Decreto cautelare 22 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 29 febbraio 2024
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/09/2025, n. 15949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15949 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07300/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7300 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Società Agricola Fratelli -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocata Giovanni Ingrascì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Martines, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Indelicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento -OMISSIS-.20.05.2021 adottato il 20.05.2021 con cui l'ASP di Enna ha comunicato il parere favorevole allo stamping out relativamente a tutti i capi di specie bovina dell'allevamento -OMISSIS- sito in C.da EL (comune di Enna) della società odierna ricorrente, ed ha ordinato l'abbattimento di tutti i capi bovini del suddetto allevamento;
b) del parere favorevole all'abbattimento, adottato dall'Assessorato della salute Dipartimento ASOE - Servizio 10 Sanità Veterinaria, con nota prot. -OMISSIS- del 19.05.2021.
c) Dell'Ordinanza del Ministro della salute del 28.05.2015 (“misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi avi-caprina, leucosi bovina epizootica"), nella parte – contenuta nell'allegato 2 – in cui dispone che in caso di focolaio di tubercolosi, di brucellosi bovina, lo stamping-out, è applicato valutando i seguenti elementi:
a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
b. l'isolamento di BA bovis, BA RA, RU spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio);
c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
d. un'elevata percentuale di positivita' degli animali al momento del controllo;
e. la situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio;
e) dell'Ordinanza del Ministro della salute del 23 giugno 2020 con cui è stata ulteriormente prorogata per un altro anno la vigenza della su trascritta regola dettata dal cit. art. 10 comma 2 O.M. 28.5.2015;
f) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso il Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 2113/2017;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Agricola Fratelli -OMISSIS- S.r.l. il 3/11/2022:
a) della nota, in data 23 giugno 2022, -OMISSIS-, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale Enna;
b) della nota, a firma del Direttore U.O.C. Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale Enna, Registro Ufficiale U.0101221, del 6 ottobre 2022;
b) del referto ispettivo, sottoscritto dai Dirigenti Veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'A.S.P. Enna, ignoti numero e data, richiamato nella nota gravata sub a) dell'epigrafe;
c) del Modello 4 nonché il Modello Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla TBC-BRC-LEB redatto dall'A.S.P. Enna;
d) una agli atti preordinati, conseguenti e/o connessi con quelli che precedono.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, la Società Agricola Fratelli -OMISSIS- s.r.l., proprietaria di un allevamento di bovini ubicato presso la sede aziendale di Enna, in contrada EL Soprana, impugna, congiuntamente agli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe e agli ulteriori atti impugnati con motivi aggiunti, il provvedimento -OMISSIS-.20.05.2021 adottato il 20.05.2021 con cui l’ASP di Enna ha comunicato il parere favorevole allo stamping out relativamente a tutti i capi di specie bovina dell’allevamento -OMISSIS- sito in C. da EL (comune di Enna) della società odierna ricorrente, ed ha ordinato l’abbattimento di tutti i capi bovini del suddetto allevamento, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi, così strutturati:
A – CONCERNENTI LE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28.5.2015 “(“misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi avi-caprina, leucosi bovina epizootica") E DEL 23.6.2020 (proroga con modifiche dell’O.M. 28.5.2015).
I – VIOLAZIONE DELL’ART. 32 DELLA L. 833/1978 - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DELL’ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA IVI PREVISTO.
II - ILLEGITTIMITA’ DELLA PROROGA DISPOSTA CON L’O.M. 23.6.2020.
III – VIOLAZIONE DEI LIMITI DEL POTERE DI ORDINANZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITÀ E LOGICITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE PREVEDONO LA RISERVA DI LEGGE (ARTT. 2, 41, 23 E 25 COST).
B - MOTIVI concernenti IL PROVVEDIMENTO DELL’ASP DI ENNA N.-OMISSIS-, del 20.05.2021.
2. Resistono in giudizio le amministrazioni intimate, insistendo per l’infondatezza del ricorso ed eccependone l’inammissibilità.
3. All’udienza di smaltimento del 27 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, come correttamente eccepito dalla difesa dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
Rileva infatti la resistente amministrazione che i capi di bestiame oggetto dell’ordinanza impugnata dovranno essere comunque abbattuti in forza dei seguenti provvedimenti, indipendentemente dal successivo ordine di abbattimento disposto a seguito del diverso procedimento avviato dalla Commissione regionale, di cui all’art. 1 del D.A. 1507 del 25.08.2016, che ha dato luogo ai provvedimenti gravati nel presente giudizio:
- Ordinanza Dipartimentale dell’A.S.P. di Enna prot. n. -OMISSIS-.02-10-2020, con la quale è stato revocato il Codice d’Allevamento e sono stati ordinati il sequestro e l’abbattimento degli animali presenti nell’allevamento -OMISSIS- sito in Contrada EL Soprana di Enna, per la movimentazione di animali non autorizzata ed in violazione del divieto imposto con l’Ordinanza n° 29 del 28.05.2019 del Sindaco di Enna ai sensi dell’art 10, comma 2, O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 6 D.A. 2013/2017 della Regione Siciliana Assessorato della Salute;
- Ordinanza Dipartimentale dell’A.S.P. di Messina n.-OMISSIS- del 13.10.2020 con la quale è stato revocato anche il Codice Pascolo IT017ME05P, è stato convalidato il sequestro dei bovini siti nel Comune di Cesarò di cui all’ordinanza del sindaco del Comune di Cesarò n. -OMISSIS- del 19.8.2020 ed è stato disposto l’abbattimento di tutti i bovini afferenti all’allevamento Codice Azienda -OMISSIS-, per la movimentazione di animali non autorizzata ai sensi dell’art 10, comma 2, O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 6 D.A. 2013/2017 della Regione Siciliana Assessorato della Salute.
Avverso i predetti provvedimenti l’odierna ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che veniva successivamente trasposto innanzi a questo Tar che lo rigettava con sentenza 26 agosto 2021, n. 9395, che veniva successivamente confermata con la sentenza del Consiglio di Stato del 31 marzo 2025, n. 2207.
Pertanto, vista la circostanza – non contestata dalla parte ricorrente – che i provvedimenti in questa sede impugnati e quelli sopra citati, già oggetto di impugnazione, risultano rivolti all’abbattimento dei medesimi capi di bestiame, manca nel caso di specie un interesse diretto, concreto ed attuale alla proposizione dell’impugnativa, atteso che gli animali dovranno comunque essere abbattuti per effetto dei predetti provvedimenti, di carattere sanzionatorio, adottati dalle Azienda Sanitarie di Enna e Messina, la cui legittimità è stata confermata da questo Tribunale a dal Consiglio di Stato.
Va pertanto dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura di mero rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.