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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Michele De Maria Presidente rel.
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
nella causa civile iscritta al n°725 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti avv. Marco Munacò Parte_1
e GN IN
APPELLANTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Mazzola CP_1
APPELLATO
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2140/2022, emessa il 15/06/2023, il G.L. del Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente il ricorso proposto da che CP_1 aveva convenuto in giudizio , al fine di accertare che Parte_1 tra gli stessi fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 15.05.2007 all'11.02.2018. A sostegno della propria domanda il aveva dedotto: CP_1
- di avere disimpegnato le mansioni di “banconista addetto al reparto salumeria” dal 15/05/2007 fino al 31/07/2009, lavorando dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
- di non avere goduto, in tale periodo, di alcun giorno di ferie e di avere percepito un compenso settimanale pari ad euro 180,00;
- a partire dal 01/08/2009 fino all'11/02/2018 di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle 16.00 alle 20.30 nonché tutte le domeniche dalle 07.00 alle 14.00;
Pag.
1 - di avere goduto soltanto di una mezza giornata di riposo settimanale (il mercoledì o il giovedì) senza usufruire delle ferie e di avere percepito una retribuzione di euro 400,00 settimanale.
- che il suddetto rapporto di lavoro veniva contrattualizzato soltanto per il periodo dal 25/01/2017 all'11/02/2018, quando gli veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- di avere richiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro in più occasioni, chiedendo la corresponsione delle differenze retributive maturate e il pagamento dei contributi previdenziali maturati. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in precedenza rispetto al periodo di lavoro contrattualizzato nonché i compensi spettanti, anche per il periodo contrattualizzato, per l'orario di lavoro effettivamente svolto, tredicesima, quattordicesima, festività non godute, per ANF non percepiti e t.f.r. maturato per la complessiva somma di euro € 51,660,62, come da conteggi allegati al ricorso. Si costituiva in giudizio , negando che tra le parti fosse Parte_1 intercorso qualsivoglia rapporto di lavoro prima del 25/01/2017, contestando il conteggio allegato al ricorso e chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva istruita con l'audizione dei testimoni ammessi, al cui esito veniva disposta la consulenza d'ufficio. Il Giudice di prime cure accoglieva in parte la ricostruzione del rapporto di lavoro di parte ricorrente, ritenendo che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, fosse emersa la prova che “la prestazione lavorativa del ricorrente sia iniziata nel 2007, ben prima della formale assunzione” e secondo l'articolazione prospettata dal . CP_1
Riteneva, invece, non fondate le pretese del dipendente relative “all' indennità per ferie, festività e permessi non goduti, dovendosi ritenere - in assenza di ulteriori elementi - generiche e frammentarie dichiarazioni di tal fatta”. Rigettava, altresì, la richiesta di corresponsione della quattordicesima “in quanto non prevista dal CCNL, né gli assegni familiari”. Condannava al pagamento della somma complessiva Parte_1 di € 113.586,13. Avverso tale decisione ha proposto gravame con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 18/07/2023, chiedendone la riforma. Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole della parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provato che tra le parti sia intercorso un rapporto subordinato sin dal 2007 sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni. Parte appellante, con le medesime argomentazioni svolte in primo grado, contesta che nel periodo antecedente all'assunzione sia intercorso un rapporto subordinato, sostenendo l'erroneità del ragionamento del primo
Pag. 2 Giudice che ha ritenuto provata la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione e, in particolare, dell'eterodirezione. Con secondo motivo di appello, si duole dell'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali da parte del Giudice di primo grado, ritenendole al contrario sostanzialmente inattendibili e contradditorie. Con il terzo motivo di gravame, lamenta l'erroneità dei conteggi effettuati dal consulente d'ufficio che, utilizzando un CCNL diverso da quello applicato, “ha errato nel calcolo del lavoro supplementare e straordinario”.
Con il quarto motivo di appello, impugna il capo della sentenza relativo alla condanna delle spese di lite e della CTU, chiedendo l'integrale riforma o, in subordine, stante l'erroneità dei conteggi, la compensazione in tutto o in parte. Resiste che chiede il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce. Occorre preliminarmente evidenziare che il Tribunale ha rigettato parte del ricorso, ritenendo infondate le pretese del dipendente relative “all' indennità per ferie, festività e permessi non goduti, dovendosi ritenere - in assenza di ulteriori elementi - generiche e frammentarie dichiarazioni di tal fatta”. Trattasi di statuizione che non è stata fatta oggetto di appello (neanche in via incidentale) da parte del , di talché la stessa, in parte qua, deve CP_1 ritenersi che sia passata in giudicato. E' preclusa, pertanto, in questa sede ogni ulteriore valutazione da parte di questa Corte in ordine alla infondatezza delle richieste di indennità per ferie, festività e permessi asseritamente non goduti. Ciò posto l'appello è fondato nei termini che seguono. Il thema decidendum è sostanzialmente incentrato sull'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra e CP_1
dal 15.05.2007 al 25/01/2017, alla data antecedente Parte_1 cioè la sottoscrizione del contratto di lavoro.
sostiene di avere disimpegnato le mansioni di banconista CP_1 addetto alla salumeria in un primo periodo (dal 15/05/2007 fino al 31/07/2009), lavorando dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 07.00 alle ore 14.00, percependo un compenso settimanale pari ad € 180,00. Deduce, poi, che a partire dal 01/08/2009 fino all'11/02/2018 di avere lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle 16.00 alle 20.30 nonché tutte le domeniche dalle 07.00 alle 14.00, percependo un compenso settimanale pari ad € 400,00.
Pag. 3 Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2094 c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Secondo l'interpretazione data all'art. 2094 c.c. dalla giurisprudenza
“Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavo-ro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere diretti-vo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo di attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rap-porto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 16 gennaio 1996, n. 326).
“Elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato è il vincolo di subordinazione, la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere d'imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione;
tale vincolo – che è in concreto identificabile nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore – costituisce l'essenziale elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, avendo invece valore sussidia-rio altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario”(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 29 maggio 1991, n.6086). Il Giudice di legittimità ritiene, dunque, che un contratto avente ad oggetto lo scambio prestazione/retribuzione possa essere quali-ficato come rapporto subordinato qualora sussistano i seguenti elementi:
- assunzione da parte del prestatore di lavoro di un vincolo di assoggettamento dell'attività dedotta in contratto e di obbedienza al potere direttivo del datore di lavoro (c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa);
- affidamento del creditore sul permanere nel tempo dell'obbligazione lavorativa, c.d. continuità in senso tecnico, e non come semplice estensione nel tempo della prestazione lavorativa;
- obbligo di svolgere la prestazione dedotta in contratto in un tempo e in un luogo determinato o determinabile da parte del creditore, a sua discrezione (c.d. coordinamento spazio temporale).
Pag. 4 Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso alcuno dei requisiti caratterizzanti la subordinazione. Nessuno dei testimoni ha fornito adeguato conforto all'assunto attoreo, nulla riferendo in merito alle mansioni concretamente svolte dal CP_1 ovvero circa l'osservanza delle direttive datoriali. Il teste , sentito all'udienza del 20.12.2022, così si Testimone_1 esprimeva: “conosco il ricorrente perché lavorava presso il panificio del sig.
io ero un cliente;
ciò è accaduto circa 13/14 anni fa. Io non vado più al Pt_1 panificio da circa 3 anni e quando ho smesso di andarci il ricorrente non lavorava più lì. Il ricorrente faceva il salumiere. Io andavo di solito al mattino resto e alla sera;
in mattinata prendevo il bocconcino per mio figlio e di sera prendevo il pane ed il ricorrente c'era sempre;
ciò accadeva anche il sabato. La domenica era aperto mezza giornata ed io ci andavo ed il ricorrente c'era sempre. Non so quanto guadagnasse”; ADR avv. IN “la mattina andavo al panificio verso le 7.30 circa e il ricorrente il panino per mio figlio e la sera verso le 19.30 a seconda di quando finivo di lavorare”. ADR Giudice “non sono più andato lì perché il ricorrente non c'era più ed ho cambiato panificio”. Si tratta di ricordi evidentemente inconferenti ai fini della decisione laddove il teste in merito ai giorni, agli orari di lavoro e alle retribuzioni nulla ha saputo riferire, né ha dichiarato di avere mai osservato l'asserito datore di lavoro impartire direttive all'appellato, avallando in tale ottica la contrapposta illazione una rapporto improntato ad un assetto di autonomia nella gestione del punto salumeria da parte del . CP_1
Altrettanto inconducenti devono ritenersi poi le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_2
Il teste , sentito alla stessa udienza del 20.12.2022, ha dichiarato Tes_2
“conosco il ricorrente perché siamo diventati compari. Lo conosco dal 2007 la mia ex ragazza lavorava nel panificio del sig. ed era banconista;
il ricorrente Pt_1 lavorava, invece, in salumeria;
l'ho visto lavorare lì fino al 2018 perché ci siamo tenuti in contatto. Io mi recavo al panificio come cliente, inoltre accompagnavo la mia fidanzata al mattino alle ore 08.00 circa poi staccavo verso le 14.00 e riprendevano alle 16.00/30 fino alla chiusura (20.00/30), il sabato anche alle 21.00. Io mi sono lasciato con la mia fidanzata nel 2012 e dopo che ci siamo lasciati non ci sono andato più. Lui lavorava tutto il giorno lì dal lunedì al sabato e la domenica faceva mezza giornata, lavorava anche durante le feste. Non andava in ferie lo so perché cercavamo di andare in ferie insieme ma lui non poteva perché doveva lavorare. Non so quanto guadagnasse”;
Pag. 5 ADR avv. IN “il ricorrente si è sposato dopo il 2012 ed è andato in viaggio di nozze a Barcellona, non so quanto è stato via. Quando l'ho conosciuto io, il ricorrente ha lavorato per mezza giornata, la mattina anche al centro Olimpo e nel pomeriggio presso il panificio;
ciò è accaduto credo fino al 2009”; ADR Avv. Munacò “non credo che il ricorrente al centro Olimpo fosse un turista”; ADR Avv. Madonia “il ricorrente poi si è dimesso dal centro Olimpo ed ha lavorato per l'intera giornata dal sig. . Pt_1
Si tratta di dichiarazioni estremamente generiche e rese de relato, inconducenti ai fini della prova della sussistenza della subordinazione. L'assenza di ogni riferimento alla prospettata osservanza di un orario di lavoro eterodeterminato, all'eventuale obbligo l'appellato di rispettare le direttive datoriali e all'asserita corresponsione di una retribuzione (entrambi dichiarano “Non so quanto guadagnasse”), non consentono, ancora una volta, di riscontrare quegli elementi univocamente ritenuti da una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quali indici della subordinazione. Deve, inoltre, dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste che ha dichiarato di essere “compare” del e che Testimone_2 CP_1 dal 2012, a seguito della separazione dalla collega dello stesso, per sua stessa ammissione, non ha più frequentato il negozio. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nessuno dei testimoni escussi ha saputo riferire alcunché di significativo e conducente sul rapporto di lavoro precedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro del 25/01/2017. Deve, pertanto, accogliersi il primo motivo di doglianza, sulla mancanza di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro del 25/01/2017. Conseguentemente all'accoglimento del principale motivo di gravame restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello formulati dall'odierno appellante. Per quanto suesposto, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata. Residua il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza di e si liquidano come da CP_1 dispositivo in favore di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
2140/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 15 giugno 2023, rigetta la domanda proposta da contro . CP_1 Parte_1
Pag. 6 Condanna il al pagamento in favore del delle spese CP_1 Pt_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 4.629,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 3.743,00 per il giudizio di appello. Pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u. espletata nel CP_1 primo grado di giudizio. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est. Michele De Maria
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