Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02847/2026REG.PROV.COLL.
N. 07194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Moscogiuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 3952/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. BE MI PA. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Lazio, il sig. -OMISSIS-, assumendo di aver abitato sin dalla fine dell’anno 2000, allorché era ancora minorenne, nell’immobile di proprietà di Roma Capitale, sito in Roma alla via -OMISSIS-, che era stato regolarmente assegnato, con contratto di locazione del 15/2/2000 a -OMISSIS-
-OMISSIS-, nonno materno, ha chiesto l’annullamento della DD -OMISSIS- del 21 settembre 2023, di rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio in questione, presentata in data 23 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 53 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3952/25 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 53 L.R. n. 27/26 e dell’art. 11 L.R. n. 11/07; violazione dell’art. 20 l. n. 241/90; eccesso di potere; difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 53 L.R. n. 27/06; difetto di motivazione; eccesso di potere; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 53 L.R. n. 27/06; difetto di motivazione; eccesso di potere; 4) violazione degli artt. 6 l. n. 392/78, 11 e 12 L.R. n. 12/99; eccesso di potere; 5) violazione dell’art. 2 bis l. n. 241/90; condanna al risarcimento del danno.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.3.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante si duole del mancato riconoscimento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di regolarizzazione dell’alloggio in esame.
L’assunto è infondato, e va conseguentemente disatteso, avendo questa Sezione ha già chiarito che: “ la materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimentale, rilevando, per un verso, la specifica normativa che la governa e che è caratterizzata dal meccanismo della graduatoria, e per altro verso la natura sostanzialmente concessoria del provvedimento, espressione della comparazione tra i rilevanti interessi pubblici connessi alla regolare gestione del patrimonio immobiliare pubblico (Cons. Stato, V, 19 febbraio 2018, n. 1013; 10 ottobre 2017, n. 4688; 26 marzo 2012, n. 1723) ” (C.d.S, V, 15.5.2025, n. 4165).
4. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante censura il mancato accoglimento della propria tesi, secondo cui: “ non avendo mai stipulato il contratto di locazione, la sig.ra -OMISSIS- non avrebbe mai assunto le vesti di legittima assegnataria dell’alloggio in questione ” (atto di appello, p. 14).
In particolare, l’appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione contenuta nella pronuncia impugnata, che: “ in risposta al I motivo, applica un principio - la non invocabilità del silenzio assenso - adducendo che vi osterebbe la natura concessoria dell’assegnazione degli alloggi e.r.p.; mentre in risposta al II motivo disapplica il medesimo ” (atto di appello, p. 15).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, stante l’ontologica differenza esistente tra gli istituti richiamati da parte ricorrente (la normativa sul silenzio assenso, da un lato; il procedimento per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, dall’altro), la qual cosa esclude automatismi di sorta.
Piuttosto, il decesso dell’assegnatario determina l’apertura di un procedimento amministrativo, volto alla verifica delle condizioni previste dalla legge ai fini del subentro degli eredi, parenti e affini con lui conviventi.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha espletato tale attività, giungendo alla motivata conclusione che la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di erede dell’originario de cuius sig. -OMISSIS-, fosse subentrata nel contratto di locazione dell’alloggio in esame.
Per tali ragioni, nessuna contraddizione sussiste nella fattispecie in esame, la qual cosa esclude la fondatezza della dedotta censura.
5. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittimità della pronuncia impugnata, la quale ha erroneamente ritenuto che: “ la Determinazione dell’Ente a favore della coniuge superstite dell’assegnatario, alla quale non ha fatto seguito né la stipula del contratto di locazione né, prima ancora, l’accertamento dei requisiti soggettivi utili, fosse sufficiente a rendere legittimo e consolidato il di lei subentro in qualità di regolare assegnataria del bene ” (atto di appello, p. 18).
Il motivo è infondato.
6. Ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 12/1999: “ In caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5 ”.
7. Tanto premesso, si legge nella DD prot. n. 588/04 che: “ la Società Romeo Gestioni S.p.a., titolare dell’appalto di Servizi per la gestione del patrimonio del Comune di Roma, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l’intestazione di un nuovo contratto a nome del richiedente, come da relazione esplicativa indicata a lato di ciascuno dei nominativi di cui all’allegato A ” e, per l’effetto della stessa, è stata determinata “ la presa d’atto dell’intervenuta successione nel rapporto di locazione ex artt. 20 L.R. Lazio 33/87 e 6 L. 392/78, per la conseguente stipulazione di un contratto di locazione in favore dei sotto elencati nominativi per l’alloggio a fianco di ciascuno indicato ”.
Tale Determina dirigenziale prosegue poi nel senso che: “ … nei confronti dei soggetti che non provvedano alla definizione della propria posizione debitoria, si procederà mediante decadenza dall’assegnazione per morosità e conseguente rilascio dell’immobile ”.
8. Ne consegue che l’assegnazione in favore della sig.ra -OMISSIS- doveva dirsi disposta a seguito della verifica, con esito positivo, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del subentro, nel mentre la sanatoria della debitoria costituiva elemento per la prosecuzione del rapporto, in assenza della quale l’Amministrazione ne avrebbe disposto la decadenza.
9. In particolare, l’avviso dell’Amministrazione in ordine alla comminatoria della decadenza, in caso di mancata regolarizzazione della posizione debitoria, è indice inequivoco della sussistenza, in capo alla sig.ra -OMISSIS-, della qualità di assegnataria subentrante nell’alloggio in questione, posto che, diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe potuto giammai pronunciare la decadenza dall’assegnazione di un alloggio occupato sine titulo , essendo i due termini (decadenza da un’assegnazione legittima, da un lato; occupazione sine titulo , dall’altra) in rapporto di alterità/contrapposizione, non potendo sussistere simultaneamente.
Nessun rilievo assume pertanto la documentazione di parte appellante in ordine alla morosità della sig.ra -OMISSIS-, dovendo essa passare per il vaglio dell’Amministrazione, la qual ne avrebbe – se del caso – dovuto disporre la decadenza.
Non avendo l’Amministrazione disposto in tal senso, è evidente che la -OMISSIS- doveva ritenersi legittima assegnataria dell’alloggio, la qual cosa esclude il profilo di illegittimità dedotto dall’appellante.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
10. Con l’ulteriore motivo di gravame l’appellante lamenta l’inconferente richiamo alla previsione di cui all’art. 6 l. n. 392/78 operato dal primo giudice.
In particolare, l’appellante deduce che essendo egli: “ nipote dell’unico legittimo detentore dell’alloggio, -OMISSIS- -OMISSIS-, ivi trasferitosi dalla data del 3/8/2004 senza alcuna autorizzazione dell'Ente gestore, doveva essere considerato come occupante senza titolo dell'immobile in oggetto, e come tale legittimato e facoltizzato ai sensi dell'art. 53, L.R. 27/2006 ad ottenere l'assegnazione in regolarizzazione ” (atto di appello, p. 26).
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, atteso che, per le ragioni prima esposte, alla data di riferimento (20.11.2006) l’alloggio in esame non era occupato abusivamente dall’appellante, essendone legittima assegnataria la sig.ra -OMISSIS-, sino alla data del proprio decesso, intervenuto in data 11.12.2006.
Ne consegue che, indipendentemente dal richiamo alla previsione di cui all’art. 6 l. n. 392/78, non essendo l’immobile occupato sine titulo , del tutto legittimamente l’Amministrazione ha respinto l’istanza di regolarizzazione dell’occupazione proposta dall’appellante.
11. Va infine respinto l’ultimo motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta la sussistenza di pregiudizi economici conseguenti all’illegittima condotta dell’Amministrazione appellata. Sul punto, è sufficiente osservare che l’accertata legittimità dell’atto impugnato, conseguente al riscontro dell’infondatezza delle censure dedotte dall’appellante, esclude la sussistenza dell’elemento costitutivo di cui all’art. 2043 c.c, rilevante ai fini risarcitori (l’illegittimità dell’atto o della condotta da parte della p.a.), la qual cosa esclude la fondatezza della relativa doglianza di parte appellante.
12. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di qualunque altro dato idoneo a identificare la persona dell’appellante e dei suoi familiari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE TI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
BE MI PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MI PA | IE TI |
IL SEGRETARIO