Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, nel caso la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della P.C. costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 540, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 357
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 026424/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO CO N. IL 30/12/1948;
2) VI FR N. IL 04/09/1951;
avverso ORDINANZA del 20/02/2003 TRIB. SEZ. DIST. di FABRIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO AURELIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 20-2-2003 il Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano - in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a TO CO e VI FR con la propria sentenza del 26-4-1999, sulla constatazione che i predetti non avevano provveduto al versamento della provvisionale accordata alla parte civile, che avrebbe dovuto avvenire entro il 31-12-1999, dal momento che il beneficio era stato subordinato all'adempimento della prescrizione di cui sopra.
Avverso tale ordinanza hanno proposto separati ricorsi i predetti SO e IL lamentando rispettivamente:
Il primo (SO):
1) Erronea applicazione di legge, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio, una volta che la concessione dello stesso era stato subordinato ad un adempimento da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza, che era divenuta esecutiva, a seguito di rigetto dell'appello, il 10-5-2002;
2) Nullità dell'ordinanza impugnata in quanto il giudice della cognizione in grado di appello aveva omesso di fissare il termine entro il quale l'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito. Il secondo (IL):
violazione di legge, sotto il profilo che, anche se il giudice di appello aveva confermato la sentenza di prime cure, una volta che il medesimo giudice non aveva provveduto a fissare una nuova data per l'adempimento della obbigazione, doveva ritenersi che il punto della sentenza, concernente la subordinazione del beneficio al versamento della provvisionale entro il termine del 31-12-1999, era stato implicitamente riformato, e che quindi il termine per provvedere al suddetto adempimento fosse stato fissato allo spirare del termine sospensivo dell'appello.
Ciò premesso, osserva la Corte che entrambi i ricorsi vanno respinti.
Ed invero, la tesi sostenuta dal NO - secondo cui la fissazione, per l'adempimento della condizione cui era stata sottoposta la concessione del beneficio della sospensione della pena, di una data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, sarebbe illegittima - è del tutto priva di fondamento. È sufficiente richiamare, a tal proposito, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 540 c.p.p., che prevede esplicitamente la immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale, per dimostrare la infondatezza della affermazione di cui sopra.
Infatti, a prescindere dalla considerazione che, comunque, la condanna e tutte le statuizioni accessorie sono coperte dal giudicato, posto che la condanna al versamento della provvisionale è immediatamente esecutiva, la parte civile può agire per ottenerne il pagamento in qualsiasi momento, ed il giudice, che abbia subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento della suddetta obbligazione, ha il potere di fissare discrezionalmente, per il compimento della condizione cui il beneficio è subordinato, una data che cada anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.
In tal senso appare pienamente condivisibile la giurisprudenza di questa Corte, che ha stabilito la piena legittimità della fissazione di una data che cada ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza, statuendo che non è sostenibile che il termine debba necessariamente coincidere con detto evento, giacché tale coincidenza si ha solo in caso di mancata fissazione di un termine da parte del giudice (v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 8392 del 14-5-1996, Dal Cason;
Sez. 6^, sent. n. 10022 del 3-10-1996, Neri). Questo Collegio ritiene invece non condivisibile la tesi contraria, sostenuta nella sentenza citata dal ricorrente (Sez. 6^, sent. n. 2347 del 5-2-1998, Serra), in quanto la stessa trascura di considerare proprio la norma di cui al secondo comma dell'art. 540 c.p.p., sopra citata. Per le medesime ragioni altrettanto infondato appare il ricorso proposto dal IL, in quanto nessun obbligo ha il giudice di appello di fissare una data di scadenza diversa da quella fissata dal giudice di primo grado ed anzi, nel momento in cui la sentenza viene confermata in toto, rimangono ferme tutte le statuizioni contenute nella prima sentenza, ivi compresa quella concernente il termine per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento della provvisionale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004