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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott. Angela Baraldi Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6433/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROPPO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 06/05/2024, , cittadina della REPUBBLICA Parte_1
POPOLARE CINESE nata il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore della
Provincia di Forlì-Cesena del 21/11/2023, notificato il 10/04/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. In via cautelare ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
A sostegno della sua domanda di protezione speciale, la ricorrente ha allegato:
-di essere nata a [...], importante città prefettura della Manciuria meridionale, di essere figlia unica e di avere perso entrambi i genitori. Di avere frequentato la scuola media e di avere inizialmente lavorato come operaia. Di essersi sposata una prima volta nel 1991 con un suo connazionale e di
Pagina 1 avere avuto un figlio il 01/08/1992. Di avere divorziato dal marito, presso il quale il figlio rimaneva a vivere, e di essere tornata a vivere dai genitori, iniziando a lavorare nel 2007 come commessa;
-di essere venuta in Italia per turismo nel 2014 e di avere ivi conosciuto il suo secondo marito, IG.
con il quale contraeva matrimonio e otteneva un regolare permesso di Persona_1
soggiorno per motivi di famiglia;
-di avere divorziato da costui con sentenza del Tribunale di Rimini del 01/04/2017 e di avere continuato a vivere regolarmente in Italia, lavorando dapprima come dipendente presso un centro massaggi (ditta Zhang Hancong), luogo che le arrecava problemi di natura giudiziaria, e poi come collaboratrice domestica con contratto in regola a tempo indeterminato;
-di non avere avuto, a causa dei problemi giudiziari avuti, il rinnovo del permesso di soggiorno, circostanza che le impediva di continuare a lavorare;
-di avere instaurato, dall'inizio del 2021, una relazione sentimentale con un cittadino italiano, IG.
, presso il quale andava anche saltuariamente a vivere e con il quale condivideva un CP_2
progetto di matrimonio, ostacolato però dal rifiuto della famiglia di lui;
-di essere stata destinataria di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 TUI avverso il quale ella proponeva opposizione respinta dal Giudice di Pace;
-di continuare la relazione con il IG. , nonostante il fermo divieto della famiglia di CP_2 quest'ultimo;
-di avere, quindi, - stante l'assenza di qualsivoglia legame amicale ed affettivo con il suo Paese
d'origine, non avendo alcun contatto con il figlio, e vista la lunga permanenza sul territorio italiano
-, inviato una PEC alla Questura di Forlì manifestando la sua intenzione di chiedere la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c. 1.2, TUI.
A supporto della sua istanza la ricorrente ha depositato: il decreto di rigetto della Questura di Forlì-
Cesena; la copia del vecchio permesso di soggiorno;
la sentenza di divorzio;
il contratto di lavoro a tempo indeterminato;
l'estratto conto previdenziale;
la proposta di lavoro del 2022; la proposta di lavoro del 2024; il certificato di Stato libero del IG. ; il nulla osta al matrimonio rilasciato CP_2 dall'autorità consolare cinese;
il provvedimento di espulsione;
l'ordinanza del Giudice di Pace;
la dichiarazione del IG. ; la fattura all'avvocato Roppo pagata dal IG. ; la richiesta alla CP_2 CP_2
Questura di domanda di protezione speciale;
il permesso di soggiorno provvisorio;
la dichiarazione
Pers IG. il decreto Tribunale di Venezia 8.6.2023; il decreto Tribunale di Roma 27.9.2023; il decreto Tribunale di Bologna 12.12.2023; il decreto Tribunale di Bologna 4.2.2023.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1
reiezione del ricorso.
Pagina 2 A sostegno ha dedotto l'infondatezza del ricorso proposto per mancata integrazione dei presupposti richiesti dall'art. 19, d.lgs. n. 286/98 ai fini del riconoscimento della protezione speciale. In particolare, parte resistente ha rilevato, da un lato, che la ricorrente, per quanto riguarda il contesto di provenienza, non ha dimostrato alcuna situazione di specifica ed individuale compromissione dei propri diritti fondamentali nel Pese d'origine, dall'altro, che la stessa non ha allegato un quadro di integrazione sociale in Italia.
A fondamento della comparsa di costituzione e risposta, il ha depositato: la Controparte_1
sentenza di condanna della ricorrente del 14/06/2019 del Tribunale di Forlì a un anno e undici mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, riciclaggio e autoriciclaggio;
l'ordinanza di convalida del Giudice di
Pace del provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 27/05/2022; il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale” emesso dal Questore della provincia di Forlì-Cesena in data 21/11/2023; il previsto parere della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena; il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dal Questore della provincia di Forlì-Cesena in data 22/03/2021; permesso di soggiorno della ricorrente per protezione speciale del 19/10/2022; copia passaporto della ricorrente;
modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
permesso di soggiorno della ricorrente per motivi familiari;
carta d'identità della ricorrente;
certificato del Notaio di donazione alla ricorrente di un immobile sito a Forlì; la sentenza di divorzio dal IG. ; il nulla osta al Per_1 matrimonio rilasciato dall'autorità consolare cinese con il IG. ; il certificato di Stato libero CP_2
del IG. ; dichiarazione del IG. ; denuncia di rapporto di lavoro domestico a CP_2 Persona_3
tempo indeterminato;
buste paga.
All'udienza dell'11/07/2024, la ricorrente, comparsa personalmente, ha reso dinanzi alla Giudice titolare della causa e con l'ausilio dell'interprete, le seguenti dichiarazioni:
«ADR: “Sono in Italia da dieci anni. Ero sposata con un cittadino italiano da cui mi sono divorziata nel 2017 e non abbiamo avuto figli. Sono ancora in contatto con il mio ex-marito, ogni tanto ci parlo per telefono perché siamo rimasti amici. Adesso ho un nuovo compagno italiano e stiamo insieme da più di tre anni”;
ADR: “Con il mio attuale compagno ci siamo conosciuti su Facebook. Non conviviamo perché la nostra relazione non è ben vista dalla famiglia del mio compagno”.
ADR: “Adesso lavoro, faccio le pulizie in un ristorante. Prendo circa 500 euro al mese;
lavoro cinque giorni alla settimana, quattro ore al giorno”;
Pagina 3 ADR: “Quando non lavoro sto a casa e viene il mio compagno. Io vorrei fare volontariato, ho chiamato tanti centri e associazioni (anche la Caritas) ma per adesso nessuno mi ha richiamato per fare qualcosa”;
ADR: “io parlo in italiano con il mio fidanzato, anche per imparare la lingua».
Alla successiva udienza del 19/11/2024 è stato sentito il primo teste di parte ricorrente, il quale, previa assunzione dell'impegno di rito, ha reso testualmente le seguenti dichiarazioni:
«Sono e mi chiamo, nato a [...] residente a [...]di Predappio comune di Predappio CP_2 nato il [...]. Siamo fidanzati dal febbraio 2021.” Ci siamo conosciuti a Forlì dove vado spesso a prendere il caffè. Abbiamo convissuto insieme tre mesi. Poi i miei genitori si sono opposti al matrimonio, io sono andato da loro un periodo poi sono tornato. Faccio l'imprenditore agricolo la titolare è mia madre. Io aiuto la signora pago la bolletta della luce della luce e del gas della sua
Pa casa a Forlì via Matteotti 10. Non so se sposarla loro vorrebbero una donna più giovane. La lavora in un ristorante a Bologna mi ci porta il mio autista domestico».
È stato poi introdotto il secondo teste di parte ricorrente, il quale, previa assunzione dell'impegno di rito, ha dichiarato:
«Mi chiamo nata a [...] [...] presta l'impegno di rito. Tes_1
Conosco la ricorrente dalla Cina. Sono venuta in Italia prima io. Conosco il signor da due CP_2
anni. Prima vivevano insieme due tre mesi. Poi sua madre si è arrabbiata ed è andata via. So che Pa
l'aiuta economicamente. La signora lavora nel mio ristorante. Lavora 4 ore al giorno». CP_2
La causa, istruita a mezzo audizione e produzione documentale, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025, con concessione di termine sino al
20/01/2025.
***
In via principale la ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto
Pagina 4 al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza
Pagina 5 che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o
Pagina 6 internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la
Pagina 7 norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi
“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).
Pagina 8 In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_4
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e
Pagina 9 all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza EM c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza NI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli oltre dieci anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza dell'11/07/2024) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la ricorrente è uscita dal sistema di accoglienza vivendo in un appartamento (cfr. verbale di udienza del 19/11/2024, nel corso della quale l'attuale compagno della ricorrente, IG.
, ha dichiarato “io aiuto la signora pago la bolletta della luce e del gas della sua casa a CP_2
Forlì Via Matteotti 10”).
Pagina 10 La medesima, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, essendo stata coniugata con il
IG. cittadino italiano, dal quale ha poi divorziato con sentenza del Tribunale Persona_1
di Rimini del 01/04/2017 (cfr. sentenza di divorzio del Tribunale di Rimini). Attualmente, la ricorrente è sentimentalmente legata ad un altro cittadino italiano, IG. , con il quale CP_2 condivide l'intenzione di contrarre matrimonio (cfr. certificato anagrafico di Stato civile presso il
Comune di Predappio del IG. , nulla osta al matrimonio rilasciato dall'autorità CP_2
consolare cinese, verbale di audizione del 19/10/2024, nel corso della quale il IG. ha CP_2 rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono e mi chiamo nato e residente a [...]di CP_2
Predappio comune di Predappio nato il [...]. Siamo fidanzati dal febbraio 2021. Ci siamo conosciuti a Forlì dove vado spesso a prendere il caffè. Abbiamo convissuto insieme tre mesi. Poi i miei genitori si sono opposti al matrimonio, io sono andato da loro un periodo poi sono tornato.
(…) Non so se sposarla, loro vorrebbero una donna più giovane”, dichiarazione sottoscritta dal IG.
attestante la relazione con la ricorrente). CP_2
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratto in regola a tempo determinato come addetta alle pulizie (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato sottoscritto in data 06/06/2024, verbale di udienza del
19/11/2024, durante la quale la IG.ra , sentita come teste, ha dichiarato: “conosco la Tes_1
ricorrente dalla Cina. Sono venuta in Italia prima io. Conosco il signor da due anni. Prima CP_2 vivevano insieme due tre mesi. Poi sua madre si è arrabbiata ed è andata via. So che l'aiuta CP_2
Pa economicamente. La signora lavora nel mio ristorante. Lavora 4 ore al giorno”).
Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come la medesima abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: € 1.000,00 nel 2016, € 5.300,00 nel 2017, € 7.900,00 nel
2018, € 3.100,00 nel 2020, € 4.400,00 nel 2021, € 2.100,00 nel 2024 fino al 30/09 (cfr. estratto conto previdenziale emesso 20/11/2024), cui va ad aggiungersi, per il 2024, l'importo netto derivante dalla busta paga di ottobre pari ad € 571,00.
Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.
Quanto ai fatti di reato, come si rileva dalla sentenza n. 309/2019 del Tribunale di Forlì depositata in atti, la ricorrente è stata condannata a un anno e undici mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, riciclaggio e autoriciclaggio, commessi a Forlì nel 2018, con beneficio della sospensione condizionale della pena.
Va osservato come la sola presenza di detto procedimento penale non consenta di formulare in capo alla ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole, posto che si tratta di episodi risalenti nel
Pagina 11 tempo e circoscritti all'anno 2018, per i quali la medesima ha conseguito una pena esigua e il beneficio della sospensione condizionale della pena. Giova inoltre evidenziare che, successivamente a tali fatti, la condotta della ricorrente è risultata conforme alle regole della convivenza civile, attesa la sua situazione lavorativa, la relazione con un cittadino italiano, e l'assenza di altre segnalazioni e procedimenti penali e/o amministrativi a suo carico (cfr. certificato dei carichi pendenti).
Inoltre, la presenza del compagno sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo a dimostrazione del fatto che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il diritto della ricorrente alla vita privata e familiare così come esercitato in Italia, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica della ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lei costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che le consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte della ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 12 Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott. Angela Baraldi Giudice
Dott. Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6433/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROPPO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 06/05/2024, , cittadina della REPUBBLICA Parte_1
POPOLARE CINESE nata il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore della
Provincia di Forlì-Cesena del 21/11/2023, notificato il 10/04/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. In via cautelare ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
A sostegno della sua domanda di protezione speciale, la ricorrente ha allegato:
-di essere nata a [...], importante città prefettura della Manciuria meridionale, di essere figlia unica e di avere perso entrambi i genitori. Di avere frequentato la scuola media e di avere inizialmente lavorato come operaia. Di essersi sposata una prima volta nel 1991 con un suo connazionale e di
Pagina 1 avere avuto un figlio il 01/08/1992. Di avere divorziato dal marito, presso il quale il figlio rimaneva a vivere, e di essere tornata a vivere dai genitori, iniziando a lavorare nel 2007 come commessa;
-di essere venuta in Italia per turismo nel 2014 e di avere ivi conosciuto il suo secondo marito, IG.
con il quale contraeva matrimonio e otteneva un regolare permesso di Persona_1
soggiorno per motivi di famiglia;
-di avere divorziato da costui con sentenza del Tribunale di Rimini del 01/04/2017 e di avere continuato a vivere regolarmente in Italia, lavorando dapprima come dipendente presso un centro massaggi (ditta Zhang Hancong), luogo che le arrecava problemi di natura giudiziaria, e poi come collaboratrice domestica con contratto in regola a tempo indeterminato;
-di non avere avuto, a causa dei problemi giudiziari avuti, il rinnovo del permesso di soggiorno, circostanza che le impediva di continuare a lavorare;
-di avere instaurato, dall'inizio del 2021, una relazione sentimentale con un cittadino italiano, IG.
, presso il quale andava anche saltuariamente a vivere e con il quale condivideva un CP_2
progetto di matrimonio, ostacolato però dal rifiuto della famiglia di lui;
-di essere stata destinataria di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 TUI avverso il quale ella proponeva opposizione respinta dal Giudice di Pace;
-di continuare la relazione con il IG. , nonostante il fermo divieto della famiglia di CP_2 quest'ultimo;
-di avere, quindi, - stante l'assenza di qualsivoglia legame amicale ed affettivo con il suo Paese
d'origine, non avendo alcun contatto con il figlio, e vista la lunga permanenza sul territorio italiano
-, inviato una PEC alla Questura di Forlì manifestando la sua intenzione di chiedere la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c. 1.2, TUI.
A supporto della sua istanza la ricorrente ha depositato: il decreto di rigetto della Questura di Forlì-
Cesena; la copia del vecchio permesso di soggiorno;
la sentenza di divorzio;
il contratto di lavoro a tempo indeterminato;
l'estratto conto previdenziale;
la proposta di lavoro del 2022; la proposta di lavoro del 2024; il certificato di Stato libero del IG. ; il nulla osta al matrimonio rilasciato CP_2 dall'autorità consolare cinese;
il provvedimento di espulsione;
l'ordinanza del Giudice di Pace;
la dichiarazione del IG. ; la fattura all'avvocato Roppo pagata dal IG. ; la richiesta alla CP_2 CP_2
Questura di domanda di protezione speciale;
il permesso di soggiorno provvisorio;
la dichiarazione
Pers IG. il decreto Tribunale di Venezia 8.6.2023; il decreto Tribunale di Roma 27.9.2023; il decreto Tribunale di Bologna 12.12.2023; il decreto Tribunale di Bologna 4.2.2023.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1
reiezione del ricorso.
Pagina 2 A sostegno ha dedotto l'infondatezza del ricorso proposto per mancata integrazione dei presupposti richiesti dall'art. 19, d.lgs. n. 286/98 ai fini del riconoscimento della protezione speciale. In particolare, parte resistente ha rilevato, da un lato, che la ricorrente, per quanto riguarda il contesto di provenienza, non ha dimostrato alcuna situazione di specifica ed individuale compromissione dei propri diritti fondamentali nel Pese d'origine, dall'altro, che la stessa non ha allegato un quadro di integrazione sociale in Italia.
A fondamento della comparsa di costituzione e risposta, il ha depositato: la Controparte_1
sentenza di condanna della ricorrente del 14/06/2019 del Tribunale di Forlì a un anno e undici mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, riciclaggio e autoriciclaggio;
l'ordinanza di convalida del Giudice di
Pace del provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 27/05/2022; il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale” emesso dal Questore della provincia di Forlì-Cesena in data 21/11/2023; il previsto parere della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena; il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dal Questore della provincia di Forlì-Cesena in data 22/03/2021; permesso di soggiorno della ricorrente per protezione speciale del 19/10/2022; copia passaporto della ricorrente;
modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
permesso di soggiorno della ricorrente per motivi familiari;
carta d'identità della ricorrente;
certificato del Notaio di donazione alla ricorrente di un immobile sito a Forlì; la sentenza di divorzio dal IG. ; il nulla osta al Per_1 matrimonio rilasciato dall'autorità consolare cinese con il IG. ; il certificato di Stato libero CP_2
del IG. ; dichiarazione del IG. ; denuncia di rapporto di lavoro domestico a CP_2 Persona_3
tempo indeterminato;
buste paga.
All'udienza dell'11/07/2024, la ricorrente, comparsa personalmente, ha reso dinanzi alla Giudice titolare della causa e con l'ausilio dell'interprete, le seguenti dichiarazioni:
«ADR: “Sono in Italia da dieci anni. Ero sposata con un cittadino italiano da cui mi sono divorziata nel 2017 e non abbiamo avuto figli. Sono ancora in contatto con il mio ex-marito, ogni tanto ci parlo per telefono perché siamo rimasti amici. Adesso ho un nuovo compagno italiano e stiamo insieme da più di tre anni”;
ADR: “Con il mio attuale compagno ci siamo conosciuti su Facebook. Non conviviamo perché la nostra relazione non è ben vista dalla famiglia del mio compagno”.
ADR: “Adesso lavoro, faccio le pulizie in un ristorante. Prendo circa 500 euro al mese;
lavoro cinque giorni alla settimana, quattro ore al giorno”;
Pagina 3 ADR: “Quando non lavoro sto a casa e viene il mio compagno. Io vorrei fare volontariato, ho chiamato tanti centri e associazioni (anche la Caritas) ma per adesso nessuno mi ha richiamato per fare qualcosa”;
ADR: “io parlo in italiano con il mio fidanzato, anche per imparare la lingua».
Alla successiva udienza del 19/11/2024 è stato sentito il primo teste di parte ricorrente, il quale, previa assunzione dell'impegno di rito, ha reso testualmente le seguenti dichiarazioni:
«Sono e mi chiamo, nato a [...] residente a [...]di Predappio comune di Predappio CP_2 nato il [...]. Siamo fidanzati dal febbraio 2021.” Ci siamo conosciuti a Forlì dove vado spesso a prendere il caffè. Abbiamo convissuto insieme tre mesi. Poi i miei genitori si sono opposti al matrimonio, io sono andato da loro un periodo poi sono tornato. Faccio l'imprenditore agricolo la titolare è mia madre. Io aiuto la signora pago la bolletta della luce della luce e del gas della sua
Pa casa a Forlì via Matteotti 10. Non so se sposarla loro vorrebbero una donna più giovane. La lavora in un ristorante a Bologna mi ci porta il mio autista domestico».
È stato poi introdotto il secondo teste di parte ricorrente, il quale, previa assunzione dell'impegno di rito, ha dichiarato:
«Mi chiamo nata a [...] [...] presta l'impegno di rito. Tes_1
Conosco la ricorrente dalla Cina. Sono venuta in Italia prima io. Conosco il signor da due CP_2
anni. Prima vivevano insieme due tre mesi. Poi sua madre si è arrabbiata ed è andata via. So che Pa
l'aiuta economicamente. La signora lavora nel mio ristorante. Lavora 4 ore al giorno». CP_2
La causa, istruita a mezzo audizione e produzione documentale, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025, con concessione di termine sino al
20/01/2025.
***
In via principale la ricorrente ha chiesto la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1. seconda parte, D.lgs. 286/1998.
Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma
1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto
Pagina 4 al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza
Pagina 5 che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”) e superando, dunque, le pregresse “oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo “definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del “diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo hanno quindi osservato che “in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs.
286/98, cui sono state aggiunte le parole “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o
Pagina 6 internazionali dello Stato italiano”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede “una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la
Pagina 7 norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni
Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi
“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le “ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n.
130 del 2020” possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (sentenza n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “superabile esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia “necessario” per “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).
Pagina 8 In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo
Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui “tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”, la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante” (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del
10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che “i parametri di aggancio al territorio italiano,
o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”.
Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 “si deve Per_4
accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8.
Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e
Pagina 9 all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato”].
La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza EM c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo - sentenza NI vs. Germany - 16 December 1992: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli oltre dieci anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza dell'11/07/2024) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la ricorrente è uscita dal sistema di accoglienza vivendo in un appartamento (cfr. verbale di udienza del 19/11/2024, nel corso della quale l'attuale compagno della ricorrente, IG.
, ha dichiarato “io aiuto la signora pago la bolletta della luce e del gas della sua casa a CP_2
Forlì Via Matteotti 10”).
Pagina 10 La medesima, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, essendo stata coniugata con il
IG. cittadino italiano, dal quale ha poi divorziato con sentenza del Tribunale Persona_1
di Rimini del 01/04/2017 (cfr. sentenza di divorzio del Tribunale di Rimini). Attualmente, la ricorrente è sentimentalmente legata ad un altro cittadino italiano, IG. , con il quale CP_2 condivide l'intenzione di contrarre matrimonio (cfr. certificato anagrafico di Stato civile presso il
Comune di Predappio del IG. , nulla osta al matrimonio rilasciato dall'autorità CP_2
consolare cinese, verbale di audizione del 19/10/2024, nel corso della quale il IG. ha CP_2 rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono e mi chiamo nato e residente a [...]di CP_2
Predappio comune di Predappio nato il [...]. Siamo fidanzati dal febbraio 2021. Ci siamo conosciuti a Forlì dove vado spesso a prendere il caffè. Abbiamo convissuto insieme tre mesi. Poi i miei genitori si sono opposti al matrimonio, io sono andato da loro un periodo poi sono tornato.
(…) Non so se sposarla, loro vorrebbero una donna più giovane”, dichiarazione sottoscritta dal IG.
attestante la relazione con la ricorrente). CP_2
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratto in regola a tempo determinato come addetta alle pulizie (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato sottoscritto in data 06/06/2024, verbale di udienza del
19/11/2024, durante la quale la IG.ra , sentita come teste, ha dichiarato: “conosco la Tes_1
ricorrente dalla Cina. Sono venuta in Italia prima io. Conosco il signor da due anni. Prima CP_2 vivevano insieme due tre mesi. Poi sua madre si è arrabbiata ed è andata via. So che l'aiuta CP_2
Pa economicamente. La signora lavora nel mio ristorante. Lavora 4 ore al giorno”).
Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come la medesima abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: € 1.000,00 nel 2016, € 5.300,00 nel 2017, € 7.900,00 nel
2018, € 3.100,00 nel 2020, € 4.400,00 nel 2021, € 2.100,00 nel 2024 fino al 30/09 (cfr. estratto conto previdenziale emesso 20/11/2024), cui va ad aggiungersi, per il 2024, l'importo netto derivante dalla busta paga di ottobre pari ad € 571,00.
Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.
Quanto ai fatti di reato, come si rileva dalla sentenza n. 309/2019 del Tribunale di Forlì depositata in atti, la ricorrente è stata condannata a un anno e undici mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, riciclaggio e autoriciclaggio, commessi a Forlì nel 2018, con beneficio della sospensione condizionale della pena.
Va osservato come la sola presenza di detto procedimento penale non consenta di formulare in capo alla ricorrente un attuale giudizio prognostico sfavorevole, posto che si tratta di episodi risalenti nel
Pagina 11 tempo e circoscritti all'anno 2018, per i quali la medesima ha conseguito una pena esigua e il beneficio della sospensione condizionale della pena. Giova inoltre evidenziare che, successivamente a tali fatti, la condotta della ricorrente è risultata conforme alle regole della convivenza civile, attesa la sua situazione lavorativa, la relazione con un cittadino italiano, e l'assenza di altre segnalazioni e procedimenti penali e/o amministrativi a suo carico (cfr. certificato dei carichi pendenti).
Inoltre, la presenza del compagno sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo a dimostrazione del fatto che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il diritto della ricorrente alla vita privata e familiare così come esercitato in Italia, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica della ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lei costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che le consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte della ricorrente.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 12 Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 13/03/2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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