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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2314/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2314/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato MASSIMO Parte_1
BIZZARRI presso il cui studio in RUBIERA, VIA EMILIA
OVEST, N. 54/1, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da
[...] Controparte_3
con l'Avvocato MANUELA MAZZONI presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 13.3.2025.
La convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2024 con cui gli era stato ingiunto, su ricorso di il pagamento Controparte_1
della somma di euro 86.500,00 oltre interessi e spese di procedura, assumendo:
- che si era costituito fideiussore, unitamente al fratello, sig. CP_4
e alla nonna, sig.ra , dei signori
[...] Persona_1 Persona_2
(suo patrigno) e (sua madre), in relazione al Persona_3
mutuo fondiario stipulato da questi ultimi con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna in data 16.6.2005;
- che il credito azionato in sede monitoria era prescritto ex art. 2946
c.c., non avendo, il medesimo, mai ricevuto la raccomandata del
2019, di cui al documento n. 13 del ricorso monitorio. Invero,
l'unica comunicazione ricevuta, successivamente alla sottoscrizione della fideiussione, era stata quella del 2010, di cui al documento n.
11 del ricorso monitorio. Alcuna altra diffida aveva ricevuto, sino a pagina 2 di 11 quella del 2021;
- che le clausole 1 e 6 del contratto di fideiussione erano nulle. In particolare, la prima, perché obbligava il fideiussore a rispondere di ogni debito dei signori e oltre a quello del 2005; Per_2 Per_3
la seconda perché conforme allo schema A.B.I. sanzionato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con conseguente reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e decadenza della Banca dal diritto di agire nei suoi confronti: il decreto ingiuntivo era stato richiesto dopo 19 anni dalla stipula del mutuo, 13 anni dall'inizio della procedura esecutiva di pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia e 8 anni dalla conclusione della stessa;
- che infine non via erano riscontri circa le somme effettivamente dovute dai debitori principali e quelle in concreto incassate dalla banca.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
• Rigettare sin d'ora, per i motivi di cui in premessa, la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 11 IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
• Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per
l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione di garanzia di cui alla fideiussione sottoscritta il 16/6/2005 e conseguentemente
• revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.692/2024 RG
n.1564/2024 emesso dall'Intestato Tribunale notificato il 03/06/2024
e così rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Con vittoria delle spese di lite”.
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da si
[...] Controparte_3
è costituita in giudizio, contestando:
- l'eccezione di prescrizione del credito, essendo stato interrotto il relativo termine dalle missive inviate al sig. e dalla proposizione Pt_1
dell'azione esecutiva immobiliare n. 36/2011;
- l'eccezione di nullità delle clausole 1 e 6 del contratto di fideiussione, riguardando la garanzia esclusivamente il mutuo del
2005 e risultando, in ogni caso, osservato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, pagina 4 di 11 disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e
difesa,
In via preliminare
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
692/2024 del 27.05.2024 (rg. 1564/2024).
In via principale dichiarare infondate e rigettare tutte le domande formulate dall'attore, per la ragioni in fatto e diritto sopra esposte e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi come per legge.
In via istruttoria
Ci si riserva ogni più ampia facoltà di deduzione, eccezione e capitolazione delle prove nei termini di legge”.
All'udienza di prima comparizione, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.3.2025.
2.
L'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria è infondata e, pertanto, va respinta.
La convenuta ha allegato e documentato: a) che in data 16.06.2005 era stato stipulato tra la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ed i pagina 5 di 11 signori e il mutuo fondiario oggetto di causa, in Per_2 Per_3
relazione al quale il sig. si era costituito garante, con Parte_1
fideiussione in pari data, sino alla concorrenza della somma di euro
86.500,00 (docc. 6 e 9 del ricorso); b) che in data 23.06.2010 la
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna aveva comunicato al sig. Pt_1
la revoca degli affidamenti, la chiusura dei conti correnti e la decadenza dal beneficio del termine, invitandolo all'adempimento nei limiti delle garanzie prestate (doc. 11 del ricorso); c) che con atto di precetto notificato in data 7.12.2010 (doc. 8 della comparsa di costituzione e risposta) e atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.12.2010 (doc. 9 della comparsa di costituzione e risposta), la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare n. 36/2011 r.g.e. innanzi al
Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti dei debitori principali, signori e e della terza datrice di ipoteca, sig.ra Per_2 Per_3
d) che la predetta procedura si era chiusa in data 24.10.2016, Per_1
con l'approvazione del piano riparto (doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta); e) che in data 30.4.2021 era stato nuovamente intimato al sig. il pagamento delle somme dovute Pt_1
(doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, mette conto rilevare in diritto che “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata pagina 6 di 11 dall'introduzione del processo esecutivo, estesa al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo […]” (Cass. ord. 24.3.2021, n. 8217). Come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione, “[…] la ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto […]” (Cass. citata sopra).
Nel caso di specie, quindi, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, con atto di pignoramento notificato il 21.12.2010, successivamente alla comunicazione di decadenza e diffida ad adempiere del 23.6.2010, ha determinato, ex art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione e sospensione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., sino alla chiusura della procedura stessa, avvenuta all'udienza del
24.10.2016 di approvazione del piano di riparto.
Da tanto consegue che il credito ingiunto non è prescritto.
pagina 7 di 11 3.
3.a
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'art. 1 della fideiussione.
Tale norma prevede che “Il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, anche in presenza di rinnovi, proroghe o aumenti degli affidamenti concessi” (doc. 9 del ricorso).
In tesi attorea, tale clausola contrattuale sarebbe nulla, perché obbligherebbe il garante a rispondere, “non solo del debito relativo al 2005 ma di ogni altro debito dei signori e Per_2 Per_3
(pag. 3 dell'atto di citazione).
Tale interpretazione è errata.
In particolare, è facilmente evincibile, dalla formulazione letterale della clausola in commento, che la garanzia di cui si discute riguarda esclusivamente il mutuo del 2005, e non anche ogni altro debito che i debitori principali avessero, nel tempo, contratto. Invero, con la disposizione in oggetto, l'attore si è impegnato a garantire tutto quanto dovuto dai debitori principali in relazione al solo mutuo del
2005, anche in caso di rinnovo, proroga o modifica dello stesso, con pagina 8 di 11 riguardo all'entità della somma mutuata, sino a concorrenza dell'importo di euro 86.500,00, come espressamene indicato nel frontespizio del contratto.
3.b
Infondata, infine, è anche l'eccezione di nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione, sull'assunto della conformità della medesima allo schema A.B.I. censurato dalla Banca d'Italia.
In via del tutto dirimente ai fini del decidere, deve rilevarsi, difatti, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che, come ben evidenziato dalla Corte di
Cassazione, “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (Cass. 1.7.2024, n.
10689).
Nella fattispecie in decisione, quindi, la nullità lamentata non pagina 9 di 11 sussiste, non essendo la garanzia prestata una fideiussione omnibus,
ma specifica, essendosi il sig. costituito fideiussore dei signori Pt_1
e sino alla concorrenza dell'importo di euro Per_2 Per_3
86.500,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
Banca, dipendenti da: mutuo ipotecario dell'importo di euro
86.500,00 con durata 144 mesi deliberato in data 18/05/2005”.
Da tanto deriva la validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza della convenuta dal diritto di agire nei confronti dell'attore.
Pertanto, ed in conclusione, all'infondatezza dell'opposizione, consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro in cui si è articolato il processo, in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
- condanna il sig. al pagamento in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 14.3.2025
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2314/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato MASSIMO Parte_1
BIZZARRI presso il cui studio in RUBIERA, VIA EMILIA
OVEST, N. 54/1, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da
[...] Controparte_3
con l'Avvocato MANUELA MAZZONI presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 13.3.2025.
La convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2024 con cui gli era stato ingiunto, su ricorso di il pagamento Controparte_1
della somma di euro 86.500,00 oltre interessi e spese di procedura, assumendo:
- che si era costituito fideiussore, unitamente al fratello, sig. CP_4
e alla nonna, sig.ra , dei signori
[...] Persona_1 Persona_2
(suo patrigno) e (sua madre), in relazione al Persona_3
mutuo fondiario stipulato da questi ultimi con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna in data 16.6.2005;
- che il credito azionato in sede monitoria era prescritto ex art. 2946
c.c., non avendo, il medesimo, mai ricevuto la raccomandata del
2019, di cui al documento n. 13 del ricorso monitorio. Invero,
l'unica comunicazione ricevuta, successivamente alla sottoscrizione della fideiussione, era stata quella del 2010, di cui al documento n.
11 del ricorso monitorio. Alcuna altra diffida aveva ricevuto, sino a pagina 2 di 11 quella del 2021;
- che le clausole 1 e 6 del contratto di fideiussione erano nulle. In particolare, la prima, perché obbligava il fideiussore a rispondere di ogni debito dei signori e oltre a quello del 2005; Per_2 Per_3
la seconda perché conforme allo schema A.B.I. sanzionato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con conseguente reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e decadenza della Banca dal diritto di agire nei suoi confronti: il decreto ingiuntivo era stato richiesto dopo 19 anni dalla stipula del mutuo, 13 anni dall'inizio della procedura esecutiva di pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia e 8 anni dalla conclusione della stessa;
- che infine non via erano riscontri circa le somme effettivamente dovute dai debitori principali e quelle in concreto incassate dalla banca.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
• Rigettare sin d'ora, per i motivi di cui in premessa, la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 11 IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
• Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per
l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione di garanzia di cui alla fideiussione sottoscritta il 16/6/2005 e conseguentemente
• revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.692/2024 RG
n.1564/2024 emesso dall'Intestato Tribunale notificato il 03/06/2024
e così rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Con vittoria delle spese di lite”.
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da si
[...] Controparte_3
è costituita in giudizio, contestando:
- l'eccezione di prescrizione del credito, essendo stato interrotto il relativo termine dalle missive inviate al sig. e dalla proposizione Pt_1
dell'azione esecutiva immobiliare n. 36/2011;
- l'eccezione di nullità delle clausole 1 e 6 del contratto di fideiussione, riguardando la garanzia esclusivamente il mutuo del
2005 e risultando, in ogni caso, osservato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
In ragione di quanto precede, la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, pagina 4 di 11 disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e
difesa,
In via preliminare
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
692/2024 del 27.05.2024 (rg. 1564/2024).
In via principale dichiarare infondate e rigettare tutte le domande formulate dall'attore, per la ragioni in fatto e diritto sopra esposte e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi come per legge.
In via istruttoria
Ci si riserva ogni più ampia facoltà di deduzione, eccezione e capitolazione delle prove nei termini di legge”.
All'udienza di prima comparizione, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.3.2025.
2.
L'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria è infondata e, pertanto, va respinta.
La convenuta ha allegato e documentato: a) che in data 16.06.2005 era stato stipulato tra la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ed i pagina 5 di 11 signori e il mutuo fondiario oggetto di causa, in Per_2 Per_3
relazione al quale il sig. si era costituito garante, con Parte_1
fideiussione in pari data, sino alla concorrenza della somma di euro
86.500,00 (docc. 6 e 9 del ricorso); b) che in data 23.06.2010 la
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna aveva comunicato al sig. Pt_1
la revoca degli affidamenti, la chiusura dei conti correnti e la decadenza dal beneficio del termine, invitandolo all'adempimento nei limiti delle garanzie prestate (doc. 11 del ricorso); c) che con atto di precetto notificato in data 7.12.2010 (doc. 8 della comparsa di costituzione e risposta) e atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.12.2010 (doc. 9 della comparsa di costituzione e risposta), la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare n. 36/2011 r.g.e. innanzi al
Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti dei debitori principali, signori e e della terza datrice di ipoteca, sig.ra Per_2 Per_3
d) che la predetta procedura si era chiusa in data 24.10.2016, Per_1
con l'approvazione del piano riparto (doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta); e) che in data 30.4.2021 era stato nuovamente intimato al sig. il pagamento delle somme dovute Pt_1
(doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, mette conto rilevare in diritto che “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata pagina 6 di 11 dall'introduzione del processo esecutivo, estesa al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo […]” (Cass. ord. 24.3.2021, n. 8217). Come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione, “[…] la ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto […]” (Cass. citata sopra).
Nel caso di specie, quindi, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, con atto di pignoramento notificato il 21.12.2010, successivamente alla comunicazione di decadenza e diffida ad adempiere del 23.6.2010, ha determinato, ex art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione e sospensione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., sino alla chiusura della procedura stessa, avvenuta all'udienza del
24.10.2016 di approvazione del piano di riparto.
Da tanto consegue che il credito ingiunto non è prescritto.
pagina 7 di 11 3.
3.a
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'art. 1 della fideiussione.
Tale norma prevede che “Il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, anche in presenza di rinnovi, proroghe o aumenti degli affidamenti concessi” (doc. 9 del ricorso).
In tesi attorea, tale clausola contrattuale sarebbe nulla, perché obbligherebbe il garante a rispondere, “non solo del debito relativo al 2005 ma di ogni altro debito dei signori e Per_2 Per_3
(pag. 3 dell'atto di citazione).
Tale interpretazione è errata.
In particolare, è facilmente evincibile, dalla formulazione letterale della clausola in commento, che la garanzia di cui si discute riguarda esclusivamente il mutuo del 2005, e non anche ogni altro debito che i debitori principali avessero, nel tempo, contratto. Invero, con la disposizione in oggetto, l'attore si è impegnato a garantire tutto quanto dovuto dai debitori principali in relazione al solo mutuo del
2005, anche in caso di rinnovo, proroga o modifica dello stesso, con pagina 8 di 11 riguardo all'entità della somma mutuata, sino a concorrenza dell'importo di euro 86.500,00, come espressamene indicato nel frontespizio del contratto.
3.b
Infondata, infine, è anche l'eccezione di nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione, sull'assunto della conformità della medesima allo schema A.B.I. censurato dalla Banca d'Italia.
In via del tutto dirimente ai fini del decidere, deve rilevarsi, difatti, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che, come ben evidenziato dalla Corte di
Cassazione, “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità” (Cass. 1.7.2024, n.
10689).
Nella fattispecie in decisione, quindi, la nullità lamentata non pagina 9 di 11 sussiste, non essendo la garanzia prestata una fideiussione omnibus,
ma specifica, essendosi il sig. costituito fideiussore dei signori Pt_1
e sino alla concorrenza dell'importo di euro Per_2 Per_3
86.500,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
Banca, dipendenti da: mutuo ipotecario dell'importo di euro
86.500,00 con durata 144 mesi deliberato in data 18/05/2005”.
Da tanto deriva la validità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza della convenuta dal diritto di agire nei confronti dell'attore.
Pertanto, ed in conclusione, all'infondatezza dell'opposizione, consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro in cui si è articolato il processo, in ragione della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
- condanna il sig. al pagamento in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 14.3.2025
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