Articolo 3 della Legge 30 gennaio 1963, n. 240
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 marzo 1963
Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 marzo 1963