Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3508/2024, promossa con ricorso depositato il 9/07/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Micol Del Vecchio e Lucilla Zaro
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Micol Del Vecchio e Lucilla Zaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casalvolone (NO), in data 21/05/2016
(anno 2016, atto n. 2, parte 2, serie A)
v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] in [...], Cod. Fisc. Persona_1
C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9/07/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) affidamento e collocamento prevalente del minore
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente con il padre, sig. in applicazione del regime di Parte_2 affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dello stesso, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
2) assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in Vanzaghello via Alessandro Manzoni 9, con le pertinenze e gli arredi, attualmente di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, è assegnata in godimento al sig. che vi vivrà con il figlio minore (collocato prevalentemente Parte_2 presso lo stesso), la cui residenza anagrafica sarà ivi stabilita;
al coniuge assegnatario saranno intestate le utenze, di cui si farà carico;
lo stesso si farà altresì carico di tutte le altre spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile, anche condominiali;
ogni responsabilità civile per danni all'immobile o a terzi, causati da tutte le persone ivi residenti (tra cui il figlio), sarà a carico del coniuge assegnatario, che si impegna a sottoscrivere/rinnovare idonea polizza di assicurazione, facendosi carico del relativo premio.
3) diritti di visita
I diritti di visita dei genitori saranno regolamentati nel seguente modo, sempre salvo diverso accordo tra le parti:
In settimana
- Il figlio minore, dal lunedì al venerdì compresi, dormirà presso la madre;
Pag. 2 di 6 - nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo dalle ore 14:00 alle ore 22:00, dopo aver passato la notte presso la madre, quest'ultima porterà la mattina seguente il figlio dal padre, il quale lo accompagnerà a scuola;
la madre andrà a riprendere il figlio all'uscita da scuola e trascorrerà con lui il pomeriggio, per riportarlo dal padre per l'ora di cena;
- nelle settimane in cui il padre avrà il turno lavorativo dalle ore 6.00 alle ore 14:00 o quello dalle ore 7:30 alle ore 16:30, dopo aver passato la notte presso la madre, quest'ultima accompagnerà la mattina seguente il figlio a scuola;
il padre andrà a riprendere il figlio all'uscita da scuola, trascorrerà con lui il pomeriggio e la sera, e lo accompagnerà presso la madre ove resterà per la notte;
Nei weekend
- entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un egual numero di weekend al mese, in cui il genitore di spettanza lo terrà continuativamente presso di sè; preferibilmente il minore starà con la madre nel weekend che conclude la settimana in cui ha trascorso con il padre i pomeriggi infrasettimanali;
- per le festività natalizie e pasquali si adotterà il criterio della parità tra i genitori: il 24 dicembre il figlio festeggerà la vigilia di Natale presso il padre, il 25 dicembre il minore festeggerà il Natale con la madre;
il giorno di Pasqua il minore starà con la madre, il giorno di Pasquetta con il padre.
- per le altre festività si adotterà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
- nelle vacanze di Natale, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici del figlio, quest'ultimo potrà passare qualche giorno, inclusa la notte, con il padre in aggiunta al weekend di spettanza;
- nelle vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, di cui almeno 7 giorni consecutivi;
4) mantenimento ordinario del minore
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio minore in modo diretto per il tempo in cui lo avranno presso di sé, stante il collocamento prevalente presso il padre;
il sig. si farà integralmente carico del costo della mensa Parte_2 scolastica;
l'assegno unico o qualsiasi altro beneficio equivalente sarà percepito o comunque diviso al 50% tra i genitori.
5) mantenimento straordinario del minore
Il padre sosterrà al 100% i costi per l'acquisto del materiale scolastico, per lo svolgimento di attività sportiva, nonché il costo del pre-scuola.
I genitori si faranno carico al 50% di tutte le altre spese straordinarie relative al figlio minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Pag. 3 di 6 Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che di seguito si riportano (precisando di aver indicato tra parentesi le spese che resteranno integralmente a carico del padre):
i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
iii) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
[b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);] e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
iv) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
v) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, [pre-scuola] e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
vi) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
[c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);] d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare
Pag. 4 di 6 reciprocamente alla richiesta di contributo al proprio mantenimento.
7) Acquisto della quota del 50% della casa familiare da parte del coniuge assegnatario
Laddove le parti non vi abbiano ancora provveduto in forza degli accordi di separazione, il sig. entro e non oltre due mesi dalla pronuncia della Parte_2 sentenza di divorzio, acquisterà la quota del 50% dell'immobile sito in Vanzaghello via
Alessandro Manzoni 9 dalla sig.ra , la quale la cederà al primo a fronte Parte_1 dell'accollo liberatorio del mutuo residuo da parte del sig. in conto prezzo e Parte_2 della corresponsione della ulteriore somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).
8) manifestazione del consenso al rilascio/rinnovo dei documenti
I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti del minore, anche validi per l'espatrio.
9) rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio pronunciata sul ricorso congiunto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 21/05/2016, in Casalvolone (NO), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Casalvolone (NO), in data 21/05/2016 (anno 2016, atto n. 2, parte 2, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____3.6.2025_______.
Pag. 5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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