Sentenza 22 novembre 1984
Massime • 1
La qualità di ente pubblico non economico, spettante al consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi e motulesi di Bari, implica che le prestazioni lavorative subordinate effettuate in favore di detto consorzio con mansioni inerenti alle sue finalità istituzionali (nella specie, mansioni di "segretario generale supplente"), le quali si ricolleghino ad un atto inequivocamente evidenziante lo stabile inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, integrano un rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dalla diversa qualificazione formale contenuta in detto atto, o dal ricorso a formule proprie del rapporto privatistico, nonché dall'eventuale illegittimità della relativa assunzione (nella specie, sotto il dedotto profilo della violazione del divieto di assumere funzionari dello stato collocati a riposo con il godimento dei cosiddetti benefici combattentistici). Ne consegue che le pretese che trovano titolo immediato e diretto in detto rapporto di pubblico impiego, ivi comprese quelle di contenuto patrimoniale (salvo che si tratti di spettanze del dipendente formalmente riconosciute dal datore di lavoro anche nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilità), esulano dalla cognizione del giudice ordinario e spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ( V 5347/82, mass n 423136; ( V 1495/82, mass n 419312).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/11/1984, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1984 |
Testo completo
La qualità di ente pubblico non economico, spettante al consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi e motulesi di Bari, implica che le prestazioni lavorative subordinate effettuate in favore di detto consorzio con mansioni inerenti alle sue finalità istituzionali (nella specie, mansioni di "segretario generale supplente"), le quali si ricolleghino ad un atto inequivocamente evidenziante lo stabile inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, integrano un rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dalla diversa qualificazione formale contenuta in detto atto, o dal ricorso a formule proprie del rapporto privatistico, nonché dall'eventuale illegittimità della relativa assunzione (nella specie, sotto il dedotto profilo della violazione del divieto di assumere funzionari dello stato collocati a riposo con il godimento dei cosiddetti benefici combattentistici). Ne consegue che le pretese che trovano titolo immediato e diretto in detto rapporto di pubblico impiego, ivi comprese quelle di contenuto patrimoniale (salvo che si tratti di spettanze del dipendente formalmente riconosciute dal datore di lavoro anche nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilità), esulano dalla cognizione del giudice ordinario e spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ( V 5347/82, mass n 423136; ( V 1495/82, mass n 419312).*