario pubblico, dall'ininterrotta presenza sul posto di lavoro della dalla CP_1 relazione clandestina intrattenuta dalla stessa con il suo allenatore di equitazione nonché dal comportamento, volutamente provocatorio, tenuto nei confronti dei Per_1 manifestatosi anche con atteggiamenti denigratori.
Inoltre, nel riconoscere tale danno, il giudice di prime cure avrebbe fatto completo affidamento sulle dichiarazioni del medico curante dell'attrice, il neurologo Tes_7 rendendo sul punto una motivazione insufficiente in quanto basata su valutazioni provenienti da un tecnico di parte e da cui non emergeva altro che l'utilizzo di una terapia leggera volta ad intervenire su uno stato di paura solo temporanea.
Quanto al danno morale, si evidenzia come lo stesso sia stato già risarcito con il pagamento della provvisionale comminata in sede penale e come sia stata ignorata da parte del primo giudice l'eccezione relativa al concorso colposo della che CP_1 giustificherebbe una riduzione dell'ammontare risarcitorio spettante alla stessa.
All'opposto, con il primo motivo di appello incidentale, la deduce il difetto di CP_1 motivazione della sentenza di primo grado che, pur correttamente elencando le condotte pagina 10 di 24 delittuose messe in atto dal non esplicherebbe nel suo ragionamento logico Per_1 giuridico la valenza attribuita a ciascuna di esse nella determinazione del quantum risarcibile, liquidato ingiustificatamente nel quadruplo della provvisionale riconosciuta in sede penale, laddove gli elementi emersi dall'istruttoria penale avrebbero dovuto condurre ad una determinazione nella misura richiesta di euro 150.000,00 atteso il lungo periodo di perpetrazione delle condotte persecutorie contestate (dal 2012 al 2016), il cambiamento dello stile di vita della (necessità di cambiare i turni di lavoro e di CP_1 farsi accompagnare all'andata e al ritorno dallo stesso) e lo stato d'ansia e di prostrazione, che la costrinsero a ricorrere anche all'assunzione di farmaci antidepressivi e stabilizzanti dell'umore.
Tanto premesso in ordine alle rispettive posizioni delle parti, il Collegio ritiene che il motivo proposto con l'appello incidentale sia meritevole di un parziale accoglimento, mentre debba essere integralmente respinto quello proposto con l'appello principale.
Occorre in primo luogo considerare che, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti principali, è emerso chiaramente il profilo “esistenziale” del pregiudizio sofferto dalla in conseguenza degli atti persecutori commessi dal ai suoi danni. CP_1 Per_1
Invero, le condotte lesive e ripetute nei confronti della come accertate, sono CP_1 consistite nell”uso reiterato di espressioni offensive anche in presenza di terze persone”, nell“imposizione della propria presenza finanche sul luogo di lavoro, presenza insistente e velatamente minacciosa, tanto da indurre l'attrice a modificare i turni lavorativi per non rientrare da sola la sera e a provocarle uno stato quanto meno di ansia nel vivere quotidiano, tanto da dover ricorrere all'aiuto dei medici”, nell'adozione di comportamenti sprezzanti e irriguardosi verso la stessa, quali l'abbandono per strada degli effetti personali della stessa.
Inoltre, i testi escussi in sede penale hanno riferito anche di episodi di percosse (cfr. teste e del sentimento di paura manifestato dalla “ad uscire dal negozio” Tes_8 CP_1 per le minacce ricevute (cfr. testi e e di come la stessa fosse apparsa in Tes_8 Tes_9 quell'occasione “sconvolta (…) impaurita (…) e piangeva (…)” (cfr. teste e, Tes_9 ancora, di episodi in cui la si era fatta accompagnare dopo il lavoro temendo che CP_1
Tes_1 il potesse molestarla (cfr. teste che ha narrato che la era Per_1 CP_1
“spaventata” e che una delle sere in cui aveva accettato di accompagnarla aveva assistito a comportamenti intimidatori del che aveva seguito la macchina della . Per_1 CP_1
pagina 11 di 24 Il teste dott. neurologo, che ebbe in cura la ha dichiarato in sede Tes_7 CP_1 penale che la stessa giunse al suo studio nell'agosto del 2013 con “una reazione di allarme a situazioni di difficoltà, di paura” che si manifestava “con una tachicardia, una difficoltà, una ipersudorazione, iperidrosi e disturbi del sonno … Cioè una serie, un complesso sindromico che era sufficientemente fisiologico per una paura, nella normale reazione della lotta e della fuga dell'individuo. Per cui, per sedare questa, si usò, quel tempo, un minimo di terapia benzodiazepinica con qualche cosina di più, mi pare, un leggero antidepressivo per potere rientrare…” e che tale sintomatologia presentò una riacutizzazione nel 2017, allorché dové prescrivere alla paziente una terapia farmacologia più incisiva (cfr. verbale penale 19.1.2018 e certificato del 24-10-2017 in atti).
Se ne ricava un quadro assolutamente univoco e tranquillizzante in ordine all'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli sofferte dalla sotto il profilo dinamico- CP_1 relazionale a causa delle condotte persecutorie poste in essere dal che Per_1 determinarono un significativo sconvolgimento delle sue abitudini di vita. La stessa, infatti, oltre a dover subire vessazioni e offese mediante epiteti denigratori e dispregiativi suscettibili di incrinarne la fiducia in se stessa e nei rapporti con gli altri, di fronte ai ripetuti comportamenti offensivi, intimidatori e violenti dell'ex convivente, sviluppò un comprensibile sentimento di paura e di fragilità che la costrinse a modificare le proprie consuetudini di vita, come dimostrano il cambiamento degli orari di lavoro per sottrarsi alle incursioni dell'ex convivente, il ricorso all'aiuto di amici e conoscenti per paura di imbattersi nel Trapassi, la necessità di assumere una terapia benzodiazepinica a scopo terapeutico su prescrizione del medico curante.
Aspetti questi, senz'altro apprezzabili come rivelatori dello stravolgimento di vita cui andò incontro la negli ambiti di esplicazione della sua personalità, tanto lavorativi, CP_1 quanto più latamente relazionali.
Alla luce di tali evidenze, sono destituiti di fondamento i rilievi delle appellanti principali sul punto.
In proposito, non ha ragion d'essere l'affermazione secondo cui il danno esistenziale dovrebbe ritenersi escluso per la mancanza di un'accertata patologia psichica.
Invero, la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, derivante in questo caso dalla lesione della libertà morale (tale essendo il bene giuridico offeso dal reato di cui pagina 12 di 24 all'art. 612 bis c.p.) e coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto, e ciò indipendentemente dalla compromissione del bene salute.
Parimenti da respingere è l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stata una modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dalla CP_1
Le risultanze processuali sopra menzionate, invero, forniscono prova inequivoca del cambiamento in senso peggiorativo delle relazioni di vita esterne della danneggiata, evidentemente condizionate dal sentimento di paura e di ansia che le protratte condotte persecutorie del avevano suscitato in lei, in alcun modo contraddetto dal tenore Per_1 del documento 9 allegato al fascicolo di parte delle appellanti;
cambiamento estrinsecatosi nel forzoso mutamento delle proprie abitudini di vita nel tentativo di evitare le sortite dell'ex convivente, di proteggersi contro i suoi possibili agguati e di contenere il sentimento di paura.
Né, infine, si rinvengono comportamenti provocatori e/o condotte colpose della CP_1 che possano neppure minimamente giustificare l'attribuzione alla stessa di una concorrente responsabilità negli eventi fonti di danno, che risultano esclusivamente riferibili alla volontà persecutoria e vessatoria del diretta a cagionare alla ex Per_1 compagna un perdurante stato d'angoscia e di paura.
Analogamente, quanto al danno morale, esclusi, per quanto già detto, insussistenti profili di colpa della che risulta essere vittima incolpevole degli atteggiamenti CP_1 prevaricatori del finalizzati ad incuterle timore, non v'è chi non veda come i fatti Per_1 descritti fossero idonei a determinare nella donna un intimo dolore a fronte dei ripetuti comportamenti delittuosi tenuti dal estremamente affliggenti sul piano psichico, Per_1 avuto riguardo alla modalità plurioffensive adoperate, che rivelano disprezzo e pervicace volontà persecutoria e intimidatoria nei confronti della donna.
Conseguenze - quelle accertate – tutte riferibili all'unitaria ed onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, involgenti aspetti sia di natura dinamico relazionale che di natura morale-soggettiva, di significativa rilevanza e ben più intense di quelle riconducibili a condotte di danno meramente colpose, nell'ambito della valutazione equitativa che si è chiamati a compiere nel caso di specie.
Venendo alla quantificazione del danno, è senz'altro da condividere la critica formulata dall'appellante incidentale nei confronti della valutazione compiuta dal giudice di prime cure che non ha indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum". pagina 13 di 24 Ciò premesso, vi è da rilevare come nella fattispecie – sebbene l'importo di € 150.000,00 richiesto dall'appellante risulti inadeguato per eccesso – emergano tuttavia significativi elementi per ritenere di apprezzabile entità il complessivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla in considerazione, vuoi, della durata delle condotte persecutorie, CP_1 che risultano essersi protratte dal dicembre 2012 fino al settembre 2016, vuoi, del loro rilevante impatto sulla vita della vittima, costretta a cambiare le proprie abitudini e a rivolgersi alle cure mediche di un neurologo.
Occorre inoltre considerare che il danno morale assume nella fattispecie una connotazione ben più grave di quella che normalmente viene annessa alla sofferenza soggettiva della vittima di fatti illeciti che sono penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo e che danno luogo a quantificazioni standardizzate attraverso l'applicazione delle tabelle milanesi, evidentemente inadeguate per la liquidazione del danno morale inteso come patema d'animo e turbamento interiore causati da fatti di reato.
Ne deriva, come la quantificazione operata dal Tribunale – lungi dal rivelarsi eccessiva, come dedotto dalle appellanti principali – non rappresenti riparazione adeguata al caso concreto, apparendo maggiormente consono un risarcimento che consideri la durevole compromissione della sfera soggettiva della danneggiata per il protrarsi della condotta di danno e il penetrante condizionamento attuato dalle azioni delittuose, sia in termini di sofferenza morale e sia in termini di esplicazione delle relazioni di vita.
Avuto riguardo ai suddetti parametri, si stima equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 36.000,00 (€ 9.000,00 x 4), oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal settembre 2016 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata, detratte via via la provvisionale già corrisposta di
€ 5.000,00 e le rate già pagate (cfr. allegato A alle note depositate 1.7.2024).
4. Sulla domanda di restituzione di beni asseritamente appartenenti al
Per_1
Con il secondo motivo di gravame, le appellanti principali deducono che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere non provata la domanda riconvenzionale di restituzione dei beni di proprietà del trattenuti dalla nell'immobile di Per_1 CP_1 via Capogrottoli 12.
pagina 14 di 24 Al riguardo, esse contestano la valutazione compiuta dal primo giudice delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, le quali sarebbero state ingiustamente sminuite nonostante si presentassero univoche e coerenti con il contesto di convivenza dell'epoca, laddove per contro la prova contraria articolata dalla controparte, da cui si era ricavato l'acquisto di mobili da parte dell'attrice e rilevato il parziale contrasto con le deposizioni a favore del convenuto, non avrebbe dovuto neppure essere ammessa, come puntualmente eccepito, giacché basata su capitoli di prova o genericamente formulati o inammissibili perché relativi a circostanze negative o aventi ad oggetto una qualificazione giuridica.
Il motivo non è fondato.
Il Collegio osserva che gli oggetti di cui il aveva chiesto la restituzione sono: un Per_1 divano, un mobile a tre ante in noce nella cucina-tinello, una lavatrice del 2010, due attaccapanni in ferro battuto, i libri e le sette mensole che li sorreggono, due specchi, una cassa portaoggetti, tre pensili della cucina, l'intarsio di travertino sul caminetto, il piano di lavoro in travertino in cucina, gli arredi e gli accessori del bagno, la porta dipinta nel vano della camera da letto, il letto di metallo, l'armadio, i comodini, i lampadari di cotto.
Con riferimento a quest'ultimi, la domanda di restituzione non è stata riproposta e le appellanti danno atto che per essa vi è stata rinuncia.
Con riferimento ai rimanenti beni, il motivo di appello non dialoga con la ratio decidendi che è variamente articolata avendo il giudice di prime cure: in parte, ritenuto – senza venire specificamente contraddetto sul punto dalle appellanti – che alcuni oggetti non erano stati neppure menzionati dai testimoni escussi;
in altra parte, rilevato che “pur ammesso che fossero inizialmente consegnati in un appartamento” non vi era prova che i beni in questione vi fossero rimasti e che non fossero stati invece trasferiti, come emergeva, ad esempio, dalle dichiarazioni del teste , del tutto indifferente alle Tes_11 parti, che aveva ricordato la presenza di più divani nell'appartamento di via Paradisino, di proprietà del Orbene, nessuna contestazione è stata mossa dalle appellanti a Per_1 tale iter motivazionale, all'interno del quale risultano assorbite le deduzioni delle appellanti secondo le quali dalle deposizioni dei testi escussi sarebbe emersa l'avvenuta consegna dei beni nell'appartamento della CP_1
Solo in aggiunta, il Tribunale ha poi evidenziato che, con specifico riferimento agli attaccapanni in ferro battuto era esaustiva la deposizione della teste la quale Tes_12 pagina 15 di 24 aveva dichiarato come si trattasse di “due ferri di cavallo acquistati dalla presso CP_1 il mercatino delle crete” e quindi da lei stessa montati nell'appartamento della CP_1
Quanto alla scarsa valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni dei testi e Tes_6 Tes_5
- fermo restando che si tratta anche in questo caso di motivazione ad Tes_1 abundantiam rispetto a quanto già in precedenza osservato – deve comunque convenirsi con il giudice di prime cure sul fatto che le deposizioni rese, connotate da indicazioni vaghe e generiche (“sono stato in un appartamento mi pare che fosse in via Grottoli … Io non sono andato a consegnare ma non escludo di essere andato in precedenza”: teste
“non sono andato il giorno della consegna dei beni di cui al capitolo precedente Tes_5 ma ho visto l'appartamento per prendere le misure, preciso di non aver io personalmente provveduto ad installare i beni avendo inviato i miei dipendenti”: teste e non Tes_6 accompagnate da elementi oggettivi di riscontro (“ricordo che la cucina era color legno noce”: teste laddove il teste la descrive di colore verde), lasciano Tes_1 Testimone_13 margini di effettiva incertezza in ordine all'individuazione del luogo in cui detti beni furono al tempo consegnati, soprattutto se poste a confronto con quelle dei testi a controprova che hanno confermato l'acquisto di mobili da parte dell'attrice presso
IE.
In ordine, poi, all'eccezione di inammissibilità dei testi indotti dalla a CP_1 controprova, si rileva che le uniche circostanze che hanno assunto rilievo nell'iter decisionale della sentenza impugnata sono, per l'appunto, quelle relative all'acquisto di mobili od oggetti di arredo da parte della o presso il mercatino delle crete (cfr. CP_1 dep. o presso IE (cfr. dep. testi e per Tes_12 Testimone_13 Tes_14 quanto riguarda l'armadio incassato a tre ante;
dep. teste per quanto concerne Tes_9
l'acquisto del divano) emerse sulla base di capitoli di prova che non presentano contenuto né generico né valutativo né negativo e dunque risultano perfettamente ammissibili.
Infine, alcun riscontro è possibile trarre dalle matrici in atti che oltre ad essere scarsamente intellegibili non forniscono prova certa né dell'effettiva emissione degli assegni, né dell'epoca né in favore di chi e per quale somma sarebbero stati in ipotesi emessi.
5. Sulla domanda ex art. 2041 c.c.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, le appellanti principali lamentano che, del tutto impropriamente, il giudice di prime cure avrebbe richiamato la previsione dell'art. 1101 pagina 16 di 24 c.c. ed il precedente giurisprudenziale in materia (Cass. Civ. n. 20062/2021) dal momento che nella fattispecie per cui è causa non si discorrerebbe della divisione della comunione ordinaria sorta tra due conviventi a seguito dell'acquisto congiunto di un immobile, bensì della somma di € 68.000,00 che il avrebbe corrisposto per Per_1
l'acquisto dell'appartamento intestato unicamente alla CP_1
Inoltre, manifestamente erroneo, a detta delle stesse, sarebbe il ragionamento compiuto dal Tribunale laddove aveva ritenuto che la dazione della somma da parte del Per_1 fosse da ascrivere ad una donazione indiretta sulla base delle deposizioni rese in sede penale dalla stessa e dal Notaio e laddove aveva evocato anche lo CP_1 Per_4 schema dell'adempimento del terzo che non presuppone tout court la causa liberale, senza considerare che la era ben consapevole che non le aveva voluto CP_1 Per_1 regalare alcunché e che lo stesso non si era intestato l'appartamento soltanto perché in quel periodo stava divorziando dalla sua ex moglie, Persona_5
Infine, il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di valutare la domanda di ingiustificato arricchimento, che sarebbe fondata alla stregua dell'orientamento espresso nella materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio ritiene che il motivo proposto sia nel complesso infondato.
Vero è che non risulta conferente nella fattispecie il richiamo all'art. 1101 c.c., compiuto dal giudice di prime cure, posto che nel caso che occupa non si discute di un immobile comune fra gli ex conviventi e delle rispettive quote di proprietà, ma di un immobile pacificamente appartenente alla sola CP_1
Ciò premesso, le argomentazioni delle appellanti principali a sostegno della domanda di restituzione vanno tuttavia ugualmente disattese, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi accertato che il Per_1 contribuì all'acquisto dell'appartamento di via Capogrottoli n. 12, intestato alla CP_1 mediante il versamento di alcune somme di cui tuttora rimane incerta l'entità (ricostruita dal convenuto in € 68.000,00 mediante la produzione di alcune matrici di assegni, ma ammessa dalla in sede di interrogatorio penale solo per l'importo di circa € CP_1
55.000,00).
Orbene, la tesi sostenuta dalle odierne appellanti, a fondamento della domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c., è che la dazione di danaro sarebbe stata rivolta al solo scopo pagina 17 di 24 di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni del a divenire dimora Per_1 della coppia, e che, una volta naufragato il progetto di vita comune, sarebbe venuta meno la causa giustificativa dello spostamento patrimoniale.
La Corte osserva che gli elementi di prova raccolti non consentono di ritenere dimostrata una tale tesi.
In primo luogo, non corrisponde al vero che la non abbia mai contestato la CP_1 ricostruzione esposta da nella comparsa di costituzione di primo grado secondo Per_1 la quale egli avrebbe convenuto con la che, nonostante la provvista per CP_1
l'acquisto dell'appartamento di via Capogrottoli fosse stata da lui fornita, l'immobile sarebbe stato intestato alla sola per via del fatto che in quel periodo il Controparte_1 stava divorziando dalla sua ex moglie Per_1 Persona_5
Invero, a pagina 3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. la replicò, su tale CP_1 punto, allegando che ella aveva acquistato personalmente la casa di via Capogrottoli e che, se il che viveva da anni in sua stabile convivenza, aveva consegnato delle Per_1 somme, queste non devono essere restituite.
Inoltre, mette conto evidenziare che non risulta provato che la coppia avesse stabilito la propria residenza familiare nell'appartamento di via Capogrottoli;
per contro, è emerso dalle dichiarazioni della mai smentite sul punto dal che i due CP_1 Per_1 conviventi abitarono fino al 20 dicembre 2012 nell'appartamento sito in località
Paradisino, di proprietà del (cfr. pag. 5 della memoria ex art. 183, primo Per_1 comma, c.p.c. fascicolo primo grado . CP_1
Ne consegue, che non può ritenersi supportata da idonei elementi di riscontro la tesi delle appellanti secondo cui la dazione di danaro sarebbe avvenuta in vista della futura coabitazione comune e non ad esclusivo beneficio della come sostenuto da
CP_1 quest'ultima e come appare confermato dal fatto che il acconsentì liberamente a Per_1 che l'appartamento fosse intestato alla sola continuò ad abitare nell'immobile di
CP_1 sua proprietà, non accampò mai diritti sull'appartamento in costanza di rapporto di convivenza con la neppure a divorzio avvenuto dalla moglie, né mai pretese di
CP_1 far sottoscrivere alla convivente una controdichiarazione attestante un'ipotetica sua comproprietà sul bene, elementi tutti che inducono a propendere per l'intento di liberalità che la indica quale causa dell'elargizione e che impediscono di ritenere esistente
CP_1 un'ingiustificata locupletazione da parte di quest'ultima.
pagina 18 di 24 Invero, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (…) (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
14732 del 07/06/2018).
6. Sulla domanda di risarcimento e di restituzione degli oggetti trattenuti dal
Per_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, la lamenta che il Tribunale aveva CP_1
“liquidato in modo sbrigativo e sommario” la questione dell'ammaloramento dei suoi beni personali anche se era stato accertato il loro rinvenimento in sacchi di nylon esposti alle intemperie, la loro quantità e la presenza tra i suddetti di molti capi di abbigliamento ed accessori di alta moda (tra cui 12 borse ), per fatto notorio altamente costosi, CP_5 il cui degrado e la cui rovina ben avrebbero potuto essere valutati in via equitativa, a fini risarcitori, in un importo stimabile prudenzialmente in € 20.000.
Inoltre, si duole che il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione degli oggetti di sua proprietà rimasti nell'appartamento dell'ex convivente, senza tener conto del fatto che essa attrice aveva documentato gli oggetti mancanti che non erano stati restituiti dal attraverso le fotografie prodotte in atti e attraverso i testimoni escussi sia in Per_1 sede penale che in sede civile. In proposito, lamenta anche che il primo giudice aveva ritenuto esaustivo l'elenco dei beni sottoscritto il 20.5.2013 dalle parti senza considerare che in data 8.7.2019 presso la caserma dei Carabinieri di Asciano il Trapassi aveva restituito il sottovaso in argento, a conferma del fatto che “quanto invocato dall'appellata non era mai stato restituito”.
Entrambe le censure sono destituite di fondamento.
In relazione alla prima, si osserva che gravava sull'attrice l'onere di dimostrare sia l'esistenza che l'entità del danno-conseguenza lamentato.
Per contro, sebbene sia stato sufficientemente provato mediante le testimonianze assunte in sede penale, il ritrovamento di beni della in sacchi di nylon all'esterno CP_1 dell'immobile, e sia altresì dimostrato che fosse stato proprio il a depositarli per Per_1 strada, occorre convenire con il giudice di prime cure in merito al fatto che “non è dato
pagina 19 di 24 sapere se detti beni, o quali di essi fossero effettivamente inservibili e quale valore attribuire, così che non pare possibile dare agli stessi un controvalore in danaro”.
Al riguardo, risulta del tutto inappropriato il ricorso al fatto notorio trattandosi di stimare il valore di beni rispetto ai quali manca qualunque prova della loro autenticità e del loro effettivo valore.
Parimenti, non giova all'appellante il richiamo all'art. 1226 c.c. in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. ex plurimis, Cas. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Nel caso di specie, si pretenderebbe il risarcimento per il danneggiamento di capi di abbigliamento e di accessori di valore sulla base di dichiarazioni testimoniali del tutto generiche sul punto (cfr. dep. e e di fotografie che Tes_15 Tes_8 Tes_9 Tes_16 riproducono per lo più arredi e non accessori personali (cfr. all. note scritte dell'1.7.2024), non rinvenendosi altro neppure nel fascicolo di primo grado, solo parzialmente depositato in questo grado di giudizio (se non due fotografie raffiguranti il e n. 8 fotografie di una panoramica della località di Viepri) e mancante del Per_1 documento n. 3 allegato all'atto di citazione di primo grado che si diceva contenere
“fotografie raffiguranti effetti personali della sig.ra ; donde, non è dato neppure CP_1 conoscere quale fosse la reale condizione dei beni in questione.
Parimenti infondato è il secondo rilievo posto a fondamento del motivo di appello.
Invero, a prescindere dall'esaustività o meno dell'elenco sottoscritto dalle parti il
20.5.2013 è in dubbio che competesse all'attrice dimostrare quali fossero i beni di sua proprietà che erano stati lasciati all'interno dell'appartamento del non essendo Per_1 sufficiente a tal fine né la mera allegazione degli stessi, in difetto di prova sia della loro effettiva appartenenza all'attrice sia del fatto che si trovassero effettivamente in casa del al momento dell'allontanamento dall'abitazione, né la circostanza che vi fossero Per_1
pagina 20 di 24 altri beni, al di fuori di quelli indicati nell'elenco di cui sopra, che il aveva in Per_1 seguito restituito.
Inoltre, vi è da considerare – come già correttamente osservato dal primo giudice – che appare difficilmente credibile che non siano stati inclusi nell'elenco redatto dalla stessa il 20.5.2013 e neppure menzionati nella querela sporta dalla lo stesso CP_1 CP_1 giorno, oggetti di valore quali un orologio in oro bianco con brillanti, un televisore, e cinque quadri.
Infine, nessuno dei testi escussi in primo grado ha riferito in merito a beni di proprietà della lasciati dell'appartamento del così come, non consta – e neppure CP_1 Per_1
l'appellante ha indicato nulla di specifico al riguardo al di là di un generico riferimento alle prove assunte – che in sede di dibattimento penale siano emersi elementi decisivi sul punto. Quanto alla raccomandata di diffida inviata dal difensore della al CP_1 Per_1
e alla querela del 20.5.2013 (peraltro, quest'ultima neppure presente in atti), si tratta di atti di parte sforniti del preteso valore dimostrativo.
Privo di rilievo è poi l'assunto dell'appellante secondo cui alcune foto pubblicate dopo l'udienza del 9.1.2024 in un annuncio sul social FACEBOOK per la vendita dell'appartamento della madre del ritrarrebbero i beni asseritamente di sua Per_1 proprietà, dal momento che, quand'anche li si potesse ricondurre a quelli indicati dall'attrice, rimarrebbe comunque sfornita di prova la loro contestata appartenenza alla
CP_1
Il motivo deve essere pertanto respinto.
7. Sulle istanze istruttorie formulate dall'appellante incidentale.
Alla luce del confermato rigetto della domanda di restituzione dei beni di proprietà del avanzata dalle appellanti incidentali rimangono assorbite le istanze di prova Per_1 testimoniale e di acquisizione ex art. 213 c.p.c. avanzate dall'appellante incidentale, che non risultano rivestire nessuna ulteriore rilevanza in causa.
8. Le spese del giudizio
In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione pagina 21 di 24 della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, dall'esito complessivo della lite emerge che la ha visto CP_1 accolta una delle tre domande da lei proposte mentre le eredi del hanno visto Per_1 respinte tutte le domande proposte dal loro dante causa e da loro stesse coltivate dopo il suo decesso.
Ne deriva, che, per effetto della reciproca soccombenza, le spese di lite debbono essere compensate per una quota che, alla stregua della complessiva economia del giudizio, si stima equo determinare nella misura di 1/2, con condanna delle eredi del a Per_1 rifondere alla la restante metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia (dichiarato ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU –
DPR n. 115/02) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria) e in € 769,53 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria) e in €
1.138,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
pagina 22 di 24 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e , e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2 CP_1 contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 642/2022, emessa il 4/7/2022 e
[...] pubblicata in data 19/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) accerta e determina il danno non patrimoniale sofferto da in Controparte_1 conseguenza degli atti persecutori posti in essere da nei suoi Persona_1 confronti, in complessivi € 36.000,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal settembre 2016 e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata, e, per l'effetto,
2) condanna le eredi di e , in Persona_1 Parte_1 Parte_2 proporzione delle rispettive quote ereditarie, detratte via via dalla suddetta somma la provvisionale già corrisposta di € 5.000,00 e le rate già pagate (cfr. allegato A alle note depositate 1.7.2024), a versare a la somma residua;
Controparte_6
3) rigetta nel resto l'appello incidentale;
4) rigetta integralmente l'appello principale;
5) dichiara compensate per la metà le spese di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio;
6) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 il 50% delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura intera, secondo il calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e in € 769,53 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge e, quanto al grado di appello, in € 9.991,00 per compensi e in € 1.138,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte delle appellanti principali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 3.11.2025 su relazione della dott.ssa IA RE NO.
Il Consigliere est.
IA RE NO
pagina 23 di 24 La Presidente
IA OR
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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