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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SCACCHI PIERANGELO e dell'avv. FRATTINI ELISABETTA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
SCACCHI PIERANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DE LUCA ANTONIO, elettivamente domiciliato C/O il difensore avv. DE LUCA ANTONIO
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario – domanda di risoluzione del contratto e domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale (contratto di compravendita di beni mobili) + domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate / richiamate come da note depositate in data
29 agosto 2024, valide quali “note di trattazione” per l'udienza del 17 settembre 2024, conclusioni, per l'effetto, ivi precisate e qui di seguito integralmente trascritte:
“Accertare l'inadempimento della società convenuta del contratto inter partes per la mancata consegna, nel termine fissato consensualmente al 12/12/2022 od, in ogni caso, al 5/1/2023 od al 8/2/2023 o nel giorno
pagina 1 di 12 determinato dal Tribunale ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., dell'arredamento elencato nella fattura pro-forma del 11/11/2022 N. 87 e della lavastoviglie e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. od, in subordine, degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., condannando
[...] al pagamento, in via principale della somma di €. 10.752,47 in restituzione del pagamento CP_3 indebito dell'acconto in data 11/11/2022. Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di
€ 544,00 per il ritiro delle attrezzature e dell'arredamento, di €.3.380,67 per i canoni al locatore per i locali occupati dal dopo il 12/12/2022 fino all'apertura della nuova pizzeria, alla restituzione della CP_1 somma di €.1.900,00 pagato quale prezzo della lavastoviglie, al lucro cessante per i giorni di chiusura della nuova pizzeria nei giorni 8 e 9/2/2023, in ragione del corrispettivo riscosso nei giorni 10 e 11/2/2023 pari rispettivamente ad €.1.711,55 ed €. 2.633,71 e quindi per la somma di €. 4.354,36, e così complessivamente alla somma di €. 10.179,03. Dichiarare conseguentemente tenuta e condannarla al pagamento Controparte_3 della somma di €.20.923,50 oltre interessi e rivalutazione. Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto le domande riconvenzionali proposte da in via principale ed in via subordinata...”. Controparte_2
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate / richiamate come da note depositate in data
16 settembre 2024, valide quali “note di trattazione” per l'udienza del 17 settembre 2024, conclusioni, per l'effetto, ivi precisate e qui di seguito integralmente trascritte:
“… I. In via principale respingere le domande avversarie, in quanto infondate, non provate, inammissibili o come meglio per tutte le ragioni di cui in premessa, accertando, per quanto occorrer possa anche in via riconvenzionale, l'inadempimento di non scarsa importanza dell'attrice al contratto di compravendita della merce di cui alla fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, la conseguente legittimità del recesso della convenuta ed il diritto della stessa di trattenere la somma di € 10.752,47 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. II. In via subordinata, alternativa e riconvenzionale, qualora l'acconto versato dall'attrice non fosse qualificabile come caparra confirmatoria, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita della merce di cui alla fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022 per inadempimento dell'attrice e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta a causa di tale inadempimento e della conseguente risoluzione del contratto in misura almeno pari all'acconto percepito dalla stessa convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta compensazione ovvero compensare il credito dell'attrice a titolo di restituzione del predetto acconto con quanto spettante alla convenuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, con espressa riserva di agire in separata sede per la condanna dell'attrice al pagamento della differenza dovuta. …”
svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 21 febbraio 2023 il signor (con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Pierangelo SCACCHI) evocava in giudizio (d'ora Controparte_2 in poi, breviter, anche solo al fine di: “Accertare l'inadempimento della società CP_2
convenuta del contratto inter partes per la mancata consegna, nel termine fissato consensualmente al
12/12/2022 od, in ogni caso, al 5/1/2023 od al 8/2/2023 dell'arredamento elencato nella fattura pro- forma del 11/11/2022 e della lavastoviglie e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. od, in subordine, degli artt. 1453 e 1456 cod. civ., condannando al pagamento, in via principale della somma di €. €. 10.752,47 in Controparte_2 restituzione del pagamento indebito dell'acconto in data 14/11/2022. Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di € 544,00 per il ritiro
pagina 2 di 12 delle attrezzature e dell'arredamento, di €.1.126,89 per i canoni al locatore per i locali occupati dal
dopo il 12/12/2022 fino all'apertura della nuova pizzeria, alla restituzione della somma CP_1 di €.1.900,00 pagato quale prezzo della lavastoviglie, al lucro cessante per i giorni di chiusura della nuova pizzeria nei giorni 8 e 9/2/2023, in ragione del corrispettivo riscosso nei giorni 10 e 11/2/2023 pari rispettivamente ad €.1.711,55 ed €. 2.633,71 e quindi per la somma di €. 4.354,36, e così complessivamente alla somma di €. 7.916,61”.
In data 18 maggio 2023, si costituiva (con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DE LUCA) la predetta convenuta contestando la prospettazione fattuale di parte attrice, chiedendo il CP_2
rigetto delle domande della stessa e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del (con le conseguenze del caso). CP_1
La prima udienza effettiva si svolgeva in data 19 luglio 2023; ivi, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con disposizione rinvio all'udienza del
13 dicembre 2023.
All'esito della stessa udienza e con provvedimento in pari data, lo scrivente, in accoglimento di parte delle istanze delle parti per istruttoria orale, fissava udienza per escussione testi ed interrogatorio di parte convenuta al 20 marzo 2024.
Ivi, non compariva il legale rappresentante della convenuta (con riserva autorizzata al fine di giustificare detta mancata comparizione); inoltre, veniva eccepito dalla difesa attorea il difetto / inesistenza di procura in relazione alla costituzione in giudizio della stessa.
Con successivo provvedimento in data 27 maggio 2024, lo scrivente – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2024 e alla luce di memorie autorizzate – disponeva, tra il resto, quanto segue:
“… Sulla procura alle liti La questione sollevata da parte attrice non appare infondata, in quanto il soggetto che ha sottoscritto la procura alle liti “in calce” alla costituzione della convenuta non aveva e non ha la rappresentanza della stessa società convenuta;
Tuttavia, la difesa di ha provveduto a depositare (nel termine CP_2 concesso) memoria con allegata procura, questa volta, rilasciata da soggetto avente rappresentanza e, se si vuole, ius postulandi. L'attuale formulazione dell'invocato art. 182, secondo comma CPC, recita come segue:
“Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza
o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.” La questione di diritto discussa in dottrina e giurisprudenza si basava sulla distinzione tra una nullità della procura precedentemente conferita e una vera e propria inesistenza. In proposito, un orientamento meno rigoroso ed estensivo faceva leva sul dato letterale dell'art. 182 c.p.c. in allora vigente e che consentiva di sussumere nel verbo “rilasciare” anche l'ipotesi di originaria
pagina 3 di 12 inesistenza della procura alle liti in favore del difensore tecnico (in tal senso, Cass. Civile 10885/2018).
Vero che, successivamente, le Sezioni Unite della stessa Cassazione parevano aver accolto la testi più rigorosa e, quindi, la possibilità di “sanatoria ex tunc” per la sola ipotesi della nullità e non per quella dell'inesistenza (in tal senso, Cass. Sez. Unite 37434 / 2022). Ora, alla luce della qualificazione giuridica che si volesse dare alla fattispecie in esame (nullità o, come appare preferibile, inesistenza della procura), discende, in un caso (orientamento estensivo), la possibilità di ritenere valido anche l'atto depositato “in assenza” di regolare mandato, nell'altro, l'impossibilità di ritenere valido un atto depositato “in assenza” di procura e la possibilità di “sanare” (con effetto ex tunc) i soli atti svolti “in presenza” di procura nulla. Pur considerando inesistente la procura già conferita in sede di costituzione, ma propendendo per l'orientamento comunque più estensivo, anche alla luce del tenore letterale della norma attuale, lo scrivente può prendere atto degli effetti sananti del deposito (nel termine concesso in sede di prima udienza) e, quindi, ritenere comunque validi gli atti ad oggi depositati dalla convenuta in relazione ai quali si era già espresso in via istruttoria.
- Sull'istruttoria
• Quanto al capitolo rassegnato da parte attrice per interrogatorio nella seconda memoria ex art. 183 CPC depositata nell'interesse del sig. , lo scrivente evidenzia che, all'udienza fissata per CP_1 l'assunzione dello stesso interpello di parte convenuta, nessuno è comparso per la stessa a tal fine e, CP_2 ad oggi, non risulta agli atti alcuna vera e propria prova dell'impossibilità a presenziarvi;
pertanto, ritiene espletato l'incombente. …”
All'udienza del 26 giugno 2024, venivano escussi i testi indicati dalle parti e comparsi e all'esito della stessa veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 17 settembre 2024, disponendo lo svolgimento / sostituzione udienza mediante trattazione scritta;
per l'effetto, le parti precisavano come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione termini per conclusionali e repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
a) fatto
Che tra le parti oggi in causa siano intercorsi rapporti contrattuali e che detti rapporti contrattuali siano consistiti nell'acquisto di attrezzatura e arredi destinati ad attività di ristorazione (più precisamente, pizzeria) appare dimostrato e perfino non controverso;
quel che parte attrice lamenta è un inadempimento di parte convenuta (per cui chiede risoluzione del contratto e risarcimento danni); mentre parte convenuta sostiene – per
contro
- l'inadempimento di parte attrice e chiede risoluzione del contratto per inadempimento del sig. (con domanda riconvenzionale). CP_1
Ed allora, in primis, è opportuno valutare la vicenda proprio sotto il profilo dei fatti e proprio sì come prospettati in maniera opposta dalle parti oggi in causa;
proprio a tal fine, per completezza e facilità di chi legge, qui di seguito vengono riproposte testualmente le prospettazioni fattuali delle parti
(riportando stralci di rispettivi atti in argomento), partendo da parte attrice, per passare a parte convenuta.
pagina 4 di 12 “… Assumeva infatti l'attore di aver stipulato con la società convenuta contratto di vendita per le attrezzature di cui alla fattura pro-forma dell'11/11/2022 n°86 per il prezzo di €.9.423,01 oltre IVA, nonché per l'arredamento di cui alla nota pro-forma dell'11/11/2022 n° 87 per il prezzo di €.17.627,00 oltre IVA con la consegna entro il termine inter partes concordato. L'attore ritiene alla stregua delle risultanze istruttorie, che controparte non abbia prestato adempimento alle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto predetto in quanto entro il
13/1/2023 l'attore ha potuto venire in possesso delle sole attrezzature, tranne della lavastoviglie, benché, evidentemente, le dotazioni aziendali annoveravano, allo scopo dell'apertura della nuova pizzeria attorea, anche l'arredamento che non solo non è stato consegnato alla data predetta, ma non è mai stato consegnato. Di conseguenza l'attore ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita con controparte quale effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. notificata il 22/12/2022 al convenuto o quale effetto dell'applicazione della norma degli art. 1453 e 1455 cod. civ. nonché la condanna di alla Controparte_3 restituzione dell'acconto di €. 10.752,47 corrisposto alla stessa per l'arredamento mai consegnato e del prezzo della lavastoviglie di €.1900,00 che pure non è mai stata consegnata e la condanna al risarcimento dei danni determinati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che sono derivati al per le spese CP_1 dallo stesso sopportate per ritirare le attrezzature invece di ottenerne la consegna nella sede della sua impresa, come convenuto, dal ritardo del rilascio dei locali tenuti in affitto anche a dicembre 2022 e gennaio e febbraio
2023, per il ritardo dell'apertura della nuova pizzeria nei locali di proprietà attrice, del mancato incasso nei giorni 8 e 9 febbraio, stante la scadenza del differimento del termine di consegna dell'arredamento non avvenuto allì 8/2/2023. …”
La convenuta, da parte sua, sostiene invece:
“… È bene precisare, preliminarmente, che la convenuta esercita attività di e-commerce1 sul sito Internet
, pertanto entra in contatto con i potenziali acquirenti tramite questa piattaforma Email_1 informatica. Inoltre, la convenuta non è dotata di uno stabilimento produttivo, ma acquista o fa realizzare i prodotti da società terze.
1. Non avendo il diretto controllo del processo produttivo, soprattutto in una fase storica di forte aumento dei prezzi delle materie prime e di dilatazione dei tempi di approvvigionamento delle stesse, non CP_2 garantisce mai la data di consegna dei beni orinati dall'acquirente. Infatti, le sue condizioni di vendita2 prevedono che: “3.3. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo, in particolare, la
è esonerata dall'obbligo di consegna se per causa di forza maggiore o di Parte_1 altri eventi viene impedita la produzione o la fornitura, come per esempio a causa di mancanza delle materie prime, difficoltà di importazione, scioperi, periodi di ferie, insurrezioni, terremoti, etc. Di conseguenza la accetta ogni ordinazione senza impegno della effettiva consegna e senza Parte_1 alcuna responsabilità per essa. La Prontoristorazione si riserva il diritto di poter effettuare Controparte_2 consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine”.
2. Passando all'esame dei fatti descritti da controparte è giusto precisare innanzitutto che, a ben vedere, le parti, al momento dell'acquisto, non hanno pattuito alcun preciso termine di consegna e, a differenza di quanto sostiene l'attrice, nulla è previsto nemmeno nella relativa nota pro forma. Ciò rende superflua ogni questione in ordine alla natura dei termini di consegna. Inoltre, è pacifico in causa che tutto il materiale elencato nella fattura pro forma n. 86 del 11.11.2022
è stata consegnata alla controparte. Poiché nemmeno controparte contesta di aver ricevuto la merce e non esistevano tempi di consegna, né tanto meno esistevano termini di consegna perentori, nessuna pretesa l'attrice può azionare rispetto a tale fornitura.
3. Unica eccezione è costituita dalla lavastoviglie, che ha CP_2 spedito all'attrice separatamente dal resto della merce e di recente, nell'ambito delle indagini effettuate per la costituzione nel presente giudizio, si è avveduta che il trasportatore la ha smarrita e non la ha mai consegnata al cliente. Pertanto, in questa sede l'attrice si rende disponibile all'immediato rimborso del prezzo, che provvederà a bonificare all'attrice non appena le verranno indicati gli estremi del conto corrente di
pagina 5 di 12 controparte, segnalando fin d'ora che in caso contrario alla prossima udienza la scrivente offrirà banco iudicis la relativa somma.
4. Per quanto poi riguarda gli arredi indicati nella fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, avendo la cliente espresso l'esigenza di ottenere la merce prima dei tempi di approvvigionamento necessari, la convenuta le ha proposto di fornirle in alternativa, allo stesso, prezzo beni analoghi ed in quantità addirittura maggiore (28 tavoli invece di 14 e tre sgabelli in più), che sarebbero pervenuti in tempi più rapidi. Il sig.
ha accettato la proposta (doc. 2), ha versato la relativa caparra confirmatoria per € 10.752,47, ma CP_1 non si è mai reso disponibile al saldo del prezzo, che, in base alle condizioni concordate, sarebbe dovuto avvenire prima della consegna della merce. A fronte di tale rifiuto, si è legittimamente astenuta CP_2 dalla consegna, peraltro invitando più volte l'attrice ad onorare il contratto. …”.
Se queste sono le rispettive prospettazioni fattuali, proprio in merito al fatto, lo scrivente passa ora a rassegnare le risultanze istruttorie, costituite dai documenti versati in atti (da 1 a 39 per parte attrice e da 1 a 4 per parte convenuta), dalle testimonianze e dall'interrogatorio formale delle parti.
Proprio in merito alle testimonianze (per completezza, per facilità di chi legge, ma anche per celerità), qui di seguito vengono riportati i relativi verbali di assunzione:
Il teste (ex dipendente di - sui capitoli di prova dedotti dalla convenuta ed ammessi Testimone_1 CP_2 dallo scrivente): 1 Vero che per gli arredi indicati nella fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, la cliente ha espresso l'esigenza di ottenere la merce prima dei tempi di approvvigionamento necessari. Io mi ricordo che il sig. è venuto da noi;
poi è andato via dicendo che ci doveva pensare e CP_1 poi noi lo abbiamo sollecitato per fare l'ordine, perché – essendo le date indicative – prima fai 'ordine e prima hai la merce perché ci vuole del tempo;
io non ricordo di preciso che periodo era. ADR avv. SCACCHI se la teste ricorda che il sig. avesse chiesto la consegna prima di CP_1
Natale: non ricordo.
2 Vero che, in ragione di tale richiesta, la convenuta le ha proposto di fornirle in alternativa, allo stesso, prezzo beni analoghi ed in quantità addirittura maggiore (28 tavoli invece di 14 e tre sgabelli in più), che sarebbero pervenuti in tempi più rapidi. Si perché ha chiesto la consegna di questa merce e gli abbiamo proposto la consegna di qualcosa di già pronto, dandogli più pezzi di cose simili e disponibili. ADR avv. SCACCHI sulle tempistiche e sulle date: la teste dichiara di non ricordare la data di preciso e se fosse prima o dopo . Pt_2
ADR confermo che il sig. si era proposto di andare a prendere la merce ma noi CP_1 avremmo provveduto direttamente.
3 Vero che il sig. ha accettato tale proposta. Si Controparte_1
4. Vero che il sig. ha versato la relativa caparra confirmatoria per € 10.752,47. Controparte_1
Si.
6) Vero che ha più volte comunicato al sig. che era pronta per la CP_2 Controparte_1 consegna e repentinamente provveduto no avesse Controparte_1 adempiuto al pagamento del saldo del prezzo. Vero, la merce che lui aveva accettato era pronta in magazzino in Germania. Io ricordo che la merce era pronta, quella che aveva accettato, poteva pagina 6 di 12 andarla a ritirare oppure la avremmo consegnata noi, ma il saldo non mi risulta pervenuto e poi non abbiamo più sentito nessuno, almeno per quel che ricordo io.
Per quanto attiene invece al mezzo istruttorio dell'interrogatorio formale, esso è stato sostanzialmente espletato unicamente in relazione al sig. : CP_1
1) Vero che per gli arredi indicati nella fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, la cliente ha espresso l'esigenza di ottenere la merce prima dei tempi di approvvigionamento necessari. No non è vero.
2) Vero che, in ragione di tale richiesta, la convenuta le ha proposto di fornirle in alternativa, allo stesso, prezzo beni analoghi ed in quantità addirittura maggiore (28 tavoli invece di 14 e tre sgabelli in più), che sarebbero pervenuti in tempi più rapidi. No non è vero, peraltro la proposta è stata fatta dopo il 30 di gennaio 2023.
3) Vero che il sig. ha accettato tale proposta. Si, ma sarei dovuto andare io in Controparte_1
Germania e volevano pure i soldi in anticipo. 4) Vero che il sig. ha versato la relativa caparra confirmatoria per € 10.752,47. Controparte_1
Io gli ho dato un acconto, la cifra è quella ma io gli ho dato un acconto. 6) Vero che ha più volte comunicato al sig. che era pronta per la CP_2 Controparte_1 consegna e vi avrebbe repentinamente provveduto non appena il sig. avesse Controparte_1 adempiuto al pagamento del saldo del prezzo. No, non è vero.
Per contro, all'udienza del 20 marzo 2024, e nella quale – come detto e come sopra riportato - veniva sentito per interpello l'attore, nessuno si presentava per parte convenuta;
e ciò senza far pervenire, nel termine pure concesso dallo scrivente giudice, valida giustificazione alla predetta mancata comparizione all'udienza fissata, tra il resto, per interrogatorio formale della convenuta, sul seguente capitolo di prova:
“… Vero che gli screenshot sub doc. 11, 12, 13, 14, 15 16, 30, 32, 34 e 35 riproducono le conversazioni tra e in persona dell'amministratore dott.ssa CP_1 CP_2 CP_2
”
[...]
Pur essendo principio consolidato quello per cui la sentenza, nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, non è affetta da vizio di motivazione (atteso che l'attuale art. 232 cod. proc. civ. non prevede quell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito), è altrettanto pacifico come a detta mancata risposta (o alla mancata comparizione all'udienza fissata a tal fine) si riconnetta una presunzione (seppur semplice), che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando pagina 7 di 12 nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità. (in tal senso, vedi Cassazione Civile sezione I, sentenza 8 aprile 2011 / n° 8052).
In conclusione, alla luce del panorama probatorio sopra descritto e venendo quindi ai predetti rapporti contrattuali (premesso che gli stessi, per loro tipologia, non prevedono forma scritta ad substantiam e premesso che – pertanto - i documenti prodotti potranno essere sicuramente valutati alla luce dalle risultanze per prova orale di cui sopra), lo scrivente ritiene dimostrati gli assunti attorei in merito al contenuto, all'evoluzione dei predetti rapporti e all'inadempimento di;
ciò proprio per CP_2 effetto di un'attenta lettura dei documenti prodotti dalla difesa del sig. - in particolare la CP_1
corrispondenza, non disconosciuta, anche, ma non solo, via whatsapp - peraltro, di fatto, da intendersi
(ove occorresse) confermata alla luce dell'applicazione dell'art. 232 CPC in tema di interrogatorio formale e di cui sopra si è trattato. Per contro, la convenuta non pare avere dimostrato i propri assunti e, tanto, meno il preteso inadempimento del : in particolare, la testimonianza dell'unica CP_1
persona escussa (peraltro indicata proprio dalla difesa di ed ex dipendente della stessa) non CP_2
“nega” il fatto (sopra emerso) che il sig. avesse chiesto ed ottenuto la promessa di una CP_1
consegna completa dei beni acquistati prima di Natale 2022.
Inoltre, pare pacifico e riconosciuto l'inadempimento di in relazione alla “lavastoviglie”. CP_2
b) Diritto: pronuncia in merito alla risoluzione e a quale parte essa, eventualmente, sia da imputare. ciò posto sotto un profilo fattuale, le considerazioni giuridiche nella fattispecie non potranno che partire dalle conseguenze dell'inadempimento di (come detto, in parte ritenuto dimostrato, in CP_2 parte pure riconosciuto…).
Ebbene, lo scrivente è chiamato a valutare proprio il “peso” dell'inadempimento stesso.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. (in tal senso vedi Cass. civ. n. 12182/2020). Inoltre, la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 CC va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione (in tal senso Cassazione Civile 4022
/ 2018).
Inadempimento che, proprio sulla scorta dei summenzionati orientamenti e del disposto di cui all'art. 1455 CC (secondo il quale Il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto
pagina 8 di 12 riguardo all'interesse dell'altra), non appare certamente di scarsa importanza, sicuramente nel suo complesso (ivi compreso, quindi, il mancato rispetto del termine indicato per la consegna di parte rilevanti dei beni ed attrezzature ordinati, soprattutto per l'importanza della consegna stessa ai fini dell'apertura dell'attività commerciale dell'attore), ma perfino anche solo relativamente alla, peraltro riconosciuta, mancata consegna della lavastoviglie (… strumento, oggigiorno, rilevante se non essenziale in un'attività di ristorazione).
In merito poi alla natura delle somme versate da parte attrice, esse devono intendersi quale acconto (e ciò al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di che sostiene la natura di caparra CP_2
confirmatoria delle stesse). E ciò non tanto per quanto dichiarato in interpello dal sig. CP_1
(come noto, l'interrogatorio formale di una parte fa ritenere dimostrate solamente fatti alla stessa
“contrari” o dalla stessa contestati), ma perché non dimostrata la diversa natura di caparra confirmatoria dalla convenuta (anche alla luce delle contestazioni avverse) e soprattutto perché, sempre Cont per effetto dell'applicazione dell'art. 232 , la convenuta ha confermato, tra il resto, i messaggi in cui si dava atto della natura dei versamenti quali acconto.
Se l'inadempimento di parte convenuta pare dimostrato e pure valutato giuridicamente valutabile ai fini di una pretesa risoluzione, proprio alla luce delle sopra esposte e/o richiamate risultanze istruttorie, non pare per contro rinvenibile – neppure in via ipotetica - l'asserito inadempimento di parte attrice, che opportunamente richiama il semplice dettato normativo di cui all'art. 1498: “Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto. In mancanza di pattuizione...il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare nel momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Utile, ma a mera conferma di una simile impostazione giuridica, può risultare il richiamo al noto principio “inadimpleti non est adimplendum”.
c) quantum debeatur
Parte attrice, quale conseguenza della risoluzione per inadempimento di chiede in sede di CP_2
precisazione delle conclusioni, tra restituzione delle somme versate e risarcimento del danno, il pagamento della somma complessiva di euro €. 20.923,50=; e così nel dettaglio:
€.10.752,47 quale somma versata come acconto dell'arredamento;
€.1.900,00 a titolo della restituzione del prezzo della lavastoviglie (“… di cui era stato promesso il pagamento banco iudicis…”).
€.3.380,67, a titolo di canone per i locali occupati utilizzati ai fini della gestione vecchia pizzeria di proprietà del signor Parte_3
pagina 9 di 12 €. 4.354,36, a titolo di risarcimento e in considerazione che dal registro IVA della pizzeria “
[...]
” relativamente ai giorni 10 e 11/2/2022 risultano in tale data incassi rispettivamente di CP_1
€.1.711,35 ed €.2.633,71.
€.544,00 di cui €. 244,00 per il noleggio ed €.300,00 per il carburante.(spese necessarie per il ritiro delle attrezzature il 13/1/2023 con noleggio furgone e relativa spesa per il carburante, nonché per il ritiro dell'arredamento acquistato presso altro fornitore).
Se, proprio alla luce della declaratoria di risoluzione, sulla debenza della restituzione dell'acconto versato per l'arredamento e sulla restituzione del prezzo versato per la lavastoviglie (… ove – peraltro –
pareva esservi pure impegno della convenuta) non vi sono dubbi, alcune considerazioni in merito alle altre voci di danno devono essere svolte.
La voce discendente dal pagamento dei canoni al sig. proprietario dei locali ove Pt_3 trovavasi la “vecchia pizzeria”, appare adeguatamente provata;
infatti ed in particolare, è dimostrata documentalmente la disdetta del contratto di locazione (così come allegato dall'attore – vedi doc. 9), la richiesta del proprietario (in merito ai canoni ancora dovuti nel periodo de quo – vedi doc. 38) ed anche il versamento dei canoni in questione (vedi do. 39).
Lo scrivente, invece, non ritiene adeguatamente dimostrata la domanda dell'attore in merito al mancato incasso nei giorni in cui – asseritamente – ha sostenuto di non avere potuto “aprire”: innanzitutto, non del tutto prive di pregio sono le osservazioni svolte sul punto dalla difesa della convenuta (laddove afferma: Il sig. sostiene, inoltre, di non aver potuto aprire la propria attività in mancanza del CP_1
materiale acquistato da , non ancora pervenuto. Di tale affermazione la parte attrice non CP_2
ha dato alcuna prova, anche perché non è certo credibile che l'intera attività descritta dall'attore dipendesse da qualche arredo mancante); inoltre, la semplice affermazione che l'incasso dell'8 e del 9 febbraio dovrebbe necessariamente coincidere con quello del 10 e 11 successivi non pare supportata da adeguata prova, né documentale e né orale, e neppure supportata da adeguate considerazioni;
per di più, la stessa voce non appare adeguatamente dimostrata: la semplice produzione di documento che pare dimostrare l'incasso in soli altri due giorni di apertura non pare sufficiente (… trattasi di due giorni di inaugurazione? … trattasi di giorni festivi? … è stato prodotto documento da cui desumersi una media più attendibile e ponderata, es. bilancio annuo e divisione per i gg di apertura?); infine, il semplice incasso – non risultando i “costi” - non può, per un gestore, rappresentare il danno…
Anche la voce di danno per le lamentate spese di noleggio e carburante non pare supportata adeguatamente sotto un profilo probatorio (tra il resto, la semplice produzione di documento che attesta il noleggio di un veicolo, in assenza di ulteriori elementi es. testimonianze, non prova che detta spesa sia stata effettuata per l'asserito motivo…).
pagina 10 di 12 __________________________________________
Per quel che concerne le spese di lite di questo procedimento, esse vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
non solo in considerazione del valore della presente causa (che si colloca in riferimento al petitum ma anche del decisum) nella media scaglione tra 5.200,00= e 26.000,00= euro), ma altresì dell'attività
processuale resasi necessaria (anch'essa mediamente e non eccessivamente ponderosa), la liquidazione verrà effettuata applicando valori medi del suddetto scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in complessivi euro 5.077,00= (Fase di studio della controversia: € 919,00= + Fase introduttiva del giudizio € 777,00= + Fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00 + Fase decisionale €
1.701,00=). oltre ad € 264,00= per esposti (per quanto ricavabili in atti e rappresentati da e CP_5
marca per diritti forfettizzati, da ritenersi svolta a mezzo pec notifica atto introduttivo), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute. Non ritenuto altresì legittimo e congruo procedere ad aumenti (per il numero delle parti, che avrebbe, per assurdo,
legittimato più parte convenuta, che aveva pure sollevato per una di esse e al contrario dell'altra, il difetto di legittimazione) o riduzione (es. e in astratto, eliminazione di una delle fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice ed ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- in accoglimento delle domande di parte attrice, accertato l'inadempimento della società convenuta delle obbligazioni previste dal contratto inter partes, conseguentemente, dichiara la risoluzione dello stesso contratto inter partes per inadempimento della Controparte_3 per l'effetto, condanna la convenuta al versamento in favore dell'attore CP_1
titolare dell'impresa “ ” della complessiva somma di euro
[...] Controparte_1
pagina 11 di 12 16.025,14= (a titolo di restituzione somme versate dall'attore alla convenuta e a titolo di risarcimento del danno, ma nei limiti della misura riconosciuta in parte motiva).
- Condanna la stessa parte convenuta alla refusione delle spese legali in favore di parte attrice e liquidate come sopra, ossia in complessivi euro 5.077,00= (Fase di studio della controversia:
€ 919,00= + Fase introduttiva del giudizio € 777,00= + Fase istruttoria e/o trattazione €
1.680,00 + Fase decisionale € 1.701,00=), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, 24 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SCACCHI PIERANGELO e dell'avv. FRATTINI ELISABETTA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2
SCACCHI PIERANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DE LUCA ANTONIO, elettivamente domiciliato C/O il difensore avv. DE LUCA ANTONIO
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario – domanda di risoluzione del contratto e domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale (contratto di compravendita di beni mobili) + domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate / richiamate come da note depositate in data
29 agosto 2024, valide quali “note di trattazione” per l'udienza del 17 settembre 2024, conclusioni, per l'effetto, ivi precisate e qui di seguito integralmente trascritte:
“Accertare l'inadempimento della società convenuta del contratto inter partes per la mancata consegna, nel termine fissato consensualmente al 12/12/2022 od, in ogni caso, al 5/1/2023 od al 8/2/2023 o nel giorno
pagina 1 di 12 determinato dal Tribunale ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., dell'arredamento elencato nella fattura pro-forma del 11/11/2022 N. 87 e della lavastoviglie e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. od, in subordine, degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., condannando
[...] al pagamento, in via principale della somma di €. 10.752,47 in restituzione del pagamento CP_3 indebito dell'acconto in data 11/11/2022. Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di
€ 544,00 per il ritiro delle attrezzature e dell'arredamento, di €.3.380,67 per i canoni al locatore per i locali occupati dal dopo il 12/12/2022 fino all'apertura della nuova pizzeria, alla restituzione della CP_1 somma di €.1.900,00 pagato quale prezzo della lavastoviglie, al lucro cessante per i giorni di chiusura della nuova pizzeria nei giorni 8 e 9/2/2023, in ragione del corrispettivo riscosso nei giorni 10 e 11/2/2023 pari rispettivamente ad €.1.711,55 ed €. 2.633,71 e quindi per la somma di €. 4.354,36, e così complessivamente alla somma di €. 10.179,03. Dichiarare conseguentemente tenuta e condannarla al pagamento Controparte_3 della somma di €.20.923,50 oltre interessi e rivalutazione. Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto le domande riconvenzionali proposte da in via principale ed in via subordinata...”. Controparte_2
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate / richiamate come da note depositate in data
16 settembre 2024, valide quali “note di trattazione” per l'udienza del 17 settembre 2024, conclusioni, per l'effetto, ivi precisate e qui di seguito integralmente trascritte:
“… I. In via principale respingere le domande avversarie, in quanto infondate, non provate, inammissibili o come meglio per tutte le ragioni di cui in premessa, accertando, per quanto occorrer possa anche in via riconvenzionale, l'inadempimento di non scarsa importanza dell'attrice al contratto di compravendita della merce di cui alla fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, la conseguente legittimità del recesso della convenuta ed il diritto della stessa di trattenere la somma di € 10.752,47 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. II. In via subordinata, alternativa e riconvenzionale, qualora l'acconto versato dall'attrice non fosse qualificabile come caparra confirmatoria, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita della merce di cui alla fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022 per inadempimento dell'attrice e condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta a causa di tale inadempimento e della conseguente risoluzione del contratto in misura almeno pari all'acconto percepito dalla stessa convenuta e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta compensazione ovvero compensare il credito dell'attrice a titolo di restituzione del predetto acconto con quanto spettante alla convenuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, con espressa riserva di agire in separata sede per la condanna dell'attrice al pagamento della differenza dovuta. …”
svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 21 febbraio 2023 il signor (con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Pierangelo SCACCHI) evocava in giudizio (d'ora Controparte_2 in poi, breviter, anche solo al fine di: “Accertare l'inadempimento della società CP_2
convenuta del contratto inter partes per la mancata consegna, nel termine fissato consensualmente al
12/12/2022 od, in ogni caso, al 5/1/2023 od al 8/2/2023 dell'arredamento elencato nella fattura pro- forma del 11/11/2022 e della lavastoviglie e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. od, in subordine, degli artt. 1453 e 1456 cod. civ., condannando al pagamento, in via principale della somma di €. €. 10.752,47 in Controparte_2 restituzione del pagamento indebito dell'acconto in data 14/11/2022. Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di € 544,00 per il ritiro
pagina 2 di 12 delle attrezzature e dell'arredamento, di €.1.126,89 per i canoni al locatore per i locali occupati dal
dopo il 12/12/2022 fino all'apertura della nuova pizzeria, alla restituzione della somma CP_1 di €.1.900,00 pagato quale prezzo della lavastoviglie, al lucro cessante per i giorni di chiusura della nuova pizzeria nei giorni 8 e 9/2/2023, in ragione del corrispettivo riscosso nei giorni 10 e 11/2/2023 pari rispettivamente ad €.1.711,55 ed €. 2.633,71 e quindi per la somma di €. 4.354,36, e così complessivamente alla somma di €. 7.916,61”.
In data 18 maggio 2023, si costituiva (con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DE LUCA) la predetta convenuta contestando la prospettazione fattuale di parte attrice, chiedendo il CP_2
rigetto delle domande della stessa e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del (con le conseguenze del caso). CP_1
La prima udienza effettiva si svolgeva in data 19 luglio 2023; ivi, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con disposizione rinvio all'udienza del
13 dicembre 2023.
All'esito della stessa udienza e con provvedimento in pari data, lo scrivente, in accoglimento di parte delle istanze delle parti per istruttoria orale, fissava udienza per escussione testi ed interrogatorio di parte convenuta al 20 marzo 2024.
Ivi, non compariva il legale rappresentante della convenuta (con riserva autorizzata al fine di giustificare detta mancata comparizione); inoltre, veniva eccepito dalla difesa attorea il difetto / inesistenza di procura in relazione alla costituzione in giudizio della stessa.
Con successivo provvedimento in data 27 maggio 2024, lo scrivente – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2024 e alla luce di memorie autorizzate – disponeva, tra il resto, quanto segue:
“… Sulla procura alle liti La questione sollevata da parte attrice non appare infondata, in quanto il soggetto che ha sottoscritto la procura alle liti “in calce” alla costituzione della convenuta non aveva e non ha la rappresentanza della stessa società convenuta;
Tuttavia, la difesa di ha provveduto a depositare (nel termine CP_2 concesso) memoria con allegata procura, questa volta, rilasciata da soggetto avente rappresentanza e, se si vuole, ius postulandi. L'attuale formulazione dell'invocato art. 182, secondo comma CPC, recita come segue:
“Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza
o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.” La questione di diritto discussa in dottrina e giurisprudenza si basava sulla distinzione tra una nullità della procura precedentemente conferita e una vera e propria inesistenza. In proposito, un orientamento meno rigoroso ed estensivo faceva leva sul dato letterale dell'art. 182 c.p.c. in allora vigente e che consentiva di sussumere nel verbo “rilasciare” anche l'ipotesi di originaria
pagina 3 di 12 inesistenza della procura alle liti in favore del difensore tecnico (in tal senso, Cass. Civile 10885/2018).
Vero che, successivamente, le Sezioni Unite della stessa Cassazione parevano aver accolto la testi più rigorosa e, quindi, la possibilità di “sanatoria ex tunc” per la sola ipotesi della nullità e non per quella dell'inesistenza (in tal senso, Cass. Sez. Unite 37434 / 2022). Ora, alla luce della qualificazione giuridica che si volesse dare alla fattispecie in esame (nullità o, come appare preferibile, inesistenza della procura), discende, in un caso (orientamento estensivo), la possibilità di ritenere valido anche l'atto depositato “in assenza” di regolare mandato, nell'altro, l'impossibilità di ritenere valido un atto depositato “in assenza” di procura e la possibilità di “sanare” (con effetto ex tunc) i soli atti svolti “in presenza” di procura nulla. Pur considerando inesistente la procura già conferita in sede di costituzione, ma propendendo per l'orientamento comunque più estensivo, anche alla luce del tenore letterale della norma attuale, lo scrivente può prendere atto degli effetti sananti del deposito (nel termine concesso in sede di prima udienza) e, quindi, ritenere comunque validi gli atti ad oggi depositati dalla convenuta in relazione ai quali si era già espresso in via istruttoria.
- Sull'istruttoria
• Quanto al capitolo rassegnato da parte attrice per interrogatorio nella seconda memoria ex art. 183 CPC depositata nell'interesse del sig. , lo scrivente evidenzia che, all'udienza fissata per CP_1 l'assunzione dello stesso interpello di parte convenuta, nessuno è comparso per la stessa a tal fine e, CP_2 ad oggi, non risulta agli atti alcuna vera e propria prova dell'impossibilità a presenziarvi;
pertanto, ritiene espletato l'incombente. …”
All'udienza del 26 giugno 2024, venivano escussi i testi indicati dalle parti e comparsi e all'esito della stessa veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 17 settembre 2024, disponendo lo svolgimento / sostituzione udienza mediante trattazione scritta;
per l'effetto, le parti precisavano come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione termini per conclusionali e repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
a) fatto
Che tra le parti oggi in causa siano intercorsi rapporti contrattuali e che detti rapporti contrattuali siano consistiti nell'acquisto di attrezzatura e arredi destinati ad attività di ristorazione (più precisamente, pizzeria) appare dimostrato e perfino non controverso;
quel che parte attrice lamenta è un inadempimento di parte convenuta (per cui chiede risoluzione del contratto e risarcimento danni); mentre parte convenuta sostiene – per
contro
- l'inadempimento di parte attrice e chiede risoluzione del contratto per inadempimento del sig. (con domanda riconvenzionale). CP_1
Ed allora, in primis, è opportuno valutare la vicenda proprio sotto il profilo dei fatti e proprio sì come prospettati in maniera opposta dalle parti oggi in causa;
proprio a tal fine, per completezza e facilità di chi legge, qui di seguito vengono riproposte testualmente le prospettazioni fattuali delle parti
(riportando stralci di rispettivi atti in argomento), partendo da parte attrice, per passare a parte convenuta.
pagina 4 di 12 “… Assumeva infatti l'attore di aver stipulato con la società convenuta contratto di vendita per le attrezzature di cui alla fattura pro-forma dell'11/11/2022 n°86 per il prezzo di €.9.423,01 oltre IVA, nonché per l'arredamento di cui alla nota pro-forma dell'11/11/2022 n° 87 per il prezzo di €.17.627,00 oltre IVA con la consegna entro il termine inter partes concordato. L'attore ritiene alla stregua delle risultanze istruttorie, che controparte non abbia prestato adempimento alle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto predetto in quanto entro il
13/1/2023 l'attore ha potuto venire in possesso delle sole attrezzature, tranne della lavastoviglie, benché, evidentemente, le dotazioni aziendali annoveravano, allo scopo dell'apertura della nuova pizzeria attorea, anche l'arredamento che non solo non è stato consegnato alla data predetta, ma non è mai stato consegnato. Di conseguenza l'attore ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita con controparte quale effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. notificata il 22/12/2022 al convenuto o quale effetto dell'applicazione della norma degli art. 1453 e 1455 cod. civ. nonché la condanna di alla Controparte_3 restituzione dell'acconto di €. 10.752,47 corrisposto alla stessa per l'arredamento mai consegnato e del prezzo della lavastoviglie di €.1900,00 che pure non è mai stata consegnata e la condanna al risarcimento dei danni determinati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che sono derivati al per le spese CP_1 dallo stesso sopportate per ritirare le attrezzature invece di ottenerne la consegna nella sede della sua impresa, come convenuto, dal ritardo del rilascio dei locali tenuti in affitto anche a dicembre 2022 e gennaio e febbraio
2023, per il ritardo dell'apertura della nuova pizzeria nei locali di proprietà attrice, del mancato incasso nei giorni 8 e 9 febbraio, stante la scadenza del differimento del termine di consegna dell'arredamento non avvenuto allì 8/2/2023. …”
La convenuta, da parte sua, sostiene invece:
“… È bene precisare, preliminarmente, che la convenuta esercita attività di e-commerce1 sul sito Internet
, pertanto entra in contatto con i potenziali acquirenti tramite questa piattaforma Email_1 informatica. Inoltre, la convenuta non è dotata di uno stabilimento produttivo, ma acquista o fa realizzare i prodotti da società terze.
1. Non avendo il diretto controllo del processo produttivo, soprattutto in una fase storica di forte aumento dei prezzi delle materie prime e di dilatazione dei tempi di approvvigionamento delle stesse, non CP_2 garantisce mai la data di consegna dei beni orinati dall'acquirente. Infatti, le sue condizioni di vendita2 prevedono che: “3.3. I termini di consegna sono dati solo a titolo indicativo, in particolare, la
è esonerata dall'obbligo di consegna se per causa di forza maggiore o di Parte_1 altri eventi viene impedita la produzione o la fornitura, come per esempio a causa di mancanza delle materie prime, difficoltà di importazione, scioperi, periodi di ferie, insurrezioni, terremoti, etc. Di conseguenza la accetta ogni ordinazione senza impegno della effettiva consegna e senza Parte_1 alcuna responsabilità per essa. La Prontoristorazione si riserva il diritto di poter effettuare Controparte_2 consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine”.
2. Passando all'esame dei fatti descritti da controparte è giusto precisare innanzitutto che, a ben vedere, le parti, al momento dell'acquisto, non hanno pattuito alcun preciso termine di consegna e, a differenza di quanto sostiene l'attrice, nulla è previsto nemmeno nella relativa nota pro forma. Ciò rende superflua ogni questione in ordine alla natura dei termini di consegna. Inoltre, è pacifico in causa che tutto il materiale elencato nella fattura pro forma n. 86 del 11.11.2022
è stata consegnata alla controparte. Poiché nemmeno controparte contesta di aver ricevuto la merce e non esistevano tempi di consegna, né tanto meno esistevano termini di consegna perentori, nessuna pretesa l'attrice può azionare rispetto a tale fornitura.
3. Unica eccezione è costituita dalla lavastoviglie, che ha CP_2 spedito all'attrice separatamente dal resto della merce e di recente, nell'ambito delle indagini effettuate per la costituzione nel presente giudizio, si è avveduta che il trasportatore la ha smarrita e non la ha mai consegnata al cliente. Pertanto, in questa sede l'attrice si rende disponibile all'immediato rimborso del prezzo, che provvederà a bonificare all'attrice non appena le verranno indicati gli estremi del conto corrente di
pagina 5 di 12 controparte, segnalando fin d'ora che in caso contrario alla prossima udienza la scrivente offrirà banco iudicis la relativa somma.
4. Per quanto poi riguarda gli arredi indicati nella fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, avendo la cliente espresso l'esigenza di ottenere la merce prima dei tempi di approvvigionamento necessari, la convenuta le ha proposto di fornirle in alternativa, allo stesso, prezzo beni analoghi ed in quantità addirittura maggiore (28 tavoli invece di 14 e tre sgabelli in più), che sarebbero pervenuti in tempi più rapidi. Il sig.
ha accettato la proposta (doc. 2), ha versato la relativa caparra confirmatoria per € 10.752,47, ma CP_1 non si è mai reso disponibile al saldo del prezzo, che, in base alle condizioni concordate, sarebbe dovuto avvenire prima della consegna della merce. A fronte di tale rifiuto, si è legittimamente astenuta CP_2 dalla consegna, peraltro invitando più volte l'attrice ad onorare il contratto. …”.
Se queste sono le rispettive prospettazioni fattuali, proprio in merito al fatto, lo scrivente passa ora a rassegnare le risultanze istruttorie, costituite dai documenti versati in atti (da 1 a 39 per parte attrice e da 1 a 4 per parte convenuta), dalle testimonianze e dall'interrogatorio formale delle parti.
Proprio in merito alle testimonianze (per completezza, per facilità di chi legge, ma anche per celerità), qui di seguito vengono riportati i relativi verbali di assunzione:
Il teste (ex dipendente di - sui capitoli di prova dedotti dalla convenuta ed ammessi Testimone_1 CP_2 dallo scrivente): 1 Vero che per gli arredi indicati nella fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, la cliente ha espresso l'esigenza di ottenere la merce prima dei tempi di approvvigionamento necessari. Io mi ricordo che il sig. è venuto da noi;
poi è andato via dicendo che ci doveva pensare e CP_1 poi noi lo abbiamo sollecitato per fare l'ordine, perché – essendo le date indicative – prima fai 'ordine e prima hai la merce perché ci vuole del tempo;
io non ricordo di preciso che periodo era. ADR avv. SCACCHI se la teste ricorda che il sig. avesse chiesto la consegna prima di CP_1
Natale: non ricordo.
2 Vero che, in ragione di tale richiesta, la convenuta le ha proposto di fornirle in alternativa, allo stesso, prezzo beni analoghi ed in quantità addirittura maggiore (28 tavoli invece di 14 e tre sgabelli in più), che sarebbero pervenuti in tempi più rapidi. Si perché ha chiesto la consegna di questa merce e gli abbiamo proposto la consegna di qualcosa di già pronto, dandogli più pezzi di cose simili e disponibili. ADR avv. SCACCHI sulle tempistiche e sulle date: la teste dichiara di non ricordare la data di preciso e se fosse prima o dopo . Pt_2
ADR confermo che il sig. si era proposto di andare a prendere la merce ma noi CP_1 avremmo provveduto direttamente.
3 Vero che il sig. ha accettato tale proposta. Si Controparte_1
4. Vero che il sig. ha versato la relativa caparra confirmatoria per € 10.752,47. Controparte_1
Si.
6) Vero che ha più volte comunicato al sig. che era pronta per la CP_2 Controparte_1 consegna e repentinamente provveduto no avesse Controparte_1 adempiuto al pagamento del saldo del prezzo. Vero, la merce che lui aveva accettato era pronta in magazzino in Germania. Io ricordo che la merce era pronta, quella che aveva accettato, poteva pagina 6 di 12 andarla a ritirare oppure la avremmo consegnata noi, ma il saldo non mi risulta pervenuto e poi non abbiamo più sentito nessuno, almeno per quel che ricordo io.
Per quanto attiene invece al mezzo istruttorio dell'interrogatorio formale, esso è stato sostanzialmente espletato unicamente in relazione al sig. : CP_1
1) Vero che per gli arredi indicati nella fattura pro forma n. 87 del 11.11.2022, la cliente ha espresso l'esigenza di ottenere la merce prima dei tempi di approvvigionamento necessari. No non è vero.
2) Vero che, in ragione di tale richiesta, la convenuta le ha proposto di fornirle in alternativa, allo stesso, prezzo beni analoghi ed in quantità addirittura maggiore (28 tavoli invece di 14 e tre sgabelli in più), che sarebbero pervenuti in tempi più rapidi. No non è vero, peraltro la proposta è stata fatta dopo il 30 di gennaio 2023.
3) Vero che il sig. ha accettato tale proposta. Si, ma sarei dovuto andare io in Controparte_1
Germania e volevano pure i soldi in anticipo. 4) Vero che il sig. ha versato la relativa caparra confirmatoria per € 10.752,47. Controparte_1
Io gli ho dato un acconto, la cifra è quella ma io gli ho dato un acconto. 6) Vero che ha più volte comunicato al sig. che era pronta per la CP_2 Controparte_1 consegna e vi avrebbe repentinamente provveduto non appena il sig. avesse Controparte_1 adempiuto al pagamento del saldo del prezzo. No, non è vero.
Per contro, all'udienza del 20 marzo 2024, e nella quale – come detto e come sopra riportato - veniva sentito per interpello l'attore, nessuno si presentava per parte convenuta;
e ciò senza far pervenire, nel termine pure concesso dallo scrivente giudice, valida giustificazione alla predetta mancata comparizione all'udienza fissata, tra il resto, per interrogatorio formale della convenuta, sul seguente capitolo di prova:
“… Vero che gli screenshot sub doc. 11, 12, 13, 14, 15 16, 30, 32, 34 e 35 riproducono le conversazioni tra e in persona dell'amministratore dott.ssa CP_1 CP_2 CP_2
”
[...]
Pur essendo principio consolidato quello per cui la sentenza, nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, non è affetta da vizio di motivazione (atteso che l'attuale art. 232 cod. proc. civ. non prevede quell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito), è altrettanto pacifico come a detta mancata risposta (o alla mancata comparizione all'udienza fissata a tal fine) si riconnetta una presunzione (seppur semplice), che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando pagina 7 di 12 nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità. (in tal senso, vedi Cassazione Civile sezione I, sentenza 8 aprile 2011 / n° 8052).
In conclusione, alla luce del panorama probatorio sopra descritto e venendo quindi ai predetti rapporti contrattuali (premesso che gli stessi, per loro tipologia, non prevedono forma scritta ad substantiam e premesso che – pertanto - i documenti prodotti potranno essere sicuramente valutati alla luce dalle risultanze per prova orale di cui sopra), lo scrivente ritiene dimostrati gli assunti attorei in merito al contenuto, all'evoluzione dei predetti rapporti e all'inadempimento di;
ciò proprio per CP_2 effetto di un'attenta lettura dei documenti prodotti dalla difesa del sig. - in particolare la CP_1
corrispondenza, non disconosciuta, anche, ma non solo, via whatsapp - peraltro, di fatto, da intendersi
(ove occorresse) confermata alla luce dell'applicazione dell'art. 232 CPC in tema di interrogatorio formale e di cui sopra si è trattato. Per contro, la convenuta non pare avere dimostrato i propri assunti e, tanto, meno il preteso inadempimento del : in particolare, la testimonianza dell'unica CP_1
persona escussa (peraltro indicata proprio dalla difesa di ed ex dipendente della stessa) non CP_2
“nega” il fatto (sopra emerso) che il sig. avesse chiesto ed ottenuto la promessa di una CP_1
consegna completa dei beni acquistati prima di Natale 2022.
Inoltre, pare pacifico e riconosciuto l'inadempimento di in relazione alla “lavastoviglie”. CP_2
b) Diritto: pronuncia in merito alla risoluzione e a quale parte essa, eventualmente, sia da imputare. ciò posto sotto un profilo fattuale, le considerazioni giuridiche nella fattispecie non potranno che partire dalle conseguenze dell'inadempimento di (come detto, in parte ritenuto dimostrato, in CP_2 parte pure riconosciuto…).
Ebbene, lo scrivente è chiamato a valutare proprio il “peso” dell'inadempimento stesso.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. (in tal senso vedi Cass. civ. n. 12182/2020). Inoltre, la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 CC va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione (in tal senso Cassazione Civile 4022
/ 2018).
Inadempimento che, proprio sulla scorta dei summenzionati orientamenti e del disposto di cui all'art. 1455 CC (secondo il quale Il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto
pagina 8 di 12 riguardo all'interesse dell'altra), non appare certamente di scarsa importanza, sicuramente nel suo complesso (ivi compreso, quindi, il mancato rispetto del termine indicato per la consegna di parte rilevanti dei beni ed attrezzature ordinati, soprattutto per l'importanza della consegna stessa ai fini dell'apertura dell'attività commerciale dell'attore), ma perfino anche solo relativamente alla, peraltro riconosciuta, mancata consegna della lavastoviglie (… strumento, oggigiorno, rilevante se non essenziale in un'attività di ristorazione).
In merito poi alla natura delle somme versate da parte attrice, esse devono intendersi quale acconto (e ciò al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di che sostiene la natura di caparra CP_2
confirmatoria delle stesse). E ciò non tanto per quanto dichiarato in interpello dal sig. CP_1
(come noto, l'interrogatorio formale di una parte fa ritenere dimostrate solamente fatti alla stessa
“contrari” o dalla stessa contestati), ma perché non dimostrata la diversa natura di caparra confirmatoria dalla convenuta (anche alla luce delle contestazioni avverse) e soprattutto perché, sempre Cont per effetto dell'applicazione dell'art. 232 , la convenuta ha confermato, tra il resto, i messaggi in cui si dava atto della natura dei versamenti quali acconto.
Se l'inadempimento di parte convenuta pare dimostrato e pure valutato giuridicamente valutabile ai fini di una pretesa risoluzione, proprio alla luce delle sopra esposte e/o richiamate risultanze istruttorie, non pare per contro rinvenibile – neppure in via ipotetica - l'asserito inadempimento di parte attrice, che opportunamente richiama il semplice dettato normativo di cui all'art. 1498: “Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto. In mancanza di pattuizione...il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare nel momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Utile, ma a mera conferma di una simile impostazione giuridica, può risultare il richiamo al noto principio “inadimpleti non est adimplendum”.
c) quantum debeatur
Parte attrice, quale conseguenza della risoluzione per inadempimento di chiede in sede di CP_2
precisazione delle conclusioni, tra restituzione delle somme versate e risarcimento del danno, il pagamento della somma complessiva di euro €. 20.923,50=; e così nel dettaglio:
€.10.752,47 quale somma versata come acconto dell'arredamento;
€.1.900,00 a titolo della restituzione del prezzo della lavastoviglie (“… di cui era stato promesso il pagamento banco iudicis…”).
€.3.380,67, a titolo di canone per i locali occupati utilizzati ai fini della gestione vecchia pizzeria di proprietà del signor Parte_3
pagina 9 di 12 €. 4.354,36, a titolo di risarcimento e in considerazione che dal registro IVA della pizzeria “
[...]
” relativamente ai giorni 10 e 11/2/2022 risultano in tale data incassi rispettivamente di CP_1
€.1.711,35 ed €.2.633,71.
€.544,00 di cui €. 244,00 per il noleggio ed €.300,00 per il carburante.(spese necessarie per il ritiro delle attrezzature il 13/1/2023 con noleggio furgone e relativa spesa per il carburante, nonché per il ritiro dell'arredamento acquistato presso altro fornitore).
Se, proprio alla luce della declaratoria di risoluzione, sulla debenza della restituzione dell'acconto versato per l'arredamento e sulla restituzione del prezzo versato per la lavastoviglie (… ove – peraltro –
pareva esservi pure impegno della convenuta) non vi sono dubbi, alcune considerazioni in merito alle altre voci di danno devono essere svolte.
La voce discendente dal pagamento dei canoni al sig. proprietario dei locali ove Pt_3 trovavasi la “vecchia pizzeria”, appare adeguatamente provata;
infatti ed in particolare, è dimostrata documentalmente la disdetta del contratto di locazione (così come allegato dall'attore – vedi doc. 9), la richiesta del proprietario (in merito ai canoni ancora dovuti nel periodo de quo – vedi doc. 38) ed anche il versamento dei canoni in questione (vedi do. 39).
Lo scrivente, invece, non ritiene adeguatamente dimostrata la domanda dell'attore in merito al mancato incasso nei giorni in cui – asseritamente – ha sostenuto di non avere potuto “aprire”: innanzitutto, non del tutto prive di pregio sono le osservazioni svolte sul punto dalla difesa della convenuta (laddove afferma: Il sig. sostiene, inoltre, di non aver potuto aprire la propria attività in mancanza del CP_1
materiale acquistato da , non ancora pervenuto. Di tale affermazione la parte attrice non CP_2
ha dato alcuna prova, anche perché non è certo credibile che l'intera attività descritta dall'attore dipendesse da qualche arredo mancante); inoltre, la semplice affermazione che l'incasso dell'8 e del 9 febbraio dovrebbe necessariamente coincidere con quello del 10 e 11 successivi non pare supportata da adeguata prova, né documentale e né orale, e neppure supportata da adeguate considerazioni;
per di più, la stessa voce non appare adeguatamente dimostrata: la semplice produzione di documento che pare dimostrare l'incasso in soli altri due giorni di apertura non pare sufficiente (… trattasi di due giorni di inaugurazione? … trattasi di giorni festivi? … è stato prodotto documento da cui desumersi una media più attendibile e ponderata, es. bilancio annuo e divisione per i gg di apertura?); infine, il semplice incasso – non risultando i “costi” - non può, per un gestore, rappresentare il danno…
Anche la voce di danno per le lamentate spese di noleggio e carburante non pare supportata adeguatamente sotto un profilo probatorio (tra il resto, la semplice produzione di documento che attesta il noleggio di un veicolo, in assenza di ulteriori elementi es. testimonianze, non prova che detta spesa sia stata effettuata per l'asserito motivo…).
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Per quel che concerne le spese di lite di questo procedimento, esse vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
non solo in considerazione del valore della presente causa (che si colloca in riferimento al petitum ma anche del decisum) nella media scaglione tra 5.200,00= e 26.000,00= euro), ma altresì dell'attività
processuale resasi necessaria (anch'essa mediamente e non eccessivamente ponderosa), la liquidazione verrà effettuata applicando valori medi del suddetto scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in complessivi euro 5.077,00= (Fase di studio della controversia: € 919,00= + Fase introduttiva del giudizio € 777,00= + Fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00 + Fase decisionale €
1.701,00=). oltre ad € 264,00= per esposti (per quanto ricavabili in atti e rappresentati da e CP_5
marca per diritti forfettizzati, da ritenersi svolta a mezzo pec notifica atto introduttivo), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute. Non ritenuto altresì legittimo e congruo procedere ad aumenti (per il numero delle parti, che avrebbe, per assurdo,
legittimato più parte convenuta, che aveva pure sollevato per una di esse e al contrario dell'altra, il difetto di legittimazione) o riduzione (es. e in astratto, eliminazione di una delle fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice ed ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- in accoglimento delle domande di parte attrice, accertato l'inadempimento della società convenuta delle obbligazioni previste dal contratto inter partes, conseguentemente, dichiara la risoluzione dello stesso contratto inter partes per inadempimento della Controparte_3 per l'effetto, condanna la convenuta al versamento in favore dell'attore CP_1
titolare dell'impresa “ ” della complessiva somma di euro
[...] Controparte_1
pagina 11 di 12 16.025,14= (a titolo di restituzione somme versate dall'attore alla convenuta e a titolo di risarcimento del danno, ma nei limiti della misura riconosciuta in parte motiva).
- Condanna la stessa parte convenuta alla refusione delle spese legali in favore di parte attrice e liquidate come sopra, ossia in complessivi euro 5.077,00= (Fase di studio della controversia:
€ 919,00= + Fase introduttiva del giudizio € 777,00= + Fase istruttoria e/o trattazione €
1.680,00 + Fase decisionale € 1.701,00=), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, 24 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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