CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21643 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI AR (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull’istanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che chiedeva l’indicazione della misura degli aumenti calcolati nella sentenza della Corte di appello con le sentenze meglio indicate nella richiesta, aveva disposto la trasmissione degli atti al Presidente coordinatore delle sezioni penali della Corte di appello per l’assegnazione del giudizio di appello promosso da AR Di CR avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 29/09/2022 limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 e 20 della rubrica di quella sentenza. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di AR Di CR ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi. Ha poi depositato rituale rinuncia al ricorso in data 10/01/2026. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21643 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 3. Il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, [...]; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, [...]; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, [...]; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, [...]). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata depositata ritualmente in data 10/01/2026 dal difensore munito di procura speciale. 3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
lette le conclusioni del PG, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull’istanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che chiedeva l’indicazione della misura degli aumenti calcolati nella sentenza della Corte di appello con le sentenze meglio indicate nella richiesta, aveva disposto la trasmissione degli atti al Presidente coordinatore delle sezioni penali della Corte di appello per l’assegnazione del giudizio di appello promosso da AR Di CR avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 29/09/2022 limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 e 20 della rubrica di quella sentenza. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di AR Di CR ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi. Ha poi depositato rituale rinuncia al ricorso in data 10/01/2026. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21643 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 3. Il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, [...]; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, [...]; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, [...]; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, [...]). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata depositata ritualmente in data 10/01/2026 dal difensore munito di procura speciale. 3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2