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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale del 26 marzo 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AR Giovanna Cataudo, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2367 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di usucapione e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]ed ivi elettivamente C.F._1
domiciliata alla Via Luca n. 18 presso lo studio dell'Avv. Gregorio Tino (cod. fisc.
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto C.F._2
introduttivo di lite attrice
E
( , residente in [...], Querstr n. 9 Controparte_1 C.F._3
66280 Sulzbach, domiciliato in Chiaravalle Centrale, Via Ancinale n. 247 presso
CR AR AT;
( ), residente in [...] C.F._4
Venezia n. 24
IS IA IA ( ) residente in [...]C.F._5
Centrale, Via Ancinale n. 247 convenuti contumaci
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra previo Parte_1
esperimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio gli odierni convenuti
Sigg.ri e CR AR AT deducendo: Controparte_1 CP_2
a) che da oltre venti anni possiede, in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, gli immobili siti in Chiaravalle Centrale alla Cda Cupeglia, tutti riportati in catasto al foglio di mappa di Chiaravalle Centrale n. 35 p.lla n. 1263, fabbricato, cat.
A/3, classe 2, superficie mq. 111, escluse aree scoperte mq. 92, rendita 257,20; p.lla n. 71(terreno agricolo) are 4.05 (Mq. 405) R.D. € 2,09 R.A. 1,25; p.lla n. 338, (terreno agricolo) are 4.00 (Mq. 400) R.D. € 2,07 R.A. 1,24; p.lla n. 479 (terreno agricolo) are
14,80 (mq. 1.480) R.D. 7,64 R.A. 4,59;
b) che tali immobili, giusta certificazione catastale ipotecaria ventennale prodotta, risultavano formalmente intestati, per un quarto all'odierna attrice e, per i restanti 3/4 ai propri fratelli, odierni convenuti, ciascuno per la quota di un 1/4;
c) che era intenzione dell'attrice acquistare la piena proprietà degli immobili per usucapione sussistendone tutti i presupposti di legge avendo ella, da oltre venti anni, il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso degli stessi.
Tanto premesso ricorreva all'adito Tribunale chiedendo che fosse dichiarato, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione dei su descritti immobili.
2. I convenuti, seppur regolarmente citati non si costituivano in giudizio ed il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, veniva espletata la prova per testi e, all'esito della stessa, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 marzo 2025, nella quale parte attrice discuteva riportandosi agli atti e verbali di causa ed il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da è fondata e Parte_1
merita accoglimento.
Invero attraverso la prova documentale è emerso che, alla data dell'instaurazione del giudizio, gli immobili oggetto di causa risultano essere intestati, per ¼ all'attrice e per ¾ ai convenuti in giudizio, per cui risulta correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
2 Dalla prova testimoniale raccolta, poi, proveniente da soggetti direttamente informati dei fatti, privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato, perciò, dubitare, è stato pienamente dimostrato che l'attrice ha posseduto, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, gli immobili indicati nell'atto introduttivo di lite, onde va dichiarato, in conformità alla domanda, l'intervenuto acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà de i medesimi.
I testi e , escussi all'udienza del 12 dicembre Testimone_1 Testimone_2
2024, hanno confermato che la Sig.ra provvede alla Controparte_3
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, sui quali esercita i poteri corrispondenti a quelli del proprietario da oltre vent'anni e viene pubblicamente considerata l'unica e sola proprietaria degli stessi.
Pertanto, in ragione delle risultanze probatorie, ritiene il Giudicante che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta perché fondata.
4. La mancata costituzione dei convenuti, che non si sono opposti alla domanda attorea, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta e dichiara che la sig.ra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla C.da
Cupeglia n. 20, ha acquistato per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà degli immobili siti in Chiaravalle Centrale alla C.da Cupeglia indicati in catasto al foglio di mappa di Chiaravalle Centrale n. 35 p.lla n. 1263, fabbricato, cat.
A/3, classe 2, superficie mq. 111, escluse aree scoperte mq. 92, rendita 257,20; p.lla n. 71(terreno agricolo) are 4.05 (mq. 405) R.D. € 2,09 R.A. 1,25; p.lla n. 338, (terreno agricolo) are 4.00 (mq. 400) R.D. € 2,07 R.A. 1,24; p.lla n. 479 (terreno agricolo) are
14,80 (mq. 1.480) R.D. 7,64 R.A. 4,59;
3) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro – Agenzia del
Territorio competente di trascrivere la presente ordinanza nei registri immobiliari e
3 di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
4) spese irripetibili.
Così deciso in Catanzaro, lì 26 marzo 2025
Il Giudice Onorario
AR Giovanna Cataudo
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