TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 794/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Cosimo SAMMARCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesca BELLI e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ EX L. N° 222/84”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 gennaio 2022 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la conferma in suo favore dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84 (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data
31 luglio 2020) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di
1
Sentenza R.G. n° 794/22 dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Disposto un supplemento di indagine da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da VI- CP_2
LAV., 17 MARZO 2014 N° 6084.
---------------
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità.
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di
2
Sentenza R.G. n° 794/22 favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., non determinano totale inabilità, né la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, potendo le residue energie essere tuttora utilizzate a tale scopo senza usura e danno.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
3
Sentenza R.G. n° 794/22 CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CTU – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e della ulteriore documentazione con esso depositata – nella relazione suppletiva, essendo stato ribadito che le attuali difficoltà accusate comunque non sono tali da comprometterne le capacità in maniera rilevante (dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa nella sua globalità e non nel computo algebrico delle singole patologie riscontrate).
Sulla questione in esame in questa sede, peraltro, possono anche richiamarsi i costanti arresti ermeneutici di legittimità (cfr. 22 GENNAIO 2016 N° CP_3
1186 e 11 NOVEMBRE 2002 N° 15817) secondo i quali la valutazione del carattere usurante e/o dequalificante, o meno, dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato (che può rilevare ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, maxime quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità), deve essere condotta tenendo conto che lavoro usurante è solo quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro sia sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità.
In sostanza, tale carattere usurante presuppone un complesso morboso che
— secondo un criterio di fondata previsione — possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa.
Pertanto, nella fattispecie in esame, mancando la prova di specifiche circostanze eventualmente idonee a far ritenere ragionevolmente usurante il perdurare dell'attività lavorativa, così come in concreto espletata, risulta
4
Sentenza R.G. n° 794/22 consequenziale ritenere, sulla scorta della valutazione medico-legale espressa dal CTU, che non ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n.
222, sicché la domanda, così come proposta, non può che essere rigettata.
****************
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che CP_1 deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 24 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 794/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Cosimo SAMMARCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesca BELLI e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ EX L. N° 222/84”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 gennaio 2022 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la conferma in suo favore dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84 (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data
31 luglio 2020) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di
1
Sentenza R.G. n° 794/22 dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Disposto un supplemento di indagine da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da VI- CP_2
LAV., 17 MARZO 2014 N° 6084.
---------------
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità.
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di
2
Sentenza R.G. n° 794/22 favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., non determinano totale inabilità, né la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, potendo le residue energie essere tuttora utilizzate a tale scopo senza usura e danno.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
3
Sentenza R.G. n° 794/22 CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Si vedano, in particolare i chiarimenti resi dal CTU – a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e della ulteriore documentazione con esso depositata – nella relazione suppletiva, essendo stato ribadito che le attuali difficoltà accusate comunque non sono tali da comprometterne le capacità in maniera rilevante (dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa nella sua globalità e non nel computo algebrico delle singole patologie riscontrate).
Sulla questione in esame in questa sede, peraltro, possono anche richiamarsi i costanti arresti ermeneutici di legittimità (cfr. 22 GENNAIO 2016 N° CP_3
1186 e 11 NOVEMBRE 2002 N° 15817) secondo i quali la valutazione del carattere usurante e/o dequalificante, o meno, dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato (che può rilevare ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, maxime quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità), deve essere condotta tenendo conto che lavoro usurante è solo quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro sia sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità.
In sostanza, tale carattere usurante presuppone un complesso morboso che
— secondo un criterio di fondata previsione — possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa.
Pertanto, nella fattispecie in esame, mancando la prova di specifiche circostanze eventualmente idonee a far ritenere ragionevolmente usurante il perdurare dell'attività lavorativa, così come in concreto espletata, risulta
4
Sentenza R.G. n° 794/22 consequenziale ritenere, sulla scorta della valutazione medico-legale espressa dal CTU, che non ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n.
222, sicché la domanda, così come proposta, non può che essere rigettata.
****************
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell' , che CP_1 deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422
e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 24 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 794/22