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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2024
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1390/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORI contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTA
Oggi 29 gennaio 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per e per l'avv. FILIPPINI Parte_1 Parte_1
ROMINA.
Per Controparte_1
è comparso il legale rappresentante il
[...] Persona_1
quale dichiara che la società non ha alcun bene.
Si procede alla escussione del teste citato, il quale, prestato l'impegno di rito,
dichiara: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...] e Testimone_1
residente a [...], di professione Architetto”
Interrogato sul cap. C) della memoria istruttoria (“Dica il teste se la CP_2
ha eseguito i lavori di straordinaria manutenzione per l'efficientamento
[...]
pagina 1 di 7 energetico dell'immobile sito a Bondeno (FE) Loc. Scortichino, Via Argine
Cagnetto n. 41 ?”)
dichiara: “La ditta non ha effettuato alcun lavoro;
io ero stato nominato CP_1
dalla proprietà direttore dei lavori. Successivamente i lavori di efficientamento energetico sono stati svolti da un'altra ditta. Ho verificato tale circostanza in quanto ero il direttore dei lavori”.
Interrogato sul capitolo E) della memoria istruttoria (“Vero che i lavori di
straordinaria manutenzione per l'efficientamento energetico dell'immobile sito a
Bondeno (FE) Loc. Scortichino, Via Argine Cagnetto n. 41, sono stati eseguiti
dall'impresa Edilizia e Strade di De Marzo Gianluca?”
dichiara: “si è vero tali lavori sono stati eseguiti dalla impresa Edilizia e Strade
di De Marzo Gianluca”.
Viene sentito liberamente il quale dichiara: “i lavori non sono Persona_1
stati eseguiti;
tuttavia erano stati portati i ponteggi. L'attività non è iniziata
perché i costi dei materiali erano lievitati e non era possibile eseguire l'opera
con i prezzi indicati nel contratto. So che la ditta che ha eseguito i lavori ha
utilizzato i miei ponteggi che non mi sono stati restituiti”.
A questo punto il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Filippini conclude: come da atto di citazione.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte attrice a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 2 di 7 Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1390/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI
[...] C.F._2
ROMINA, elettivamente domiciliati nello studio del difensore sito in VIA
ORSINI 1 CENTO
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
“ al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto e Controparte_2
la condanna alla restituzione dell'importo di euro 12.497,10. pagina 4 di 7 In particolare, gli attori hanno allegato:
a) di essere proprietari dell'immobile sito a Bondeno (FE), località
Scortichino, via Argine Cagnetto n. 41 (NCEU, foglio 114, mapp.
227, sub. 2);
b) di aver stipulato, in data 6 aprile 2022, un contratto di appalto con la “ per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_2
straordinaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;
c) che il contratto – per l'importo complessivo di euro 56.807,18 – aveva previsto il pagamento del 20% alla firma del contratto, del
30% ad inizio lavori, del 30% al raggiungimento del 50% delle opere e del 20% al completamento dei lavori;
d) che, in forza delle previsioni negoziali, erano stati versati euro
12.497,10 in forza della fattura n. 19/2022 con bonifico bancario;
e) che, nonostante le plurime richieste, i lavori non erano mai iniziati;
f) che, per non perdere gli incentivi fiscali, erano stati costretti a rivolgersi, in data 29 luglio 2022, ad altra ditta per l'esecuzione dei predetti lavori.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, la “ CP_2
è rimasta contumace.
[...]
Alla odierna udienza è comparso il legale rappresentante della società convenuta che è stato liberamente interrogato ed è stato escusso il teste nonché invitata la parte attrice a precisare le conclusioni. Testimone_1
***
Parte attrice ha documentalmente provato la stipulazione del contratto di appalto (doc. 1), nonché il versamento di euro 12.497,10, attraverso un bonifico bancario (doc. 3). pagina 5 di 7 Il contratto prevedeva la conclusione dei lavori entro trenta giorni dalla sottoscrizione e comunque entro 45 giorni (clausola n. 10).
Il chiaro collegamento causale con il ricorso agli incentivi fiscali del 110% determina un effetto rafforzativo dei termini indicati nel contratto.
A fronte della prova dell'obbligazione contrattuale era onere della controparte dimostrare di aver puntualmente adempiuto, a mente dell'art. 1218 c.c. (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25584: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o
dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”).
La convenuta, invece, pur se ritualmente citata è rimasta contumace;
all'odierna udienza ha poi ammesso l'inadempimento, pur imputandolo ad asseriti aumenti dei costi della materia prima.
La deposizione del teste – direttore dei lavori – ha Testimone_1
corroborato le circostanze allegate dalla parte attrice, attestando come le opere appaltate non siano mai iniziate, costringendo i committenti a rivolgersi ad un'altra ditta per la esecuzione.
Ciò determina chiaramente un grave inadempimento colposo che giustifica la domanda di risoluzione del contratto con ogni effetto restitutorio conseguente all'efficacia ex tunc della pronuncia costitutiva.
Le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1390/2024
R.G., così provvede:
1) ACCERTATO il grave inadempimento della “ Controparte_2
DICHIARA risolto il contratto di appalto stipulato da quest'ultima con e Parte_1 Parte_1
2) CONDANNA la “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di euro
12.497,10, oltre interessi nella misura legale (art. 1284, I comma c.c.) dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) CONDANNA la “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a e Parte_1
le spese di lite del presente procedimento che si Parte_1
liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta).
Ferrara, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1390/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORI contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTA
Oggi 29 gennaio 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per e per l'avv. FILIPPINI Parte_1 Parte_1
ROMINA.
Per Controparte_1
è comparso il legale rappresentante il
[...] Persona_1
quale dichiara che la società non ha alcun bene.
Si procede alla escussione del teste citato, il quale, prestato l'impegno di rito,
dichiara: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...] e Testimone_1
residente a [...], di professione Architetto”
Interrogato sul cap. C) della memoria istruttoria (“Dica il teste se la CP_2
ha eseguito i lavori di straordinaria manutenzione per l'efficientamento
[...]
pagina 1 di 7 energetico dell'immobile sito a Bondeno (FE) Loc. Scortichino, Via Argine
Cagnetto n. 41 ?”)
dichiara: “La ditta non ha effettuato alcun lavoro;
io ero stato nominato CP_1
dalla proprietà direttore dei lavori. Successivamente i lavori di efficientamento energetico sono stati svolti da un'altra ditta. Ho verificato tale circostanza in quanto ero il direttore dei lavori”.
Interrogato sul capitolo E) della memoria istruttoria (“Vero che i lavori di
straordinaria manutenzione per l'efficientamento energetico dell'immobile sito a
Bondeno (FE) Loc. Scortichino, Via Argine Cagnetto n. 41, sono stati eseguiti
dall'impresa Edilizia e Strade di De Marzo Gianluca?”
dichiara: “si è vero tali lavori sono stati eseguiti dalla impresa Edilizia e Strade
di De Marzo Gianluca”.
Viene sentito liberamente il quale dichiara: “i lavori non sono Persona_1
stati eseguiti;
tuttavia erano stati portati i ponteggi. L'attività non è iniziata
perché i costi dei materiali erano lievitati e non era possibile eseguire l'opera
con i prezzi indicati nel contratto. So che la ditta che ha eseguito i lavori ha
utilizzato i miei ponteggi che non mi sono stati restituiti”.
A questo punto il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Filippini conclude: come da atto di citazione.
***
Il Giudice Istruttore invita la parte attrice a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 2 di 7 Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1390/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI
[...] C.F._2
ROMINA, elettivamente domiciliati nello studio del difensore sito in VIA
ORSINI 1 CENTO
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
“ al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto e Controparte_2
la condanna alla restituzione dell'importo di euro 12.497,10. pagina 4 di 7 In particolare, gli attori hanno allegato:
a) di essere proprietari dell'immobile sito a Bondeno (FE), località
Scortichino, via Argine Cagnetto n. 41 (NCEU, foglio 114, mapp.
227, sub. 2);
b) di aver stipulato, in data 6 aprile 2022, un contratto di appalto con la “ per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_2
straordinaria per il miglioramento dell'efficienza energetica;
c) che il contratto – per l'importo complessivo di euro 56.807,18 – aveva previsto il pagamento del 20% alla firma del contratto, del
30% ad inizio lavori, del 30% al raggiungimento del 50% delle opere e del 20% al completamento dei lavori;
d) che, in forza delle previsioni negoziali, erano stati versati euro
12.497,10 in forza della fattura n. 19/2022 con bonifico bancario;
e) che, nonostante le plurime richieste, i lavori non erano mai iniziati;
f) che, per non perdere gli incentivi fiscali, erano stati costretti a rivolgersi, in data 29 luglio 2022, ad altra ditta per l'esecuzione dei predetti lavori.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, la “ CP_2
è rimasta contumace.
[...]
Alla odierna udienza è comparso il legale rappresentante della società convenuta che è stato liberamente interrogato ed è stato escusso il teste nonché invitata la parte attrice a precisare le conclusioni. Testimone_1
***
Parte attrice ha documentalmente provato la stipulazione del contratto di appalto (doc. 1), nonché il versamento di euro 12.497,10, attraverso un bonifico bancario (doc. 3). pagina 5 di 7 Il contratto prevedeva la conclusione dei lavori entro trenta giorni dalla sottoscrizione e comunque entro 45 giorni (clausola n. 10).
Il chiaro collegamento causale con il ricorso agli incentivi fiscali del 110% determina un effetto rafforzativo dei termini indicati nel contratto.
A fronte della prova dell'obbligazione contrattuale era onere della controparte dimostrare di aver puntualmente adempiuto, a mente dell'art. 1218 c.c. (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25584: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o
dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”).
La convenuta, invece, pur se ritualmente citata è rimasta contumace;
all'odierna udienza ha poi ammesso l'inadempimento, pur imputandolo ad asseriti aumenti dei costi della materia prima.
La deposizione del teste – direttore dei lavori – ha Testimone_1
corroborato le circostanze allegate dalla parte attrice, attestando come le opere appaltate non siano mai iniziate, costringendo i committenti a rivolgersi ad un'altra ditta per la esecuzione.
Ciò determina chiaramente un grave inadempimento colposo che giustifica la domanda di risoluzione del contratto con ogni effetto restitutorio conseguente all'efficacia ex tunc della pronuncia costitutiva.
Le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1390/2024
R.G., così provvede:
1) ACCERTATO il grave inadempimento della “ Controparte_2
DICHIARA risolto il contratto di appalto stipulato da quest'ultima con e Parte_1 Parte_1
2) CONDANNA la “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di euro
12.497,10, oltre interessi nella misura legale (art. 1284, I comma c.c.) dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) CONDANNA la “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a e Parte_1
le spese di lite del presente procedimento che si Parte_1
liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta).
Ferrara, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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