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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, P.IVA_1
Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Francesco Izzo e rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Iemma, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ATTRICE
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, P.IVA_2 alla Via P. Rossi n. 147 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Mazzuca che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÈ
P.IVA ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_3 speciale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Pio X n. 63 presso lo studio dell'Avv.
Bruno Doria che lo rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per parte attrice;
“chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, voglia: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione prot. n. 10125 del 25.11.2015 emessa da per CP_1 Controparte_1
RGAC n. 72/2016- Pagina 1 le Erogazioni in Agricoltura, eventualmente anche con provvedimento inaudita altera parte;
nel merito, annullare e/o dichiarare nullo l'atto impugnato, per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per parte convenuta: “1) Preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, si chiede che venga dichiarata inammissibile l'istanza cautelare per violazione del principio del ne bis idem e/o comunque per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché dei presupposti di cui all'art. 5 del citato D. Lgs. n. 150/2011;
2) sempre preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, si chiede che venga dichiarata la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 150/2011, ovvero, in subordine, venga disposto il mutamento del rito, con ordine di integrazione degli atti;
3) ancora, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per CP_1 risultare quest'ultima assolutamente estranea a contraddire all'azione di legittimità davanti al
TAR Calabria – CZ per presunti vizi di eccesso di potere degli atti presupposti alla revoca del finanziamento;
4) nel merito, rigettare l'opposizione, e, conseguentemente confermare l'ingiunzione opposta;
5) in ogni caso sempre in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà da idonea ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con condanna alle spese e competenze processuali”.
Per la terza chiamata in causa;
“Piaccia all'Illustrissimo signor Giudice, respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale:
- accertare e dichiarare che l'obbligato principale Parte_1
, non è titolare del diritto di escutere la polizza
[...]
fideiussoria per cui è causa e che pertanto ulla deve Controparte_2
al predetto obbligato principale in forza della polizza fideiussoria per cui è causa;
- accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria per cui è causa si è definitivamente estinta il 27/7/2012 allo spirare del termine massimo di validità/efficacia nel tempo (scadenza) della medesima e che pertanto nulla deve in forza della Controparte_2
polizza fideiussoria per cui è causa non avendo ricevuto entro tale termine nessuna richiesta di escussione;
- accertare e dichiarare che l'obbligato principale Controparte_3
n. 72/2016- Pagina 2
[...] nulla deve corrispondere al creditore beneficiario Parte_1
in CP_1 Parte_2 forza dell'Ingiunzione fiscale ex RD. 639/1910 opposta nel presente giudizio e che pertanto ulla deve in forza della polizza fideiussoria per cui è Controparte_2
causa;
- respingere integralmente tutte le domande e le eccezioni svolte da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per Controparte_2
le ragioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla deve in forza della Controparte_2
polizza fideiussoria per cui è causa;
- in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_2
fosse condannata a corrispondere somme in forza della polizza fideiussoria per cui è
[...]
causa;
- dichiarare tenuto e condannare, occorrendo in via riconvenzionale l'obbligato principale
, in persona del Parte_1
titolare e legale rappresentante pro tempore , nonché Parte_1 [...]
in proprio, a restituire a utte le somme Parte_1 Controparte_2
che questa fosse chiamata a corrispondere in forza della polizza fideiussoria per cui è causa oltre interessi come previsti in contratto dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso promosso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 in qualità di titolare Parte_1
e legale rappresentante dell' , proponeva opposizione Parte_1 all'ingiunzione fiscale prot. n. 10124 del 25 novembre 2015, notificata in data 11 dicembre
2015, con la quale la Controparte_1
- intimava ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il pagamento della somma complessiva di €
102.546,58, comprensiva di interessi legali, a titolo di restituzione del contributo erogato alla nell'ambito del P.S.R. Calabria 2007/2010 – Misura 3.1.1. – Azione 1 con DDG CP_4
n. 16555 del 21 novembre 2012 e revocato dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 6 –
Agricoltura Foreste e Forestazione con DDG n. 7717/2013 del 21 maggio 2013.
In particolare, deduceva che con nota prot. n. 25996 del 17 giugno 2010, la Controparte_1
RGAC n. 72/2016- Pagina 3 comunicava all'opponente l'accoglimento dell'istanza prot n. 84750150371 del 3 novembre
2008 e, dunque, l'ammissione al suddetto finanziamento comunitario, per un importo di €
200.000,00. Pertanto, “al fine di ottenere la prevista anticipazione sul contributo suddetto
(richiesta con domanda n. 84750585899 rivolta a ”, provvedeva alla sottoscrizione CP_1
della polizza fideiussoria con la Compagnia n. 097806001309 del 29 Controparte_2
luglio 2017 per la somma di euro 110.000,00, pari al 50% del contributo concesso e liquidato da , quale organismo pagatore della nonché beneficiario della CP_1 Controparte_1
garanzia fideiussoria.
Rappresentava, altresì, che con nota prot. 2123 del 20 gennaio 2011, la Controparte_1
comunicava avvio del procedimento di revoca del concesso finanziamento in ragione dell'informativa n. 64 del 3 gennaio 2011 emessa dalla prefettura di Vibo Valentia ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 490/94 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98; atti che venivano entrambi impugnati (informativa prefettizia e comunicazione di avvio del procedimento di revoca), dinnanzi al TAR, unitamente al successivo Decreto regionale di revoca del contributo n. 8060 del 5 luglio 2011.
Esponeva che con la sentenza n. 975/2012 depositata il 3 dicembre 2012, il AR di Catanzaro in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullava tutti gli atti impugnati;
conseguentemente la con D.D.G. n. 1655 del 21 novembre 2012 provvedeva Controparte_1
a revocare il precedente provvedimento di revoca, ottemperando a quanto statuito dal TAR con la citata sentenza. Ciò nonostante, sulla base di una successiva informativa della Prefettura di
Vibo Valentia, prot. n. 3369 del 30 gennaio 2013, identica nel suo contenuto a quella precedente, la - anziché provvedere ai collaudi e alle necessarie verifiche per Controparte_1
l'erogazione della rimanente parte del contributo - comunicava una nuova revoca disposta con decreto n. 7717 del 21 maggio 2013, oltre alla restituzione della somma già assegnata.
L'opponente esponeva, infine che – malgrado la pendenza di un ulteriore giudizio promosso dinnanzi al AR di Catanzaro – l' , in qualità di organismo pagatore della CP_1 CP_1
emetteva l'atto di ingiunzione fiscale impugnato col quale intimava la restituzione della
[...]
somma pari ad euro 102.546,58, comprensiva di interessi legali.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità del citato atto di revoca del contributo in quanto, fondato su un provvedimento interdittivo della sostanzialmente identico nel Controparte_5
suo contenuto a quello precedente, annullato dal AR su ricorso dell'opponente.
Infine, evidenziava quale ulteriore profilo di illegittimità dell'atto di ingiunzione, la mancata preventiva escussione da parte di della polizza fideiussoria stipulata con la CP_1 CP_6
n. 72/2016- Pagina 4
[...] Assicurazioni e sottoscritta a garanzia dell'anticipazione dell'importo di euro 100.000,00. In ragione di ciò, invocava la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
l'annullamento del medesimo. Vinte le spese.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante memoria di costituzione, l' impugnava e CP_1 contestava la fondatezza in fatto in diritto dell'avversa opposizione.
In particolare, eccepiva - in via preliminare - l'inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con ricorso in luogo dell'atto di citazione, evidenziando a tal fine che l'art. 32 del
D.lgs. 150/2011 prevedeva espressamente che le controversie vertenti in materia di opposizione ad ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del
T.U., erano regolate dal rito ordinario di cognizione. Ciò in quanto, la domanda non era limitata alla verifica della legittimità dell'atto impugnato, ma volta ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere in executivis. In subordine, chiedeva che fosse disposto il mutamento del rito.
Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo CP_1
a tal fine che legittimati a contraddire erano esclusivamente l'Amministrazione dell'Interno e la e non già l'odierna convenuta, in quanto ente di diritto pubblico non Controparte_1
economico, riconosciuto con provvedimento del MIPAFF del 14 ottobre 2009, quale
Organismo Pagatore per la . Controparte_1
Nel merito, censurava la fondatezza della domanda attorea, evidenziando all'uopo che lo stesso
, con ordinanza del 20 giugno 2013 aveva rigettato l'istanza cautelare Controparte_7
avanzata con il ricorso iscritto al n. 693/2013, sul presupposto che “gli argomenti dedotti dalla prefettura non appaiono coincidenti con quelli di cui alla precedente informativa, oggetto di annullamento e che gli argomenti stessi risultano, ad un primo sommario esame, Nel complesso idoneo a supportare le informative impugnate in questa sede”.
Deduceva, altresì, che a fronte dell'informativa prefettizia, l'ente regionale non poteva far altro che revocare il finanziamento mediante provvedimento di revoca, il quale – per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato - aveva carattere meramente ricognitivo e non discrezionale.
Trattandosi, dunque, di atto dovuto e privo di valenza provvedimentale, di fronte al quale l'amministrazione non era tenuta ad effettuare alcuna comparazione degli interessi contrapposti, era preclusa ad la possibilità di prendere in considerazione eventuali doglianze volte a CP_1 far valere “presunte illegittimità dei provvedimenti che avevano determinato la revoca”.
Inoltre, richiamava il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio Europeo del
RGAC n. 72/2016- Pagina 5 17 dicembre, che – nell'affidare agli organismi pagatori alle proprie regolamentazioni interne l'attuazione delle necessarie procedure di recupero delle indebite percezioni erogate a valere sul
FEASAR (PSR) e sul FEAG - non contemplava possibilità diverse da quelle dell'immediato recupero delle somme indebitamente percepite.
In ultimo, si opponeva all'accoglimento dell'istanza cautelare, non solo per violazione del ne bis in idem, in quanto la stessa era già stata proposta dinanzi al AR , che l'aveva CP_1
respinta, quanto per assenza di gravi e circostanziate ragioni richieste dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 2011.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Il Giudice allora titolare del ruolo, ritenuto che l'opposizione avrebbe dovuto proporsi secondo il rito ordinario di cognizione, fissava l'udienza del 10 marzo 2016 per la trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e quella del 4 luglio 2016 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
1.3. All'udienza del 10 marzo 2016, atteso che RC si costituiva all'udienza medesima, su richiesta di parte attrice assegnava alle parti termine per deposito di note difensive scritte e rinviava per la decisione sull'istanza di sospensione all'udienza del 22.04.2016, poi differita al
2 maggio 2016.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice assegnatario della causa rigettava, per carenza di fumus boni iuris, la richiesta di sospensione.
1.4. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 17 maggio 2018 parte attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa della la quale si costituiva mediante comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 27 novembre 2018, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla Pt_1
di non essendo questa titolare di alcun diritto ad escutere la polizza
[...] Parte_1
fideiussoria.
Esponeva, in particolare, che la suddetta polizza non perseguiva lo scopo, tipico del contratto di assicurazione contro i danni, di “trasferire le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla verificazione del rischio assicurato dal patrimonio dell'assicurato a quello dell'assicuratore”, ma - in ragione della natura sostanziale di garanzia fideiussoria - quello di
“offrire al creditore beneficiario un patrimonio, quello del fideiussore garante, ulteriore rispetto al patrimonio del debitore principale su cui esercitare il proprio diritto di credito in caso di inadempimento dell'obbligato principale”, sicché solamente il creditore beneficiario,
RGAC n. 72/2016- Pagina 6 nel caso di specie , aveva diritto di procedere alla sua escussione. CP_1
Evidenziava, al riguardo, che la polizza fideiussoria - figura contrattuale intermedia tra la
“cauzione – deposito cauzionale” e la “fideiussione” - aveva natura di contratto a favore di terzo
“stipulato dal contraente - obbligato principale ( ) con il fideiussore garante (la Parte_1
Compagnia) con il quale il fideiussore garante si obbliga a rendere la prestazione di garanzia
a favore del terzo e creditore beneficiario ( nel caso in cui il contraente – obbligato CP_1 principale non adempia l'obbligazione principale garantita (gli obblighi a lui derivanti dalla percezione del contributo pubblico all'impresa)”.
Eccepiva, altresì, l' estinzione del diritto ad escutere la polizza fideiussoria per decorrenza del termine massimo di validità/efficacia della medesima, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Parte_1
Compagnia garante, sul presupposto che nulla era dovuto da parte attrice “ad in forza CP_1 dell'Ingiunzione fiscale opposta per le medesime ragioni meglio espresse dall'obbligato principale nel ricorso introduttivo e nei successivi atti difensivi ai quali la Parte_1
Compagnia presta adesione, per quanto di ragione”.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti della
Compagnia assicurativa, o di condanna di quest'ultima al pagamento di somme in favore dell'obbligato principale e/o del creditore beneficiario, la terza chiamata in causa spiegava in via subordinata e riconvenzionale domanda “di rivalsa per ottenere la restituzione, in via di surrogazione e regresso (legali e convenzionali)” di quanto corrisposto.
Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra riportate.
1.5. Concessi all'udienza del 17 dicembre 2018 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era rinviata alla successiva udienza del 6 maggio 2019 per la precisazione delle conclusioni.
Il presente procedimento veniva in seguito assegnato alla scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice, in data 18 gennaio 2022.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2024, la causa era trattenuta in decisione alla predetta udienza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, questo Giudice rileva che l'eccezione sollevata da di inammissibilità CP_1 della domanda attorea, in quanto proposta con ricorso in luogo dell'atto di citazione deve ritenersi superata, avendo il Giudice, precedentemente assegnatario del procedimento, provveduto al mutamento del rito, per come richiesto in via subordinata dalla stessa parte
RGAC n. 72/2016- Pagina 7 convenuta.
3. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da con la comparsa costitutiva. CP_1
In particolare, l'odierna convenuta asserisce che gli unici soggetti legittimati a contraddire siano il Ministero dell'Interno e la e non già ente di diritto pubblico non Controparte_1 CP_1
economico, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, quale
Organismo Pagatore dell'ente regionale.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, in caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'RC è l'unico ente deputato a porre in essere le procedure finalizzate al recupero degli stessi per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori.
Tanto lo si evince, non solo dallo stesso Decreto Dirigenziale n. 7717 del 21 maggio 2013
(riversato in atti) con il quale viene disposta la revoca alla Ditta di dei Parte_1
benefici di cui al DGG n. 16555 del 21 novembre 2012, laddove statuisce espressamente, nella parte dispositiva, la notifica dello stesso all'azienda interessata e ad “per il seguito di CP_1 competenza”, (tant'è che è ad emanare l'ingiunzione fiscale impugnata in questa sede), CP_1 quanto dalle stesse deduzioni dell'ente convenuto.
Questo, infatti, in sede di comparsa costitutiva richiama il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 ed evidenzia che a norma degli artt. 54
e ss. si “affida agli Organismi Pagatori ed alle proprie regolamentazioni interne, l'attuazione delle necessarie procedure di recupero delle indebite percezioni erogate a valere sul FEASR
(PSR) e sul FEAGA (Domanda Unica)”.
Espone, altresì, che “la convenuta , nell'interesse generale di tutti i beneficiari nonché CP_1
e soprattutto a tutela dei bilanci comunitari, nazionali e regionali, in assenza di un espresso annullamento della revoca non può che adottare la procedura volta alla celerità e all'efficienza nel recupero degli indebiti, non contemplando la normativa comunitaria sopra richiamata possibilità diverse da quelle dell'immediato recupero”.
Atteso, dunque, che in caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l' è tenuta a recuperare, per conto dei Fondi relativi ai regimi di CP_1
spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, ne consegue indefettibilmente la sussistenza in capo alla stessa della legittimazione
RGAC n. 72/2016- Pagina 8 passiva.
4. Venendo al merito della vicenda in esame, Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e che debba, pertanto, essere rigettata, atteso che dagli atti di causa emerge l'indebita percezione del finanziamento da parte dell' . Parte_1
Nel caso di specie, l'odierna attrice propone opposizione ai sensi del R.D. n. 639/1910 avverso l'ingiunzione fiscale prot. n. 10125 emessa dall' Controparte_1 il 25 novembre 2015 e notificata all'interessata in data 11 dicembre
[...]
2015, con la quale viene ingiunto alla il pagamento della somma Parte_3 complessiva di € 102.546,58, comprensiva di interessi al tasso legale maturati al 15 novembre
2015, sulla base del DDG della n. 7717 del 21 maggio 2013, che revocava il Controparte_1
contributo concesso alla menzionata Ditta a valere sulla Misura 311 del PSR Calabria
2007/2013.
In particolare, in qualità di titolare e legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
, afferma che l'atto di ingiunzione impugnato è affetto da illegittimità Parte_1
derivata, essendo nullo e/o illegittimo il decreto regionale di revoca del contributo (n.
7717/2013), adottato sulla base di un provvedimento interdittivo (prot. n. 3369 del 30 gennaio
2013) a sua volta illegittimo, poiché con esso la “reiterava Controparte_5 semplicemente e acriticamente” la precedente interdittiva n. 64/2011 annullata dal CP_7
con la sentenza n. 975/2012 passata in giudicato.
[...]
Informativa prefettizia e decreto regionale di revoca impugnati dinnanzi al TAR con la proposizione del ricorso iscritto al n. 693/2013 R.G.
Afferma, altresì, che l'atto impugnato è affetto da un ulteriore profilo di illegittimità derivante dalla mancata escussione da parte di della polizza fideiussoria stipulata con la CP_1
compagnia Assicurativa sottoscritta dall'attrice a garanzia Controparte_2 dell'anticipazione dell'importo di € 100.000,00.
5. Orbene, non appare superfluo rammentare che sulla base del prevalente orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte - e da ultimo ribadito nella recente sentenza n. 28301 del
09/10/2023 - “nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito (Sez. U,
RGAC n. 72/2016- Pagina 9 Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016).
Ciò sta a significare che l'opponente non ha alcun onere di impugnare dinanzi al Giudice
Amministrativo il provvedimento di revoca del finanziamento, poiché spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa creditoria che l'opponente vanta nei confronti della in forza del contributo erogato e, “se del caso disapplicare il CP_1 provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento. Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall'amministrazione
(ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 - 01)” (Cass. n. 23801/2023).
Ciò in quanto, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass. 3843/2023).
5.1. Ciò premesso, ritiene la scrivente che il primo motivo di opposizione debba essere respinto, atteso che dalle risultanze documentali emerge la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla convenuta con l'ingiunzione fiscale impugnata. CP_1
Dal carteggio processuale riversato in atti dalle parti si evince, infatti, che la Controparte_1
– a seguito della sopravvenuta comunicazione dell'interdittiva antimafia n. 3369 del 30 gennaio
2013 adottata dalla nei confronti dell' Controparte_5 Parte_1
– decreta con il DDG n. 7717 del 21 maggio 2013 la revoca
[...]
alla ditta dei benefici di cui al DDG n. 16555 del 21 novembre 2012 ed in forza di tale provvedimento, la emette l'ingiunzione fiscale per cui è causa. CP_1
Sebbene, l'odierna parte attrice affermi l'illegittimità derivata del suddetto provvedimento, perché emesso sulla base di provvedimenti presupposti nulli e/o illegittimi (interdittiva prefettizia e decreto regionale), le argomentazioni offerte non si prestano ad essere condivise.
Ed invero, deve osservarsi che il AR – Catanzaro, adito dall'odierna attrice al fine di CP_1
ottenere l'annullamento dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Vibo Valentia n. 3369 del
30 gennaio 2013 – ha respinto il ricorso.
Il tribunale amministrativo, evidenzia a tal fine, che la precedente informativa della CP_5
RGAC n. 72/2016- Pagina 10 di Vibo Valentia n. 64 del 3 gennaio 2011era stata ritenuta carente di motivazione, in quanto l'amministrazione prefettizia aveva “fondato l'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa solo sulla circostanza che , titolare della ditta in argomento, è Parte_1
inserito in un contesto familiare gravitante nell'ambito della consorteria mafiosa operante in questa provincia”. Tuttavia, si lasciava all'amministrazione “significativi spazi di discrezionalità in sede di eventuale riedizione del potere (punto 5.5 Della parte motiva), con
l'unico vincolo di non riadottare un provvedimento analogo a quello annullato, ovvero che fosse esclusivamente fondato sul mero rapporto di parentela o coniuge di amministratori o soci di un'impresa con elementi malavitosi e con l'effetto conformativo di imporre un maggiore onere motivazionale, una motivazione più approfondita e dettagliata in sede di valutazione degli istruttori specificamente indicati”.
Orbene il collegio amministrativo ritiene che il provvedimento prefettizio n. 3369/2013 “debba essere collocato proprio negli spazi lasciati aperti dall'efficace vincolante della sentenza sopra enunciata, avendo, dapprima richiamato il precedente atto interdittivo, poi annullato, e poi dato conto analiticamente degli elementi istruttori emersi all'esito degli approfondimenti eseguiti dalle forze di polizia, che, nella valutazione dell'amministrazione, sono stati ritenuti idonei a suffragare il giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa, accompagnando il vincolo parentale ad ulteriori profili, indicati nella motivazione dell'atto impugnato;
così supportando il giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata”.
Conclusivamente il GA adito rigetta la domanda di accertamento della nullità dell'informazione interdittiva impugnata e, per questo profilo, della conseguente illegittimità derivata del provvedimento di revoca regionale.
La “conformità ai parametri valutativi” del provvedimento prefettizio viene, altresì, rilevata dal Consiglio di Stato dinnanzi al quale viene impugnata la sentenza sopra citata.
In particolare, il Supremo Consesso amministrativo evidenzia che “la precedente interdittiva, annullata in sede giurisdizionale, era datata 4.01.2011 e dunque non poteva contenere gli elementi informativi aggiornati, i quali hanno condotto ad una nuova valutazione e all'emissione dell'informativa prefettizia – -OMISSIS- - di cui all'odierna controversia.
Nella nuova determinazione, l'Amministrazione, oltre a riportare i dati in precedenza già emersi e cioè :
- il legame familiare con una delle articolazioni del “clan mafioso dei - di - Pt_4
RGAC n. 72/2016- Pagina 11 di cui erano capostipiti -OMISSIS-e -OMISSIS-, genitori della Pt_4 Parte_4
- la circostanza che presso aveva prestato servizio il sig. - gravato da Parte_4 Pt_4
pregiudizi penali e che inoltre -OMISSIS-era gestita dalla unitamente al marito - Parte_4
soggetto sul conto del quale figuravano numerosi precedenti di polizia;
Pt_4
- l'indagine, nei confronti della avviata dalla Procura della Repubblica nel 1996 Parte_4
presso il Tribunale di Catanzaro per associazione di tipo mafioso, poi archiviata dal GIP;
- le risultanze della Banca Dati Interforze, da cui emergeva il deferimento della Parte_4 all'Autorità Giudiziaria per i reati di “abusivismo edilizio e falsità ideologica in atto pubblico”; erano ,poi, venuti in rilievo ulteriori dati significativi riguardanti la comproprietà di beni immobili con vari soggetti, quali -OMISSIS- (nato a - OMISSIS- il -OMISSIS-, sul cui conto(Banca Dati Interforze) figurano precedenti di polizia per associazione semplice ed usura
e -OMISSIS-, sul cui conto (BDI) figuravano vicende di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione semplice e truffa. Nella fattispecie “il rapporto di parentela tra la ed i soggetti Parte_4 sopra indicati, assume valenza affatto marginale, atteso che l'interdittiva risulta fondata sull'evidente ed incontroversa comunanza di interessi che intercorreva fra tutti i componenti della famiglia, nei territori di ove la cosca” -OMISSIS-” era Parte_5 egemone”.
Alla luce, dunque, della sentenza del Consiglio di Stato, che ha conclusivamente ritenuto “il quadro indiziario valutato dall'Autorità prefettizia al momento dell'adozione dell'interdittiva di che trattasi (…), sufficientemente analitico e puntuale”, deve ritenersi del tutto infondata ogni questione relativa a profili di “illegittimità derivata” dell'ingiunzione fiscale impugnata, emessa da sulla base del DDG n. 7717 del 21 maggio 2013, revocante il contributo CP_1
concesso alla in ragione della citata informativa prefettizia. Parte_6
Ed invero, secondo pacifica ed uniforme giurisprudenza (condivisa anche dall'intestato
Tribunale), in materia di agevolazioni pubbliche ed aiuti di Stato, sussiste il diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato, atteso che -come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato - in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto anche l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05).
In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n.
6 del 29.01.2014 afferma che in tema di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche «non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o
RGAC n. 72/2016- Pagina 12 dell'opportunità dell'iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell'interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione
(di cui peraltro l'ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell'esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 d.lgs. 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con il quale, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.
L'atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito».
A ciò deve aggiungersi, per quel che qui interessa, che il Consiglio di Stato in una recente sentenza ha evidenziato che l'interdittiva antimafia non costituisce esercizio di un potere di secondo grado, ma atto ricognitivo dell'esistenza di una condizione risolutiva, sicché “In caso di informativa antimafia adottata successivamente all'erogazione del contributo, il provvedimento di decadenza che ne consegue non rappresenta esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, bensì un mero atto ricognitivo che accerta
l'esistenza di una condizione risolutiva derivante da un'interdittiva antimafia a carico della ditta individuale. Il tardivo accertamento dell'incapacità del soggetto a essere destinatario di erogazioni pubbliche non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca o
l'annullamento dell'atto impugnato ma, diversamente, trattasi di una incapacità che, ove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso in radice l'adozione del provvedimento” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. I, 04/07/2024, n.840).
In ragione di ciò, il Supremo Consesso ha precisato che “L'interdittiva antimafia non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento, bensì il tardivo accertamento dell'insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione e, pertanto, non può ingenerarsi nel privato alcun legittimo affidamento, atteso che detta incapacità, laddove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l'adozione del provvedimento emanato. Ne segue che è da escludere la legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario.”
Rilevato, dunque, che l'ingiunzione fiscale impugnata dall'odierna attrice trae il suo
RGAC n. 72/2016- Pagina 13 fondamento nel decreto di revoca dei contributi ad essa erogati (DDG n. 7717 del 21 maggio
2013), adottato dalla sulla base dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Controparte_1
Vibo Valentia, il Tribunale ritiene – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – che l'opposizione debba essere respinta.
Deve, dunque, rigettarsi tanto la domanda attorea, quanto quella avanzata dalla terza chiamata in causa con la quale chiede che venga accertato e dichiarato che l'obbligato principale nulla deve corrispondere al creditore beneficiario
[...]
in forza dell'Ingiunzione fiscale Controparte_8
impugnata.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale l'attrice afferma l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale, per mancata preventiva escussione da parte di della polizza CP_1
fideiussoria dalla stessa stipulata con la compagnia a garanzia Controparte_2 dell'anticipato importo di € 100.000,00.
Il presente motivo di opposizione deve essere esaminato, in ragione degli evidenti elementi di connessione, con le domande proposte dalla in relazione alla Controparte_2
suddetta garanzia.
Come condivisibilmente argomentato dalla terza chiamata in causa, il diritto ad escutere la polizza fideiussoria in questione spetta esclusivamente ad , quale creditore beneficiario CP_1
e nessuna pretesa può essere avanzata in tal senso da parte attrice, in quanto il contratto stipulato da quest'ultima con il garante per l'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, deve essere correttamente qualificato come contratto autonomo di garanzia, che non è strettamente correlato alla corresponsione del contributo, ma attiene al rapporto privatistico intercorrente tra la società garante,
[...]
la parte attrice garantita ed , beneficiaria della polizza. CP_2 CP_1
Non appare superfluo rammentare che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, la cui caratteristica principale è data dalla mancanza del requisito di accessorietà della garanzia prestata rispetto all'obbligazione principale. Ed invero, nel contratto autonomo di garanzia – in cui il debitore principale riveste la qualità di stipulante, il garante quella di promittente e il creditore principale di terzo beneficiario - il garante si obbliga ad eseguire una determinata prestazione (generalmente consistente nel pagamento di una somma di denaro) non già in favore del debitore stipulante ma del creditore/terzo beneficiario.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29281 del 13 novembre 2024, nella polizza fideiussoria «la funzione di
RGAC n. 72/2016- Pagina 14 garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale …, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con
l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento)..
Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo, l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo)»: Cass.,
Sez. un. 18/02/2010, n. 3947”.
“La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario
(creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente” (cfr.
Cass. civile sez. un., 18/02/2010, n.3947).
Ed invero, diversamente dalla fideiussione che intercorre esclusivamente tra il fideiussore e creditore, nella fattispecie della polizza fideiussoria il debitore principale riveste la qualità di stipulante, il garante quella di promittente e il creditore principale di terzo beneficiario.
Inoltre, deve osservarsi che l'impegno assunto dal garante è tale da consentire al creditore principale di soddisfare il proprio credito sui beni oggetto della garanzia (seppur non tramite l'incameramento della cauzione ma), mediante un atto unilaterale, costituito dalla richiesta della somma assicurata (in caso di inserimento della clausola "a semplice" o "prima richiesta").
La Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che la funzione della polizza fideiussoria, “pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione (…), non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è
RGAC n. 72/2016- Pagina 15 demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile”.
Inoltre, “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (Cass. n. 27333/2005; n.
4661/2007): ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322 c.c., comma 2 ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante”.
6.1. Orbene, non v'è dubbio che nella controversia in esame, la polizza fideiussoria sottoscritta da parte attrice e dalla terza chiamata in causa rientra nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia, in cui “la compagnia assicuratrice/Banca (di seguito indicata come fideiussore), identificata nel frontespizio che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del
Rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale (…) nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'agenzia
[...]
(di seguito indicata come , dichiarandosi con Controparte_1 CP_1
il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento delle obbligazioni di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti”.
Inoltre, dall'esame del contratto emerge che il garante si è obbligato al pagamento in favore di
“a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato (..) senza CP_1
RGAC n. 72/2016- Pagina 16 possibilità per il fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche nell'eventualità di CP_1
opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, e anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione e anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissione di interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente”.
Nel contratto è, altresì, prevista la “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e dalle eccezioni.” Ed invero, all'art. 8 le parti hanno pattuito che “la presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242- 1247
c.c., per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ”. CP_1
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto e in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria in esame, il Tribunale ritine che nessuna pretesa possa essere avanzata dall' , sia sotto Parte_1
il profilo della preventiva escussione della polizza suddetta da parte di - cui solo spetta CP_1
il diritto di escutere la garanzia e che non mai hai avanzato tale richiesta, neppure a seguito della costituzione della chiamata in causa della – sia in merito ad una Controparte_2 eventuale manleva da parte della compagnia assicurativa: ed invero, dall'esame del contratto sopra analizzato, non emerge che le parti abbiano inteso regolare i loro rapporti interni, mediante la previsione di clausole contenenti specifici obblighi a carico del garante, quale quello di tenere indenne e/o manlevare il contraente nel caso di revoca del contributo.
Deve, dunque, concludersi per il rigetto integrale dell'opposizione e per l'accoglimento delle domande avanzate dalla terza chiamata in causa volte a far accertare e dichiarare che l'obbligato principale, , non è titolare del diritto Parte_1
di escutere la polizza fideiussoria per cui è causa e che, pertanto, Controparte_2
nulla deve in forza della polizza fideiussoria per cui è causa in favore dell'obbligato
[...]
principale e/o di , neppure a titolo di restituzione/rimborso dell'importo che la parte CP_1
attrice è tenuta a corrispondere ad . CP_1
Dichiara, invece, assorbita la domanda con la quale la chiede di Controparte_2
accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria per cui è causa si è definitivamente estinta e
RGAC n. 72/2016- Pagina 17 che pertanto nulla è dovuto in forza della polizza fideiussoria, perché non escussa nel termine previsto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 ad € 260.000 ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta;
CP_1
2) rigetta integralmente l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione fiscale prot. n. 10125 del
[...]
25.11.2015 impugnata;
3) in accoglimento delle domande avanzata dalla in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. accerta e dichiara che l'obbligato principale,
[...]
, non è titolare del diritto di escutere la polizza fideiussoria Parte_1
per cui è causa e che pertanto nulla deve in forza della polizza Controparte_2 fideiussoria, né in favore dell'obbligato principale né in favore di , neppure a titolo di CP_1 restituzione/rimborso dell'importo che la parte attrice è tenuta a corrispondere ad;
CP_1
4) dichiara assorbite le ulteriori domande;
5) condanna l' al pagamento Parte_1
delle spese di lite sostenute dalla convenuta , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
e da in persona del legale rappresentate p.t., che si liquidano in Controparte_2
€ 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 72/2016- Pagina 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, P.IVA_1
Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Francesco Izzo e rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Iemma, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
ATTRICE
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, P.IVA_2 alla Via P. Rossi n. 147 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Mazzuca che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÈ
P.IVA ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_3 speciale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Viale Pio X n. 63 presso lo studio dell'Avv.
Bruno Doria che lo rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per parte attrice;
“chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, voglia: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione prot. n. 10125 del 25.11.2015 emessa da per CP_1 Controparte_1
RGAC n. 72/2016- Pagina 1 le Erogazioni in Agricoltura, eventualmente anche con provvedimento inaudita altera parte;
nel merito, annullare e/o dichiarare nullo l'atto impugnato, per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per parte convenuta: “1) Preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, si chiede che venga dichiarata inammissibile l'istanza cautelare per violazione del principio del ne bis idem e/o comunque per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché dei presupposti di cui all'art. 5 del citato D. Lgs. n. 150/2011;
2) sempre preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, si chiede che venga dichiarata la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 150/2011, ovvero, in subordine, venga disposto il mutamento del rito, con ordine di integrazione degli atti;
3) ancora, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per CP_1 risultare quest'ultima assolutamente estranea a contraddire all'azione di legittimità davanti al
TAR Calabria – CZ per presunti vizi di eccesso di potere degli atti presupposti alla revoca del finanziamento;
4) nel merito, rigettare l'opposizione, e, conseguentemente confermare l'ingiunzione opposta;
5) in ogni caso sempre in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà da idonea ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con condanna alle spese e competenze processuali”.
Per la terza chiamata in causa;
“Piaccia all'Illustrissimo signor Giudice, respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale:
- accertare e dichiarare che l'obbligato principale Parte_1
, non è titolare del diritto di escutere la polizza
[...]
fideiussoria per cui è causa e che pertanto ulla deve Controparte_2
al predetto obbligato principale in forza della polizza fideiussoria per cui è causa;
- accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria per cui è causa si è definitivamente estinta il 27/7/2012 allo spirare del termine massimo di validità/efficacia nel tempo (scadenza) della medesima e che pertanto nulla deve in forza della Controparte_2
polizza fideiussoria per cui è causa non avendo ricevuto entro tale termine nessuna richiesta di escussione;
- accertare e dichiarare che l'obbligato principale Controparte_3
n. 72/2016- Pagina 2
[...] nulla deve corrispondere al creditore beneficiario Parte_1
in CP_1 Parte_2 forza dell'Ingiunzione fiscale ex RD. 639/1910 opposta nel presente giudizio e che pertanto ulla deve in forza della polizza fideiussoria per cui è Controparte_2
causa;
- respingere integralmente tutte le domande e le eccezioni svolte da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per Controparte_2
le ragioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla deve in forza della Controparte_2
polizza fideiussoria per cui è causa;
- in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_2
fosse condannata a corrispondere somme in forza della polizza fideiussoria per cui è
[...]
causa;
- dichiarare tenuto e condannare, occorrendo in via riconvenzionale l'obbligato principale
, in persona del Parte_1
titolare e legale rappresentante pro tempore , nonché Parte_1 [...]
in proprio, a restituire a utte le somme Parte_1 Controparte_2
che questa fosse chiamata a corrispondere in forza della polizza fideiussoria per cui è causa oltre interessi come previsti in contratto dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso promosso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 in qualità di titolare Parte_1
e legale rappresentante dell' , proponeva opposizione Parte_1 all'ingiunzione fiscale prot. n. 10124 del 25 novembre 2015, notificata in data 11 dicembre
2015, con la quale la Controparte_1
- intimava ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il pagamento della somma complessiva di €
102.546,58, comprensiva di interessi legali, a titolo di restituzione del contributo erogato alla nell'ambito del P.S.R. Calabria 2007/2010 – Misura 3.1.1. – Azione 1 con DDG CP_4
n. 16555 del 21 novembre 2012 e revocato dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 6 –
Agricoltura Foreste e Forestazione con DDG n. 7717/2013 del 21 maggio 2013.
In particolare, deduceva che con nota prot. n. 25996 del 17 giugno 2010, la Controparte_1
RGAC n. 72/2016- Pagina 3 comunicava all'opponente l'accoglimento dell'istanza prot n. 84750150371 del 3 novembre
2008 e, dunque, l'ammissione al suddetto finanziamento comunitario, per un importo di €
200.000,00. Pertanto, “al fine di ottenere la prevista anticipazione sul contributo suddetto
(richiesta con domanda n. 84750585899 rivolta a ”, provvedeva alla sottoscrizione CP_1
della polizza fideiussoria con la Compagnia n. 097806001309 del 29 Controparte_2
luglio 2017 per la somma di euro 110.000,00, pari al 50% del contributo concesso e liquidato da , quale organismo pagatore della nonché beneficiario della CP_1 Controparte_1
garanzia fideiussoria.
Rappresentava, altresì, che con nota prot. 2123 del 20 gennaio 2011, la Controparte_1
comunicava avvio del procedimento di revoca del concesso finanziamento in ragione dell'informativa n. 64 del 3 gennaio 2011 emessa dalla prefettura di Vibo Valentia ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 490/94 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98; atti che venivano entrambi impugnati (informativa prefettizia e comunicazione di avvio del procedimento di revoca), dinnanzi al TAR, unitamente al successivo Decreto regionale di revoca del contributo n. 8060 del 5 luglio 2011.
Esponeva che con la sentenza n. 975/2012 depositata il 3 dicembre 2012, il AR di Catanzaro in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullava tutti gli atti impugnati;
conseguentemente la con D.D.G. n. 1655 del 21 novembre 2012 provvedeva Controparte_1
a revocare il precedente provvedimento di revoca, ottemperando a quanto statuito dal TAR con la citata sentenza. Ciò nonostante, sulla base di una successiva informativa della Prefettura di
Vibo Valentia, prot. n. 3369 del 30 gennaio 2013, identica nel suo contenuto a quella precedente, la - anziché provvedere ai collaudi e alle necessarie verifiche per Controparte_1
l'erogazione della rimanente parte del contributo - comunicava una nuova revoca disposta con decreto n. 7717 del 21 maggio 2013, oltre alla restituzione della somma già assegnata.
L'opponente esponeva, infine che – malgrado la pendenza di un ulteriore giudizio promosso dinnanzi al AR di Catanzaro – l' , in qualità di organismo pagatore della CP_1 CP_1
emetteva l'atto di ingiunzione fiscale impugnato col quale intimava la restituzione della
[...]
somma pari ad euro 102.546,58, comprensiva di interessi legali.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità del citato atto di revoca del contributo in quanto, fondato su un provvedimento interdittivo della sostanzialmente identico nel Controparte_5
suo contenuto a quello precedente, annullato dal AR su ricorso dell'opponente.
Infine, evidenziava quale ulteriore profilo di illegittimità dell'atto di ingiunzione, la mancata preventiva escussione da parte di della polizza fideiussoria stipulata con la CP_1 CP_6
n. 72/2016- Pagina 4
[...] Assicurazioni e sottoscritta a garanzia dell'anticipazione dell'importo di euro 100.000,00. In ragione di ciò, invocava la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
l'annullamento del medesimo. Vinte le spese.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante memoria di costituzione, l' impugnava e CP_1 contestava la fondatezza in fatto in diritto dell'avversa opposizione.
In particolare, eccepiva - in via preliminare - l'inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con ricorso in luogo dell'atto di citazione, evidenziando a tal fine che l'art. 32 del
D.lgs. 150/2011 prevedeva espressamente che le controversie vertenti in materia di opposizione ad ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del
T.U., erano regolate dal rito ordinario di cognizione. Ciò in quanto, la domanda non era limitata alla verifica della legittimità dell'atto impugnato, ma volta ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere in executivis. In subordine, chiedeva che fosse disposto il mutamento del rito.
Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo CP_1
a tal fine che legittimati a contraddire erano esclusivamente l'Amministrazione dell'Interno e la e non già l'odierna convenuta, in quanto ente di diritto pubblico non Controparte_1
economico, riconosciuto con provvedimento del MIPAFF del 14 ottobre 2009, quale
Organismo Pagatore per la . Controparte_1
Nel merito, censurava la fondatezza della domanda attorea, evidenziando all'uopo che lo stesso
, con ordinanza del 20 giugno 2013 aveva rigettato l'istanza cautelare Controparte_7
avanzata con il ricorso iscritto al n. 693/2013, sul presupposto che “gli argomenti dedotti dalla prefettura non appaiono coincidenti con quelli di cui alla precedente informativa, oggetto di annullamento e che gli argomenti stessi risultano, ad un primo sommario esame, Nel complesso idoneo a supportare le informative impugnate in questa sede”.
Deduceva, altresì, che a fronte dell'informativa prefettizia, l'ente regionale non poteva far altro che revocare il finanziamento mediante provvedimento di revoca, il quale – per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato - aveva carattere meramente ricognitivo e non discrezionale.
Trattandosi, dunque, di atto dovuto e privo di valenza provvedimentale, di fronte al quale l'amministrazione non era tenuta ad effettuare alcuna comparazione degli interessi contrapposti, era preclusa ad la possibilità di prendere in considerazione eventuali doglianze volte a CP_1 far valere “presunte illegittimità dei provvedimenti che avevano determinato la revoca”.
Inoltre, richiamava il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio Europeo del
RGAC n. 72/2016- Pagina 5 17 dicembre, che – nell'affidare agli organismi pagatori alle proprie regolamentazioni interne l'attuazione delle necessarie procedure di recupero delle indebite percezioni erogate a valere sul
FEASAR (PSR) e sul FEAG - non contemplava possibilità diverse da quelle dell'immediato recupero delle somme indebitamente percepite.
In ultimo, si opponeva all'accoglimento dell'istanza cautelare, non solo per violazione del ne bis in idem, in quanto la stessa era già stata proposta dinanzi al AR , che l'aveva CP_1
respinta, quanto per assenza di gravi e circostanziate ragioni richieste dall'articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 2011.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Il Giudice allora titolare del ruolo, ritenuto che l'opposizione avrebbe dovuto proporsi secondo il rito ordinario di cognizione, fissava l'udienza del 10 marzo 2016 per la trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e quella del 4 luglio 2016 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
1.3. All'udienza del 10 marzo 2016, atteso che RC si costituiva all'udienza medesima, su richiesta di parte attrice assegnava alle parti termine per deposito di note difensive scritte e rinviava per la decisione sull'istanza di sospensione all'udienza del 22.04.2016, poi differita al
2 maggio 2016.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice assegnatario della causa rigettava, per carenza di fumus boni iuris, la richiesta di sospensione.
1.4. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 17 maggio 2018 parte attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa della la quale si costituiva mediante comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 27 novembre 2018, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla Pt_1
di non essendo questa titolare di alcun diritto ad escutere la polizza
[...] Parte_1
fideiussoria.
Esponeva, in particolare, che la suddetta polizza non perseguiva lo scopo, tipico del contratto di assicurazione contro i danni, di “trasferire le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla verificazione del rischio assicurato dal patrimonio dell'assicurato a quello dell'assicuratore”, ma - in ragione della natura sostanziale di garanzia fideiussoria - quello di
“offrire al creditore beneficiario un patrimonio, quello del fideiussore garante, ulteriore rispetto al patrimonio del debitore principale su cui esercitare il proprio diritto di credito in caso di inadempimento dell'obbligato principale”, sicché solamente il creditore beneficiario,
RGAC n. 72/2016- Pagina 6 nel caso di specie , aveva diritto di procedere alla sua escussione. CP_1
Evidenziava, al riguardo, che la polizza fideiussoria - figura contrattuale intermedia tra la
“cauzione – deposito cauzionale” e la “fideiussione” - aveva natura di contratto a favore di terzo
“stipulato dal contraente - obbligato principale ( ) con il fideiussore garante (la Parte_1
Compagnia) con il quale il fideiussore garante si obbliga a rendere la prestazione di garanzia
a favore del terzo e creditore beneficiario ( nel caso in cui il contraente – obbligato CP_1 principale non adempia l'obbligazione principale garantita (gli obblighi a lui derivanti dalla percezione del contributo pubblico all'impresa)”.
Eccepiva, altresì, l' estinzione del diritto ad escutere la polizza fideiussoria per decorrenza del termine massimo di validità/efficacia della medesima, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Parte_1
Compagnia garante, sul presupposto che nulla era dovuto da parte attrice “ad in forza CP_1 dell'Ingiunzione fiscale opposta per le medesime ragioni meglio espresse dall'obbligato principale nel ricorso introduttivo e nei successivi atti difensivi ai quali la Parte_1
Compagnia presta adesione, per quanto di ragione”.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dall'attrice nei confronti della
Compagnia assicurativa, o di condanna di quest'ultima al pagamento di somme in favore dell'obbligato principale e/o del creditore beneficiario, la terza chiamata in causa spiegava in via subordinata e riconvenzionale domanda “di rivalsa per ottenere la restituzione, in via di surrogazione e regresso (legali e convenzionali)” di quanto corrisposto.
Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra riportate.
1.5. Concessi all'udienza del 17 dicembre 2018 i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era rinviata alla successiva udienza del 6 maggio 2019 per la precisazione delle conclusioni.
Il presente procedimento veniva in seguito assegnato alla scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice, in data 18 gennaio 2022.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2024, la causa era trattenuta in decisione alla predetta udienza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, questo Giudice rileva che l'eccezione sollevata da di inammissibilità CP_1 della domanda attorea, in quanto proposta con ricorso in luogo dell'atto di citazione deve ritenersi superata, avendo il Giudice, precedentemente assegnatario del procedimento, provveduto al mutamento del rito, per come richiesto in via subordinata dalla stessa parte
RGAC n. 72/2016- Pagina 7 convenuta.
3. Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da con la comparsa costitutiva. CP_1
In particolare, l'odierna convenuta asserisce che gli unici soggetti legittimati a contraddire siano il Ministero dell'Interno e la e non già ente di diritto pubblico non Controparte_1 CP_1
economico, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, quale
Organismo Pagatore dell'ente regionale.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, in caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'RC è l'unico ente deputato a porre in essere le procedure finalizzate al recupero degli stessi per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori.
Tanto lo si evince, non solo dallo stesso Decreto Dirigenziale n. 7717 del 21 maggio 2013
(riversato in atti) con il quale viene disposta la revoca alla Ditta di dei Parte_1
benefici di cui al DGG n. 16555 del 21 novembre 2012, laddove statuisce espressamente, nella parte dispositiva, la notifica dello stesso all'azienda interessata e ad “per il seguito di CP_1 competenza”, (tant'è che è ad emanare l'ingiunzione fiscale impugnata in questa sede), CP_1 quanto dalle stesse deduzioni dell'ente convenuto.
Questo, infatti, in sede di comparsa costitutiva richiama il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 ed evidenzia che a norma degli artt. 54
e ss. si “affida agli Organismi Pagatori ed alle proprie regolamentazioni interne, l'attuazione delle necessarie procedure di recupero delle indebite percezioni erogate a valere sul FEASR
(PSR) e sul FEAGA (Domanda Unica)”.
Espone, altresì, che “la convenuta , nell'interesse generale di tutti i beneficiari nonché CP_1
e soprattutto a tutela dei bilanci comunitari, nazionali e regionali, in assenza di un espresso annullamento della revoca non può che adottare la procedura volta alla celerità e all'efficienza nel recupero degli indebiti, non contemplando la normativa comunitaria sopra richiamata possibilità diverse da quelle dell'immediato recupero”.
Atteso, dunque, che in caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l' è tenuta a recuperare, per conto dei Fondi relativi ai regimi di CP_1
spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, ne consegue indefettibilmente la sussistenza in capo alla stessa della legittimazione
RGAC n. 72/2016- Pagina 8 passiva.
4. Venendo al merito della vicenda in esame, Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e che debba, pertanto, essere rigettata, atteso che dagli atti di causa emerge l'indebita percezione del finanziamento da parte dell' . Parte_1
Nel caso di specie, l'odierna attrice propone opposizione ai sensi del R.D. n. 639/1910 avverso l'ingiunzione fiscale prot. n. 10125 emessa dall' Controparte_1 il 25 novembre 2015 e notificata all'interessata in data 11 dicembre
[...]
2015, con la quale viene ingiunto alla il pagamento della somma Parte_3 complessiva di € 102.546,58, comprensiva di interessi al tasso legale maturati al 15 novembre
2015, sulla base del DDG della n. 7717 del 21 maggio 2013, che revocava il Controparte_1
contributo concesso alla menzionata Ditta a valere sulla Misura 311 del PSR Calabria
2007/2013.
In particolare, in qualità di titolare e legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
, afferma che l'atto di ingiunzione impugnato è affetto da illegittimità Parte_1
derivata, essendo nullo e/o illegittimo il decreto regionale di revoca del contributo (n.
7717/2013), adottato sulla base di un provvedimento interdittivo (prot. n. 3369 del 30 gennaio
2013) a sua volta illegittimo, poiché con esso la “reiterava Controparte_5 semplicemente e acriticamente” la precedente interdittiva n. 64/2011 annullata dal CP_7
con la sentenza n. 975/2012 passata in giudicato.
[...]
Informativa prefettizia e decreto regionale di revoca impugnati dinnanzi al TAR con la proposizione del ricorso iscritto al n. 693/2013 R.G.
Afferma, altresì, che l'atto impugnato è affetto da un ulteriore profilo di illegittimità derivante dalla mancata escussione da parte di della polizza fideiussoria stipulata con la CP_1
compagnia Assicurativa sottoscritta dall'attrice a garanzia Controparte_2 dell'anticipazione dell'importo di € 100.000,00.
5. Orbene, non appare superfluo rammentare che sulla base del prevalente orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte - e da ultimo ribadito nella recente sentenza n. 28301 del
09/10/2023 - “nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito (Sez. U,
RGAC n. 72/2016- Pagina 9 Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016).
Ciò sta a significare che l'opponente non ha alcun onere di impugnare dinanzi al Giudice
Amministrativo il provvedimento di revoca del finanziamento, poiché spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa creditoria che l'opponente vanta nei confronti della in forza del contributo erogato e, “se del caso disapplicare il CP_1 provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento. Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall'amministrazione
(ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 - 01)” (Cass. n. 23801/2023).
Ciò in quanto, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass. 3843/2023).
5.1. Ciò premesso, ritiene la scrivente che il primo motivo di opposizione debba essere respinto, atteso che dalle risultanze documentali emerge la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla convenuta con l'ingiunzione fiscale impugnata. CP_1
Dal carteggio processuale riversato in atti dalle parti si evince, infatti, che la Controparte_1
– a seguito della sopravvenuta comunicazione dell'interdittiva antimafia n. 3369 del 30 gennaio
2013 adottata dalla nei confronti dell' Controparte_5 Parte_1
– decreta con il DDG n. 7717 del 21 maggio 2013 la revoca
[...]
alla ditta dei benefici di cui al DDG n. 16555 del 21 novembre 2012 ed in forza di tale provvedimento, la emette l'ingiunzione fiscale per cui è causa. CP_1
Sebbene, l'odierna parte attrice affermi l'illegittimità derivata del suddetto provvedimento, perché emesso sulla base di provvedimenti presupposti nulli e/o illegittimi (interdittiva prefettizia e decreto regionale), le argomentazioni offerte non si prestano ad essere condivise.
Ed invero, deve osservarsi che il AR – Catanzaro, adito dall'odierna attrice al fine di CP_1
ottenere l'annullamento dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Vibo Valentia n. 3369 del
30 gennaio 2013 – ha respinto il ricorso.
Il tribunale amministrativo, evidenzia a tal fine, che la precedente informativa della CP_5
RGAC n. 72/2016- Pagina 10 di Vibo Valentia n. 64 del 3 gennaio 2011era stata ritenuta carente di motivazione, in quanto l'amministrazione prefettizia aveva “fondato l'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa solo sulla circostanza che , titolare della ditta in argomento, è Parte_1
inserito in un contesto familiare gravitante nell'ambito della consorteria mafiosa operante in questa provincia”. Tuttavia, si lasciava all'amministrazione “significativi spazi di discrezionalità in sede di eventuale riedizione del potere (punto 5.5 Della parte motiva), con
l'unico vincolo di non riadottare un provvedimento analogo a quello annullato, ovvero che fosse esclusivamente fondato sul mero rapporto di parentela o coniuge di amministratori o soci di un'impresa con elementi malavitosi e con l'effetto conformativo di imporre un maggiore onere motivazionale, una motivazione più approfondita e dettagliata in sede di valutazione degli istruttori specificamente indicati”.
Orbene il collegio amministrativo ritiene che il provvedimento prefettizio n. 3369/2013 “debba essere collocato proprio negli spazi lasciati aperti dall'efficace vincolante della sentenza sopra enunciata, avendo, dapprima richiamato il precedente atto interdittivo, poi annullato, e poi dato conto analiticamente degli elementi istruttori emersi all'esito degli approfondimenti eseguiti dalle forze di polizia, che, nella valutazione dell'amministrazione, sono stati ritenuti idonei a suffragare il giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa, accompagnando il vincolo parentale ad ulteriori profili, indicati nella motivazione dell'atto impugnato;
così supportando il giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata”.
Conclusivamente il GA adito rigetta la domanda di accertamento della nullità dell'informazione interdittiva impugnata e, per questo profilo, della conseguente illegittimità derivata del provvedimento di revoca regionale.
La “conformità ai parametri valutativi” del provvedimento prefettizio viene, altresì, rilevata dal Consiglio di Stato dinnanzi al quale viene impugnata la sentenza sopra citata.
In particolare, il Supremo Consesso amministrativo evidenzia che “la precedente interdittiva, annullata in sede giurisdizionale, era datata 4.01.2011 e dunque non poteva contenere gli elementi informativi aggiornati, i quali hanno condotto ad una nuova valutazione e all'emissione dell'informativa prefettizia – -OMISSIS- - di cui all'odierna controversia.
Nella nuova determinazione, l'Amministrazione, oltre a riportare i dati in precedenza già emersi e cioè :
- il legame familiare con una delle articolazioni del “clan mafioso dei - di - Pt_4
RGAC n. 72/2016- Pagina 11 di cui erano capostipiti -OMISSIS-e -OMISSIS-, genitori della Pt_4 Parte_4
- la circostanza che presso aveva prestato servizio il sig. - gravato da Parte_4 Pt_4
pregiudizi penali e che inoltre -OMISSIS-era gestita dalla unitamente al marito - Parte_4
soggetto sul conto del quale figuravano numerosi precedenti di polizia;
Pt_4
- l'indagine, nei confronti della avviata dalla Procura della Repubblica nel 1996 Parte_4
presso il Tribunale di Catanzaro per associazione di tipo mafioso, poi archiviata dal GIP;
- le risultanze della Banca Dati Interforze, da cui emergeva il deferimento della Parte_4 all'Autorità Giudiziaria per i reati di “abusivismo edilizio e falsità ideologica in atto pubblico”; erano ,poi, venuti in rilievo ulteriori dati significativi riguardanti la comproprietà di beni immobili con vari soggetti, quali -OMISSIS- (nato a - OMISSIS- il -OMISSIS-, sul cui conto(Banca Dati Interforze) figurano precedenti di polizia per associazione semplice ed usura
e -OMISSIS-, sul cui conto (BDI) figuravano vicende di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione semplice e truffa. Nella fattispecie “il rapporto di parentela tra la ed i soggetti Parte_4 sopra indicati, assume valenza affatto marginale, atteso che l'interdittiva risulta fondata sull'evidente ed incontroversa comunanza di interessi che intercorreva fra tutti i componenti della famiglia, nei territori di ove la cosca” -OMISSIS-” era Parte_5 egemone”.
Alla luce, dunque, della sentenza del Consiglio di Stato, che ha conclusivamente ritenuto “il quadro indiziario valutato dall'Autorità prefettizia al momento dell'adozione dell'interdittiva di che trattasi (…), sufficientemente analitico e puntuale”, deve ritenersi del tutto infondata ogni questione relativa a profili di “illegittimità derivata” dell'ingiunzione fiscale impugnata, emessa da sulla base del DDG n. 7717 del 21 maggio 2013, revocante il contributo CP_1
concesso alla in ragione della citata informativa prefettizia. Parte_6
Ed invero, secondo pacifica ed uniforme giurisprudenza (condivisa anche dall'intestato
Tribunale), in materia di agevolazioni pubbliche ed aiuti di Stato, sussiste il diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato, atteso che -come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato - in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto anche l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05).
In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n.
6 del 29.01.2014 afferma che in tema di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche «non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o
RGAC n. 72/2016- Pagina 12 dell'opportunità dell'iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell'interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione
(di cui peraltro l'ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell'esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 d.lgs. 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con il quale, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, l'Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.
L'atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito».
A ciò deve aggiungersi, per quel che qui interessa, che il Consiglio di Stato in una recente sentenza ha evidenziato che l'interdittiva antimafia non costituisce esercizio di un potere di secondo grado, ma atto ricognitivo dell'esistenza di una condizione risolutiva, sicché “In caso di informativa antimafia adottata successivamente all'erogazione del contributo, il provvedimento di decadenza che ne consegue non rappresenta esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, bensì un mero atto ricognitivo che accerta
l'esistenza di una condizione risolutiva derivante da un'interdittiva antimafia a carico della ditta individuale. Il tardivo accertamento dell'incapacità del soggetto a essere destinatario di erogazioni pubbliche non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca o
l'annullamento dell'atto impugnato ma, diversamente, trattasi di una incapacità che, ove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso in radice l'adozione del provvedimento” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. I, 04/07/2024, n.840).
In ragione di ciò, il Supremo Consesso ha precisato che “L'interdittiva antimafia non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento, bensì il tardivo accertamento dell'insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione e, pertanto, non può ingenerarsi nel privato alcun legittimo affidamento, atteso che detta incapacità, laddove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l'adozione del provvedimento emanato. Ne segue che è da escludere la legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario.”
Rilevato, dunque, che l'ingiunzione fiscale impugnata dall'odierna attrice trae il suo
RGAC n. 72/2016- Pagina 13 fondamento nel decreto di revoca dei contributi ad essa erogati (DDG n. 7717 del 21 maggio
2013), adottato dalla sulla base dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Controparte_1
Vibo Valentia, il Tribunale ritiene – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – che l'opposizione debba essere respinta.
Deve, dunque, rigettarsi tanto la domanda attorea, quanto quella avanzata dalla terza chiamata in causa con la quale chiede che venga accertato e dichiarato che l'obbligato principale nulla deve corrispondere al creditore beneficiario
[...]
in forza dell'Ingiunzione fiscale Controparte_8
impugnata.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale l'attrice afferma l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale, per mancata preventiva escussione da parte di della polizza CP_1
fideiussoria dalla stessa stipulata con la compagnia a garanzia Controparte_2 dell'anticipato importo di € 100.000,00.
Il presente motivo di opposizione deve essere esaminato, in ragione degli evidenti elementi di connessione, con le domande proposte dalla in relazione alla Controparte_2
suddetta garanzia.
Come condivisibilmente argomentato dalla terza chiamata in causa, il diritto ad escutere la polizza fideiussoria in questione spetta esclusivamente ad , quale creditore beneficiario CP_1
e nessuna pretesa può essere avanzata in tal senso da parte attrice, in quanto il contratto stipulato da quest'ultima con il garante per l'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, deve essere correttamente qualificato come contratto autonomo di garanzia, che non è strettamente correlato alla corresponsione del contributo, ma attiene al rapporto privatistico intercorrente tra la società garante,
[...]
la parte attrice garantita ed , beneficiaria della polizza. CP_2 CP_1
Non appare superfluo rammentare che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, la cui caratteristica principale è data dalla mancanza del requisito di accessorietà della garanzia prestata rispetto all'obbligazione principale. Ed invero, nel contratto autonomo di garanzia – in cui il debitore principale riveste la qualità di stipulante, il garante quella di promittente e il creditore principale di terzo beneficiario - il garante si obbliga ad eseguire una determinata prestazione (generalmente consistente nel pagamento di una somma di denaro) non già in favore del debitore stipulante ma del creditore/terzo beneficiario.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29281 del 13 novembre 2024, nella polizza fideiussoria «la funzione di
RGAC n. 72/2016- Pagina 14 garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale …, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con
l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento)..
Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo, l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo)»: Cass.,
Sez. un. 18/02/2010, n. 3947”.
“La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario
(creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente” (cfr.
Cass. civile sez. un., 18/02/2010, n.3947).
Ed invero, diversamente dalla fideiussione che intercorre esclusivamente tra il fideiussore e creditore, nella fattispecie della polizza fideiussoria il debitore principale riveste la qualità di stipulante, il garante quella di promittente e il creditore principale di terzo beneficiario.
Inoltre, deve osservarsi che l'impegno assunto dal garante è tale da consentire al creditore principale di soddisfare il proprio credito sui beni oggetto della garanzia (seppur non tramite l'incameramento della cauzione ma), mediante un atto unilaterale, costituito dalla richiesta della somma assicurata (in caso di inserimento della clausola "a semplice" o "prima richiesta").
La Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che la funzione della polizza fideiussoria, “pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione (…), non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è
RGAC n. 72/2016- Pagina 15 demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile”.
Inoltre, “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (Cass. n. 27333/2005; n.
4661/2007): ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322 c.c., comma 2 ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante”.
6.1. Orbene, non v'è dubbio che nella controversia in esame, la polizza fideiussoria sottoscritta da parte attrice e dalla terza chiamata in causa rientra nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia, in cui “la compagnia assicuratrice/Banca (di seguito indicata come fideiussore), identificata nel frontespizio che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del
Rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale (…) nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'agenzia
[...]
(di seguito indicata come , dichiarandosi con Controparte_1 CP_1
il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento delle obbligazioni di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti”.
Inoltre, dall'esame del contratto emerge che il garante si è obbligato al pagamento in favore di
“a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato (..) senza CP_1
RGAC n. 72/2016- Pagina 16 possibilità per il fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche nell'eventualità di CP_1
opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, e anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione e anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissione di interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente”.
Nel contratto è, altresì, prevista la “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e dalle eccezioni.” Ed invero, all'art. 8 le parti hanno pattuito che “la presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242- 1247
c.c., per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ”. CP_1
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto e in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria in esame, il Tribunale ritine che nessuna pretesa possa essere avanzata dall' , sia sotto Parte_1
il profilo della preventiva escussione della polizza suddetta da parte di - cui solo spetta CP_1
il diritto di escutere la garanzia e che non mai hai avanzato tale richiesta, neppure a seguito della costituzione della chiamata in causa della – sia in merito ad una Controparte_2 eventuale manleva da parte della compagnia assicurativa: ed invero, dall'esame del contratto sopra analizzato, non emerge che le parti abbiano inteso regolare i loro rapporti interni, mediante la previsione di clausole contenenti specifici obblighi a carico del garante, quale quello di tenere indenne e/o manlevare il contraente nel caso di revoca del contributo.
Deve, dunque, concludersi per il rigetto integrale dell'opposizione e per l'accoglimento delle domande avanzate dalla terza chiamata in causa volte a far accertare e dichiarare che l'obbligato principale, , non è titolare del diritto Parte_1
di escutere la polizza fideiussoria per cui è causa e che, pertanto, Controparte_2
nulla deve in forza della polizza fideiussoria per cui è causa in favore dell'obbligato
[...]
principale e/o di , neppure a titolo di restituzione/rimborso dell'importo che la parte CP_1
attrice è tenuta a corrispondere ad . CP_1
Dichiara, invece, assorbita la domanda con la quale la chiede di Controparte_2
accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria per cui è causa si è definitivamente estinta e
RGAC n. 72/2016- Pagina 17 che pertanto nulla è dovuto in forza della polizza fideiussoria, perché non escussa nel termine previsto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 ad € 260.000 ed i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta;
CP_1
2) rigetta integralmente l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione fiscale prot. n. 10125 del
[...]
25.11.2015 impugnata;
3) in accoglimento delle domande avanzata dalla in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. accerta e dichiara che l'obbligato principale,
[...]
, non è titolare del diritto di escutere la polizza fideiussoria Parte_1
per cui è causa e che pertanto nulla deve in forza della polizza Controparte_2 fideiussoria, né in favore dell'obbligato principale né in favore di , neppure a titolo di CP_1 restituzione/rimborso dell'importo che la parte attrice è tenuta a corrispondere ad;
CP_1
4) dichiara assorbite le ulteriori domande;
5) condanna l' al pagamento Parte_1
delle spese di lite sostenute dalla convenuta , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
e da in persona del legale rappresentate p.t., che si liquidano in Controparte_2
€ 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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