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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 11046/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonannidel Foro di Parte_1
Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina (LT), in Via Cairoli, n. 10, come da procura telematica allegata al ricorso.
RICORRENTE E Controparte_1
- Sede di Roma-TUSCOLANO, in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso l'Avv. Massimo Guiducci che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 28.07.2020, rep. Per_1
n.89932)
RESISTENTE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CT liquidate come da decreto a carico di parte ricorrente. Roma, 10.1.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1. Con ricorso depositato in data 18.3.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito con esito negativo la procedura amministrativa presso l' volta al riconoscimento della natura CP_1 professionale della malattia denunciata “ fibrosi polmonare ed ispessimenti pleurici (domanda del 25.7.2022) in seguito ad esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, per l'attività di lavoro svolta alle dipendenze della
“S.p.a. VDC TECHNOLOGIES, , adiva il giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Signor Giudice, in funzione di Magistratura del Lavoro, reiectis contrariis, volere accogliere tutte le domande del ricorrente, come in premessa articolate, che si intendono qui riscritte, e per gli effetti:
I. Domande di accertamento:
a) Accertare e dichiarare l'origine professionale e asbesto correlata delle patologie denunciate, oggetto di denuncia di malattia professionale del Dott. , Persona_2
e/o la relazione della Dott.ssa (doc. 13) e del Dott. (doc. 14), che Per_3 Persona_4 si intendono qui integralmente riportate e riscritte;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dal quadro clinico che risulta dedotto nel capo III e provato dai doc.ti da 2/a a 2/f, con un grado invalidante del 16%, ovvero il diverso grado che è stato accertato in sede medico legale riconducibile ad esposizione ad amianto e tungsteno ed altri agenti lesivi (v. capo VI del doc. 14), per l'attività lavorativa svolta presso “ (già sita in Anagni, ovvero Controparte_2 Controparte_3 per il periodo che sarà accertato in corso di causa con CT tecnico-ambientale;
II. Per gli effetti:
c) condannare a indennizzare le infermità del ricorrente, con costituzione della CP_1 rendita diretta (ex art. 13, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 38/00) in suo favore, con decorrenza dal 01.08.2022, ovvero dal diverso periodo anche in relazione agli aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c., con liquidazione di tutti i ratei arretrati medio tempore maturati dal dì del sorgere del credito al dì della costituzione della prestazione, oltre interessi e con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ovvero, quale prima subordinata, nel caso il Sig. Giudice ritenesse il grado invalidante inferiore al 16% , in ogni caso accogliere la domanda giudiziaria, con condanna dell' a liquidare in CP_1 favore del ricorrente l'indennizzo del danno biologico (ex art. 13 co. 2 lett. a) del D.L.vo 38/2000);
d) in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi il Sig. Giudice dovesse ritenere il grado validante inferiore al 6%, comunque condannare l' ad indennizzare le infermità nel CP_1 senso di cui a Cassazione, Sezione Lavoro, 30438/2018, [poiché l'indennizzo è riconosciuto sempre comunque per tutte le malattie professionali], utile anche per azionare la tutela a carico di per la rivalutazione contributiva ex art. 13 co. 7, L 257/92; CP_4
e) in ogni caso, con accoglimento nei confronti di di tutte le domande formulate nella CP_1 premessa in fatto e in diritto, che agli effetti si intende qui integralmente riportata e riscritta;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Deduceva al riguardo il ricorrente che detta patologia derivava dallo svolgimento della attività lavorativa svolta dal 01.05.1990 al 14.06.2013 come elettricista elettromeccanico presso la VDC TECHNOLOGIES S.p.A. (già , azienda produttrice di cinescopi, con la mansione di manutentore CP_3 svolgendo l'attività di rifornimento e manutenzione degli altiforni [essendo stato dal 01.01.2010 al 14.06.2013 in cassa integrazione]; Deduceva che infatti , presso la VDC TECHNOLOGIES, dal 01.05.1990 al 14.06.2013 [dal 01.01.2010 al 14.06.2013 in cassa integrazione], aveva subito le più elevate esposizioni a polveri e fibre di amianto tenendo conto che gli stessi altiforni con amianto erano stati privi di bonifica per l'intero periodo di lavoro svolto in assenza di informazione e formazione, e/o di dotazione di maschere con il grado di protezione P3 e di tute monouso. Precisava che gli altiforni erano coibentati in amianto e materiali contenenti amianto per effetto delle alte temperature . Precisava altresì che questo reparto in Videocolor era di circa 4.500 mq, con un'altezza di circa 5 m oltre la metà e la rimanenza era di circa 8 m. e che nella sala, ove il ricorrente svolgeva le attività di lavoro, erano collocate le macchine saldatrici adibite alla saldatura dei telai con le maschere, tutto realizzato in metallo pesante. Precisava che i citati componenti venivano cotti all'interno dei forni di ricottura (erano presenti 8 forni) a temperature molto alte (700/800 °C). I forni avevano lunghezze di oltre 50 m con coibentazioni di amianto;
Deduceva che nel reparto, fin dall'inizio dell'attività lavorativa, e poi fino al 14.06.2013 vi era stata assenza di aspirazione localizzata e generalizzata delle polveri, e non vi erano finestre per permettere il ricambio di aria, ma solo sistemi di tubatura che rilasciavano aria fredda e/o calda dalla sala macchine. Deduceva che i forni erano dotati di cappe di aspirazione ma spesso non funzionanti e che a volte succedeva che i motori bruciavano, altre volte si rompevano i cuscinetti o le cinghie e che era costretto a intervenire per risolvere il problema anche in piena produzione, con la temperatura molto alta e il tappeto del forno in movimento. Precisava che era adibito alla manutenzione direttamente su materiali di amianto. Deduceva che l'attività di manutentore del ricorrente era svolta con turni di 8 ore con 40 ore settimanali alle quali si aggiungevano circa 20 ore al mese di straordinario Deduceva che durante l'orario di lavoro la sua attività di lavoro prevedeva il controllo costante dell'altoforno per verificare la temperatura di cottura e allo stesso tempo il processo di accesso e uscita del prodotto, con supervisione del procedimento. Deduceva quindi la natura professionale della malattia denunciata e avanzava le conclusioni sopra richiamate.
2.Si costituiva l' evidenziando che il giudizio medico effettuato in sede CP_1 amministrativa che aveva escluso la esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo al quale era stato esposto il ricorrente e la malattia denunciata , era corretto . Chiedeva pertanto il rigetto della domanda .
3.Veniva disposta CT medico legale . Nel corso della CT il CT chiedeva al giudice di essere autorizzato ad avvalersi “ della consulenza di specialista di propria fiducia allo scopo di esaminare le immagini fotografiche relative al CD esibito da parte ricorrente e per eventuale consulenza pneumologica” e il Giudice con provvedimento del
3.9.2024 autorizzava il CT ad avvalersi della consulenza specialistica richiesta. All'esito della CT , concesso un termine per note, la causa veniva discussa alla udienza del 10.1.2025 e all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.La domanda è infondata. Infatti la disposta CT ha escluso la natura professionale della patologia
“interstiziopatia polmonare e fibrosi con placche” da cui è affetto il ricorrente. Al riguardo il CT , dopo aver visionato tutta la documentazione allegata, anche la spirometria del 7.10.2024 allegata da parte ricorrente alle note critiche alla bozza di CT , ha precisato:
“Le argomentazioni di parte ricorrente sono supportate dalla affermazione di una provata esposizione a rischio amianto, e ciò sulla base della attività lavorativa svolta dal 1990 al
2013 (il sig. è stato però in aspettativa nel periodo 2010- 2013) e facendo riferimento Pt_1 ad un'altra CT espletata presso il Tribunale di Frosinone. Giova in primo luogo precisare che detta perizia è relativa a tre soggetti che avevano iniziato a lavorare presso lo stabilimento in questione rispettivamente nell'anno 1980 (fino al 1993), nel 1973 (fino al 2008) e nel 1974 (fino a 2008). Si tratta pertanto di fattispecie non assimilabili al caso in esame laddove lo stesso ha svolto attività di manutentore dal 1990 al 2013 (in cassa integrazione dal 2010), quindi in epoca ben diversa non solo in termini quantitativi (durata) ma soprattutto qualitativi tenuto conto che è quanto mai arduo ammettere una esposizione significativa dopo il 1992, o meglio dopo il 1994-95. La stessa perizia è tra l'altro alquanto generica e non fa alcuna distinzione tra i periodi pre e post 1992, ed è quindi sostanzialmente inconferente rispetto al sig. visto che tutti tre Pt_1 gli operai, già al 1992-94, avevano prestato servizio ben oltre i dieci anni, in due casi per quasi venti anni.
Inoltre i soggetti esaminati avevano presentato istanza per riconoscimento dei benefici previdenziali, cosa che non si è verificata per il sig. che di sicuro non li ha mai ottenuti Pt_1
(non si è a conoscenza se gli siano stati negati e se non abbia neanche presentato domanda). In aggiunta le argomentazioni di parte ricorrente sembrano prescindere dall'aspetto clinico laddove non tengono conto che i reperti radiografici sono davvero di natura aspecifica e non hanno alcuna peculiarità con l'amianto ed è proprio la refertazione dell'agosto 2024, allegata da parre ricorrente, che esclude la presenza di “fibrosi polmonare diffusa e ispessimento pleurico bilaterale”. Giova in tal senso precisare che la consulenza del prof. è stata richiesta non già per CP_5 verificare, tanto meno smentire le allegazioni di parte ricorrente ma, al contrario, per valutare la ricorrenza o meno di reperti clinico radiologici probanti per esposizione ad amianto che non invero si ravvisano proprio alla luce del confronto tra esami TC del 2022/2023 e quello del 2024 esame che, si ribadisce, esclude la persistenza dei reperti precedentemente descritti. Sorprende inoltre, ma è quanto mai utile, la allegazione di una CT a firma del dott.
svolta presso il Tribunale di Velletri, consulenza “negativa” e con Per_5 argomentazioni di carattere clinico radiologico di particolare analogia con il caso in esame;
scrive nel merito il dott. Per_5
“Nel caso in esame risultano invece descritti micronoduli subpleurici non calcifici localizzati nel segmento apicale del lobo superiore di destra e nel segmento basale del lobo inferiore di sinistra.
Tali lesioni non sono pertanto pleuriche, ma sub pleuriche e non hanno carattere di simmetria, né sono localizzate in sede tipica. Esse sono perciò più verosimilmente attribuibili, così come le strie fibrotiche a esiti di pregressi fenomeni infiammatori e/o infettivi, che sono di frequente riscontro in soggetti ultracinquantenni.
Per tutto quanto sopra considerato ritengo che non ci siano sufficienti elementi per poter attribuire alla esposizione professionale dell'interessato all'asbesto i micronoduli subpleurici e le strie fibrotiche rilevati dalle indagini TC i cui referti sono presenti in atti. Tali reperti appaiono più verosimilmente attribuibili ad esiti di pregressi fatti infiammatori/infettivi”.
… Al di là della palese incertezza valutativa, ed anche volendo prescindere dalla ricorrenza o meno di esposizione significativa, i dati certi sono in sintesi i seguenti:
- la mancanza di esami quali BAL e biopsia specifici per asbestosi e da cui in questo caso si può comunque prescindere in considerazione delle successive deduzioni;
- la mancanza di riconoscimento dei benefici previdenziali, riconoscimento tra l'altro molto “permissivo” in quanto fondato su criteri di sola ragionevole verosimiglianza;
- la domanda quale vittima del dovere in ambito militare per esposizione ad amianto
(riferita dalla dott.ssa , domanda che testimonia una “incertezza” nella Per_3 prospettazione delle cause di una ipotizzata malattia asbesto correlata;
- la mancanza di chiari reperti radiografici probanti per una patologia asbesto correlata ma, al contrario, rappresentativi di una patologia polmonare aspecifica;
- la allegazione di sentenze e CT di relativa attinenza, prime fra tutte quella (sic) negativa del dott. che argomenta con particolare chiarezza sul significato di Per_5 alcuni reperti radiologici su cui si può ampiamente concordare e di evidente analogia con il caso del sig. Pt_1
- la normalità dell'esame spirometrico praticato in sede di consulenza specialistica;
opportuno in tal senso precisare che la alterazione evidenziata all'esame precedente non potrebbe mai trovare corrispondenza con una malattia asbesto correlata ma, al contrario, sarebbe correlabile ad una problematica bronchiale aspecifica, e ciò tenuto conto del reperto TC dell'agosto u.s. che, si ribadisce, è stato allegato da parte ricorrente. Ala luce di quanto sopra esposto NON SUSSISTONO i presupposti che il sig. Pt_1 sia affetto da malattia professionale, in accordo con la valutazione espressa in via
[...] amministrativa” In merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente nelle note critiche alla bozza di CT ribadite anche in sede di note conclusive, relative al fatto che in data 9.10.2024 non era stato effettuato un esame spirometrico il CT ha poi precisato:
“1) LE OPERAZIONI PERITALI E LA CONSULENZA SPECIALISTICA AUTORIZZATA DAL GIUDICE
Giova in primo luogo precisare che non corrisponde al vero che non sia stata effettuata la spirometria tenuto che detto esame è stato praticato in data 25/09/24 e non è stato pertanto necessario ripraticarlo al successivo incontro del 09/10/24, e ciò in accordo proprio con la dott.ssa e con il sottoscritto. Per_3 Rilevante precisare che è stato effettuato un nuovo incontro in quanto la dott.ssa Per_3 lamentava una incompletezza (sic) dell'esame clinico (“ha effettuato solo la spirometria e visionato i CD)” ed anche per cercare di consentire la partecipazione dell' che non era CP_1 stato avvisato per il 25/09/24 (la dott.ssa aveva preso appuntamento con il dott. Per_3 autonomamente, dimenticando di avvisare lo scrivente CT, dimenticanza di si cui è CP_5 peraltro ampiamente scusata). In ogni caso proprio nel corso dell'incontro del 09/10/24 la stessa dott.ssa si è Per_3 dichiarata soddisfatta della completezza e della adeguatezza delle operazioni di consulenza ribadendo la ricorrenza di un grado di invalidità dell'uno per cento Il referto della spirometria era stato comunque allegato alla relazione preliminare e qui si riporta per facilità di lettura.
… 2) LA CONSULENZA SPECIALISTICA DEL PROF. ORSETTI
Non corrisponde al vero che il sottoscritto abbia affermato che il prof. è CP_5 specialista nelle branche indicate.
Appare comunque opportuno sottolineare che il Giudice ha autorizzato la “consulenza di specialista di fiducia del CT”, specialista che è stato individuato nella persona del prof. tenuto conto della oggettiva competenza clinica in ambito malattie broncopolmonari CP_5
e non si è ritenuto opportuno effettuare, successivamente, la “eventuale consulenza pneumologica”; comunque mai parte ricorrente ha contestato la competenza del prof. CP_5 nella interpretazione del reperto TC e nella effettuazione dell'esame spirometrico, tanto meno nell'intervallo intercorso tra il primo ed il secondo incontro
… 3) LA SPIROMETRIA PRATICATA DAL PROF. ORSETTI IN
CONTRADDIZIONE CON LA SPIROMETRIA ALLEGATA AL RICORSO E' di palese evidenza, in linea generale, che una mancata collaborazione di un paziente perfettamente sano da un punto di vista polmonare può portare ad un alterato reperto spirometrico;
al contrario, è impossibile che in presenza di una insufficienza respiratoria l'esame spirometrico possa risultare normale in relazione alla collaborazione o meno del paziente. In sintesi, la collaborazione del paziente può alterare in pejus l'esame, ma non può farlo risultare normale in caso di reale insufficienza respiratoria, e nel caso del sig. un reperto di normalità non può essere pertanto contestato. Pt_1 Al di là di considerazioni di carattere generale giova sottolineare che l'esame spirometrico praticato in data 07/10/24 ed allegato alle note critiche, al di là del fatto che sia stato introdotto in giudizio in data 31/10/24, risulta ampiamente nella norma (i migliori valori [quelli con più adeguata collaborazione] attestano un FVC pari ad 88% e FEV1 96%
- dico ottantotto e novantasei%). Si tratta quindi di esame che non conferma, o meglio smentisce, il reperto dell'anno 2023 (FVC 72%, FEV1 78%) di seguito fotografato.
… Poco comprensibile in tal senso, trattandosi di CT di parte ricorrente, l'assistenza della dott.ssa laddove, al di là di una richiesta verbale di danno biologico pari all'uno Per_3 per cento in contraddizione sia con il ricorso (16%) che con se stessa (6%), dopo avere affermato che “giammai” il prof. aveva effettuato una spirometria (rettificando CP_5 però prontamente) ne contesta la normalità allegando (sic) un esame spirometrico sostanzialmente normale.
^^^^ Ai fini della VALUTAZIONE MEDICO LEGALE conclusiva appare comunque opportuno ribadire quanto segue, a conferma e migliore precisazione di quanto già affermato nella relazione preliminare:
- la mancanza di esami quali BAL e biopsia specifici per asbestosi;
- la mancanza di riconoscimento dei benefici previdenziali;
- la domanda quale vittima del dovere in ambito militare per esposizione ad amianto (riferita dalla dott.ssa , domanda che testimonia una “incertezza” nella Per_3 prospettazione delle cause di una ipotizzata malattia asbesto correlata ma non è certo determinante per l'odierna valutazione negativa in presenza di tanti altri elementi prevalenti e determinanti;
- la mancanza di chiari reperti radiografici probanti per una patologia asbesto correlata ma, al contrario, rappresentativi di una patologia polmonare aspecifica.
Alla luce di quanto sopra esposto NON SUSSISTONO i presupposti per affermare che il sig. sia affetto da malattia professionale, in accordo con la valutazione Parte_1 espressa in via amministrativa e nella relazione preliminare” Le conclusioni formulate dal CT nell'elaborato peritale in atti - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Dette conclusioni fondate su retti criteri appaiono assolutamente corrette anche avuto riguardo alle risposte fornite alle note mediche critiche allegate alla CT in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, e sono condivise e fatte proprie da questo giudice. Nè al riguardo potevano essere rilevanti alla luce dell'accertamento medico effettuato la CT ambientale o le prove per testi richieste. La complessità della questione giustifica malgrado la soccombenza la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CT che, avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente sono poste a suo carico e sono liquidate come da separato decreto..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CT liquidate come da decreto a carico di parte ricorrente. Roma, 10.1.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 11046/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonannidel Foro di Parte_1
Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina (LT), in Via Cairoli, n. 10, come da procura telematica allegata al ricorso.
RICORRENTE E Controparte_1
- Sede di Roma-TUSCOLANO, in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso l'Avv. Massimo Guiducci che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 28.07.2020, rep. Per_1
n.89932)
RESISTENTE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CT liquidate come da decreto a carico di parte ricorrente. Roma, 10.1.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1. Con ricorso depositato in data 18.3.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito con esito negativo la procedura amministrativa presso l' volta al riconoscimento della natura CP_1 professionale della malattia denunciata “ fibrosi polmonare ed ispessimenti pleurici (domanda del 25.7.2022) in seguito ad esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, per l'attività di lavoro svolta alle dipendenze della
“S.p.a. VDC TECHNOLOGIES, , adiva il giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Signor Giudice, in funzione di Magistratura del Lavoro, reiectis contrariis, volere accogliere tutte le domande del ricorrente, come in premessa articolate, che si intendono qui riscritte, e per gli effetti:
I. Domande di accertamento:
a) Accertare e dichiarare l'origine professionale e asbesto correlata delle patologie denunciate, oggetto di denuncia di malattia professionale del Dott. , Persona_2
e/o la relazione della Dott.ssa (doc. 13) e del Dott. (doc. 14), che Per_3 Persona_4 si intendono qui integralmente riportate e riscritte;
b) Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dal quadro clinico che risulta dedotto nel capo III e provato dai doc.ti da 2/a a 2/f, con un grado invalidante del 16%, ovvero il diverso grado che è stato accertato in sede medico legale riconducibile ad esposizione ad amianto e tungsteno ed altri agenti lesivi (v. capo VI del doc. 14), per l'attività lavorativa svolta presso “ (già sita in Anagni, ovvero Controparte_2 Controparte_3 per il periodo che sarà accertato in corso di causa con CT tecnico-ambientale;
II. Per gli effetti:
c) condannare a indennizzare le infermità del ricorrente, con costituzione della CP_1 rendita diretta (ex art. 13, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 38/00) in suo favore, con decorrenza dal 01.08.2022, ovvero dal diverso periodo anche in relazione agli aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c., con liquidazione di tutti i ratei arretrati medio tempore maturati dal dì del sorgere del credito al dì della costituzione della prestazione, oltre interessi e con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ovvero, quale prima subordinata, nel caso il Sig. Giudice ritenesse il grado invalidante inferiore al 16% , in ogni caso accogliere la domanda giudiziaria, con condanna dell' a liquidare in CP_1 favore del ricorrente l'indennizzo del danno biologico (ex art. 13 co. 2 lett. a) del D.L.vo 38/2000);
d) in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi il Sig. Giudice dovesse ritenere il grado validante inferiore al 6%, comunque condannare l' ad indennizzare le infermità nel CP_1 senso di cui a Cassazione, Sezione Lavoro, 30438/2018, [poiché l'indennizzo è riconosciuto sempre comunque per tutte le malattie professionali], utile anche per azionare la tutela a carico di per la rivalutazione contributiva ex art. 13 co. 7, L 257/92; CP_4
e) in ogni caso, con accoglimento nei confronti di di tutte le domande formulate nella CP_1 premessa in fatto e in diritto, che agli effetti si intende qui integralmente riportata e riscritta;
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Deduceva al riguardo il ricorrente che detta patologia derivava dallo svolgimento della attività lavorativa svolta dal 01.05.1990 al 14.06.2013 come elettricista elettromeccanico presso la VDC TECHNOLOGIES S.p.A. (già , azienda produttrice di cinescopi, con la mansione di manutentore CP_3 svolgendo l'attività di rifornimento e manutenzione degli altiforni [essendo stato dal 01.01.2010 al 14.06.2013 in cassa integrazione]; Deduceva che infatti , presso la VDC TECHNOLOGIES, dal 01.05.1990 al 14.06.2013 [dal 01.01.2010 al 14.06.2013 in cassa integrazione], aveva subito le più elevate esposizioni a polveri e fibre di amianto tenendo conto che gli stessi altiforni con amianto erano stati privi di bonifica per l'intero periodo di lavoro svolto in assenza di informazione e formazione, e/o di dotazione di maschere con il grado di protezione P3 e di tute monouso. Precisava che gli altiforni erano coibentati in amianto e materiali contenenti amianto per effetto delle alte temperature . Precisava altresì che questo reparto in Videocolor era di circa 4.500 mq, con un'altezza di circa 5 m oltre la metà e la rimanenza era di circa 8 m. e che nella sala, ove il ricorrente svolgeva le attività di lavoro, erano collocate le macchine saldatrici adibite alla saldatura dei telai con le maschere, tutto realizzato in metallo pesante. Precisava che i citati componenti venivano cotti all'interno dei forni di ricottura (erano presenti 8 forni) a temperature molto alte (700/800 °C). I forni avevano lunghezze di oltre 50 m con coibentazioni di amianto;
Deduceva che nel reparto, fin dall'inizio dell'attività lavorativa, e poi fino al 14.06.2013 vi era stata assenza di aspirazione localizzata e generalizzata delle polveri, e non vi erano finestre per permettere il ricambio di aria, ma solo sistemi di tubatura che rilasciavano aria fredda e/o calda dalla sala macchine. Deduceva che i forni erano dotati di cappe di aspirazione ma spesso non funzionanti e che a volte succedeva che i motori bruciavano, altre volte si rompevano i cuscinetti o le cinghie e che era costretto a intervenire per risolvere il problema anche in piena produzione, con la temperatura molto alta e il tappeto del forno in movimento. Precisava che era adibito alla manutenzione direttamente su materiali di amianto. Deduceva che l'attività di manutentore del ricorrente era svolta con turni di 8 ore con 40 ore settimanali alle quali si aggiungevano circa 20 ore al mese di straordinario Deduceva che durante l'orario di lavoro la sua attività di lavoro prevedeva il controllo costante dell'altoforno per verificare la temperatura di cottura e allo stesso tempo il processo di accesso e uscita del prodotto, con supervisione del procedimento. Deduceva quindi la natura professionale della malattia denunciata e avanzava le conclusioni sopra richiamate.
2.Si costituiva l' evidenziando che il giudizio medico effettuato in sede CP_1 amministrativa che aveva escluso la esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo al quale era stato esposto il ricorrente e la malattia denunciata , era corretto . Chiedeva pertanto il rigetto della domanda .
3.Veniva disposta CT medico legale . Nel corso della CT il CT chiedeva al giudice di essere autorizzato ad avvalersi “ della consulenza di specialista di propria fiducia allo scopo di esaminare le immagini fotografiche relative al CD esibito da parte ricorrente e per eventuale consulenza pneumologica” e il Giudice con provvedimento del
3.9.2024 autorizzava il CT ad avvalersi della consulenza specialistica richiesta. All'esito della CT , concesso un termine per note, la causa veniva discussa alla udienza del 10.1.2025 e all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.La domanda è infondata. Infatti la disposta CT ha escluso la natura professionale della patologia
“interstiziopatia polmonare e fibrosi con placche” da cui è affetto il ricorrente. Al riguardo il CT , dopo aver visionato tutta la documentazione allegata, anche la spirometria del 7.10.2024 allegata da parte ricorrente alle note critiche alla bozza di CT , ha precisato:
“Le argomentazioni di parte ricorrente sono supportate dalla affermazione di una provata esposizione a rischio amianto, e ciò sulla base della attività lavorativa svolta dal 1990 al
2013 (il sig. è stato però in aspettativa nel periodo 2010- 2013) e facendo riferimento Pt_1 ad un'altra CT espletata presso il Tribunale di Frosinone. Giova in primo luogo precisare che detta perizia è relativa a tre soggetti che avevano iniziato a lavorare presso lo stabilimento in questione rispettivamente nell'anno 1980 (fino al 1993), nel 1973 (fino al 2008) e nel 1974 (fino a 2008). Si tratta pertanto di fattispecie non assimilabili al caso in esame laddove lo stesso ha svolto attività di manutentore dal 1990 al 2013 (in cassa integrazione dal 2010), quindi in epoca ben diversa non solo in termini quantitativi (durata) ma soprattutto qualitativi tenuto conto che è quanto mai arduo ammettere una esposizione significativa dopo il 1992, o meglio dopo il 1994-95. La stessa perizia è tra l'altro alquanto generica e non fa alcuna distinzione tra i periodi pre e post 1992, ed è quindi sostanzialmente inconferente rispetto al sig. visto che tutti tre Pt_1 gli operai, già al 1992-94, avevano prestato servizio ben oltre i dieci anni, in due casi per quasi venti anni.
Inoltre i soggetti esaminati avevano presentato istanza per riconoscimento dei benefici previdenziali, cosa che non si è verificata per il sig. che di sicuro non li ha mai ottenuti Pt_1
(non si è a conoscenza se gli siano stati negati e se non abbia neanche presentato domanda). In aggiunta le argomentazioni di parte ricorrente sembrano prescindere dall'aspetto clinico laddove non tengono conto che i reperti radiografici sono davvero di natura aspecifica e non hanno alcuna peculiarità con l'amianto ed è proprio la refertazione dell'agosto 2024, allegata da parre ricorrente, che esclude la presenza di “fibrosi polmonare diffusa e ispessimento pleurico bilaterale”. Giova in tal senso precisare che la consulenza del prof. è stata richiesta non già per CP_5 verificare, tanto meno smentire le allegazioni di parte ricorrente ma, al contrario, per valutare la ricorrenza o meno di reperti clinico radiologici probanti per esposizione ad amianto che non invero si ravvisano proprio alla luce del confronto tra esami TC del 2022/2023 e quello del 2024 esame che, si ribadisce, esclude la persistenza dei reperti precedentemente descritti. Sorprende inoltre, ma è quanto mai utile, la allegazione di una CT a firma del dott.
svolta presso il Tribunale di Velletri, consulenza “negativa” e con Per_5 argomentazioni di carattere clinico radiologico di particolare analogia con il caso in esame;
scrive nel merito il dott. Per_5
“Nel caso in esame risultano invece descritti micronoduli subpleurici non calcifici localizzati nel segmento apicale del lobo superiore di destra e nel segmento basale del lobo inferiore di sinistra.
Tali lesioni non sono pertanto pleuriche, ma sub pleuriche e non hanno carattere di simmetria, né sono localizzate in sede tipica. Esse sono perciò più verosimilmente attribuibili, così come le strie fibrotiche a esiti di pregressi fenomeni infiammatori e/o infettivi, che sono di frequente riscontro in soggetti ultracinquantenni.
Per tutto quanto sopra considerato ritengo che non ci siano sufficienti elementi per poter attribuire alla esposizione professionale dell'interessato all'asbesto i micronoduli subpleurici e le strie fibrotiche rilevati dalle indagini TC i cui referti sono presenti in atti. Tali reperti appaiono più verosimilmente attribuibili ad esiti di pregressi fatti infiammatori/infettivi”.
… Al di là della palese incertezza valutativa, ed anche volendo prescindere dalla ricorrenza o meno di esposizione significativa, i dati certi sono in sintesi i seguenti:
- la mancanza di esami quali BAL e biopsia specifici per asbestosi e da cui in questo caso si può comunque prescindere in considerazione delle successive deduzioni;
- la mancanza di riconoscimento dei benefici previdenziali, riconoscimento tra l'altro molto “permissivo” in quanto fondato su criteri di sola ragionevole verosimiglianza;
- la domanda quale vittima del dovere in ambito militare per esposizione ad amianto
(riferita dalla dott.ssa , domanda che testimonia una “incertezza” nella Per_3 prospettazione delle cause di una ipotizzata malattia asbesto correlata;
- la mancanza di chiari reperti radiografici probanti per una patologia asbesto correlata ma, al contrario, rappresentativi di una patologia polmonare aspecifica;
- la allegazione di sentenze e CT di relativa attinenza, prime fra tutte quella (sic) negativa del dott. che argomenta con particolare chiarezza sul significato di Per_5 alcuni reperti radiologici su cui si può ampiamente concordare e di evidente analogia con il caso del sig. Pt_1
- la normalità dell'esame spirometrico praticato in sede di consulenza specialistica;
opportuno in tal senso precisare che la alterazione evidenziata all'esame precedente non potrebbe mai trovare corrispondenza con una malattia asbesto correlata ma, al contrario, sarebbe correlabile ad una problematica bronchiale aspecifica, e ciò tenuto conto del reperto TC dell'agosto u.s. che, si ribadisce, è stato allegato da parte ricorrente. Ala luce di quanto sopra esposto NON SUSSISTONO i presupposti che il sig. Pt_1 sia affetto da malattia professionale, in accordo con la valutazione espressa in via
[...] amministrativa” In merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente nelle note critiche alla bozza di CT ribadite anche in sede di note conclusive, relative al fatto che in data 9.10.2024 non era stato effettuato un esame spirometrico il CT ha poi precisato:
“1) LE OPERAZIONI PERITALI E LA CONSULENZA SPECIALISTICA AUTORIZZATA DAL GIUDICE
Giova in primo luogo precisare che non corrisponde al vero che non sia stata effettuata la spirometria tenuto che detto esame è stato praticato in data 25/09/24 e non è stato pertanto necessario ripraticarlo al successivo incontro del 09/10/24, e ciò in accordo proprio con la dott.ssa e con il sottoscritto. Per_3 Rilevante precisare che è stato effettuato un nuovo incontro in quanto la dott.ssa Per_3 lamentava una incompletezza (sic) dell'esame clinico (“ha effettuato solo la spirometria e visionato i CD)” ed anche per cercare di consentire la partecipazione dell' che non era CP_1 stato avvisato per il 25/09/24 (la dott.ssa aveva preso appuntamento con il dott. Per_3 autonomamente, dimenticando di avvisare lo scrivente CT, dimenticanza di si cui è CP_5 peraltro ampiamente scusata). In ogni caso proprio nel corso dell'incontro del 09/10/24 la stessa dott.ssa si è Per_3 dichiarata soddisfatta della completezza e della adeguatezza delle operazioni di consulenza ribadendo la ricorrenza di un grado di invalidità dell'uno per cento Il referto della spirometria era stato comunque allegato alla relazione preliminare e qui si riporta per facilità di lettura.
… 2) LA CONSULENZA SPECIALISTICA DEL PROF. ORSETTI
Non corrisponde al vero che il sottoscritto abbia affermato che il prof. è CP_5 specialista nelle branche indicate.
Appare comunque opportuno sottolineare che il Giudice ha autorizzato la “consulenza di specialista di fiducia del CT”, specialista che è stato individuato nella persona del prof. tenuto conto della oggettiva competenza clinica in ambito malattie broncopolmonari CP_5
e non si è ritenuto opportuno effettuare, successivamente, la “eventuale consulenza pneumologica”; comunque mai parte ricorrente ha contestato la competenza del prof. CP_5 nella interpretazione del reperto TC e nella effettuazione dell'esame spirometrico, tanto meno nell'intervallo intercorso tra il primo ed il secondo incontro
… 3) LA SPIROMETRIA PRATICATA DAL PROF. ORSETTI IN
CONTRADDIZIONE CON LA SPIROMETRIA ALLEGATA AL RICORSO E' di palese evidenza, in linea generale, che una mancata collaborazione di un paziente perfettamente sano da un punto di vista polmonare può portare ad un alterato reperto spirometrico;
al contrario, è impossibile che in presenza di una insufficienza respiratoria l'esame spirometrico possa risultare normale in relazione alla collaborazione o meno del paziente. In sintesi, la collaborazione del paziente può alterare in pejus l'esame, ma non può farlo risultare normale in caso di reale insufficienza respiratoria, e nel caso del sig. un reperto di normalità non può essere pertanto contestato. Pt_1 Al di là di considerazioni di carattere generale giova sottolineare che l'esame spirometrico praticato in data 07/10/24 ed allegato alle note critiche, al di là del fatto che sia stato introdotto in giudizio in data 31/10/24, risulta ampiamente nella norma (i migliori valori [quelli con più adeguata collaborazione] attestano un FVC pari ad 88% e FEV1 96%
- dico ottantotto e novantasei%). Si tratta quindi di esame che non conferma, o meglio smentisce, il reperto dell'anno 2023 (FVC 72%, FEV1 78%) di seguito fotografato.
… Poco comprensibile in tal senso, trattandosi di CT di parte ricorrente, l'assistenza della dott.ssa laddove, al di là di una richiesta verbale di danno biologico pari all'uno Per_3 per cento in contraddizione sia con il ricorso (16%) che con se stessa (6%), dopo avere affermato che “giammai” il prof. aveva effettuato una spirometria (rettificando CP_5 però prontamente) ne contesta la normalità allegando (sic) un esame spirometrico sostanzialmente normale.
^^^^ Ai fini della VALUTAZIONE MEDICO LEGALE conclusiva appare comunque opportuno ribadire quanto segue, a conferma e migliore precisazione di quanto già affermato nella relazione preliminare:
- la mancanza di esami quali BAL e biopsia specifici per asbestosi;
- la mancanza di riconoscimento dei benefici previdenziali;
- la domanda quale vittima del dovere in ambito militare per esposizione ad amianto (riferita dalla dott.ssa , domanda che testimonia una “incertezza” nella Per_3 prospettazione delle cause di una ipotizzata malattia asbesto correlata ma non è certo determinante per l'odierna valutazione negativa in presenza di tanti altri elementi prevalenti e determinanti;
- la mancanza di chiari reperti radiografici probanti per una patologia asbesto correlata ma, al contrario, rappresentativi di una patologia polmonare aspecifica.
Alla luce di quanto sopra esposto NON SUSSISTONO i presupposti per affermare che il sig. sia affetto da malattia professionale, in accordo con la valutazione Parte_1 espressa in via amministrativa e nella relazione preliminare” Le conclusioni formulate dal CT nell'elaborato peritale in atti - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Dette conclusioni fondate su retti criteri appaiono assolutamente corrette anche avuto riguardo alle risposte fornite alle note mediche critiche allegate alla CT in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, e sono condivise e fatte proprie da questo giudice. Nè al riguardo potevano essere rilevanti alla luce dell'accertamento medico effettuato la CT ambientale o le prove per testi richieste. La complessità della questione giustifica malgrado la soccombenza la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CT che, avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente sono poste a suo carico e sono liquidate come da separato decreto..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di CT liquidate come da decreto a carico di parte ricorrente. Roma, 10.1.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso