Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/1998, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 05/02/1998
" Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
" Francesco Trifone " N.108
" Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
" Nicola Milo " N.21128/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN RA avverso la sentenza 28 marzo 1997 della Corte d'Appello di Torino. Sentita la relazione fatta dal Consigliere A.S.Agrò. Udito il P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Capaccioli in sostituzione dell'avv. Tizzani. Ritenuto in fatto
1. AN RA ricorre avverso la sentenza 28 marzo 1997 della Corte d'appello di Torino che ha confermato la decisione del ET del precedente 10 gennaio 1996.
Questi lo ha ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e perciò lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 400.000 lire di multa, oltre al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla parte civile, con provvisionale di 12.000.000 di lire. Ha infine concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento della menzionata provvisionale entro il 31 luglio 1996. 2. Il RA in primo luogo denunzia la violazione dell'art. 43 c.p. , in quanto la decisione impugnata non ha tenuto conto della sua impossibilità di adempiere e quindi del difetto dell'elemento soggettivo nel reato addebitatogli.
In ogni modo deduce, con secondo motivo, la violazione degli artt.132 e 133 c.p., in quanto la Corte d'appello di Torino si sarebbe limitata a ricorre a degli stereotipi per confermare la misura della pena irrogata, mentre in violazione dell'art. 62 bis c.p., terzo motivo, gli sarebbero state negate le attenuanti generiche, espressamente richieste nell'impugnazione e rifiutate con analoga motivazione apparente.
Si duole poi che nella determinazione della misura della provvisionale si sia andati oltre la prova già raggiunta del danno (questo era stato indicato dalla parte civile in 7.954.340 lire) e per di più oltre quanto richiesto dalla parte civile medesima. Vi sarebbe ancora violazione dell'art. 168 c.p., perché il meccanismo di subordinazione della sospensione condizionale della pena avrebbe vanificato il diritto d'appello dell'imputato, rendendolo inadempiente ancor prima della decisione sul gravame. La Corte d'appello al riguardo avrebbe dovuto almeno stabilire un nuovo termine per il pagamento.
Il RA infine deduce il vizio di motivazione della sentenza che, senza curarsi di replicare a quanto dedotto in appello, si manifesterebbe affetta da tautologie, estrapolazioni arbitrarie di fatti e petizioni di principio.
Considerato in diritto
1. I motivi di ricorso riguardanti l'affermazione della responsabilità penale sono infondati.
La Corte d'appello ha tratto dal tenore di vita del ricorrente, quale si manifestava nella nuova famiglia da lui formata, argomenti sufficienti per escludere l'esistenza di uno stato di illiquidità tale da impedire al RA la corresponsione dell'assegno mensile di lire 400.000, somma correttamente ritenuta non cospicua. Si tratta di valutazione basata su ragionevoli massime di esperienza e quindi incensurabile in sede di legittimità.
2. Parimenti infondate sono le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.
La pena di sei mesi di reclusione e lire 400.000 di multa è stata fissata dal ET in considerazione della palese insensibilità del RA verso le condizioni di vita dei figli minori e, rimasto indimostrato lo stato di disagio economico invocato per negare la propria responsabilità, questo stesso stato non poteva poi farsi valere per ottenere una pena più mite o al fine del riconoscimento di circostanze generiche.
3. La misura della provvisionale è comprensiva degli assegni non versati e degli interessi, delle spese mediche documentate e dei danni morali immediatamente riconosciuti. Non v'è quindi stata pronunzia per danni di cui non si era raggiunta la prova ne' vizio di ultrapetizione, dato che la parte civile aveva richiesto il provvedimento nella somma ritenuta opportuna dal ET.
4. Va piuttosto osservato che, fissando in una data precedente al passaggio in giudicato della sentenza il termine per l'adempimento dell'obbligazione nascente dalla provvisionale, utile per fruire della concessione della sospensione della pena, il ET (e la pronunzia impugnata in questa sede) hanno, contra ius, disposto dell'esecutività della decisione. Infatti, ferma restando l'efficacia civile della provvisionale direttamente discendente dalla legge, subordinare la concessione del beneficio di cui all'art.163 c.p. ad un comportamento che l'imputato dovrà adottare prima della definitività della sentenza significa voler rendere irreversibile tale statuizione anteriormente al passaggio in giudicato della pronunzia medesima. Il che equivale in realtà a conferire efficacia esecutiva immediata alla decisione su un capo penale, in quanto relativo all'attuazione della sanzione. Pertanto l'ultimo comma dell'art. 165 c.p. va inteso nel senso che il termine ivi previsto per l'adempimento dell'obbligo imposto dal giudice ha sempre quale dies a quo la data del passaggio in giudicato della condanna, siccome già più volte ritenuto da questa Corte (31 marzo 1978, Marini, 22 ottobre 1988, Tornatore), anche in considerazione del fatto che la sospensione dell'esecuzione della pena presuppone necessariamente che tale pena sia divenuta definitiva.
Occorre quindi annullare in questa parte la decisione impugnata e, senza dover operare scelte discrezionali ulteriori, concedere al ricorrente lo stesso spatium deliberandi che gli era stato accordato in sede di merito, spostandone semplicemente l'inizio alla data del passaggio in giudicato della sentenza. Al che si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro il 31 luglio 1996 e dispone che detto beneficio sia subordinato al l'adempimento della predetta condizione nel termine già stabilito (mesi sei e giorni venti) a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998