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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6669/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 6669/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. AR
, rappresentato e difeso dall'avv. Miceli Salvatore Andrea giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del presidente e rappresentante Controparte_2
legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Salvati e Maria Rosaria Battiato giusta procura in atti
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: differenze retributive e contributive pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/7/2022 la parte ricorrente, premesso di avere già lavorato in favore della parte convenuta dal 2007 al 2013, ha esposto di avere nuovamente prestato la propria attività lavorativa in favore di questa, in qualità di commesso addetto alle vendite, dal 7/1/2015 al 30/9/2020, pur senza un formale rapporto di lavoro.
Ha riferito che il rapporto di lavoro in questione ha assunto sin dall'inizio e per tutta la sua durata le caratteristiche tipo del rapporto di lavoro subordinato, stante che il ricorrente, mediante retribuzione, si è obbligato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della SI.ra presso l'omonima ditta individuale sita in Catania via Gisira n. Controparte_1
7/9 ed esercente l'attività di commercio al minuto di spezie, frutta secca, legumi e prodotti tipici siciliani.
La natura subordinata, prosegue la parte ricorrente, discenderebbe dall'avere questi ricevuto ordini specifici e reiterati in relazione alla prestazione da eseguire da parte della titolare o di suoi delegati, dall'essere tenuto al puntuale rispetto dei vincoli di orario, dal dovere svolgere la propria attività in via esclusiva in favore della parte datoriale e dalla ricezione di una retribuzione fissa pari ad € 1.200,00 mensili, da ritenersi, secondo il ricorrente, inferiore rispetto alla misura costituzionale corrispondente al 4° livello CCNL
Commercio Terziario Confcommercio.
L'orario di lavoro che la parte ricorrente assume avere osservato stato si è articolato, secondo quanto dalla stessa riferito: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, ed il sabato dalle ore 6,30 alle ore 15,00, per una media di almeno 43,50 ore settimanali;
la parte ricorrente ha, ancora, evidenziato di aver potuto godere di sole tre settimane di ferie per ciascun anno, di anno in anno nel mese di luglio o nel mese di agosto in alternanza con l'altro dipendente parimenti non regolarizzato.
Precisato di agire in giudizio in relazione alle differenze retributive che avrebbe maturato in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, comprensive di mensilità aggiuntive, indennità di ferie non godute e trattamento di fine rapporto oltre che al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, la parte ricorrente ha chiesto “ritenere e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrottamente, dal 7/1/2015 al
30/9/2020, nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di commesso addetto alle vendite 4 livello CCNL Commercio Terziario;
- condannare per le causali di cui in premessa,
pagina 2 di 11 la SI.ra , titolare dell'omonima ditta corrente in Catania via Gisira n. 7/9, Controparte_1
a pagare, in favore del ricorrente la somma di €. 58.776,78 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
- riconoscere e condannare, per le causali di cui in narrativa e nei limiti della prescrizione, la resistente al pagamento all'
[...]
, cui il presente ricorso, quale litisconsorte necessario (Cass. Controparte_2
8956/2020) viene parimenti notificato ad ogni effetto di legge, ed in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi”.
Fissata la prima udienza per la data del 25 luglio 2022, pur Controparte_1
correttamente evocata in giudizio, non si è costituita nel presente procedimento e di essa ne
è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 23/11/2022.
L' , costituitosi in giudizio con memoria del 12/11/2022, ha rassegnato le seguenti CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania, contrariis reiectis, così provvedere: - in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare la ditta convenuta alla regolarizzazione assicurativa e contributiva del ricorrente CP_3
in relazione ai periodi ed ai titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, nel rispetto dei termini di prescrizione a tal fine fissati dalla legge 335/95, con accessori maturati e maturandi e con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, tenuto conto che l' è stato convenuto in giudizio sulla CP_2
base di quanto dallo stesso prospettato, condannare l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente e comunque tenere quest'ultimo indenne da ogni spesa che dovesse essere liquidata in favore della ditta resistente”.
In esito all'udienza del 28 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
_____________________
1. Ciò posto il ricorso appare fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per cui è causa e dal correlativo diritto della parte ricorrente all'ottenimento delle differenze retributive e contributive da esso discendenti.
pagina 3 di 11 2. Giova, a tal riguardo, evidenziare come la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle eSIenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
5645/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass. n.
2728/2010).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass.
n. 26986/2009).
pagina 4 di 11 Invero, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. n. 2622/2004).
Sempre in punto di diritto, appare utile chiarire che incombe sulla parte che agisce in giudizio l'onere di comprovare il titolo della pretesa costituito, nel caso di specie, dal rapporto di lavoro di tipo subordinato e di allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare di avere adempiuto (cfr. art. 1218 c.c. nonché Cass. S.U. 13533/2001).
3. Tutto ciò premesso, dall'esame degli atti di causa emerge come il ricorrente sia compiutamente riuscito a provare l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti dal 7 gennaio
2015 al 30 settembre 2020 con orario di lavoro dalle 7,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì e dalle 6.30 alle 15.00 il sabato, deducendo altresì l'inadempimento di parte datoriale per avere questi corrisposto unicamente la somma di 1.200 € mensili in contanti.
In proposito, appare necessario evidenziare come l'assenza della parte resistente all'udienza per l'interrogatorio formale del 20/9/2023 (cfr. notifica del 17/7/2023, depositata in atti dalla difesa del ricorrente il 15/9/2023) consenta, unitamente agli altri elementi di prova (v. infra), di ritenere ammessi i fatti dedotti nello stesso (cfr. art. 232 c.p.c. nonché
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 2009, a mente della cui la “...mancata risposta rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo e destinato dalla menzionata norma a fornire elementi di giudizio integrativi, idonei
a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
ed anche ad indurlo a riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova secondo il suo prudente apprezzamento”).
Ciò posto e venendo, dunque, alla valutazione degli altri elementi di prova, dalle dichiarazioni rese dai testimoni della parte ricorrente può ricavarsi valenza probatoria in merito al rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dedotto in ricorso.
Precisamente, , sentito all'udienza del 20 settembre 2023, premesso Testimone_1 di conoscere i fatti di causa per essere cliente abituale dell'esercizio commerciale in cui il pagina 5 di 11 ricorrente deduce avere svolto la propria attività lavorativa, ha confermato le circostanze descritte negli articolati di prova1.
Più nel dettaglio, nel rispondere alle domande ammesse, ha riferito: al cap. 1 “si è vera la circostanza descritta”; al cap. 2 “confermo le circostanze descritte in articolato di prova”; al cap. 3 che le circostanze sono vere poiché “...io ero un cliente abituale del mercato
Pescheria, che andavo sempre in mercato ad acquistare anche il pesce oltre la frutta secca in negozio ,e quando andavo trovavo il ricorrente sempre lì”, precisando di essere un cliente abituale del mercato all'interno del quale si trovava il negozio;
al cap. 4 “vedevo il ricorrente ricevere le direttive sul lavoro da parte della e della madre di lei CP_3 CP_4
che vedevo sul posto di lavoro”; al cap. 5 che il ricorrente “era tenuto a rispettare gli
[...] orari di lavoro” in quanto ha assistito al ritiro dei banchi espositivi nelle ore di chiusura, accorgendosi “che l'orario di lavoro era sempre quello”.
Il teste , sentito in pari data e premesso di conoscere quanto dedotto Testimone_2 dichiarando “svolgevo il lavoro di Guardia Giurata e quando terminavo il turno di buon mattino , prima delle otto del mattino capitava che mi recavo al mercato Pescheria e lì vedevo il ricorrente e sapevo il lavoro che svolgeva e gli orari che faceva [...] Io mi recavo 1 Di seguito si riportano gli articolati ammessi con ordinanza del 23/11/2022. Essi sono, esclusi gli incisi di carattere valutativo (“in modo continuato, alle dipendenze”, “mansioni di commesso addetto alle vendite” etc):
“1) Vero o no che il SI. ha lavorato, in modo continuato, alle dipendenze della SI.ra AR
, titolare dell'omonima ditta corrente in Catania via Gisira n. 7/9, dal 7/1/2015 al 30/9/2020? Controparte_1 2) Vero o no che il ricorrente ha espletato le mansioni di commesso addetto alle vendite, occupandosi giornalmente, a titolo esemplificativo, dell'allestimento del banco davanti all'ingresso della bottega, ubicata in Catania all'interno del mercato denominato “Pescheria”, e della vendita al pubblico dei prodotto commercializzati, quali spezie, frutta secca, legumi e prodotti tipici siciliani quali rosoli, prodotti a base di pistacchio, marmellate ecc.?
3) Vero o no che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto (dal 7/1/2015 al 30/9/2020) ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, ed il sabato dalle ore 6,30 alle ore 15,00, per una media di almeno 43,50 ore settimanali?
4) Vero o no che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni, riceveva ordini specifici e reiterati in relazione alla prestazione da eseguire da parte della SI.ra o dalla madre di quest'ultima Controparte_1 SI.ra , costantemente presente presso l'esercizio commerciale, che gli fornivano le direttive cui CP_4 attenersi e gli indicavano i compiti da espletare, ed è stato sempre sottoposto durante il rapporto di lavoro a potere disciplinare da parte del datore di lavoro?
5) Vero o no che il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, era tenuto al puntuale rispetto dei vincoli di orario, a giustificare ed a preannunciare eventuali assenze e svolgeva la propria prestazione lavorativa esclusivamente in favore della SI.ra ? Controparte_1 7) Vero o no che la retribuzione mensile di fatto percepita dal ricorrente è stata di €. 1.200,00?”
pagina 6 di 11 al mercato a fine turno per svolgere le mie commissioni”, ha confermato le circostanze descritte, riferendo: al cap. 1 “si confermo la circostanza descritta in articolato”; al cap. 2
“confermo le circostanze descritte”; al cap. 3 “confermo le circostanze descritte e gli orari lavorativi indicati in articolato di prova”; al cap. 4 “conosco tali fatti perché capitava che io ero presente come cliente e mi fermavo a parlare con il ricorrente che riceveva direttive sulla esposizione della merce , sull'acquisto di buste per la vendita dei prodotti [...]
Confermo che le direttive erano impartite , come da articolato , dalla e Controparte_1
dalla , a volte capitava che gli chiedevano se avesse già espletato alcuni lavori CP_4 come la tostatura delle mandorle”; al cap. 5 “confermo le circostanze descritte in ordine al rispetto di orario di lavoro”.
Trattasi di dichiarazioni genuine, tenuto conto del disinteresse dei dichiaranti rispetto ai fatti di causa e della conoscenza diretta dei fatti di causa, fatta eccezione per la circostanza di cui al capitolo 7 relativa alla retribuzione appresa dallo stesso ricorrente e comunque nel complesso ininfluente ai fini dell'accertamento della subordinazione alla luce del compendio istruttorio in atti.
Sulla base di quanto precedere deve ritenersi provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in regime di subordinazione dal 7 gennaio 2015 al 30 settembre
2020 con orario di lavoro dalle 7,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì e dalle 6.30 alle 15.00 il sabato e gli spettino pertanto le pretese differenze retributive nella misura calcolata dal perito nominato allo scopo.
4. A riguardo occorre rammentare come “l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n.
20216/2021, Cass. n. 19467/2007; Cass. n. 16866/2008 Cass. 14/6/1985 n. 3586, Cass.
24/6/1983 n. 4326, Cass. 12/3/1981 n. 1428, Cass. 3/4/1979 n. 1926) e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva (v. Cass. nn. 19467/2007, n.
2791/1987, Cass. n. 2193/1985)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27711 del 2023 e ss. conformi, in motivazione).
Ciò chiarito, si è ritenuto farsi applicazione, nel caso di specie, dei parametri retributivi di cui livello 4° del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, versato in atti dalla parte pagina 7 di 11 ricorrente, applicabile al caso di specie tenuto conto, altresì, che il ricorrente ha sufficientemente dedotto e comprovato di svolgere attività di commesso alla vendita al pubblico, come da profilo rientrante nella declaratoria di cui al livello quarto (v. pag. 114, art. 113 CCNL cit.).
4.1. Sulla scorta di quanto precede, in esito all'udienza del 13 dicembre 2023, è stato dato mandato al nominato CTU di “quantificare, sulla base della documentazione in atti, le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, anche a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto con inquadramento come commesso addetto alle vendite nel livello 4° del CCNL Commercio Terziario Confcommercio applicato al caso di specie dal 7 gennaio 2015 al 30 settembre 2020 con orario di lavoro dalle 7,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì e dalle 6.30 alle 15.00 il sabato, detraendo le somme asseritamente percepite dal ricorrente (€ 1200, 00 mensili come da conteggi in ricorso), calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr;
la retribuzione imponibile mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della ricorrente”.
Il consulente tecnico nominato, dott.ssa , nel rispetto del mandato, ha Persona_1
provveduto al relativo compito, con ragionamento immune da vizi logici, tenuto conto, altresì, delle osservazioni ricevute per la parte ricorrente in data 9/4/2024 ha conclusivamente quantificato le somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente nei termini seguenti: - differenze retribuzione con straordinario, in € 36.566,60; - differenze 13° in € 2.284,91; - differenze 14° in € 9.180,91; - indennità ferie in € 2.758,51; - TFR in € 10.033,66.
Al riguardo, deve tuttavia escludersi dal computo la quattordicesima mensilità, inserita in mandato per mero errore tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità che esclude tale voce dal c.d. minimo costituzionale di cui tener conto ex art. 36 Costituzione.
E' stato affermato infatti “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.
36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di
pagina 8 di 11 non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (Cass. sez. lav. 944/2021).
Reputato, per quanto osservato, di dovere escludere la quattordicesima mensilità, ne deriva la necessità di riparametrare il trattamento di fine rapporto, elidendo dalla retribuzione utile la quattordicesima mensilità.
Dunque alla parte ricorrente spettano a titolo di TFR, le somme di: - € 1.462,8 per l'anno 2015; - € 1.512,73 per l'anno 2016; - € 1.528,95 per l'anno 2017; - € 1.554,43 per l'anno 2018; - € 1.556,80 per l'anno 2019; - € 1.167,60 per gli anni 2020 e 2021; il tutto, per un ammontare complessivo di € 8.783,31.
Quanto al tfr, il ctu ha poi precisato “come da CCNL, le somme calcolate quali straordinario non sono state considerate ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive e del
TFR”. Tale quantificazione del tfr senza tenere conto dello straordinario appare corretta alla luce delle previsioni contrattuali assunte quale parametro retributivo ex art. art. 36
Costituzione, ancorché parte ricorrente abbia reiterato le proprie contestazioni anche nelle note da ultimo depositate cui sono state allegate le osservazioni già trasmesse al consulente tecnico.
5. Consegue a quanto osservato che spetta alla parte ricorrente la somma complessiva di € 50.393,33, a titolo di differenze retribuzione con straordinario (€ 36.566,60), 13^ mensilità (€ 2.284,91), indennità ferie (€ 2.758,51), TFR (€ 8.783,31), il tutto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma
3°, c.p.c. .
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, non regolarizzato nemmeno in parte presso l'istituto, emerge la totale omissione contributiva da parte della parte convenuta (estratto contributivo allegato
CP_ alla memoria .
Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore della parte ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito nella relazione in atti nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020 – 30 giugno pagina 9 di 11 CP_ 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all' in data 29 CP_ luglio 2022, come da documentazione in atti, in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato sono liquidate in favore dell'erario a secondo i parametri del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate, senza applicazione di alcun dimezzamento.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018, conformi Cass. n. 8387/2019 e n.
11590/2019).
CP_ Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell' da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto.
Gli esborsi relativi alla ctu, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla parte ricorrente AR
con ricorso depositato in data 25/7/2022 nei confronti di e
[...] Controparte_1
pagina 10 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e CP_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che ha lavorato dal 7 gennaio 2015 al 30 settembre AR
2020 alle dipendenze di con le mansioni e l'orario meglio Controparte_1
specificato in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 AR della somma di € 50.393,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali sopra richiamate
- condanna alla regolarizzazione contributiva di Controparte_1 AR
nei limiti della prescrizione come per legge;
[...]
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 di lite che liquida in favore dell'erario – senza alcun dimezzamento - in complessivi
€ 4.628,50,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e
CPA come per legge;
CP_
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1706, 00 per compensi professionali,
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla Controparte_1
consulenza, con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 28 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 6669/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. AR
, rappresentato e difeso dall'avv. Miceli Salvatore Andrea giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del presidente e rappresentante Controparte_2
legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Salvati e Maria Rosaria Battiato giusta procura in atti
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: differenze retributive e contributive pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/7/2022 la parte ricorrente, premesso di avere già lavorato in favore della parte convenuta dal 2007 al 2013, ha esposto di avere nuovamente prestato la propria attività lavorativa in favore di questa, in qualità di commesso addetto alle vendite, dal 7/1/2015 al 30/9/2020, pur senza un formale rapporto di lavoro.
Ha riferito che il rapporto di lavoro in questione ha assunto sin dall'inizio e per tutta la sua durata le caratteristiche tipo del rapporto di lavoro subordinato, stante che il ricorrente, mediante retribuzione, si è obbligato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della SI.ra presso l'omonima ditta individuale sita in Catania via Gisira n. Controparte_1
7/9 ed esercente l'attività di commercio al minuto di spezie, frutta secca, legumi e prodotti tipici siciliani.
La natura subordinata, prosegue la parte ricorrente, discenderebbe dall'avere questi ricevuto ordini specifici e reiterati in relazione alla prestazione da eseguire da parte della titolare o di suoi delegati, dall'essere tenuto al puntuale rispetto dei vincoli di orario, dal dovere svolgere la propria attività in via esclusiva in favore della parte datoriale e dalla ricezione di una retribuzione fissa pari ad € 1.200,00 mensili, da ritenersi, secondo il ricorrente, inferiore rispetto alla misura costituzionale corrispondente al 4° livello CCNL
Commercio Terziario Confcommercio.
L'orario di lavoro che la parte ricorrente assume avere osservato stato si è articolato, secondo quanto dalla stessa riferito: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, ed il sabato dalle ore 6,30 alle ore 15,00, per una media di almeno 43,50 ore settimanali;
la parte ricorrente ha, ancora, evidenziato di aver potuto godere di sole tre settimane di ferie per ciascun anno, di anno in anno nel mese di luglio o nel mese di agosto in alternanza con l'altro dipendente parimenti non regolarizzato.
Precisato di agire in giudizio in relazione alle differenze retributive che avrebbe maturato in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, comprensive di mensilità aggiuntive, indennità di ferie non godute e trattamento di fine rapporto oltre che al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, la parte ricorrente ha chiesto “ritenere e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrottamente, dal 7/1/2015 al
30/9/2020, nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di commesso addetto alle vendite 4 livello CCNL Commercio Terziario;
- condannare per le causali di cui in premessa,
pagina 2 di 11 la SI.ra , titolare dell'omonima ditta corrente in Catania via Gisira n. 7/9, Controparte_1
a pagare, in favore del ricorrente la somma di €. 58.776,78 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
- riconoscere e condannare, per le causali di cui in narrativa e nei limiti della prescrizione, la resistente al pagamento all'
[...]
, cui il presente ricorso, quale litisconsorte necessario (Cass. Controparte_2
8956/2020) viene parimenti notificato ad ogni effetto di legge, ed in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi”.
Fissata la prima udienza per la data del 25 luglio 2022, pur Controparte_1
correttamente evocata in giudizio, non si è costituita nel presente procedimento e di essa ne
è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 23/11/2022.
L' , costituitosi in giudizio con memoria del 12/11/2022, ha rassegnato le seguenti CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania, contrariis reiectis, così provvedere: - in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare la ditta convenuta alla regolarizzazione assicurativa e contributiva del ricorrente CP_3
in relazione ai periodi ed ai titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, nel rispetto dei termini di prescrizione a tal fine fissati dalla legge 335/95, con accessori maturati e maturandi e con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, tenuto conto che l' è stato convenuto in giudizio sulla CP_2
base di quanto dallo stesso prospettato, condannare l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente e comunque tenere quest'ultimo indenne da ogni spesa che dovesse essere liquidata in favore della ditta resistente”.
In esito all'udienza del 28 febbraio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
_____________________
1. Ciò posto il ricorso appare fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per cui è causa e dal correlativo diritto della parte ricorrente all'ottenimento delle differenze retributive e contributive da esso discendenti.
pagina 3 di 11 2. Giova, a tal riguardo, evidenziare come la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle eSIenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
5645/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass. n.
2728/2010).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass.
n. 26986/2009).
pagina 4 di 11 Invero, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. n. 2622/2004).
Sempre in punto di diritto, appare utile chiarire che incombe sulla parte che agisce in giudizio l'onere di comprovare il titolo della pretesa costituito, nel caso di specie, dal rapporto di lavoro di tipo subordinato e di allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare di avere adempiuto (cfr. art. 1218 c.c. nonché Cass. S.U. 13533/2001).
3. Tutto ciò premesso, dall'esame degli atti di causa emerge come il ricorrente sia compiutamente riuscito a provare l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti dal 7 gennaio
2015 al 30 settembre 2020 con orario di lavoro dalle 7,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì e dalle 6.30 alle 15.00 il sabato, deducendo altresì l'inadempimento di parte datoriale per avere questi corrisposto unicamente la somma di 1.200 € mensili in contanti.
In proposito, appare necessario evidenziare come l'assenza della parte resistente all'udienza per l'interrogatorio formale del 20/9/2023 (cfr. notifica del 17/7/2023, depositata in atti dalla difesa del ricorrente il 15/9/2023) consenta, unitamente agli altri elementi di prova (v. infra), di ritenere ammessi i fatti dedotti nello stesso (cfr. art. 232 c.p.c. nonché
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 2009, a mente della cui la “...mancata risposta rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo e destinato dalla menzionata norma a fornire elementi di giudizio integrativi, idonei
a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
ed anche ad indurlo a riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova secondo il suo prudente apprezzamento”).
Ciò posto e venendo, dunque, alla valutazione degli altri elementi di prova, dalle dichiarazioni rese dai testimoni della parte ricorrente può ricavarsi valenza probatoria in merito al rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dedotto in ricorso.
Precisamente, , sentito all'udienza del 20 settembre 2023, premesso Testimone_1 di conoscere i fatti di causa per essere cliente abituale dell'esercizio commerciale in cui il pagina 5 di 11 ricorrente deduce avere svolto la propria attività lavorativa, ha confermato le circostanze descritte negli articolati di prova1.
Più nel dettaglio, nel rispondere alle domande ammesse, ha riferito: al cap. 1 “si è vera la circostanza descritta”; al cap. 2 “confermo le circostanze descritte in articolato di prova”; al cap. 3 che le circostanze sono vere poiché “...io ero un cliente abituale del mercato
Pescheria, che andavo sempre in mercato ad acquistare anche il pesce oltre la frutta secca in negozio ,e quando andavo trovavo il ricorrente sempre lì”, precisando di essere un cliente abituale del mercato all'interno del quale si trovava il negozio;
al cap. 4 “vedevo il ricorrente ricevere le direttive sul lavoro da parte della e della madre di lei CP_3 CP_4
che vedevo sul posto di lavoro”; al cap. 5 che il ricorrente “era tenuto a rispettare gli
[...] orari di lavoro” in quanto ha assistito al ritiro dei banchi espositivi nelle ore di chiusura, accorgendosi “che l'orario di lavoro era sempre quello”.
Il teste , sentito in pari data e premesso di conoscere quanto dedotto Testimone_2 dichiarando “svolgevo il lavoro di Guardia Giurata e quando terminavo il turno di buon mattino , prima delle otto del mattino capitava che mi recavo al mercato Pescheria e lì vedevo il ricorrente e sapevo il lavoro che svolgeva e gli orari che faceva [...] Io mi recavo 1 Di seguito si riportano gli articolati ammessi con ordinanza del 23/11/2022. Essi sono, esclusi gli incisi di carattere valutativo (“in modo continuato, alle dipendenze”, “mansioni di commesso addetto alle vendite” etc):
“1) Vero o no che il SI. ha lavorato, in modo continuato, alle dipendenze della SI.ra AR
, titolare dell'omonima ditta corrente in Catania via Gisira n. 7/9, dal 7/1/2015 al 30/9/2020? Controparte_1 2) Vero o no che il ricorrente ha espletato le mansioni di commesso addetto alle vendite, occupandosi giornalmente, a titolo esemplificativo, dell'allestimento del banco davanti all'ingresso della bottega, ubicata in Catania all'interno del mercato denominato “Pescheria”, e della vendita al pubblico dei prodotto commercializzati, quali spezie, frutta secca, legumi e prodotti tipici siciliani quali rosoli, prodotti a base di pistacchio, marmellate ecc.?
3) Vero o no che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto (dal 7/1/2015 al 30/9/2020) ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, ed il sabato dalle ore 6,30 alle ore 15,00, per una media di almeno 43,50 ore settimanali?
4) Vero o no che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni, riceveva ordini specifici e reiterati in relazione alla prestazione da eseguire da parte della SI.ra o dalla madre di quest'ultima Controparte_1 SI.ra , costantemente presente presso l'esercizio commerciale, che gli fornivano le direttive cui CP_4 attenersi e gli indicavano i compiti da espletare, ed è stato sempre sottoposto durante il rapporto di lavoro a potere disciplinare da parte del datore di lavoro?
5) Vero o no che il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, era tenuto al puntuale rispetto dei vincoli di orario, a giustificare ed a preannunciare eventuali assenze e svolgeva la propria prestazione lavorativa esclusivamente in favore della SI.ra ? Controparte_1 7) Vero o no che la retribuzione mensile di fatto percepita dal ricorrente è stata di €. 1.200,00?”
pagina 6 di 11 al mercato a fine turno per svolgere le mie commissioni”, ha confermato le circostanze descritte, riferendo: al cap. 1 “si confermo la circostanza descritta in articolato”; al cap. 2
“confermo le circostanze descritte”; al cap. 3 “confermo le circostanze descritte e gli orari lavorativi indicati in articolato di prova”; al cap. 4 “conosco tali fatti perché capitava che io ero presente come cliente e mi fermavo a parlare con il ricorrente che riceveva direttive sulla esposizione della merce , sull'acquisto di buste per la vendita dei prodotti [...]
Confermo che le direttive erano impartite , come da articolato , dalla e Controparte_1
dalla , a volte capitava che gli chiedevano se avesse già espletato alcuni lavori CP_4 come la tostatura delle mandorle”; al cap. 5 “confermo le circostanze descritte in ordine al rispetto di orario di lavoro”.
Trattasi di dichiarazioni genuine, tenuto conto del disinteresse dei dichiaranti rispetto ai fatti di causa e della conoscenza diretta dei fatti di causa, fatta eccezione per la circostanza di cui al capitolo 7 relativa alla retribuzione appresa dallo stesso ricorrente e comunque nel complesso ininfluente ai fini dell'accertamento della subordinazione alla luce del compendio istruttorio in atti.
Sulla base di quanto precedere deve ritenersi provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa in regime di subordinazione dal 7 gennaio 2015 al 30 settembre
2020 con orario di lavoro dalle 7,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì e dalle 6.30 alle 15.00 il sabato e gli spettino pertanto le pretese differenze retributive nella misura calcolata dal perito nominato allo scopo.
4. A riguardo occorre rammentare come “l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n.
20216/2021, Cass. n. 19467/2007; Cass. n. 16866/2008 Cass. 14/6/1985 n. 3586, Cass.
24/6/1983 n. 4326, Cass. 12/3/1981 n. 1428, Cass. 3/4/1979 n. 1926) e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva (v. Cass. nn. 19467/2007, n.
2791/1987, Cass. n. 2193/1985)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27711 del 2023 e ss. conformi, in motivazione).
Ciò chiarito, si è ritenuto farsi applicazione, nel caso di specie, dei parametri retributivi di cui livello 4° del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, versato in atti dalla parte pagina 7 di 11 ricorrente, applicabile al caso di specie tenuto conto, altresì, che il ricorrente ha sufficientemente dedotto e comprovato di svolgere attività di commesso alla vendita al pubblico, come da profilo rientrante nella declaratoria di cui al livello quarto (v. pag. 114, art. 113 CCNL cit.).
4.1. Sulla scorta di quanto precede, in esito all'udienza del 13 dicembre 2023, è stato dato mandato al nominato CTU di “quantificare, sulla base della documentazione in atti, le somme lorde spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive, anche a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto con inquadramento come commesso addetto alle vendite nel livello 4° del CCNL Commercio Terziario Confcommercio applicato al caso di specie dal 7 gennaio 2015 al 30 settembre 2020 con orario di lavoro dalle 7,00 alle 14,00 da lunedì a venerdì e dalle 6.30 alle 15.00 il sabato, detraendo le somme asseritamente percepite dal ricorrente (€ 1200, 00 mensili come da conteggi in ricorso), calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr;
la retribuzione imponibile mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della ricorrente”.
Il consulente tecnico nominato, dott.ssa , nel rispetto del mandato, ha Persona_1
provveduto al relativo compito, con ragionamento immune da vizi logici, tenuto conto, altresì, delle osservazioni ricevute per la parte ricorrente in data 9/4/2024 ha conclusivamente quantificato le somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente nei termini seguenti: - differenze retribuzione con straordinario, in € 36.566,60; - differenze 13° in € 2.284,91; - differenze 14° in € 9.180,91; - indennità ferie in € 2.758,51; - TFR in € 10.033,66.
Al riguardo, deve tuttavia escludersi dal computo la quattordicesima mensilità, inserita in mandato per mero errore tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità che esclude tale voce dal c.d. minimo costituzionale di cui tener conto ex art. 36 Costituzione.
E' stato affermato infatti “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.
36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di
pagina 8 di 11 non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (Cass. sez. lav. 944/2021).
Reputato, per quanto osservato, di dovere escludere la quattordicesima mensilità, ne deriva la necessità di riparametrare il trattamento di fine rapporto, elidendo dalla retribuzione utile la quattordicesima mensilità.
Dunque alla parte ricorrente spettano a titolo di TFR, le somme di: - € 1.462,8 per l'anno 2015; - € 1.512,73 per l'anno 2016; - € 1.528,95 per l'anno 2017; - € 1.554,43 per l'anno 2018; - € 1.556,80 per l'anno 2019; - € 1.167,60 per gli anni 2020 e 2021; il tutto, per un ammontare complessivo di € 8.783,31.
Quanto al tfr, il ctu ha poi precisato “come da CCNL, le somme calcolate quali straordinario non sono state considerate ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive e del
TFR”. Tale quantificazione del tfr senza tenere conto dello straordinario appare corretta alla luce delle previsioni contrattuali assunte quale parametro retributivo ex art. art. 36
Costituzione, ancorché parte ricorrente abbia reiterato le proprie contestazioni anche nelle note da ultimo depositate cui sono state allegate le osservazioni già trasmesse al consulente tecnico.
5. Consegue a quanto osservato che spetta alla parte ricorrente la somma complessiva di € 50.393,33, a titolo di differenze retribuzione con straordinario (€ 36.566,60), 13^ mensilità (€ 2.284,91), indennità ferie (€ 2.758,51), TFR (€ 8.783,31), il tutto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma
3°, c.p.c. .
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, non regolarizzato nemmeno in parte presso l'istituto, emerge la totale omissione contributiva da parte della parte convenuta (estratto contributivo allegato
CP_ alla memoria .
Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore della parte ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito nella relazione in atti nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti durante lo stato di emergenza covid (23 febbraio 2020 – 30 giugno pagina 9 di 11 CP_ 2020 e 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021) e della notifica del ricorso all' in data 29 CP_ luglio 2022, come da documentazione in atti, in assenza di denuncia all' dell'omissione contributiva o comunque di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato sono liquidate in favore dell'erario a secondo i parametri del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate, senza applicazione di alcun dimezzamento.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018, conformi Cass. n. 8387/2019 e n.
11590/2019).
CP_ Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell' da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto.
Gli esborsi relativi alla ctu, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla parte ricorrente AR
con ricorso depositato in data 25/7/2022 nei confronti di e
[...] Controparte_1
pagina 10 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e CP_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che ha lavorato dal 7 gennaio 2015 al 30 settembre AR
2020 alle dipendenze di con le mansioni e l'orario meglio Controparte_1
specificato in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 AR della somma di € 50.393,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali sopra richiamate
- condanna alla regolarizzazione contributiva di Controparte_1 AR
nei limiti della prescrizione come per legge;
[...]
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 di lite che liquida in favore dell'erario – senza alcun dimezzamento - in complessivi
€ 4.628,50,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e
CPA come per legge;
CP_
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1706, 00 per compensi professionali,
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla Controparte_1
consulenza, con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 28 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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