TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito della Camera di
Consiglio dell'udienza del 28.1.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10683/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti Parte_1 dall'avv. D'Ettore Salvatore
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Savanelli Francesco Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1
Con ricorso depositato in data 2.9.2024, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 397/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro emesso in data
25.7.2024 nei suoi confronti ed in favore di , avente ad oggetto la somma di Controparte_1
euro 20.239,47 dovuta a titolo di residuo TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, retribuzione maggio 2024 ed altre spettanze di fine rapporto non corrisposte, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
In particolare, l'opponente deduceva di aver effettuato i pagamenti dovuti e che, pertanto, nulla era dovuto a tale titolo al lavoratore. Al tempo stesso, essa proponeva domanda riconvenzionale per risarcimento del danno da sviamento di clientela posto in essere dal
. CP_1
Per tali ragioni concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e la condanna del al risarcimento del danno;
spese vinte con attribuzione. CP_1
Si costituiva in giudizio , il quale contestava con diverse argomentazioni, in Controparte_1
fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato nonché per il rigetto della domanda risarcitoria dell'opposta; spese vinte con attribuzione.
All'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti,
2 il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Per quanto concerne, poi, lo specifico profilo dell'onere della prova del pagamento delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Con riferimento, inoltre, alla prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di lavoro subordinato, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, dunque anche del TFR - che ha natura di retribuzione differita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro -, è particolarmente rigorosa. Le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta",
3 costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti”
(Tribunale Castrovillari sez. I, 16/06/2021, n.1108).
La prova del pagamento delle retribuzioni, considerato il suo rigore, non può essere fornita per testi. Secondo la giurisprudenza, invero, “Nel rapporto di lavoro subordinato l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste paga previste per cui quando il lavoratore contesti sia pure in forma generica le somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio, in quanto la prova dell'estinzione dell'obbligazione grava sul debitore, ne consegue che è inammissibile la richiesta di prova testimoniale finalizzata a dimostrare i pagamenti effettuati in favore del lavoratore opposto e la loro imputazione” (Tribunale
Lecce sez. lav., 26/11/2018, n.3549).
Altresì, la legge di bilancio del 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ha disposto che, salvo eccezioni normativamente previste, dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione non può avvenire in contanti, ma deve essere sempre effettuato mediante strumenti tracciabili.
4 Ebbene, volgendo sulla base delle esposte considerazioni all'esame della controversia, nel caso di specie l'opposizione proposta non risulta meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, non vi è prova in atti del pagamento da parte delle società di tutte le spettanze contenute nel decreto ingiuntivo, in quanto i bonifici depositati afferiscono ai mesi da febbraio 2024 a maggio 2024, non recano la dicitura specifica delle spettanze pagate e il loro importo non corrisponde a quello indicato dai prospetti rilasciati dal datore stesso che sono stati posti alla base del decreto ingiuntivo. Al riguardo, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il credito è stato correttamente individuato dal lavoratore sulla scorta dei prospetti paga rilasciati dal datore.
Parimenti risulta infondata l'eccezione di parte opponente secondo cui non sarebbe chiaro se il calcolo delle spettanze indicate nel decreto ingiuntivo impugnato sia stato effettuato al lordo o al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Sul punto, occorre evidenziare che i crediti di lavoro sono corrisposti al lavoratore al netto delle ritenute fiscali e contributive solo nell'ipotesi di tempestivo pagamento della retribuzione. In base all'art. 19 co. 2 l.
218/1952, infatti, “il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
In altre parole, il datore di lavoro può effettuare le ritenute contributive solo nell'ipotesi di tempestivo pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore. Allo stesso modo, per quanto riguarda le ritenute fiscali il sistema tributario prevede, nei confronti del lavoratore, un criterio di tassazione per cassa e non per competenza e, per tale ragione, l'obbligo tributario sorge solo a seguito della riscossione di quel determinato reddito da parte del soggetto passivo di imposta.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise dalla giurisprudenza consolidata (Cass.
9306/2017) secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze
5 retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi della L. n.
218 del 1952, art. 19, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.
Di conseguenza, l'importo dovuto al lavoratore, in tutte le ipotesi in cui non sia stato tempestivamente corrisposto, come nel caso di specie, deve sempre considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, essa risulta genericamente formulata e sprovvista di qualsivoglia allegazione. Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 2105 c.c. -rubricato Obbligo di fedeltà- stabilisce che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che “La violazione del divieto di concorrenza posto a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2105 cod. civ., riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18459 del 29 agosto 2014).
Circa la portata della disposizione in questione, la giurisprudenza ritiene che: “la norma dell'articolo 2105 cc. pone uno specifico obbligo del prestatore di lavoro di non trattare affari né per conto proprio né per conto di terzi in concorrenza con l'imprenditore. La violazione dell'obbligo costituisce dunque titolo di responsabilità contrattuale per gli eventuali danni che ne siano derivati al datore di lavoro;
... La azione di responsabilità fondata sulla violazione dell'obbligo ex articolo 2105 cc. ha .. natura autonoma rispetto alla azione per concorrenza sleale;
la prima ha carattere contrattuale ed oggetto ampio, abbracciando ogni attività concorrenziale e non soltanto quelle costituenti illecito aquiliano ex articolo 2598 cc. La azione di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., configurante un illecito extracontrattuale tipizzato, è azione diversa, che potrebbe concorrere con l'illecito contrattuale ex articolo 2105 cc. ma non certo condizionarne la sussistenza. Pertanto ai fini della violazione dell'obbligo di non concorrenza non era necessario acquisire la prova di
6 "comportamenti illeciti" né tanto meno di un tentativo di sviamento della clientela, come affermato dalla Corte di merito, bastando ad integrare la violazione dell'obbligo di fedeltà ex articolo 2105 cc. la mera attività del dipendente di trattazione di affari in concorrenza, per conto proprio o di una impresa terza. In termini, Cassazione civile, sez. lav.,
05/04/1990, n. 2822: "Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli art. 2592,2593 e 2598 c.c."
Conf: Cassazione civile, sez. lav., 18/01/1997, n. 512; Cassazione civile sez. lav. 26 agosto
2003 n. 12489; Cassazione civile sez. lav. 02 febbraio 2004 n. 1878 ; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2006 n. 16377; Cassazione civile sez. lav. 28 aprile 2009 n. 9925" “(Cass. civ.
n. 2239/2017).
La generica formulazione della domanda non consente nemmeno di comprendere se quella spiegata dall'opponente sia un'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2105 c.c. oppure di concorrenza sleale. Per tali ragioni non è stata ammessa la prova per testi come formulata dall'opponente, la quale avrebbe esclusivamente carattere esplorativo e valutativo.
A quanto precede consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
In assenza, quindi, della prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze in esame,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 397/2024 del
Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro e dichiara la sua definitiva esecutività;
2)-Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
2)- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 28.1.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
8