Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2012, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 162
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 45630/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FR IO N. IL 07/03/1949;
2) FR CL N. IL 27/03/1973;
3) GU IO AR N. IL 14/01/1979;
avverso la sentenza n. 10350/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F. M. che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito, per la parte civile, l'Avv. DEL SORBO sostituito dall'avv. DI TULLIO, per AV GI, cui il rigetto dei ricorsi e la rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli addebiti nel processo riguardano una truffa in danno della compagnia assicuratrice IP PA avente per oggetto un sinistro stradale non accaduto (capo E, epoca precedente il 18.5.2004, imputati FR CL, CL RI, IO GU) e un connesso favoreggiamento personale (capo F, imputato GI ER, non ricorrente), nonché l'aggressione ai danni di GI SC consulente di IP incaricato dell'accertamento dei danni asseritamente conseguenti a quel sinistro: capo A, imputati CL FR e IO FR) con i collegati reati di calunnia in suo danno e porto d'arma (capi B, entrambi, e C, il solo FR IO) consumati il 5 e 6 agosto 2004.
Con sentenza del 29.6.2007 il Tribunale di Torino condannava tutti gli imputati alle pene di giustizia, ritenuto il delitto ex art. 642 c.p. quanto al capo E, nonché al risarcimento dei danni IO e
FR CLin favore dello SC (capi A e B, quantificandoli e statuendo la provvisoria esecutività della condanna, CL FR, RI e GU in favore di IP PA (capo E, con provvisionale), SC e IP essendosi costituiti parte civile. Concedeva altresì a RI, GU e ER la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Con sentenza dell'11-22.7.2011 e decidendo sulle impugnazioni proposte dalla parte pubblica e dagli imputati IO e CL FR, ER, RI e GU, la Corte d'appello di Torino riduceva la pena inflitta a CL FR,
contestualmente concedendogli la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale in favore di IP e della somma liquidata a titolo definitivo in favore dello SC, dichiarata provvisoriamente esecutiva, entro il 31.12.2011;
subordinava il beneficio della sospensione condizionale già concesso a RI e GU al pagamento, entro lo stesso 31.12.2011, della provvisionale già assegnata a IP dal primo Giudice;
confermava nel resto.
2. Hanno proposto ricorso i soli imputati GU, CL FR e IO FR.
3. Con ricorso personale GU indica tre motivi:
- violazione di legge e vizi della motivazione sul punto della ritenuta responsabilità penale, perché in definitiva questa sarebbe stata desunta apoditticamente dalla mera ritenuta inesistenza del sinistro (l'imputato è il carrozziere che sarebbe intervenuto per il recupero delle auto coinvolte);
- violazione dell'art. 124 c.p. e vizi della motivazione sui punti della tempestività della querela e della piena conoscenza degli episodi sintomatici della non veridicità del sinistro, perché la comunicazione informale proveniente dal perito SC sarebbe stata per sè sufficiente a fornire la conoscenza sufficiente per le determinazioni pertinenti;
- violazione degli artt. 164, 165 e 133 c.p., e vizi della motivazione sul punto della subordinazione della sospensione condizionale della pena, in ordine sia agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte distrettuale, che alla legittimità stessa di una tale subordinazione, ancorché in ordine alla sola provvisionale, a data antecedente il passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nell'interesse di IO e CL FR è stato proposto dal comune difensore fiduciario un unico atto di ricorso, con i seguenti motivi:
- violazione di legge in relazione alla celebrazione del processo d'appello nella contumacia di CL FR, nonostante il legittimo impedimento documentato dal certificato medico emesso il giorno prima dell'udienza, da ritenersi assoluto in quanto attestante un'intensa difficoltà di deambulazione per una contusione all'anca:
la Corte distrettuale avrebbe disatteso il certificato senza disporre visita medica fiscale, senza adeguata valutazione del referto e della rilevanza del male documentato;
quanto al capo A: violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 52 c.p. e vizi della motivazione, in relazione alla mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa AV, costituitasi parte civile ed esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in relazione alla denuncia dei FR, sulle cui sole dichiarazioni la Corte distrettuale avrebbe basato la decisione, nonostante l'assenza di riscontri e il mancato confronto con le altre dichiarazioni che "nella loro globalità" la smentirebbero (in particolare quelle della moglie e madre SO, di TI e MA, nonché l'esame di IO FR, delle quali il ricorso riporta alcuni tratti), dichiarazioni che comunque fonderebbero l'ipotesi della legittima difesa almeno putativa;
- capo B, violazione di legge e vizi della motivazione, perché il reato di calunnia non sussisterebbe, avendo al più i due imputati enfatizzato la dinamica dei fatti descrivendola forse in parte non rispondente al vero, rimanendo però corrispondente al vero la loro essenza;
- capo C, violazione di legge e vizi della motivazione, perché la ricostruzione dei Giudici del merito sarebbe inverosimile e smentita dalla deposizione TI;
- capo E:
violazione dell'art. 124 c.p., perché dalla querela e dai documenti in atti risulterebbe che l'11.8.2004 il perito AV già aveva svolto l'incarico conferitogli dal Centro Liquidazione Danni che era, a quella data, informato degli elementi di fatto, sicché irrilevante sarebbe la successiva relazione;
violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione perché la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con l'ipotesi di un sinistro effettivamente avvenuto, anche se con modalità differenti, motivando la certezza dell'inesistenza del sinistro da una dichiarata incertezza del materiale probatorio;
a sostegno di tale eventualità i ricorrenti indicano un estratto della deposizione del teste RE (altro perito assicurativo) e svolgono critiche alle modalità operative dello AV e di altri due investigatori incaricati nei loro accertamenti, nonché deduzioni sugli aspetti afferenti individuazione e situazione del luogo dell'incidente, danni delle due autovetture, modulo CAI.
5.1 Il primo motivo del ricorso di GU è in parte manifestamente infondato e in parte diverso da quelli consentiti perché i Giudici del merito, dopo aver spiegato le ragioni della certa insussistenza del sinistro nei termini riferiti in danno della compagnia assicuratrice (p. 7-9), hanno evidenziato i legami tra i protagonisti (uno dei veicoli coinvolti, asseritamente condotto da CL FR, apparteneva alla fidanzata dell'GU che all'epoca viveva con la famiglia dell'imputato, p. 10) e commentato specificamente l'inattendibilità della versione del ricorrente di avere eseguito il trasporto dei due veicoli incidentati (p. 8, 11). Sicché il motivo si risolve nella mera e generica sollecitazione a rivalutare l'apprezzamento di fatto.
Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti, perché il ricorrente riprospetta, in termini assolutamente generici, una censura di fatto a quello che è apprezzamento di merito della Corte distrettuale, sorretto da motivazione non apparente e congrua, sul piano logico ed ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, ai dati di fatto richiamati.
La prima parte del terzo motivo è inammissibile perché si risolve in censure di merito.
5.2 La seconda parte del terzo motivo di GU è fondata. Con essa il ricorrente censura la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma quantificata a titolo di provvisionale entro un termine anteriore alla data del passaggio in giudicato (eventuale) della sentenza. Alcuna giurisprudenza di questa Corte suprema insegna la legittimità di un tal genere di subordinazione (
Già la
Ed in effetti occorre tenere distinti l'aspetto proprio delle implicazioni civilistiche dell'istituto della provvisionale nel processo penale e quello invece afferente la sua sussunzione in un autonomo capo penale della sentenza.
L'efficacia civile della provvisionale esecutiva, in realtà, costituisce null'altro che l'applicazione nel processo penale (e tuttavia nella pienezza delle caratteristiche di mera accessorietà e subordinazione dell'azione civile in esso) dei generali principi del processo civile relativi a quella peculiare tipologia di provvedimento (significativa, sotto questo aspetto, è la
E l'evidente asistematicità della soluzione che qui si contrasta trova conferma nella considerazione delle implicazioni, tutte anomale, che essa comporta nel momento in cui si dia fisiologica applicazione all'istituto della sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 612 c.p.p.: avremmo una condizione vincolante ed irreversibile che tuttavia viene sospesa o revocata, ma implicitamente, salvo poi, forse, a rivivere dopo la sentenza d'appello, ove ritenuta in qualche modo sussumibile nel principio generale della sua esecutività ai fini civili, posto dall'art. 605 c.p.p., comma 2. Ma proprio l'incertezza delle implicazioni del rapporto tra subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale prima del giudicato e sorte dei rimedi contro l'esecutività civile di quest'ultima costituisce ulteriore indice dell'anomalia sistematica che caratterizza insuperabilmente quell'anticipazione temporale.
Si aggiunga, come rilievo pur secondario, che perché vi sia la deliberazione di una provvisionale è necessaria la presenza nel processo di una parte civile, con il ministero indefettibile di un difensore tecnico, vi è quindi una situazione (una parte che si è già attivata giudizialmente ed è assistita in modo professionale) che rende del tutto immediatamente praticabile, e fisiologico, il ricorso agli usuali rimedi processualcivilistici per dare efficace coercizione ad eventuali inottemperanze, il che esclude che possa ritenersi immanente la natura debole della parte in cui favore la provvisionale è disposta.
5.3 Sussiste l'interesse del ricorrente alla decisione del motivo, nonostante l'odierno passaggio in giudicato della sentenza con le implicazioni conseguenti sulle statuizioni civili. ciò che infatti - per quanto finora argomentato - rileva è la possibilità per l'imputato di usufruire della sospensione condizionale della pena, concessagli, nel caso di mancata precedente ottemperanza alla condizione apposta.
Poiché il Giudice d'appello ha indicato una data specifica e non un termine parametrato alla data della sentenza (il che avrebbe permesso di spostare la data iniziale al momento del passaggio in giudicato, ex art. 620 c.p.p.:
Nel resto, il ricorso di GU va rigettato.
6. I ricorsi di CL FR e IO FR sono infondati. Il motivo relativo al legittimo impedimento di CL FR è manifestamente infondato. L'ordinanza ha espressamente valutato che nella certificazione medica non era esplicitata alcuna indicazione di impedimento (attuale ed assoluto) alla locomozione, con apprezzamento tutt'altro che incongruo all'effettivo contenuto di tale certificazione.
Tutti gli altri motivi sono in parte infondati, in parte generici ed in parte diversi da quelli consentiti.
È infatti insegnamento costante di questa Corte suprema che il mancato puntuale confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
15 e 16 quanto al capo C;
18 quanto al capo B, con specifico apprezzamento dell'essersi trattato non di mera diversa versione dei medesimi fatti ma di "sostanziale distorsione della realtà; per il capo E, pagg. 12 e 13 quanto alla tempestività della querela, anche con il rilievo della rilevanza della disposta indagine affidata agli investigatori privati dopo la stessa relazione del perito, ritenuta, in modo tutt'altro che manifestamente illogico, fatto per sè significativo della non sufficienza delle informazioni acquisite a fondare la notizia specifica di un effettivo illecito idoneo a giustificare la proposizione di querela, senza incorrere nel delitto di calunnia;
p. 11 per la confutazione espressa della tesi della possibilità di un sinistro effettivamente verificatosi sia pure con modalità diverse).
Si tratta pertanto di motivi che rasentano la stessa inammissibilità, anche per il ripetuto diretto richiamo al contenuto delle prove dibattimentali, riportate oltretutto parzialmente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il motivo sulla legittima difesa è inammissibile perché nuovo, trattandosi di questione non specificamente proposta ed argomentata nei motivi d'appello.
6.1 L'accoglimento per ragioni di diritto del motivo di GU sul punto della subordinazione temporale della sospensione condizionale della pena giova, per l'effetto estensivo dell'impugnazione del primo, anche a CL FR, nei cui confronti va pure adottata la deliberazione di cui al dispositivo. Nel resto il ricorso di CL FR va rigettato, così come integrale è il rigetto del ricorso di IO FR, che va quindi condannato al pagamento delle spese processuali del grado. Entrambi questi imputati vanno infine condannati in solido alla rifusione delle spese di difesa sostenute per il giudizio di cassazione dalla presente parte civile AV, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'apporto e del contenuto della prestazione difensiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GU IO AR e, per l'estensione dell'impugnazione, nei confronti di FR CL, limitatamente alla subordinazione della concessa sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni civili entro il 31.12.2011, che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti nonché il ricorso di FR IO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre FR IO e FR CL a rimborsare in solido alla parte civile AV US le spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 3500,00 oltre spese generali, iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012