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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 995/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mantelli Patrizia del Foro di Milano
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mantelli Patrizia del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 2021.
Dall'unione è nato, in data 15/04/2020 il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 06/10/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Casale Monferrato (AL) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale, sita in Casale Monferrato 15033 (AL), Via Alessandria n. 20, condotta in affitto dalla IG.ra , rimane assegnata alla stessa;
Parte_2
2. la responsabilità genitoriale del figlio viene esercitata congiuntamente da entrambi Per_1
i genitori, con l'obbligo per gli stessi di assumere congiuntamente ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla cura, alla salute di , nel rispetto Per_1 delle sue eIGenze ed inclinazioni. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative al minore;
il figlio mantiene la residenza abituale presso la residenza della madre, in Casale Per_1
Monferrato 15033 (AL), Via Alessandria n. 20;
pagina 2 di 3 3. il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo Per_1 con la madre, e comunque due giorni infrasettimanali con pernottamento, indicativamente il martedì e il giovedì, andandolo a prendere a scuola e riportandolo a scuola la mattina del giorno successivo;
nei week-end alternati con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 20 accompagnandolo dalla madre o sino al lunedì mattina successivo portandolo a scuola;
4. il figlio trascorrerà con ciascun genitore un pari periodo, ad anni alterni, dal 23/12 Per_1 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01 durante le festività natalizie, e dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola durante le festività pasquali;
5. il figlio trascorrerà, altresì, ad anni alterni con ciascun genitore ogni altra festività Per_1 nel corso dell'anno e il compleanno;
6. il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo anche non consecutivo di 20 Per_1 giorni durante le vacanze estive, che i genitori dovranno concordare entro il 15/06 di ogni anno;
7. i genitori di comune accordo potranno concordare tempi e modalità diverse di frequentazione del figlio;
Per_1
8. il IG. è obbligato a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio , l'importo mensile di €. 450,00, entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026;
9. sono a carico di ciascun genitore il 50% delle spese extra assegno per il figlio , Per_1 come indicate nel protocollo n. 375/2018 adottato dal Tribunale di Vercelli in data
21/12/2018 e smi, da intendersi qui integralmente richiamato;
Part 10. la IG.ra continuerà a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico nella misura del 100%;
11. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio a nessun titolo, ragione e/o causa e di non avere reciproche richieste di mantenimento da avanzare;
12. si dà atto che i coniugi prestano vicendevole consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e/o documento equipollente per il minore valido ai fini dell'espatrio; Per_1
13. si dà atto che spese e competenze saranno a carico del IG. . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 995/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mantelli Patrizia del Foro di Milano
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mantelli Patrizia del Foro di Milano
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 2021.
Dall'unione è nato, in data 15/04/2020 il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 06/10/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Casale Monferrato (AL) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 2021 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale, sita in Casale Monferrato 15033 (AL), Via Alessandria n. 20, condotta in affitto dalla IG.ra , rimane assegnata alla stessa;
Parte_2
2. la responsabilità genitoriale del figlio viene esercitata congiuntamente da entrambi Per_1
i genitori, con l'obbligo per gli stessi di assumere congiuntamente ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla cura, alla salute di , nel rispetto Per_1 delle sue eIGenze ed inclinazioni. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative al minore;
il figlio mantiene la residenza abituale presso la residenza della madre, in Casale Per_1
Monferrato 15033 (AL), Via Alessandria n. 20;
pagina 2 di 3 3. il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo Per_1 con la madre, e comunque due giorni infrasettimanali con pernottamento, indicativamente il martedì e il giovedì, andandolo a prendere a scuola e riportandolo a scuola la mattina del giorno successivo;
nei week-end alternati con la madre, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 20 accompagnandolo dalla madre o sino al lunedì mattina successivo portandolo a scuola;
4. il figlio trascorrerà con ciascun genitore un pari periodo, ad anni alterni, dal 23/12 Per_1 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01 durante le festività natalizie, e dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola durante le festività pasquali;
5. il figlio trascorrerà, altresì, ad anni alterni con ciascun genitore ogni altra festività Per_1 nel corso dell'anno e il compleanno;
6. il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo anche non consecutivo di 20 Per_1 giorni durante le vacanze estive, che i genitori dovranno concordare entro il 15/06 di ogni anno;
7. i genitori di comune accordo potranno concordare tempi e modalità diverse di frequentazione del figlio;
Per_1
8. il IG. è obbligato a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio , l'importo mensile di €. 450,00, entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di aprile 2026;
9. sono a carico di ciascun genitore il 50% delle spese extra assegno per il figlio , Per_1 come indicate nel protocollo n. 375/2018 adottato dal Tribunale di Vercelli in data
21/12/2018 e smi, da intendersi qui integralmente richiamato;
Part 10. la IG.ra continuerà a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico nella misura del 100%;
11. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio a nessun titolo, ragione e/o causa e di non avere reciproche richieste di mantenimento da avanzare;
12. si dà atto che i coniugi prestano vicendevole consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e/o documento equipollente per il minore valido ai fini dell'espatrio; Per_1
13. si dà atto che spese e competenze saranno a carico del IG. . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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