Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/1998, n. 2347
CASS
Sentenza 5 febbraio 1998

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Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/1998, n. 2347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2347
    Data del deposito : 5 febbraio 1998

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