Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1262
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Sentenza 15 febbraio 1999

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La spedizione per mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: un atto di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981) - sia esso citazione o ricorso - alla cancelleria del giudice dinanzi al quale si propone la domanda integra un'attività non prevista, in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. Att. Cod. proc. civ.), dall'ordinamento, per il "deposito in cancelleria" dell'atto medesimo e, quindi, sia per la valida costituzione in giudizio dell'attore, sia per la conseguente iscrizione della relativa causa nel ruolo generale civile. Da ciò discende che essa sia radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione, avente ad oggetto la domanda contenuta nella citazione o nel ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1262
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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