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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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- 1. Condizionatore a notevole altezza: nessun disturbo per il condomino del piano terraAccesso limitatoGiuseppe Bordolli · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16899 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 pendente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Monreale (PA), in via Miceli n. 29, presso lo studio dell'avv. Letizia
Sardisco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione;
attrice
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. l3 presso lo studio dell'avv. Maria
Antonia Bongiorno, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.12.2022, conveniva in Parte_1 giudizio , esponendo: - di essere proprietaria di una unità immobiliare con corte Controparte_1 esclusiva, avente accesso da via Umberto I, n. 133 Monreale, ubicato al piano terra di un edificio a tre elevazioni;
- che in aderenza rispetto a tale edificio si trova un diverso fabbricato con accesso dal civico n. 127 della stessa via, i cui piani 1°, 2°, 3° e 4° sono di proprietà di Pt_2
- che i prospetti interni di entrambi gli edifici affacciano sulla corte (o terrazzo) di sua
[...] proprietà, il quale rappresenta l'unica fonte di luce di diversi ambienti del suo appartamento
(camera da letto e bagno), nonché l'unica fonte di aria pulita e respirabile dell'intero appartamento e il luogo ove l'attrice stende i panni, cura il giardino, fa giocare i nipoti e trascorre
1 le giornate estive, atteso che l'ulteriore affaccio del suo appartamento è su una strada pubblica molto trafficata;
- che il terrazzo in questione è gravato dal passaggio di una colonna pluviale in amianto ancorata sulla parete perimetrale interna dell'edificio ove insistono le unità abitative di proprietà e nella quale confluiscono le acque del lastrico solare impraticabile di CP_1 quell'edificio; - che detta colonna un tempo scaricava direttamente sul terrazzo di proprietà dell'attrice e fu sostituita, a spese di quest'ultima, per la parte corrispondente all'altezza del piano primo, con un tubo in PVC e incanalata nella condotta di scarico delle acque del fondo Ogliastro.
Ciò premesso in ordine ai luoghi oggetto del contendere, deduceva che, nel mese di luglio dell'anno 2021, il convenuto aveva collocato un condizionatore a servizio della sua unità immobiliare di piano terzo, ancorando il relativo motore sulla parete perimetrale che prospetta il terrazzo interno dell'attrice, così occupando la colonna d'aria sovrastante il terrazzo di proprietà dell'attrice e così provocando calore (dovendosi considerare al riguardo che la colonna d'aria è circondata da tre pareti poste a una distanza frontale tra loro di circa 2 metri) e rumore (percepito soprattutto nelle ore notturne dalla camera da letto che si affaccia sul terrazzo).
Lamentando, dunque, l'illegittima invasione della colonna d'aria di sua proprietà ad opera del convenuto e precisando che una simile facoltà a questi accordata avrebbe legittimato analoghe condotte da parte di coloro i quali abitano le unità immobiliari degli edifici contigui, con conseguente irrimediabile compromissione della destinazione naturale della colonna verticale in questione a fornire aria e luce alla sua proprietà esclusiva, chiedeva testualmente al Tribunale di:
“1) Accertare che il condizionatore a servizio dell'unità abitativa di piano terzo di proprietà di CP_1
è collocato in aggetto sulla colonna d'aria sovrastante il fondo catastalmente identificato al foglio di
[...] mappa MU, p.lla 3489 sub 14, di proprietà esclusiva , e, conseguentemente, condannare il sig. Parte_1
a rimuoverlo”. CP_1
A ciò aggiungeva che il convenuto aveva innestato all'altezza dell'unità abitativa del quarto piano una tubazione che immetteva acque reflue nella colonna pluviale ancorata al muro perimetrale prospettante il terrazzo interno e che tale illegittima trasformazione del pluviale in tubo di scarico di reflui fognari – che, in punto di diritto, aveva aggravato, in violazione dell'art. 1067 c.c., la servitù esistente a carico della proprietà dell'attrice, avente ad oggetto soltanto le acque meteoriche provenienti dal lastrico solare - aveva provocato l'otturazione della colonna e la fuoriuscita di liquami sul terrazzo dell'attrice, divenuto impraticabile per ragioni igienico-sanitarie.
Deduceva, dunque, che il convenuto era stato diffidato dall'utilizzo improprio della CP_1 colonna pluviale ma che tali richieste erano rimaste inevase, giacché egli sosteneva che l'accaduto era stato solo occasionale e legato alla sostituzione di una cisterna posta sul lastrico dell'edificio, sicché si era trovava costretta a segnalare i fatti all'Asp e al Comune di Monreale, e in particolare:
2 - in data 24.1.2022 l'ASP si ricava sui luoghi e dopo avere riscontrato la fuoriuscita di reflui fognari provenienti da un innesto nella colonna di scarico di acque piovane in fibrocemento verosimilmente amianto all'altezza del piano di calpestio del quarto piano della palazzina di proprietà , notificava a quest'ultimo una diffida a cessare quanto riscontrato e a alla CP_1 bonifica mediante rimozione della parte di colonna in fibrocemento;
- successivamente, con ordinanza n. 6 del 15.3.2022, il di Monreale, accertata l'assenza di alcuna autorizzazione CP_2 rilasciata dall'Ente all'allaccio dei reflui in contestazione, ordinava a di Controparte_1 provvedere alla cessazione della immissione dei reflui e alla regolarizzazione dello scarico entro sessanta giorni.
L'attrice deduceva, inoltre, che, terminate le immissioni attive (in realtà, ben oltre il termine assegnato dal essendosi la fuoriuscita dei reflui protrattasi dal mese di luglio 2021 al CP_2 mese di maggio 2022), il terrazzo di sua proprietà era rimasto inutilizzabile, atteso che, dopo essersi imbibita di liquami, la colonna in amianto, “già vetusta e consumata”, aveva iniziato “a scrostarsi e sfogliarsi” inquinando tutto l'ambiente circostante, così impedendo all'attrice l'utilizzo del suo terrazzo (unico spazio esterno vivibile di cui è dotata la sua abitazione) e l'apertura delle finestre della camera da letto, per paura di inalare le particelle che si distaccano dalla colonna pluviale in amianto, con conseguente stato di stress e di ansia.
Precisava, poi, che, con pec del 5 maggio 2022, il convenuto le aveva chiesto di consentire l'accesso al terrazzo di cui si tratta ad un tecnico di sua fiducia per ottenere un preventivo sui costi dei lavori imposti dall'ASP e, nonostante l'otturazione del pluviale fosse dipesa dal suo illegittimo utilizzo, in quell'occasione le aveva rammentato la natura condominiale della tubatura, chiedendole di partecipare alle spese di sostituzione in quanto proprietaria di un locale di sgombero posto al piano terra dell'edificio a servizio del quale è posto il pluviale. Consentito
l'accesso ai luoghi, in data 25 luglio 2022, dopo oltre due mesi dal sopralluogo, il convenuto le aveva trasmesso un preventivo di opere che non riguardavano soltanto la sostituzione della conduttura da amianto a PVC (e dunque i lavori urgenti e indifferibili diffidati dall'ASP e dal
, ma anche la dismissione e il rifacimento dell'intera copertura dell'edificio, sicché, detto CP_2 preventivo, veniva da lei contestato.
Avviata, frattanto, la procedura di mediazione prodromica alla tutela giudiziale dei suoi diritti, il convenuto le aveva comunicato, con pec del 27 ottobre 2022, l'inizio dei lavori programmato per il successivo 2 novembre, allegando un piano di lavoro trasmesso all'ASP da una impresa incaricata da persona sconosciuta, senza specificare se i lavori avrebbero riguardato solo il pluviale o anche il rifacimento di tutta la copertura dell'edificio, senza indicare la data di fine dei lavori né una data alternativa a quella del 2 novembre per l'inizio delle opere. Di talché, con pec
3 del 28 ottobre 2022, l'attrice aveva comunicato il proprio diniego di accesso alla sua Parte_1 proprietà e, ciononostante, il 2 novembre il convenuto aveva inviato i propri operai CP_1 presso la proprietà dell'attrice, chiamando persino gli agenti della Polizia Municipale.
Quanto all'esecuzione dei lavori di sostituzione della colonna pluviale in amianto, deduceva che, a tal fine, il convenuto avrebbe dovuto collocare un ponteggio di oltre 15 metri all'interno del terrazzo di sua proprietà, che sarebbe stato inutilizzabile per tutta la durata dei lavori, con conseguente diritto al pagamento in suo favore di un'indennità di occupazione giornaliera.
Muovendo da ciò, chiedeva, inoltre, di:
2) Condannare il sig. a rimuovere lo scarico di acque reflue innestato all'altezza del piano Controparte_1 quarto del proprio immobile, catastalmente identificato al foglio di mappa MU p.lla 3427 sub 7, sulla colonna pluviale che convoglia le acque meteoriche della copertura e che è ancorato sulla parete perimetrale prospettante il fondo di proprietà esclusiva catastalmente identificato al foglio di mappa MU, p.lla 3489 sub Parte_1
14, per illegittimo aggravamento di servitù.
3) Accertare la responsabilità del sig. in ordine all'otturazione del pluviale di acque Controparte_1 meteoriche e al riversamento di liquami sul terrazzo della sig.ra , per avere egli immesso nel medesimo uno Parte_1 scarico di acque reflue.
4) Condannare il sig. a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione della colonna pluviale Controparte_1 di amianto ancorata sulla parete perimetrale dell'edificio catastalmente identificato al foglio di mappa MU p.lla
3427, prospettante il fondo di proprietà esclusiva , catastalmente identificato al foglio di mappa Parte_1
MU, p.lla 3489 sub 14, fino alla parte in PVC, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Dlgs 81/2008.
5) Condannare il sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c. a risarcire alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1 danno ingiusto cagionatole, come meglio specificato nel paragrafo IV, nella misura che sarà quantificata mediante
CTU;
6) Quantificare l'indennità di occupazione giornaliera del ponteggio che dovrà essere montato nel terrazzo interno di proprietà esclusiva della sig.ra per la sostituzione della colonna pluviale di amianto. Parte_1
7) Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le domande di parte attrice e Controparte_1 di:
“Ritenere e dichiarare che i lavori di sostituzione del pluviale di scarico delle acque piovane provenienti dal lastrico solare che funge da copertura all'intero edificio per cui è causa hanno natura condominiale.
Conseguentemente ritenere e dichiarare che le relative spese sono a carico dei comproprietari sigg.ri CP_1
e in proporzione alla relativa quota di proprietà.
[...] Parte_1
Dare atto della disponibilità mostrata dal sig. a curare la sostituzione del detto pluviale. Controparte_1
Ritenere e dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall'attrice a consentire al convenuto l'accesso nella corte di sua
4 esclusiva pertinenza per l'esecuzione dei detti lavori.
Conseguentemente autorizzare, ex art. 843 c.c., il sig. ad accedere nella corte di proprietà Controparte_1 esclusiva della sig.ra per l'esecuzione dei lavori del pluviale in questione. Parte_1
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e compensi professionali” Parte_1
Deduceva, innanzitutto, che l'odierna attrice è pure proprietaria dell'immobile posto al piano terra dell'edificio i cui piani primo, secondo, terzo e quarto sono di proprietà del convenuto e che la colonna pluviale, realizzata all'epoca di costruzione dell'edificio (ossia oltre sessant'anni fa), è posta al servizio di tutte le unità immobiliari del fabbricato, giacché convoglia le acque piovane del lastrico solare (impraticabile) costituente copertura dell'edificio.
Negando poi il contestato innesto all'interno della colonna pluviale di cui si tratta di una tubazione proveniente dall'immobile di quarto piano di sua proprietà e precisando di avere solo sostituito la cisterna posta sul tetto dell'edificio e di avere così, verosimilmente, provocato l'occasionale fuoruscita di acqua e l'emissione dei rumori da parte del climatizzatore, precisava che, a seguito delle segnalazioni indirizzate dall'attrice all'ASP e al di Parte_1 CP_2
Monreale, la Polizia Municipale, la quale in occasione del sopralluogo del 24.1.2022 aveva riscontrato la presenza “di una colonna di scarico di acqua piovana con un allaccio proveniente dall'immobile di quarto piano di proprietà ”, in un successivo sopralluogo del 3.3.2022, aveva accertato che CP_1 all'interno di tale immobile vi era “un mobile in legno con lavello non utilizzato da tantissimo tempo visto lo stato di degrado”, spostato il quale aveva riscontrato “alcuni tubi in disuso”.
E ciò a dimostrazione del fatto che nessun allaccio di acque reflue era stato da lui realizzato, che non vi era stato alcun illegittimo aggravamento della servitù, e che nessuna variazione era intervenuta nel tempo, essendo, invece, le fuoriuscite lamentate dall'attrice, conseguenza della fatiscenza della colonna di scarico, sottoposta a normale deterioramento e che, in ragione della sua esposizione ad agenti esterni da oltre sessant'anni, andava sostituita, con spese da ripartire pro quota tra tutti i condomini.
Ribadendo la propria disponibilità alla realizzazione dei lavori di sostituzione del pluviale, lamentava l'impossibilità di provvedere alla loro esecuzione a causa del comportamento ostruzionistico dell'attrice, la quale aveva rifiutato l'accesso alla corte di sua proprietà senza il previo riconoscimento di responsabilità da parte del convenuto per l'otturazione del pluviale.
A ciò aggiungeva l'insussistenza di una illegittima invasione della colonna d'aria sovrastante la corte di proprietà dell'attrice, giacché l'impianto del condizionatore di cui si tratta, distante oltre
10 metri dal suolo, era stato installato conformemente alla normativa europea e inidoneo ad arrecare qualsivoglia pregiudizio alla proprietà attrice. Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra trascritte.
5 Tali, in breve, i fatti controversi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 12.9.2023 (cui si rinvia) veniva respinta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata da parte attrice in considerazione dell'avvenuta proposizione di querela di falso avverso tre atti prodotti da parte convenuta, provenienti da pubblici ufficiali, sulla considerazione per cui l'accertamento in ordine alla eventuale falsità dei documenti oggetto di impugnazione non avrebbe carattere pregiudiziale sul piano logico-giuridico ai fini della decisione del presente procedimento.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 4.2.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, sicché il Tribunale tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Venendo al merito della lite, procedendo a un separato esame delle domande di parte attrice, va rigettata la richiesta di condanna alla rimozione della macchina del condizionatore collocata, a servizio dell'unità abitativa del terzo piano di proprietà del convenuto CP_1
sulla colonna d'aria sovrastante la corte di proprietà esclusiva dell'attrice.
[...]
In punto di diritto, va ricordato che il comma secondo dell'art. 840 c.c. stabilisce che il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle. È onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980) e si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l'esclusione.
E, per tale ragione, spetta al proprietario, che si opponga ad attività di terzi, dimostrare che le stesse, sebbene svolte a profondità od altezza notevoli, gli arrecano un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, giacché “Il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass. n. 4664/2018).
Ora, nel caso di specie l'attrice ha allegato la violazione del proprio diritto di proprietà, deducendo che la collocazione da parte del del motore del condizionatore a servizio CP_1 dell'unità immobiliare di piano terzo le causa un pregiudizio in termini di emissione di calore
(considerato che gli edifici che affacciano sulla corte di sua proprietà e che delimitano la colonna
6 d'aria in questione sono posti, frontalmente, ad una distanza di due metri l'uno dall'altro) e di rumori, percepiti nella propria camera da letto durante le ore notturne.
Ma a fronte della tempestiva contestazione da parte del convenuto in ordine alla inidoneità del condizionatore installato, giacché “di nuova generazione e conforme agli standard europei” e “posto alla distanza di oltre 10 metri dal suolo”, ad arrecare pregiudizi all'attrice, quest'ultima, su cui gravava l'onere di provare il pregiudizio in concreto subito, non ha fornito elementi di prova (neppure articolando prova per testi sul punto) in ordine alle effettive immissioni acustiche e di calore prodotte dalla macchina in questione.
Peraltro, l'unità esterna del condizionatore in questione sporge di pochi centimetri
(verosimilmente non più di 30) ed è posizionata al terzo piano di un edificio di quattro piani
(dunque, in prossimità della parte termine del fabbricato), sicché la notevole distanza (indicata dal convenuto in 10 metri) dal cortile a piano terra di proprietà , pure desumibile dalla Parte_1 documentazione fotografica allegata dall'attrice (v. doc. 2, fotografia n.12), rende assai improbabili sia le lamentate immissioni di calore e di rumore, che la asserita riduzione di aria e luce (la cui prova gravava, comunque, sull'attrice).
Il principio generale sancito dall'art. 100 c.p.c., alla cui stregua cui l'azione giudiziale deve essere sorretta da un interesse ad agire attuale e concreto, impedisce, poi, di accogliere la domanda di rimozione della macchina di cui si tratta sulla scorta della considerazione secondo cui il mantenimento della macchina del condizionatore del sulla colonna d'aria di cui si tratta CP_1 legittimerebbe il compimento di attività analoghe da parte dei proprietari vicini, con conseguente significativa di riduzione del passaggio di luce ed aria.
Si tratta di fatti meramente ipotetici ed eventuali che escludono l'esistenza della condizione dell'azione suddetta.
Tanto basta per il rigetto della prima domanda.
2. Venendo adesso alla domanda di parte attrice diretta alla condanna del convenuto a rimuovere lo scarico di acque reflue innestato all'altezza del piano quarto del proprio immobile
(catastalmente identificato al foglio di mappa MU p.lla 3427 sub 7) sulla colonna pluviale che convoglia le acque meteoriche della copertura del fabbricato e che è ancorata sulla parete perimetrale che prospetta sul cortile di proprietà esclusiva osserva invero il Parte_1 giudicante che, sebbene sia controversa tra le parti l'effettivo inserimento da parte del convenuto di tale tubatura all'interno della colonna di scarico delle acque piovane (avendo questi CP_1 fermamente negato una simile condotta), la documentazione prodotta dal convenuto prova che ad oggi, e sicuramente dal 19.1.2023, non vi è più alcun innesto dall'immobile di piano quarto di proprietà al pluviale in questione. CP_1
7 Ricostruendo, in ordine cronologico, i fatti da cui trae origine la vicenda, è, infatti, provato in via documentale che:
- in data 24.1.2022, la Polizia Municipale del Comune di Monreale, a seguito di segnalazione dell'attrice , accertava “la presenza di una colonna di scarico di acque Parte_1 piovane ancorata sulla parete prospiciente il cortile interno di proprietà della predetta signora con Parte_1 un allaccio al tubo principale proveniente dall'immobile del quarto piano di proprietà del signor . Il CP_1 tubo di che trattasi si presenta[va] di vecchia fattura e in parte in pvc e parte in fibrocemento e nel muro adiacente si presenta[va]no macchie di umidità e muffa” (v. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta);
- nella stessa data del 24.1.2022, i tecnici dell'ASP si recavano sugli stessi luoghi, accertando che “trattasi di una colonna di scarico di acque piovane ancorata sulla parete perimetrale prospiciente il cortile interno di proprietà dell'esponente [NDR la sig.ra ] nella quale fluiscono Parte_1 le acque meteoriche della copertura e le acque reflue provenienti da un innesto nella tubazione all'altezza del piano di calpestio del quarto piano della palazzina di proprietà del sig. (…) Da Controparte_1 questa conduttura, costituita da elementi in fibro-cemento contenenti verosimilmente fibre di amianto e per il primo tratto dal pavimento da tubazione in pvc, fuoriescono acque reflue all'altezza dell'innesto al quarto piano e a circa mt. 6,00 dal piano del giardino di proprietà , nel punto dove si nota una Parte_1 riparazione con un pezzo di tubo in pvc. Durante il sopralluogo si notano muffe e macchie di umidità lungo il muro dove è ancorata la tubazione e in parte nella stessa” (v. doc. 11 allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- seguiva la notifica a in data 8.2.2022, di una comunicazione Controparte_1 dell'ASP, datata 3.2.2022, ove, premesso il previo accertamento in data 24.1.2022 da parte del personale tecnico della “presenza di un pluviale in fibro-cemento contenente verosimilmente amianto ancorato alla parete perimetrale della palazzina di proprietà del sig. (…) Controparte_1 prospiciente il cortile interno, di proprietà , dal quale fuoriescono reflui verosimilmente Parte_1 fognari” veniva invitato “a eliminare quanto riscontrato nel più breve tempo possibile”; “inoltre”,
l'ASP segnalava che “per detti manufatti” non vi era “documentazione che escluda la natura asbestotica” e “tenuto conto del rilevato stato di conservazione” veniva invitato a procedere “alla disposizione di un piano di manutenzione e controllo, redatto da un tecnico abilitato, secondo i dettami del
D.M. 06/09/94” da trasmettere all'ASP, segnalando inoltre che “in considerazione dello scadente stato di conservazione” avrebbe altresì dovuto procedere entro un termine da sei a dodici mesi dalla notifica alla bonifica dell'area mediante rimozione, previa presentazione di un piano di lavoro ex art. 256 d.lgs. n. 81/2008 (v. doc. 10 del fascicolo di parte attrice);
8 - in data 3.3.2022, agenti della Polizia Municipale del Comune di Monreale si recavano presso il quarto piano dell'immobile di proprietà e accertavano la CP_1 presenza di un “mobile in legno con lavello, presumibilmente non utilizzato da tantissimo tempo visto lo stato di degrado. Gli interessati provvedevano a spostare detto mobile e dal muro si notavano alcuni tubi in disuso” (v. doc. 5 del fascicolo di parte convenuta);
- seguiva la notifica al convenuto di un'ordinanza n. 6 del 15.3.2022 del CP_1 di Monreale a mezzo della quale, premesso l'accertamento, in data 24.1.2022, del CP_2
“pluviale in fibrocemento contenente verosimilmente amianto ancorato alla parete perimetrale dal quale fuoriescono reflui fognari”, “ritenuto opportuno, per ragioni di igiene e salute pubblica, imporre quanto prima l'interruzione dello sversamento dei liquami fognari provenienti dall'immobile di proprietà del sig.
veniva a quest'ultimo ordinato “di adeguare al suddetto regolamento comunale Controparte_1
l'itero sistema di smaltimento dei liquami, così da interrompere la fuoriuscita dei reflui fognari, provenienti dall'immobile di cui si tratta” entro sessanta giorni dalla notifica e con l'avvertimento che avverso tale provvedimento era possibile presentare “i ricorsi amministrativi previsti dalla legge”
(v. doc. 11 del fascicolo di parte attrice);
- infine, la Polizia Municipale del Comune di Monreale, in data 19.1.2023, effettuava un sopralluogo all'interno dell'immobile del convenuto e gli agenti verbalizzavano di avere
“constatato che il signor ha murato il tubo che si trovava nel proprio immobile di quarto Controparte_1 piano sito in via Umberto I n. 127 che s'immetteva nella colonna di scarico delle acque piovane che si trova ancorata sulla parte prospicente il cortile interno della signora (…)” e, dato atto Parte_1 delle dichiarazioni verbali del sig. di non avere potuto provvedere a togliere la CP_1 colonna di scarico ivi compreso l'innesto proveniente dal proprio immobile del quarto piano in ragione del diniego da parte della sig.ra all'accesso alla sua proprietà da Parte_1 parte dell'impresa che avrebbe dovuto effettuare l'intervento, constatavano che “l'interessato ha ottemperato all'ordinanza n. 6 del 15/03/2022 in quanto con l'otturazione interna del suddetto scarico, non vi è alcuna possibilità d'immettere acque reflue nella colonna di scarico delle acque piovane provenienti dalla copertura dell'immobile posta sulla parete prospiciente il cortile interno della proprietà della signora ” (v. documentazione prodotta dal convenuto in data Parte_1
16.6.2023).
Ebbene, essendo stata accertata l'avvenuta chiusura dall'interno dello scarico del quarto piano e la conseguente impossibilità di immettere acque reflue nella colonna di scarico di acqua piovana, va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di rimozione dello stesso scarico svolta dall'attrice, essendo ormai definitivamente soddisfatto l'interesse sotteso alla richiesta giudiziale in tal senso formulata.
9 Dovendosi però procedere alla verifica in ordine alla verosimile fondatezza di tale domanda ove non fosse stato nelle more mutato lo stato dei luoghi, ai fini della regolamentazione delle spese di lite tra le parti (secondo il principio della “soccombenza virtuale”), ritiene il giudicante che l'istanza di rimozione dell'innesto dello scarico di acque reflue all'interno della colonna pluviale, svolta dall'attrice , sarebbe stata plausibilmente accolta. CP_1
E ciò perché a fronte degli accertamenti svolti sia dall'ASP che dalla Polizia Municipale del
Comune di Monreale in data 24.1.2022 in ordine alla fuoriuscita di “reflui fognari” dal pluviale ancorato alla parete perimetrale che si diparte dalla copertura dell'edificio (al fine di fare defluire acque meteoriche) in corrispondenza dell'innesto presente all'altezza dell'appartamento di quarto piano di proprietà del convenuto, neppure può escludersi che allorquando il successivo 3.3.2022 gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Monreale si sono recati all'interno dell'appartamento, riscontrando “dei tubi in disuso”, lo stato dei luoghi fosse stato modificato dalla parte a ciò interessata (che, peraltro, aveva già ricevuto, in data 8.2.2022, una diffida da parte dell'ASP per i fatti già accertati). Quest'ultimo, peraltro, neppure risulta che abbia impugnato
(come pure avrebbe potuto) l'ordinanza del di Monreale n. 6 del 15.3.2022 in cui veniva CP_2 espressamente diffidato ad adeguare il suo sistema di smaltimento dei liquami e ad interrompere la fuoriuscita di reflui fognari provenienti dal suo immobile.
Per tale ragione, ove il convenuto non avesse, nelle more del giudizio, chiuso (o meglio, come verbalizzano gli agenti della Polizia Municipale, “murato”) lo scarico che confluiva all'interno del pluviale, la domanda di rimozione dello stesso svolta dall'attrice sarebbe stata Parte_1 verosimilmente accolta.
3. L'odierna attrice, previo accertamento della responsabilità del convenuto per CP_1
l'otturazione del pluviale di acque meteoriche mediante l'innesto dello scarico di acque reflue, ha, poi, chiesto la condanna di quest'ultimo alla sostituzione a sua cura e spese della colonna pluviale di cui si è detto.
Ebbene, è pacifico tra le parti che l'edificio a servizio del quale è installata la colonna di scarico di cui si tratta è composto da unità immobiliari di proprietà del convenuto (così, quelle di CP_1 piano primo, secondo e terzo), nonché di proprietà dell'attrice (così il locale Parte_1
“magazzino” a piano terra).
Dunque, in linea generale, trattandosi di bene condominiale, ex art. 1117 c.c., anche l'odierna attrice dovrebbe provvedere alle spese di manutenzione e sostituzione del tubo pluviale, partecipandovi in misura proporzionale al valore della sua proprietà, come previsto dall'art. 1123
c.c.
10 L'attrice ritiene, però, di dovere essere esonerata dalla partecipazione a tale spesa sull'assunto per cui il responsabile dell'otturazione della tubatura di cui si tratta, da cui è scaturita la necessità di provvedere alla sua sostituzione (avendo detta colonna di scarico iniziato “a scrostarsi e sfogliarsi”), sarebbe esclusivamente il convenuto.
Tale tesi non può essere condivisa.
Dalle stesse deduzioni dell'attrice si desume, infatti, che la colonna pluviale di cui si tratta era
“già vetusta e consumata” allorquando si sono verificati gli sversamenti di reflui di cui si duole, sicché, prima ancora dell'evento lesivo ricondotto al convenuto , la tubatura necessitava di CP_1 un intervento di manutenzione. Del resto, ella non ha minimamente contraddetto la deduzione del convenuto in ordine alla installazione di tale pluviale oltre un sessantennio prima dei fatti oggetto del contendere, in occasione della costruzione dell'edificio.
A ciò si aggiunga che è pacifico tra le parti che la conduttura in questione sia in amianto.
E allora, come pure desumibile dalla diffida dell'ASP notificata al in data 8.2.2022, il CP_1 solo fatto che fosse in amianto e in cattive condizioni di manutenzione rendeva necessaria la sua sostituzione.
In quell'occasione, infatti, l'ASP (oltre a ordinare al convenuto l'eliminazione della fuoriuscita di reflui dall'appartamento di quarto piano di sua proprietà) segnalava (a prescindere dalla contestazione predetta, come chiaramente desumibile dall'utilizzo dell'avverbio “inoltre”) la necessità di provvedere alla bonifica dell'area e alla rimozione del pluviale “in scadente stato di conservazione” (e che, si ribadisce, secondo quanto dedotto dall'attrice, era tale anche prima dello sversamento dei reflui), seguendo le prescrizioni in materia di demolizione e rimozione dell'amianto di cui al richiamato art. 256 del d.lgs. 81/2008, proprio in ragione del materiale in amianto ivi presente.
Verosimilmente, l'ordine era stato rivolto dall'ASP al solo sull'errato assunto che egli CP_1 fosse il proprietario dell'intero edificio (nell'atto in commento, sopra richiamato testualmente,
l'ASP fa riferimento, infatti, al pluviale ancorato alla “palazzina del sig. Controparte_1 prospiciente il cortile interno di proprietà ), laddove, per quel che si è detto, l'unità Parte_1 immobiliare di piano terra appartiene all'attrice.
Dunque, a prescindere da un eventuale aggravamento delle sue condizioni in conseguenza delle verificatesi fuoriuscite di reflui, il pluviale in questione (che all'evidenza non era mai stato oggetto di interventi di manutenzione) doveva già essere sostituito, sicché l'odierna attrice non può sottrarsi alla partecipazione alle spese nei limiti dell'art. 1123 c.c.
11 4. Neppure può trovare accoglimento la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno che l'attrice assume di avere subito in ragione della fuoriuscita dei reflui protrattasi dal mese di luglio 2021 al mese di maggio 2022. ha dedotto al riguardo che l'evento suddetto le ha impedito l'utilizzo del Parte_1 suo terrazzo interno, giacché i liquidi maleodoranti colavano dalla colonna fino al pavimento e inumidivano la parete perimetrale dell'edificio, con conseguente gravissimo disagio da lei patito per non avere potuto utilizzare l'unico sfogo esterno della sua proprietà e per non avere potuto aprire la finestra della camera da letto che affaccia sul cortile interno, stante il rischio di inalazione delle particelle di amianto sgretolatesi dalla colonna di amianto.
Occorre, tuttavia, ricordare, in punto di diritto, che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è ammissibile, anche in assenza di fatto- reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni: (a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
(b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità; (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente lesiva (tra le tante, Cass. n. 27343/2024, che richiama Cass. Sez. Un. n. 26792/2008).
Nel caso di specie, l'attrice, da un lato, non ha provato (né chiesto di provare, eventualmente a mezzo testimoni) l'asserito stravolgimento delle proprie abitudini di vita e, dall'altro, il danno non patrimoniale così descritto non è suscettibile di essere monetizzato, giacché è, invero, inquadrabile proprio in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro stato di insoddisfazione ritenuti, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non meritevoli di tutela risarcitoria.
A ciò si aggiunga, peraltro, che neppure sono stati allegati (né tantomeno dimostrati) elementi idonei ad apprezzare, sia pure con una valutazione equitativa, il danno non patrimoniale asseritamente subito.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
5. Quanto, infine, alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di una indennità di occupazione giornaliera in considerazione del ponteggio che dovrà essere installato nel cortile di sua proprietà al fine di sostituire la colonna pluviale di amianto, osserva, invero, il giudicante che detta richiesta va ricondotta all'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 843 c.c., che subordina il diritto all'indennità al danno che l'accesso possa cagionare (v. anche Cass. n.
20540/2020: “L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui
l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda
12 dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi”).
Eppure, nel caso di specie, non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che l'installazione del ponteggio in questione possa effettivamente arrecare un danno al cortile di proprietà della odierna attrice, sicché non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Di contro, essendo assolutamente pacifico tra le parti che la sostituzione del pluviale oggetto di lite (che, come detto, è un bene condominiale comune anche all'attrice) necessita del passaggio dal cortile di proprietà dell'attrice, va ordinato a quest'ultima di consentire il relativo accesso all'odierno convenuto al fine di consentire a quest'ultimo l'esecuzione dell'intervento di cui si tratta, la cui necessità trova certo riscontro nelle sopra richiamate diffide sul punto inviate dall'autorità competenti.
*****
Avendo riguardo all'esito della lite e considerato che, per le ragioni di cui si è detto, la domanda di parte attrice diretta alla condanna del convenuto alla rimozione dello scarico di acque reflue innestato all'altezza del piano quarto sarebbe stato verosimilmente accolta ove non fosse cessata la materia del contendere, ricorrono le condizioni per una compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ¼.
I restanti ¾ delle spese di lite vanno, invece, posti a carico di parte attrice, rimasta prevalentemente soccombente, e liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttivi e medi ridotti della metà per fasi istruttoria e decisionale, avendo riguardo all'attività concretamente svolta dalle parti, considerata peraltro la natura documentale, per un ammontare di euro 3.387,00, da ridurre ad euro 2.540,25 in ragione della disposta compensazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1- DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente alla domanda diretta alla condanna di alla rimozione dello scarico di acque reflue innestato Controparte_1 all'altezza del quarto piano del proprio immobile (identificato al Catasto del Comune di
Monreale al fg. MU, p.lla 3427, sub. 7) sulla colonna pluviale che convoglia le acque meteoriche dello stesso edificio;
2- RIGETTA le restanti domande di parte attrice;
3- ORDINA ad di consentire l'accesso al cortile di sua proprietà Parte_1
(costituente pertinenza dell'immobile sito a Monreale, avente accesso dal civico 133 di via
13 Umberto I) a e alle maestranze da quest'ultimo incaricate, al fine di Controparte_1 provvedere alla riparazione e sostituzione della colonna pluviale condominiale descritta in parte motiva, con spese da ripartire tra le parti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.;
4- COMPENSA nella misura di ¼ le spese di lite tra le parti;
5- PONE a carico di parte attrice i restanti ¾ delle spese di lite e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore del convenuto di euro 2.540,25 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge
Così deciso in Palermo il 27.5.2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16899 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 pendente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Monreale (PA), in via Miceli n. 29, presso lo studio dell'avv. Letizia
Sardisco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione;
attrice
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. l3 presso lo studio dell'avv. Maria
Antonia Bongiorno, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.12.2022, conveniva in Parte_1 giudizio , esponendo: - di essere proprietaria di una unità immobiliare con corte Controparte_1 esclusiva, avente accesso da via Umberto I, n. 133 Monreale, ubicato al piano terra di un edificio a tre elevazioni;
- che in aderenza rispetto a tale edificio si trova un diverso fabbricato con accesso dal civico n. 127 della stessa via, i cui piani 1°, 2°, 3° e 4° sono di proprietà di Pt_2
- che i prospetti interni di entrambi gli edifici affacciano sulla corte (o terrazzo) di sua
[...] proprietà, il quale rappresenta l'unica fonte di luce di diversi ambienti del suo appartamento
(camera da letto e bagno), nonché l'unica fonte di aria pulita e respirabile dell'intero appartamento e il luogo ove l'attrice stende i panni, cura il giardino, fa giocare i nipoti e trascorre
1 le giornate estive, atteso che l'ulteriore affaccio del suo appartamento è su una strada pubblica molto trafficata;
- che il terrazzo in questione è gravato dal passaggio di una colonna pluviale in amianto ancorata sulla parete perimetrale interna dell'edificio ove insistono le unità abitative di proprietà e nella quale confluiscono le acque del lastrico solare impraticabile di CP_1 quell'edificio; - che detta colonna un tempo scaricava direttamente sul terrazzo di proprietà dell'attrice e fu sostituita, a spese di quest'ultima, per la parte corrispondente all'altezza del piano primo, con un tubo in PVC e incanalata nella condotta di scarico delle acque del fondo Ogliastro.
Ciò premesso in ordine ai luoghi oggetto del contendere, deduceva che, nel mese di luglio dell'anno 2021, il convenuto aveva collocato un condizionatore a servizio della sua unità immobiliare di piano terzo, ancorando il relativo motore sulla parete perimetrale che prospetta il terrazzo interno dell'attrice, così occupando la colonna d'aria sovrastante il terrazzo di proprietà dell'attrice e così provocando calore (dovendosi considerare al riguardo che la colonna d'aria è circondata da tre pareti poste a una distanza frontale tra loro di circa 2 metri) e rumore (percepito soprattutto nelle ore notturne dalla camera da letto che si affaccia sul terrazzo).
Lamentando, dunque, l'illegittima invasione della colonna d'aria di sua proprietà ad opera del convenuto e precisando che una simile facoltà a questi accordata avrebbe legittimato analoghe condotte da parte di coloro i quali abitano le unità immobiliari degli edifici contigui, con conseguente irrimediabile compromissione della destinazione naturale della colonna verticale in questione a fornire aria e luce alla sua proprietà esclusiva, chiedeva testualmente al Tribunale di:
“1) Accertare che il condizionatore a servizio dell'unità abitativa di piano terzo di proprietà di CP_1
è collocato in aggetto sulla colonna d'aria sovrastante il fondo catastalmente identificato al foglio di
[...] mappa MU, p.lla 3489 sub 14, di proprietà esclusiva , e, conseguentemente, condannare il sig. Parte_1
a rimuoverlo”. CP_1
A ciò aggiungeva che il convenuto aveva innestato all'altezza dell'unità abitativa del quarto piano una tubazione che immetteva acque reflue nella colonna pluviale ancorata al muro perimetrale prospettante il terrazzo interno e che tale illegittima trasformazione del pluviale in tubo di scarico di reflui fognari – che, in punto di diritto, aveva aggravato, in violazione dell'art. 1067 c.c., la servitù esistente a carico della proprietà dell'attrice, avente ad oggetto soltanto le acque meteoriche provenienti dal lastrico solare - aveva provocato l'otturazione della colonna e la fuoriuscita di liquami sul terrazzo dell'attrice, divenuto impraticabile per ragioni igienico-sanitarie.
Deduceva, dunque, che il convenuto era stato diffidato dall'utilizzo improprio della CP_1 colonna pluviale ma che tali richieste erano rimaste inevase, giacché egli sosteneva che l'accaduto era stato solo occasionale e legato alla sostituzione di una cisterna posta sul lastrico dell'edificio, sicché si era trovava costretta a segnalare i fatti all'Asp e al Comune di Monreale, e in particolare:
2 - in data 24.1.2022 l'ASP si ricava sui luoghi e dopo avere riscontrato la fuoriuscita di reflui fognari provenienti da un innesto nella colonna di scarico di acque piovane in fibrocemento verosimilmente amianto all'altezza del piano di calpestio del quarto piano della palazzina di proprietà , notificava a quest'ultimo una diffida a cessare quanto riscontrato e a alla CP_1 bonifica mediante rimozione della parte di colonna in fibrocemento;
- successivamente, con ordinanza n. 6 del 15.3.2022, il di Monreale, accertata l'assenza di alcuna autorizzazione CP_2 rilasciata dall'Ente all'allaccio dei reflui in contestazione, ordinava a di Controparte_1 provvedere alla cessazione della immissione dei reflui e alla regolarizzazione dello scarico entro sessanta giorni.
L'attrice deduceva, inoltre, che, terminate le immissioni attive (in realtà, ben oltre il termine assegnato dal essendosi la fuoriuscita dei reflui protrattasi dal mese di luglio 2021 al CP_2 mese di maggio 2022), il terrazzo di sua proprietà era rimasto inutilizzabile, atteso che, dopo essersi imbibita di liquami, la colonna in amianto, “già vetusta e consumata”, aveva iniziato “a scrostarsi e sfogliarsi” inquinando tutto l'ambiente circostante, così impedendo all'attrice l'utilizzo del suo terrazzo (unico spazio esterno vivibile di cui è dotata la sua abitazione) e l'apertura delle finestre della camera da letto, per paura di inalare le particelle che si distaccano dalla colonna pluviale in amianto, con conseguente stato di stress e di ansia.
Precisava, poi, che, con pec del 5 maggio 2022, il convenuto le aveva chiesto di consentire l'accesso al terrazzo di cui si tratta ad un tecnico di sua fiducia per ottenere un preventivo sui costi dei lavori imposti dall'ASP e, nonostante l'otturazione del pluviale fosse dipesa dal suo illegittimo utilizzo, in quell'occasione le aveva rammentato la natura condominiale della tubatura, chiedendole di partecipare alle spese di sostituzione in quanto proprietaria di un locale di sgombero posto al piano terra dell'edificio a servizio del quale è posto il pluviale. Consentito
l'accesso ai luoghi, in data 25 luglio 2022, dopo oltre due mesi dal sopralluogo, il convenuto le aveva trasmesso un preventivo di opere che non riguardavano soltanto la sostituzione della conduttura da amianto a PVC (e dunque i lavori urgenti e indifferibili diffidati dall'ASP e dal
, ma anche la dismissione e il rifacimento dell'intera copertura dell'edificio, sicché, detto CP_2 preventivo, veniva da lei contestato.
Avviata, frattanto, la procedura di mediazione prodromica alla tutela giudiziale dei suoi diritti, il convenuto le aveva comunicato, con pec del 27 ottobre 2022, l'inizio dei lavori programmato per il successivo 2 novembre, allegando un piano di lavoro trasmesso all'ASP da una impresa incaricata da persona sconosciuta, senza specificare se i lavori avrebbero riguardato solo il pluviale o anche il rifacimento di tutta la copertura dell'edificio, senza indicare la data di fine dei lavori né una data alternativa a quella del 2 novembre per l'inizio delle opere. Di talché, con pec
3 del 28 ottobre 2022, l'attrice aveva comunicato il proprio diniego di accesso alla sua Parte_1 proprietà e, ciononostante, il 2 novembre il convenuto aveva inviato i propri operai CP_1 presso la proprietà dell'attrice, chiamando persino gli agenti della Polizia Municipale.
Quanto all'esecuzione dei lavori di sostituzione della colonna pluviale in amianto, deduceva che, a tal fine, il convenuto avrebbe dovuto collocare un ponteggio di oltre 15 metri all'interno del terrazzo di sua proprietà, che sarebbe stato inutilizzabile per tutta la durata dei lavori, con conseguente diritto al pagamento in suo favore di un'indennità di occupazione giornaliera.
Muovendo da ciò, chiedeva, inoltre, di:
2) Condannare il sig. a rimuovere lo scarico di acque reflue innestato all'altezza del piano Controparte_1 quarto del proprio immobile, catastalmente identificato al foglio di mappa MU p.lla 3427 sub 7, sulla colonna pluviale che convoglia le acque meteoriche della copertura e che è ancorato sulla parete perimetrale prospettante il fondo di proprietà esclusiva catastalmente identificato al foglio di mappa MU, p.lla 3489 sub Parte_1
14, per illegittimo aggravamento di servitù.
3) Accertare la responsabilità del sig. in ordine all'otturazione del pluviale di acque Controparte_1 meteoriche e al riversamento di liquami sul terrazzo della sig.ra , per avere egli immesso nel medesimo uno Parte_1 scarico di acque reflue.
4) Condannare il sig. a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione della colonna pluviale Controparte_1 di amianto ancorata sulla parete perimetrale dell'edificio catastalmente identificato al foglio di mappa MU p.lla
3427, prospettante il fondo di proprietà esclusiva , catastalmente identificato al foglio di mappa Parte_1
MU, p.lla 3489 sub 14, fino alla parte in PVC, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Dlgs 81/2008.
5) Condannare il sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c. a risarcire alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1 danno ingiusto cagionatole, come meglio specificato nel paragrafo IV, nella misura che sarà quantificata mediante
CTU;
6) Quantificare l'indennità di occupazione giornaliera del ponteggio che dovrà essere montato nel terrazzo interno di proprietà esclusiva della sig.ra per la sostituzione della colonna pluviale di amianto. Parte_1
7) Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le domande di parte attrice e Controparte_1 di:
“Ritenere e dichiarare che i lavori di sostituzione del pluviale di scarico delle acque piovane provenienti dal lastrico solare che funge da copertura all'intero edificio per cui è causa hanno natura condominiale.
Conseguentemente ritenere e dichiarare che le relative spese sono a carico dei comproprietari sigg.ri CP_1
e in proporzione alla relativa quota di proprietà.
[...] Parte_1
Dare atto della disponibilità mostrata dal sig. a curare la sostituzione del detto pluviale. Controparte_1
Ritenere e dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall'attrice a consentire al convenuto l'accesso nella corte di sua
4 esclusiva pertinenza per l'esecuzione dei detti lavori.
Conseguentemente autorizzare, ex art. 843 c.c., il sig. ad accedere nella corte di proprietà Controparte_1 esclusiva della sig.ra per l'esecuzione dei lavori del pluviale in questione. Parte_1
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e compensi professionali” Parte_1
Deduceva, innanzitutto, che l'odierna attrice è pure proprietaria dell'immobile posto al piano terra dell'edificio i cui piani primo, secondo, terzo e quarto sono di proprietà del convenuto e che la colonna pluviale, realizzata all'epoca di costruzione dell'edificio (ossia oltre sessant'anni fa), è posta al servizio di tutte le unità immobiliari del fabbricato, giacché convoglia le acque piovane del lastrico solare (impraticabile) costituente copertura dell'edificio.
Negando poi il contestato innesto all'interno della colonna pluviale di cui si tratta di una tubazione proveniente dall'immobile di quarto piano di sua proprietà e precisando di avere solo sostituito la cisterna posta sul tetto dell'edificio e di avere così, verosimilmente, provocato l'occasionale fuoruscita di acqua e l'emissione dei rumori da parte del climatizzatore, precisava che, a seguito delle segnalazioni indirizzate dall'attrice all'ASP e al di Parte_1 CP_2
Monreale, la Polizia Municipale, la quale in occasione del sopralluogo del 24.1.2022 aveva riscontrato la presenza “di una colonna di scarico di acqua piovana con un allaccio proveniente dall'immobile di quarto piano di proprietà ”, in un successivo sopralluogo del 3.3.2022, aveva accertato che CP_1 all'interno di tale immobile vi era “un mobile in legno con lavello non utilizzato da tantissimo tempo visto lo stato di degrado”, spostato il quale aveva riscontrato “alcuni tubi in disuso”.
E ciò a dimostrazione del fatto che nessun allaccio di acque reflue era stato da lui realizzato, che non vi era stato alcun illegittimo aggravamento della servitù, e che nessuna variazione era intervenuta nel tempo, essendo, invece, le fuoriuscite lamentate dall'attrice, conseguenza della fatiscenza della colonna di scarico, sottoposta a normale deterioramento e che, in ragione della sua esposizione ad agenti esterni da oltre sessant'anni, andava sostituita, con spese da ripartire pro quota tra tutti i condomini.
Ribadendo la propria disponibilità alla realizzazione dei lavori di sostituzione del pluviale, lamentava l'impossibilità di provvedere alla loro esecuzione a causa del comportamento ostruzionistico dell'attrice, la quale aveva rifiutato l'accesso alla corte di sua proprietà senza il previo riconoscimento di responsabilità da parte del convenuto per l'otturazione del pluviale.
A ciò aggiungeva l'insussistenza di una illegittima invasione della colonna d'aria sovrastante la corte di proprietà dell'attrice, giacché l'impianto del condizionatore di cui si tratta, distante oltre
10 metri dal suolo, era stato installato conformemente alla normativa europea e inidoneo ad arrecare qualsivoglia pregiudizio alla proprietà attrice. Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra trascritte.
5 Tali, in breve, i fatti controversi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 12.9.2023 (cui si rinvia) veniva respinta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata da parte attrice in considerazione dell'avvenuta proposizione di querela di falso avverso tre atti prodotti da parte convenuta, provenienti da pubblici ufficiali, sulla considerazione per cui l'accertamento in ordine alla eventuale falsità dei documenti oggetto di impugnazione non avrebbe carattere pregiudiziale sul piano logico-giuridico ai fini della decisione del presente procedimento.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e all'udienza del 4.2.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, sicché il Tribunale tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Venendo al merito della lite, procedendo a un separato esame delle domande di parte attrice, va rigettata la richiesta di condanna alla rimozione della macchina del condizionatore collocata, a servizio dell'unità abitativa del terzo piano di proprietà del convenuto CP_1
sulla colonna d'aria sovrastante la corte di proprietà esclusiva dell'attrice.
[...]
In punto di diritto, va ricordato che il comma secondo dell'art. 840 c.c. stabilisce che il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle. È onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980) e si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l'esclusione.
E, per tale ragione, spetta al proprietario, che si opponga ad attività di terzi, dimostrare che le stesse, sebbene svolte a profondità od altezza notevoli, gli arrecano un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, giacché “Il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass. n. 4664/2018).
Ora, nel caso di specie l'attrice ha allegato la violazione del proprio diritto di proprietà, deducendo che la collocazione da parte del del motore del condizionatore a servizio CP_1 dell'unità immobiliare di piano terzo le causa un pregiudizio in termini di emissione di calore
(considerato che gli edifici che affacciano sulla corte di sua proprietà e che delimitano la colonna
6 d'aria in questione sono posti, frontalmente, ad una distanza di due metri l'uno dall'altro) e di rumori, percepiti nella propria camera da letto durante le ore notturne.
Ma a fronte della tempestiva contestazione da parte del convenuto in ordine alla inidoneità del condizionatore installato, giacché “di nuova generazione e conforme agli standard europei” e “posto alla distanza di oltre 10 metri dal suolo”, ad arrecare pregiudizi all'attrice, quest'ultima, su cui gravava l'onere di provare il pregiudizio in concreto subito, non ha fornito elementi di prova (neppure articolando prova per testi sul punto) in ordine alle effettive immissioni acustiche e di calore prodotte dalla macchina in questione.
Peraltro, l'unità esterna del condizionatore in questione sporge di pochi centimetri
(verosimilmente non più di 30) ed è posizionata al terzo piano di un edificio di quattro piani
(dunque, in prossimità della parte termine del fabbricato), sicché la notevole distanza (indicata dal convenuto in 10 metri) dal cortile a piano terra di proprietà , pure desumibile dalla Parte_1 documentazione fotografica allegata dall'attrice (v. doc. 2, fotografia n.12), rende assai improbabili sia le lamentate immissioni di calore e di rumore, che la asserita riduzione di aria e luce (la cui prova gravava, comunque, sull'attrice).
Il principio generale sancito dall'art. 100 c.p.c., alla cui stregua cui l'azione giudiziale deve essere sorretta da un interesse ad agire attuale e concreto, impedisce, poi, di accogliere la domanda di rimozione della macchina di cui si tratta sulla scorta della considerazione secondo cui il mantenimento della macchina del condizionatore del sulla colonna d'aria di cui si tratta CP_1 legittimerebbe il compimento di attività analoghe da parte dei proprietari vicini, con conseguente significativa di riduzione del passaggio di luce ed aria.
Si tratta di fatti meramente ipotetici ed eventuali che escludono l'esistenza della condizione dell'azione suddetta.
Tanto basta per il rigetto della prima domanda.
2. Venendo adesso alla domanda di parte attrice diretta alla condanna del convenuto a rimuovere lo scarico di acque reflue innestato all'altezza del piano quarto del proprio immobile
(catastalmente identificato al foglio di mappa MU p.lla 3427 sub 7) sulla colonna pluviale che convoglia le acque meteoriche della copertura del fabbricato e che è ancorata sulla parete perimetrale che prospetta sul cortile di proprietà esclusiva osserva invero il Parte_1 giudicante che, sebbene sia controversa tra le parti l'effettivo inserimento da parte del convenuto di tale tubatura all'interno della colonna di scarico delle acque piovane (avendo questi CP_1 fermamente negato una simile condotta), la documentazione prodotta dal convenuto prova che ad oggi, e sicuramente dal 19.1.2023, non vi è più alcun innesto dall'immobile di piano quarto di proprietà al pluviale in questione. CP_1
7 Ricostruendo, in ordine cronologico, i fatti da cui trae origine la vicenda, è, infatti, provato in via documentale che:
- in data 24.1.2022, la Polizia Municipale del Comune di Monreale, a seguito di segnalazione dell'attrice , accertava “la presenza di una colonna di scarico di acque Parte_1 piovane ancorata sulla parete prospiciente il cortile interno di proprietà della predetta signora con Parte_1 un allaccio al tubo principale proveniente dall'immobile del quarto piano di proprietà del signor . Il CP_1 tubo di che trattasi si presenta[va] di vecchia fattura e in parte in pvc e parte in fibrocemento e nel muro adiacente si presenta[va]no macchie di umidità e muffa” (v. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta);
- nella stessa data del 24.1.2022, i tecnici dell'ASP si recavano sugli stessi luoghi, accertando che “trattasi di una colonna di scarico di acque piovane ancorata sulla parete perimetrale prospiciente il cortile interno di proprietà dell'esponente [NDR la sig.ra ] nella quale fluiscono Parte_1 le acque meteoriche della copertura e le acque reflue provenienti da un innesto nella tubazione all'altezza del piano di calpestio del quarto piano della palazzina di proprietà del sig. (…) Da Controparte_1 questa conduttura, costituita da elementi in fibro-cemento contenenti verosimilmente fibre di amianto e per il primo tratto dal pavimento da tubazione in pvc, fuoriescono acque reflue all'altezza dell'innesto al quarto piano e a circa mt. 6,00 dal piano del giardino di proprietà , nel punto dove si nota una Parte_1 riparazione con un pezzo di tubo in pvc. Durante il sopralluogo si notano muffe e macchie di umidità lungo il muro dove è ancorata la tubazione e in parte nella stessa” (v. doc. 11 allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- seguiva la notifica a in data 8.2.2022, di una comunicazione Controparte_1 dell'ASP, datata 3.2.2022, ove, premesso il previo accertamento in data 24.1.2022 da parte del personale tecnico della “presenza di un pluviale in fibro-cemento contenente verosimilmente amianto ancorato alla parete perimetrale della palazzina di proprietà del sig. (…) Controparte_1 prospiciente il cortile interno, di proprietà , dal quale fuoriescono reflui verosimilmente Parte_1 fognari” veniva invitato “a eliminare quanto riscontrato nel più breve tempo possibile”; “inoltre”,
l'ASP segnalava che “per detti manufatti” non vi era “documentazione che escluda la natura asbestotica” e “tenuto conto del rilevato stato di conservazione” veniva invitato a procedere “alla disposizione di un piano di manutenzione e controllo, redatto da un tecnico abilitato, secondo i dettami del
D.M. 06/09/94” da trasmettere all'ASP, segnalando inoltre che “in considerazione dello scadente stato di conservazione” avrebbe altresì dovuto procedere entro un termine da sei a dodici mesi dalla notifica alla bonifica dell'area mediante rimozione, previa presentazione di un piano di lavoro ex art. 256 d.lgs. n. 81/2008 (v. doc. 10 del fascicolo di parte attrice);
8 - in data 3.3.2022, agenti della Polizia Municipale del Comune di Monreale si recavano presso il quarto piano dell'immobile di proprietà e accertavano la CP_1 presenza di un “mobile in legno con lavello, presumibilmente non utilizzato da tantissimo tempo visto lo stato di degrado. Gli interessati provvedevano a spostare detto mobile e dal muro si notavano alcuni tubi in disuso” (v. doc. 5 del fascicolo di parte convenuta);
- seguiva la notifica al convenuto di un'ordinanza n. 6 del 15.3.2022 del CP_1 di Monreale a mezzo della quale, premesso l'accertamento, in data 24.1.2022, del CP_2
“pluviale in fibrocemento contenente verosimilmente amianto ancorato alla parete perimetrale dal quale fuoriescono reflui fognari”, “ritenuto opportuno, per ragioni di igiene e salute pubblica, imporre quanto prima l'interruzione dello sversamento dei liquami fognari provenienti dall'immobile di proprietà del sig.
veniva a quest'ultimo ordinato “di adeguare al suddetto regolamento comunale Controparte_1
l'itero sistema di smaltimento dei liquami, così da interrompere la fuoriuscita dei reflui fognari, provenienti dall'immobile di cui si tratta” entro sessanta giorni dalla notifica e con l'avvertimento che avverso tale provvedimento era possibile presentare “i ricorsi amministrativi previsti dalla legge”
(v. doc. 11 del fascicolo di parte attrice);
- infine, la Polizia Municipale del Comune di Monreale, in data 19.1.2023, effettuava un sopralluogo all'interno dell'immobile del convenuto e gli agenti verbalizzavano di avere
“constatato che il signor ha murato il tubo che si trovava nel proprio immobile di quarto Controparte_1 piano sito in via Umberto I n. 127 che s'immetteva nella colonna di scarico delle acque piovane che si trova ancorata sulla parte prospicente il cortile interno della signora (…)” e, dato atto Parte_1 delle dichiarazioni verbali del sig. di non avere potuto provvedere a togliere la CP_1 colonna di scarico ivi compreso l'innesto proveniente dal proprio immobile del quarto piano in ragione del diniego da parte della sig.ra all'accesso alla sua proprietà da Parte_1 parte dell'impresa che avrebbe dovuto effettuare l'intervento, constatavano che “l'interessato ha ottemperato all'ordinanza n. 6 del 15/03/2022 in quanto con l'otturazione interna del suddetto scarico, non vi è alcuna possibilità d'immettere acque reflue nella colonna di scarico delle acque piovane provenienti dalla copertura dell'immobile posta sulla parete prospiciente il cortile interno della proprietà della signora ” (v. documentazione prodotta dal convenuto in data Parte_1
16.6.2023).
Ebbene, essendo stata accertata l'avvenuta chiusura dall'interno dello scarico del quarto piano e la conseguente impossibilità di immettere acque reflue nella colonna di scarico di acqua piovana, va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di rimozione dello stesso scarico svolta dall'attrice, essendo ormai definitivamente soddisfatto l'interesse sotteso alla richiesta giudiziale in tal senso formulata.
9 Dovendosi però procedere alla verifica in ordine alla verosimile fondatezza di tale domanda ove non fosse stato nelle more mutato lo stato dei luoghi, ai fini della regolamentazione delle spese di lite tra le parti (secondo il principio della “soccombenza virtuale”), ritiene il giudicante che l'istanza di rimozione dell'innesto dello scarico di acque reflue all'interno della colonna pluviale, svolta dall'attrice , sarebbe stata plausibilmente accolta. CP_1
E ciò perché a fronte degli accertamenti svolti sia dall'ASP che dalla Polizia Municipale del
Comune di Monreale in data 24.1.2022 in ordine alla fuoriuscita di “reflui fognari” dal pluviale ancorato alla parete perimetrale che si diparte dalla copertura dell'edificio (al fine di fare defluire acque meteoriche) in corrispondenza dell'innesto presente all'altezza dell'appartamento di quarto piano di proprietà del convenuto, neppure può escludersi che allorquando il successivo 3.3.2022 gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Monreale si sono recati all'interno dell'appartamento, riscontrando “dei tubi in disuso”, lo stato dei luoghi fosse stato modificato dalla parte a ciò interessata (che, peraltro, aveva già ricevuto, in data 8.2.2022, una diffida da parte dell'ASP per i fatti già accertati). Quest'ultimo, peraltro, neppure risulta che abbia impugnato
(come pure avrebbe potuto) l'ordinanza del di Monreale n. 6 del 15.3.2022 in cui veniva CP_2 espressamente diffidato ad adeguare il suo sistema di smaltimento dei liquami e ad interrompere la fuoriuscita di reflui fognari provenienti dal suo immobile.
Per tale ragione, ove il convenuto non avesse, nelle more del giudizio, chiuso (o meglio, come verbalizzano gli agenti della Polizia Municipale, “murato”) lo scarico che confluiva all'interno del pluviale, la domanda di rimozione dello stesso svolta dall'attrice sarebbe stata Parte_1 verosimilmente accolta.
3. L'odierna attrice, previo accertamento della responsabilità del convenuto per CP_1
l'otturazione del pluviale di acque meteoriche mediante l'innesto dello scarico di acque reflue, ha, poi, chiesto la condanna di quest'ultimo alla sostituzione a sua cura e spese della colonna pluviale di cui si è detto.
Ebbene, è pacifico tra le parti che l'edificio a servizio del quale è installata la colonna di scarico di cui si tratta è composto da unità immobiliari di proprietà del convenuto (così, quelle di CP_1 piano primo, secondo e terzo), nonché di proprietà dell'attrice (così il locale Parte_1
“magazzino” a piano terra).
Dunque, in linea generale, trattandosi di bene condominiale, ex art. 1117 c.c., anche l'odierna attrice dovrebbe provvedere alle spese di manutenzione e sostituzione del tubo pluviale, partecipandovi in misura proporzionale al valore della sua proprietà, come previsto dall'art. 1123
c.c.
10 L'attrice ritiene, però, di dovere essere esonerata dalla partecipazione a tale spesa sull'assunto per cui il responsabile dell'otturazione della tubatura di cui si tratta, da cui è scaturita la necessità di provvedere alla sua sostituzione (avendo detta colonna di scarico iniziato “a scrostarsi e sfogliarsi”), sarebbe esclusivamente il convenuto.
Tale tesi non può essere condivisa.
Dalle stesse deduzioni dell'attrice si desume, infatti, che la colonna pluviale di cui si tratta era
“già vetusta e consumata” allorquando si sono verificati gli sversamenti di reflui di cui si duole, sicché, prima ancora dell'evento lesivo ricondotto al convenuto , la tubatura necessitava di CP_1 un intervento di manutenzione. Del resto, ella non ha minimamente contraddetto la deduzione del convenuto in ordine alla installazione di tale pluviale oltre un sessantennio prima dei fatti oggetto del contendere, in occasione della costruzione dell'edificio.
A ciò si aggiunga che è pacifico tra le parti che la conduttura in questione sia in amianto.
E allora, come pure desumibile dalla diffida dell'ASP notificata al in data 8.2.2022, il CP_1 solo fatto che fosse in amianto e in cattive condizioni di manutenzione rendeva necessaria la sua sostituzione.
In quell'occasione, infatti, l'ASP (oltre a ordinare al convenuto l'eliminazione della fuoriuscita di reflui dall'appartamento di quarto piano di sua proprietà) segnalava (a prescindere dalla contestazione predetta, come chiaramente desumibile dall'utilizzo dell'avverbio “inoltre”) la necessità di provvedere alla bonifica dell'area e alla rimozione del pluviale “in scadente stato di conservazione” (e che, si ribadisce, secondo quanto dedotto dall'attrice, era tale anche prima dello sversamento dei reflui), seguendo le prescrizioni in materia di demolizione e rimozione dell'amianto di cui al richiamato art. 256 del d.lgs. 81/2008, proprio in ragione del materiale in amianto ivi presente.
Verosimilmente, l'ordine era stato rivolto dall'ASP al solo sull'errato assunto che egli CP_1 fosse il proprietario dell'intero edificio (nell'atto in commento, sopra richiamato testualmente,
l'ASP fa riferimento, infatti, al pluviale ancorato alla “palazzina del sig. Controparte_1 prospiciente il cortile interno di proprietà ), laddove, per quel che si è detto, l'unità Parte_1 immobiliare di piano terra appartiene all'attrice.
Dunque, a prescindere da un eventuale aggravamento delle sue condizioni in conseguenza delle verificatesi fuoriuscite di reflui, il pluviale in questione (che all'evidenza non era mai stato oggetto di interventi di manutenzione) doveva già essere sostituito, sicché l'odierna attrice non può sottrarsi alla partecipazione alle spese nei limiti dell'art. 1123 c.c.
11 4. Neppure può trovare accoglimento la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno che l'attrice assume di avere subito in ragione della fuoriuscita dei reflui protrattasi dal mese di luglio 2021 al mese di maggio 2022. ha dedotto al riguardo che l'evento suddetto le ha impedito l'utilizzo del Parte_1 suo terrazzo interno, giacché i liquidi maleodoranti colavano dalla colonna fino al pavimento e inumidivano la parete perimetrale dell'edificio, con conseguente gravissimo disagio da lei patito per non avere potuto utilizzare l'unico sfogo esterno della sua proprietà e per non avere potuto aprire la finestra della camera da letto che affaccia sul cortile interno, stante il rischio di inalazione delle particelle di amianto sgretolatesi dalla colonna di amianto.
Occorre, tuttavia, ricordare, in punto di diritto, che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è ammissibile, anche in assenza di fatto- reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni: (a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
(b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità; (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente lesiva (tra le tante, Cass. n. 27343/2024, che richiama Cass. Sez. Un. n. 26792/2008).
Nel caso di specie, l'attrice, da un lato, non ha provato (né chiesto di provare, eventualmente a mezzo testimoni) l'asserito stravolgimento delle proprie abitudini di vita e, dall'altro, il danno non patrimoniale così descritto non è suscettibile di essere monetizzato, giacché è, invero, inquadrabile proprio in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro stato di insoddisfazione ritenuti, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non meritevoli di tutela risarcitoria.
A ciò si aggiunga, peraltro, che neppure sono stati allegati (né tantomeno dimostrati) elementi idonei ad apprezzare, sia pure con una valutazione equitativa, il danno non patrimoniale asseritamente subito.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
5. Quanto, infine, alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di una indennità di occupazione giornaliera in considerazione del ponteggio che dovrà essere installato nel cortile di sua proprietà al fine di sostituire la colonna pluviale di amianto, osserva, invero, il giudicante che detta richiesta va ricondotta all'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 843 c.c., che subordina il diritto all'indennità al danno che l'accesso possa cagionare (v. anche Cass. n.
20540/2020: “L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui
l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda
12 dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi”).
Eppure, nel caso di specie, non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che l'installazione del ponteggio in questione possa effettivamente arrecare un danno al cortile di proprietà della odierna attrice, sicché non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Di contro, essendo assolutamente pacifico tra le parti che la sostituzione del pluviale oggetto di lite (che, come detto, è un bene condominiale comune anche all'attrice) necessita del passaggio dal cortile di proprietà dell'attrice, va ordinato a quest'ultima di consentire il relativo accesso all'odierno convenuto al fine di consentire a quest'ultimo l'esecuzione dell'intervento di cui si tratta, la cui necessità trova certo riscontro nelle sopra richiamate diffide sul punto inviate dall'autorità competenti.
*****
Avendo riguardo all'esito della lite e considerato che, per le ragioni di cui si è detto, la domanda di parte attrice diretta alla condanna del convenuto alla rimozione dello scarico di acque reflue innestato all'altezza del piano quarto sarebbe stato verosimilmente accolta ove non fosse cessata la materia del contendere, ricorrono le condizioni per una compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ¼.
I restanti ¾ delle spese di lite vanno, invece, posti a carico di parte attrice, rimasta prevalentemente soccombente, e liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttivi e medi ridotti della metà per fasi istruttoria e decisionale, avendo riguardo all'attività concretamente svolta dalle parti, considerata peraltro la natura documentale, per un ammontare di euro 3.387,00, da ridurre ad euro 2.540,25 in ragione della disposta compensazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1- DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente alla domanda diretta alla condanna di alla rimozione dello scarico di acque reflue innestato Controparte_1 all'altezza del quarto piano del proprio immobile (identificato al Catasto del Comune di
Monreale al fg. MU, p.lla 3427, sub. 7) sulla colonna pluviale che convoglia le acque meteoriche dello stesso edificio;
2- RIGETTA le restanti domande di parte attrice;
3- ORDINA ad di consentire l'accesso al cortile di sua proprietà Parte_1
(costituente pertinenza dell'immobile sito a Monreale, avente accesso dal civico 133 di via
13 Umberto I) a e alle maestranze da quest'ultimo incaricate, al fine di Controparte_1 provvedere alla riparazione e sostituzione della colonna pluviale condominiale descritta in parte motiva, con spese da ripartire tra le parti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.;
4- COMPENSA nella misura di ¼ le spese di lite tra le parti;
5- PONE a carico di parte attrice i restanti ¾ delle spese di lite e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore del convenuto di euro 2.540,25 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge
Così deciso in Palermo il 27.5.2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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