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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 197/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Antonella Colalillo;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Bojano (CB) in data 12/09/2004, in regime di comunione dei beni, e che dall'unione erano nate le figlie (13/10/2005), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, e (08/04/2011) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) della figlia minorenne, con collocazione prevalente presso la madre e con previsione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario pari ad € 600,00 per entrambe le figlie e ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Congrua appare, inoltre, la regolamentazione in modo particolarmente elastico delle modalità di visita e di frequentazione della figlia minore da parte del genitore non collocatario (laddove si Per_ prevede, in particolare, che potrà concordare direttamente con il padre i tempi e le modalità della loro frequentazione), tenuto conto del fatto che ella ha ormai compiuto 14 anni di età e che, pertanto, è perfettamente libera di autodeterminarsi in merito alle modalità di frequentazione del genitore non collocatario, purché le stesse siano tali da garantire una frequentazione effettiva.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
(generalizzati come in atti), alle condizioni di cui al ricorso Parte_2 introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 2004, al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 197/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Antonella Colalillo;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Bojano (CB) in data 12/09/2004, in regime di comunione dei beni, e che dall'unione erano nate le figlie (13/10/2005), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, e (08/04/2011) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) della figlia minorenne, con collocazione prevalente presso la madre e con previsione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario pari ad € 600,00 per entrambe le figlie e ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Congrua appare, inoltre, la regolamentazione in modo particolarmente elastico delle modalità di visita e di frequentazione della figlia minore da parte del genitore non collocatario (laddove si Per_ prevede, in particolare, che potrà concordare direttamente con il padre i tempi e le modalità della loro frequentazione), tenuto conto del fatto che ella ha ormai compiuto 14 anni di età e che, pertanto, è perfettamente libera di autodeterminarsi in merito alle modalità di frequentazione del genitore non collocatario, purché le stesse siano tali da garantire una frequentazione effettiva.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
(generalizzati come in atti), alle condizioni di cui al ricorso Parte_2 introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 2004, al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda