Articolo 22 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 dicembre 1991
Art. 22. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale 1. Dopo l' articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE".
2. L' articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
- Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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