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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/05/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 11.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3192/24 R.G.
promossa da
in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Avv. Maria Carmela Castiglione, corrente in Castiglione di Sicilia Via Abate Coniglio n.7, P.IVA , C.F. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania Via G. D'Annunzio 35 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Maurizio Cannatella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONTRO
l in Controparte_1 persona ex lege del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto CP_2
Origlio, nel cui Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536; Per_1
CONTRO
(C.F. / P. Iva n. ), con sede in Roma, alla Controparte_3 P.IVA_3
Via Giuseppe Grezar n.14(00142), in persona del legale rappresentante pro tempore e del procuratore speciale sig in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_4
Giudizio SICILIA,a cio' autorizzato per procuraspeciale, autenticata per atto Notaio
[...]
repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del22/06/2023,rappresentata e difesa, Persona_2 giusta procura in atti dall'Avv. SILVIO TOMMASINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via XXIV Maggio n. 18;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento cui è sottesa la cartella di pagamento CP_ n. n. 29320100052473243 nella parte relativa a contributi IVS 2006 e relative sanzioni.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, la
[...]
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229019235625/000 notificata in data 6 Marzo 2024 nella parte in cui l'
[...] [...]
intimava il pagamento entro cinque giorni – tra gli altri – dell'importo di Controparte_6
€.1.143,12, portato dalla cartella esattoriale n.29320160061098475000, asseritamente notificata in data 13/10/2016, per premi evasi, interessi e sanzioni degli anni 2009, 2010, CP_1
2011 e 2014 nonché per l'ANNULLAMENTO della cartella esattoriale n.29320160061098475000 sopra meglio precisata …. Concludeva chiedendone la sospensione inaudita altera parte e nel merito chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi della Legge 335/1995 di tutti i crediti portati dalla cartella esattoriale n.29320160061098475000 ed accertare inoltre la illegittimità della intimazione e della cartella non annullata o stralciata, in violazione delle previsioni di cui alla legge 197/2022.
Per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale sopra indicati.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_ Con memoria di costituzione l' e l' in persona del Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti, si costituivano per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché
l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui ne chiedevano il rigetto.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la decisione ed è stata fissata l'udienza del 11.03.2025 con trattazione in modalità ex art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta da parte resistente, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal
Pag. 2 di 4 debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Appare infondata la pretesa dell' nella parte in cui sostiene che la rottamazione della CP_7 cartella sottesa all'intimazione di pagamento ex Legge 197/2022 debba avere impulso dall'ente impositore. Il comma 222 dell'art.1 Legge 197/2022 testualmente recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Va ritenuta fondata anche l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Nel caso in esame dopo la notifica della cartella di pagamento in data 13.10.2016 sottesa all'intimazione di pagamento, non sono stati poi compiuti atti interruttivi della prescrizione, nei cinque anni successi alla notifica anche tenuto conto della sospensione della prescrizione
(pari a complessivi 542 giorni) in conseguenza della emergenza Covid19.
Pertanto all'epoca della notifica dell'atto di intimazione di pagamento avvenuta il 6.03.2024 la prescrizione quinquennale dei crediti era gia ampiamente maturata da ciò, consegue, la estinzione della pretesa contributiva, anche ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale successiva”.
In ordine all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, comma 9,
Legge 335/1995 si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 novembre 2016 n.23397, secondo cui: “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
Pag. 3 di 4 soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 Pt_1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” .
Pertanto dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non devono essere portati in esecuzione, cartella non annullata o stralciata, in violazione delle previsioni di cui alla legge 197/2022.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non deve essere portata in esecuzione.
Spese compensate
Cosi deciso il 31.05.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 11.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3192/24 R.G.
promossa da
in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Avv. Maria Carmela Castiglione, corrente in Castiglione di Sicilia Via Abate Coniglio n.7, P.IVA , C.F. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania Via G. D'Annunzio 35 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Maurizio Cannatella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONTRO
l in Controparte_1 persona ex lege del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto CP_2
Origlio, nel cui Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536; Per_1
CONTRO
(C.F. / P. Iva n. ), con sede in Roma, alla Controparte_3 P.IVA_3
Via Giuseppe Grezar n.14(00142), in persona del legale rappresentante pro tempore e del procuratore speciale sig in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_4
Giudizio SICILIA,a cio' autorizzato per procuraspeciale, autenticata per atto Notaio
[...]
repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del22/06/2023,rappresentata e difesa, Persona_2 giusta procura in atti dall'Avv. SILVIO TOMMASINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via XXIV Maggio n. 18;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento cui è sottesa la cartella di pagamento CP_ n. n. 29320100052473243 nella parte relativa a contributi IVS 2006 e relative sanzioni.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, la
[...]
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229019235625/000 notificata in data 6 Marzo 2024 nella parte in cui l'
[...] [...]
intimava il pagamento entro cinque giorni – tra gli altri – dell'importo di Controparte_6
€.1.143,12, portato dalla cartella esattoriale n.29320160061098475000, asseritamente notificata in data 13/10/2016, per premi evasi, interessi e sanzioni degli anni 2009, 2010, CP_1
2011 e 2014 nonché per l'ANNULLAMENTO della cartella esattoriale n.29320160061098475000 sopra meglio precisata …. Concludeva chiedendone la sospensione inaudita altera parte e nel merito chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi della Legge 335/1995 di tutti i crediti portati dalla cartella esattoriale n.29320160061098475000 ed accertare inoltre la illegittimità della intimazione e della cartella non annullata o stralciata, in violazione delle previsioni di cui alla legge 197/2022.
Per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale sopra indicati.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_ Con memoria di costituzione l' e l' in persona del Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti, si costituivano per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché
l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui ne chiedevano il rigetto.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la decisione ed è stata fissata l'udienza del 11.03.2025 con trattazione in modalità ex art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta da parte resistente, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal
Pag. 2 di 4 debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Appare infondata la pretesa dell' nella parte in cui sostiene che la rottamazione della CP_7 cartella sottesa all'intimazione di pagamento ex Legge 197/2022 debba avere impulso dall'ente impositore. Il comma 222 dell'art.1 Legge 197/2022 testualmente recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Va ritenuta fondata anche l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Nel caso in esame dopo la notifica della cartella di pagamento in data 13.10.2016 sottesa all'intimazione di pagamento, non sono stati poi compiuti atti interruttivi della prescrizione, nei cinque anni successi alla notifica anche tenuto conto della sospensione della prescrizione
(pari a complessivi 542 giorni) in conseguenza della emergenza Covid19.
Pertanto all'epoca della notifica dell'atto di intimazione di pagamento avvenuta il 6.03.2024 la prescrizione quinquennale dei crediti era gia ampiamente maturata da ciò, consegue, la estinzione della pretesa contributiva, anche ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale successiva”.
In ordine all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, comma 9,
Legge 335/1995 si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 17 novembre 2016 n.23397, secondo cui: “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
Pag. 3 di 4 soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 Pt_1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” .
Pertanto dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non devono essere portati in esecuzione, cartella non annullata o stralciata, in violazione delle previsioni di cui alla legge 197/2022.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non deve essere portata in esecuzione.
Spese compensate
Cosi deciso il 31.05.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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