Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 5568
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, nel caso la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della P.C. costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 540, comma secondo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 5568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5568
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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