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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta a seguito delle conclusioni rassegnate all'udienza dell' 11.4.2025, nel procedimento n. 2467/2024 RG avente ad oggetto “ Altri Istituti e leggi speciali” , vertente tra
da sé rappresentata e difesa;
Parte_1 opponente
E
, in persona del Ministro Pro tempore, Controparte_1 opposta contumace
Nonché nei confronti di
CP_2
Opposta contumace ha reso la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 15.1.2025, l'Avv. proponeva opposizione avverso la liquidazione Parte_1 resa a conclusione del giudizio introdotto il 20.10.2023 da per la modifica delle Parte_2 condizioni di separazione da che si opponeva alle richieste economiche formulate Controparte_3 dalla moglie. A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, le parti addivenivano ad un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, depositato in data 15.3.2024; il giudice, pertanto, concludeva il giudizio come da accordo raggiunto dalle parti.
Il 18.3.2024 l'odierna ricorrente proponeva istanza di liquidazione dei compensi maturati per le fasi di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale, con parametro relativo ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, e quale valore lo scaglione compreso tra €26.001 e €
52.000 e la misura media dei compensi.
In quella istanza il difensore dava atto che:
a) il compenso andava parametrato allo scaglione indeterminabile, per valore elevato;
1 b) l'art. 4 co. 6 del DM n. 55/2014 prevede espressamente un aumento per la conciliazione delle competenze per la fase decisoria.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, con il decreto impugnato del 3.1.2025 comunicato il successivo 7.1.2025 ha liquidato al difensore l'importo complessivo di euro 850,00 oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA.
Nella proposta l'opponente lamentava il mancato riconoscimento dell'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DM 55 del 2014 per la intervenuta conciliazione.
Richiamava la pronuncia della Suprema Corte che con l'ordinanza n. 8576 del 29.3.2024 ha precisato che “le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l'aumento di un quarto (Cass. civ. sez. II, 10.8.2023 n. 24462)”; deduceva che gli onorari liquidati erano comunque inferiori al minimo fissato dai parametri forensi, essendo stati determinati in euro 1.700,00, ridotti della metà, oltre oneri di legge, ben lontano dall'importo che avrebbe dovuto liquidare il Tribunale, applicando il valore ricompreso nello scaglione tra €26.001 ed €52.000 ma anche, più correttamente, i valori medi, nonché riconoscendo la maggiorazione per la sopravvenuta conciliazione della causa prima della sentenza, l'importo da riconoscere al difensore ammontava dunque, ad € 3.268,12 (€ 6.536,25 ridotti alla metà) oltre oneri di legge.
Nella determinazione dell'importo liquidato non era stato dato conto delle modalità di quantificazione delle competenze professionali per avere applicato i minimi, essendo sollevato di tale onere esclusivamente per il caso in cui siano liquidati onorari medi.
Tanto premesso, chiedeva la riforma del decreto di liquidazione impugnato, determinando la quantificazione della somma di euro 3.268,12 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso nello scaglione tra€ 26.00,00 ed € 52.000,00), oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, con vittoria di spese e competenze di lite.
Mancava di costituirsi il convenuto;
all'esito della fissazione della udienza di CP_1 comparizione si disponeva l'acquisizione del reclamo proposto innanzi alla locale Corte d'Appello.
Acquisita la documentazione, svoltasi l'udienza dell'11.4.2025, la causa era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
^^^^^^^
Deve rilevarsi come la proposta opposizione sia fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve rilevarsi che per le cause di valore indeterminabile, come nella specie, la causa va considerata di valore di 26.000,00 euro, conformemente a quanto dispone l'art. 5, comma
6, del d.m. 55 del 2014; lo scaglione tariffario ad applicarsi è quello delle cause di valore fra
5.201,00 e 26.000,00 euro (così Cass. Civ. 18.11.2019 n. 29821); la natura della causa, di modifica delle condizioni di separazione, suggerisce la liquidazione al minimo, come effettuato dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
, a mutamento delle condizioni originariamente concordate con CP_2 CP_3 chiedeva determinarsi in 300,00 euro il contributo paterno al mantenimento del figlio, in luogo di
2 quello di 200,00 euro originariamente concordato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, in luogo del 40% concordato;
le parti addivenivano ad un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, depositato in data 15.3.2024; nell'accordo il padre dichiarava che la madre avrebbe conseguito la sua quota parte di assegno unico per il minore, e in pari quota si determinava sostenersi le spese straordinarie.
Quanto innanzi ripercorso evidenzia come la natura della decisione sia di modesto rilievo, non implicando valutazioni complesse, ma meramente economiche e di assoluta contenuta entità.
Nessuna particolare questione giuridica la causa richiamava, ma solo una valutazione delle rispettive posizioni economico patrimoniali delle parti, non inerendo la decisione a questioni inerenti affidamento, collocazione del minore o altre ben più complesse questioni.
Pertanto, rispetto la liquidazione deve avvenire ai minimi tariffari e per lo scaglione innanzi indicato - fra 5.201,00 e 26.000,00 euro- ma deve riconoscersi l'aumento per la soluzione concordata delle condizioni, per la sola fase conclusiva, come di seguito si riporta:
Fase di studio euro 919,00 ai medi, al minimo euro 459,5
Fase introduttiva euro 777,00 ai medi, ai minimi 388,50
Fase decisionale euro 1.701,00 ai medi, ai minimi euro 850,50
La fase istruttoria, non svoltasi, non è stata correttamente richiesta dalla parte così per euro
3397 ai medi ed euro 1698,50 ai minimi.
Tale importo deve essere aumentato per la conciliazione giudiziale (art. 4, comma 6, D.M.
n.55/2014) di ¼ (euro 212,60) rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (così Cass. Civ. n. 17325 del 16 giugno 2023), per complessivi euro 1.911,10 (euro 1.698,50 +212,50).
La somma così determinata va ulteriormente dimidiata al 50%, ex art. 130 D. 115 del 2002, così per l'importo di euro 955,60 per onorari.
Tale importo e le modalità di calcolo innanzi indicate impongono la revoca del decreto così da determinarsi la liquidazione in favore dell'opponente nella somma di euro 955,60, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto dell'accoglimento della domanda per importo assai inferiore al richiesto, in considerazione delle questioni proposte e della ritenuta fondatezza di un solo motivo di doglianza, sono compensate al 70%.
Liquida le spese di lite come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55 del 2014 e succ mod.; il valore della causa va determinato in relazione all'importo riconosciuto all'istante, quale incremento rispetto a quanto liquidatogli nel decreto impugnato.
PQM
Il Presidente Delegato, pronunciando sull'opposizione proposta da Avv. Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, n. 81/2025 del
05/01/2025 reso nel proc. RG n. 4241/2023, accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il decreto opposto;
3 liquida in favore dell'Avv. euro 955,60 per onorari, oltre accessori di legge Parte_1
e spese generali al 15%.
Compensa al 50 % le spese di lite, che liquida per l'intero in euro 350,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Condanna il al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle Controparte_1 spese di lite, per euro 175,00, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Si comunichi.
Lecce, 11.4.2025
Il Presidente delegato
Adele Ferraro
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