Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2020 |
Commentari • 46
- 1. Archivio News Camera dei DeputatiAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. 730/2026: i bonus per chi abita e lavora in montagnaRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 27 marzo 2026
- 3. sommarioAccesso limitatohttps://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2025
- 4. Finanziamenti per le minoranze linguisticheGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 19 aprile 2025
Il Ministero Affari Regionali e Autonomie ha pubblicato un Avviso destinato anche agli enti locali, per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (anno 2025)
Leggi di più… - 5. Specialihttps://www.osservatoriosullefonti.it/
Giurisprudenza • 164
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2022, n. 9154Provvedimento: Numero registro generale 5778/2021 Numero sezionale 624/2021 Numero di raccolta generale 9154/2022 Data pubblicazione 21/03/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - PU LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - R.G.N. 5778/2021 MASSIMO FERRO - Consigliere - Rep. FABRIZIA GARRI - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha …Leggi di più...
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- 2. Trib. Palmi, sentenza 25/02/2025, n. 224Provvedimento: TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N R.G.2472/2024 VERBALE DI UDIENZA del 25 febbraio 2025 Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Pellegrino Stefano anche per delega dell'Avv. Pellegrino Pasquale; Per , parte resistente, l'avv. Marilena Abramo per delega CP_1 degli Avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio. I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 10038Provvedimento: Pubblicato il 18/12/2025 N. 10038/2025REG.PROV.COLL. N. 01630/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2025, proposto da LU Marcialis, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Lai e LU Marcialis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello …Leggi di più...
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- 4. Trib. Salerno, sentenza 06/12/2024, n. 5810Provvedimento: R.G. N. 2939/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2939/2016 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente TRA in proprio e quale procuratore speciale di e Parte_1 Parte_2 Pt_3 e in proprio e quali eredi di [...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gennaro Maione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in località Salerno, alla via L. Cassese n. 19; ATTORI E rappresentato e …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2024, n. 1792Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA I Sezione Civile R.G. 162/2020 La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. Parte_1 ), assistito e difeso dall'Avv. CAVANI GIOVANNI e P.IVA_1 dall'avv. CRETA PAOLO ( ), PIAZZA DI PORTA C.F._1 RAVEGNANA N. 1, 40126 BOLOGNA, e Parte_2 ( ) C/O AVV. P.CRETA, P.ZZA DI PORTA C.F._2 RAVEGNANA 1, BOLOGNA; con domicilio eletto in VIA MODONELLA 3, 41121 MODENA, appellante e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica e' l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresi' la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. In attuazione dell' articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". - Art. 3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge e' adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalita' previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolta' di riconoscere.