Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
Poichè il giudizio d'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o "per equipollente" sanzionata la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza del Giudice di pace che, a fronte della violazione dell'art. 148, 11, cod. str., contestata nell'ordinanza ingiunzione con riferimento all'ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione dell'opposta corsia di marcia, ha ritenuto sanzionabile la diversa e mai contestata violazione dell'art. 148, comma primo, cod. str., per avere l'opponente effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
ORIGINALE ITALIA SENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1235/05 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Si gistrati ente R.G.N.10322/01 Dott. Rosario Consigliere Cron. 1233 Consigliere Dott. Vincenzo \ PROTO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 01/12/04 Dott. Luciano PANZANI ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso promosso da: a SE GA e SE RI, elettivamente domiciliati in Roma Lre Flaminio 46 presso RC RE con l'avv. Susanna Margaretha Losch del Foro di Firenze, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso ricorrenti
contro
Prefetto di Firenze intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 7 del 3.1.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.12.04 dal Relatore Cons. Luigi Macioce .Udito l'avv. Bianchi (per delega) per i ricorrenti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2697 1 2004 Con verbale n. 14306/C notificato il 6.12.99 a SE GA e RI (rispettivamente conducente e proprietario del ciclomotore) venne contestata la violazione dell'art. 148 c. 11 e 16 CdS per avere il giorno 8.9.99 effettuato sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento per condizioni di traffico intenso, in strada del Comune di Firenze, rimanendo coinvolti in Proposto ricorso dagli interessati cheincidente con autoveicolo. dedussero di non aver invaso, nel sorpasso, l'opposta corsia di marca il Prefetto con ordinanza 20.3.2000 notificata il 15.5.2000 respinse il ricorso ed ingiunse il pagamento di lire 289.000. Si opposero gli ingiunti e l'adito Giudice di Pace di Firenze condivise le ragioni in diritto dell'o.i. sol riducendo l'ammontare ingiunto ed affermando: che gli opponenti contestavano di aver effettuato il sorpasso impegnando la semicarreggiata ん riservata all'opposto senso di marcia, come indicato nella contestazione della violazione del comma 11 dell'art. 148 CdS;
che l'assunto non poteva essere condiviso posto che, come emergeva dal rapporto e dai relativi allegati, il ciclomotore degli opponenti aveva sorpassato i veicoli fermi ed all'altezza di un incrocio quindi collidendo con un veicolo che attraversava quell'incrocio, a ciò autorizzato dall'essersi gli altri conducenti fermati;
che, pertanto, il sorpasso, ove pure il ciclomotore non avesse invaso la corsia riservata al contrario senso di marcia, era vietato in ragione della sua effettuazione in un incrocio e nonostante l'inesatto richiamo al comma 11 dell'art. 148 CdS contenuto nel verbale di contestazione. Per la cassazione di tale sentenza i SE hanno proposto ricorso il 10.4.2001 articolando quattro motivi. Nessuna difesa è stata espletata dall'intimato Prefetto. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., per avere il GdP, d'ufficio, sostituito alla violazione contestata nel verbale, ed indebitamente dichiarata frutto di "inesatto" richiamo (violazione afferente sorpasso di veicoli fermi od in lento movimento, spostandosi nella corsia riservata all'opposto senso di marcia e quindi violando il disposto del comma 11 dell'art. 148 CdS) la diversa violazione emersa ex actis (quella afferente il sorpasso effettuato in corrispondenza di un incrocio e quindi violando il disposto del comma 12 della stessa disposizione). Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 184 e 209 c.p.c. per aver richiamato atti non rilevanti né vincolanti. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione sul diniego della chiesta prova orale. Con il quarto motivo si censura l'omessa argomentazione sul denunziato vizio di motivazione dell'ordinanza del Prefetto. Ritiene il Collegio che, indiscutibilmente fondato il primo motivo, nel suo accoglimento resti assorbita la cognizione degli altri tre mezzi. E' invero principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale il giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione del Prefetto deve svolgersi con riguardo alla fondatezza della pretesa punitiva della P.A. quale contestata all'autore della violazione ed esaminando i soli profili di legittimità che l'opponente abbia dedotto nel ricorso (da ultimo Cass. 4781/04 - 4924/03). Ed è altrettanto indiscutibile che se non rilevano, ai fini della immutabilità della contestazione, eventuali erronei richiami normativi contenuti nel provvedimento del Prefetto, di contro immutabile a garanzia della difesa dell'autore della violazione ladeve restare - fattispecie che all'autore stesso venne dagli accertatori immediatamente 3 contestata o dedotta nel verbale successivamente notificato. Non spetta pertanto al Giudice della opposizione - ove accertata in fatto la -insussistenza della fattispecie dedotta nella violazione contestata ritenere comunque, correttamente o "per equipollente", sanzionata la diversa fattispecie emersa. Ed è tale violazione che è stata commessa dal GdP - come esattamente denunziato dai SE: a fronte della fiorentino violazione del c. 11 dell'art. 148 CdS, contestata con riguardo alla ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione della opposta corsia di marcia, venne negata dal conducente del ciclomotore l'invasione stessa ed il m GdP, invece di accertare ex actis la fondatezza della prospettazione, in caso affermativo semplicemente accogliendo il ricorso, ha preferito evidenziare che comunque venne effettuato un sorpasso in prossimità di incrocio, condotta certamente vietata dall'art. 148 comma 12 del CdS ma in tali termini mai contestata agli autori. Su tali premesse di fatto, quindi, il 1 ! Gdp non avrebbe dovuto accingersi alla “sostituzione” officiosa dell'accertamento alla contestazione, ma limitare la cognizione al thema decidendi segnato dalla contestazione a verbale. A tanto provvederà, cassata la sentenza impugnata, il Giudice del rinvio, al quale spetterà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti secondo, terzo e quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Firenze in persona di altro giudicante. Roma, il 1 Dicembre 2004. il Presidente Cons.est. mis Миссия 4