Versione
15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 740-ter.
(( (Ordine di devoluzione).
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
(( (Ordine di devoluzione).
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
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- 1. Corruzione internazionale: nuove norme penali e ratifica Convenzione ONUAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 agosto 2009 · 66.72396