Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07 193/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TER A чіхань Composta dagli I Sgg.ri agi 29270ауга Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 16990/01 Cron.•1604 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 1884 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 18/12/02 - Consigliere Dott. Donato CALABRESE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INERTA SRL, con sede in Vicoforte, in persona del suo legale rappresentante EO AN LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell'avvocato MARIO ROSSO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FERNANDO BRACCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BLENGINI DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che la difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato MARIO PRETTE, giusta delega in atti;
2565 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1588/00 della Corte d'Appello di. TORINO, Sezione II Civile, emessa il 09/05/00 e depositata il 03/11/00 (R.G. 656/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Mario ROSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo, l'assorbimento degli altri motivi di ricorso ed in subordine la richiesta di assegnazione alle SS.UU. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI Domenica, assumendosi affittuaria coltivatrice diretta dei fondi siti in Vicoforte Mondovì e Montaldo Mondovì acquistati dalla s.r.l. Inerta e lamentando di non essere stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, conveniva la società acquirente innanzi al tribunale di Mondovi per ottenere il riscatto. La società convenuta si opponeva alla domanda, sostenendo che non ricorrevano i presupposti oggettivi e soggettivi del riscatto, e chiamava in garanzia la venditrice s.p.a. Bosso carte speciali, la quale si costituiva e si allineava alla posizione difensiva della società chiamante. Rouzann Il tribunale rigettava la domanda, che la corte di appello di Torino, invece, accoglieva con sentenza resa il 9.5.2000 su gravame della NI. La corte considerava che dalla prova era emerso che la NI aveva esercitato l'attività di coltivatrice diretta sia prima che dopo la morte del padre, per cui ai sensi dell'art. 49 L. 203/1982 gli era subentrata nel contratto di affitto dei fondi;
che dal certificato della conservatoria dei registri immobiliari risultava che la NI non aveva venduto terreni nel biennio precedente l'esercizio del riscatto, mentre dalla c.t. emergeva che il fabbisogno colturale dei fondi già posseduti e di quelli, cui si riferiva il riscatto, non superava il 1 triplo della capacità lavorativa della riscattante;
che il primo giudice aveva ritenuto che la società acquirente era decaduta dall'eccezione, secondo la quale l'originario affittuario dei fondi non possedeva la qualità di coltivatore diretto, ed onde evitare la formazione del giudicato la società avrebbe dovuto impugnazione incidentale, non bastando la proporre semplice riproposizione della questione in grado di appello;
che la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della società venditrice non poteva essere accolta per le ragioni indicate nell'ordinanza 26.10.1999. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. Inerta sulla base di sei motivi illustrati con memoria;
la NI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denuncia "violazione degli artt. 101, 102, 331, 343 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 1483 e 1485 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3, e 5 c.p.c."; sostiene: 1) ove il venditore sia chiamato in garanzia dall'acquirente del fondo in relazione al quale viene esercitato il riscatto, si realizza una forma di garanzia propria ed il venditore litisconsorte necessario, con la conseguenza chediventa la sua mancata partecipazione al giudizio comporta nullità; 2) nella specie la società chiamata in garanzia 2 si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda di riscatto per insussistenza dei presupposti, assumendo la posizione di parte accessoria della causa principale, sicché avrebbe dovuto partecipare necessariamente al giudizio di appello;
3) contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, a nulla rileva che in relazione al rapporto di garanzia non sia stata proposta impugnazione incidentale condizionata. Il motivo è fondato e va accolto per come risulta da quanto appresso, con assorbimento dei rimanenti motivi. Come più volte affermato da questa Corte, qualora, proposta domanda di riscatto agrario nei confronti dell'acquirente del fondo, costui chiami in giudizio il адиган й venditore per essere garantito, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, per cui i due giudizi che si vengono ad instaurare (l'uno tra retraente e retrattato;
l'altro tra retrattato e venditore), pur se trattati simultaneamente, rimangono autonomi e la sentenza, ancorché unica, ai fini dell'impugnazione si scinde in tante pronunce quanti sono i rapporti (Cass. 19.1.2000, 534; Cass 28.3.1997, n. 2770).n. : Se, però, il chiamato non si limiti a contestare l'esistenza о la validità dell'obbligazione di garanzia, contesti anche la fondatezza della pretesa dell'attore ma verso il chiamante, assume la posizione di interventore adesivo dipendente e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intervento adesivo dipendente dà luogo ad un 3 giudizio unico con pluralità di parti, nel quale la sentenza non può che essere la stessa rispetto alle parti accessoria, di tal che siprincipali ed a quella ovecause • inscindibili configura un'ipotesi di e, l'impugnazione non sia proposta nei confronti del chiamato, va ordinata l'integrazione del contraddittorio (Cass. 23.6.1998, n. 6245; Cass. 19.5.1997, n. 4443; Cass. 10.2.1994, n. 1354; Cass. 5.4.1990, n. 2867). Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la società chiamata in garanzia ha contestato la ricorrenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) del riscatto e ha, perciò, acquistato la qualità di interventore adesivo dipendente, diventando litisconsorte Вдиний necessario nel giudizio di impugnazione. Né varrebbe osservare che la sentenza di primo grado ha affermato che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il punto non ha formato oggetto di impugnazione incidentale. Trattasi, infatti, di affermazione parentetica relativa alla regolamentazione delle spese tra la parte attrice e la parte chiamata in garanzia, inidonea ad acquistare autorità di giudicato. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa alla corte di Torinoappello di - altra - perché, previa integrazione del contraddittorio sezione nei confronti della s.p.a. Bosso carte speciali, provveda 4 - a nuovo giudizio, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Torino. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 18.12.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Вчино Juvente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 12 MAG 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5