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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/09/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1478/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 08.09.2021, al n. 1478 del
R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza a verbale n. 2066/2021 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 29.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 4170/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tommaso Casalotti (c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Tommaso Casalotti, sito in Firenze, Viale Mazzini n. 40, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
GEOM. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._4
Riccardo Tagliaferri (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5 suo studio in Firenze, Via degli Artisti n. 20, giusta procura in atti;
APPELLATO nonché contro
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Geom. rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Barletta (c.f. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, viale C.F._6 della Repubblica n. 141, giusta procura in atti;
APPELLATA
1 nonché contro
(c.f. - p. iva , in persona del CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni CP_4
Bottazzoli (cf. ) e (cf. C.F._7 Controparte_5
) ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, Parte_1 contrariis reiectiis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto, 1. In via preliminare, ex art. 283 cpc, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva o in ogni caso l'esecuzione della sentenza impugnata;
2. Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2066/2021 del Tribunale di Firenze, dichiarare la legittimazione attiva del signor Parte_1 nel procedimento in oggetto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e in particolare, in accoglimento della spiegata domanda e per i motivi di cui alla premessa del presente atto: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità del Geom. e della Persona_1 [...] nei confronti del signor e, per quanto occorrer possa, nei CP_1 Parte_1 confronti del di cui l'appartamento di proprietà Controparte_6 Pt_1 fa parte e - Per l'effetto, condannare il Geom. e la al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal signor , danni che fin Parte_1
d'ora si quantificano in €. 9.950,00.=, pari alla quota parte millesimale del danno cagionato al , salvo il più o il meno che risulterà di Parte_3 giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare che l'opera per cui è causa è stata consegnata da parte della con 40 giorni di ritardo e per l'effetto condannare la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore del signor della somma di €. 1.329,68.= pari alla
[...] Pt_1 quota parte millesimale della penale contrattualmente dovuta ammontante complessivamente a €. 8.000,00.=, salvo il più o il meno che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre che del giudizio di
ATP e con rimborso delle spese di CTU e CTP del giudizio di istruzione preventiva”; per l'appellato GEOM. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Persona_1 disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi: - in via preliminare, respingere l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della
2 sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello avversario giacché inammissibile
e/o infondato per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2066 del 29 luglio 2021 e, per l'effetto: a) dichiarare inammissibile l'azione proposta da controparte in primo grado giacché volta ad accertare la responsabilità contrattuale del Geom. Per_1 nei confronti del;
b) dichiarare il difetto di Controparte_6 legittimazione attiva del Sig. nel presente giudizio;
c) in ogni caso, in Parte_1 tesi, rigettare le domande proposte in primo grado dal Sig. giacché infondate in Pt_1 fatto e in diritto;
d) in ipotesi subordinata, laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere le domande proposte dal Sig. meritevoli di accoglimento, accertare che la Pt_1 responsabilità esclusiva in ordine al pregiudizio lamentato dal medesimo dovrà imputarsi alla sola e conseguentemente condannare la medesima Controparte_1 al risarcimento del danno lamentato dall'attore; e) in ipotesi ulteriormente subordinata, laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere le domande proposte dal Sig. Pt_1 meritevoli di accoglimento e, conseguentemente, accertare la responsabilità del Geom. in ordine ai danni lamentati dal medesimo, accertare e dichiarare che il Geom. Per_1 ha diritto ad essere manlevato e tenuto indenne in ordine a qualsivoglia Per_1 conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, e conseguentemente condannare la medesima
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, a risarcire il Sig. dei danni accertati dall'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa, In tesi: respingere per le ragioni sopra esposte l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2066/21 emessa dal Tribunale di Pt_1
Firenze e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza
2066/21 in punto di liquidazione delle spese di lite a favore della comparente applicando nella liquidazione la tariffa media prevista dal DM 55/2014. In ipotesi denegata di accoglimento del motivo di gravame e riconoscimento della legittimazione attiva dell'attore, respingere comunque la domanda proposta dal sig. poiché Pt_1 infondata in fatto e diritto e comunque per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta. Infine, attesa l'avvenuta riproposizione da parte del geom
[...]
anche in questa sede della domanda di attribuzione della responsabilità Per_1 esclusiva della in ordine al pregiudizio lamentato dall'appellante, respingere in CP_1 quanto infondata la domanda di attribuzione in via esclusiva alla della eventuale CP_1
3 responsabilità dei vizi lamentati dall'attore attuandone la relativa ripartizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ivi compresa, la liq. forfettaria spese generali del 15%”; per l'appellata : “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, CP_3 così giudicare: in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata perché infondata ed improvata;
nel merito: rigettare l'appello perché infondato per le motivazione esposte nella comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 25.11.2021 e confermare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 29.07.2021; In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto: in via preliminare: accertare e dichiarare
l'esistenza e la misura della copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della domanda attivata da parte attrice per le ragioni esposte in atti;
nel merito: rigettare in ogni caso le domande o, subordinatamente, ricondurre a giustizia le somme eventualmente dovute in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e tenuto conto della corresponsabilità pro quota degli altri soggetti coinvolti nelle vicende oggetto del presente giudizio ciascuno per i rispettivi titoli e/o quote di responsabilità e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta agli atti e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal Geom. tenuto altresì conto delle condizioni di Per_1 polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 183 vi co. cpc, opponendosi a quelle avversarie per le motivazioni di cui alle suddette richiamate memorie. In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito di Parte_1 procedimento per ATP ex art 696 bis c.p.c., instaurava il giudizio di merito convenendo dinanzi al Tribunale di Firenze la e il GEOM. Controparte_1 chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei Persona_1 predetti e la conseguente loro condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate condominiali dell'immobile sito in Firenze, Via Alessandro Volta n. 54/a, nonché la condanna al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'opera.
4 A fondamento della domanda, l'attore deduceva di essere proprietario di un'unità immobiliare nello stabile condominiale;
che l'impresa era stata Controparte_1 incaricata dal Condominio, con contratto di appalto del 28 luglio 2014, di eseguire delle opere di rifacimento delle facciate condominiali deliberate dall'assemblea condominiale;
che il Geom. era stato nominato Direttore dei Lavori in data 14 Per_1 ottobre 2014; che l'esecuzione dei lavori presentava numerosi vizi e difformità, tra cui: tinteggiatura non omogenea, fessurazioni, difformità nei parapetti e nei terrazzi, errato posizionamento del pluviale, danneggiamento delle piastrelle del terrazzo, mancata esecuzione di lavorazioni previste nel computo metrico.
Si costituivano ritualmente sia la che contestava integralmente la Controparte_1 domanda proposta, sia il geom. che, oltre a contestare la domanda, Persona_1 chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile professionale, verso la quale spiegava domanda di manleva.
Conclusasi con esito negativo la mediazione delegata disposta in primo grado, con sentenza n. 2066/2021 il Tribunale di Firenze dichiarava la carenza di legittimazione attiva di ritenendo che la domanda risarcitoria proposta riguardasse Parte_1 la gestione di beni comuni e, pertanto, dovesse essere promossa dall'organo rappresentativo unitario (amministratore) e non dal singolo condomino;
rigettava altresì ogni altra istanza e condannava l'attore alla refusione delle spese di lite e di mediazione in favore dei convenuti e della terza chiamata.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello, sulla base di un Parte_1 unico motivo con il quale contestava la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva.
Rilevava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta dall'amministratore del condominio poiché il in Pt_1 quanto proprietario dell'unità immobiliare, aveva pieno diritto di contestare le opere mal eseguite o non eseguite nella propria sfera condominiale.
Sottolineava l'appellante che la Suprema Corte riconosceva la legittimazione processuale del singolo condomino nel caso di controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul proprio diritto pro quota o esclusivo, oppure azioni personali, incidenti sui diritti di ciascun partecipante e che, nel caso di specie, aveva piena legittimazione trattandosi di controversia avente ad oggetto non già la gestione o la custodia dei beni comuni, ma, appunto, il diritto sia esclusivo che pro quota del singolo condomino/proprietario (cfr. Corte Cass., sent. n. 27101/2017, Corte Cass.
Sez. Un., sent. n. 19663/2014).
5 III. In data 25 novembre 2021 si costituiva il GEOM. il quale Persona_1 deduceva quanto segue.
1) Contestava anzitutto l'unica censura formulata dall'appellante, sostenendo che la statuizione sulla mancata legittimazione ad agire del fosse corretta, in quanto Pt_1
l'azione risarcitoria promossa avrebbe dovuto, se del caso, essere proposta dal
, e non da un singolo condomino. Parte_4
Riteneva priva di fondamento giuridico l'argomentazione dell'appellante, secondo cui l'essere proprietario lo legittimava ad agire, poiché, se fosse stata accolta, avrebbe comportato che ogni condomino potesse agire autonomamente per la tutela degli interessi condominiali, in contrasto con la consolidata giurisprudenza.
Richiamava infatti l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui occorre distinguere tra azioni conservative a tutela dei beni comuni, per le quali è ammessa la legittimazione del singolo condomino, e azioni risarcitorie, che mirano alla gestione collettiva dei servizi comuni, per le quali la legittimazione spetta esclusivamente all'amministratore del condominio.
Sottolineava che nel caso di specie, l'azione promossa da rientrava nella Pt_1 seconda categoria, essendo volta a ottenere un risarcimento per presunti vizi nelle opere condominiali. Pertanto, il Tribunale aveva correttamente escluso la legittimazione attiva del singolo condomino.
2) L'appellato, in secondo luogo, osservava che l'appellante non aveva riproposto le domande assorbite in primo grado, che dunque dovevano ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
3) Rilevava ad ogni modo che, qualora la Corte avesse ritenuto sufficiente la riproposizione delle domande da parte dell'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello, si sarebbe comunque dovuto ribadire l'infondatezza dell'azione, non solo per la carenza di legittimazione attiva, ma anche per tutte le eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado rimaste assorbite e riproposte in tale sede.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva di essere manlevato dalla propria Per_1 compagnia assicurativa avendo regolarmente denunciato il sinistro Controparte_3
e adempiuto agli obblighi contrattuali. La compagnia, pur non contestando la chiamata in causa, aveva formulato osservazioni generiche e tardive, prive di contenuto specifico.
4) Contestava, infine, le richieste istruttorie formulate da ritenendole Pt_1 inammissibili e irrilevanti, poiché i capitoli di prova testimoniale proposti avevano ad oggetto documenti già depositati in giudizio.
6 Deduceva inoltre la superfluità della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, poiché la CTU svolta in sede di ATP aveva già risposto in modo puntuale e completo ai quesiti del Giudice, analizzando tutti i profili oggetto di causa.
Inoltre, i nuovi quesiti proposti dall'appellante apparivano esplorativi e finalizzati ad aggirare l'onere probatorio, senza apportare elementi nuovi o decisivi.
IV. In data 25 novembre 2021 si costituiva in appello la quale Controparte_3 esponeva quanto segue.
1) Circa l'unico motivo di appello formulato da relativo alla presunta erroneità Pt_1 della declaratoria di carenza di legittimazione attiva, conveniva che, in linea generale, il singolo condomino potesse agire per la tutela dei diritti connessi alla propria partecipazione condominiale. Tuttavia, rilevava che tale principio non trovava applicazione nelle controversie aventi ad oggetto la gestione dei beni comuni, le quali rispondevano a esigenze collettive e non individuali, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sosteneva che, nel caso di specie, i danni lamentati da riguardavano le facciate Pt_1 condominiali e, pertanto, rientravano nella sfera di competenza del di CP_6 conseguenza, la legittimazione ad agire spettava esclusivamente all'amministratore Con
riteneva quindi corretta la decisione del Tribunale di Firenze e CP_8 chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
2) Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e riconoscimento della legittimazione attiva Con del ON, dichiarava di aver assicurato il Geom. con polizza professionale Per_1 valida dal 31 marzo 2012, rinnovata tacitamente fino al 2019. Specificava, tuttavia, che le condizioni contrattuali di cui agli artt. 4.14, 5.1 e 5.3 escludevano dalla copertura le richieste di risarcimento relative a fatti noti all'assicurato prima della stipula o del rinnovo della polizza. AIG evidenziava che i fatti oggetto di causa risalivano al 2014 e che non era stato chiarito il momento esatto in cui ne fosse Per_1 venuto a conoscenza. In mancanza di tale prova, non poteva ritenersi automaticamente operante la copertura assicurativa.
3) AIG aderiva, infine, alle difese del Geom. contestando ogni responsabilità Per_1 dello stesso nella determinazione dei danni lamentati dalla parte appellante.
V. In data 26 novembre 2021, si costituiva le quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello sulla base delle seguenti argomentazioni.
1) Anzitutto, riproponeva l'eccezione di decadenza e prescrizione, già sollevata in primo grado, ritenendola assorbente rispetto ad ogni altra questione. L'impresa evidenziava che i lavori oggetto di contestazione, eseguiti presso il condominio di
[...]
in Firenze, erano stati ultimati in data 2 gennaio 2015, come risultava dal CP_6
7 certificato di ultimazione sottoscritto dal direttore dei lavori, dall'impresa stessa e dall'amministratore condominiale. Successivamente, l'opera era stata formalmente accettata dal condominio, senza alcuna riserva, mediante approvazione della contabilità finale e del collaudo, come da delibera assembleare del 7 luglio 2015. Tale accettazione, secondo l'appellata, comportava l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c., che subordinava la responsabilità dell'appaltatore alla denuncia dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta e alla proposizione dell'azione entro due anni dalla consegna dell'opera. La sosteneva che non aveva CP_1 Parte_1 mai formalmente contestato all'impresa vizi o difetti dell'opera entro i termini previsti, né risultava che l'amministratore avesse mai sollevato contestazioni. Anzi, quest'ultimo aveva sottoscritto il certificato di collaudo e riconosciuto l'esecuzione regolare dei lavori. Inoltre, l'azione risarcitoria era stata proposta oltre quattro anni dopo la conclusione dell'intervento, e dunque ampiamente oltre i termini di legge.
2) riproponeva, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore, già accolta dal giudice di primo grado e posta a fondamento della sentenza impugnata.
La parte appellata richiamava sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui occorreva distinguere tra le azioni promosse dai singoli condomini per la tutela dei diritti reali sulle parti comuni e quelle aventi natura risarcitoria. Mentre nel primo caso si riconosceva la legittimazione attiva del singolo condomino, nel secondo – come nel caso di specie – la legittimazione spettava esclusivamente all'amministratore del condominio, trattandosi di controversie dirette a soddisfare esigenze collettive della gestione condominiale (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 19663/2014).
A sostegno della propria tesi, citava anche le sentenze della Cassazione civile, sez. II,
n. 8173 del 23 maggio 2012 e n. 2411 del 31 gennaio 2018, le quali ribadivano che il singolo condomino non poteva agire autonomamente per domande risarcitorie relative alla gestione condominiale, né impugnare sentenze in assenza di iniziativa da parte dell'amministratore. In tali controversie, infatti, non vi era una correlazione immediata con l'interesse esclusivo del singolo partecipante, bensì con un interesse collettivo, riferibile all'intera comunità condominiale.
Alla luce di tali considerazioni, la sosteneva che il ON non fosse legittimato CP_1 ad agire nei confronti dell'impresa appaltatrice, poiché la sua domanda mirava al ristoro di un asserito danno patrimoniale personale, derivante da un rapporto contrattuale che egli non aveva mai intrattenuto direttamente con l'impresa.
8 Riteneva, pertanto, che la sentenza impugnata fosse corretta e che dovesse essere confermata.
3) riproponeva anche le difese di merito svolte in primo grado, rilevando che CP_1
l'attore si era limitato a trascrivere pedissequamente le osservazioni del proprio consulente di parte senza neppure richiamare il contenuto della perizia svolta dall'Ing. Per_2
Quanto alle contestazioni tecniche, l'appellata si riportava alle osservazioni mosse dal perito di parte, dr. Geom. nel procedimento di ATP e alle osservazioni che Per_3 lo stesso Direttore dei Lavori Geom. aveva fornito al in corso d'opera Per_1 CP_6
(cfr. mail del 21/11/2014 - doc.15 - e la lett del 4/5/2015 - doc.16 ).
Evidenziava che in corso d'opera il aveva ampliato le opere richieste alla CP_6
rispetto al contratto di appalto originario, di circa il 30% (come chiaramente CP_1 esposto nella mail del 21/11/14) e questo ha comportato necessariamente la proroga di un terzo del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori. Dunque, riteneva del tutto infondata anche la pretesa di applicare all'impresa la penale contrattualmente prevista.
Sulla scorta di ciò, riteneva evidentemente infondata l'azione proposta dal il Pt_1 quale, invero, non aveva neppure impugnato la delibera dell'assemblea condominiale con cui era stata approvata la contabilità dei lavori appaltati alla , né CP_1 il relativo riparto.
4) In relazione alle conclusioni rassegnate dal Geom. in primo grado in ipotesi Per_1 subordinata, con cui chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva della in CP_1 ordine al pregiudizio lamentato dal l'appellata ne deduceva la Pt_1 contraddittorietà.
5) APPELLO INCIDENTALE proponeva anche appello incidentale, impugnando la Controparte_1 liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale.
Deduceva che, poiché la causa aveva un valore di circa 11.300 euro e, quindi, lo scaglione applicabile era quello da 5200 a 26000 euro, il minimo tariffario sarebbe stato, a tutto concedere, € 2.728 oltre alle spese vive ed agli accessori di legge.
Sottolineava che il Tribunale, liquidando solo € 1.200 oltre accessori di legge aveva errato, dovendo tenere in considerazione che: la fase istruttoria c'era stata, atteso che per fase istruttoria devono intendersi anche "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli
9 adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali” (art. 5 DM
55); la questione sottoposta al vaglio del Tribunale non era di evidente semplicità; oltre alla fase giudiziale, si era svolta anche la mediazione delegata per la quale il compenso doveva comunque essere liquidato;
la causa era stata preceduta da un ATP la cui liquidazione del compenso difensivo avrebbe dovuto avvenire in questa sede.
Domandava, pertanto, la riforma della decisione impugnata con il riconoscimento del maggior compenso spettante per il primo grado del giudizio da determinare sulla base della tariffa media indicata, tenendo conto anche dell'aumento previsto dal 2° comma dell'art. 4 del DM.
IV. Ritenute non necessarie ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate dalla parte appellante con provvedimento del 05.07.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
1.L'appello principale è infondato e va respinto.
In tal senso va evidenziato che lo stesso, articolato in un unico motivo di impugnazione, si appunta sulla conclusione raggiunta nella sentenza di primo grado circa la carenza di legittimazione dell'odierno appellante;
la conclusione della sentenza di primo grado appare in realtà corretta con riferimento alla specifica vicenda oggetto del procedimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza costante in materia, occorre distinguere con precisione tra le iniziative giudiziarie che possono essere autonomamente promosse dal singolo condomino per la tutela dei beni comuni e quelle che, al contrario, devono necessariamente essere intraprese dal in persona del suo CP_6 amministratore.
La Corte di cassazione ha infatti statuito che, in tema di azioni relative alle parti comuni dell'edificio condominiale, la legittimazione attiva del singolo condomino è limitata alle domande di natura conservativa, ossia a quelle volte a esercitare atti di difesa e protezione del bene comune. Ciò in quanto, essendo il un mero CP_6 ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti, la presenza dell'amministratore non preclude che ciascun condomino possa, in via concorrente, agire per salvaguardare direttamente i diritti inerenti alle cose comuni.
Di contro, le azioni risarcitorie, dirette non già a conservare l'integrità del bene ma a ottenere un ristoro per danni asseritamente subiti, hanno ad oggetto interessi
10 esclusivamente collettivi, strettamente connessi alla gestione della cosa comune. Per tali controversie, dunque, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio, unico rappresentante della collettività condominiale.
Sul punto merita di essere citata la massima di Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14829 del 03/06/2025 (Rv. 675291 - 01) Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.
La puntuale ricostruzione della questione è offerta nella motivazione della sentenza
Cass. 8173/12 che afferma: “"In tema di azioni a tutela delle parti comuni di un edificio in condominio occorre distinguere tra domande tendenti a esercitare atti conservativi di difesa dei beni comuni e domande di natura risarcitoria. Mentre con riferimento al primo ordine di domande sussiste la legittimazione attiva del singolo condomino, atteso che essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'amministratore non esclude che ciascun condomino possa provvedere direttamente ad agire per la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni, a diverse conclusioni deve giungersi in punto legittimazione attiva del singolo condomino con riguardo al secondo tipo di domande. Esse, infatti, tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione di un servizio comune, senza - quindi - attinenza diretta all'interesse esclusivo dei singoli partecipanti, con la conseguenza che in tali controversie la legittimazione attiva spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio."
Traslando tali principi al caso di specie, emerge chiaramente come la pretesa azionata dal sig. non rientri nell'ambito delle azioni conservative, bensì si configuri quale Pt_1 domanda di risarcimento danni correlata a presunti inadempimenti contrattuali e ritardi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto stipulato dal quale CP_6 autonomo centro di interessi.
Sulla scorta di tale ragionamento, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al oggi appellante. CP_6
Non giova in senso contrario il richiamo operato dall'appellante a pronunce di legittimità che, a ben vedere, non attengono a fattispecie puntualmente sovrapponibili a quella in esame.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza consolidata e della ratio che la sorregge, l'appello risulta infondato, dovendosi confermare la decisione impugnata
11 nella parte in cui ha escluso la legittimazione processuale del sig. ON ad agire individualmente in luogo e vece dell'amministratore del CP_6
2. Quanto all'appello incidentale proposto dall'appellata , con il quale Parte_5 la stessa ha censurato la statuizione del Tribunale in punto di liquidazione delle spese di lite, va osservato quanto segue.
Il giudice di prime cure ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali applicando i valori minimi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed ha escluso la fase istruttoria sul presupposto che la stessa non si fosse svolta.
L'appellante incidentale ha contestato tale decisione, evidenziando: che la causa non poteva qualificarsi come di evidente semplicità; che, oltre alla fase giudiziale, si è altresì svolta la mediazione delegata, la quale imponeva comunque la liquidazione del relativo compenso;
che, secondo la costante giurisprudenza, avrebbero dovuto essere riconosciute anche la fase di trattazione e quella istruttoria;
che era stato altresì espletato un accertamento tecnico preventivo (ATP), rimasto ingiustificatamente non considerato ai fini della liquidazione.
Tanto argomentato, l'appellante incidentale, nelle proprie conclusioni, ha circoscritto la domanda di riforma alla richiesta di applicazione, nella liquidazione, dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, con conseguente riforma della sentenza n.
2066/2021 sul punto (riformare la sentenza 2066/21 in punto di liquidazione delle spese di lite a favore della comparente applicando nella liquidazione la tariffa media prevista dal DM 55/2014)
L'appello incidentale, nei limiti in cui è stato così formulato nelle conclusioni, appare fondato e deve essere accolto.
Al riguardo va sottolineato come la giurisprudenza sia consolidata nell'affermare che la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri medi richiede un'adeguata e puntuale motivazione, la quale, nel caso di specie, non può ritenersi integrata. Il
Tribunale si è infatti limitato a liquidare i compensi in misura minima senza tenere conto del complessivo iter processuale.
Nella vicenda in esame, invece, risultano elementi che non giustificano la liquidazione al di sotto dei parametri medi: sul punto deve evidenziarsi la sussistenza di una fase mediazione delegata, che costituisce a tutti gli effetti attività defensionale, nonché di un accertamento tecnico preventivo, rimasto privo di autonoma considerazione economica nella liquidazione operata dal primo giudice. Sulla base di tali circostanze non può ritenersi corretta la liquidazione ai minimi tariffari, dovendo invece procedersi – in accoglimento dell'appello incidentale – alla riforma della sentenza
12 impugnata con liquidazione delle spese di lite secondo i parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2011.
In ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno rideterminate in euro 3397,00 oltre IVA, spese e competenze.
Le spese del secondo grado di giudizio, da porre integralmente a carico di Parte_1
sulla base del principio di soccombenza, si liquidano ai parametri medi in
[...] euro 3966,00 oltre IVA, spese e competenze.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da , nei confronti di Parte_1 Controparte_9 Controparte_1
[...] CP_3
-rigetta l'appello principale proposto Parte_1
-accoglie l'appello incidentale proposto da riformando il capo Controparte_1 concernente le spese di giudizio di primo grado che si liquidano in euro 3397,00 oltre
IVA, spese e competenze;
-condanna al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado che Parte_1 si liquidano in euro 3966,00 oltre IVA, spese e competenze.
-dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 17.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 08.09.2021, al n. 1478 del
R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza a verbale n. 2066/2021 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 29.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 4170/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tommaso Casalotti (c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Tommaso Casalotti, sito in Firenze, Viale Mazzini n. 40, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
GEOM. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._4
Riccardo Tagliaferri (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5 suo studio in Firenze, Via degli Artisti n. 20, giusta procura in atti;
APPELLATO nonché contro
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Geom. rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Barletta (c.f. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, viale C.F._6 della Repubblica n. 141, giusta procura in atti;
APPELLATA
1 nonché contro
(c.f. - p. iva , in persona del CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni CP_4
Bottazzoli (cf. ) e (cf. C.F._7 Controparte_5
) ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, Parte_1 contrariis reiectiis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto, 1. In via preliminare, ex art. 283 cpc, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva o in ogni caso l'esecuzione della sentenza impugnata;
2. Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2066/2021 del Tribunale di Firenze, dichiarare la legittimazione attiva del signor Parte_1 nel procedimento in oggetto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e in particolare, in accoglimento della spiegata domanda e per i motivi di cui alla premessa del presente atto: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità del Geom. e della Persona_1 [...] nei confronti del signor e, per quanto occorrer possa, nei CP_1 Parte_1 confronti del di cui l'appartamento di proprietà Controparte_6 Pt_1 fa parte e - Per l'effetto, condannare il Geom. e la al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal signor , danni che fin Parte_1
d'ora si quantificano in €. 9.950,00.=, pari alla quota parte millesimale del danno cagionato al , salvo il più o il meno che risulterà di Parte_3 giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare che l'opera per cui è causa è stata consegnata da parte della con 40 giorni di ritardo e per l'effetto condannare la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore del signor della somma di €. 1.329,68.= pari alla
[...] Pt_1 quota parte millesimale della penale contrattualmente dovuta ammontante complessivamente a €. 8.000,00.=, salvo il più o il meno che risulterà di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre che del giudizio di
ATP e con rimborso delle spese di CTU e CTP del giudizio di istruzione preventiva”; per l'appellato GEOM. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Persona_1 disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi: - in via preliminare, respingere l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della
2 sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello avversario giacché inammissibile
e/o infondato per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2066 del 29 luglio 2021 e, per l'effetto: a) dichiarare inammissibile l'azione proposta da controparte in primo grado giacché volta ad accertare la responsabilità contrattuale del Geom. Per_1 nei confronti del;
b) dichiarare il difetto di Controparte_6 legittimazione attiva del Sig. nel presente giudizio;
c) in ogni caso, in Parte_1 tesi, rigettare le domande proposte in primo grado dal Sig. giacché infondate in Pt_1 fatto e in diritto;
d) in ipotesi subordinata, laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere le domande proposte dal Sig. meritevoli di accoglimento, accertare che la Pt_1 responsabilità esclusiva in ordine al pregiudizio lamentato dal medesimo dovrà imputarsi alla sola e conseguentemente condannare la medesima Controparte_1 al risarcimento del danno lamentato dall'attore; e) in ipotesi ulteriormente subordinata, laddove l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere le domande proposte dal Sig. Pt_1 meritevoli di accoglimento e, conseguentemente, accertare la responsabilità del Geom. in ordine ai danni lamentati dal medesimo, accertare e dichiarare che il Geom. Per_1 ha diritto ad essere manlevato e tenuto indenne in ordine a qualsivoglia Per_1 conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, e conseguentemente condannare la medesima
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, a risarcire il Sig. dei danni accertati dall'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa, In tesi: respingere per le ragioni sopra esposte l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2066/21 emessa dal Tribunale di Pt_1
Firenze e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza
2066/21 in punto di liquidazione delle spese di lite a favore della comparente applicando nella liquidazione la tariffa media prevista dal DM 55/2014. In ipotesi denegata di accoglimento del motivo di gravame e riconoscimento della legittimazione attiva dell'attore, respingere comunque la domanda proposta dal sig. poiché Pt_1 infondata in fatto e diritto e comunque per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta. Infine, attesa l'avvenuta riproposizione da parte del geom
[...]
anche in questa sede della domanda di attribuzione della responsabilità Per_1 esclusiva della in ordine al pregiudizio lamentato dall'appellante, respingere in CP_1 quanto infondata la domanda di attribuzione in via esclusiva alla della eventuale CP_1
3 responsabilità dei vizi lamentati dall'attore attuandone la relativa ripartizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ivi compresa, la liq. forfettaria spese generali del 15%”; per l'appellata : “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, CP_3 così giudicare: in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata perché infondata ed improvata;
nel merito: rigettare l'appello perché infondato per le motivazione esposte nella comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 25.11.2021 e confermare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 29.07.2021; In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto: in via preliminare: accertare e dichiarare
l'esistenza e la misura della copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della domanda attivata da parte attrice per le ragioni esposte in atti;
nel merito: rigettare in ogni caso le domande o, subordinatamente, ricondurre a giustizia le somme eventualmente dovute in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e tenuto conto della corresponsabilità pro quota degli altri soggetti coinvolti nelle vicende oggetto del presente giudizio ciascuno per i rispettivi titoli e/o quote di responsabilità e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta agli atti e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal Geom. tenuto altresì conto delle condizioni di Per_1 polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art. 183 vi co. cpc, opponendosi a quelle avversarie per le motivazioni di cui alle suddette richiamate memorie. In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, , a seguito di Parte_1 procedimento per ATP ex art 696 bis c.p.c., instaurava il giudizio di merito convenendo dinanzi al Tribunale di Firenze la e il GEOM. Controparte_1 chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei Persona_1 predetti e la conseguente loro condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate condominiali dell'immobile sito in Firenze, Via Alessandro Volta n. 54/a, nonché la condanna al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'opera.
4 A fondamento della domanda, l'attore deduceva di essere proprietario di un'unità immobiliare nello stabile condominiale;
che l'impresa era stata Controparte_1 incaricata dal Condominio, con contratto di appalto del 28 luglio 2014, di eseguire delle opere di rifacimento delle facciate condominiali deliberate dall'assemblea condominiale;
che il Geom. era stato nominato Direttore dei Lavori in data 14 Per_1 ottobre 2014; che l'esecuzione dei lavori presentava numerosi vizi e difformità, tra cui: tinteggiatura non omogenea, fessurazioni, difformità nei parapetti e nei terrazzi, errato posizionamento del pluviale, danneggiamento delle piastrelle del terrazzo, mancata esecuzione di lavorazioni previste nel computo metrico.
Si costituivano ritualmente sia la che contestava integralmente la Controparte_1 domanda proposta, sia il geom. che, oltre a contestare la domanda, Persona_1 chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile professionale, verso la quale spiegava domanda di manleva.
Conclusasi con esito negativo la mediazione delegata disposta in primo grado, con sentenza n. 2066/2021 il Tribunale di Firenze dichiarava la carenza di legittimazione attiva di ritenendo che la domanda risarcitoria proposta riguardasse Parte_1 la gestione di beni comuni e, pertanto, dovesse essere promossa dall'organo rappresentativo unitario (amministratore) e non dal singolo condomino;
rigettava altresì ogni altra istanza e condannava l'attore alla refusione delle spese di lite e di mediazione in favore dei convenuti e della terza chiamata.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello, sulla base di un Parte_1 unico motivo con il quale contestava la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva.
Rilevava che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta dall'amministratore del condominio poiché il in Pt_1 quanto proprietario dell'unità immobiliare, aveva pieno diritto di contestare le opere mal eseguite o non eseguite nella propria sfera condominiale.
Sottolineava l'appellante che la Suprema Corte riconosceva la legittimazione processuale del singolo condomino nel caso di controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul proprio diritto pro quota o esclusivo, oppure azioni personali, incidenti sui diritti di ciascun partecipante e che, nel caso di specie, aveva piena legittimazione trattandosi di controversia avente ad oggetto non già la gestione o la custodia dei beni comuni, ma, appunto, il diritto sia esclusivo che pro quota del singolo condomino/proprietario (cfr. Corte Cass., sent. n. 27101/2017, Corte Cass.
Sez. Un., sent. n. 19663/2014).
5 III. In data 25 novembre 2021 si costituiva il GEOM. il quale Persona_1 deduceva quanto segue.
1) Contestava anzitutto l'unica censura formulata dall'appellante, sostenendo che la statuizione sulla mancata legittimazione ad agire del fosse corretta, in quanto Pt_1
l'azione risarcitoria promossa avrebbe dovuto, se del caso, essere proposta dal
, e non da un singolo condomino. Parte_4
Riteneva priva di fondamento giuridico l'argomentazione dell'appellante, secondo cui l'essere proprietario lo legittimava ad agire, poiché, se fosse stata accolta, avrebbe comportato che ogni condomino potesse agire autonomamente per la tutela degli interessi condominiali, in contrasto con la consolidata giurisprudenza.
Richiamava infatti l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui occorre distinguere tra azioni conservative a tutela dei beni comuni, per le quali è ammessa la legittimazione del singolo condomino, e azioni risarcitorie, che mirano alla gestione collettiva dei servizi comuni, per le quali la legittimazione spetta esclusivamente all'amministratore del condominio.
Sottolineava che nel caso di specie, l'azione promossa da rientrava nella Pt_1 seconda categoria, essendo volta a ottenere un risarcimento per presunti vizi nelle opere condominiali. Pertanto, il Tribunale aveva correttamente escluso la legittimazione attiva del singolo condomino.
2) L'appellato, in secondo luogo, osservava che l'appellante non aveva riproposto le domande assorbite in primo grado, che dunque dovevano ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
3) Rilevava ad ogni modo che, qualora la Corte avesse ritenuto sufficiente la riproposizione delle domande da parte dell'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello, si sarebbe comunque dovuto ribadire l'infondatezza dell'azione, non solo per la carenza di legittimazione attiva, ma anche per tutte le eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado rimaste assorbite e riproposte in tale sede.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva di essere manlevato dalla propria Per_1 compagnia assicurativa avendo regolarmente denunciato il sinistro Controparte_3
e adempiuto agli obblighi contrattuali. La compagnia, pur non contestando la chiamata in causa, aveva formulato osservazioni generiche e tardive, prive di contenuto specifico.
4) Contestava, infine, le richieste istruttorie formulate da ritenendole Pt_1 inammissibili e irrilevanti, poiché i capitoli di prova testimoniale proposti avevano ad oggetto documenti già depositati in giudizio.
6 Deduceva inoltre la superfluità della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, poiché la CTU svolta in sede di ATP aveva già risposto in modo puntuale e completo ai quesiti del Giudice, analizzando tutti i profili oggetto di causa.
Inoltre, i nuovi quesiti proposti dall'appellante apparivano esplorativi e finalizzati ad aggirare l'onere probatorio, senza apportare elementi nuovi o decisivi.
IV. In data 25 novembre 2021 si costituiva in appello la quale Controparte_3 esponeva quanto segue.
1) Circa l'unico motivo di appello formulato da relativo alla presunta erroneità Pt_1 della declaratoria di carenza di legittimazione attiva, conveniva che, in linea generale, il singolo condomino potesse agire per la tutela dei diritti connessi alla propria partecipazione condominiale. Tuttavia, rilevava che tale principio non trovava applicazione nelle controversie aventi ad oggetto la gestione dei beni comuni, le quali rispondevano a esigenze collettive e non individuali, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sosteneva che, nel caso di specie, i danni lamentati da riguardavano le facciate Pt_1 condominiali e, pertanto, rientravano nella sfera di competenza del di CP_6 conseguenza, la legittimazione ad agire spettava esclusivamente all'amministratore Con
riteneva quindi corretta la decisione del Tribunale di Firenze e CP_8 chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
2) Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e riconoscimento della legittimazione attiva Con del ON, dichiarava di aver assicurato il Geom. con polizza professionale Per_1 valida dal 31 marzo 2012, rinnovata tacitamente fino al 2019. Specificava, tuttavia, che le condizioni contrattuali di cui agli artt. 4.14, 5.1 e 5.3 escludevano dalla copertura le richieste di risarcimento relative a fatti noti all'assicurato prima della stipula o del rinnovo della polizza. AIG evidenziava che i fatti oggetto di causa risalivano al 2014 e che non era stato chiarito il momento esatto in cui ne fosse Per_1 venuto a conoscenza. In mancanza di tale prova, non poteva ritenersi automaticamente operante la copertura assicurativa.
3) AIG aderiva, infine, alle difese del Geom. contestando ogni responsabilità Per_1 dello stesso nella determinazione dei danni lamentati dalla parte appellante.
V. In data 26 novembre 2021, si costituiva le quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello sulla base delle seguenti argomentazioni.
1) Anzitutto, riproponeva l'eccezione di decadenza e prescrizione, già sollevata in primo grado, ritenendola assorbente rispetto ad ogni altra questione. L'impresa evidenziava che i lavori oggetto di contestazione, eseguiti presso il condominio di
[...]
in Firenze, erano stati ultimati in data 2 gennaio 2015, come risultava dal CP_6
7 certificato di ultimazione sottoscritto dal direttore dei lavori, dall'impresa stessa e dall'amministratore condominiale. Successivamente, l'opera era stata formalmente accettata dal condominio, senza alcuna riserva, mediante approvazione della contabilità finale e del collaudo, come da delibera assembleare del 7 luglio 2015. Tale accettazione, secondo l'appellata, comportava l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 1667 e 1668 c.c., che subordinava la responsabilità dell'appaltatore alla denuncia dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta e alla proposizione dell'azione entro due anni dalla consegna dell'opera. La sosteneva che non aveva CP_1 Parte_1 mai formalmente contestato all'impresa vizi o difetti dell'opera entro i termini previsti, né risultava che l'amministratore avesse mai sollevato contestazioni. Anzi, quest'ultimo aveva sottoscritto il certificato di collaudo e riconosciuto l'esecuzione regolare dei lavori. Inoltre, l'azione risarcitoria era stata proposta oltre quattro anni dopo la conclusione dell'intervento, e dunque ampiamente oltre i termini di legge.
2) riproponeva, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore, già accolta dal giudice di primo grado e posta a fondamento della sentenza impugnata.
La parte appellata richiamava sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui occorreva distinguere tra le azioni promosse dai singoli condomini per la tutela dei diritti reali sulle parti comuni e quelle aventi natura risarcitoria. Mentre nel primo caso si riconosceva la legittimazione attiva del singolo condomino, nel secondo – come nel caso di specie – la legittimazione spettava esclusivamente all'amministratore del condominio, trattandosi di controversie dirette a soddisfare esigenze collettive della gestione condominiale (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 19663/2014).
A sostegno della propria tesi, citava anche le sentenze della Cassazione civile, sez. II,
n. 8173 del 23 maggio 2012 e n. 2411 del 31 gennaio 2018, le quali ribadivano che il singolo condomino non poteva agire autonomamente per domande risarcitorie relative alla gestione condominiale, né impugnare sentenze in assenza di iniziativa da parte dell'amministratore. In tali controversie, infatti, non vi era una correlazione immediata con l'interesse esclusivo del singolo partecipante, bensì con un interesse collettivo, riferibile all'intera comunità condominiale.
Alla luce di tali considerazioni, la sosteneva che il ON non fosse legittimato CP_1 ad agire nei confronti dell'impresa appaltatrice, poiché la sua domanda mirava al ristoro di un asserito danno patrimoniale personale, derivante da un rapporto contrattuale che egli non aveva mai intrattenuto direttamente con l'impresa.
8 Riteneva, pertanto, che la sentenza impugnata fosse corretta e che dovesse essere confermata.
3) riproponeva anche le difese di merito svolte in primo grado, rilevando che CP_1
l'attore si era limitato a trascrivere pedissequamente le osservazioni del proprio consulente di parte senza neppure richiamare il contenuto della perizia svolta dall'Ing. Per_2
Quanto alle contestazioni tecniche, l'appellata si riportava alle osservazioni mosse dal perito di parte, dr. Geom. nel procedimento di ATP e alle osservazioni che Per_3 lo stesso Direttore dei Lavori Geom. aveva fornito al in corso d'opera Per_1 CP_6
(cfr. mail del 21/11/2014 - doc.15 - e la lett del 4/5/2015 - doc.16 ).
Evidenziava che in corso d'opera il aveva ampliato le opere richieste alla CP_6
rispetto al contratto di appalto originario, di circa il 30% (come chiaramente CP_1 esposto nella mail del 21/11/14) e questo ha comportato necessariamente la proroga di un terzo del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori. Dunque, riteneva del tutto infondata anche la pretesa di applicare all'impresa la penale contrattualmente prevista.
Sulla scorta di ciò, riteneva evidentemente infondata l'azione proposta dal il Pt_1 quale, invero, non aveva neppure impugnato la delibera dell'assemblea condominiale con cui era stata approvata la contabilità dei lavori appaltati alla , né CP_1 il relativo riparto.
4) In relazione alle conclusioni rassegnate dal Geom. in primo grado in ipotesi Per_1 subordinata, con cui chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva della in CP_1 ordine al pregiudizio lamentato dal l'appellata ne deduceva la Pt_1 contraddittorietà.
5) APPELLO INCIDENTALE proponeva anche appello incidentale, impugnando la Controparte_1 liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale.
Deduceva che, poiché la causa aveva un valore di circa 11.300 euro e, quindi, lo scaglione applicabile era quello da 5200 a 26000 euro, il minimo tariffario sarebbe stato, a tutto concedere, € 2.728 oltre alle spese vive ed agli accessori di legge.
Sottolineava che il Tribunale, liquidando solo € 1.200 oltre accessori di legge aveva errato, dovendo tenere in considerazione che: la fase istruttoria c'era stata, atteso che per fase istruttoria devono intendersi anche "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli
9 adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali” (art. 5 DM
55); la questione sottoposta al vaglio del Tribunale non era di evidente semplicità; oltre alla fase giudiziale, si era svolta anche la mediazione delegata per la quale il compenso doveva comunque essere liquidato;
la causa era stata preceduta da un ATP la cui liquidazione del compenso difensivo avrebbe dovuto avvenire in questa sede.
Domandava, pertanto, la riforma della decisione impugnata con il riconoscimento del maggior compenso spettante per il primo grado del giudizio da determinare sulla base della tariffa media indicata, tenendo conto anche dell'aumento previsto dal 2° comma dell'art. 4 del DM.
IV. Ritenute non necessarie ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate dalla parte appellante con provvedimento del 05.07.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
1.L'appello principale è infondato e va respinto.
In tal senso va evidenziato che lo stesso, articolato in un unico motivo di impugnazione, si appunta sulla conclusione raggiunta nella sentenza di primo grado circa la carenza di legittimazione dell'odierno appellante;
la conclusione della sentenza di primo grado appare in realtà corretta con riferimento alla specifica vicenda oggetto del procedimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza costante in materia, occorre distinguere con precisione tra le iniziative giudiziarie che possono essere autonomamente promosse dal singolo condomino per la tutela dei beni comuni e quelle che, al contrario, devono necessariamente essere intraprese dal in persona del suo CP_6 amministratore.
La Corte di cassazione ha infatti statuito che, in tema di azioni relative alle parti comuni dell'edificio condominiale, la legittimazione attiva del singolo condomino è limitata alle domande di natura conservativa, ossia a quelle volte a esercitare atti di difesa e protezione del bene comune. Ciò in quanto, essendo il un mero CP_6 ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti, la presenza dell'amministratore non preclude che ciascun condomino possa, in via concorrente, agire per salvaguardare direttamente i diritti inerenti alle cose comuni.
Di contro, le azioni risarcitorie, dirette non già a conservare l'integrità del bene ma a ottenere un ristoro per danni asseritamente subiti, hanno ad oggetto interessi
10 esclusivamente collettivi, strettamente connessi alla gestione della cosa comune. Per tali controversie, dunque, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio, unico rappresentante della collettività condominiale.
Sul punto merita di essere citata la massima di Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14829 del 03/06/2025 (Rv. 675291 - 01) Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.
La puntuale ricostruzione della questione è offerta nella motivazione della sentenza
Cass. 8173/12 che afferma: “"In tema di azioni a tutela delle parti comuni di un edificio in condominio occorre distinguere tra domande tendenti a esercitare atti conservativi di difesa dei beni comuni e domande di natura risarcitoria. Mentre con riferimento al primo ordine di domande sussiste la legittimazione attiva del singolo condomino, atteso che essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'amministratore non esclude che ciascun condomino possa provvedere direttamente ad agire per la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni, a diverse conclusioni deve giungersi in punto legittimazione attiva del singolo condomino con riguardo al secondo tipo di domande. Esse, infatti, tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione di un servizio comune, senza - quindi - attinenza diretta all'interesse esclusivo dei singoli partecipanti, con la conseguenza che in tali controversie la legittimazione attiva spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio."
Traslando tali principi al caso di specie, emerge chiaramente come la pretesa azionata dal sig. non rientri nell'ambito delle azioni conservative, bensì si configuri quale Pt_1 domanda di risarcimento danni correlata a presunti inadempimenti contrattuali e ritardi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto stipulato dal quale CP_6 autonomo centro di interessi.
Sulla scorta di tale ragionamento, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al oggi appellante. CP_6
Non giova in senso contrario il richiamo operato dall'appellante a pronunce di legittimità che, a ben vedere, non attengono a fattispecie puntualmente sovrapponibili a quella in esame.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza consolidata e della ratio che la sorregge, l'appello risulta infondato, dovendosi confermare la decisione impugnata
11 nella parte in cui ha escluso la legittimazione processuale del sig. ON ad agire individualmente in luogo e vece dell'amministratore del CP_6
2. Quanto all'appello incidentale proposto dall'appellata , con il quale Parte_5 la stessa ha censurato la statuizione del Tribunale in punto di liquidazione delle spese di lite, va osservato quanto segue.
Il giudice di prime cure ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali applicando i valori minimi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed ha escluso la fase istruttoria sul presupposto che la stessa non si fosse svolta.
L'appellante incidentale ha contestato tale decisione, evidenziando: che la causa non poteva qualificarsi come di evidente semplicità; che, oltre alla fase giudiziale, si è altresì svolta la mediazione delegata, la quale imponeva comunque la liquidazione del relativo compenso;
che, secondo la costante giurisprudenza, avrebbero dovuto essere riconosciute anche la fase di trattazione e quella istruttoria;
che era stato altresì espletato un accertamento tecnico preventivo (ATP), rimasto ingiustificatamente non considerato ai fini della liquidazione.
Tanto argomentato, l'appellante incidentale, nelle proprie conclusioni, ha circoscritto la domanda di riforma alla richiesta di applicazione, nella liquidazione, dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, con conseguente riforma della sentenza n.
2066/2021 sul punto (riformare la sentenza 2066/21 in punto di liquidazione delle spese di lite a favore della comparente applicando nella liquidazione la tariffa media prevista dal DM 55/2014)
L'appello incidentale, nei limiti in cui è stato così formulato nelle conclusioni, appare fondato e deve essere accolto.
Al riguardo va sottolineato come la giurisprudenza sia consolidata nell'affermare che la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri medi richiede un'adeguata e puntuale motivazione, la quale, nel caso di specie, non può ritenersi integrata. Il
Tribunale si è infatti limitato a liquidare i compensi in misura minima senza tenere conto del complessivo iter processuale.
Nella vicenda in esame, invece, risultano elementi che non giustificano la liquidazione al di sotto dei parametri medi: sul punto deve evidenziarsi la sussistenza di una fase mediazione delegata, che costituisce a tutti gli effetti attività defensionale, nonché di un accertamento tecnico preventivo, rimasto privo di autonoma considerazione economica nella liquidazione operata dal primo giudice. Sulla base di tali circostanze non può ritenersi corretta la liquidazione ai minimi tariffari, dovendo invece procedersi – in accoglimento dell'appello incidentale – alla riforma della sentenza
12 impugnata con liquidazione delle spese di lite secondo i parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2011.
In ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno rideterminate in euro 3397,00 oltre IVA, spese e competenze.
Le spese del secondo grado di giudizio, da porre integralmente a carico di Parte_1
sulla base del principio di soccombenza, si liquidano ai parametri medi in
[...] euro 3966,00 oltre IVA, spese e competenze.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da , nei confronti di Parte_1 Controparte_9 Controparte_1
[...] CP_3
-rigetta l'appello principale proposto Parte_1
-accoglie l'appello incidentale proposto da riformando il capo Controparte_1 concernente le spese di giudizio di primo grado che si liquidano in euro 3397,00 oltre
IVA, spese e competenze;
-condanna al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado che Parte_1 si liquidano in euro 3966,00 oltre IVA, spese e competenze.
-dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 17.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
13