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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5141/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Maurizio Omobono, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
28/07/1959 (C.F. ); CodiceFiscale_2
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.5.2024, - Parte_1
premesso che ha contratto matrimonio con il resistente in data
18.12.1982 in Gravina di Catania, trascritto nel Registro di
Stato Civile del Comune di Gravina di Catania Anno 1982, Atto
n. 54, Parte II, Serie A, dal quale sono nati i figli
[...]
, e , maggiorenni Persona_1 Persona_2 Persona_3
ed economicamente autonomi, e che a causa di insanabili dissidi
si sono separati con sentenza n. 4558/2023 emessa da questo
Tribunale in data 12.10.2023 - ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili.
Non si è costituito in giudizio Controparte_1
nonostante la regolarità della citazione.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione onerando parte ricorrente a produrre la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
_______________
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
E invero, risulta dagli atti di causa che le parti si sono separate con sentenza n. 4558/2023 emessa da questo Tribunale
in data 12.10.2023.
La separazione si è protratta ininterrottamente per un tempo superiore al prescritto periodo di un anno da quando i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e risulta impossibile, a causa
2 del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è
operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”,
e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi
nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 4558/2023 emessa da questo Tribunale in data 12.10.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza 3 del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.12.1982 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Gravina Di Catania
(CT), Anno 1982, Atto n. 54, Parte II Serie A.
Su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, atteso che non vi sono figli minori da affidare né
sono state formulate richieste economiche.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della natura della controversia in difetto di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5141/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Gravina di
Catania al N. 54, Parte 2 Serie A, Anno 1982;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/03/25
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5141/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Maurizio Omobono, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
28/07/1959 (C.F. ); CodiceFiscale_2
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note in atti chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.5.2024, - Parte_1
premesso che ha contratto matrimonio con il resistente in data
18.12.1982 in Gravina di Catania, trascritto nel Registro di
Stato Civile del Comune di Gravina di Catania Anno 1982, Atto
n. 54, Parte II, Serie A, dal quale sono nati i figli
[...]
, e , maggiorenni Persona_1 Persona_2 Persona_3
ed economicamente autonomi, e che a causa di insanabili dissidi
si sono separati con sentenza n. 4558/2023 emessa da questo
Tribunale in data 12.10.2023 - ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili.
Non si è costituito in giudizio Controparte_1
nonostante la regolarità della citazione.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione onerando parte ricorrente a produrre la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
_______________
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
E invero, risulta dagli atti di causa che le parti si sono separate con sentenza n. 4558/2023 emessa da questo Tribunale
in data 12.10.2023.
La separazione si è protratta ininterrottamente per un tempo superiore al prescritto periodo di un anno da quando i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e risulta impossibile, a causa
2 del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è
operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”,
e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi
nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 4558/2023 emessa da questo Tribunale in data 12.10.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza 3 del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.12.1982 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Gravina Di Catania
(CT), Anno 1982, Atto n. 54, Parte II Serie A.
Su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, atteso che non vi sono figli minori da affidare né
sono state formulate richieste economiche.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della natura della controversia in difetto di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5141/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Gravina di
Catania al N. 54, Parte 2 Serie A, Anno 1982;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/03/25
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
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