Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
La spedizione per mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: un atto di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981) - sia esso citazione o ricorso - alla cancelleria del giudice dinanzi al quale si propone la domanda integra un'attività non prevista, in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. Att. Cod. proc. civ.), dall'ordinamento, per il "deposito in cancelleria" dell'atto medesimo e, quindi, sia per la valida costituzione in giudizio dell'attore, sia per la conseguente iscrizione della relativa causa nel ruolo generale civile. Da ciò discende che essa sia radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione, avente ad oggetto la domanda contenuta nella citazione o nel ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'MA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso l'avvocato ANTONIO PIGNATELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO;
- intimato -
avverso il provvedimento della Pretura di GROSSETO, depositato il 30/08/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pignatelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto
- che, con ordinanza-ingiunzione n.7211/N-II sett. dep. del 15 giugno 1996, notificata l'11 luglio 1996, il Prefetto della Provincia di Grosseto irrogò ad GE D'TO la sanzione pecuniaria amministrativa di £.
1.080.000 per la violazione dell'art.142 comma 9 d.lgs n.285 del 1992, nuovo codice della strada;
- che,
avverso tale provvedimento, la D'TO propose ricorso in opposizione al Pretore circondariale di Grosseto, con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 24 luglio e pervenuto al predetto Ufficio giudiziario il successivo 27 luglio 1996;
- che il Pretore adito, con decreto del 30 agosto 1996, dichiarò inammissibile il ricorso, osservando che il sistema prefigurato dagli artt. 22 ss. della legge n.689 del 1981 non prevede la proposizione del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione a mezzo del servizio postale;
- che, avverso tale provvedimento, la D'TO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
- che il Prefetto di Grosseto, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
Considerato in diritto
- che, con il primo motivo ( con cui deduce "violazione degli artt. 22-23 L.24.11.81 n.689 anche in relazione agli artt. 23-25 della Carta Costituzionale ed agli artt. 12 e segg. delle preleggi"), la ricorrente sostiene che dal sistema del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non si desumerebbe alcuna regola che vieti la proposizione del ricorso a mezzo del servizio postale e, soprattutto, che preveda la sanzione dell'inammissibilità per una siffatta introduzione del giudizio medesimo;
- che, con il secondo motivo ( con cui deduce "violazione dell'art. 57 c.p.c. dell'art. 38 disp.att. c.p.c o L.
7.2.79 n.59 nonché della legge sull'ord. delle cancellerie 23.10.1960 n. 1196;
motivazione inesistente o contraddittoria sopra un punto decisivo della controversia" ), la ricorrente sostiene che il Pretore avrebbe esorbitato dalle sue attribuzioni, attestando - in carenza di eccezione di controparte - la mancata ricezione del ricorso, nonostante che il Cancelliere avesse attestato il deposito del ricorso medesimo e formato il relativo fascicolo d'ufficio;
- che il ricorso deve essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni: A)- Questa Corte ha già affrontato identica questione - e cioè, se il ricorso ex art. 22 della legge n.689 del 1981 possa essere proposto al pretore anche a mezzo del servizio postale - in due casi identici al presente: la prima sentenza (n.3137 del 1992) ha affermato che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere proposto al pretore competente a mezzo del servizio postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna "a mani" del cancelliere, tenuto conto che tale deposito - mancando nel sistema del processo di opposizione delineato dagli artt. 22-23 della legge n.689 del 1981 disposizioni derogatorie delle regole generali - costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto introduttivo del giudizio, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda le relative modalità (quale l'art. 134 disp.att.cod.proc. civ., inerente al deposito del ricorso e del controricorso nel giudizio di legittimità a mezzo della posta, che, in quanto norma eccezionale, non può essere suscettibile di interpretazione analogica), e che l'art. 23 comma 1 della legge n.689 del 1981, nella parte in cui dispone che il pretore dichiara inammissibile l'opposizione tardiva con ordinanza ricorribile per cassazione, non esclude la configurabilità di altre ipotesi di inammissibilità secondo le regole generali del rito contenzioso, come quella derivante dall'irritualità del deposito,che sono pregiudizialmente rilevabili in sede di decisione sull'opposizione; la seconda sentenza ( n.6968 del 1997 ) - sebbene abbia ribadito il principio, secondo cui all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, per quanto non espressamente previsto dalla legge n.689 del 1981, si applicano le disposizioni che disciplinano il procedimento civile dinanzi al pretore;
sicché, il ricorso in opposizione inoltrato a mezzo del servizio postale è nullo per difetto di forma inerente al suo deposito - ne ha "temperato" il rigore, affermando che, tuttavia, qualora risulti incontrovertibilmente dagli atti la data del deposito e possa, dunque, ritenersi raggiunto lo scopo, consentendosi la verifica della tempestività dell'opposizione, il pretore non può dichiarare inammissibile il ricorso, ostandovi l'art. 156 comma 3 cod.proc.civ. ( nella specie, il cancelliere aveva allegato agli atti il plico contenente il ricorso in opposizione recante il timbro della data di ricezione);
B)- La Corte costituzionale (sent. n. 199 del 1996 ) - chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art.22 della legge n.689 del 1981, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizione mediante spedizione di plico raccomandato al cancelliere dell'ufficio giudiziario competente, per pretesa violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. - ha dichiarato la questione stessa inammissibile:
il Giudice delle leggi - dopo aver premesso che "....alla Corte non viene richiesto solo di valutare la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore in ordine alle modalità di deposito, bensì si richiede di adottare, fra le tante opzioni possibili, una nuova forma di deposito del ricorso attraverso la indicazione specifica di modalità ed effetti del mezzo di trasmissione prescelto...."; e che "....l'ammissibilità della presentazione del ricorso in forme diverse dal deposito dello stesso in cancelleria suppone una comparazione fra diversi mezzi di trasmissione, peraltro in continuo sviluppo col progredire della tecnologia, nonché la precisazione circa le modalità necessarie per ritenere completo il mezzo di trasmissione prescelto e la determinazione del momento di decorrenza degli effetti...." - ha concluso per l'inammissibilità della questione, in quanto "diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo che, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, miri ad introdurre un determinato modello normativo a fronte di una pluralità di scelte, invadendo così la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore...."; C)- È noto che, per costante orientamento di questa Corte ( cfr., e pluribus, sentt.nn. 3271 del 1990, a s.u., e 1399 del 1993 ), condiviso dal Collegio, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 22-23 della legge n.689 del 1981, costituisce l'atto introduttivo di un giudizio di impugnazione, teso all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, disciplinato dalle regole proprie dei giudizi pretorili civili: orbene - se è vero che l'art. 22 comma 3 primo periodo stabilisce soltanto che "l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata", senza nulla statuire sulle modalità della sua "proposizione" - è anche indubitabile che, in base al predetto principio, occorre fare riferimento alle disposizioni del codice di rito civile che disciplinano, in via generale, il procedimento dinanzi al pretore ( con l'ovvia precisazione che tale riferimento varrà fin quando funzionerà il già soppresso ufficio del pretore:
cfr. art. 1 d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ). Da tali disposizioni si desume, inequivocabilmente e testualmente, la regola generale, secondo cui l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore - sia esso costituito da citazione, ovvero da ricorso - deve essere depositato nella cancelleria del relativo ufficio giudiziario: in primo luogo, infatti - laddove l'art. 311 cod.proc.civ. ( nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n.374 del 1991, istitutiva del giudice di pace ) dispone, tra l'altro, che il procedimento davanti al pretore, salve espresse norme derogatorie, "è retto dalle norme relative nel procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili" - esso rinvia certamente sia all'art. 165, che prescrive la costituzione in giudizio dell'attore mediante "deposito in cancelleria" degli atti ivi prescritti, fra i quali è espressamente compreso l'originale dell'atto di citazione, sia all'art. 72 comma 1 primo periodo disp.att.cod.proc.civ., che stabilisce che la parte, insieme con la nota d'iscrizione a ruolo, "deve consegnare al cancelliere" il proprio fascicolo;
in secondo luogo, l'art. 56 comma 1 disp.att.cod.proc.civ. ( compreso fra le disposizioni comuni del procedimento dinanzi al pretore e al giudice di pace ) - nel disciplinare le modalità per la designazione del pretore incaricato della istruzione della causa - prevede che il cancelliere, "dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio", presenta al fine predetto l'atto stesso al capo dell'ufficio; in terzo luogo, relativamente a numerosi procedimenti il cui atto introduttivo è costituito da ricorso al pretore competente, il codice di rito prevede espressamente che esso sia depositato in cancelleria ( cfr., ad es., artt. 415, 633 comma 1, 669-bis etc. ). Più in generale, deve dirsi che il deposito dell'atto introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice, davanti al quale si propone la domanda, rappresenta il presupposto indefettibile della costituzione dell'attore in giudizio;
costituzione che, a sua volta, provoca la iscrizione della causa a ruolo da parte del cancelliere ( art. 58 cod.proc.civ. ), vale a dire l'incardinamento ufficiale della controversia dinanzi al giudice che dovrà trattarla e deciderla.
È, dunque, evidente che il codice di rito civile intende il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio come sua "consegna materiale" al cancelliere ( unitamente ad altri atti) ad opera del difensore o della parte che sta in giudizio di persona, e come presupposto indispensabile per l'iscrizione della relativa causa nel ruolo generale;
D)- Dalle considerazioni che precedono discende che la spedizione a mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio - sia esso citazione o ricorso - alla cancelleria del giudice dinanzi al quale si propone la domanda integra un'attività non prevista, in via generale ( salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp.att.cod.proc.civ. ), dall'ordinamento per il "deposito in cancelleria" dell'atto medesimo e, quindi, sia per la valida costituzione in giudizio dell'attore, sia per la conseguente iscrizione della relativa causa nel ruolo generale civile;
sicché, essa è radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione, avente ad oggetto la domanda contenuta nella citazione o nel ricorso. In altre parole - se il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo è il generale mezzo "tipico", previsto dal codice di rito civile per "proporre" la domanda al giudice competente ( art. 99 cod.proc.civ. ), e cioè per incardinare validamente la relativa causa davanti al giudice competente a trattarla e deciderla - la sua spedizione a mezzo della posta è carente del requisito formale indispensabile ( il deposito in cancelleria, appunto ) per il raggiungimento dello scopo, cui questo è destinato dalla legge. Con la conseguenza che il "deposito" dell'atto introduttivo, effettuato mediante spedizione di questo a mezzo della posta, è nullo ai sensi dell'art. 156 comma 2 cod.proc.civ. e che tale nullità - da considerarsi assoluta, proprio per la radicale inidoneità del mezzo, non previsto dalla legge, alla "proposizione" della domanda - può essere rilevata d'ufficio dal giudice in limine, anche se il cancelliere abbia erroneamente proceduto alla iscrizione a ruolo della causa relativa;
E)- Risultano, pertanto, chiare le ragioni che, mentre rendono pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla surricordata sentenza n.3137 del 1992, inducono a sottolineare la contraddizione in cui incorre l'altra, n.6968 del 1997: la quale, infatti - pur nella singolarità della fattispecie - da un lato, afferma che l'invio del ricorso a mezzo della posta dà luogo ad una nullità dello stesso per difetto di forma inerente al suo deposito", e, dall'altro - argomentando che il pretore non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso medesimo sol perché pervenuto a mezzo posta, "ove risulti comunque in modo certo la tempestività del deposito e possa ritenersi che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ostandovi il disposto dell'art. 156 comma terzo c.p.c." - finisce con l'affermare, contraddittoriamente, la validità del "deposito" ( ricezione, da parte dell'ufficio giudiziario, del ricorso spedito a mezzo della posta ) prima negata, individuando il raggiungimento dello scopo, non già nella realizzazione della funzione tipica del "deposito in cancelleria" del ricorso, bensì unicamente nella tempestività ( 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione: art. 22 comma 1 della (legge n.689 del 1981 ) della sua proposizione rispetto al mezzo invalido )
prescelto. E risultano anche chiare le ragioni della ricordata sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte costituzionale, sol che si rifletta che la "costruzione" di una norma, attualmente inesistente nell'ordinamento, del tipo di quella - eccezionale - di cui al richiamato art. 134 disp.att.cod.proc.civ., è attribuita al potere discrezionale del legislatore;
sicché, i dubbi di legittimità costituzionale, pur prospettati dalla ricorrente, non possono che dichiararsi, in tale prospettiva, manifestamente infondati;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre 1998. Depositata in Cancelleria il 15/2/1999.