Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2020 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica e' l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresi' la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. In attuazione dell' articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". - Art. 3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge e' adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalita' previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolta' di riconoscere.