Articolo 740 ter del Codice di procedura penale
Articolo 718Articolo 720
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15 agosto 2009
Art. 740-ter.
(( (Ordine di devoluzione).

1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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