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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466/2017 R.G. promossa dal
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , con sede in Piazza Buglio Parte_1 P.IVA_1
n. 40, rappresentato e difeso, giusta delibera della Giunta Municipale n. 98 del 06.11.2017, dall'avv.
Sebastiano Sallemi, presso il cui studio in Ragusa, via Roma n. 200, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Caltagirone, via Roma n. 91, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Luigi Cardone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania, via Alberto Mario n. 58, giusta procura in atti.
CONVENUTA
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per contestare il decreto ingiuntivo n. 354/2017, emesso dal Tribunale di Caltagirone in Controparte_1
data 02.01.2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 100.716,10, oltre interessi legali ex art. 4 e 5 D. Lgs n. 231/02, da ogni singola scadenza al soddisfo, oltre spese e compensi del monitorio liquidati in euro 2.546,00, nonché accessori di legge.
pagina 1 di 7 A fondamento del credito ingiunto, la società aveva posto l'inadempimento Controparte_1
contrattuale del il quale non aveva corrisposto quanto dovuto per il servizio di Parte_1
trasporto locale degli studenti delle scuole superiori che si recavano presso istituti scolastici ubicati in
Comuni diversi da quello di residenza.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il eccependo l'inesistenza della Parte_1
pretesa creditoria attesa l'inesistenza del rapporto contrattuale, dato che nessun contratto era mai stato sottoscritto tra le parti e che le fatture emesse dalla società non costituivano un valido titolo per provare il rapporto contrattuale. Ha dedotto, poi, che nei contratti che vedono come parte una Pubblica
Amministrazione la forma scritta del contratto è prevista ad substantiam non solo per la validità dello stesso ma anche per garantire il principio di trasparenza al quale è improntata tutta l'azione amministrativa. Infine, ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base di semplici fatture commerciali che nulla provano. In conclusione, l'opponente ha chiesto di accogliersi l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo emesso.
Costituitasi in giudizio, la società ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni Controparte_1
sollevate dal sia in punto di fatto che di diritto. Ha rappresentato, in particolare, di Parte_1
svolgere il proprio servizio di trasporto pubblico locale in virtù di un contratto di affidamento di autolinea regolamentato dalle disposizioni del REG. CE 1370/2007, che prescinde, dunque, dall'esistenza di un contratto stipulato fra le parti. Ha esposto, ancora, che l'unico titolo che consente di accedere al servizio è costituito dai biglietti di viaggio o dagli abbonamenti mensili che il Pt_1
acquista, proporzionalmente al numero di studenti che studiano fuori sede, esclusivamente dall'Azienda, unica concessionaria del servizio.
Inoltre, parte convenuta ha sottolineato che il trasporto pubblico locale è regolamentato secondo il sistema delle concessioni governative, che determinano l'operatore del trasporto e gli itinerari di percorrenza, nel caso specifico la tratta Mineo–Caltagirone e viceversa;
e che, pertanto, nessuna autonomia contrattuale è riservata alle parti nemmeno in ordine alla determinazione del contenuto delle prestazioni e dei costi degli abbonamenti, i quali vengono stabiliti dalla Circolare esplicativa dell'assessorato Turismo Comunicazione e Trasporti n. 7894 del 19.10.1990. Ha dedotto, quindi, che l'unico possibile contratto che possa essere posto alla base del rapporto con il è il Parte_1
Contratto di Affidamento rep. 11318 del 24.02.16, con cui l'Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità in virtù della L.R. 19/05 ha concesso in esclusiva alle società di trasporto che ne abbiano fatto richiesta le tratte pubbliche di linea. Ha sostenuto, poi, che l'obbligo della stipula di un contratto scritto pagina 2 di 7 è previsto solamente nel caso in cui gli studenti debbano spostarsi presso sedi non coperte da linee di trasporto pubblico oggetto di contratti di affidamento.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Il tutto con vittoria di spese e compensi e con condanna ex art 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e svolta la mediazione obbligatoria, all'udienza del 28.02.2019, parte attrice ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che nel corso del giudizio era intervenuto fra le parti un accordo transattivo, datato
09.03.2018, con il quale parte convenuta aveva rinunciato alle proprie pretese creditorie. Parte convenuta ha eccepito, tuttavia, la risoluzione dell'accordo transattivo in quanto il , Parte_1
in violazione del punto sette della convenzione, non aveva adempiuto al pagamento delle fatture nei termini e con le modalità in essa previsti, insistendo nelle proprie richieste. La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 07.11.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti il 09.03.2018, con la conseguenza che, essendo venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite, viene a mancare anche la necessità di una pronuncia da parte del giudice. Presupposto fondamentale è che le parti si siano date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Nel caso in esame è pacifico che le parti siano giunte, nel corso del giudizio, ad una composizione transattiva della controversia, cristallizzata nella scrittura privata del 09.03.2018 nella quale: a) la dichiarava di non avere più nulla a pretendere dal in relazione al Controparte_1 Pt_1
decreto ingiuntivo n. 354/2017 (oggetto della presente opposizione); b) il si Parte_1
impegnava a fare estinguere il presente giudizio;
c) venivano concordate nuove scadenze affinché il potesse provvedere al pagamento rateizzato delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
d) Pt_1
veniva inserita una clausola risolutiva espressa (art. 7) del seguente tenore: “Le parti concordano che il mancato adempimento di quanto previsto nell'allegata convenzione, con le modalità infra indicate, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione con conseguente diritto della società
pagina 3 di 7 ad azionare il titolo esecutivo per l'intero ammontare residuo e che eventuali Controparte_1
pagamenti parziali verranno imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c. ad interessi maturati fino al momento del pagamento ed a spese legali”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica, come emerge dai mandati di pagamento allegati dall'opponente, che quest'ultimo non abbia adempiuto esattamente gli obblighi assunti nel predetto accordo transattivo, non avendo provveduto al tempestivo pagamento degli importi portati dalle fatture nn. 1/2017 e 7/2017 - pagate il 21.03.18 a fronte del termine previsto del 20.03.2018 -, della n. 19/2017
- pagata il 27.04.2018 a fronte del termine del 20.04.2018 – e delle fatture nn. 70/2017, 26/2017 e
36/2017, pagate il 28.05.2018 in luogo del 20.05.2018 (vedi punto 6, lettere a) e b) della transazione). È altrettanto pacifico che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto della stessa per effetto dell'inadempimento di una o più delle obbligazioni assunte.
La questione dirimente, allora, è stabilire se l'accordo transattivo si sia risolto a seguito del ritardo nei pagamenti da parte del e per effetto della clausola risolutiva espressa ivi contenuta. Parte_1
L'art. 1456 c.c. prevede che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. In merito, la Corte di Cassazione ha statuito che, “per determinata obbligazione non può intendersi genericamente qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto, bensì una o più obbligazioni specificamente determinate” (cfr. Cassazione civile sez. III, sent. del
27/01/2009, n.1950). Le parti, dunque, devono espressamente legare la risoluzione automatica del contratto alla violazione di una obbligazione specificatamente determinata dalle stesse. È necessario che la risoluzione del contratto sia collegata all'inadempimento di una specifica obbligazione e non, genericamente, all'inosservanza degli obblighi nascenti dal contratto.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto” (Cass. civ.
22725/2021; Cass. civ., sez. II, sent. n. 32681 del 12.12.2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. 1950 del 27.01.2009; Cass. civ., sez. III, sent. n. 11055 del 26.07.2002). Sono da intendersi pagina 4 di 7 come clausole di stile quelle espressioni di contenuto generico che soventemente vengono inserite nei contratti e che per la loro eccessiva genericità non offrono alcun contributo ad una più puntuale determinazione dell'oggetto e del contenuto del contratto e che, dunque, con ogni probabilità non siano state oggetto di specifica attenzione e volizione dei contraenti, fermo restando che, in ogni caso, la clausola così come inserita deve essere analizzata in relazione al contesto del contratto al fine di accertare se possa avere un significato ed un suo effetto. Solo se la genericità è tale da rendere impossibile attribuire un qualsivoglia concreto rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto “il giudice può negare ad essa efficacia classificandola come di stile” (cfr. Cass. civile sez. III, sent. del 27.01.2009 n.
1950).
Venendo al caso di specie, come sopra precisato, al punto sette dell'accordo transattivo le parti hanno concordato “che il mancato adempimento di quanto previsto nell'allegata convenzione, con le modalità infra indicate, comporta la risoluzione di diritto della presente transazione con conseguente diritto della società ad azionare il titolo esecutivo per l'intero ammontare residuo e Controparte_1
che eventuali pagamenti parziali verranno imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c. ad interessi maturati fino al momento del pagamento parziale ed alle spese legali”. Così delimitato l'oggetto della clausola, che prevede una risoluzione ipso iure in caso di inadempimento “di quanto previsto nell'allegata convenzione”, appare del tutto evidente la genericità della stessa poiché non individua una specifica obbligazione, ma riconduce genericamente l'effetto risolutorio all'inadempimento di qualsivoglia obbligazione dell'intero contratto, anche minimo o irrisorio dell'accordo transattivo, sia in punto di quantum che di quando.
La formula utilizzata dalle parti, per il suo contenuto generico, può essere dunque ritenuta una clausola di stile, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che ha ritenuto formule analoghe non qualificabili come clausole risolutive espresse in quanto prevedenti che “in caso di inadempimento degli obblighi come innanzi assunti il presente atto si intenderà risolto” (cfr. Cass. civile sez. II, sent. del 12.12.2019, n. 32681). Si tratta chiaramente di formule equivalenti nel contenuto, poiché in entrambe la risoluzione è riconducibile all'inadempimento di qualsiasi obbligazione, senza indicare alcuna specifica obbligazione tra le tante previste nel contratto il cui mancato adempimento comporta la risoluzione automatica in ragione della particolare rilevanza dell'assetto ivi previsto. La clausola indicata al punto sette dell'accordo, non individuando in modo specifico e dettagliato le singole obbligazioni il cui mancato adempimento avrebbe risolto di diritto il pagina 5 di 7 contratto – ad esempio per il tardivo pagamento anche di una sola delle scadenze indicate o il mancato pagamento di un qualsiasi importo o di una sola parte –, si riduce sostanzialmente ad una mera clausola di stile che non apporta alcuna modifica al meccanismo della risoluzione giudiziale (vedasi Cass.
26.07.2002 n. 11055).
Nel quadro così delineato, se le parti avessero voluto prevedere la risoluzione espressa della transazione in caso di tardivo pagamento anche di un solo giorno di un qualunque importo dovuto alla parte opposta avrebbero dovuto formulare diversamente la clausola in esame, pattuendo in modo specifico e puntuale che l'omesso pagamento di qualsiasi importo, alle scadenze pattuite, avrebbe consentito a parte opposta di valersi della risoluzione di diritto.
Nella fattispecie in esame, non emergendo in maniera inequivoca la volontà delle parti di ricollegare la risoluzione automatica del contratto transattivo al mancato pagamento anche di un solo importo nella data prevista, lo stesso non può ritenersi risolto di diritto per cui ai fini della presente controversia trovano applicazione fra le parti le previsioni in esso contenute.
Fermo restando che oggetto del presente giudizio non è la risoluzione dell'accordo transattivo bensì la fondatezza della pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio e conseguentemente l'accertamento della sussistenza di una ragione per dichiarare la cessazione della materia del contendere secondo la prospettazione di parte opponente, occorre sottolineare – proprio al fine di verificare se permane ancora un interesse dell'opposta alla definizione della lite – che l'inadempimento eccepito dalla società appare di scarsa importanza, come tale non suscettibile di dar luogo alla risoluzione Controparte_1
dell'accordo transattivo raggiunto, ai sensi dell'art. 1455 c.c. Invero, dai mandati di pagamento allegati si evince che il ha eseguito i pagamenti delle tre rate idonee a saldare il debito Parte_1
scaturente dal decreto ingiuntivo opposto solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine convenuto.
Per quanto sin qui detto, essendo emerso dai mandati di pagamento allegati agli atti l'avvenuto pagamento dell'intero debito da parte del – circostanza, peraltro, non oggetto di Parte_1
contestazione – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avendo la superiore statuizione portata assorbente non occorre analizzare le ulteriori questioni.
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto sia di quanto previsto dal punto due dell'accordo transattivo del 09.03.2018 - che specifica “che rimarranno a carico di ciascuna di essa le spese legali sino ad oggi affrontate e le ulteriori eventualmente maturate” - sia della condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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