Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudia Matteini Presidente dott.Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 190 /2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. CAPORICCI RICCARDO Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in CORSO VANNUCCI 06121 PERUGIA ITALIA Presso il difensore
APPELLANTE contro
C.F. C.F. rappresentate e Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 difese dall'Avv. Alessio Mazzoli elettivamente domiciliate in Foligno 06034 (PG), Via Grumelli 20/A ENZA presso il difensore
APPELLATE
e nei confronti di
C.F.: Controparte_2 C.F._4
APPELLATA- CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione sentenza n. 566/2021 pubblicata in data
01/10/2021
sulle pagina 1 di 4
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , destinatarie di un atto di riconoscimento di debito da parte di Controparte_1 Parte_2 [...]
del 02.04.2014 riferito a dazioni di denaro avvenute nell'anno 2011, domandavano la Parte_1
declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13/10/2014 a mezzo atto notarile dott. n. rep. 56421, racc. n. 16747 formalizzato dall'appellante con il proprio Persona_1
coniuge . Controparte_2
e costituendosi rilevavano la carenza di interesse ad agire delle Parte_1 Controparte_2
attrici, ma l' eccezione veniva circostanziata solo nella prima memoria ex art. 183 cpc allorché le parti convenute deducevano che prima della domanda di revocatoria l'immobile inserito nel fondo era stato trasferito con atto notarile dal alla Sig.ra in esito a separazione Parte_1 Controparte_2
consensuale. A questo punto le attrici con la memoria ex art. 183 co VI n. 2 deducevano che prima del trasferimento avevano iscritto, in data 03.02.2017, ipoteca sull'immobile menzionata anche nell'atto notarile di trasferimento tra il e la allegando la relativa nota di iscrizione ipotecaria. Parte_1 CP_2
Nel merito entrambi i convenuti contestavano la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, ordinava l'annotazione del provvedimento al Conservatore dei Registri Immobiliari, condannava i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Il solo impugna la sentenza e chiede il rigetto della revocatoria in quanto inammissibile, Parte_1
infondata e non provata. e chiedono il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 Parte_2 CP_2
rimasta contumace.
Con il primo motivo deduce che controparte non ha tempestivamente menzionato la Parte_1
circostanza dell'avvenuta iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria e la circostanza non è stata allegata, in punto di fatto, neppure nella prima memoria ex art. 183, VI comma cpc. Pertanto, poiché l'allegazione in punto di fatto delle esistenze delle iscrizioni ipotecarie rappresenta un fatto nuovo tardivamente allegato, doveva essere dichiarato il difetto di interesse ad agire eccepito in primo grado. pagina 2 di 4 Il motivo è infondato.
Le attrici hanno agito esponendo in fatto tutti gli elementi costitutivi della domanda, che qualificano l'interesse ad agire della domanda revocatoria rivolta contro l'atto costitutivo di fondo patrimoniale, nel quale è stato conferito l'immobile di proprietà del Parte_1
Il convenuto ha eccepito con la comparsa di costituzione il difetto di interesse ad agire in modo del tutto generico, rinviando sibillinamente al prosieguo (“Invero, l'eventuale accoglimento della domanda non apporterebbe, in ogni caso, alle controparti alcun vantaggio in termini di garanzia patrimoniale.
Ci si riserva di tornare in prosieguo a migliore precisazione di tale argomento.”)
Solo con la prima memoria ex art. 183 cpc l'eccezione è stata meglio specificata, con l'indicazione che al tempo della introduzione della domanda revocatoria l'immobile non era più di proprietà del ma era passato in capo alla moglie. Ebbene, a fronte della specificazione dell'eccezione di Parte_1
carenza di interesse le controparti hanno prodotto tempestivamente le iscrizioni ipotecarie iscritte antecedentemente al trasferimento del bene in sede di separazione consensuale tra coniugi.
Ancora, si osserva che l'interesse ad agire debba essere verificato al momento della decisione, sulla base di quanto si rinviene in atti. Non si dubita, sia in giurisprudenza che in dottrina, che esso possa anche non esservi all'inizio e possa sopravvenire nel corso del giudizio. Del resto, tale soluzione è imposta dalla stessa natura della condizione dell'azione, che è un requisito non per proporre l'azione ma per l'accoglibilità nel merito della domanda. In ogni caso si rileva che l'esame sollecitato dai convenuti circa la verifica di sussistenza dell'interesse ad agire della parte attrice, ha portato ad una verifica positiva sulla base della documentazione ritualmente acquisita in atti.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che le ipoteche iscritte in favore di ed Controparte_1 [...]
ovranno essere dichiarate nulle e/o inefficaci. Pt_2
Il motivo è infondato.
Il Giudice ha verificato dagli atti di causa l'allegazione e la prova dell'interesse ad ottenere la pronuncia di merito, fondato su atti allo stato validi ed efficaci. Tanto basta per ritenere integrata la condizione dell'azione in quanto l'interesse ad agire è requisito per la trattazione del merito della causa (Cass., sez.
2, 30 giugno 2006, n.2006) e il suo accertamento, da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (Cass., 29 settembre 2016, n. 19268), va distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio.
pagina 3 di 4 Il terzo motivo relativo alla lamentata assenza di prova circa la sussistenza dei presupposti necessari all'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. è inammissibile in quanto generico, non contenente una specifica censura alle argomentazioni della sentenza.
L'appello va dunque rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, liquidati sulla base della Tabella di cui D.M. n. 147 del 13/08/2022 ai medi di tariffa per controversia di valore indeterminabile complessità bassa, con l'aumento del 30% ex art. 4 co 2 DM 55/14, restando assorbito l'ultimo motivo volto alla riforma della disciplina delle spese legali sul presupposto dell'accoglimento dell'appello.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- rigetta l'appello
- condanna al pagamento in favore di e delle spese del Parte_1 Controparte_1 Parte_3
grado, che si liquidano in euro 9.029,80 per compenso al difensore già aumentato ex art. 4 co 2 DM
55/14, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Nulla sulle spese tra le altre parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 12/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
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