Art. 22. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale 1. Dopo l' articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE".
2. L' articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
- Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".
2. L' articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
- Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".