Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 409/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
D.ssa Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 03/03/2025 al numero 409 /2025 del Registro generale avente a oggetto: impugnazione ex art. 130 disp. att. c.p.c. avverso sentenza del Tribunale di Grosseto emessa in data 4.11.2024 pendente fra
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TOCCI MONICA ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE IMPUGNANTE contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
BOLDRINI SIMONA ) e dall'Avv. CIACE MARIA CRISTINA C.F._4
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._5 giusta procura in atti;
PARTE IMPUGNATA sulle seguenti conclusioni:
Per “Si chiede che l'intestata Corte d'Appello di Firenze voglia, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'ammissibilità del reclamo ex art.
630, comma 3, c.p.c. proposto dal debitore avverso Parte_1
l'ordinanza del G.E. comunicata il 17.4.2024, ed in accoglimento dello stesso,
1
543, comma 4, c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione della procedura esecutiva presso terzi n. 334/2023 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di
Grosseto, ovvero rimettere le parti davanti al Giudice dell'esecuzione per la pronuncia dell'estinzione del processo esecutivo e per la liquidazione delle spese della procedura. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. “
Per “Si chiede che l'ill.ma Corte di appello di Firenze accolga contrariis CP_1 reiectis le seguenti conclusioni: In via preliminare rigetti l'appello e dichiari
l'inammissibilità del reclamo proposto innanzi al Tribunale di Grosseto per tutte le ragioni sopra esposte (cfr. punti B e C in diritto), confermando la sentenza del
Tribunale di Grosseto impugnata;
Nel merito si chiede il rigetto dell'appello spiegato da controparte per tutte le ragioni sopra esposte (cfr. punti A, D e E in diritto) confermando la sentenza del Tribunale di Grosseto impugnata. In ogni caso confermando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 16 aprile 2024 e la sentenza del e con vittoria delle spese del giudizio. “
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
(debitore esecutato nella procedura esecutiva presso terzi Parte_1
r.g.e. n. 334/2023 promossa nei suoi confronti da proponeva Controparte_1 reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.4.2024, aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento e di conseguente estinzione della procedura esecutiva, richiesta fondata dal sul mancato deposito entro il termine perentorio previsto Parte_1 dall'articolo 543, comma 4, c.p.c., da parte della creditrice procedente
[...]
a ciò onerata, della documentazione attestante la conformità agli originali CP_1 della citazione, del titolo esecutivo e del precetto, non costituendo l'omessa o tardiva attestazione di conformità, ad avviso del reclamante, una mera irregolarità sanabile anche tardivamente, come avvenuto nel caso in specie, ove il G.E. aveva consentito alla stessa creditrice l'esibizione in originale dei documenti non tempestivamente depositati, con conseguente sanatoria dell'irregolarità. Su tali presupposti chiedeva pertanto la riforma del provvedimento impugnato con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura.
2 costituendosi, instava, in via preliminare, per l'inammissibilità del Controparte_1 reclamo e, nel merito, per il rigetto dello stesso e per la conferma del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza pronunciata in data 4.11.2024, dichiarava il reclamo inammissibile. Osservava, infatti, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo o respinga la relativa richiesta per cause diverse da quelle tipiche previste dagli artt. 629, 630 e 631
c.p.c. deve essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non già con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., che invece rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica.
Riteneva il primo giudice che la previsione di legge (art. 543, IV co., c.p.c.) che sanziona con l'inefficacia del pignoramento presso terzi il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie conformi della citazione, del precetto e del pignoramento oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore, integrasse appunto un'ipotesi atipica di estinzione della procedura esecutiva, esulando da quelle tassativamente indicate agli articoli 629 c.p.c. (rinuncia), 630
c.p.c. (inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo entro il termine perentorio previsto dalla legge) e 631 c.p.c.( mancata comparizione delle parti). Riteneva dunque assorbita ogni ulteriore questione e condannava il reclamante alla refusione delle spese di lite, oltre al pagamento del doppio del contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze sopra trascritte.
L'impugnante ha premesso che il 29.3.2023, su istanza della creditrice CP_1
l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Grosseto aveva notificato
[...] pignoramento presso terzi al debitore restituendo l'originale notificato Parte_1 il 24.4.2023; che la creditrice, all'atto dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, effettuata in data 12.5.2023, aveva depositato mere copie per immagine del titolo esecutivo e del precetto, peraltro mancanti della relata di notifica;
che la procedura esecutiva era stata rubricata al n. 334/2023 R.G.E.; che, con ordinanza del
20.11.2023, il Giudice dell'Esecuzione, rilevato l'omesso deposito di copia conforme del titolo esecutivo e del precetto, onerava la creditrice di esibire gli originali, rinviando all'uopo all'udienza del 20.3.2024; che il si era Parte_1
3 costituito nella procedura in data 2.1.2024 e il 17.1.2024 aveva depositato istanza per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, sul presupposto che la sanzione prevista dall'art. 557, comma 3, c.p.c. per il mancato deposito dei documenti richiesti dalla norma è quella dell'inefficacia del pignoramento, non sanabile con la successiva produzione degli originali;
che, con ordinanza del
16.4.2024, il G.E. respingeva l'istanza di estinzione poiché “il creditore procedente (aveva) esibito in udienza gli originali dei titoli, sanando pertanto la mancanza in pct dell'attestazione di conformità, che rappresenta comunque una mera irregolarità”.
A sostegno dell'impugnazione, il ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
I) Preliminarmente, con riguardo alla data di presentazione del reclamo erroneamente indicata dal tribunale nel 21.5.2024 anziché nel 7.5.2024: omesso esame degli atti di causa e/o errata percezione della documentazione presente nel fascicolo processuale.
Sarebbe evidente l'errore del Tribunale, ove tale affermazione avesse costituito non già una mera svista, ma implicita statuizione di intempestività del reclamo.
Dagli atti risultava che il reclamo era stato iscritto il 7.5.2024 al n. 741/24 del
Registro Contenzioso, ma – sul presupposto dell'asserita erroneità del deposito nel ruolo contenzioso – il giudice relatore ne aveva disposto l'iscrizione d'ufficio nel fascicolo dell'esecuzione, avvenuta il 21.5.2024 con valenza meramente interna, inidonea a travolgere gli effetti della precedente iscrizione ritualmente effettuata nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata. Peraltro, stante la natura pacificamente contenziosa del procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., sarebbe anche lecito dubitare sulla correttezza del provvedimento di iscrizione d'ufficio nel fascicolo dell'esecuzione.
I) Sulla ritenuta inammissibilità del reclamo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 543, 630, 617 c.p.c.; motivazione apparente e contraddittoria.
La giurisprudenza richiamata dal Tribunale sarebbe inconferente, essendo quella stessa in base alla quale, in fattispecie identica, il medesimo tribunale aveva ritenuto, con sentenza del 13.3.2020 emessa in altro procedimento, che il mezzo impugnatorio corretto fosse il reclamo ex art. 630 c.p.c., e non già l'opposizione ex art. 617 c.p.c. L'argomentazione spesa dal Tribunale, in quanto contrastante con un proprio precedente senza che risultassero esplicitate le ragioni di questo
(ipotetico) mutamento di orientamento, sarebbe dunque una motivazione
4 tautologica ovvero meramente apparente, data la sua radicale contraddittorietà rispetto alle premesse.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la previsione dell'art. 543, comma 4, c.p.c., analogamente alla disposizione di cui all'art. 557, comma 3, c.p.c. dettata per l'esecuzione immobiliare, sanzionerebbe un'inattività “qualificata” della parte che omette di depositare, nel termine stabilito dalla legge, gli atti indicati, integrando, pertanto, un'ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, con la conseguenza che l'ordinanza del G.E. che neghi l'estinzione deve essere impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c. e non con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., come peraltro di recente affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
II) Nel merito: illegittimità dell'ordinanza reclamata per violazione, errata interpretazione, falsa applicazione dell'art. 543, comma IV, c.p.c.
L'orientamento giurisprudenziale cui si era evidentemente attenuto il G.E. era basato su decisioni isolate, superato da quello più recente formatosi a partire dalla sentenza n. 9946/2016 del Tribunale di Milano, peraltro erroneamente citato come di segno opposto, secondo cui l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità in quanto concerne la questione del difetto di possesso del titolo, che il giudice non sarebbe in grado di verificare in mancanza di tale attestazione, originariamente demandata a un'opposizione agli atti esecutivi, mentre oggi è rilevabile d'ufficio e sanzionata con l'inefficacia del pignoramento compiuto;
né sarebbe invocabile la tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto, che attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia; in ogni caso, una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non avrebbe alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo se è stato depositato tardivamente, dovendosi aver riguardo non tanto al disposto di cui all'art. 156
c.p.c. quanto piuttosto a quello di cui all'art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale conseguente ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente (nella fattispecie, il deposito nei termini di legge di copie conformi degli atti).
2.2. Si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile o comunque di rigettarlo, per le seguenti ragioni:
a) Sulla formulazione dell'art. 557 co.4 cpc previgente
L'articolo 557 c.p.c. è stato modificato dall'articolo 3, co. 7, lett. n, n.2, del D.lgs.
31.10.2024 n. 164, che ha inserito la previsione della improcedibilità nel caso di
5 mancato deposito, da parte del creditore procedente entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo del pignoramento, dell'autentica del titolo esecutivo e del precetto. Fino all'entrata in vigore di detta norma la sanzione dell'improcedibilità era prevista dall'articolo 557, comma IV, c.p.c., solo per il mancato deposito delle copie dei predetti atti e il pignoramento di cui è causa è stato notificato il 30.3.2023, in epoca anteriore rispetto alla modifica normativa.
b) Inammissibilità del reclamo ex 630 c.p.c
Premesso che l'improcedibilità della procedura di pignoramento configura un'ipotesi di estinzione del relativo giudizio e che l'impugnazione dei provvedimenti emessi a seguito di eccezione di estinzione deve essere proposta con due mezzi differenti, a seconda che il vizio invocato sia suscettibile di produrre una estinzione tipica o atipica del processo esecutivo, poiché nel caso di estinzione derivante da vizi diversi dalle ipotesi tipizzate dal codice l'impugnazione dei provvedimenti relativi è esperibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, quella in esame andrebbe appunto qualificata quale estinzione atipica, avendo la giurisprudenza di legittimità qualificato come tale quella derivante dalla dichiarazione del giudice dell'esecuzione di mancanza del titolo e conseguente inefficacia del pignoramento.
c) Inammissibilità e rinuncia all'eccezione di estinzione proposta dal debitore esecutato
L'eccezione di estinzione del processo è caratterizzata da un'assoluta pregiudizialità, cioè deve precedere ogni altra difesa, come afferma la giurisprudenza consolidata in materia secondo cui, altrimenti, essa deve ritenersi tacitamente rinunciata. Nella fattispecie, invece, la controparte non solo si era costituita tardivamente (9 mesi dopo l'inizio della procedura esecutiva) ma nel suo atto di costituzione, depositato in data 2.1.2024, non aveva eccepito alcunché benché il giudice avesse già rilevato, con ordinanza del 20.11.2023, l'omesso deposito di copia conforme del titolo esecutivo e del precetto, richiedendo alla creditrice di esibire gli originali, e solo il 17 gennaio successivo aveva depositato una memoria, non autorizzata, sollevando l'eccezione di estinzione del processo.
Inoltre, anche ai sensi dell'art. 630 comma 2 c.p.c, l'estinzione opera di diritto ed
è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice dell'esecuzione non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. Peraltro, a ben vedere, controparte avrebbe dovuto impugnare non l'ordinanza del 16.4.2024, bensì appunto quella del 21.11.2023 con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva già sancito
6 la mera irregolarità della mancanza dell'attestazione di conformità e la sanatoria che sarebbe conseguita all'esibizione della stessa all'udienza successiva.
d) Nel merito dell'eccezione. Conferma della autenticità dell'atto
L'atto di precetto ed il titolo, anche se depositati privi di autentica, avevano raggiunto il loro scopo con la notifica del pignoramento, in quanto l'ufficiale giudiziario aveva regolarmente notificato l'atto di pignoramento ai terzi ed al debitore, verificando antecedentemente la correttezza del titolo, consegnato in originale insieme al precetto. Controparte, dunque, in considerazione del fatto che l'atto aveva raggiunto il suo scopo (poiché il pignoramento si era correttamente perfezionato nella sua prima fase), se mai avrebbe dovuto e potuto sollevare l'eccezione asserendo che l'atto depositato senza l'attestazione all'originale era difforme alla copia autentica, ma così non aveva fatto, confermando per fatti concludenti l'autenticità del deposito.
e) Nel merito dell'eccezione di estinzione ex 557 c.p.c.
La giurisprudenza di merito avrebbe chiarito come siano meramente irregolari i depositi di titolo, precetto ed atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità, per un triplice ordine di ragioni: 1) un dato letterale, poiché l'art. 557 co. 2 c.p.c. parla(va) di copie conformi, ma l'art. 557 co. 3 c.p.c. sanziona(va) con l'inefficacia del pignoramento il mero tardivo deposito di "copie" non ulteriormente qualificate;
2) dal punto di vista sistematico, poichè l'art. 22 co. 3C.A.D. equipara l'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto analogico, se tali copie non sono disconosciute, 3) dal punto di vista teleologico, poichè il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo.
2.3 La Corte, all'udienza del 20.5.2025, dopo aver invitato le parti a prendere posizione sulla questione del litisconsorzio necessario con i terzi pignorati, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione.
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3. Si osserva, in primo luogo, come la parte impugnante difetti di interesse rispetto al primo motivo di appello, posto che il Tribunale, pur avendo erroneamente indicato la data di iscrizione a ruolo del reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal non ne ha rilevato la tardività. Parte_1
Quanto alla questione dell'ammissibilità del predetto reclamo, ritiene la Corte di condividere le argomentazioni contenute nella recente sentenza della Suprema
7 Corte n. 3494/2025, secondo cui la violazione del termine previsto dall'art. 557, secondo comma, c.p.c. per il deposito degli atti ivi indicati nel caso di pignoramento immobiliare costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi. Principio che non può non ritenersi applicabile, mutatis mutandis, anche al termine previsto per l'analogo adempimento previsto dall'art. 543 c.p.c. nel caso di pignoramento presso terzi. Argomenta la Suprema
Corte, in modo pienamente convincente, che una tale conclusione risulta desumibile: «a) dalla lettera della legge;
ivi infatti si prevede quale conseguenza della violazione del termine di 15 giorni l'"inefficacia del pignoramento", cioè
l'identica espressione che compare nell'art. 497 c.p.c., il quale prevede per
l'appunto un'ipotesi di estinzione tipica (Cass. 35365/23; Cass. 9624/03). Sarebbe dunque illogico ritenere che il legislatore abbia impiegato l'identica espressione per designare fattispecie differenti;
b) dalla ratio dell'art. 557, comma secondo, c.p.c., che è l'accelerazione della procedura, e dunque affine a quella dell'art. 497 c.p.c.;
c) dal "sistema" creato dal diritto vivente, che di fatto interpreta l'espressione "casi espressamente previsti dalla lege" di cui all'art. 630 c.p.c. come sinonimo di
"espressa previsione di inefficacia del pignoramento". Tale conclusione è confermata dall'analisi della giurisprudenza più recente di questa Corte, la quale ha riservato la qualificazione di "estinzione atipica" del processo esecutivo ai soli casi di violazione di termini fissati dal giudice, o di improseguibilità della procedura per vizi genetici del titolo o impossibilità sopravvenuta (in generale, v. Cass., ord.
9501/16; v., ex multis, Cass. 33037/23, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dal mancato rispetto del termine per il versamento del fondo spese da parte dei creditori;
Cass. 10131/23, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dalla sopravvenuta esecuzione del titolo;
Cass.
11241/22, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dalla dichiarazione del giudice dell'esecuzione di mancanza del titolo e conseguente inefficacia del pignoramento;
Cass. 17440/19, la quale ha qualificato atipica
l'estinzione derivante dall'accertata ineseguibilità dell'opera ordinata nel titolo giudiziale di condanna ad un facere)»
La predetta conclusione, tuttavia, impone di valutare la corretta instaurazione del contraddittorio dinanzi al Tribunale. Invero, se può ammettersi che il reclamo potesse essere dichiarato inammissibile anche senza la necessità di integrare il
8 contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero rito, una volta ritenuta invece l'ammissibilità del reclamo non può farsi a meno di rilevare che, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022). La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-
01, a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del
14/12/2021, Rv. 663189-01), si attagli, per “ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza”, anche al giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., si impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, posto il carattere pregiudiziale dell'accertamento del vizio ex art. 102 c.p.c. per cui
“il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 432 del
14/01/2003).
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante le ragioni in rito della decisione e la controvertibilità della questione trattata, le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti, mentre le spese del primo grado saranno liquidate dal tribunale nuovamente investito della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
9 1. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza, perché resa in assenza dei litisconsorti necessari terzi pignorati, rimettendo la causa al Tribunale di
Grosseto ex art. 354 c.p.c.;
2. compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 20/05/2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Alessandra Guerrieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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