Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.