Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 31/10/2024, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
( ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Miele (c.f.:
) e dall'avv. Andrea Cammisa (c.f.: C.F._3
), con domicilio come in atti;
C.F._4
opponenti
E
[...]
(p. Controparte_1
iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'Avv. Giordano Balossi (c.f.:
), con domicilio come in atti;
C.F._5
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass.
3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
osserva
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2
2149/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 27.05.2021 in favore di , per l'importo Controparte_1
capitale di euro 359.477,86 oltre interessi e spese, quale debito residuo
- 2 - dei contratti di locazione finanziaria n. 1122002, 1133261 e 1133862 stipulati da ed in virtù delle fideiussioni rilasciate dagli Parte_3
opponenti.
A fondamento dell'opposizione, hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni depositate dall'opposta ed hanno negato di aver mai rilasciato alcuna garanzia personale.
Hanno chiesto, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
, contestando in fatto ed in diritto le avverse difese e
[...]
proponendo istanza di verificazione delle scritture disconosciute. Tanto premesso, ha concluso per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione o di quella diversa ritenuta di giustizia.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata trattata istruendo il procedimento di verificazione con espletamento di una c.t.u. grafologica.
All'esito dell'udienza del 31.10.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto
- 3 - procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo dei contratti Controparte_1
di locazione finanziaria n. 1122002, 1133261 e 1133862 stipulati da e garantiti da e . Parte_3 Parte_1 Parte_2
Carattere assorbente riveste l'esame dell'autenticità delle firme apposte sulle fideiussioni in atti, siccome oggetto di disconoscimento da parte degli opponenti.
e hanno, infatti, tempestivamente Parte_1 Parte_2
disconosciuto, in maniera espressa, puntuale e univoca, le predette sottoscrizioni, negando di aver mai siglato le fideiussioni per cui è causa, nè di aver mai rilasciato alcuna garanzia.
A fronte della volontà, manifestata dalla parte opposta, di avvalersi delle scritture disconosciute, e dell'istanza di verificazione avanzata
- 4 - dalla parte stessa, si è istruito il relativo procedimento, mediante espletamento di una perizia grafologica sui documenti in originale, ed utilizzando quali scritture di comparazione i saggi grafici acquisiti dal c.t.u., le firme apposte dagli opponenti in calce alla procura alle liti per il presente giudizio, nonché le sottoscrizioni apposte da Parte_2
e sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate del Parte_1
16.05.2018.
Ebbene, la relazione di c.t.u. ha evidenziato che le dodici sottoscrizioni presenti sui tre atti di fideiussione ed attribuite agli opponenti non sono riconducibili alla mano genuina di e Parte_2
. Parte_1
Tale conclusione risulta raggiunta all'esito di un'analisi completa, condotta con un approccio metodologico corretto: il CTU ha, infatti, effettuato l'approfondita disamina comparativa delle scrittura in verifica e delle scritture comparative di provenienza certa, presenti in numero congruo, oltre ad acquisire il saggio grafico di e Parte_2 [...]
. Pt_1
Le conclusioni del consulente appaiono coerenti e ben esplicate.
L'ausiliario ha, preliminarmente, riscontrato, con riferimento ad entrambe le posizioni, la presenza di un tratto a matita sottostante alla riproduzione a penna sulle scritture in verifica.
Confrontando le scritture in verifica con il saggio grafico degli odierni opponenti e con le firme autografe apposte dagli stessi sulle scritture di comparazione, ha, poi, individuato con chiarezza i segni caratteristici della grafia di e , sulla Parte_2 Parte_1
scorta di diversi parametri, quali: ductus (ossia fluidità spontanea e Parte_ personale della firma), (ossia grado di evoluzione grafica, abilità
- 5 - grafomotoria), forma, dimensione, direzione e inclinazione, continuità, velocità, pressione e tratto.
Ha, quindi, riscontrato una divergenza tra le caratteristiche grafo- motorie delle firme in verifica e quelle delle firme in comparazione, evidenziando discrepanze in tutti i generi grafici analizzati. Il c.t.u. ha, quindi, messo in rilievo la divergenza, apprezzabile ictu oculi, di forma grafica delle firme, osservando come le firme in verifica non fossero coerenti nell'aspetto ed anche difettose nell'esecuzione rispetto a quelle in comparazione.
L'ausiliario, infine, ha adeguatamente ed esaustivamente replicato alle osservazioni del c.t.p. della banca. Invero, a fronte delle caratteristiche di personalizzazione del gesto grafo-motorio, agilità, celerità e creatività di movimento, evidenziate dal c.t.p. con riferimento tanto alle firme in verifica quanto a quelle comparative, il consulente ha precisato che le scritture in verifica sono imitazioni a mano libera in ragione della diversa conduzione del movimento grafico, valorizzando le divergenze riscontrate negli aspetti sostanziali e non solo formali dell'analisi grafologica: la continuità, la pressione, il movimento, la dimensione e direzione.
Non si è mancato, infine, di dar rilievo al dato rappresentato dalla presenza del tratto a matita sottostante alle firme in verifica, evidenziando come esso non rinvenga una ragion d'essere alla luce del grado di orientamento spazio grafico di entrambi i soggetti periziati, non necessitanti di una guida grafologica.
Trattasi, dunque, di un ulteriore elemento che depone per la non autenticità delle sottoscrizioni.
In definitiva, si ritiene di poter accogliere le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u.
- 6 - Logico corollario di quanto esposto è l'inefficacia probatoria degli atti di fideiussione posti alla base della pretesa nei confronti di Parte_2
e , nei cui confronti il credito vantato risulta,
[...] Parte_1
pertanto, sfornito di qualsivoglia titolo.
Una volta accertata la falsità delle firme apposte sugli atti di fideiussione, non vi sono ulteriori elementi tali da ricondurre il rapporto stesso agli odierni opponenti.
L'opposizione va, pertanto, accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e Parte_2 Parte_1
.
[...]
Per gli stessi motivi, non può trovare accoglimento la domanda di merito proposta in via subordinata dall'istituto di credito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u. vanno poste, parimenti, a carico della parte opposta soccombente.
Nondimeno, e vanno condannati al Parte_1 Parte_2
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a norma del
D.lgs. n. 28/2010, attesa la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, come attestato dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel
- 7 - procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti di e il decreto ingiuntivo n. 2149/2021; Parte_2 Parte_1
2. Condanna Controparte_1
alla refusione delle spese di
[...]
lite in favore di e , che qui si liquidano in Parte_2 Parte_1
euro 16.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese vive per euro
607,00, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di
, Controparte_1 [...]
Controparte_1
4. condanna e , in solido fra loro, al Parte_2 Parte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a norma del D.lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Aversa, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria De Vivo
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