Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
La responsabilità della società o dell’ente che abbia abusato dell'attività di direzione e coordinamento, per aver agito nell'interesse proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società eterodirette, si estende, in via solidale, alla persona fisica che abbia preso parte al fatto lesivo.
Commentario • 1
- 1. Attività di direzione e coordinamento: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2016, n. 26765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26765 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
: 26765. 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 9448/2013 Cron. 26765 PRIMA SEZIONE CIVILE C-I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 17/05/2016 Dott. ANTONIO DIDONE - Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere PU Dott. MARIA ACIERNO Rel. Consigliere Consigliere Dott. MASSIMO FERRO Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9448-2013 proposto da: ES DA (c. f. [...]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso l'avvocato LUIGI LEONCILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO PETRINI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
ES AZ, elettivamente domiciliato in ROMA, 2016 VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l'avvocato PIER 992 AURELIO COMPAGNONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale di nomina di nuovo difensore (1° ricorso successivo); 1 elettivamente domiciliata in ROMA,CH OR, VIA PAOLO EMILIO 28, presso l'avvocato GIANFILIPPO ELTI DI RODEANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale di nomina di nuovo difensore (2° ricorso successivo); - ricorrente + ricorrenti successivi
contro
FALLIMENTO DI AZ ES, DELLA SOCIETA' OCCULTA AZ ES, OR CH E DA ES E DEI COMPONENTI DELLA PREDETTA SOCIETA' (SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI) AZ ES, OR CH E DA ES, in persona dei Curatori dott. MARIO TUCCI, elettivamente FRANCESCO LOERO e domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso l'avvocato STEFANO COEN, rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO MANENTE, giusta procura in calce al controricorso e ai 2 controricorsi successivi;
FALLIMENTO AZ ES COSTRUZIONI PISCINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO SICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO VICTORY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, tutti in persona del Curatore dott.ssa ANTONELLA BARETTON, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso l'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA GAMBATO CABERLOTTO, MARCO DE CRISTOFARO, giusta procura a margine del controricorso 2 e dei 2 controricorsi successivi;
controricorrenti + controricorrenti successivi -
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
intimata avversO la sentenza n. 516/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente ES DA e il ricorrente successivo ES AZ, l'Avvocato M. PETRINI che si riporta per anche per l'avv. COMPAGNONI l'accoglimento; udito, per il controricorrente FALL. AZ ES E ALTRI, l'Avvocato D. MANENTE che si riporta per il rigetto dei ricorsi;
uditi, per i controricorrenti FALLIMENTI, gli Avvocati F. GAMBATO CABERLOTTO e M. DE CRISTOFARO che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, laper ricorrente successiva 0. CH, l'Avvocato ELTI DI RODEANO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. : 3 : FATTI DI CAUSA : Il tribunale di Venezia ha dichiarato il fallimento di NO ES e della società occulta costituita tra il ES, sua moglie EL ET e la figlia RI ES nonché individualmente dei componenti della società, accogliendo le istanze proposte dal fallimento della s.r.l. NO ES PI, della s.r.l. Sice in liquidazione e della s.r.l. VI in liquidazione. I l fallimento si era fondato sul rilievo che le società a responsabilità limitata fallite erano prive di una propria autonoma amministrazione essendo in realtà dirette, controllate e coordinate dal ES la cui attività verso l'esterno celava la società irregolare con coniuge e figlia. Le istanze erano fondate su una domanda ex art. 2497 cod. civ. per il danno arrecato ai creditori sociali delle società di capitali fallite. Il danno era determinato dalla grave lesione all'integrità patrimoniale di tali società ed ammontava a circa 7.500.000 di euro. NO ES, RI ES e EL ET proponevano tre distinti reclami. I giudizi venivano riuniti. I motivi di reclamo possono essere così sintetizzati: a) essere dichiarata l'estensione del fallimento non poteva per decorso del termine annuale ex art. 10 legge fall. perché l'istanza era stata proposta il 28 maggio 2012 e le società istanti erano state dichiarate fallite oltre un 4 anno prima, con la conseguenza che l'attività d'impresa doveva ritenersi cessata in tale data. Il tribunale non aveva indicato atti di gestione compiuti nell'ultimo anno prima della dichiarazione di fallimento ad eccezione dell'attività d'impresa compiuta dalla s.r.l. La NA, riferibile però soltanto a tale società, nella quale il ES agiva in virtù del contratto di associazione in partecipazione, e dell'attività di controllo esercitata per il tramite della Santa Maria da ritenersi necessariamente terminata con la dichiarazione di fallimento del 10 novembre 2010. In ordine alla società Immo.AR essa era gestita solo da RI ES come socia unica e non indicato in cosa sarebbe consistita l'attività di gestione Anche cone controllo da parte del ES su tale società. riferimento ad altre società ancillari (Stargest; Mare Invest;
Orchidea; CL Pavimenti) non era individuabile alcun atto da cui si potesse ravvisare un potere gestorio e di coordinamento da parte dell'holder individuale NO ES. L'esclusione della fallibilità di NO ES per decorso del termine ex art. 10 legge fall. portava all'inaccoglibilità dell'istanza di fallimento anche per i soci occulti;
b) il credito non sussiste perché di fonte extracontrattuale. Il diritto è anche prescritto in quanto le condotte censurate sono collocabili tra il 2001 e il 2006; c) l'holding di fatto non è configurabile perché manca la stabile organizzazione e nomela spendita del di 5 NO ES il quale non ha mai agito in proprio, ma solo mediante organi societari. Al riguardo non possono aver rilievo le fideiussioni rilasciate da NO ES e EL ET a garanzia di finanziamenti eseguiti in favore delle società fallite. Infine, non risulta dimostrato che Immo.AR abbia accumulato un proprio patrimonio attraverso l'attività di holding della società di fatto, mediante l'acquisto d'immobili nel corso degli anni né risulta fornita la prova dell'utilità aggiuntiva dovuta alla holding. La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni: In ordine al decorso dell'anno è stato osservato che per le società di fatto il dies a quo non decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese ma dal momento in cui la cessazione dell'attività è stata portata а conoscenza di terzi con mezzi idonei о comunque sia stata conosciuta con segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. Nella specie l'attività di holding è stata esercitata attraverso la s.r.l. La NA (amministrata da RI ES) all'interno della quale ha continuato ad operare NO ES con lo schermo dell'associazione in partecipazione (come da documentazione della Guardia di Finanza in atti), così determinando nei terzi la percezione 6 : della continuazione dell'attività svolta come singolo e come coordinatore del gruppo ES nel campo edilizio. In ordine al dies а quo relativo alla prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. esso non può che identificarsi nella dichiarazione di fallimento delle società controllate. La non configurabilità della responsabilità ex art. 2497 cod. civ. in capo a NO ES quale imprenditore individuale deve escludersi dal momento che, al di là dell'applicabilità astratta della norma alla persona nella specie l'attività di direzione e fisica, coordinamento è stata esercitata da NO ES come socio e amministratore della società di fatto. Egli ha agito nei confronti dei terzi e delle controllate come holder individuale ma avvalendosi dello strumento della società di fatto con moglie e figlia. Queste ultime partecipando quali socie alle varie società del gruppo ed assumendo funzioni di amministratore in taluni casi hanno consentito flussi di liquidità e trasferimenti immobiliari a favore di alcune società abbandonandone altre ed inoltre hanno rilasciato fideiussioni (NO ES e sua moglie) spogliandosi delle proprietà immobiliari in favore di Immo.AR. La configurabilità di una holding personale richiede che l'holder agisca in nome proprio;
persegua un risultato 7 : economico collegabile а tale attività; operi in maniera professionale attraverso un'organizzazione ovvero il coordinamento dei fattori produttivi. Nella specie è emerso che il ES ha agito in nome proprio anche quando non era amministratore delle società nei confronti delle quali si sarebbero prodotti gli effetti della sua attività, stipulando transazioni, appalti, sciogliendosi da precedenti vincoli, svolgendo in conclusione funzioni di diretta gestione delle società. Nei confronti dei terzi, infine, ha dimostrato di essere colui le decisioni riguardanti le varieil quale assumeva società. Quanto al perseguimento di un autonomo fine di lucro da parte del ES e della società di fatto, la ricostruzione dei fatti, non contestata, ha portato ad emersione che esisteva una vera e propria attività di coordinamento delle diverse imprese, finalizzata al perseguimento di un interesse economico ulteriore rispetto a quello delle società fallite in quanto afferente al gruppo costituito dalla holding di famiglia. Queste ultime avevano una compagine sociale e di amministrazione formata in larga parte dalla famiglia ES. I fitti scambi tra tali società incrementare il patrimonio dellasono stati destinati ad holding costituita dalla società di fatto i cui soci agivano nelle diverse società in funzione del perseguimento 8 di uno scopo di lucro della s.d.f. Tutti i soci svolgevano un ruolo attivo rivolto a creare utili per la società di fatto. Tale attività veniva svolta non solo da NO ES ma anche da RI ES e EL ET. Gli utili della società di fatto sono stati realizzati mediante trasferimenti immobiliari provenienti dalle altre società amministrate o controllate dalla famiglia ES, ad Immo.AR. Inoltre il ES ha verosimilmente incamerato apparentemente versate a sub appaltatori o ingenti somme finanziamenti ottenuti da altre società derivanti da fallite come Sice s.r.l., grazie alle fideiussioni prestate unitamente alla moglie sapendo di non poterle onorare. Immo.AR è risultata intestataria non solo di beni immobili pervenuti dalle società del gruppo ma anche di quelli provenienti dalla famiglia ES, i quali attraverso tali cessioni non hanno onorato le fideiussioni prestate. La stabile organizzazione è costituita dagli immobili del gruppo e dalla s.r.l. la NA la quale opera con organizzazione di mezzi anche pubblicitari e avvalendosi di un timbro usato anche da NO ES. Il danno è costituito dalle ingenti esposizioni fiscali che costituiscono la maggior parte del passivo. NO ES ha pertanto agito quale socio della società di fatto nell'interesse della società stessa in violazione della 0 corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società di cui aveva la direzione e il coordinamento. La dualità controllante controllata sussiste e si articola nei rapporti tra una società di fatto e più società di capitali (controllate). Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso NO motivi di ricorso, EL ET con ES con nove nove motivi di ricorso e RI ES con otto motivi di ricorso. Hanno resistito con controricorso I fallimenti di NO ES TR PI;
VI e Sice in e dei liquidazione nonché il fallimento di NO ES componenti della società di fatto. RI ES e i fallimenti NO ES TR PI in liquidazione, RY s.r.l. in liquidazione e SICE s.r.l. in liquidazione hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso prospettati da NO ES, EL ET e RI ES non sono del tutto coincidenti. Si pertanto, ad un'illustrazione separata degli procede, stessi. Ricorso NO ES. Nel primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 132 10 cod. proc. civ. nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2083 cod. civ. in correlazione con l'art. 10 legge fall. La parte ricorrente intende censurare l'esclusione del decorso del termine annuale sia in ordine all'estensione del fallimento all'imprenditore individuale NO ES che alla società di fatto. La motivazione secondo la quale il ricorrente ha continuato ad operare sia come persona fisica che come socio della società di fatto, con spendita del nome all'esterno, non risponde al canone di completezza della motivazione enunciato nell'art. 132 cod. proc. civ. in quanto non esplicita le ragioni per le quali il contratto di associazione in partecipazione sarebbe un paravento né spiega come il ES continui ad ingerirsi nella gestione dei lavori e degli appalti ed infine non dà conto del perché le circostanze indicate con riferimento al rapporto tra il ricorrente e la s.r.l. La NA sarebbero indicative dello svolgimento di un'attività di direzione e controllo sia come singolo che come socio della società di fatto. La motivazione adottata è meramente apparente. Inoltre la sentenza errata anche in ordine alla valutazione delle circostanze medesime dalle quali non emerge in alcun modo l'attività di direzione e controllo o attività d'impresa secondo il modello normativo stabilito nell'art. 2082 cod. civ. Meri dati di fatto come un numero 11 cellulare all'interno di un sito web, se non di utenza dall'allegazione di concreti atti di gestione sostenuti einseriti all'interno di un contesto organizzativo professionale dotato dei requisiti ricordati, non possono integrare di per sé soli attività d'impresa. Deve essere vagliata, in primo luogo, l'ammissibilità della censura articolata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Al riguardo si rileva che nello sviluppo argomentativo di essa non viene prospettata l'omessa pronuncia su un qualche motivo di reclamo ma si denuncia che la motivazione sulla decorrenza del termine annuale sia apparente. Anche il riferimento all'art. 132 cod. proc. civ. privo di è pertinenza in quanto la motivazione per come descritta nel ricorso (e per come riscontrata nella sentenza impugnata) esiste e riguarda specificamente il profilo del decorso del termine annuale. I l dies а quo spostato in avanti rispetto a quello indicato dal ricorrente perché accertato in fatto che mediante la s.r.l. la NA il ES ha continuato ad operare come effettivo titolare del potere di gestione anche dopo la dichiarazione di fallimento delle società le cui curatele hanno proposto le istanze di fallimento. Pur non dovendosi valutare l'ammissibilità del motivo alla luce della corrispondenza astratta tra la formula sacramentale ○ il riferimento testuale al vizio denunciato 12 e l'articolazione del motivo (Cass. S.U. 17913 del 2013), nella specie si riscontra una palese mancanza di corrispondenza tra la dedotta omissione di pronuncia e la denuncia concreta di una carenza motivazionale, non più esaminabile alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non risultando neanche adombrata l'omessa valutazione di un fatto decisivo, ma soltanto una contestazione, nel merito, della valutazione della rilevanza degli indizi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata per ritenere che il ES abbia continuato ad operare in nome e per conto della holding di fatto di famiglia, spendendo il proprio nome (come titolare del potere di gestione su di essa) anche dopo il fallimento delle altre società, con conseguente tempestività della dichiarazione di fallimento. La corte d'Appello ha ampiamente argomentato sul rilievo di tali indizi, gli stessi esaminati con valutazione contrapposta dal ES. A pag. 10 della sentenza impugnata è espressamente chiarito che lo schermo dell'associazione in partecipazione è inadeguato a nascondere il ruolo del ES anche rispetto ai terzi, di fronte ai quali opera, secondo la valutazione insindacabile contenuta nella sentenza impugnata, come titolare del potere di gestione della s.r.l La NA. Ne consegue che l'accertata esistenza e pertinenza della motivazione, porta a sancire l'inammissibilità anche della 13 seconda parte della censura volta esclusivamente ad : escludere la rilevanza dei sopra illustrati elementi di fatto. Come affermato, anche di recente, da questa Corte "Nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in 1. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti. (Cass. 21439 del 2015; S.U. 8054 del 2014). Peraltro le valutazioni ed il convincimento del giudice del merito sui fatti è stato sempre ritenuto insindacabile anche alla luce del parametro ante vigente dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (S.U. 24148 del 2015) essendo del tutto estraneo al giudizio di legittimità. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 2082 cod. civ. e 1 legge fall. in ordine alla qualificazione di NO ES come imprenditore individuale con particolare riferimento al requisito della spendita del nome. In particolare si ricostruzione dei fatti posti a base contesta che la dell'accertamento positivo del requisito conduca alla conclusione che il ricorrente abbia agito in nome proprio. Tale conclusione è svolta in modo apodittico. Al massimo 14 : dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata può essere emerso che il ricorrente abbia agito in qualità di rappresentante e non in proprio. Secondo quanto affermato dalla parte ricorrente, nella dei fatti svolta nella sentenza impugnataricostruzione emerge che il ES abbia compiuto atti nell'interesse delle società, ovvero abbia agito come rappresentante delle non in nome proprio. Da tali premesse fattualimedesime e non sarebbe potuta scaturire la qualità d'imprenditore individuale del ES e la spendita del nome. Astrattamente viene, pertanto, denunciato un vizio di sussunzione. Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa riproduzione dei fatti contenuta nell'esposizione del secondo motivo evidenzia la radicale erroneità dell'affermazione del ricorrente nonché la natura effettiva del vizio denunciato, rivolto a trarre dai fatti descritti in sentenza e non contestati sul piano fenomenico, conseguenze valutative alternative a quelle tratte dalla corte d'Appello. Al riguardo nella sentenza impugnata, а pag. 13 viene evidenziato mediante quali condotte il ES agiva in nome proprio anche nelle società nelle quali non ricopriva cariche amministrative, stipulando direttamente transazioni, appalti etc., apponendo direttamente la propria firma ai contratti descritti. A pag. 14 si descrivono operazioni di trasferimento quote da una società 15 all'altra caratterizzate proprio dal fatto che nei confronti dei terzi era il ES colui che assumeva le decisioni, vincolando le società ed impegnandone i patrimoni. Ne consegue che la diversa qualificazione del potere del ES indicata nel motivo non è altro che una valutazione dei fatti alternativa a quella eseguita insindacabilmente secondo la quale, il complesso didalla Corte d'Appello, scambi ed operazioni di forte rilievo giuridico, finanziario ed economico svolte dal ES ne ponevano in luce l'esclusività del potere decisionale e gestorio e la sua coerente rappresentazione rispetto ai terzi, anche attraverso la diretta sottoscrizione degli impegni assunti formalmente dalle società. Quest'ultimo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non evidenzia l'esistenza, quanto meno di fatto, di una situazione assimilabile alla rappresentanza, ma, secondo quanto affermato insindacabilmente dalla Corte d'Appello, la spendita diretta del nome dell'holder riconosciuto come titolare del potere gestorio delle varie società impegnate nella fitta rete di operazioni esaminate. In conclusione anche tale censura deve ritenersi inammissibile per le ragioni già svolte а sostegno della dichiarazione d'inammissibilità del primo motivo. 16 Nel terzo motivo viene dedotta analogamente al primo motivo la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. sotto il profilo del vizio descritto nell'art. 360, primo comma n. cod. proc. civ. ma con specifico riferimento al requisito della stabile organizzazione che assieme alla spendita del nome e al perseguimento di un autonomo risultato economico necessari al fine d'individuare la holding personalesono in capo al ricorrente. La censura, pertanto, è di nullità per omessa pronuncia, ancorché nel corpus della stessa venga evidenziato che la Corte d'Appello ha espressamente trattato del requisito della stabile organizzazione, traendolo tuttavia da indici probatori ritenuti insufficienti ed inadeguati dal ricorrente. In particolare si è ritenuto che tale requisito non può trarsi soltanto dagli immobili del gruppo siti in Eraclea dove hanno sede AR s.r.l. e La NA ' quest'ultima sorta dalle ceneri della s.r.l. s.r.l. NO ES TR piscine ed operante con organizzazioni di mezzi anche pubblicitari ed avvalendosi di un timbro utilizzato dal ES. Si tratta di elementi insufficienti secondo la parte ricorrente. Al riguardo, deve evidenziarsi come anche questo motivo non possa superare il vaglio di ammissibilità per le ragioni già ampiamente esposte nell'esame del primo. Secondo la Corte d'Appello la concentrazione immobiliare e l'utilizzazione 17 verso l'esterno della s.r.l La NA (mediante lo schermo dell'associazione in partecipazione) sono elementi del tutto sufficienti ad integrare il requisito della stabile organizzazione anche perché seguono ad un'analitica ricostruzione dell'attività del ES e degli altri soci di fatto come univocamente diretta a costituire profitto alla società di fatto operante come holding di famiglia. Si deve, infine, sottolineare che entrambi i requisiti (spendita del nome e stabile organizzazione) devono essere accertati tenendo conto della natura occulta della società di fatto e della conseguente estrapolazione degli stessi da indici esterni, rivolti verso i terzi. La giurisprudenza di legittimità già con la sentenza n. 23344 del 2010 aveva ritenuto ammissibile un minor rigore nella valutazione di entrambi i requisiti e con riferimento alla spendita del nome aveva ritenuto "sufficiente l'individuazione anche soltanto di un'attività negoziale posta in essere in nome qualsiasi dei soci di fatto, purché proprio da uno percepibile dai terzi come riferita alla chiaramente società". Nel quarto motivo viene dedotto l'omesso esame del requisito dell'affectio societatis ovvero un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione in quanto presupposto indefettibile della società di fatto occulta 18 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge fall. e degli artt. 2082 e 2247 cod. civ. Con il proprio reclamo il ES aveva specificamente censurato la sentenza dichiarativa del fallimento proprio della moglie e della figlia in qualità di soci della società di fatto, per essere priva della dimostrazione degli elementi costitutivi di tale forma di società tradizionalmente rappresentati sotto il profilo oggettivo dal conferimento di beni e servizi con conseguente formazione di un fondo comune e dalla partecipazione degli autori ai guadagni e alle perdite e sotto il profilo soggettivo dalla cd. affectio ossia dall'intenzione dei contraenti di vincolarsi per il raggiungimento di risultati patrimoniali comuni nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. La mancanza di riscontri probatori veniva sottolineata in particolare con riferimento a RI ES ed EL ET con conseguente carenza di uno dei requisiti fondanti il vincolo societario. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il requisito dell'affectio societatis è stato ampiamente nella sentenza impugnata attraverso l'esametrattato puntuale dell'intreccio delle partecipazioni sociali in capo a NO ES, EL ET e RI ES relative alle società del "Gruppo ES" in larga parte fallite;
dell'attribuzione ai tre familiari di poteri 19 gestori ed amministrativi, della stipulazione di negozi traslativi, transattivi e del rilascio di fideiussioni finalizzate ad ottenere finanziamenti redistribuiti ai soci ES ET;
della successiva ma non per questo meno attiva partecipazione alle operazioni sopra indicate, attraverso partecipazioni societarie ed assunzione di poteri gestori anche di RI ES, in particolare nella s.r.l. La NA ed ImmobilAR. Non è stato nominalisticamente utilizzato il termine affectio ma tutta la motivazione è rivolta a dar conto dell'accertamento del e servizicomune progetto, attraverso operazioni su beni delle società controllate e delle quali i soci di fatto erano titolari delle quote di maggioranza о comunque di partecipazioni significative se non di poteri gestori, di depauperare tali società in favore della holding familiare costituita dalla s.d.f. La giurisprudenza di questa Corte è, costante nel ritenere che la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità (di recente cfr. in motivazione Cass. n. 1095 del 2016) e che, di conseguenza, sia lo svolgimento dell'attività economica in forma d'impresa che il comune intento perseguito per mezzo di essa devono essere accertati in concreto ma tenendo conto della mancanza di una struttura organizzativa (deliberativa e gestionale) modellata secondo il modello normativo delle società di 20 persone. L'affectio coincide con l'interesse personale dei soci nella holding di fatto (Cass.10507 del 2016, nella quale si precisa che tale tipologia di società di fatto può essere dichiarata fallita e che nei suoi confronti si potrà agire ex art. 2497 cod. civ. ), così come la stabile organizzazione può non caratterizzarsi per segni esteriori o il rispetto delle forme di pubblicità legale finalizzate a tali scopi. La prevalenza per l'effettività è ancora più significativa nella holding familiare, essendo composta da componenti di uno stesso nucleo impegnato in partecipazioni e ruoli gestori in numerose società appartenenti al medesimo "gruppo" (l'espressione usata in modo atecnico solo al fine di far comprendere il riferimento ad un ristrettissimo numero di persone del potere economico e decisionale sulle altre società eterodirette), con lo scopo di drenare risorse economiche e patrimoniali dalle predette società prima del loro fallimento, al fine di spostarle verso altre (quali ImmobilAR, di recente costituzione) ○ di occultarle, così come accertato insindacabilmente nella sentenza impugnata, mediante l'ampia ed analitica descrizione della univocità delle finalità dei molteplici scambi e operazioni commerciali svolte dai soci della holding di fatto. Nel quinto motivo viene dedotta la nullità sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 2497 cod. 21 civ. Con tale censura viene dedotto il difetto di legittimazione passiva del ES come imprenditore individuale fallito in ordine all'azione di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. Si contesta, in particolare che la Corte d'Appello abbia affermato l'irrilevanza della questione per essere stata svolta dal ES quale socio ed amministratore della s.d.f., in via pressoché esclusiva l'attività di direzione e coordinamento. La norma in questione si riferisce esclusivamente agli enti non alle persone fisiche. Ne sono pertanto escluse le holding personali. La Corte utilizza un a seconda ratio costituita dall'estensione del termine "enti" anche all'imprenditore individuale. La censura è infondata. La responsabilità della società che ha abusato dell'attività di direzione e coordinamento (nella specie la holding società di fatto costituita da NO e RI ES ed EL ET) per aver agito nell'interesse proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società etero dirette, (art. 2497 cod. civ.) assume una responsabilità diretta per mala gestio anche nei confronti dei creditori sociali delle società etero dirette ex art. 2497, terzo comma, cod. civ. (Cass. 12254 del 2015). Nella specie l'azione è stata esercitata ai sensi dell'art. 2497, 22 quarto comma, cod. civ. dalle curatele delle società etero dirette, le quali hanno lamentato ingenti danni patrimoniali anche di natura fiscale (oltre 7.500.000 di euro). La censura del ricorrente tende ad escludere la legittimazione del ES come imprenditore individuale, ritenendo che il terzo comma dell'art. 2497 cod. civ., consenta l'esercizio dell'azione solo а società od enti, questi ultimi da intendersi in senso stretto solo come soggetti non individuali. L'opzione ermeneutica risulta riduttiva alla luce dell'esame del secondo comma della norma, ai sensi del quale, risponde in solido chi abbia preso parte al fatto lesivo e ne abbia tratto beneficio. Deve, pertanto, ritenersi, anche alla stregua di un'efficace ricostruzione dottrinale dell'azione di responsabilità delle società che svolgono attività di direzione e controllo di altre società, che non possa escludersi, ove ne siano accertati i presupposti, il concorso della persona fisica, con le "società od enti" indicate nel primo e terzo comma dell'art. 2497 cod. civ. La legittimazione passiva di queste ultime è individuata dalla norma come necessaria;
il concorso delle persone fisiche (terze rispetto alla società o dell'amministratore di fatto della medesima come nella specie) è eventuale ma, ove venga accertato, è concorrente e solidale pur non potendo essere esclusivo. L'art. 2497 secondo comma, cod. civ. prevede direttamente la responsabilità della società e 23 dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e, in immediata successione, quella di chi abbia preso parte al fatto lesivo, consentendo la propagazione verso il basso della responsabilità. Il rischio che si determini una duplicazione di azioni in capo al socio od al creditore sociale, rispetto alla tutela risarcitoria apprestata dagli artt. 2393 - 2396 cod. civ. non ha pratico fondamento, attesa la radicale diversità dei presupposti applicativi delle due fattispecie normative di azione di responsabilità riguardanti società. Negli artt. 2393- 2396 cod. civ. si disciplina l'azione sociale di responsabilità in capo alla società, ai soci ed entro specifici limiti, ai terzi nei confronti dell'organo amministrativo (con l'estensione prevista nell'art. 2396 cod. civ.) ed eventualmente sindacale (art. 2407 cod. civ.), stabilendo rigidamente le modalità di proposizione della stessa а seconda della titolarità della legittimazione attiva. Il sistema normativo configura un'azione che si consuma prevalentemente all'interno della società, sulla base di un conflitto tra gli organi societari ed i soci che ne intendono censurare le scelte. Nell'art. 2497 cod. civ., invece, viene disciplinata un'azione di responsabilità, tendenzialmente rivolta verso un soggetto esterno (società che abusa del potere di direzione e coordinamento) alla compagine sociale (società eterodiretta ) che ha subito il danno. La responsabilità 24 degli amministratori e dei sindaci è diretta nella : fattispecie di responsabilità disciplinata dagli artt. 2393 - 2396 cod. civ. Quella solidale e concorrente stabilita dall'art. 2497, secondo comma, cod. civ. non lo è. La legittimazione dei terzi, infine, (creditori sociali e curatore fallimentare) in entrambe le azioni riflette la peculiarità e la diversità del rapporto tra danneggianti e danneggiati che caratterizza le due azioni. Non è necessario, di conseguenza, esaminare se la nozione di "ente" utilizzata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2497 cod. civ. al fine d'identificare le categorie astratte di legittimati passivi dell'azione di responsabilità, possa comprendere anche le persone fisiche, o più esattamente l'imprenditore individuale dal momento che, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, la legittimazione passiva individuale (ed aggiuntiva rispetto a quella di socio illimitatamente responsabile) deriva dal secondo comma dell'articolo 2497 cod. civ. Deve, tuttavia, rilevarsi che, avendo la holding veste giuridica di società di fatto, la responsabilità patrimoniale individuale del ricorrente permarrebbe illimitata così come quella delle altre socie. Nel sesto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sullo specifico motivo di reclamo relativo 2 25 5 all'illegittimità dell'estensione del fallimento alla società di fatto una volta accertato e dichiarato il difetto di legittimazione del ES come imprenditore individuale. La censura, ancorchè rubricata come omessa pronuncia, ha ad 147, oggetto, sostanzialmente, la violazione dell'art. quinto comma, legge fallimentare, per avere la Corte d'Appello ritenuta legittima l'estensione del fallimento alla società (holding) di fatto pur in mancanza della legittimazione passiva individuale del ES nell'azione di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. Riconosciuta tale legittimazione, come illustrato nell'esame del quinto motivo, la censura così come prospettata è del tutto infondata, essendo subordinata all'accoglimento del motivo precedente e non prospettando alcun ulteriore profilo di violazione dell'art. 147 legge fallimentare. Nel settimo motivo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame del requisito dell'insolvenza che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'esame del contenuto della censura induce inequivocamente a ritenere che, ancorchè rubricata ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. venga denunciata l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sul motivo di reclamo relativo alla contestazione della ritenuta sussistenza dell'insolvenza del ES (e degli altri soci). Al riguardo, tuttavia, il 26 ricorrente non ha riprodotto la censura come richiesto secondo il costante orientamento di questa Corte (ex multis Cass. 5344 del 2013) ai fini dell'assolvimento del adrequisito di specificità del motivo, limitandosi indicarne genericamente il contenuto, peraltro limitato al rilievo secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuta non contestata l'insolvenza, senza dimostrarne l'esistenza in concreto. Ne consegue che non risultano superati i requisiti di ammissibilità della censura. Peraltro deve osservarsi che la puntuale ricostruzione degli scambi e delle operazioni poste in essere dalla holding di famiglia, mediante le società etero dirette, e l'accertamento, svolto insindacabilmente dalla Corte d'Appello, della loro univoca destinazione а drenare risorse dalle predette società ed ad occultarle, evidenzia, come conseguenza anche l'insolvenza della società di fatto. La Corte d'Appello a tale specifico riguardo, ha rilevato come da parte del ES e della ET vennero rilasciate fideiussioni al fine di ottenere finanziamenti redistribuiti ai soci (ovvero al nucleo familiare ES ET) con la consapevolezza che, essendosi spogliati di beni immobili, essi non sarebbero stati in grado di Deve aggiungersi, come siaonorare le garanzie assunte. stato evidenziato dalle parti controricorrenti che anche AR (verso cui sono stati diretti alcuni trasferimenti immobiliari) e la s.r.l. la NA sono in 27 stato di liquidazione, così da completare il quadro degli effetti dell'eterodirezione da parte della holding di fatto. Solo a fini di completezza deve porsi in luce come l'insolvenza, per una società occulta che svolga la funzione di quella in oggetto, deve trarsi da indici esterni alla sua situazione contabile, non accertabile mediante la documentazione normativamente richiesta per le imprese commerciali, trattandosi di attività tendenzialmente svolta senza alcuna forma di trasparenza. Infine, per quanto riguarda l'esistenza (e la prova) e l'entità del debito posto a base dell'istanza di estensione del fallimento, fondato sull'azione ex art. 2497 cod. civ. proposta dalle curatele fallimentari nei confronti del ES e della società holding di fatto, deve osservarsi che la censura introdotta nel corpus del settimo motivo, inammissibile per difetto di specificità non essendo dove essa fosse stata prospettataneanche indicato come e in sede di reclamo. Peraltro la Corte d'Appello ha ampiamente giustificato, con ragionamento incensurabile perché fondato sulla valutazione dei fatti accertati, l'esistenza dei requisiti dell'azione di responsabilità, anche sotto il profilo della legittimazione passiva del ES, confermata anche in questa sede, ed anche l'entità e la natura del debito, fondato in larga parte su ingentissime esposizioni fiscali delle società etrodirette fallite. 28 Ricorso ET : nel primo motivo viene censurata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101, 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost. per avere la Corte d'Appello introdotto un fatto nuovo senza aver preventivamente attivato il contraddittorio. Tale novum consiste nell'aver ritenuto che il ES abbia svolto attività di direzione e coordinamento non come imprenditore individuale ma come socio ed amministratore della società di fatto. Ciò contrasta con l'istanza rivolta a dichiarare sia il fallimento del ES come imprenditore individuale che della società occulta. : L'art. 147 quinto comma legge fall. richiede infatti la dichiarazione di fallimento prima dell'imprenditore individuale in estensione della società di fatto. Se, e imprenditore, il ES non ha svolto funzione di come coordinamento e direzione, difetta una condizione per il collegamento e il fallimento della società di fatto. L'immutazione ha azzerato le difese della ricorrente che era semplice socia di una delle società senza alcun ruolo amministrativo. Secondo la prospettazione dell'istanza prima doveva essere accertata la posizione di holder individuale del ES e successivamente il concorso di moglie e figlia in qualità di concorrenti. Ci sarebbe voluto questo doppio accertamento. Invece con la novità 29 introdotta dalla Corte non si è consentito il pieno esercizio del diritto di difesa. La legittimazione passiva del ES, individualmente, anche amministratore di fatto della holding familiare, in come ordine all'azione ex art. 2497 cod. civ. è stata trattata e risolta nell'esame del quinto motivo del ricorso ES. La funzione svolta dal ES nel complesso delle operazioni nell'interesse della holding di famiglia è stata svolte ampiamente trattata nella sentenza di primo grado come risulta dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza d'appello (pag. 10 e 11). Non risulta fondata, in conclusione la censura formulata con il primo motivo, essendo la questione relativa al ruolo di NO ES, introdotta nel thema decidendum fin dall'inizio del processo. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. nonché il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello confermato il fallimento di NO ES dopo averne negato l'esistenza. In particolare la Corte d'Appello ha affermato che l'attività di direzione e coordinamento non è stata esercitata dal ES come imprenditore individuale ma come socio e amministratore della s.d.f. Così motivando la Corte ha negato l'impianto dedotto dalle difese dei fallimenti e fatto proprio dal 0 30 3 Tribunale. Ne consegue che risulta priva di motivazione la decisione di conferma del fallimento del ES come holder personale. Non è indicato l'iter fattuale, logico e giuridico che ha condotto а confermare il fallimento dell'holder personale. La censura è prevalentemente ripetitiva di quella contenuta nel primo motivo. Nel corpus della motivazione della sentenza lo svolgimento della funzione di direzione e gestione della holding familiare del ES è ampiamente sviluppato attraverso la ricostruzione dei movimenti economico patrimoniali delle diverse società. Alla luce : dell'accertamento svolto insindacabilmente dalla corte aver svolto una direttad'Appello, il ES risulta funzione imprenditoriale volta alla sottrazione delle consistenze economico patrimoniali della società al fine di renderle incapienti per i creditori e di avere condiviso ed attuato questo intento anche con la moglie e la figlia, atteso il ruolo svolto dalle medesime nelle predette società e gli atti di trasferimento e gestione dalle stesse sottoscritti. La censura, in conclusione, deve ritenersi inammissibile sia perché riproduttiva del primo motivo sia perché volta a promuovere una valutazione dei fatti alternativa a quella insindacabilmente svolta nella sentenza impugnata. 31 Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 2082 cod. civ., 1 legge fall. nella parte in cui la Corte d'Appello qualifica ES imprenditore individuale anche con riferimento allacome spendita del nome. La censura è conforme a quella già affrontata con l'esame del terzo motivo di ricorso ES. Alle considerazioni svolte si rinvia al fine di disattenderla. Nel quarto motivo viene dedotta in primo luogo la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. e degli artt. 101, 112 e 345 cod. proc. civ. nonché 24 e 111 Cost. con conseguente nullità della sentenza impugnata. In secondo luogo viene dedotta la violazione degli artt. 2082, 2083, 2195 cod. civ., art. 1 legge fall. con riferimento all'art. 132 cod. proc. civ. La nullità viene invocata in relazione al mancato rispetto del diritto di difesa dei reclamanti in ordine all'accertamento del requisito dell'organizzazione stabile della società di fondato su elementi mai dedotti dai fallimentifatto, nell'istanza di estensione e sui quali la reclamante non ha potuto, di conseguenza, articolare alcuna difesa. Nel merito, peraltro il requisito è del tutto mancante alla luce dei carenti indizi posti a base della decisione impugnata. 32 Nel quinto motivo è stato dedotto l'omesso esame del requisito dell'affectio societatis nonché la violazione sempre in ordine degli artt. 2082, 2195 e 2247 cod. civ. alla carenza del requisito sopra indicato. Entrambe le censure, sotto il profilo del difetto dei requisiti relativi alla stabile organizzazione e all'affectio societatis, sono state affrontate e disattese nell'esame del terzo e quarto motivo del ricorso ES. In ordine alla dedotta lesione del diritto di difesa si rileva che dall'esame dell'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e nei controricorsi, peraltro non oggetto di contestazione specifica, emerge in modo univoco che le caratteristiche della società di fatto - holding familiare erano state poste a base delle istanze di estensione del fallimento attraverso la ricostruzione delle operazioni, delle transazioni commerciali e degli scambi tra le società etero dirette, sottolineando la partecipazione in funzione del soddisfacimento degli interessi della holding di famiglia, di EL ET e RI ES Nel sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.; dell'art.1 legge fall., dell'art. 2082 cod. civ. con riferimento al decorso del termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento. Viene osservato che la presunta attività d'impresa della s.d.f. non può che 33 essere cessata con il fallimento delle società istanti. A tale riguardo non viene allegato alcun atto gestorio dal quale possa inferirsi la persistente operatività della holding anche dopo tale data. In particolare, rileva la ricorrente che con il fallimento non è stato più possibile esercitare da parte del ES alcuna attività di direzione e coordinamento, così come dalla società. In conclusione, dal 2010 nessuna attività di holding è stata svolta né dal ES né dalla asserita s.d.f. e le circostanze di fatto formanti oggetto dell'accertamento compiuto nella sentenza impugnata sono prive di rilievo. La censura è riproduttiva del primo motivo del ricorso ES. Si richiamano le argomentazioni svolte al fine di disattenderla, sottolineando come la prosecuzione dell'attività di diretta gestione della s.r.1 la NA e di direzione amministrativa della holding siano state accertate dalla Corte d'Appello anche dopo le dichiarazioni di fallimento senza alcuna soluzione di continuità. Nel settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 5 legge fall. con riferimento all'art. 132 cod. proc. civ. rispetto ai parametri dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. Si contesta il mancato accertamento dell'insolvenza della società di fatto. Al riguardo viene dedotto che la motivazione è omessa o del tutto apparente. 34 la censura è riproduttiva dell'ultimo motivo del ricorso ES. Si richiamano le argomentazioni svolte nell'esame di tale censura al fine di disattenderne la fondatezza. Nell'ottavo motivo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nell'insussistenza del credito delle istanti. La sentenza non ha dedicato neanche una riga al riguardo. La Corte d'Appello ha ampiamente motivato in ordine all'esistenza del credito posto a base dell'istanza di fallimento rivolta verso la società di fatto holding familiare e dei soci illimitatamente responsabile (pag. 11 prima metà in particolare). Il credito ha la medesima natura per tutti i ricorrenti e consiste nelle ingenti prevalentemente di natura fiscale, delle esposizioni società fallite, in ordine alle quali la società di fatto ed i singoli soci illimitatamente responsabili rispondono ex art. 2497 cod. civ. perché avendo esercitato un'attività di direzione e coordinamento delle società etero dirette fallite, hanno perseguito interessi esclusivi della holding in violazione dei principi di corretta gestione societaria. Di questo assunto come più volte rilevato la sentenza ha dato puntuale giustificazione mediante impugnata l'esame critico dei molteplici ed univoci indizi probatori di tale responsabilità. 35 Nel nono motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2935 e 2497 cod. civ. co n riferimento al decorso del prescrizione. Il termine applicabile è termine per la trattandosi di responsabilità aquiliana e quinquennale, tale termine non decorre dalle dichiarazioni di fallimento delle società controllate essendone del tutto svincolato, dovendosi ancorare al momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti. Dal ricorso per la dichiarazione del fallimento della s.d.f. è infatti emerso che la crisi delle società fallite è largamente anteriore alla dichiarazione di fallimento, collocandosi già negli anni 2005/2006. La censura inammissibile dal momento che, pur mediante la veste formale della violazione dell'art. 2935 cod. civ., mira a sostituire all'accertamento di fatto svolto dalla Corte d'Appello in ordine al momento in cui il pregiudizio patrimoniale si è prodotto ed è stato percepito come non più emendabile, una propria diversa ricostruzione e valutazione degli elementi di fatto. Al riguardo deve segnalarsi il costante orientamento di questa Corte in ordine all'insindacabilità dell'accertamento di fatto (relativo all'effettiva percezione e conoscenza della dell'individuazione delproduzione del danno) alla base dies а quo (ex multis tra le più recenti Cass.6747 del 2016). 36 Secondo la valutazione insindacabile del giudice del merito il fallimento delle società etero dirette si è prodotto il pregiudizio patrimoniale (dovuto alla loro grave decozione) che ha condotto a promuovere l'azione di responsabilità. I precedenti singoli atti di gestione, svolti peraltro, nell'esercizio di poteri gestori e deliberativi formalmente coerenti con le norme di legge, non potevano essere riconosciuti individualmente come lesivi della sfera patrimoniale delle società fallite e dei giuridico creditori sociali. Ricorso RI ES Nel primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per essere soltanto i motivi di reclamo di ELstati esaminati ET e non anche quelli di RI e NO ES. La censura è inammissibile dal momento che, non riproducendo i motivi di reclamo contenenti censure diverse da quelle affrontate, ancorché unitariamente, in quanto riferibili a tutti i reclamanti, dalla Corte d'Appello, difetta radicalmente di specificità. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 10 legge fall. con riferimento alla parte di sentenza nella quale viene esclusa l'applicazione della norma a NO 37 ES come imprenditore individuale e alla società di fatto. La censura è stata già affrontata con riferimento all'esame del primo motivo del ricorso NO ES, disattendendone il fondamento. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2497 cod. civ. nella parte in cui riconosce il credito vantato dal fallimento e la legittimazione attiva dei curatori. La censura viene proposta anche in ordine all'omessa ed illogica valutazione degli elementi di prova (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Si legittimazione di NO ES, comecontesta la individuale in ordine all'azione di imprenditore responsabilità perché presupposto per l'estensione fallimento alla società di fatto. Anche questa censura è stata già affrontata con l'esame del quinto motivo del ricorso NO ES e disattesa. La legittimazione attiva dei curatori deriva ex lege dall'ultimo comma dell'art. 2497 cod. civ., mentre le ragioni dell'azione di responsabilità della holding familiare per abuso di direzione e coordinamento delle società etero dirette viene ampiamente giustificata dalla Corte d'Appello con la puntuale ricostruzione ed univoca destinazione delle operazioni e scambi descritte a pagg. 14 19 eseguite dal nucleo familiare ES ET. La 38 parte di censura relativa all'omessa ed illogica valutazione degli elementi di prova è inammissibile perché non corrispondente al nuovo e più rigoroso paradigma normativo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile alla fattispecie (sentenza depositata dopo l'11 settembre 2012). Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge fall. e 2082 cod. civ. nella parte in cui NO ES viene qualificato imprenditore individuale senza accertare l'esistenza di alcuno degli indici che avrebbero dovuto condurre a tale conclusione ed inoltre viene sottolineata l'assenza di ogni riferimento a RI ES oltre che il vizio di ultra petizione in ordine al ruolo dell'ImmobilAR. La natura della legittimazione personale di NO ES e la sua nettamente preminente funzione direttiva e gestoria (equivalente ad amministratore unico di fatto) holding familiare ha formato della società di fatto oggetto dell'esame del quinto motivo del ricorso NO ES. E' superfluo riprodurre le argomentazioni già svolte per disattenderne il fondamento. Peraltro, per quanto riguarda il ruolo di RI ES, la censura contiene un'intrinseca contraddittorietà che ne inficia l'ammissibilità perché per un verso lamenta infondatamente la mancanza di riferimenti allo specifico ruolo svolto 39 dalla ricorrente (ampiamente spiegato nelle citate pagine da 14 a 17 ed anche nelle precedenti riferite alla s.r.l. La NA) e dall'altro denuncia un insussistente vizio di ultrapetizione proprio in ordine alle considerazioni relative alla funzione economico patrimoniale di ImmobilAR, nel disegno e nel perseguimento di interessi legati al profitto della holding familiare. Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 2497 cod. civ. per averne ritenuto l'applicabilità anche alle persone fisiche. Anche la dedotta violazione di legge è stata affrontata e risolta con l'esame del quinto e sesto motivo di ricorso NO ES cui si rinvia integralmente, essendone identica la ratio decidendi. Nel sesto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2082 e 2247 cod. civ. con riferimento alla parte della sentenza impugnata nella quale si afferma la sussistenza di una società occulta tra i tre ricorrenti. La censura sotto la veste formale del vizio di violazione di legge rappresenta una valutazione dei fatti alternativa a quella insindacabilmente eseguita nella sentenza della Corte d'Appello, peraltro sottolineandone profili di contraddittorietà strettamente attinenti alla ricostruzione dei fatti. Essa, è, pertanto, inammissibile. Solo a fini di completezza deve osservarsi che nell'esame del terzo e quarto motivo del ricorso NO ES è stata affrontata 40 la questione dell'esistenza dei requisiti della spendita del nome;
della stabile organizzazione e dell'affectio le censure che miravano adsocietatis, disattendendo escluderla. In particolare si è evidenziato come l'accertamento deve essere adeguato alla natura occulta della società di fatto verso cui è rivolta l'istanza di fallimento, non potendosi svolgere un'indagine probatoria limitata al riscontro del paradigma meramente normativo di tali requisiti, ma dovendosene verificare l'effettività. Nel settimo motivo viene dedotta la nullità della sentenza in ordine alla posizione di RI ES per omesso esame delle ragioni da essa sostenute nel reclamo e per l'omessa valutazione delle prove orali dedotte. In parte la censura riproduce le ragioni poste a base del primo motivo. La Corte d'Appello ha trattato unitariamente i motivi di ricorso di tutti e tre i reclamanti non specificità di trascurando tuttavia, di evidenziare le con giudiziociascuna posizione. Su RI ES, insindacabile di fatto, ha evidenziato la progressiva e crescente progressione nelle partecipazioni societarie e nel ruolo gestorio specie della s.r.l. la NA ed ImmobilAR. Quanto ai capitoli di prova orale dei quali si denuncia l'omessa valutazione da parte della corte d'Appello, deve osservarsi che alla luce dell'ampio quadro ricostruttivo esaminato nella sentenza impugnata, deve 41 ritenersi che ne sia stata esclusa la rilevanza, ancorché implicitamente, per difetto di decisività e per valutazione d'inidoneità a contrastare la pluralità di elementi contrari, mediante un giudizio comparativo non sindacabile. In ordine al requisito della decisività, essenziale per la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve, osservarsi che essa deve riferirsi ad un fattoinfine storico e non genericamente ad un elemento istruttorio (S.U. n. 8053 del 2014; 14324 del 2015) quando il fatto storico, (ruolo di AR ES nella s.r.l. La NA e nella società di fatto) sia stato comunque preso in considerazione. Nell'ottavo motivo viene dedotto sotto il profilo della vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame del requisito dell'insolvenza nella società di fatto. La censura d'identico tenore è stata affrontata e risolta con il settimo motivo di ricorso NO ES. In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti in solido a pagare le spese processuali in favore delle parti contro 422 2 ricorrenti da liquidarsi per ciascuna di esse in E 8000 per compensi;
E 200 per esborsi oltre accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 ai fini del versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio del 17 maggio 2016 Il giudice est. Il Presidente (Dr. Antonio Dicione) (Dr.ssa Maria Acierno) D ма E P O S I T A T S IN CANCELLERIA 22-DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 43