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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/08/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 642/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 642/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 31.03.2025, congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1
Plata in Argentina il 16.04.1982 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Citi del Foro di
Pistoia con studio in Pistoia, Piazza San Francesco D'Assisi, 23, giusta procura in atti,
e
(c.f. nato in [...] C.F._2
Montevideo (Uruguay) il 09.02.1973 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Vittiman del Foro di Pistoia con studio in Montecatini terme (PT) Piazza C.
Battisti, 10, giusta procura in atti,
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.03.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in PE (PT) il 16.09.2017 precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 21.01.2012) e Persona_1 Persona_2
(il 01.04.2019), ad oggi entrambe minorenni.
[...]
Le parti evidenziavano che essendo venuta meno quella affectio coniugalis sulla quale è fondato il matrimonio, giungevano alla determinazione di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Per_
2. Le figlie minori ed rimarranno affidate ad entrambi i Per_1 genitori in maniera condivisa, con domiciliazione prevalente presso madre, nell'abitazione del nonno materno (sig. ), sita Persona_3
PE (PT) via Martini n.1, presso il quale prenderanno assieme alla madre la residenza;
3. La sig.ra lascerà l'abitazione coniugale, asportando Pt_1 unicamente gli effetti personali suoi e in parte quelli delle figlie, Per_ entro il 31 marzo 2025, salvo il lettino con materasso di;
4. Il sig. rimarrà ad abitare nella casa di sua Parte_2 proprietà sita in PE (PT), Via Di Stelle n. 12.
5. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitarla anche disgiuntamente. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori Per_
e , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, Per_1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle
2 figlie stesse. Entrambi i genitori si obbligano, impegnandosi ad appianare sin d'ora ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida da seguire nell'indirizzare la crescita e l'educazione delle figlie, a risolvere ogni eventuale conflitto dovesse insorgere tra di loro senza coinvolgere le figlie stesse, a tutelare innanzi a loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge.
Le parti si impegnano in ogni caso ad astenersi dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare la prole quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dall'educazione delle figlie minori. Per_ 6. Nel trattare le questioni relative alle figlie e , le parti Per_1 prendono atto dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi delle minori, il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità del loro rapporto con ciascun genitore.
MODALITA' DI FREQUENTAZIONE: alla luce della separazione e per venire incontro alle esigenze delle figlie minori: il padre potrà tenere con sé le figlie minori, con diritto di telefonata quotidiana, dalla sottoscrizione del presente ricorso sino al 30 aprile
2025, con il criterio dell'alternanza,
Ogni settimana il padre potrà tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale, da concordare entro il fine settimana precedente, dalle ore 19:00 alle ore 22:00; e poi, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00;
Dal 1 maggio 2025 sempre con il criterio dell'alternanza:
Ogni settimana il padre potrà tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale da concordare entro il fine settimana precedente dalle ore 19:00 alle ore 22:00; e poi , a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00; fatti salvi eventuali accordi integrativi tesi a favorire il rapporto delle minori con entrambi i genitori. Qualora, infatti, per motivi di salute o lavoro
(comprovati) le figlie non riescano a stare con il padre, questi potrà recuperare tali giornate in altri giorni, nel rispetto delle necessità ed esigenze delle figlie minori. Sarà cura dei genitori comunicare i giorni di recupero con un preavviso di almeno tre giorni prima della data prevista.
3 VACANZE ESTIVE: le figlie rimarranno con il padre per 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi (a seconda delle esigenze delle figlie); lo stesso periodo di vacanza le figlie lo trascorreranno con la madre. I genitori, durante tale periodo, avranno il diritto di telefonare alle figlie dalle ore 20 alle 21. I genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno i rispettivi programmi per le vacanze, indicando il periodo e il luogo prescelto e rendendosi facilmente reperibili, con la previsione che, qualora i genitori non riuscissero ad accordarsi sul periodo, gli stessi si riconosceranno il diritto di scelta del predetto periodo ad anni alterni. Fermo restando il calendario ordinario di frequentazione per il restante periodo estivo.
FESTIVITA' NATALIZIE. Le figlie minori rimarranno dalle ore 10:00 del 25/12 alle ore 22:00 del 26/12 e dalle ore 10:00 del 30/12 alle ore 22:00 del 01/01 ad anni alterni con il padre o con la madre .
L'anno 2025 il Natale (dal 25/12 al 26/12) le figlie lo trascorreranno con il padre mentre la festività di Capodanno (dal 30/12 all'01/01) la trascorreranno con la madre . Per l'anno successivo si applicherà il criterio dell'alternanza. La Vigilia di Natale – 24 dicembre – le figlie staranno con il genitore con il quale non passeranno il giorno di
Natale dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre;
Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le altre principali festività come da calendario e più specificamente: 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e l'8 dicembre.
FESTIVITA' PASQUALI. Le figlie minori rimarranno con il padre e la madre, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per l'anno 2025 la giornata di Pasqua la trascorreranno con la madre e la giornata di Lunedì dell'Angelo con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
7. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, e a Pt_1 far data dal mese di aprile 2025 in cui la sig.ra lascerà nei fatti Pt_1
l'abitazione coniugale, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia (complessivamente Euro 600,00 - seicento/00) da
4 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario pre-autorizzato permanente sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Parte_1
[...] c/o . Detta Controparte_1 somma sarà soggetta annualmente ed automaticamente a rivalutazione Istat.
8. I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie (sanitarie/scolastiche/ludico sportive) che si dovessero rendere necessarie per le figlie minori così come individuate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Pistoia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia in data 01-10-2018, che le parti dichiarano di conoscere e approvare. Rispetto al Protocollo si precisa che i buoni mensa Per_ scolastici, della figlia minore verranno corrisposti nella misura del 50% da entrambi genitori così come il corredo scolastico di ogni inizio anno verrà corrisposto al 50% per entrambe le figlie, in accordo tra i coniugi per quanto riguarda la scelta dei beni, o in alternativa, sino alla somma di euro 100,oo omnia. Il sig. sino Pt_2 al 30 giugno 2025 sosterrà al 100% le spese del corso di teatro, della scuola di pallavolo e del corso di chitarra della figlia . Per_1
Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto Protocollo:
Si intendono comprese nell'assegno di mantenimento (ed in funzione delle stesse dovrà essere determinato l'eventuale assegno perequativo), le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli ed in ogni caso quelle che hanno quale requisito temporale la non periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà.
A titolo esemplificativo si considerano comprese nell'assegno di mantenimento:
= il vitto .;
= l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
5 = le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;
= le spese di trasporto urbano: tessera autobus, carburante;
= la ricarica cellulare;
= le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
= il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare;
= la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
= i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
Per le spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà.
Tali spese devono essere documentate e vanno ripartite tra i genitori pro quota.
Si distinguono in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali è necessario il preventivo assenso: spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo:
Sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito
S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
Scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
Extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria
6 per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto, acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
1. Sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
2. Scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazioni post universitari (specializzazioni e master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
3. Extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumento musicale, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
7 e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Per_ L'Assegno Unico per le figlie ed verrà integralmente Per_1 richiesto e percepito dalla madre sig.ra . Parte_1
9. Il sig. e la sig.ra dichiarano di Parte_2 Parte_1 essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento.
10. Il sig. lascerà l'utilizzo della propria Parte_2 autovettura Citroen C3 Aircross TG FT 269 YE alla sig.ra
[...]
solo per le esigenze delle figlie minori, dal lunedì al venerdì Pt_1 pomeriggio sino al 30 giugno 2025. La sig.ra sosterrà la spesa Pt_1 per il carburante nei giorni in cui userà l'autovettura e si impegna a rimborsare eventuali contravvenzioni che dovesse prendere nei suoi periodi di utilizzo dell'auto.
11. le parti danno atto che la sig.ra ha una posizione Parte_1 debitoria per l'apertura della partita IVA con ammontante CP_2 ad oggi a circa 7500,oo euro totali;
le parti si accordano a che la sig.ra provveda a chiedere la rateizzazione dell'importo nel Pt_1 maggio numero di rate possibile, o ad accedere ai benefici fiscali vigenti per legge;
il sig. contribuirà a dette rate per la quota Pt_2 del 33% di ogni rata, fino a concorrenza massima totale di euro
2500,oo.
12. I sigg. e si impegnano a gestire eventuali nuove Pt_2 Pt_1 relazioni affettive in modo da preservare totalmente il ruolo e la figura genitoriale di ciascuno di essi, e a consultarsi preventivamente sui modi con cui presentare alle figlie nuovi compagni o compagne.
13. I ricorrenti si impegnano a comunicare immediatamente e senza indugio, per iscritto anche via sms, ogni eventuale cambio di residenza, che dovrà essere comunque previamente concordato;
14. Ogni altro rapporto patrimoniale tra le parti è stato definito e risolto fuori dal presente atto, niente altro le parti hanno da pretendere reciprocamente;
8 15. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono convenendo che le stesse abbiano tra loro efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate.
Lette le note scritte depositate dalle parti in data 06.06.2025 ed in data 06.07.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a Mar Del Plata in [...] il [...] e
[...]
nato in [...] il Parte_2
9 09.02.1973, che hanno contratto matrimonio in PE (PT) il
16.09.2017, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 18, P. 1, anno 2017);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 21.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 642/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 31.03.2025, congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1
Plata in Argentina il 16.04.1982 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Citi del Foro di
Pistoia con studio in Pistoia, Piazza San Francesco D'Assisi, 23, giusta procura in atti,
e
(c.f. nato in [...] C.F._2
Montevideo (Uruguay) il 09.02.1973 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Vittiman del Foro di Pistoia con studio in Montecatini terme (PT) Piazza C.
Battisti, 10, giusta procura in atti,
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 31.03.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in PE (PT) il 16.09.2017 precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 21.01.2012) e Persona_1 Persona_2
(il 01.04.2019), ad oggi entrambe minorenni.
[...]
Le parti evidenziavano che essendo venuta meno quella affectio coniugalis sulla quale è fondato il matrimonio, giungevano alla determinazione di separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Per_
2. Le figlie minori ed rimarranno affidate ad entrambi i Per_1 genitori in maniera condivisa, con domiciliazione prevalente presso madre, nell'abitazione del nonno materno (sig. ), sita Persona_3
PE (PT) via Martini n.1, presso il quale prenderanno assieme alla madre la residenza;
3. La sig.ra lascerà l'abitazione coniugale, asportando Pt_1 unicamente gli effetti personali suoi e in parte quelli delle figlie, Per_ entro il 31 marzo 2025, salvo il lettino con materasso di;
4. Il sig. rimarrà ad abitare nella casa di sua Parte_2 proprietà sita in PE (PT), Via Di Stelle n. 12.
5. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitarla anche disgiuntamente. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori Per_
e , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, Per_1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle
2 figlie stesse. Entrambi i genitori si obbligano, impegnandosi ad appianare sin d'ora ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida da seguire nell'indirizzare la crescita e l'educazione delle figlie, a risolvere ogni eventuale conflitto dovesse insorgere tra di loro senza coinvolgere le figlie stesse, a tutelare innanzi a loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge.
Le parti si impegnano in ogni caso ad astenersi dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare la prole quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dall'educazione delle figlie minori. Per_ 6. Nel trattare le questioni relative alle figlie e , le parti Per_1 prendono atto dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi delle minori, il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità del loro rapporto con ciascun genitore.
MODALITA' DI FREQUENTAZIONE: alla luce della separazione e per venire incontro alle esigenze delle figlie minori: il padre potrà tenere con sé le figlie minori, con diritto di telefonata quotidiana, dalla sottoscrizione del presente ricorso sino al 30 aprile
2025, con il criterio dell'alternanza,
Ogni settimana il padre potrà tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale, da concordare entro il fine settimana precedente, dalle ore 19:00 alle ore 22:00; e poi, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00;
Dal 1 maggio 2025 sempre con il criterio dell'alternanza:
Ogni settimana il padre potrà tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale da concordare entro il fine settimana precedente dalle ore 19:00 alle ore 22:00; e poi , a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 22:00; fatti salvi eventuali accordi integrativi tesi a favorire il rapporto delle minori con entrambi i genitori. Qualora, infatti, per motivi di salute o lavoro
(comprovati) le figlie non riescano a stare con il padre, questi potrà recuperare tali giornate in altri giorni, nel rispetto delle necessità ed esigenze delle figlie minori. Sarà cura dei genitori comunicare i giorni di recupero con un preavviso di almeno tre giorni prima della data prevista.
3 VACANZE ESTIVE: le figlie rimarranno con il padre per 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi (a seconda delle esigenze delle figlie); lo stesso periodo di vacanza le figlie lo trascorreranno con la madre. I genitori, durante tale periodo, avranno il diritto di telefonare alle figlie dalle ore 20 alle 21. I genitori si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno i rispettivi programmi per le vacanze, indicando il periodo e il luogo prescelto e rendendosi facilmente reperibili, con la previsione che, qualora i genitori non riuscissero ad accordarsi sul periodo, gli stessi si riconosceranno il diritto di scelta del predetto periodo ad anni alterni. Fermo restando il calendario ordinario di frequentazione per il restante periodo estivo.
FESTIVITA' NATALIZIE. Le figlie minori rimarranno dalle ore 10:00 del 25/12 alle ore 22:00 del 26/12 e dalle ore 10:00 del 30/12 alle ore 22:00 del 01/01 ad anni alterni con il padre o con la madre .
L'anno 2025 il Natale (dal 25/12 al 26/12) le figlie lo trascorreranno con il padre mentre la festività di Capodanno (dal 30/12 all'01/01) la trascorreranno con la madre . Per l'anno successivo si applicherà il criterio dell'alternanza. La Vigilia di Natale – 24 dicembre – le figlie staranno con il genitore con il quale non passeranno il giorno di
Natale dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre;
Lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le altre principali festività come da calendario e più specificamente: 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e l'8 dicembre.
FESTIVITA' PASQUALI. Le figlie minori rimarranno con il padre e la madre, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per l'anno 2025 la giornata di Pasqua la trascorreranno con la madre e la giornata di Lunedì dell'Angelo con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.
7. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, e a Pt_1 far data dal mese di aprile 2025 in cui la sig.ra lascerà nei fatti Pt_1
l'abitazione coniugale, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia (complessivamente Euro 600,00 - seicento/00) da
4 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario pre-autorizzato permanente sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Parte_1
[...] c/o . Detta Controparte_1 somma sarà soggetta annualmente ed automaticamente a rivalutazione Istat.
8. I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie (sanitarie/scolastiche/ludico sportive) che si dovessero rendere necessarie per le figlie minori così come individuate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Pistoia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia in data 01-10-2018, che le parti dichiarano di conoscere e approvare. Rispetto al Protocollo si precisa che i buoni mensa Per_ scolastici, della figlia minore verranno corrisposti nella misura del 50% da entrambi genitori così come il corredo scolastico di ogni inizio anno verrà corrisposto al 50% per entrambe le figlie, in accordo tra i coniugi per quanto riguarda la scelta dei beni, o in alternativa, sino alla somma di euro 100,oo omnia. Il sig. sino Pt_2 al 30 giugno 2025 sosterrà al 100% le spese del corso di teatro, della scuola di pallavolo e del corso di chitarra della figlia . Per_1
Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto Protocollo:
Si intendono comprese nell'assegno di mantenimento (ed in funzione delle stesse dovrà essere determinato l'eventuale assegno perequativo), le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli ed in ogni caso quelle che hanno quale requisito temporale la non periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà.
A titolo esemplificativo si considerano comprese nell'assegno di mantenimento:
= il vitto .;
= l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
5 = le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;
= le spese di trasporto urbano: tessera autobus, carburante;
= la ricarica cellulare;
= le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
= il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare;
= la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
= i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
Per le spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà.
Tali spese devono essere documentate e vanno ripartite tra i genitori pro quota.
Si distinguono in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali è necessario il preventivo assenso: spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo:
Sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito
S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
Scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
Extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria
6 per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto, acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
1. Sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
2. Scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazioni post universitari (specializzazioni e master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
3. Extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumento musicale, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
7 e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Per_ L'Assegno Unico per le figlie ed verrà integralmente Per_1 richiesto e percepito dalla madre sig.ra . Parte_1
9. Il sig. e la sig.ra dichiarano di Parte_2 Parte_1 essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento.
10. Il sig. lascerà l'utilizzo della propria Parte_2 autovettura Citroen C3 Aircross TG FT 269 YE alla sig.ra
[...]
solo per le esigenze delle figlie minori, dal lunedì al venerdì Pt_1 pomeriggio sino al 30 giugno 2025. La sig.ra sosterrà la spesa Pt_1 per il carburante nei giorni in cui userà l'autovettura e si impegna a rimborsare eventuali contravvenzioni che dovesse prendere nei suoi periodi di utilizzo dell'auto.
11. le parti danno atto che la sig.ra ha una posizione Parte_1 debitoria per l'apertura della partita IVA con ammontante CP_2 ad oggi a circa 7500,oo euro totali;
le parti si accordano a che la sig.ra provveda a chiedere la rateizzazione dell'importo nel Pt_1 maggio numero di rate possibile, o ad accedere ai benefici fiscali vigenti per legge;
il sig. contribuirà a dette rate per la quota Pt_2 del 33% di ogni rata, fino a concorrenza massima totale di euro
2500,oo.
12. I sigg. e si impegnano a gestire eventuali nuove Pt_2 Pt_1 relazioni affettive in modo da preservare totalmente il ruolo e la figura genitoriale di ciascuno di essi, e a consultarsi preventivamente sui modi con cui presentare alle figlie nuovi compagni o compagne.
13. I ricorrenti si impegnano a comunicare immediatamente e senza indugio, per iscritto anche via sms, ogni eventuale cambio di residenza, che dovrà essere comunque previamente concordato;
14. Ogni altro rapporto patrimoniale tra le parti è stato definito e risolto fuori dal presente atto, niente altro le parti hanno da pretendere reciprocamente;
8 15. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono convenendo che le stesse abbiano tra loro efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate.
Lette le note scritte depositate dalle parti in data 06.06.2025 ed in data 06.07.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a Mar Del Plata in [...] il [...] e
[...]
nato in [...] il Parte_2
9 09.02.1973, che hanno contratto matrimonio in PE (PT) il
16.09.2017, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 18, P. 1, anno 2017);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 21.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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