Art. 3.
Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.
Agli oneri di cui sopra si fara' fronte: per lire 9.000.0000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.
Agli oneri di cui sopra si fara' fronte: per lire 9.000.0000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.