Articolo 3 della Legge 28 giugno 1956, n. 599
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20 luglio 1956
Art. 3.
Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.
Agli oneri di cui sopra si fara' fronte: per lire 9.000.0000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 luglio 1956