Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4754/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERGAMINI Parte_1 C.F._1
SUSANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 Controparte_2 C.F._2
BERGAMINI SUSANNA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4
Parte_2 Parte_1
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori che ne esercitano la Persona_1
responsabilità genitoriale e ne cureranno l'educazione, istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
4) limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, saranno invece assunte di comune accordo tra gli stessi;
5) i genitori si impegnano a garantire alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, e alla conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) i coniugi danno atto che entrambi hanno già rinvenuto una propria abitazione che conducono in locazione e danno atto di essere rispettivamente , la sig.ra con la propria figlia Parte_2
minore residente in [...], ed il sig. Persona_1
, residente in [...] come da certificato di residenza e Parte_1
stato di famiglia della sig.ra e da autocertificazione del sig. che si allegano (doc. 5); Pt_2 Pt_1
7) i coniugi si impegnano a dare e ricevere informazioni aggiornate relative alla figlia e mantenere il telefono "operativo" e cioè utile allo scopo, ciò compatibilmente con l'attività lavorativa di entrambi;
8) i coniugi dichiarano di essere ciascuno autosufficiente economicamente, svolgendo la sig.ra Pt_2
attività di lavoratrice dipendente presso la Polisportiva Olimpia u.s. di Vignola (Mo), ed il sig.
, come sopra indicato, attualmente, dal gennaio 2024, socio dell'autofficina Parte_1
CH ON e CO s.n.c. con sede in ST (Mo) e pertanto di nulla pretendere a titolo di richiesta di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro;
Pers 9) la figlia minore avrà collocazione e residenza presso la madre in ST NG (Mo) via Per Modena n. 2, ed in generale dal lunedì al venerdì sera, mentre il padre la potrà tenere presso di sè dal sabato a pranzo sino al lunedì mattina, quando la porterà all'asilo nido che è a ST
NG (Mo), che potrà frequentare dal mese di ottobre 2024. Quando la madre avrà i turni di lavoro al mattino, sarà il padre che dalla propria abitazione in OR (Mo), la porterà all'asilo Nido;
quando il Venerdì sera la madre lavorerà, sarà il padre a tenerla presso di sè, e così pure, tutte le volte che le esigenze lavorative di lei lo richiederenno;
e quando il padre, per necessità proprie lavorative che dovessero protrarsi sino a tardi, non potrà farlo, sarà la nonna paterna, sig.ra Parte_3
, ad occuparsi della minore, sino al ritorno del padre;
quanto sopra potrà essere mutato, in
[...]
relazione alle esigenze sopravvenute personali e/o di lavoro di ciascun genitore e comunque sempre previa comunicazione ed accordo tra loro;
pagina 2 di 4 10 ) il padre, sig. , contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore di anni 2, Pt_1 mediante la corresponsione alla sig.ra dell'importo mensile di €. 450,00 Pt_2
(quattrocentocinquantaeuro); il predetto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e verrà corrisposto dal ogni giorno 05 del mese, mediante bonifico bancario, da Pt_1
effettuarsi sul c/c della signora alle coordinate bancarie Iban, già note;
detta somma potrà essere oggetto di revisione in futuro ciò in relazione ai redditi di entrambi e soprattutto ai tempi di effettiva permanenza della minore presso ciascun genitore;
11) i genitori contribuiranno inoltre in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la minore come individuate dal Protocollo del Tribunale di Modena di cui le parti dichiarano e danno atto di essere a conoscenza, tramite il loro legale di figucia, e che accettano ed alle quali integralmente si riportano. A tal proposito, con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di richiesta scritta di un genitore, l'altro genitore dovrà manfestare tempestivamente, sempre per iscritto, e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso, dovendosi, intendere il silenzio, come assenso alla richiesta.
12) I coniugi inoltre concordano che l'assegno continuerà ad essere percepito dalla moglie per CP_3
intero;
13) La sig.ra dà atto che il marito ha acquistato per lei l'autovettura Fiat Panda targata Pt_2
DG880LV, sopportandone ad ora pure i costi per l'assicurazione obbligatoria, auto che è già intestata alla sig.ra e nella sua disponibilità, e perfettamente funzionante;
Pt_2
14) il marito ha acquistato per sè l'autovettura MG3 targata GV672KA facendosi interamente carico del relativo finanziamento, e quindi sopportando in via esclusiva le rate mensili pari ad €. 320,00.
Detta autovettura comunque verrà messa a disposizione della moglie ogni qualvolta la sig.ra ne Pt_2
avesse la necessità motivata in particolare da lunghi tragitti per vacanze, trasferte ed altro che potrebbero riguardare il trasporto della figlia minore, posto che la Fiat Panda intestata alla moglie è stata acquistata dl marito, usata ed è vetusta di 14 anni. La sig.ra dovrà per queste esigenze dare Pt_2
congruo preavviso al marito il quale potrà pure concederla in uso alla sig.ra anche per proprie Pt_2
esigenze personali, non riguardanti cioè la minore, ma sempre, questo, previa richiesta motivata della stessa e con congruo anticipo.
15) Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanze estive indicativamente di giorni 10 anche non consecutivi e da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo;
16) la giornata di Natale e Santo Stefano, Capodanno e primo giorno dell'anno, verranno trascorsi dalla figlia rispettivamente con la madre e con il padre rispettivamente ad anni alterni, ciò comunque salvo diversi accordi tra loro da comunicarsi con congruo anticipo;
pagina 3 di 4 17) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alla minore, per soli motivi turistici”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 11/04/2022; Persona_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
MODENA (MO) il 23/05/1991
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018 - Atto n. 503 - Parte
II Serie C.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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