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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/07/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale Amministratore pro tempore, (C.F.
[...]
); nata a [...] il P.IVA_1 Parte_2
4/10/1975, (C.F. ); , nato a [...] C.F._1 Parte_3
il 4/1/1962, (C.F. ); , C.F._2 Parte_4
nato a [...] il [...], (C.F. ); C.F._3 Parte_5
, nato a [...] il [...], (C.F. );
[...] C.F._4
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_6
); , nata a [...] il C.F._5 Parte_7
28/8/1977, (C.F. ); , nato a [...]- C.F._6 Parte_8
lermo il 5/1/1996, (C.F. ); , C.F._7 Parte_9
nato a [...] il [...], (C.F. ); C.F._8 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ); Pt_10 C.F._9
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_11
); , nato a [...] il C.F._10 Parte_12
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 914/2017
17/2/1978, (C.F. ); , nata C.F._11 Parte_13
a Caltanissetta il 2/3/1968, (C.F. ); C.F._12 Pt_14
, nata a [...] il [...], (C.F.
[...]
nata a [...] il C.F._13 Parte_15
12/8/1944, (C.F. ); , C.F._14 Parte_16
nato a [...] il [...], (C.F. ); C.F._15 Pt_17
, nata a [...] il [...], (C.F.
[...]
); , nato a [...] il C.F._16 Parte_18
22/7/1946, (C.F. ; , nata a C.F._17 Parte_19 [...]
il l'1/2/1939, (C.F. ), Parte_1 C.F._18 Parte_20
, nato a [...] il [...], (C.F.
[...]
; tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta, C.F._19
Corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO
DELL'UTRI (C.F. pec: C.F._20 [...]
che li rappresentata e difende giusta Email_1
procura in atti;
- attori -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Caltanis- P.IVA_2
setta, Viale Sicilia n. 172, presso lo studio dell'Avv. CALOGERO ARIOSTO
(C.F. pec: che la rap- C.F._21 Email_2
presenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 914/2017
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._22 [...]
; , nata a [...] il Per_1 Parte_21
13/1/1949, (C.F. ; C.F._23 Parte_22
, nato a [...] il [...] (C.F.
[...] C.F._24 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_23 [...]
) e , nata a [...] il C.F._25 Parte_24
25/91973 (C.F. ) nella qualità di eredi di C.F._26 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale Roche- Per_1
ster n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. PIERLUIGI ZODA (C.F.
[...]
pec: che li rappre- C.F._27 Email_3
sentata e difende giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_25
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._28
La Cittadella n. 1, presso lo studio dell'Avv. UMBERTO ILARDO (C.F.
pec: che lo C.F._29 Email_4
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- terzi chiamati in causa–
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
29/1/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi ri-
chiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, premesso di es-
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 914/2017
sere proprietari, giusta atti di compravendita, delle unità immobiliari fa-
centi parte del sito in Caltanissetta, in Parte_1 [...]
, e della corte esterna, comprensiva della strada di ac- Parte_1
cesso al fabbricato, nonché delle aree di parcheggio con annessi spazi di manovra, hanno instaurato il presente giudizio nei confronti di
[...]
deducendo: Controparte_3
- che con ricorso instaurato innanzi al Tribunale di Caltanissetta,
portante RG. n. 706/2015, , Controparte_2 Parte_26
, , e
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_29
originari comproprietari dell'area di sedime del fabbricato, acqui-
[...]
stata dalla con atto pubblico di compravendita Controparte_1
del 13/5/2009, e proprietari di un fabbricato e di alcune aree, a monte dell'edificio condominiale, avevano convenuto in giudizio la
[...]
il e il CP_1 Parte_1 Controparte_4
, per l'accertamento tecnico preventivo dei fenomeni di dissesto veri-
[...]
ficatisi lungo la stradella di accesso alle unità di proprietà degli stessi e nelle aree adiacenti al Parte_1
- che i consulenti nominati nel giudizio avevano accertato che l'impresa non aveva realizzato adeguate opere di Controparte_1
contenimento e di stabilizzazione, e, trattandosi dal punto di vista geo-
morfologico di un'area “potenzialmente instabile a medio termine”, era stata ritenuta necessaria la realizzazione di una paratia di pali accostati,
finalizzata a stabilizzare il pendio ed arrestare i fenomeni di dissesto che ne stavano provocando uno scivolamento verso il parcheggio e la strada di accesso al Parte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 914/2017
- che il Comune di Caltanissetta, avendo accertato uno smottamen-
to di terreno in corrispondenza alla stradella di ingresso del Parte_1
con ordinanze n. 23 del 9/3/2015 e n. 33 del 4/5/2015, aveva ordinato di effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'area;
- che con ricorso innanzi al Tar Sicilia, iscritto al n. RG. 2183/2016,
, , Controparte_2 Parte_21 Parte_22
, e avevano chiesto la con-
[...] Parte_28 Parte_24
danna del ad emanare un provvedimento che Controparte_5
imponeva all' l'adempimento di tutte le obbligazioni Parte_30
nascenti dal Piano di lottizzazione approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 98/2008 e dalla convenzione di lottizzazione stipulata con atto in Notar di Caltanissetta il 13/5/2009 Rep. 238918, tra il Per_2
Comune di Caltanissetta e i ricorrenti e successivamente trasferiti alla società Controparte_1
- che, nelle more del giudizio, il Comune di Caltanissetta con ordinan-
za n. 55 del 7/11/2016, in considerazione della polizza assicurativa sti-
pulata dalla con la Controparte_1 Controparte_6
a garanzia della corretta esecuzione delle opere di sistemazione
[...]
esterna dell'intero Piano, dando atto di voler procedere all'avvio del proce-
dimento di escussione delle somme garantite, aveva disposto la revoca delle ordinanze dirigenziali, onerando l' di effettuare Parte_30
i lavori di messa in sicurezza dell'area, sollevando, in tal modo, i proprie-
tari degli immobili dall'obbligo di dare esecuzione all'ordine di messa in sicurezza precedentemente impartito;
- che la non aveva ottemperato all'ordinanza Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 914/2017
ma aveva anzi notificato un atto di impugnazione della stessa chiedendo-
ne l'annullamento;
- che la Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data
3/2/2017, rilevata la presenza di segni di dissesto e movimenti franosi,
aveva notificato all'Amministratore del verbale di sequestro Parte_1
preventivo dell'area condominiale, afferente a strade, muri e parcheggi,
sottostanti l'edificio condominiale, ritenendo sussistente un pericolo im-
minente per l'incolumità pubblica, e ciò aveva causato una compromis-
sione della fruizione e del godimento degli spazi comuni a servizio delle unità immobiliari;
- che l' non aveva proceduto a realizzare alcu- Pt_30 CP_1
na delle opere ritenute necessarie in esito all'accertamento tecnico pre-
ventivo RG. 706/2015 né le opere di sistemazione esterna, per come veri-
ficato ed accertato da parte degli Ing. e Controparte_7 [...]
, e i fenomeni di degrado continuavano a sussistere. CP_8
Gli attori hanno dunque lamentato che la mancata realizzazione delle indicate opere da parte dell'impresa costruttrice incidenti CP_1
sulla funzionalità dell'edificio condominiale, avevano pregiudicato il godi-
mento degli immobili dovendo, pertanto, la convenuta ritenersi responsa-
bile dei difetti e dei vizi di costruzione.
Hanno quindi invocato la responsabilità della Controparte_1
per la mancata esecuzione delle opere in esito all'accertamento tecnico preventivo, ivi compresa la paratia di pali accostati, delle opere necessarie di stabilizzazione dell'area riguardanti il pendio soprastante, il parcheggio adiacente l'edificio condominiale e la strada di accesso, nonché delle ope-
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 914/2017
re di sistemazione esterna. Hanno altresì domandato la condanna della al risarcimento dei danni, in forma specifica, Controparte_1
con l'esecuzione degli interventi e delle opere necessarie, o in subordine,
per equivalente.
Costituendosi in giudizio ha preliminarmente Controparte_1
chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio , Controparte_2
, , Parte_21 Parte_27 CP_9
e , quali soggetti responsabili delle doglianze
[...] Parte_24
lamentate e delle misure di carattere edilizio ed urbanistico invocate dagli attori, e il geom. (contro il quale già pendeva altro giu- Parte_25
dizio, portante R.G. n. 3626/2016, afferente al mancato pagamento dei compensi professionali richiesti dal progettista), ritenuto responsabile de-
gli errori professionali commessi in progetto, anche nella veste di Diretto-
re dei Lavori;
ha anche eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito, la ditta, riportandosi alle difese assunte nel procedimento di ATP e nel giudizio di merito, recante R.G. n. 2912/2016 instaurato da
– – , ancora in attesa di definizione, ha dedotto CP_2 Parte_27 Per_1
l'infondatezza della domanda in quanto basata su un mezzo di istruzione preventiva e ha contestato le presunte irregolarità urbanistiche ed edilizie,
rilevando che la situazione dei luoghi, prospettata dagli originari venditori che avevano ideato il piano di comparto riguardante lo sfruttamento edili-
zio dei fondi, aveva comportato una variazione del titolo edificatorio;
ha anche rilevato che, in ragione della concessione edilizia, solo l'Ente Co-
munale avrebbe potuto indicare le misure riguardanti l'area in oggetto e
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 914/2017
che non vi era alcuna concreta situazione di pericolo. La ditta, pertanto,
ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello di merito instaura-
to dai terzi chiamati in causa.
Autorizzata la chiamata di terzo, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , CP_2 Parte_21 Parte_27
e i quali hanno preliminarmente Parte_28 Parte_24
chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio il Controparte_4
che aveva omesso di verificare l'effettiva esecuzione delle opere pre-
[...]
viste dalla normativa e dal vigente Piano regolatore per la Zona in oggetto ed imposte dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Genio Civile. Nel merito,
hanno dedotto che il dissesto dell'area e lo scivolamento progressivo dell'intero pendio verso la sottostante pubblica Via Guastaferro - Turati
erano stati causati dalla mancata esecuzione delle opere progettuali e di salvaguardia da parte dell'impresa che aveva Controparte_1
realizzato il complesso edilizio residenziale, in attuazione di un piano di lottizzazione destinato al risanamento dell'area interessata e all'eliminazione del degrado, prevedendo la realizzazione delle opere di si-
stemazione e di urbanizzazione;
hanno anche rilevato che le varianti rea-
lizzate dell'impresa erano state attuate senza essere state preventivamen-
te comunicate e autorizzate dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.
Si è costituito in giudizio anche il quale ha prelimi- Parte_25
narmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che le opere, consistenti in atti di intervento a protezione dell'area sovrastante l'edificio edificato e della stradella di accesso, che dovevano essere realiz-
zate dall'impresa, non erano state previste nel progetto di realizzazione
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- 8 - R.G. n. 914/2017
dell'immobile di essendo, invece, indicate nella scrittura Parte_1
privata coeva all'atto di compravendita del terreno, e quanto alla mancata realizzazione della paratia di pali accostati ha dedotto che non era stata compiuta dall'impresa a seguito della variante urbanistica alla concessio-
ne edilizia;
ha dedotto l'inammissibilità della chiamata in giudizio anche in ragione della circostanza che le doglianze lamentate dagli attori all'impresa non erano correlate alle inadempienze contestate dalla ditta al professionista incaricato, sicché la mancata realizzazione delle opere non era imputabile all'attività di quest'ultimo. Ha infine contestato ogni adde-
bito in ordine alla propria attività, rilevando che nessuna contestazione era stata avanzata né durante l'esecuzione dei lavori né successivamente alla realizzazione dell'edificio.
Rigettata la domanda di riunione del presente giudizio con gli altri pro-
cedimenti giudiziali pendenti, mutata la persona del Giudice in data
20/11/2020, la causa, istruita mediante prove orali ed espletamento di una consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
29/1/2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la domanda azionata dagli attori per la presenza di vizi che incidono in ma-
niera rilevante nel godimento degli immobili di proprietà degli stessi, vizi ascrivibili a responsabilità della impresa convenuta.
Rimangono estranei, pertanto, alla presente controversia i profili pub-
blicistici che attengono all'esecuzione delle opere previste dal Piano di lot-
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- 9 - R.G. n. 914/2017
tizzazione e afferenti ai rapporti tra l'Impresa convenuta e l'ente pubblico.
Deve poi confermarsi il rigetto della chiamata in causa del
[...]
per le ragioni già espresse nell'ordinanza del 27.7.2020, ri- CP_5
chiamata nella successiva ordinanza del 2.2.2021.
Ancora in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione appare in ogni caso superata dallo svolgi-
mento della stessa nel corso del giudizio in seguito all'ordinanza del
27.7.2020.
3. In diritto.
In punto di diritto, deve precisarsi che parte attrice ha proposto azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “la circostanza
che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale
ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la
conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei
confronti del primo. L'acquirente, pertanto, non può esercitare l'azione per
ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti
dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di
natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto
(Cass. n. 26574 del 2017; conf. Cass. n. 11540 del 1992).
8.3. Tale conclu-
sione, tuttavia, non vale per l'azione prevista dall'art. 1669 c.c., di natura
extracontrattuale, che opera non solo a carico dell'appaltatore ed a favore
del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acqui-
rente (Cass. n. 26574 del 2017; Cass. n. 2238 del 2012; Cass. n. 7634 del
2006; Cass. n. 11450 del 1992). La norma di cui all'art. 1669 c.c., invero,
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- 10 - R.G. n. 914/2017
prevedendo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragio-
ni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile, nonostante la
sedes materiae, non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore ma
anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore venditore, pur in mancanza,
tra essi, di un formale contratto d'appalto, con la conseguenza che il predet-
to costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acqui-
rente qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico,
da un terzo (Cass. n. 8109 del 1997). Il venditore di unità immobiliari che
ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano stati appaltati
ad un terzo, risponde, quindi, nei confronti degli acquirenti, dei gravi difetti,
a norma dell'art. 1669 c.c., e cioè a titolo di responsabilità extracontrattua-
le, indipendentemente dall'identificazione del contratto con essi intercorso
(Cass. n. 3146 del 1998; Cass. n. 1374 del 1999; Cass. n. 4622 del 2002;
Cass. n. 2238 del 2012)” (Cfr. Cass. n. 20877/2020).
La domanda appare dunque correttamente inquadrata nell'atto di cita-
zione nell'ambito della tutela offerta dall'art. 1669 c.c.
In ordine alla natura della responsabilità, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – cui si aderisce - “La previsione dell'art. 1669 cod.
civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di
specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che -
trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità
del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del
committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorra-
no in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno
manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può
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- 11 - R.G. n. 914/2017
farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi
il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore con-
templato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio
l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compre-
sa la colpa del costruttore” ( in termini la massima di Cass. S.U.
n.2284/2014; conformi Cass. n. 28233/2017 e n.4319/2016).
Quanto alla nozione di gravi difetti dell'opera, “I gravi difetti che, ai
sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei
confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alte-
razioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua
globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua
funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine,
rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come
quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni
e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sul-
le singole proprietà dei condomini.” ( in termini la massima di Cass.
n.24230/2018).
4. La domanda di condanna ex art. 1669 c.c. formulata dagli at-
tori.
Tanto premesso in punto di diritto, la consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio ha accertato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice.
In particolare, l'ausiliario, pur prendendo spunto dalla relazione con-
clusiva del procedimento di atp iscritto al n. 706/2015, ha effettuato nuovi sopralluoghi e ha accertato, dopo ampia e dettagliata descrizione
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- 12 - R.G. n. 914/2017
dello stato dei luoghi, che “a monte dell'area destinata a parcheggio, la pa-
ratia di pali non è stata realizzata, ma bensì risulta presente, come già am-
piamente descritto e documentato, un muro di sostegno avente un'altezza
di circa ml 3,40, fatta eccezione per un primo tratto limitrofo al fabbricato
condominiale avente un'altezza di circa 2,70 ml, per uno sviluppo comples-
sivo di circa ml 27. La sovrastante scarpata risulta ricoperta da vegetazio-
ne di varie tipologie (siepi, arbusti e alberi) e di diverse essenze, che ne ri-
copre la quasi totalità della superficie. Non si rilevano, a monte della stes-
sa, opere di regimentazione idrica finalizzate al convogliamento e allonta-
namento delle acque piovane provenienti dalle coperture dei fabbricati. Con
riferimento alle opere di sistemazione delle aree facenti parte
dell'intervento, ed in particolare della zona compresa tra il bordo destro, a
salire, della strada di accesso dalla e la stradella di acces- Parte_1
so al fabbricato , si osserva che la pertinente Parte_31
scarpata non risulta opportunamente sistemata in modo tale da evitare
possibili futuri scivolamenti di terreno nella sottostante sede stradale, ben-
ché sulla stessa si rileva la presenza di vegetazione più o meno spontanea
che, in piccola misura, contribuisce alla sua parziale stabilità. Può pertanto
concludersi che le opere di stabilizzazione dell'area di cui trattasi, così co-
me individuate e descritte nella relazione di C.T.U. di cui all'A.T.P. n°
706/2015, non sono state realizzate”.
Quanto alla connessione tra la mancata realizzazione delle suddette opere e i danni lamentati da parte attrice, il consulente ha riferito che “la
realizzazione del muro in c.c.a. in corrispondenza dell'area a parcheggio ha
certamente consentito la delimitazione degli spazi occorrenti e il conteni-
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mento del terreno a monte, ma, trattandosi di un'opera di sostegno con
fondazione di tipo superficiale, la stessa non produce effetti ai fini della
stabilizzazione dell'intero pendio e dei fabbricati ivi insistenti” … “Altro
aspetto afferente il mancato godimento degli immobili e la loro parziale fun-
zionalità, riguarda l'attuale interclusione dell'accesso da . Parte_1
Infatti, la suddetta limitazione è determinata dal pericolo di scivolamento di
terreno dalla relativa scarpata di monte la quale, allo stato attuale, non ri-
sulta essere opportunamente sistemata con opere di profilazione del pendio
e pertinente piantumazione. La suddetta mancata sistemazione del terra-
pieno a monte della strada di accesso da ha altresì com- Parte_1
portato un parziale dissesto del sottofondo nel primo tratto della soprastan-
te stradella di accesso al fabbricato , provocando Parte_31
fessurazioni e parziali scivolamenti della pavimentazione stradale in calce-
struzzo”.
Bene, i difetti descritti nella relazione di c.t.u. ed emergenti anche dalle prove documentali e orali raccolte nel corso del processo, sebbene non escludano in modo assoluto l'utilizzo degli immobili, ne comportano una alterazione che riduce in modo apprezzabile il godimento, pregiudicando-
ne la normale utilizzazione.
Ed invero, già la documentazione depositata attesta che sin dal 2015
sussisteva il pericolo di cedimento di alcune aree comuni (anzi, si era già
verificato uno smottamento del terreno) tale da causare pregiudizio per la privata e pubblica incolumità che aveva determinato, da un lato,
l'emissione di ordinanze comunali per la messa in sicurezza dell'area e,
dall'altro, l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo giudi-
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ziario con particolare riguardo alla strada di accesso alla costruzione e all'area adibita a parcheggio (cfr. allegati 4 e 6 all'atto di citazione).
Inoltre, il teste escusso nel corso del procedimento - sulla cui attendi-
bilità non vi è motivo di dubitare neppure in relazione all'interesse di me-
ro fatto al più vantato dallo stesso per il rapporto di coniugio con uno dei condomini, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta di cui sopra e della genuinità delle dichiarazioni rese (il teste ad esempio non ha esitato ad ammettere di non ricordare alcune circostanze in ragione del lungo lasso di tempo trascorso) - ha confermato che al momento dell'acquisto dell'appartamento la strada di accesso da Parte_1
era regolarmente accessibile così come utilizzabile era il parcheggio inter-
no (cfr. verbale di udienza dell'8.6.2022) e ciò almeno fino al momento del sequestro penale.
I difetti, pertanto, pur riguardando solo sulle aree comuni e non sui singoli appartamenti, sono da qualificarsi gravi, indicendo in misura con-
siderevole sul godimento degli immobili, con conseguente spettanza agli attori della azione ex art.1669 c.c. contro la co- Controparte_1
struttrice e venditrice degli immobili.
Il consulente ha quindi individuato le opere necessarie all'eliminazione dei danni ritenuti connessi alla mancata esecuzione delle opere di stabi-
lizzazione del sito. Nello specifico, “rientra tra le suddette opere la realiz-
zazione della paratia di pali in corrispondenza dell'area a parcheggio ed in
prosecuzione alla paratia realizzata a tergo dell'edificio condominiale. …
Non necessita invece, ad avviso dello scrivente, alcuna particolare sistema-
zione della scarpata a monte del parcheggio, se non direttamente connessa
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ai lavori di realizzazione della paratia, in quanto, come già anticipato al pa-
ragrafo precedente, la regimentazione delle acque piovane afferenti il fab-
bricato e le pertinenti aree, riguardano aspetti di Parte_31
ordinaria manutenzione che, indipendentemente dalla realizzazione
dell'intervento edilizio per cui è causa, dovrebbero prevedere le necessarie
opere di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque piovane al fine
di evitare il loro sversamento nel pendio sottostante, certamente preesisten-
te alla costruzione dell'edificio condominiale. Per altro, le piantumazioni e
l'inerbimento già esistenti assicurano un buon grado di stabilità in relazio-
ne alle acque di ruscellamento della sola porzione di pendio compresa tra il
parcheggio e l'area antistante il fabbricato . Per Parte_32
quanto riguarda le opere di sistemazione a verde dell'area costituente il
pendio a monte della strada di accesso da , deve prevedersi Parte_1
un intervento finalizzato all'eliminazione del pericolo di scivolamento del
terreno superficiale nella sottostante sede stradale. Occorre pertanto opera-
re una pulizia e riprofilatura del pendio, la posa in opera di apposite geo-
griglie e successiva rivegetazione, così da assicurare un efficace contrasto
all'erosione superficiale del terreno. .. Con riferimento, infine, alla stradella
di accesso al fabbricato , nel ribadire che la veri- Parte_31
fica delle obbligazioni fra le parti in causa, derivanti, sia dai titoli edilizi, sia
dai contratti privati, esula dal mandato allo scrivente conferito, va osserva-
to, come già anticipato al paragrafo precedente, che il danno sulla stessa
stradella, direttamente imputabile alla mancata realizzazione delle opere di
stabilizzazione di cui infra, deriva dallo scivolamento del terreno superficia-
le relativo al pendio compreso tra il bordo destro, a salire, del primo tratto
Tribunale di Caltanissetta
- 16 - R.G. n. 914/2017
di stradella e il sottostante muro in c.c.a. che delimita il bordo destro della
strada di accesso da . Ne consegue che, al fine di stabiliz- Parte_1
zare la prima porzione della stradella, occorre realizzare il relativo muro di
sottoscarpa in c.c.a. e rifare la pavimentazione stradale dell'intero primo
tratto fino in prossimità del tornante”.
Il consulente ha quindi puntualmente indicato le opere necessarie nei seguenti termini:
1) Paratia di pali in c.c.a. trivellati e gettati in opera, realizzata nel trat-
to di scarpata antistante il fabbricato , costitui- Parte_31
ta da n° 35 pali aventi diametro 800 e lunghezza ml 15,00, per uno svi-
luppo complessivo di ml 42,00, collegati in testa da apposita trave di col-
legamento avente sezione 1,00 ml x 0,80 ml. Importo da computo €
193.822,62
2) Opere di sistemazione della scarpata a monte della strada di accesso al complesso condominiale da , per una superficie di circa Parte_1
mq 185, attraverso la posa in opera di pannelli a struttura alveolare (geo-
celle) in polietilene ad alta densità (HDPE) o poliestere, previa preparazio-
ne del terreno di posa con apposita riprofilatura, riempimento delle celle con terreno vegetale e semina con adeguato miscuglio di semi. Importo da computo € 11.256,51
3) Sistemazione del primo tratto di stradella di accesso al fabbricato
, attraverso la realizzazione di muro di sotto- Parte_31
scarpa avente un'altezza di ml 1,00 ed uno sviluppo di circa ml 20, con successivo rifacimento dell'esistente pavimentazione in cls per una super-
ficie di circa mq 92; Importo da computo € 11.772,39.
Tribunale di Caltanissetta
- 17 - R.G. n. 914/2017
Ai superiori importi vanno altresì sommati gli oneri per la sicurezza,
pari ad € 6.505,55, l'IVA, nella misura del 10%, e gli oneri per competen-
ze tecniche quantificati in € 15.000,00, per un importo complessivo pari ad € 260.692,78.
La suddetta valutazione economica è stata effettuata dall'ausiliario sul-
la base di un dimensionamento di massima, scaturito dai dati evincibili dagli atti di causa e dai rilievi eseguiti, e dei costi desunti sia dal vigente prezzario regionale per le opere pubbliche della Regione Sicilia, sia da analisi di mercato;
dal momento che si tratta di un'opera in c.c.a., per la cui realizzazione sono necessarie le pertinenti autorizzazioni da parte de-
gli enti preposti, ed in particolare il deposito del progetto e la denuncia dei lavori presso l'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R.
380/2001 e ss.mm.ii., come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 4 della L.
1086/71 – art. 17 della L. 64/74), occorre la redazione di un progetto esecutivo, a valle del quale si potrà determinare l'esatto costo.
Le conclusioni del consulente appaiono condivisibili in quanto frutto di un compiuto e approfondito esame delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio e di una puntuale verifica dello stato dei luoghi, così
come pertinenti e motivati appaiono le valutazioni sulle osservazione rese dai consulenti di parte.
Considerato che parte attrice ha chiesto in primo luogo la condanna della convenuta al risarcimento del danno in forma specifica, l'
[...]
va condannata all'esecuzione delle opere indicate dal Controparte_10
consulente tecnico nella relazione conclusiva, sopra richiamata per estratto, a pagg. 14 e 15, come specificate nel computo metrico allegato
Tribunale di Caltanissetta
- 18 - R.G. n. 914/2017
alla stessa.
Non merita accoglimento invece la richiesta di estensione della do-
manda ai terzi chiamati , in proprio e quale erede del Controparte_2
sig. ; , Persona_1 Parte_21 Parte_22
, e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_28 Parte_24
, indicati dalla convenuta quali reali responsabili Persona_1
dell'omissione addebitata alla stessa, non essendo stata provata alcuna responsabilità in capo agli stessi per le ragioni che si esporranno nel pro-
sieguo.
5. La domanda spiegata dalla Convenuta Controparte_1
nei confronti dei terzi chiamati , in proprio
[...] Controparte_2
e quale erede del sig. ; , Persona_1 Parte_21
, e Parte_27 Parte_28 Parte_29
nella qualità di eredi di .
[...] Persona_1
Passando alla domanda spiegata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati , non può non rilevarsi che la stessa Parte_33
sia rimasta piuttosto generica;
la chiamata in causa dei suddetti terzi sembra infatti più che altro connessa alla circostanza che gli odierni atto-
ri avevano invocato a sostegno della pretesa la relazione di consulenza depositata nell'ambito del procedimento di ATP avviato dai suddetti terzi e quindi all'esigenza di consentire la partecipazione di tutti i soggetti coin-
volti sulla base di una asserita disintegrità del contraddittorio;
per altro verso, però, la convenuta conclude chiedendo di essere tenuta indenne dall'eventuale accoglimento della domanda principale spiegata nel presen-
te giudizio.
Tribunale di Caltanissetta
- 19 - R.G. n. 914/2017
Ebbene, esclusa la sussistenza del litisconsorzio necessario, deve evi-
denziarsi che la convenuta non ha puntualmente indicato la condotta dal-
la quale nascerebbe la responsabilità dei terzi chiamati e che giustifiche-
rebbe l'accoglimento della domanda di manleva.
Certamente, la responsabilità non può ravvisarsi, come parrebbe po-
tersi ricavare dal complesso della comparsa di costituzione, nell'avere ri-
chiesto una modifica dell'originario programma di intervento, non essen-
do tale condotta, comunque oggetto di espressa pattuizione delle parti
(come emerge anche dalla pronuncia nelle more intervenuta tra le parti nell'ambito di altro giudizio), in alcun modo connessa all'omissione che ha determinato l'accoglimento della domanda ex art. 1669 c.c. Né il coin-
volgimento dei suddetti terzi potrebbe essere giustificato quale chiamata in giudizio dei reali responsabili dell'omissione oggetto della domanda principale, essendo chiaro che la costruzione del complesso edilizio e la realizzazione dell'intero piano è da attribuire all' . Parte_30
La domanda va quindi rigettata.
6. La domanda spiegata dalla convenuta Controparte_1
nei confronti del terzo chiamato Geom.
[...] Pt_25
La convenuta poi ha formulato domanda nei confronti del Geom.
[...]
CP_1
invocando la sua responsabilità per una serie di “errori, impreci-
sioni e inadempimenti”, brevemente descritti in comparsa di costituzione e risposta.
Ebbene, le condotte imputate al Geom. oltre che generica- Pt_25
mente descritte (errori nell'individuazione dei titoli di proprietà, impreci-
sione nella fase progettuale, aumento dei costi e allungamento dei tempi),
Tribunale di Caltanissetta
- 20 - R.G. n. 914/2017
non paiono in alcuna relazione causale con le omissioni addebitate alla stessa Impresa, dalla quale origina la domanda degli attori che in questa sede viene accolta e dagli esiti della quali la convenuta pretende di essere tenuta indenne.
Non si imputa infatti al Geometra alcuna responsabilità rispetto all'omessa realizzazione delle opere di stabilizzazione dell'area ma anzi si precisa che la paratia palificata non era necessaria in quanto originaria-
mente funzionale all'edificazione di un secondo corpo di fabbrica, mai rea-
lizzato.
Ne consegue che la domanda formulata con la chiamata del terzo va rigettata.
7. la domanda riconvenzionale spiegata dai terzi chiamati
[...]
in proprio e quale erede del sig. ; CP_12 Persona_1
, , Parte_21 Parte_27 [...]
e , nella qualità di eredi di Pt_28 Parte_24 [...]
nei confronti degli attori. Per_1
Deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate dai terzi chiamati – – aventi ad oggetto la declaratoria di CP_2 Per_1 Parte_27
responsabilità sussidiaria del Controparte_13
e di tutti i singoli condomini, formulate in memoria ex art. 183
[...]
comma VI n. 1 c.p.c., in quanto tardive. I terzi chiamati infatti, al momen-
to della costituzione, si erano solo riservati di agire nei confronti del Con-
dominio e dei singoli condomini in caso di inadempienza dell Pt_30
; la domanda va quindi considerata nuova e come tale inammissi-
[...]
bile.
Tribunale di Caltanissetta
- 21 - R.G. n. 914/2017
8. La domanda riconvenzionale spiegata dai terzi chiamati
[...]
in proprio e quale erede del sig. ; CP_14 Persona_1 [...]
, , Controparte_15 Parte_27 CP_16
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_24 Persona_3
, nei confronti di
[...] Controparte_1
In relazione alla suddetta domanda riconvenzionale, si ritiene che la stessa necessiti di ulteriori approfondimenti.
È quindi opportuno emettere sentenza ai sensi dell'art. 279 comma II
n. V c.p.c. sulle ulteriori domande sopra analizzate, previa separazione della domanda riconvenzionale spiegata dai terzi chiamati Parte_34
, in proprio e quale erede del sig. ;
[...] Persona_1 Parte_21
, , e
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_35
nei confronti della convenuta formu-
[...] Controparte_1
CP
nei seguenti termini:
“ritenere e dichiarare che la in persona del le- Controparte_1
gale rappresentante pro tempore, era tenuta a realizzare ma non ha rea-
lizzato le previste ed ordinate opere progettuali e di salvaguardia e tra queste la paratia di pali accostati, necessarie per stabilizzare l'intero pen-
dio tra le abitazioni delle famiglie – – e l'area CP_2 Per_1 Parte_27
sottostante di via Guastaferro – Turati;
comprese le opere di sistemazione esterna, la strada di accesso che conduce dalla via Guastaferro – Turati
alle abitazioni delle famiglie – – e l'area sovra- CP_2 Per_1 Parte_27
stante il parcheggio adiacente l'edificio condominiale;
conseguentemente condannare l'impresa in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, all'integrale risarcimento del danno in favore di
Tribunale di Caltanissetta
- 22 - R.G. n. 914/2017
tutti gli odierni comparenti sig.ri e , in forma Parte_36 Parte_27
specifica, con l'esecuzione di tutti gli interventi e le opere necessarie per l'eliminazione dei fenomeni di dissesto riscontrati sull'area di che trattasi in corpo al procedimento per ATP n.706/2015 RG, comprese le previste ed ordinate opere progettuali e di salvaguardia e tra queste la paratia di pali accostati, le opere di sistemazione esterna, la strada di accesso che conduce dalla – Turati alle abitazioni delle famiglie Parte_1 CP_14
– – e l'area sovrastante il parcheggio adiacente
[...] Per_1 Parte_27
l'edificio condominiale. In subordine condannare l'impresa CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale
[...]
risarcimento in favore dei comparenti sig.ri – – , CP_2 Per_1 Parte_27
del danno per equivalente e, di conseguenza, con il pagamento della somma necessaria per l'esecuzione delle opere progettuali e di salvaguar-
dia sopradette e tra queste la paratia di pali accostati, le opere di siste-
mazione esterna, la strada di accesso che conduce dalla via Guastaferro –
Turati alle abitazioni delle famiglie – – e l'area CP_2 Per_1 Parte_27
sovrastante il parcheggio adiacente l'edificio condominiale,
nell'ammontare che verrà determinato in corso di causa, anche a seguito di CTU che per tale aspetto sin da ora si richiede. Condannare comunque l'impresa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei comparenti sig.ri – – CP_2 Per_1
di tutti i danni, anche esistenziali e di relazione agli stessi Parte_27
causati in conseguenza dell'operato ingiusto posto in essere in loro dan-
no, da quantificarsi anche in via equitativa”.
9. Spese di lite.
Tribunale di Caltanissetta
- 23 - R.G. n. 914/2017
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a cari-
co della convenuta rimasta integralmente soc- Controparte_1
combente e liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento (individuato sulla base del valore delle opere oggetto di condanna in forma specifica) del 25% in favore degli attori in solido, considerati quale unica parte processuale, e del 50% in favore dei terzi chiamati, tenuto conto dell'attività svolta e della complessità delle domande.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
dispone la separazione della domanda riconvenzionale formulata dai terzi chiamati , in proprio e quale erede del sig. Controparte_2 [...]
, , Per_1 Parte_21 Parte_27
e , nella qualità di eredi di Parte_28 Parte_24 [...]
, nei confronti della convenuta me- Per_1 Controparte_1
glio individuata in parte motiva, sulla quale provvede con separata ordi-
nanza;
in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna la convenuta ad eseguire le opere indicate dal con- Controparte_1
sulente tecnico nella relazione conclusiva depositata il 22.12.2023, a pagg. 14 e 15, come specificate nel computo metrico allegato alla stessa;
rigetta le domande formulate dalla convenuta Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 24 - R.G. n. 914/2017
nei confronti dei terzi chiamati;
dichiara inammissibili le domande proposte dai terzi chiamati
[...]
, in proprio e quale erede del sig. , CP_2 Persona_1 [...]
, , e Parte_37 Parte_27 Parte_28 [...]
, nella qualità di eredi di , nei confronti Parte_24 Persona_1
degli attori;
condanna la convenuta alla refusione delle Controparte_1
spese di lite liquidate in favore degli attori (in solido) in € 16.843,00, nei confronti dei terzi chiamati , in proprio e quale erede Controparte_2
del sig. , , Persona_1 Parte_21 Parte_27
, e , nella qualità di eredi
[...] Parte_28 Parte_24
di , in solido (considerati quale unica parte processua- Persona_1
le), da un lato, e di , dall'altro, in € 11.229,00 ciascu- Parte_25
no, il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta, il 22.7.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
- 25 -
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale Amministratore pro tempore, (C.F.
[...]
); nata a [...] il P.IVA_1 Parte_2
4/10/1975, (C.F. ); , nato a [...] C.F._1 Parte_3
il 4/1/1962, (C.F. ); , C.F._2 Parte_4
nato a [...] il [...], (C.F. ); C.F._3 Parte_5
, nato a [...] il [...], (C.F. );
[...] C.F._4
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_6
); , nata a [...] il C.F._5 Parte_7
28/8/1977, (C.F. ); , nato a [...]- C.F._6 Parte_8
lermo il 5/1/1996, (C.F. ); , C.F._7 Parte_9
nato a [...] il [...], (C.F. ); C.F._8 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ); Pt_10 C.F._9
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_11
); , nato a [...] il C.F._10 Parte_12
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 914/2017
17/2/1978, (C.F. ); , nata C.F._11 Parte_13
a Caltanissetta il 2/3/1968, (C.F. ); C.F._12 Pt_14
, nata a [...] il [...], (C.F.
[...]
nata a [...] il C.F._13 Parte_15
12/8/1944, (C.F. ); , C.F._14 Parte_16
nato a [...] il [...], (C.F. ); C.F._15 Pt_17
, nata a [...] il [...], (C.F.
[...]
); , nato a [...] il C.F._16 Parte_18
22/7/1946, (C.F. ; , nata a C.F._17 Parte_19 [...]
il l'1/2/1939, (C.F. ), Parte_1 C.F._18 Parte_20
, nato a [...] il [...], (C.F.
[...]
; tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta, C.F._19
Corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO
DELL'UTRI (C.F. pec: C.F._20 [...]
che li rappresentata e difende giusta Email_1
procura in atti;
- attori -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Caltanis- P.IVA_2
setta, Viale Sicilia n. 172, presso lo studio dell'Avv. CALOGERO ARIOSTO
(C.F. pec: che la rap- C.F._21 Email_2
presenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 914/2017
), in proprio e nella qualità di erede di C.F._22 [...]
; , nata a [...] il Per_1 Parte_21
13/1/1949, (C.F. ; C.F._23 Parte_22
, nato a [...] il [...] (C.F.
[...] C.F._24 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_23 [...]
) e , nata a [...] il C.F._25 Parte_24
25/91973 (C.F. ) nella qualità di eredi di C.F._26 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Viale Roche- Per_1
ster n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. PIERLUIGI ZODA (C.F.
[...]
pec: che li rappre- C.F._27 Email_3
sentata e difende giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_25
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via C.F._28
La Cittadella n. 1, presso lo studio dell'Avv. UMBERTO ILARDO (C.F.
pec: che lo C.F._29 Email_4
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- terzi chiamati in causa–
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
29/1/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi ri-
chiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, premesso di es-
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 914/2017
sere proprietari, giusta atti di compravendita, delle unità immobiliari fa-
centi parte del sito in Caltanissetta, in Parte_1 [...]
, e della corte esterna, comprensiva della strada di ac- Parte_1
cesso al fabbricato, nonché delle aree di parcheggio con annessi spazi di manovra, hanno instaurato il presente giudizio nei confronti di
[...]
deducendo: Controparte_3
- che con ricorso instaurato innanzi al Tribunale di Caltanissetta,
portante RG. n. 706/2015, , Controparte_2 Parte_26
, , e
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_29
originari comproprietari dell'area di sedime del fabbricato, acqui-
[...]
stata dalla con atto pubblico di compravendita Controparte_1
del 13/5/2009, e proprietari di un fabbricato e di alcune aree, a monte dell'edificio condominiale, avevano convenuto in giudizio la
[...]
il e il CP_1 Parte_1 Controparte_4
, per l'accertamento tecnico preventivo dei fenomeni di dissesto veri-
[...]
ficatisi lungo la stradella di accesso alle unità di proprietà degli stessi e nelle aree adiacenti al Parte_1
- che i consulenti nominati nel giudizio avevano accertato che l'impresa non aveva realizzato adeguate opere di Controparte_1
contenimento e di stabilizzazione, e, trattandosi dal punto di vista geo-
morfologico di un'area “potenzialmente instabile a medio termine”, era stata ritenuta necessaria la realizzazione di una paratia di pali accostati,
finalizzata a stabilizzare il pendio ed arrestare i fenomeni di dissesto che ne stavano provocando uno scivolamento verso il parcheggio e la strada di accesso al Parte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 914/2017
- che il Comune di Caltanissetta, avendo accertato uno smottamen-
to di terreno in corrispondenza alla stradella di ingresso del Parte_1
con ordinanze n. 23 del 9/3/2015 e n. 33 del 4/5/2015, aveva ordinato di effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'area;
- che con ricorso innanzi al Tar Sicilia, iscritto al n. RG. 2183/2016,
, , Controparte_2 Parte_21 Parte_22
, e avevano chiesto la con-
[...] Parte_28 Parte_24
danna del ad emanare un provvedimento che Controparte_5
imponeva all' l'adempimento di tutte le obbligazioni Parte_30
nascenti dal Piano di lottizzazione approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 98/2008 e dalla convenzione di lottizzazione stipulata con atto in Notar di Caltanissetta il 13/5/2009 Rep. 238918, tra il Per_2
Comune di Caltanissetta e i ricorrenti e successivamente trasferiti alla società Controparte_1
- che, nelle more del giudizio, il Comune di Caltanissetta con ordinan-
za n. 55 del 7/11/2016, in considerazione della polizza assicurativa sti-
pulata dalla con la Controparte_1 Controparte_6
a garanzia della corretta esecuzione delle opere di sistemazione
[...]
esterna dell'intero Piano, dando atto di voler procedere all'avvio del proce-
dimento di escussione delle somme garantite, aveva disposto la revoca delle ordinanze dirigenziali, onerando l' di effettuare Parte_30
i lavori di messa in sicurezza dell'area, sollevando, in tal modo, i proprie-
tari degli immobili dall'obbligo di dare esecuzione all'ordine di messa in sicurezza precedentemente impartito;
- che la non aveva ottemperato all'ordinanza Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 914/2017
ma aveva anzi notificato un atto di impugnazione della stessa chiedendo-
ne l'annullamento;
- che la Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data
3/2/2017, rilevata la presenza di segni di dissesto e movimenti franosi,
aveva notificato all'Amministratore del verbale di sequestro Parte_1
preventivo dell'area condominiale, afferente a strade, muri e parcheggi,
sottostanti l'edificio condominiale, ritenendo sussistente un pericolo im-
minente per l'incolumità pubblica, e ciò aveva causato una compromis-
sione della fruizione e del godimento degli spazi comuni a servizio delle unità immobiliari;
- che l' non aveva proceduto a realizzare alcu- Pt_30 CP_1
na delle opere ritenute necessarie in esito all'accertamento tecnico pre-
ventivo RG. 706/2015 né le opere di sistemazione esterna, per come veri-
ficato ed accertato da parte degli Ing. e Controparte_7 [...]
, e i fenomeni di degrado continuavano a sussistere. CP_8
Gli attori hanno dunque lamentato che la mancata realizzazione delle indicate opere da parte dell'impresa costruttrice incidenti CP_1
sulla funzionalità dell'edificio condominiale, avevano pregiudicato il godi-
mento degli immobili dovendo, pertanto, la convenuta ritenersi responsa-
bile dei difetti e dei vizi di costruzione.
Hanno quindi invocato la responsabilità della Controparte_1
per la mancata esecuzione delle opere in esito all'accertamento tecnico preventivo, ivi compresa la paratia di pali accostati, delle opere necessarie di stabilizzazione dell'area riguardanti il pendio soprastante, il parcheggio adiacente l'edificio condominiale e la strada di accesso, nonché delle ope-
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 914/2017
re di sistemazione esterna. Hanno altresì domandato la condanna della al risarcimento dei danni, in forma specifica, Controparte_1
con l'esecuzione degli interventi e delle opere necessarie, o in subordine,
per equivalente.
Costituendosi in giudizio ha preliminarmente Controparte_1
chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio , Controparte_2
, , Parte_21 Parte_27 CP_9
e , quali soggetti responsabili delle doglianze
[...] Parte_24
lamentate e delle misure di carattere edilizio ed urbanistico invocate dagli attori, e il geom. (contro il quale già pendeva altro giu- Parte_25
dizio, portante R.G. n. 3626/2016, afferente al mancato pagamento dei compensi professionali richiesti dal progettista), ritenuto responsabile de-
gli errori professionali commessi in progetto, anche nella veste di Diretto-
re dei Lavori;
ha anche eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito, la ditta, riportandosi alle difese assunte nel procedimento di ATP e nel giudizio di merito, recante R.G. n. 2912/2016 instaurato da
– – , ancora in attesa di definizione, ha dedotto CP_2 Parte_27 Per_1
l'infondatezza della domanda in quanto basata su un mezzo di istruzione preventiva e ha contestato le presunte irregolarità urbanistiche ed edilizie,
rilevando che la situazione dei luoghi, prospettata dagli originari venditori che avevano ideato il piano di comparto riguardante lo sfruttamento edili-
zio dei fondi, aveva comportato una variazione del titolo edificatorio;
ha anche rilevato che, in ragione della concessione edilizia, solo l'Ente Co-
munale avrebbe potuto indicare le misure riguardanti l'area in oggetto e
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 914/2017
che non vi era alcuna concreta situazione di pericolo. La ditta, pertanto,
ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello di merito instaura-
to dai terzi chiamati in causa.
Autorizzata la chiamata di terzo, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , CP_2 Parte_21 Parte_27
e i quali hanno preliminarmente Parte_28 Parte_24
chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio il Controparte_4
che aveva omesso di verificare l'effettiva esecuzione delle opere pre-
[...]
viste dalla normativa e dal vigente Piano regolatore per la Zona in oggetto ed imposte dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Genio Civile. Nel merito,
hanno dedotto che il dissesto dell'area e lo scivolamento progressivo dell'intero pendio verso la sottostante pubblica Via Guastaferro - Turati
erano stati causati dalla mancata esecuzione delle opere progettuali e di salvaguardia da parte dell'impresa che aveva Controparte_1
realizzato il complesso edilizio residenziale, in attuazione di un piano di lottizzazione destinato al risanamento dell'area interessata e all'eliminazione del degrado, prevedendo la realizzazione delle opere di si-
stemazione e di urbanizzazione;
hanno anche rilevato che le varianti rea-
lizzate dell'impresa erano state attuate senza essere state preventivamen-
te comunicate e autorizzate dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.
Si è costituito in giudizio anche il quale ha prelimi- Parte_25
narmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che le opere, consistenti in atti di intervento a protezione dell'area sovrastante l'edificio edificato e della stradella di accesso, che dovevano essere realiz-
zate dall'impresa, non erano state previste nel progetto di realizzazione
Tribunale di Caltanissetta
- 8 - R.G. n. 914/2017
dell'immobile di essendo, invece, indicate nella scrittura Parte_1
privata coeva all'atto di compravendita del terreno, e quanto alla mancata realizzazione della paratia di pali accostati ha dedotto che non era stata compiuta dall'impresa a seguito della variante urbanistica alla concessio-
ne edilizia;
ha dedotto l'inammissibilità della chiamata in giudizio anche in ragione della circostanza che le doglianze lamentate dagli attori all'impresa non erano correlate alle inadempienze contestate dalla ditta al professionista incaricato, sicché la mancata realizzazione delle opere non era imputabile all'attività di quest'ultimo. Ha infine contestato ogni adde-
bito in ordine alla propria attività, rilevando che nessuna contestazione era stata avanzata né durante l'esecuzione dei lavori né successivamente alla realizzazione dell'edificio.
Rigettata la domanda di riunione del presente giudizio con gli altri pro-
cedimenti giudiziali pendenti, mutata la persona del Giudice in data
20/11/2020, la causa, istruita mediante prove orali ed espletamento di una consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
29/1/2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la domanda azionata dagli attori per la presenza di vizi che incidono in ma-
niera rilevante nel godimento degli immobili di proprietà degli stessi, vizi ascrivibili a responsabilità della impresa convenuta.
Rimangono estranei, pertanto, alla presente controversia i profili pub-
blicistici che attengono all'esecuzione delle opere previste dal Piano di lot-
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- 9 - R.G. n. 914/2017
tizzazione e afferenti ai rapporti tra l'Impresa convenuta e l'ente pubblico.
Deve poi confermarsi il rigetto della chiamata in causa del
[...]
per le ragioni già espresse nell'ordinanza del 27.7.2020, ri- CP_5
chiamata nella successiva ordinanza del 2.2.2021.
Ancora in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione appare in ogni caso superata dallo svolgi-
mento della stessa nel corso del giudizio in seguito all'ordinanza del
27.7.2020.
3. In diritto.
In punto di diritto, deve precisarsi che parte attrice ha proposto azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “la circostanza
che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale
ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la
conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei
confronti del primo. L'acquirente, pertanto, non può esercitare l'azione per
ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti
dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di
natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto
(Cass. n. 26574 del 2017; conf. Cass. n. 11540 del 1992).
8.3. Tale conclu-
sione, tuttavia, non vale per l'azione prevista dall'art. 1669 c.c., di natura
extracontrattuale, che opera non solo a carico dell'appaltatore ed a favore
del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acqui-
rente (Cass. n. 26574 del 2017; Cass. n. 2238 del 2012; Cass. n. 7634 del
2006; Cass. n. 11450 del 1992). La norma di cui all'art. 1669 c.c., invero,
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- 10 - R.G. n. 914/2017
prevedendo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragio-
ni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile, nonostante la
sedes materiae, non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore ma
anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore venditore, pur in mancanza,
tra essi, di un formale contratto d'appalto, con la conseguenza che il predet-
to costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acqui-
rente qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico,
da un terzo (Cass. n. 8109 del 1997). Il venditore di unità immobiliari che
ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano stati appaltati
ad un terzo, risponde, quindi, nei confronti degli acquirenti, dei gravi difetti,
a norma dell'art. 1669 c.c., e cioè a titolo di responsabilità extracontrattua-
le, indipendentemente dall'identificazione del contratto con essi intercorso
(Cass. n. 3146 del 1998; Cass. n. 1374 del 1999; Cass. n. 4622 del 2002;
Cass. n. 2238 del 2012)” (Cfr. Cass. n. 20877/2020).
La domanda appare dunque correttamente inquadrata nell'atto di cita-
zione nell'ambito della tutela offerta dall'art. 1669 c.c.
In ordine alla natura della responsabilità, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – cui si aderisce - “La previsione dell'art. 1669 cod.
civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di
specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che -
trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità
del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del
committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorra-
no in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno
manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può
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- 11 - R.G. n. 914/2017
farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi
il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore con-
templato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio
l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compre-
sa la colpa del costruttore” ( in termini la massima di Cass. S.U.
n.2284/2014; conformi Cass. n. 28233/2017 e n.4319/2016).
Quanto alla nozione di gravi difetti dell'opera, “I gravi difetti che, ai
sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei
confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alte-
razioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua
globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua
funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine,
rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come
quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni
e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sul-
le singole proprietà dei condomini.” ( in termini la massima di Cass.
n.24230/2018).
4. La domanda di condanna ex art. 1669 c.c. formulata dagli at-
tori.
Tanto premesso in punto di diritto, la consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio ha accertato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice.
In particolare, l'ausiliario, pur prendendo spunto dalla relazione con-
clusiva del procedimento di atp iscritto al n. 706/2015, ha effettuato nuovi sopralluoghi e ha accertato, dopo ampia e dettagliata descrizione
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- 12 - R.G. n. 914/2017
dello stato dei luoghi, che “a monte dell'area destinata a parcheggio, la pa-
ratia di pali non è stata realizzata, ma bensì risulta presente, come già am-
piamente descritto e documentato, un muro di sostegno avente un'altezza
di circa ml 3,40, fatta eccezione per un primo tratto limitrofo al fabbricato
condominiale avente un'altezza di circa 2,70 ml, per uno sviluppo comples-
sivo di circa ml 27. La sovrastante scarpata risulta ricoperta da vegetazio-
ne di varie tipologie (siepi, arbusti e alberi) e di diverse essenze, che ne ri-
copre la quasi totalità della superficie. Non si rilevano, a monte della stes-
sa, opere di regimentazione idrica finalizzate al convogliamento e allonta-
namento delle acque piovane provenienti dalle coperture dei fabbricati. Con
riferimento alle opere di sistemazione delle aree facenti parte
dell'intervento, ed in particolare della zona compresa tra il bordo destro, a
salire, della strada di accesso dalla e la stradella di acces- Parte_1
so al fabbricato , si osserva che la pertinente Parte_31
scarpata non risulta opportunamente sistemata in modo tale da evitare
possibili futuri scivolamenti di terreno nella sottostante sede stradale, ben-
ché sulla stessa si rileva la presenza di vegetazione più o meno spontanea
che, in piccola misura, contribuisce alla sua parziale stabilità. Può pertanto
concludersi che le opere di stabilizzazione dell'area di cui trattasi, così co-
me individuate e descritte nella relazione di C.T.U. di cui all'A.T.P. n°
706/2015, non sono state realizzate”.
Quanto alla connessione tra la mancata realizzazione delle suddette opere e i danni lamentati da parte attrice, il consulente ha riferito che “la
realizzazione del muro in c.c.a. in corrispondenza dell'area a parcheggio ha
certamente consentito la delimitazione degli spazi occorrenti e il conteni-
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- 13 - R.G. n. 914/2017
mento del terreno a monte, ma, trattandosi di un'opera di sostegno con
fondazione di tipo superficiale, la stessa non produce effetti ai fini della
stabilizzazione dell'intero pendio e dei fabbricati ivi insistenti” … “Altro
aspetto afferente il mancato godimento degli immobili e la loro parziale fun-
zionalità, riguarda l'attuale interclusione dell'accesso da . Parte_1
Infatti, la suddetta limitazione è determinata dal pericolo di scivolamento di
terreno dalla relativa scarpata di monte la quale, allo stato attuale, non ri-
sulta essere opportunamente sistemata con opere di profilazione del pendio
e pertinente piantumazione. La suddetta mancata sistemazione del terra-
pieno a monte della strada di accesso da ha altresì com- Parte_1
portato un parziale dissesto del sottofondo nel primo tratto della soprastan-
te stradella di accesso al fabbricato , provocando Parte_31
fessurazioni e parziali scivolamenti della pavimentazione stradale in calce-
struzzo”.
Bene, i difetti descritti nella relazione di c.t.u. ed emergenti anche dalle prove documentali e orali raccolte nel corso del processo, sebbene non escludano in modo assoluto l'utilizzo degli immobili, ne comportano una alterazione che riduce in modo apprezzabile il godimento, pregiudicando-
ne la normale utilizzazione.
Ed invero, già la documentazione depositata attesta che sin dal 2015
sussisteva il pericolo di cedimento di alcune aree comuni (anzi, si era già
verificato uno smottamento del terreno) tale da causare pregiudizio per la privata e pubblica incolumità che aveva determinato, da un lato,
l'emissione di ordinanze comunali per la messa in sicurezza dell'area e,
dall'altro, l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo giudi-
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- 14 - R.G. n. 914/2017
ziario con particolare riguardo alla strada di accesso alla costruzione e all'area adibita a parcheggio (cfr. allegati 4 e 6 all'atto di citazione).
Inoltre, il teste escusso nel corso del procedimento - sulla cui attendi-
bilità non vi è motivo di dubitare neppure in relazione all'interesse di me-
ro fatto al più vantato dallo stesso per il rapporto di coniugio con uno dei condomini, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta di cui sopra e della genuinità delle dichiarazioni rese (il teste ad esempio non ha esitato ad ammettere di non ricordare alcune circostanze in ragione del lungo lasso di tempo trascorso) - ha confermato che al momento dell'acquisto dell'appartamento la strada di accesso da Parte_1
era regolarmente accessibile così come utilizzabile era il parcheggio inter-
no (cfr. verbale di udienza dell'8.6.2022) e ciò almeno fino al momento del sequestro penale.
I difetti, pertanto, pur riguardando solo sulle aree comuni e non sui singoli appartamenti, sono da qualificarsi gravi, indicendo in misura con-
siderevole sul godimento degli immobili, con conseguente spettanza agli attori della azione ex art.1669 c.c. contro la co- Controparte_1
struttrice e venditrice degli immobili.
Il consulente ha quindi individuato le opere necessarie all'eliminazione dei danni ritenuti connessi alla mancata esecuzione delle opere di stabi-
lizzazione del sito. Nello specifico, “rientra tra le suddette opere la realiz-
zazione della paratia di pali in corrispondenza dell'area a parcheggio ed in
prosecuzione alla paratia realizzata a tergo dell'edificio condominiale. …
Non necessita invece, ad avviso dello scrivente, alcuna particolare sistema-
zione della scarpata a monte del parcheggio, se non direttamente connessa
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- 15 - R.G. n. 914/2017
ai lavori di realizzazione della paratia, in quanto, come già anticipato al pa-
ragrafo precedente, la regimentazione delle acque piovane afferenti il fab-
bricato e le pertinenti aree, riguardano aspetti di Parte_31
ordinaria manutenzione che, indipendentemente dalla realizzazione
dell'intervento edilizio per cui è causa, dovrebbero prevedere le necessarie
opere di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque piovane al fine
di evitare il loro sversamento nel pendio sottostante, certamente preesisten-
te alla costruzione dell'edificio condominiale. Per altro, le piantumazioni e
l'inerbimento già esistenti assicurano un buon grado di stabilità in relazio-
ne alle acque di ruscellamento della sola porzione di pendio compresa tra il
parcheggio e l'area antistante il fabbricato . Per Parte_32
quanto riguarda le opere di sistemazione a verde dell'area costituente il
pendio a monte della strada di accesso da , deve prevedersi Parte_1
un intervento finalizzato all'eliminazione del pericolo di scivolamento del
terreno superficiale nella sottostante sede stradale. Occorre pertanto opera-
re una pulizia e riprofilatura del pendio, la posa in opera di apposite geo-
griglie e successiva rivegetazione, così da assicurare un efficace contrasto
all'erosione superficiale del terreno. .. Con riferimento, infine, alla stradella
di accesso al fabbricato , nel ribadire che la veri- Parte_31
fica delle obbligazioni fra le parti in causa, derivanti, sia dai titoli edilizi, sia
dai contratti privati, esula dal mandato allo scrivente conferito, va osserva-
to, come già anticipato al paragrafo precedente, che il danno sulla stessa
stradella, direttamente imputabile alla mancata realizzazione delle opere di
stabilizzazione di cui infra, deriva dallo scivolamento del terreno superficia-
le relativo al pendio compreso tra il bordo destro, a salire, del primo tratto
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- 16 - R.G. n. 914/2017
di stradella e il sottostante muro in c.c.a. che delimita il bordo destro della
strada di accesso da . Ne consegue che, al fine di stabiliz- Parte_1
zare la prima porzione della stradella, occorre realizzare il relativo muro di
sottoscarpa in c.c.a. e rifare la pavimentazione stradale dell'intero primo
tratto fino in prossimità del tornante”.
Il consulente ha quindi puntualmente indicato le opere necessarie nei seguenti termini:
1) Paratia di pali in c.c.a. trivellati e gettati in opera, realizzata nel trat-
to di scarpata antistante il fabbricato , costitui- Parte_31
ta da n° 35 pali aventi diametro 800 e lunghezza ml 15,00, per uno svi-
luppo complessivo di ml 42,00, collegati in testa da apposita trave di col-
legamento avente sezione 1,00 ml x 0,80 ml. Importo da computo €
193.822,62
2) Opere di sistemazione della scarpata a monte della strada di accesso al complesso condominiale da , per una superficie di circa Parte_1
mq 185, attraverso la posa in opera di pannelli a struttura alveolare (geo-
celle) in polietilene ad alta densità (HDPE) o poliestere, previa preparazio-
ne del terreno di posa con apposita riprofilatura, riempimento delle celle con terreno vegetale e semina con adeguato miscuglio di semi. Importo da computo € 11.256,51
3) Sistemazione del primo tratto di stradella di accesso al fabbricato
, attraverso la realizzazione di muro di sotto- Parte_31
scarpa avente un'altezza di ml 1,00 ed uno sviluppo di circa ml 20, con successivo rifacimento dell'esistente pavimentazione in cls per una super-
ficie di circa mq 92; Importo da computo € 11.772,39.
Tribunale di Caltanissetta
- 17 - R.G. n. 914/2017
Ai superiori importi vanno altresì sommati gli oneri per la sicurezza,
pari ad € 6.505,55, l'IVA, nella misura del 10%, e gli oneri per competen-
ze tecniche quantificati in € 15.000,00, per un importo complessivo pari ad € 260.692,78.
La suddetta valutazione economica è stata effettuata dall'ausiliario sul-
la base di un dimensionamento di massima, scaturito dai dati evincibili dagli atti di causa e dai rilievi eseguiti, e dei costi desunti sia dal vigente prezzario regionale per le opere pubbliche della Regione Sicilia, sia da analisi di mercato;
dal momento che si tratta di un'opera in c.c.a., per la cui realizzazione sono necessarie le pertinenti autorizzazioni da parte de-
gli enti preposti, ed in particolare il deposito del progetto e la denuncia dei lavori presso l'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R.
380/2001 e ss.mm.ii., come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 4 della L.
1086/71 – art. 17 della L. 64/74), occorre la redazione di un progetto esecutivo, a valle del quale si potrà determinare l'esatto costo.
Le conclusioni del consulente appaiono condivisibili in quanto frutto di un compiuto e approfondito esame delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio e di una puntuale verifica dello stato dei luoghi, così
come pertinenti e motivati appaiono le valutazioni sulle osservazione rese dai consulenti di parte.
Considerato che parte attrice ha chiesto in primo luogo la condanna della convenuta al risarcimento del danno in forma specifica, l'
[...]
va condannata all'esecuzione delle opere indicate dal Controparte_10
consulente tecnico nella relazione conclusiva, sopra richiamata per estratto, a pagg. 14 e 15, come specificate nel computo metrico allegato
Tribunale di Caltanissetta
- 18 - R.G. n. 914/2017
alla stessa.
Non merita accoglimento invece la richiesta di estensione della do-
manda ai terzi chiamati , in proprio e quale erede del Controparte_2
sig. ; , Persona_1 Parte_21 Parte_22
, e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_28 Parte_24
, indicati dalla convenuta quali reali responsabili Persona_1
dell'omissione addebitata alla stessa, non essendo stata provata alcuna responsabilità in capo agli stessi per le ragioni che si esporranno nel pro-
sieguo.
5. La domanda spiegata dalla Convenuta Controparte_1
nei confronti dei terzi chiamati , in proprio
[...] Controparte_2
e quale erede del sig. ; , Persona_1 Parte_21
, e Parte_27 Parte_28 Parte_29
nella qualità di eredi di .
[...] Persona_1
Passando alla domanda spiegata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati , non può non rilevarsi che la stessa Parte_33
sia rimasta piuttosto generica;
la chiamata in causa dei suddetti terzi sembra infatti più che altro connessa alla circostanza che gli odierni atto-
ri avevano invocato a sostegno della pretesa la relazione di consulenza depositata nell'ambito del procedimento di ATP avviato dai suddetti terzi e quindi all'esigenza di consentire la partecipazione di tutti i soggetti coin-
volti sulla base di una asserita disintegrità del contraddittorio;
per altro verso, però, la convenuta conclude chiedendo di essere tenuta indenne dall'eventuale accoglimento della domanda principale spiegata nel presen-
te giudizio.
Tribunale di Caltanissetta
- 19 - R.G. n. 914/2017
Ebbene, esclusa la sussistenza del litisconsorzio necessario, deve evi-
denziarsi che la convenuta non ha puntualmente indicato la condotta dal-
la quale nascerebbe la responsabilità dei terzi chiamati e che giustifiche-
rebbe l'accoglimento della domanda di manleva.
Certamente, la responsabilità non può ravvisarsi, come parrebbe po-
tersi ricavare dal complesso della comparsa di costituzione, nell'avere ri-
chiesto una modifica dell'originario programma di intervento, non essen-
do tale condotta, comunque oggetto di espressa pattuizione delle parti
(come emerge anche dalla pronuncia nelle more intervenuta tra le parti nell'ambito di altro giudizio), in alcun modo connessa all'omissione che ha determinato l'accoglimento della domanda ex art. 1669 c.c. Né il coin-
volgimento dei suddetti terzi potrebbe essere giustificato quale chiamata in giudizio dei reali responsabili dell'omissione oggetto della domanda principale, essendo chiaro che la costruzione del complesso edilizio e la realizzazione dell'intero piano è da attribuire all' . Parte_30
La domanda va quindi rigettata.
6. La domanda spiegata dalla convenuta Controparte_1
nei confronti del terzo chiamato Geom.
[...] Pt_25
La convenuta poi ha formulato domanda nei confronti del Geom.
[...]
CP_1
invocando la sua responsabilità per una serie di “errori, impreci-
sioni e inadempimenti”, brevemente descritti in comparsa di costituzione e risposta.
Ebbene, le condotte imputate al Geom. oltre che generica- Pt_25
mente descritte (errori nell'individuazione dei titoli di proprietà, impreci-
sione nella fase progettuale, aumento dei costi e allungamento dei tempi),
Tribunale di Caltanissetta
- 20 - R.G. n. 914/2017
non paiono in alcuna relazione causale con le omissioni addebitate alla stessa Impresa, dalla quale origina la domanda degli attori che in questa sede viene accolta e dagli esiti della quali la convenuta pretende di essere tenuta indenne.
Non si imputa infatti al Geometra alcuna responsabilità rispetto all'omessa realizzazione delle opere di stabilizzazione dell'area ma anzi si precisa che la paratia palificata non era necessaria in quanto originaria-
mente funzionale all'edificazione di un secondo corpo di fabbrica, mai rea-
lizzato.
Ne consegue che la domanda formulata con la chiamata del terzo va rigettata.
7. la domanda riconvenzionale spiegata dai terzi chiamati
[...]
in proprio e quale erede del sig. ; CP_12 Persona_1
, , Parte_21 Parte_27 [...]
e , nella qualità di eredi di Pt_28 Parte_24 [...]
nei confronti degli attori. Per_1
Deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate dai terzi chiamati – – aventi ad oggetto la declaratoria di CP_2 Per_1 Parte_27
responsabilità sussidiaria del Controparte_13
e di tutti i singoli condomini, formulate in memoria ex art. 183
[...]
comma VI n. 1 c.p.c., in quanto tardive. I terzi chiamati infatti, al momen-
to della costituzione, si erano solo riservati di agire nei confronti del Con-
dominio e dei singoli condomini in caso di inadempienza dell Pt_30
; la domanda va quindi considerata nuova e come tale inammissi-
[...]
bile.
Tribunale di Caltanissetta
- 21 - R.G. n. 914/2017
8. La domanda riconvenzionale spiegata dai terzi chiamati
[...]
in proprio e quale erede del sig. ; CP_14 Persona_1 [...]
, , Controparte_15 Parte_27 CP_16
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_24 Persona_3
, nei confronti di
[...] Controparte_1
In relazione alla suddetta domanda riconvenzionale, si ritiene che la stessa necessiti di ulteriori approfondimenti.
È quindi opportuno emettere sentenza ai sensi dell'art. 279 comma II
n. V c.p.c. sulle ulteriori domande sopra analizzate, previa separazione della domanda riconvenzionale spiegata dai terzi chiamati Parte_34
, in proprio e quale erede del sig. ;
[...] Persona_1 Parte_21
, , e
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_35
nei confronti della convenuta formu-
[...] Controparte_1
CP
nei seguenti termini:
“ritenere e dichiarare che la in persona del le- Controparte_1
gale rappresentante pro tempore, era tenuta a realizzare ma non ha rea-
lizzato le previste ed ordinate opere progettuali e di salvaguardia e tra queste la paratia di pali accostati, necessarie per stabilizzare l'intero pen-
dio tra le abitazioni delle famiglie – – e l'area CP_2 Per_1 Parte_27
sottostante di via Guastaferro – Turati;
comprese le opere di sistemazione esterna, la strada di accesso che conduce dalla via Guastaferro – Turati
alle abitazioni delle famiglie – – e l'area sovra- CP_2 Per_1 Parte_27
stante il parcheggio adiacente l'edificio condominiale;
conseguentemente condannare l'impresa in persona del legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, all'integrale risarcimento del danno in favore di
Tribunale di Caltanissetta
- 22 - R.G. n. 914/2017
tutti gli odierni comparenti sig.ri e , in forma Parte_36 Parte_27
specifica, con l'esecuzione di tutti gli interventi e le opere necessarie per l'eliminazione dei fenomeni di dissesto riscontrati sull'area di che trattasi in corpo al procedimento per ATP n.706/2015 RG, comprese le previste ed ordinate opere progettuali e di salvaguardia e tra queste la paratia di pali accostati, le opere di sistemazione esterna, la strada di accesso che conduce dalla – Turati alle abitazioni delle famiglie Parte_1 CP_14
– – e l'area sovrastante il parcheggio adiacente
[...] Per_1 Parte_27
l'edificio condominiale. In subordine condannare l'impresa CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale
[...]
risarcimento in favore dei comparenti sig.ri – – , CP_2 Per_1 Parte_27
del danno per equivalente e, di conseguenza, con il pagamento della somma necessaria per l'esecuzione delle opere progettuali e di salvaguar-
dia sopradette e tra queste la paratia di pali accostati, le opere di siste-
mazione esterna, la strada di accesso che conduce dalla via Guastaferro –
Turati alle abitazioni delle famiglie – – e l'area CP_2 Per_1 Parte_27
sovrastante il parcheggio adiacente l'edificio condominiale,
nell'ammontare che verrà determinato in corso di causa, anche a seguito di CTU che per tale aspetto sin da ora si richiede. Condannare comunque l'impresa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei comparenti sig.ri – – CP_2 Per_1
di tutti i danni, anche esistenziali e di relazione agli stessi Parte_27
causati in conseguenza dell'operato ingiusto posto in essere in loro dan-
no, da quantificarsi anche in via equitativa”.
9. Spese di lite.
Tribunale di Caltanissetta
- 23 - R.G. n. 914/2017
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a cari-
co della convenuta rimasta integralmente soc- Controparte_1
combente e liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento (individuato sulla base del valore delle opere oggetto di condanna in forma specifica) del 25% in favore degli attori in solido, considerati quale unica parte processuale, e del 50% in favore dei terzi chiamati, tenuto conto dell'attività svolta e della complessità delle domande.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
dispone la separazione della domanda riconvenzionale formulata dai terzi chiamati , in proprio e quale erede del sig. Controparte_2 [...]
, , Per_1 Parte_21 Parte_27
e , nella qualità di eredi di Parte_28 Parte_24 [...]
, nei confronti della convenuta me- Per_1 Controparte_1
glio individuata in parte motiva, sulla quale provvede con separata ordi-
nanza;
in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna la convenuta ad eseguire le opere indicate dal con- Controparte_1
sulente tecnico nella relazione conclusiva depositata il 22.12.2023, a pagg. 14 e 15, come specificate nel computo metrico allegato alla stessa;
rigetta le domande formulate dalla convenuta Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 24 - R.G. n. 914/2017
nei confronti dei terzi chiamati;
dichiara inammissibili le domande proposte dai terzi chiamati
[...]
, in proprio e quale erede del sig. , CP_2 Persona_1 [...]
, , e Parte_37 Parte_27 Parte_28 [...]
, nella qualità di eredi di , nei confronti Parte_24 Persona_1
degli attori;
condanna la convenuta alla refusione delle Controparte_1
spese di lite liquidate in favore degli attori (in solido) in € 16.843,00, nei confronti dei terzi chiamati , in proprio e quale erede Controparte_2
del sig. , , Persona_1 Parte_21 Parte_27
, e , nella qualità di eredi
[...] Parte_28 Parte_24
di , in solido (considerati quale unica parte processua- Persona_1
le), da un lato, e di , dall'altro, in € 11.229,00 ciascu- Parte_25
no, il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta, il 22.7.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta
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