Sentenza 11 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 18938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18938 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
8 9 38 / 03 C.C. REPUBBLICA ITALIANA 78588 IN NOM EL DICASSAZIONE LA CORTE SUI RE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22776/01 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO - Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron.37882 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - - Rel. Consigliere- Rep. 5040 Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 28/05/2003 - Consigliere- Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 78588 sul ricorso proposto da: EZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato MARCELLO PIGA, ее 37723 che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO MUCCIARELLI, CARLO ENRICO PALIERO, GUIDO MUCCIARELLI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO E DEL BILANCIO, (ora Ministero Economia e Finanze) in persona del Ministro pro tempore, SO, in persona del Presidente pro tempore 2003 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1484 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li 1 1 rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti - avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO, depositato il 19/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
ha udito per il ricorrente 1'Avvocato Paliero che chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il - rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con provvedimento del 19 luglio 2001,la Corte di appello di Milano respingeva il reclamo di NC EZ, già componente del collegio sindacale della Mediocredito Lombardo s.p.a. contro il decreto n.303489 del Ministero del bilancio e della programmazione eco- nomica del 31 ottobre 2000, con cui gli era stata in- flitta la sanzione di £.44.000.000 per le infrazioni successive al 1° settembre 1996 rilevate dalla Consob nel corso di una ispezione compiuta presso la banca e riguardanti soprattutto contenuti e carenze del Manuale operativo della società, nonché carenze per la funzione 2 - di controllo interno e nell'attività di intermediazione finanziaria svolta per la clientela: più in particola- re, dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità degli art.43 d.lgs. 415 del 1996 e 190 del d.lgs.58/1998 per asserito contrasto con gli art.25 e 76 Costit. ; ed inammissibili gli ulteriori motivi con- cernenti la violazione dei principi di personalità tassatività delle violazioni, nonché del cumulo giuridi- co per le ipotesi di concorso formale, introdotti per la prima volta con una memoria depositata nel corso del procedimento. Dichiarava infondati tutti gli altri mo- tivi già contenuti nel reclamo e rivolti a contestare la sussistenza di ciascuna delle violazioni addebitate- gli, la reiterazione dello stesso addebito in più infra- zioni, nonché i criteri applicati dal Ministero nella determinazione della sanzione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in com- plessive £.
1.270.000. Per la cassazione del provvedimento il EZ ha proposto ricorso per 8 motivi;
cui resiste il Ministero dell'economia e delle finanze (già del tesoro e del bi- lancio) con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, il Viezzo- li, denunciando violazione dell'art. 111 e 25 Co- + 3 stit., nonché totale difetto di motivazione in merito alle proposte questioni di legittimità costituzionale degli art. 43 del d.lgs.415 del 1996 e 190 del T.U. appr. con d.lgs. 58 del 1998, lamenta che il provvedi- mento impugnato abbia negato la copertura e le garanzie stabilite dall'art. 25 Costit. per le sanzioni penali al sistema delle sanzioni amministrative previste da en- trambe le norme (e nella fattispecie applicate dal Mi- nistero), in contrasto con le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza, con i principi affermati dalla legislazione comunitaria e da quella nazionale a parti- re dal d.lgs.472 del 1997 in materia tributaria;
e non abbia considerato che detto precetto costituzionale impone sia il principio della riserva assoluta di leg- ge, sia il canone di determinatezza della fattispecie dell'illecito, nel caso violati perché l'una e l'altra disposizione legislativa si limitano ad individuare soltanto i destinatari e la sanzione, perciò costituen- do norme sanzionatorie totalmente in bianco. Con il secondo motivo, denuncia violazione anche dell'art. 76 Costit. perché l'art.3 della legge delega 52 del 1996, che peraltro recepiva altrettante direttive comunitarie ed aveva sottoposto la normativa di recepi- mento ad una sorta di controllo parlamentare, aveva at- tribuito al legislatore ordinario il potere di prevede- 4 re sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi da emana- re;
laddove questi ultimi avevano esteso le sanzioni al- le "disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob o dalla Banca d'AL" che esulavano dalla de- lega. Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art.1 della legge 689 del 1981, censura il decreto impugnato per non aver considerato che tutta una serie di conte- stazioni faceva espresso riferimento alle clausole ge- comportamento poste dall'art.17 delnerali di d.lgs.415/96, laddove l'art. 43 aveva previsto la sanzio- ne per le sole violazioni dell'art. 25 della legge, che non era stato richiamato nei provvedimenti di contesta- zione e non poteva, dunque, essere applicato dal gudice ex post. Tanto premesso, il Collegio deve, anzitutto, osser- vare, che non può costituire motivo di ricorso per cas- sazione la valutazione negativa che il giudice del me- rito abbia fatto circa la rilevanza e la fondatezza di una questione di illegitimità costituzionale;
per cui le considerazioni al riguardo del ricorrente non hanno ca- rattere di impugnazione né comportano un riesame nei limiti delle censure contro le argomentazioni della Corte di appello,ma si traducono nella riproposizione di analoghe questioni,peraltro consentita alla parte in ogni stato е grado del giudizio (Cass.1358/1999; 4937/1995;11790/1990). In ordine ad esse,la Corte Costituzionale (fin dal- le sentenze 4/1957;48/1961;2/1962 e 65/1962) ha ferma- mente escluso la riferibilità della riserva di legge, prevista dall'art. 25, comma secondo, della Co- stituzione per le sanzioni penali (cui soltanto si ri- ferisce anche l'art. 7 della Convenzione CEDU), alle sanzioni amministrative pur se con quelle possono pre- sentare, per determinati aspetti evidenziati dalla dot- trina ricordata dal ricorrente, una qualche affinita',e che tuttavia non si pongono come strumento di dife- sa dei valori essenziali del sistema, come tali non misurabili sul terreno della convenienza economica, ma vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati al- l'amministrazione; ed ha affermato (o presupposto più o meno esplicitamente in numerose decisioni) che il para- metro riferibile alle sanzioni amministrative depenalizzate o meno- costituito dal principio della riserva di legge relativa stabilito dall'art. 23 Costit. (oltrecchè dal principio di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97, che qui non viene in rilievo), non senza precisare i limiti e le garanzie sufficienti a 6 - far ritenere rispettato il principio sudet- to, consistenti nel fatto che la prestazione obbligato- ria autoritativamente imposta debba avere "base" in una legge e che la legge stessa stabilisca i criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalita' lasciati alla pubblica amministrazione nella determi- nazione in concreto della prestazione medesima (Corte Costit. 250/1992; 447/1988; 290/1987; 34/1986; 100/1981). Per cui, anche questa Corte ha più volte ribadito (Cass. 12367/1999; 1113/1995; 9633/1990) siffatte con- siderazioni della Consulta, che una interpretazione estensiva dell'art. 25 Cost. -nei termini ora ripro- posti dal ricorrente- risulta incompatibile sia con la collocazione sistematica della norma fra una serie di principi squisitamente penalistici, sia con la sua derivazione storica dal principio illuministico "nullum crimen sine lege"; ed oblitera il collegamen- to fra lo stesso art. 25 co. 2 e l'art. 13 Cost., che rende palese il riferimento alla liberta' per- sonale come ratio delle sottese garanzie. Ha rilevato, altresì, che intervenuta la legge 689 del 1981, l'art.1,1° comma ha introdotto per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella posta dall'art. 25 Costit. ("nessuno puo' essere as- 7 G soggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge"), impedendo che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da dispo- sizioni contenute in fonti normative subordinate (ma non anche che una norma successiva di pari rango legi- slativo possa prevedere in via generale o per singoli settori l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie); e tuttavia, che in ogni ca- so anche tale disposizione legislativa, pur irrigidendo la riserva per le sanzioni amministrative, non esclude che precetti sufficientemente individuati dalla legge siano eterointegrati da norme regolamentari de- legate, in virtu' del peculiare tecnicismo della di- mensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Cass. 3351/1999; 2138/1999; 1061/1996); . Sicchè la riserva di legge resta assoluta e to- tale solo per quanto attiene alla determinazione della sanzione, esigendo che la stessa sia comminata direttamente dalla legge senza alcuna integrazione specificazione da parte di autorita' amministrati- о ve;
ma consentendo il rinvio (Corte Costit. 48/1961 cit.) "a provvedimenti amministrativi della determinazione di elementi O di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, purché risulti- no assicurate le garanzie atte ad escludere che la di- 8 screzionalità si trasformi in arbitrio" (Cass.1242/1999; 2937/1998; 2138/1998; 477/1998): al pari del resto di quanto si verifica nel diritto pena- le, allorquando sia prevista come reato l'inosservanza di un provvedimento legittimamente dato dall'autorità amministrativa in determinate materie (cfr. art. 650 cod.pen.; art.24 della legge 185/1990 sulla disciplina delle armi;
art. del d.lgs.490/1999 sulla tutela delle opere d'arte). Proprio al sudetto principio di legalità si sono uniformati -come del resto richiesto dall'art. 21 lett. r della legge delega 52/1996- il d.lgs. 415 del 1996 prima ed il d.lgs.58 del 1998 poi, posto che nessuna norma di dette leggi si è avvalsa della possibilità di delegare a fonti subordinate la previsione di sanzioni amministrative nella materia dell'intermediazione fi- nanziaria:e l'art. 43 della prima (al pari dell'art. 190 del d.lgs.58/1998), non è qualificabile come norma puni- tiva "in bianco", nè comporta delega all'autorità am- ministrativa per determinare i soggetti ed i comporta- menti punibili,in quanto identifica direttamente tanto gli uni,quanto gli altri, definendo come fatti sanziona- bili le inottemperanze agli atti e provvedimenti resi dalle autorità di vigilanza nelle materie indicate dall'art. 25, commi 1° e 2°; il quale, in attuazione delle 9 direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE nonché dell'art. 21 della legge delega 52 del 1996, ha demandato alla Consob di disciplinare con apposito regolamento le procedure, anche di controllo interno, nonché i comporta- menti che le imprese di investimento e le banche sono tenute ad osservare nei confronti della clientela, ed infine gli obblighi informativi nell'attività di nego- ziazione, specificando oggetto e limiti dell'intervento amministrativo. Tutto ciò dopo che l'art.17 aveva enun- ciato in modo assai più circostanziato i principi ed i doveri (poi riassunti dall'art. 25) cui detti enti devo- ΠΟ attenersi nella prestazione dei servizi previsti dalla legge, perciò non ampliando la discrezionalità am- ministrativa,ma ponendo altrettanti limiti ai contenuti del Regolamento che la Consob era chiamata ad adottare ed eliminando la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie da parte di questo. Al quale in definitiva è rimesso del tutto legittima- mente anche in conformità all'art.1 della legge 689/81, il compito complementare di integrare, data la parti- colare tecnicità della materia, ed alla stregua dei principi e delle direttive individuati dagli art.17 e 25 ora menzionati, la determinazione della parte pre- cettiva di cui si è detto, mediante la specificazione del contenuto di elementi delle fattispecie già suffi- . 10 cientemente delineati in sede legislativa, anche in funzione delle situazioni peculiari che l'attività di intermediazione finaziaria presenta nonché del loro ra- pido evolversi: onde assicurarne per un verso adeguati livelli di funzionamento a consentire nel contempo le attività di vigilanza,ispettiva e di controllo costi- tuenti altrettante finalità indicate dall'art. 21 della citata legge delega. In tal modo risultano osservate anche le esigenze di tassatività e di determinatezza delle fattispecie punibili, atteso che entrambe devono considerasi ri- spettate allorchè la norma di legge, sanzionando come き infrazione l'inosservanza di specifici provvedimenti amministraivi, non lasci margine di incertezza sull'individuazione dei provvedimenti medesimi e dei soggetti tenuti ad osservarli;
e che nel caso la mancata predeterminazione del contenuto dei provvedimenti affi- dato alle valutazioni della Banca d'AL e della Con- sob,non si traduce in indeterminatezza del precet- to, esaustivamente delineato dalla previsione come ille- cito amministrativo della mancata esecuzione delle di- sposizioni di detti organi di vigilanza, una volta che siano impartite. Consegue che la disciplina legislativa qui consi- derata non si pone in contrasto né con l'art. 23, né con 11 l'art. 25 Cost., e che il dubbio di legittimita' Co- dalla parte ricorrente e' stituzionale prospettato infondato con riguardo non solo alle manifestamente sudette norme, ma anche all'asserito eccesso di delega (art. 76 Costit): vero è infatti che l'art. 3 della legge 52/1996 aveva attribuito ai decreti legislativi il po- tere di prevedere "sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi" e che il menzionato art. 43 d.lgs 415/1996 le ha stabilite oltre che per l'inosservanza delle disposizioni legi- slative elencate nel 1° comma anche per quella "delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla SO o dalla Banca d'AL". Ma quest'ultima disposizione non può che essere in- terpretata in senso conforme all'art. 76 Costit., che cioè debba trattarsi di norme esclusivamente integrati- ve nei termini di cui si è detto delle disposizioni di legge appena finite di indicare (e perciò non rimesse alla mera facoltà discrezionale di detti enti, di adot- tarle in qualsivoglia materia ed anche in antitesi con quelle): come del resto confermano la qualificazione "relative" ad esse preposta, altrimenti priva di senso, che le collega necessariamente a queste disposizioni ed ancor più la precisazione "ovvero le disposizioni gene- rali o particolari emanate dalla Banca d'AL o dalla 12 SO in base ai medesimi articoli", contenuta nell'identica previsione dell'art. 190 del T.U. D'altra parte, neppure la scelta di demandare le di- sposizioni sudette alla Banca d'AL o alla Consob, qualificabile come iniziativa autonoma del legislatore delegato, costituendo, la stessa oggetto proprio di spe- cifico mandato della legge delega, il cui art.21 stabi- liva che dovevano esser previste (lett. g) "forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, ri- guardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le parte- cipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e t contabile, i controlli interni, le norme di comporta- mento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni"; e che "le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la di- sciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di in- vestimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla SO e dalla Banca d'AL, secondo le rispettive competenze normativamente previste" (lett. p) : in con- formità, del resto al disposto dell'art. 27 della menzio- nata direttiva 93/22/CEE, in base al quale "Ferme re- stando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni di diritto penale, gli Stati membri 13 prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare sanzioni nei confronti delle imprese d'investi- mento - o di coloro che abbiano l'effettivo controllo dell'attività di tali imprese - che abbiano violato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrati- ve in materia di vigilanza o di esercizio dell'attivi- tà, o possano adottare a loro carico provvedimenti di- retti specificatamente a far cessare le infrazioni ac- certate o a rimuoverne le cause". Infine, il fatto che taluna delle disposizioni poi effettivamente emanate dall'autorità di vigilanza possa risultare in contrasto con i precetti ed i principi di + cui si è detto, elencati dai decreti legislativi, così come la prospettazione di qualsiasi altra illegittimità delle disposizioni regolamentari non osservate,per vio- lazione dell'art. 43 del d.lgs.415/1996 (o dell'art. 25 a quest'ultima disposizione collegato) о 190 del T.U., ovvero di disposizioni della legge 689/1981 asse- ritamente applicabili, non incide sulla legittimità co- stituzionale di dette norme, ma comporta la disapplica- zione da parte del giudice adito di quelle secondarie ritenute illegittime ex art. 5 della legge 2248/1865 All.E (e l'annullamento della sanzione comminata in ba- se ad esse): che il ricorrente tuttavia era tenuto a far valere con specifico motivo di opposizione nella fase 14 di merito. Con il quarto motivo, il ricorrente, deducendo viola- zione degli art.111 Costit. e 3 della legge 689/1981, censura il decreto impugnato per avere dichia- rato inammissibili i rilievi svolti in merito all'emissione del provvedimento sanzionatorio che aveva fatto discendere la sua responsabilità automaticamen- te dalla carica ricoperta, senza considerare che nel vigente ordinamento il fatto illecito può essere impu- tato soltanto per la violazione di una regola di dili- genza specifica, nonché di un rischio personale per lo non de- svolgimento di attività proprie non delegate o : responsabilità solidale di cui legabili;
che la all'art. 6 della legge non poteva essere confusa con quella di cui agli art.2403, 2406 2407 cod. civ., invo- cata dalla Corte di appello e che con il ricorso alla prima norma si era in realtà aggirato l'obbligo di ti- pizzazione e di accertamento di quelle omissioni di vi- gilanza che soltanto avrebbero potuto fondare la sua diretta ed autonoma responsabilità da ricavare semmai dal combinato disposto degli art.3 e 5 della legge 689/81. Con il quinto motivo, deducendo violazione dell'art. 8 della legge 689/81,si duole che la Corte di appello abbia omesso di applicare la disciplina del 15 concorso formale di illeciti prevista da detta norma, *non considerando che alcune fattispecie quali le con- testazioni sub 1,2,3,4,6,11 e 13, erano la mera ripeti- zione di altre contestazioni cui nulla aggiungeva- no, per cui per il principio del ne bis in idem non po- tevano essere sanzionate due volte;
e d'altra parte trattavasi di condotte non apprezzabili in un singolo ben individuato momento, ma perduranti nel tempo come un unicum senza soluzione di continuità. Mentre per i do- veri di condotta particolare solo se non direttamente connessi o derivati da modelli generali di organizza- zione dell'attività ne era configurabile la qualifica- zione di illeciti materialmente concorrenti con quello relativo alla violazione del dovere generale di orga- nizzazione, altrimenti dovendosi applicare la regola del ne bis in idem o quella del cumulo giuridico. Entrambi i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. In ordine all'asserita violazione dei principi di personalità e di tassatività degli illeciti, nonché al regime del cumulo giuridico,il provvedimento impugnato ha rilevato che le relative censure non erano state proposte con l'atto di opposizione, bensì inammissibil- mente soltanto con una successiva memoria depositata nel corso del procedimento. 16 Questo accertamento non è anzitutto smentito dal assunto del ricorrente il quale deduce del contrario genericamente, di aver posto le questioni nella tutto parte iniziale dell'atto di opposizione (pag.1-3), ivi rinvenendosi soltanto l'indicazione del decreto conte- nente la sanzione nonché della carica ricoperta dal EZ presso la Mediocredito Lombardo;
e subito dopo i singoli motivi di impugnazione di ciascuna delle vio- lazioni contestate. Per cui anch'egli finisce per rico- noscere (pag.30 del ric.) di aver dedotto per la prima volta la violazione delle regole sulla responsabilità personale concretizzata dalla colpa soltanto nella me- moria sudetta. Ed allora, la statuizione della Corte territoriale risulta del tutto corretta, avendo questa Corte ripe- tutamente affermato anche a sezioni unite, che nei giu- dizi che scaturiscano da una opposizione contro provve- dimenti irrogativi di sanzioni amministrative, l'opposizione medesima qualunque ne sia la forma о la denominazione, configura l'atto introduttivo, di un giudizio di accertamento negativo della pretesa della cui oggetto è delimitato, per l'opponente,P.A., il dalla "causa petendi " fatta valere con l'opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di de- durre motivi o circostanze, a sostegno di detta prete- 17 sa, diverse da quelle enunciate con il provvedimento impositivo;
e che, allorquando nel corso del procedi- mento si prospettino nuovi motivi di illegittimità dell'atto (che non ne comportino l'inesistenza), il giu- dice di merito non deve tenerne conto proprio perché formulati in corso di causa al di fuori dell'atto di opposizione e delle sue modificazioni consentite neces- sariamente, proprio in ragione della natura del giudi- zio, solo nell'ambito di quanto dedotto dalla parte con l'atto sudetto (Cass.10796/2000; 10202/2000; 5936/1999; 4704/1999). D'altra parte,i corretti rilievi del ricorrente, circa la portata e la funzione degli artt. 2392 cod. civ. e 6 della legge n. 689 del 1981, richiamati dal provvedimento impugnato nella premessa di carattere ge- nerale ai vari addebiti per configurarne la responsabi- lità non infirmano il decisum della Corte di Milano, richiedendo solo un'integrazione nella motivazione in diritto. L'art. 43 secondo comma del d.lgs. n. 415 del 1996 e l'art. 190 terzo comma del d.lgs. n. 58 del 1998, con rispettivo riferimento alle violazioni contemplate nei commi precedenti degli stessi articoli, autonomamente prevedono come sanzionabile l'inosservanza di doveri di controllo attinenti ai fatti che integrino le violazio- 18 ni medesime, ' quindi, con riguardo agli amministrato- ri di società, tenuti a vigilare sul generale andamento della gestione ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., in- troducono, in aggiunta all'eventuale responsabilità ci- vilistica, una diretta responsabilità per illecito am- ministrativo, per i fatti riconducibili a detto obbligo di vigilanza. L'accertamento, poi, della Corte di Milano, circa l'inclusione delle infrazioni in discorso fra quelle che gli amministratori avrebbero potuto e dovuto impe- dire nell'esercizio delle menzionate attribuzioni, non è sindacabile in questa sede, nemmeno sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione. Al riguardo va rilevato che il ricorso -non previsto dalla legge 415/1996,né dal T.U. 58/1998 ed ammissibile per la natura di atto giurisdizionale decisorio del provvedimento impugnato che ha pronunciato su diritti soggettivi del ricorrente con attitudine ad assumere autorità di giudicato (Cass.1337/2003;770/2003) - rientra nella categoria di quelli straordinari ex art. 111 Costit., in cui i motivi sono limitati alla violazione di legge;
ed preclusa la deduzione di incompletezze o insufficienze di motivazione della decisione pur se su punti ritenuti decisivi, a meno dell'ipotesi, per le considerazioni 19 appena svolte qui non configurabile, in cui quest'ultima manchi del tutto O sia meramente apparente, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass.4854/2002; 3868/2002;sez.un.319/1999). In merito, poi, all'applicazione del principio ne bis in idem,il provvedimento impugnato nell'esaminare partitamente gli addebiti mossi dalla Consob e recepiti nel provvedimento ministeriale, per poi esprimere un convincimento di fondatezza delle contestazioni, ha de- lineato i vari comportamenti, evidenziandone gli ele- menti di specificità; ha perciò accertato che trattavasi di previsione del tutto autonoma rispetto a quella o a quelle di cui secondo la prospettazione del ricorrente avrebbe costituito la ripetizione, ovvero in cui doveva ritenersi contenuta con riferimento sia agli elementi fattuali costitutivi di ciascuna condotta od omissione, nonché al loro profilo temporale, sia alla ratio di cia- scuna delle singole fattispecie contestate. Per cui esplicitamente od implicitamente, ha dato risposta alle riportate deduzioni dell'opponente, escludendo la sus- sistenza delle relative premesse. Tale risposta, non sindacabile in ordine alla rico- struzione dei fatti per quanto sopra osservato sui li- miti del presente giudizio, si conforma, per il resto, 20 a corretti criteri in diritto, tenendosi conto che, in presenza di una pluralità di prescrizioni che discipli- nino una determinata attività d'impresa richiedendo di- stinti adempimenti, l'inosservanza di ciascuna di esse si traduce in un autonomo contegno, separatamente san- zionabile, indipendentemente dal collegamento logico e funzionale di quegli adempimenti (in quanto rivolti al perseguimento di obiettivi unitari): con conseguente disciplina sull'unificazione dellaesclusione della sanzione, quale prevista dall'art.8 della legge 689/1981,che nella interpretazione offerta da questa Corte (e dal ricorrente non contestata) è applicabile per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralita' delle violazioni si ricon- duce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti) perciò rendendo irrilevante che le piu' azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la sola ecce- zione, qui non ricorrente, delle violazioni in mate- ria di previdenza assistenza obbligatorie (Cass. 16699/2002; 3756/2001; 10244/2000). Il sesto motivo del ricorso, inerente all'entità della pena pecuniaria, denuncia la violazione dell'art. 11 primo comma della legge n. 689 del 1981, e si arti- 21 cola in una duplice censura. Si sostiene che detta norma quando include fra i ' criteri per la quantificazione della sanzione i cosid- detti interventi riparatori posti in essere dopo la commissione dell'illecito, impone di considerare tutti i comportamenti sopravvenuti fino al momento dell'irrogazione della pena, e che di conseguenza, nel caso concreto, non si potevano trascurare gli atti di riorganizzazione posti in essere dal Mediocredito Lom- bardo prima della proposta della Consob e comunque alla stessa comunicati (peraltro in risposta a sua espressa richiesta) anteriormente all'applicazione della sanzio- ne da parte del Ministro. Si deduce inoltre che la Corte di Milano non poteva confermare la pena fissata con il provvedimento mini- steriale, una volta che aveva riconosciuto il fondamen- to dell'opposizione sia pure limitatamente ad una delle contestazioni. Il motivo è infondato. Sulla prima questione si osserva che il citato art. 11, ove richiede di determinare la sanzione avendo ri- guardo anche all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, va coordinato con le regole del procedimen- to amministrativo che si conclude con l'atto sanziona- 22 torio, ' quindi, implica il dovere dell'autorità ammi- nistrativa di vagliare i contegni riparatori di cui ab- bia avuto notizia entro il termine accordato per la formulazione di deduzioni difensive, non anche quelli successivamente comunicati, per i quali dovrebbe di- sporre una non prevista rinnovazione delle indagini, allo scopo di un aggiornamento (potenzialmente indefi- nito) della situazione fino al giorno dell'esercizio del potere punitivo. Ne deriva, per le sanzioni irrogate a norma del d.lgs. n. 58 del 1998, che i suddetti comportamenti debbono essere apprezzati dal Ministro solo se emergen- ti dalle indagini ispettive della Banca d'AL o del- la Consob, ovvero dalle controdeduzioni svolte dall'interessato nei trenta giorni successivi alla con- testazione, ai sensi dell'art. 195 secondo comma. La diversa soluzione propugnata dal ricorrente por- terebbe all'anomalo risultato, non compatibile con la base logica del predetto art 11, e non scevro da dubbi costituzionale (sotto il profilodi legittimità dell'irragionevolezza della relativa previsione), di consentire all'incolpato un differimento a tempo inde- terminato dell'atto punitivo, dato che la rilevanza ai fini del quantum della sanzione di ogni contegno so- pravvenuto, solo perchè comunicato prima del provvedi- 23 mento afflittivo, si tradurrebbe nel dovere del Mini- stro di disporre una riapertura dell'istruttoria ammi. – nistrativa, di pertinenza della Banca d'AL e della Consob, ogni qual volta sopraggiunga notizia di ulte- riori fatti astrattamente influenti sull'entità della sanzione. Il principio sopra enunciato, con il quale si ret- tifica sul punto la motivazione in diritto del decreto impugnato, non ne infirma il decisum, dandosi atto nel ricorso che quei contegni ulteriori sono stati portati a conoscenza dopo la scadenza del citato termine. Sulla seconda questione si osserva che il giudice dell'opposizione a provvedimento sanzionatorio, nel sindacato sull'ammontare della pena pecuniaria, è auto- nomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, e, pertanto, non è soggetto a fis- si parametri di proporzionalità, correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, potendo reputare con- grua l'entità della sanzione inflitta dall'autorità am- ministrativa sulla base di una molteplicità di incolpa- zioni anche quando ritenga insussistente una di esse, ove esprima, come nella specie, un apprezzamento di sostanziale ininfluenza della medesima di quest'ultima sulla complessiva gravità dei fatti (e sempre che, come pacificamente nel caso in esame, siano rispettati i li- 24 miti di legge). Il settimo motivo del ricorso si riferisce alla contestazione inerente ai "reimpieghi di liquidità”, formulata in relazione agli artt. 19 primo comma del d.lgs. n. 415 del 1996 e 22 primo comma del d.lgs. n. 58 del 1998. Si critica la Corte di Milano per aver of- ferto una motivazione apodittica, ed in effetti assen- te, nel ritenere che le deduzioni sul punto formulate con l'atto di opposizione non fossero pertinenti ri- spetto all'addebito. Il motivo è infondato. Il ricorrente trascrive le deduzioni assertivamente trascurate, con le quali invocava l'applicazione della disciplina codicistica sui depositi bancari, e poi cor- rettamente riporta gli argomenti con cui la Corte d'appello le ha considerate non conferenti, nell'ambito di un addebito che non riguardava l'appropriazione di somme ma il ritardo nel reinvestimento in favore dei clienti. La pretesa inadeguatezza di tali argomenti, rima- nendo sul piano del vizio della motivazione, non è de- nunciabile in questa sede, in ragione di quanto osser- vatosi sulle censure deducibili con il ricorso straor- dinario ex art. 111 della Costituzione. Egualmente infondato è,infine, l'ottavo motivo con 25 $ cui il ricorrente si duole di essere stato condannato dalla Corte territoriale al pagamento delle spese pro- cessuali a differenza di altri opponenti allo stesso decreto ministeriale irrogativo di sanzione, nei cui ri- guardi il giudice del merito le aveva compensate per la novità della materia:posto che il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio alla definizione del giudizio e che la condanna alle spese una conseguenza legale del fatto obbiettivo della soc- combenza. Per cui, la relativa pronuncia, non richiede alcuna motivazione, a fronte dell'esito della lite sfa- vorevole per la parte onerata. L'introduzione di deroga alla regola della soccom- benza, con la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, a norma dell'art. 92 secondo comma cod. proc. civ., configura potere discrezionale, il cui man- cato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (v., ex pluribus, (Cass. 11537/2002; 10861/2002; 1898/2002). Sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 della Costitu- zione, non può spiegare alcuna interferenza la circo- stanza che il giudice non si avvalga di quel potere, pur avendolo esercitato in controversie fra parti di- verse in tesi caratterizzate da coincidenza delle que- 26 stioni dibattute e della loro definizione;
1' omessa compensazione delle spese non segna l'applicazione di - una norma diversa in un caso identico, ma esprime le- gittima scelta del giudice di quel caso, secondo un' alternativa che la legge affida alla sua discrezio- nalità. In conclusione il ricorso deve essere respinto. La complessità e la novità di alcuni dei quesiti affrontati in questa fase processuale rendono equa la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. й о Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- ф la Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 28 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio)^ (Salvatore Salvago) but Пиви 1 AL CANCELLIERE Domenico Maz Дошибо al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civer Depositato in Cancere d 11 DIC. 2003 U IL CANCELLIERE 27