Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13719/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Cremonesi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Rosella Vitali presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vimodrone (MI) il 04.06.1988
(atto iscritto al n. 17, anno 1988, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 421/2019 del Tribunale di Monza emessa il 14.02.2019
con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 421/2019 del Tribunale di Monza emessa il 14.02.2019.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. -Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 421/2019 emessa in data 14/02/2019 dal Tribunale di Monza
e pubblicata in data 01/03/2019 (proc. n. 7716/2017 R.G.): Il IG. (Cod. Fisc. Parte_2 [...]
) si impegna a cedere a titolo gratuito alla SI.ra (Cod. Fisc.: C.F._3 Parte_1
) che accetta la quota del 50% della proprietà dell'unità immobiliare di CodiceFiscale_4 via Madre Teresa di Calcutta n. 6 sita in PO d'DA (MI) così identificata:
- appartamento nel complesso “La Castellana” sito al primo piano, composto da tre locali e servizi con cantina nell'interrato, tra le coerenze: dell'appartamento: vano scale, mapp. 545, mapp.
539/12, ballatoio comune;
della cantina: subb. 27,19, enti comuni. Censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di PO d'DA (MI) al Foglio 3, mappale 539, subalterno 11, p. 1 categoria A/3 classe 5 Vani 4 euro 237,57 e mappale 536 sub. 18 pS1 categoria C/2 classe 4 metri quadrati 5 euro 13,94 Via Maria Teresa di Calcutta 6. Il predetto trasferimento immobiliare, così come previsto a completa definizione delle pendenze patrimoniali tra le parti, sarà effettuato in ottemperanza della la circolare n. 2E dell'Agenzia delle Entrate con il regime d'imposta agevolato per i trasferimenti tra i coniugi, a mezzo atto notarile stipulato dal Notaio con studio in Per_3
Trezzo sull'DA, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con costi, spese notarili ed imposte a carico esclusivo della IG.ra
. Il IG. dichiara che si presenterà avanti il Notaio a semplice richiesta da parte della Pt_1 Pt_2
IG.ra . Pt_1
2. A fronte della cessione a titolo gratuito a favore della IG.ra della quota del 50% di Pt_1 proprietà del IG. dell'immobile in comproprietà, come sopra meglio specificato, la Pt_2 predetta dichiara espressamente di rinunciare con efficacia novativa ai pregressi contributi al suo mantenimento non versati dal IG. cosi come al 50% dei ratei di mutuo mai versati dallo Pt_2 stesso e con l'impegno della IG.ra ad onorare il pagamento dei successivi ratei di mutuo Pt_1 sino ad estinzione del debito e di manlevarlo da ogni eventuale futura richiesta da parte della banca e/o terzi creditori relativa al predetto mutuo.
3. La SI.ra , altresì, si obbliga a corrispondere al SI. il 50% degli importi Pt_1 Pt_2 eventualmente richiesti dall'Agenzia delle Entrate per il periodo di convivenza matrimoniale che dovessero essere in futuro notificati 4. Revocare l'assegno divorzile disposto con la sentenza di divorzio a favore della SI.ra ; le Parti, precisano che entrambi sono economicamente Pt_1 autosufficienti e che nulla è dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento né a qualsivoglia altro titolo comunque connesso al risolto matrimonio.
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, avendo
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 421/2019 del
Tribunale di Monza emessa il 14.02.2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato