Articolo 83 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 82Articolo 84
Versione
15 marzo 1974
Art. 83.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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