CA
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 440/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 18/06/2021 da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato Roberto Afeltra presso il suo studio in Roma via XS.Valentino, 24 elettivamente domiciliata Parte appellante
contro
Controparte_1
P.IVA_2 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce, 929 – c.a.p. 30135 – Venezia, CP_1 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 173/2021 resa dal Tribunale di IS in data 09.05.2021 e pubblicata in data 02.04.2021, non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: - in totale e\o parziale accoglimento del presente gravame ,in riforma della sentenza numero 976\21 emessa dal Tribunale di IS in composizione monocratica: 1) in via istruttoria e previa riapertura della istruzione dibattimentale disporre consulenza contabile al fine di verificare la legittimità e congruità o meno delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta esaminando i documenti e gli atti di causa e conseguentemente determinare le eventuali somme dovute a titolo di contributi previdenziali, anche in riferimento alle ore di straordinario ed agli assegni familiari;
2) nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di imponibile e di Pt_ contribuzione sulle somme corrisposte ai dipendenti della appellante a titolo di indennità di trasferta
1 stante la legittimità della loro corresponsione e la ritenuta defiscalizzazione;
b) accertare e dichiarare che l'inquadramento dei predetti nel primo livello del contratto collettivo è aderente alle mansioni da loro svolte;
c) accertare e dichiarare la congruità delle ore di straordinario corrisposte ai dipendenti ed in ogni caso detrarre da quanto accertato gli importi delle somme già corrisposte anche a titolo contributivo;
d) accertare e dichiarare la congruità degli assegni familiari corrisposti ed in ogni caso dichiarare la ditta creditrice delle somme erogate in passato a quel titolo in eccesso;
e) dichiarare la erroneità dei conteggi contenuti nel verbale di accertamento, f) disporre la totale compensazione delle spese di lite in primo grado ed i ogni caso rideterminare la quota dovuta per la soccombenza;
3) in via subordinata accertare e dichiarare che si verte in ipotesi di omissione contributiva e non di evasione con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermarsi la sentenza di primo grado. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte, la società
[...]
, impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di IS Parte_1 accoglieva parzialmente l'opposizione da parte della ricorrente (oggi appellante) avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016017994/DDL del 10.02.20217 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, notificato in data 20/2/2017 avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva della società nei confronti dell' – per il periodo CP_1 dall'1/1/2012 al 30/9/2016 – per un importo totale di euro 564.609,35 di cui euro 366.903,85 a titolo di contributi ed euro 197.705,50 a titolo di somme aggiuntive per le inadempienze accertate durante la fase ispettiva.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, preliminarmente [la questione, invero, non è oggetto di contesa in appello] rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente, nei confronti della pretesa contributiva vantata dall' ritenendo che il verbale di accertamento unico CP_1 de quo, anche se proveniente da un soggetto diverso da quello creditore dei contributi, produceva l'effetto interruttivo del termine prescrizionale.
1.2. Riteneva il Tribunale di IS soddisfatto l'onere probatorio in capo all' sia per effetto dei fatti non contestati e documentati che delle CP_1 dichiarazioni testimoniali raccolte.
1.2.1. Nel dettaglio, la società ricorrente – questa la ricostruzione del Tribunale di IS - non differenziava l'inquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte dagli operai – tutti inquadrati al primo livello per effetto di accordi sindacali locali con integrazione della retribuzione per effetto di
2 indennità di trasferta forfettaria in misura maggiore di quella prevista dal CCNL e senza riferimento alle distanze chilometriche dei cantieri da raggiungere -, ciò nonostante il CCNL di riferimento distinguesse la posizione dell'operaio conduttore della betoniera (quindi dotato di patente C), dall'operaio non inquadrano per tali mansioni. Conseguentemente, stante l'assenza di elementi - da parte di non forniti - per sostenere CP_1
l'inquadramento di tutti i dipendenti nel terzo livello, il giudice riconosceva il secondo livello contrattuale agli operai in possesso della patente C, confermando, per gli altri lavoratori, il primo livello attribuito dall'azienda.
1.2.2. Evidenziava, inoltre, che il recupero contributivo operato sull'indennità di trasferta forfettariamente determinata in assenza di prova da parte della ricorrente della effettività delle trasferte e delle distanze, fosse giustificata.
Rilevava in particolare il giudicante come certamente la porzione che la contrattazione a livello locale aveva determinato in aggiunta a quella prevista dal CCNL andasse in ogni caso computata quale retribuzione e come la mancata prova dell'effettività delle trasferte e delle distanze non consentisse tale operazione cosicchè tutto quanto corrisposto, in assenza di prova, doveva essere imputato a retribuzione e, quindi, assoggettato a contribuzione per intero.
1.2.3. Osservava, infine, che anche gli ANF (Assegni al Nucleo Familiare) dovevano essere rideterminati stante la necessità di rideterminazione dell'entità della retribuzione alla luce delle superiori considerazioni.
1.3. In conclusione, il giudice trevigiano accertava l'obbligo contributivo della ricorrente limitando, però, il relativo importo alle somme corrisposte a titolo di trasferta forfettaria e alla maggiore retribuzione derivante dall'inquadramento nel livello previsto dal CCNL applicato per tutti gli operai muniti di patente C e alla conseguente rideterminazione degli assegni al nucleo familiare, condannando a pagare in favore Parte_1 dell' le spese di lite. CP_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
con nove motivi di gravame chiedendone la riforma.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello [intitolato Erronea valutazione delle prove testimoniali sotto il profilo sia della loro parziale omissione e sia sotto il profilo del travisamento delle rese dichiarazioni testimoniali. Omessa valutazione dei documenti depositati dalla ricorrente] riteneva parte appellante che il giudice di primo grado
3 non avesse tenuto conto sia delle dichiarazioni dei quattro testimoni escussi in udienza (Ispettore della INL), , e ] sia della Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 documentazione prodotta e, in particolare, delle fatture dei lavori svolti attestanti i luoghi in cui si svolgeva il lavoro e la durata della prestazione appaltata.
I suddetti dati probatori davano conto – e tuttavia il giudice del primo grado non li avrebbe considerati - sia della semplicità delle mansioni svolte dai dipendenti – e da qui la correttezza dell'inquadramento al primo livello - sia della effettività delle trasferte tutte in provincia di IS o limitrofe ovvero in Regioni confinanti con il Veneto e, in ogni caso, fuori dal Comune ove aveva sede l'azienda.
2.2. Con il secondo motivo di gravame [intitolato Erroneo inquadramento contrattuale nel secondo livello per gli operai muniti di patente C) ed accertamento del medesimo effettuato per tutti questi ultimi in difetto di prova] parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva proceduto all'inquadramento nel secondo livello degli operai muniti di patente C). L'appellante evidenziava che dalle prove testimoniali e dalle dichiarazioni degli altri dipendenti non era emerso quali e quanti fossero gli operai muniti di tale patente di guida ed in quale periodo avessero guidato il camion avvalendosi di tale patente.
Osservava come il secondo livello del CCNL di riferimento non si differenziasse dalle mansioni indicate nel primo livello per il possesso o meno della patente di guida, ma per altri elementi che nella specie non erano emersi.
Riteneva, inoltre, che, trattandosi di giudizio di accertamento negativo della legittimità di un accertamento ispettivo, il giudice aveva deciso ultra petita; trattandosi di diritti disponibili, la qualifica del lavoratore e l'inquadramento contrattuale potevano essere eccepiti dai lavoratori e non dagli Ispettori, poiché esulava dai compiti degli stessi il verificare ed accertare una qualifica mansionale superiore.
Precisava, altresì, che nel caso in esame, nessuna prova veniva raggiunta in ordine alle mansioni superiori svolte dagli operai.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo di appello [intitolati Erroneo recupero ad imponibile delle somme indicate come trasferta tante la esistenza della prova sulla loro effettiva esecuzione ed Erronea declaratoria di illegittimità delle indennità corrisposte a tale titolo], parte appellante contestava la gravata sentenza per aver erroneamente
4 proceduto a recuperare a contribuzione le somme erogate a titolo di trasferta. Sosteneva che le spese di trasferta non venivano erogate in via forfettaria ma erano distinte per voci – con il codice 451 – nei cedolini dei singoli dipendenti in possesso dell' con un valore unitario ed un moltiplicatore di ore o CP_1 giorni di trasferta, diverse per ciascun lavoratore. Affermava inoltre come fosse onere dell' di fornire la prova della non imputabilità a trasferta CP_1 delle somme erogate.
Rilevava infine come le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non superassero il tetto previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR e, dunque, esenti da contribuzione.
2.4. Con il quinto motivo di appello [intitolato: Omessa valutazione della contestazione sollevata nel ricorso sul ricalcolo delle ore di straordinario ed in ogni caso sua infondatezza per difetto di prova] rilevava che il giudice nulla diceva sul recupero delle ore straordinarie indicate nel verbale ispettivo, nonostante ciò veniva contestato in primo grado;
tra l'altro, nel verbale ispettivo non si teneva conto che gli oneri contributivi sulle ore straordinarie venivano già pagate dalla società.
2.5. Con il sesto motivo di appello [intitolato Erronea applicazione delle sanzioni civili a titolo di evasione contributiva e non di omissione contributiva] rilevava che giudice aveva errato nel ritenere applicabili le sanzioni previsti in caso di evasione contributiva, omettendo ogni decisione e riferimento sul punto.
Richiamava giurisprudenza di legittimità circa gli elementi necessari per ritenersi configurata la fattispecie di evasione contributiva – non sussistente nel caso in esame – evidenziando che non si verte nell'ipotesi di evasione contributiva in presenza di riqualificazione del rapporto a seguito di ispezione. Riteneva che in subordine le sanzioni dovevano essere applicate nella misura minore prevista dalle ipotesi di omissione.
2.6. Con il settimo motivo di appello [intitolato: Erroneità dei conteggi operati dall' e mancata applicazione del principio di non contestazione del fatto di cui alle CP_1 pagg.15 e 34 del ricorso introduttivo] contestava la sentenza nella parte in cui il giudice non aveva preso posizione sulla validità e legittimità dei conteggi effettuati nell'avviso di accertamento;
dai conteggi non veniva dedotto quanto già corrisposto a titolo di straordinari, così come venivano maggiorati gli importi per il lavoro festivo e della festività del Santo Patrono, non dovuti per legge, nonché le differenze degli ANF, calcolati come dovuti in misura minore
5 rispetto a quanto già erogati, addebitati all'odierna appellante anziché accreditarli.
2.7. Con l'ottavo motivo di appello [intitolato Erronea affermazione di incidenza dell'accertamento sugli assegni familiari e del diritto al recupero a carico della società datrice di lavoro] contestava l'omessa decisione sulla richiesta di consulenza contabile finalizzata al conteggio dei contributi omessi e delle differenze in tema di assegni familiari.
2.8. Con il nono motivo di appello [intitolato, nonostante il tenore sostanziale del motivo di appello, Omessa decisione sulla richiesta di consulenza contabile finalizzata al conteggio dei contributi omessi e delle differenze in tema di assegni familiari] riteneva che, stante la parziale reciproca soccombenza, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
3. Si costituiva l' contestando le avverse difese e argomentando in merito CP_1 alla correttezza della sentenza impugnata chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
4. La controversia, rinviata per ragioni organizzative, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 06/03/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello, che non contiene alcuna contestazione in merito alla scelta operata dal giudice di prime cure di limitare la decisione alla mera indicazione dei criteri atti alla determinazione del credito contributivo dell' è CP_1 fondato per quanto attiene alle doglianze afferenti al reinquadramento dei dipendenti dell'appellante, non essendolo, invece, con riferimento alle ulteriori questioni sollevate e, in particolare, in punto valenza retributiva delle somme erogate formalmente a titolo di trasferta e circa le conseguenze di tale riparametrazione dell'imponibile contributivo sugli ANF e sugli aspetti sanzionatori. L'impugnazione deve, pertanto, essere parzialmente accolta.
6. Ciò detto e quindi muovendo dal primo motivo di appello, deve essere rilevato come la doglianza vada nel suo complesso a colpire la sentenza gravata sotto due profili: (a) quello afferente al re-inquadramento dei lavoratori e (b) quello inerente alle trasferte (oggetto anche del terzo e del quarto motivo di appello).
6 6.1. Quanto al primo profilo sopra evidenziato, il motivo di impugnazione può essere valutata unitamente alla seconda ragione di gravame che attiene, come questa, alla determinazione delle mansioni dei lavoratori ed alla sussunzione di quanto giudizialmente accertato nell'ambito della declaratoria contrattuale. Tale aspetto verrà quindi affrontato nel successivo punto (il settimo) della presente motivazione.
6.2. Quanto al secondo profilo (quello inerente alle trasferte), il motivo di appello – da valutare unitamente ai motivi di appello nn. 3 e 4 - è infondato atteso che le testimonianze assunte (sia a sit sia in sede di processo) e la documentazione in atti (LUL e fatture emesse ai clienti con indicazione delle lavorazioni e del cantiere di lavoro) non consentono affatto di ricostruire con la dovuta precisione (cfr. Cass. civ. 23996/2024, riporta in appresso) i presupposti fattuali del richiesto beneficio, così, in particolare, i luoghi presso i quali ogni singolo lavoratore ha operato in trasferta, le specifiche giornate, il chilometraggio effettuato;
ciò, soprattutto, alla luce delle dichiarazioni – rese agli Ispettori e da questi verbalizzate - dell'amministratore unico dell'appellante il quale, alla richiesta di fornire chiarimenti in merito alle trasferte ed alle ragioni per cui le trasferte venivano pagate in modo differente ai vari dipendenti, ha riferito che l'indicazione dei singoli lavoratori che operavano presso gli specifici cantieri era contenuta nelle agende personali proprie e del socio (non conservate e non prodotte agli Ispettori né in primo grado di giudizio) e che non era a conoscenza (nonostante il proprio ruolo) del perché le indennità fossero diversificate (ad alcuni dipendenti erano infatti corrisposti € 29,00 e ad altri € 45,00) e che, forse, ciò dipendeva dal fatto che l'importo più alto era erogato ai dipendenti che possedevano la patente per il camion ovvero avevano maggiore anzianità ed esperienza;
inoltre precisando che l'entità delle somme erogate a titolo di trasferta era per sopperire alla limitatezza della retribuzione afferente all'inquadramento concordato, in via individuale, con ciascun dipendente [<I luoghi dei cantieri effettuati sono riportati nelle agente personali, mia e quella del mio socio, nelle quali oltre ai luoghi segniamo il personale impiegato in ogni cantiere ed il tipo di lavorazione […] non so per quale motivo paghiamo una indennità di trasferta forfettaria più alta di quella del contratto provinciale edile di IS né per quale motivo paghiamo ad alcuni un importo giornaliero di euro 29 ed a altri euro 45; credo che l'importo più alto lo paghiamo agli operai che già sono in possesso della patente del camion e a quelli di maggiore esperienza e maggior anzianità lavorativa aziendale;
[…] gli operai sono tutti al primo livello in seguito agli accordi
7 individuali che prevedono importi netti ben superiori alla paga contrattuale loro spettante in base alle mansioni espletate (incomprensibile) anche alle trasferte forfetarie riconosciute>>]. Dovendosi qui precisare come parte appellante, che non indica con precisione in cosa sia consistito l'errore valutativo del giudice di prime cure tanto che non elabora un proprio conteggio, non contesta che le indennità giornaliere erogate si attestassero nelle somme pari ad € 29,00 ovvero, in alternativa, ad € 45,00.
Della suddetta situazione, per come descritta dall'amministratore unico de
[...]
, hanno inoltre dato atto i lavoratori (si vedano i Parte_1 verbali di s.i.t. sempre in atti) i quali, pur non avendo fatto riferimento a particolari accordi intercorsi con il datore di lavoro, hanno più o meno tutti (non proprio tutti) riferito di essere consapevoli di essere sottoinquadrati ma di adattarsi ovvero che, in fondo, le somme erogate in busta paga erano ritenute sufficienti a remunerare il lavoro svolto.
Ora, si palesa quindi evidente, e ciò in modo lampante emerge dalle stesse parole dell'amministratore unico dell'appellante, che l'inquadramento e la relativa retribuzione corrisposta ai dipendenti teneva conto del fatto che il netto in busta paga fosse, in definitiva, adeguato al lavoro svolto. Ciò tuttavia lo era per effetto della corresponsione di una più elevato indennità di trasferta che, pertanto, non può che essere valutata alla stregua della retribuzione e, come tale, soggetta a prelievo contributivo.
Stando così le cose – come ammissivamente ammesse dallo stesso amministratore de -, in assenza di dati certi Parte_1
(circa chi, come, quando ha effettuato le trasferte ed in merito alle ragioni che hanno indotto a corrispondere somme differenti - € 29,00 ed € 45,00 – ai lavoratori) che solo l'azienda ha la possibilità ed è tenuta a fornire, impossibile è determinare la porzione che può legittimamente essere imputata a trasferta e, quindi, godere del beneficio contributivo dovuto. Beneficio di cui, peraltro,
avrebbe, al più, potuto fruire, più che per la Parte_1 trasferta, per l'ipotesi di trasfertismo, posto che è pacifico che i lavoratori dipendenti dell'appellante lavorassero costantemente presso cantieri esterni alla sede di lavoro.
6.3. Di una simile anomala situazione e, in particolare, in ordine alla assoluta assenza di corrispettività (come ammessa dal legale rappresentante de
[...]
[..
[...] ) tra effettività della trasferta ed inerente erogazione, Parte_3 vi è peraltro evidenza nel mancato rispetto degli accordi collettivi locali.
Ed infatti, in base agli accordi collettivi applicati sul territorio di IS (che ben descrive in memoria di costituzione in grado di appello ed in primo CP_1 grado e che appellante non smentisce e che Parte_1 afferma di applicare), la trasferta varia al variare della distanza [€ 9,00 fino a 40 km, € 21,00 fino a 200 km, € 21,00 + 8,00 per ogni ulteriore distanza pari a 100 km]; al variare della distanza e non certo delle ore lavorate ovvero dell'anzianità e dell'esperienza ovvero delle mansioni del dipendente. Tuttavia, le somme erogate a titolo di trasferta sono quelle sopra dette (€ 29,00 ed € 45,00) e che corrispondono a trasferte pari ad oltre 200 km (21,00 + 8,00 = € 29,00) e pari ad oltre 500 km (21,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 = € 45,00). Somme evidentemente eccessive, non corrispondenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva locale, posto che i dipendenti de
[...]
– è la stessa parte appellante ad allegarlo – erano soliti Parte_1 effettuare la loro attività - le trasferte, quindi - in provincia di IS, in province limitrofe a quella di IS, essendo, alle volte, giunti fino ad Udine ovvero a Bologna, in tal modo recandosi in trasferta in luoghi distanti dalla sede aziendale mai più di circa 200 km (in tale ipotesi di massima distanza raggiunta, la somma da erogare a titolo di trasferta non avrebbe potuto quindi essere superiore ad € 21,00). Ecco quindi come le dichiarazioni – ammissive, lo si ribadisce – del datore di lavoro, trovino riscontro anche nei fatti per come emergenti dalle stesse buste paga esaminate dagli Ispettori.
Quanto sopra, ovviamente, sulla base del presupposto che è pur sempre il datore di lavoro a dover fornire la prova specifica della trasferta e, quindi, di trovarsi nelle condizioni di godere del beneficio contributivo oltre che fiscale correlato allo svolgimento di attività in trasferta;
a tal riguardo il Supremo collegio ha, anche di recente, avuto modo di affermare che <In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio – e lo stesso deve dirsi riguardo all'onere di allegazione – ha da tempo affermato che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17). In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l' debba dimostrare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro;
spetta,
9 poi, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/18)>> (cass. civ. 23996/2024).
6.4. Il primo motivo di appello, nella porzione in cui contesta la decisione di primo grado afferente alla trasferta, ed inoltre il terzo ed il quarto motivo di appello, non possono, pertanto, trovare accoglimento.
7. Meritano invece condivisione le doglianze di parte appellante - di cui al secondo ed alla prima parte del primo motivo di appello – afferenti al reinquadramento dei proprio dipendenti.
7.1. Su tale aspetto deve, innanzitutto, essere premesso come la contestazione mossa da in ordine all'esistenza di differenze contributive derivanti da CP_1 sottoinquadramento dei lavoratori sia logicamente alternativa alla pretesa che si fonda sulla fittizietà delle trasferte o, meglio, sulla non corrispondenza tra quanto erogato a titolo di trasferta e la distanza del cantiere di lavoro dalla sede aziendale. Ed infatti ben evidente è come, secondo tesi quanto CP_1 erogato a titolo di trasferta da vada ad integrare Parte_1 la ridotta retribuzione corrisposta.
7.2. Ciò premesso, deve essere evidenziato come la pronuncia impugnata ha nella sostanza affermato che la maggiorazione contributiva di cui si discute è dovuta con riferimento ai soli lavoratori dotati di patente C e, quindi, non solo senza fornire criteri dettagliati per stabilire quali siano, in concreto, i dipendenti (dotati di patente C) ed il periodo di riferimento in relazione al quale procedere al reinquadramento con attribuzione del livello 2°, ma anche senza ben individuare la specifica mansione, descritta in declaratoria, corrispondente al secondo livello. In altre parole, il livello 2° è stato attribuito ad alcuni dipendenti de in quanto hanno la Parte_1 patente C e guidano il camion betoniera.
Ciò detto, rileva il Collegio come né il possesso, di per sé, della patente C, né la guida di un camion, sono circostanze idonee a determinare lo scatto di livello (dal 1° al 2°).
È infatti vero – come argomenta la parte appellante - che il CCNL descrive in declaratoria del secondo livello la figura dello <Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso>>. È quindi evidente come, proprio in base al CCNL, non sia sufficiente, per l'attribuzione del secondo livello, la mera guida
10 del camion ed il possesso di una particolare tipologia di patente, occorrendo invece un di più - il provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del mezzo – di cui è totalmente mancato l'accertamento e, ancor prima, l'allegazione.
Non è quindi possibile affermare che i dipendenti de Parte_1
dotati di patente C e che hanno guidato un camion posseggano i requisiti
[...] per essere ricondotti nell'ambito del 2° livello.
7.3. La doglianza esposta al secondo ed in parte del primo motivo di appello deve essere accolta così come deve conseguentemente essere accolto – come subito in appresso si dirà – il quinto motivo di appello.
8. Quanto al quinto motivo di impugnazione se ne deve affermare la fondatezza in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di appello.
Ed infatti il ricalcolo delle ore di straordinario così come operato da è la CP_1 ovvia conseguenza della modifica dell'inquadramento; ciò in base al seguente ragionamento: se un lavoratore trasmigra dal primo livello al terzo (come ha richiesto , ovvero dal primo al secondo (come disposto dal Tribunale di CP_1
IS per i dipenti genericamente dotati di patente C) ne discende che la somma che gli viene riconosciuta a titolo di straordinario, al pari della inerente contribuzione, lieviterà al variare della retribuzione oraria base. Cosa che, con l'accoglimento del secondo motivo di appello, non può logicamente accadere.
8. Venendo ora al sesto motivo di gravame e quindi alla scelta tra omissione ed evasione contributiva, concorda il Collegio con le difese dell' CP_1
Ed infatti, in base a consolidato e da questo Collegio condiviso orientamento giurisprudenziale, affinchè <ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, a mente dell'art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00, è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione>> (Cass. civ. 6405/2017). Chiarisce poi il Supremo collegio che, quanto al secondo requisito <La formulazione della norma (art. 116, comma 8°, lett. b) «in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
11 conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate...»), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento>> (così Cass. sez. lav. n. 6405 del 13.3.2017, cit- conformi Cass., 28966/2011; Cass. n. 10509 del 25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015).
Ora, nel caso di specie, vi è la sussistenza di entrambi i requisiti poiché, evidente la mancata comunicazione ad di dati retributivi, la società CP_1 appellante ha evidentemente mascherato porzione della retribuzione mediante imputazione delle somme erogate a titolo retributivo (come ammesso dal legale rappresentante de ) ad una non verificabile Parte_1 trasferta, con conseguente versamento di inferiore contribuzione, ciò rendendo evidente l'intenzionalità del comportamento in quanto platealmente diretto a non versare parte della dovuta contribuzione.
9. Il settimo e l'ottavo motivo di gravame si palesano sostanzialmente inammissibili stante la genericità della doglianza essa sostanziandosi in una più che acritica contestazione dei conteggi operati da implicitamente fatti CP_1 propri dal Tribunale di IS - pur a fronte della possibilità da parte de
[...]
– trattandosi di conteggio operato sulla base di Parte_1 parametri legali – di fornire una propria rielaborazione contabile;
cosa non fatta dall'appellante.
Deve peraltro essere rilevato come l'accoglimento di parte delle ragioni di appello imporrà ad rielaborazione dei propri conteggi con CP_1 rideterminazione del dovuto a titolo di differenze contributive, anche per CNF e sanzioni.
10. Infine, il nono motivo di appello, in ragione della necessità di rideterminazione al ribasso delle dovute differenze retributive, è accoglibile nei termini di cui subito in appresso.
11. Infine i costi di lite devono quindi essere liquidati in base ai valori medi di scaglione (valore indeterminato) così come previsto dal d.m. 55/2014 e
12 successive modificazioni, in ogni caso tenuto conto dell'accoglibilità di porzione (non residuale) delle difese svolte dalla parte appellante, da cui parziale compensazione, e del fatto che solo in primo grado si è reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata ridetermina il credito di per differenze contributive di cui al verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione n. 2016017994/DDL del 10.02.20217 limitandolo a somma pari a quella risultante da un imponibile circoscritto agli importi corrisposti dall'appellante ai propri dipendenti a titolo di trasferta, alla conseguente rideterminazione degli assegni al nucleo famigliare ed alle conseguenti sanzioni per evasione;
- compensate le spese di lite in misura pari al 40%, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante in relazione al restante 60% a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 9.273,00 quanto al primo grado di giudizio e di € 6.946,00 quanto al secondo grado di giudizio, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge ove dovuti.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 18/06/2021 da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato Roberto Afeltra presso il suo studio in Roma via XS.Valentino, 24 elettivamente domiciliata Parte appellante
contro
Controparte_1
P.IVA_2 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce, 929 – c.a.p. 30135 – Venezia, CP_1 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 173/2021 resa dal Tribunale di IS in data 09.05.2021 e pubblicata in data 02.04.2021, non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: - in totale e\o parziale accoglimento del presente gravame ,in riforma della sentenza numero 976\21 emessa dal Tribunale di IS in composizione monocratica: 1) in via istruttoria e previa riapertura della istruzione dibattimentale disporre consulenza contabile al fine di verificare la legittimità e congruità o meno delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta esaminando i documenti e gli atti di causa e conseguentemente determinare le eventuali somme dovute a titolo di contributi previdenziali, anche in riferimento alle ore di straordinario ed agli assegni familiari;
2) nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di imponibile e di Pt_ contribuzione sulle somme corrisposte ai dipendenti della appellante a titolo di indennità di trasferta
1 stante la legittimità della loro corresponsione e la ritenuta defiscalizzazione;
b) accertare e dichiarare che l'inquadramento dei predetti nel primo livello del contratto collettivo è aderente alle mansioni da loro svolte;
c) accertare e dichiarare la congruità delle ore di straordinario corrisposte ai dipendenti ed in ogni caso detrarre da quanto accertato gli importi delle somme già corrisposte anche a titolo contributivo;
d) accertare e dichiarare la congruità degli assegni familiari corrisposti ed in ogni caso dichiarare la ditta creditrice delle somme erogate in passato a quel titolo in eccesso;
e) dichiarare la erroneità dei conteggi contenuti nel verbale di accertamento, f) disporre la totale compensazione delle spese di lite in primo grado ed i ogni caso rideterminare la quota dovuta per la soccombenza;
3) in via subordinata accertare e dichiarare che si verte in ipotesi di omissione contributiva e non di evasione con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermarsi la sentenza di primo grado. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte, la società
[...]
, impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di IS Parte_1 accoglieva parzialmente l'opposizione da parte della ricorrente (oggi appellante) avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016017994/DDL del 10.02.20217 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, notificato in data 20/2/2017 avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva della società nei confronti dell' – per il periodo CP_1 dall'1/1/2012 al 30/9/2016 – per un importo totale di euro 564.609,35 di cui euro 366.903,85 a titolo di contributi ed euro 197.705,50 a titolo di somme aggiuntive per le inadempienze accertate durante la fase ispettiva.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, preliminarmente [la questione, invero, non è oggetto di contesa in appello] rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente, nei confronti della pretesa contributiva vantata dall' ritenendo che il verbale di accertamento unico CP_1 de quo, anche se proveniente da un soggetto diverso da quello creditore dei contributi, produceva l'effetto interruttivo del termine prescrizionale.
1.2. Riteneva il Tribunale di IS soddisfatto l'onere probatorio in capo all' sia per effetto dei fatti non contestati e documentati che delle CP_1 dichiarazioni testimoniali raccolte.
1.2.1. Nel dettaglio, la società ricorrente – questa la ricostruzione del Tribunale di IS - non differenziava l'inquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte dagli operai – tutti inquadrati al primo livello per effetto di accordi sindacali locali con integrazione della retribuzione per effetto di
2 indennità di trasferta forfettaria in misura maggiore di quella prevista dal CCNL e senza riferimento alle distanze chilometriche dei cantieri da raggiungere -, ciò nonostante il CCNL di riferimento distinguesse la posizione dell'operaio conduttore della betoniera (quindi dotato di patente C), dall'operaio non inquadrano per tali mansioni. Conseguentemente, stante l'assenza di elementi - da parte di non forniti - per sostenere CP_1
l'inquadramento di tutti i dipendenti nel terzo livello, il giudice riconosceva il secondo livello contrattuale agli operai in possesso della patente C, confermando, per gli altri lavoratori, il primo livello attribuito dall'azienda.
1.2.2. Evidenziava, inoltre, che il recupero contributivo operato sull'indennità di trasferta forfettariamente determinata in assenza di prova da parte della ricorrente della effettività delle trasferte e delle distanze, fosse giustificata.
Rilevava in particolare il giudicante come certamente la porzione che la contrattazione a livello locale aveva determinato in aggiunta a quella prevista dal CCNL andasse in ogni caso computata quale retribuzione e come la mancata prova dell'effettività delle trasferte e delle distanze non consentisse tale operazione cosicchè tutto quanto corrisposto, in assenza di prova, doveva essere imputato a retribuzione e, quindi, assoggettato a contribuzione per intero.
1.2.3. Osservava, infine, che anche gli ANF (Assegni al Nucleo Familiare) dovevano essere rideterminati stante la necessità di rideterminazione dell'entità della retribuzione alla luce delle superiori considerazioni.
1.3. In conclusione, il giudice trevigiano accertava l'obbligo contributivo della ricorrente limitando, però, il relativo importo alle somme corrisposte a titolo di trasferta forfettaria e alla maggiore retribuzione derivante dall'inquadramento nel livello previsto dal CCNL applicato per tutti gli operai muniti di patente C e alla conseguente rideterminazione degli assegni al nucleo familiare, condannando a pagare in favore Parte_1 dell' le spese di lite. CP_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
con nove motivi di gravame chiedendone la riforma.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello [intitolato Erronea valutazione delle prove testimoniali sotto il profilo sia della loro parziale omissione e sia sotto il profilo del travisamento delle rese dichiarazioni testimoniali. Omessa valutazione dei documenti depositati dalla ricorrente] riteneva parte appellante che il giudice di primo grado
3 non avesse tenuto conto sia delle dichiarazioni dei quattro testimoni escussi in udienza (Ispettore della INL), , e ] sia della Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 documentazione prodotta e, in particolare, delle fatture dei lavori svolti attestanti i luoghi in cui si svolgeva il lavoro e la durata della prestazione appaltata.
I suddetti dati probatori davano conto – e tuttavia il giudice del primo grado non li avrebbe considerati - sia della semplicità delle mansioni svolte dai dipendenti – e da qui la correttezza dell'inquadramento al primo livello - sia della effettività delle trasferte tutte in provincia di IS o limitrofe ovvero in Regioni confinanti con il Veneto e, in ogni caso, fuori dal Comune ove aveva sede l'azienda.
2.2. Con il secondo motivo di gravame [intitolato Erroneo inquadramento contrattuale nel secondo livello per gli operai muniti di patente C) ed accertamento del medesimo effettuato per tutti questi ultimi in difetto di prova] parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva proceduto all'inquadramento nel secondo livello degli operai muniti di patente C). L'appellante evidenziava che dalle prove testimoniali e dalle dichiarazioni degli altri dipendenti non era emerso quali e quanti fossero gli operai muniti di tale patente di guida ed in quale periodo avessero guidato il camion avvalendosi di tale patente.
Osservava come il secondo livello del CCNL di riferimento non si differenziasse dalle mansioni indicate nel primo livello per il possesso o meno della patente di guida, ma per altri elementi che nella specie non erano emersi.
Riteneva, inoltre, che, trattandosi di giudizio di accertamento negativo della legittimità di un accertamento ispettivo, il giudice aveva deciso ultra petita; trattandosi di diritti disponibili, la qualifica del lavoratore e l'inquadramento contrattuale potevano essere eccepiti dai lavoratori e non dagli Ispettori, poiché esulava dai compiti degli stessi il verificare ed accertare una qualifica mansionale superiore.
Precisava, altresì, che nel caso in esame, nessuna prova veniva raggiunta in ordine alle mansioni superiori svolte dagli operai.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo di appello [intitolati Erroneo recupero ad imponibile delle somme indicate come trasferta tante la esistenza della prova sulla loro effettiva esecuzione ed Erronea declaratoria di illegittimità delle indennità corrisposte a tale titolo], parte appellante contestava la gravata sentenza per aver erroneamente
4 proceduto a recuperare a contribuzione le somme erogate a titolo di trasferta. Sosteneva che le spese di trasferta non venivano erogate in via forfettaria ma erano distinte per voci – con il codice 451 – nei cedolini dei singoli dipendenti in possesso dell' con un valore unitario ed un moltiplicatore di ore o CP_1 giorni di trasferta, diverse per ciascun lavoratore. Affermava inoltre come fosse onere dell' di fornire la prova della non imputabilità a trasferta CP_1 delle somme erogate.
Rilevava infine come le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non superassero il tetto previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR e, dunque, esenti da contribuzione.
2.4. Con il quinto motivo di appello [intitolato: Omessa valutazione della contestazione sollevata nel ricorso sul ricalcolo delle ore di straordinario ed in ogni caso sua infondatezza per difetto di prova] rilevava che il giudice nulla diceva sul recupero delle ore straordinarie indicate nel verbale ispettivo, nonostante ciò veniva contestato in primo grado;
tra l'altro, nel verbale ispettivo non si teneva conto che gli oneri contributivi sulle ore straordinarie venivano già pagate dalla società.
2.5. Con il sesto motivo di appello [intitolato Erronea applicazione delle sanzioni civili a titolo di evasione contributiva e non di omissione contributiva] rilevava che giudice aveva errato nel ritenere applicabili le sanzioni previsti in caso di evasione contributiva, omettendo ogni decisione e riferimento sul punto.
Richiamava giurisprudenza di legittimità circa gli elementi necessari per ritenersi configurata la fattispecie di evasione contributiva – non sussistente nel caso in esame – evidenziando che non si verte nell'ipotesi di evasione contributiva in presenza di riqualificazione del rapporto a seguito di ispezione. Riteneva che in subordine le sanzioni dovevano essere applicate nella misura minore prevista dalle ipotesi di omissione.
2.6. Con il settimo motivo di appello [intitolato: Erroneità dei conteggi operati dall' e mancata applicazione del principio di non contestazione del fatto di cui alle CP_1 pagg.15 e 34 del ricorso introduttivo] contestava la sentenza nella parte in cui il giudice non aveva preso posizione sulla validità e legittimità dei conteggi effettuati nell'avviso di accertamento;
dai conteggi non veniva dedotto quanto già corrisposto a titolo di straordinari, così come venivano maggiorati gli importi per il lavoro festivo e della festività del Santo Patrono, non dovuti per legge, nonché le differenze degli ANF, calcolati come dovuti in misura minore
5 rispetto a quanto già erogati, addebitati all'odierna appellante anziché accreditarli.
2.7. Con l'ottavo motivo di appello [intitolato Erronea affermazione di incidenza dell'accertamento sugli assegni familiari e del diritto al recupero a carico della società datrice di lavoro] contestava l'omessa decisione sulla richiesta di consulenza contabile finalizzata al conteggio dei contributi omessi e delle differenze in tema di assegni familiari.
2.8. Con il nono motivo di appello [intitolato, nonostante il tenore sostanziale del motivo di appello, Omessa decisione sulla richiesta di consulenza contabile finalizzata al conteggio dei contributi omessi e delle differenze in tema di assegni familiari] riteneva che, stante la parziale reciproca soccombenza, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
3. Si costituiva l' contestando le avverse difese e argomentando in merito CP_1 alla correttezza della sentenza impugnata chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
4. La controversia, rinviata per ragioni organizzative, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 06/03/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello, che non contiene alcuna contestazione in merito alla scelta operata dal giudice di prime cure di limitare la decisione alla mera indicazione dei criteri atti alla determinazione del credito contributivo dell' è CP_1 fondato per quanto attiene alle doglianze afferenti al reinquadramento dei dipendenti dell'appellante, non essendolo, invece, con riferimento alle ulteriori questioni sollevate e, in particolare, in punto valenza retributiva delle somme erogate formalmente a titolo di trasferta e circa le conseguenze di tale riparametrazione dell'imponibile contributivo sugli ANF e sugli aspetti sanzionatori. L'impugnazione deve, pertanto, essere parzialmente accolta.
6. Ciò detto e quindi muovendo dal primo motivo di appello, deve essere rilevato come la doglianza vada nel suo complesso a colpire la sentenza gravata sotto due profili: (a) quello afferente al re-inquadramento dei lavoratori e (b) quello inerente alle trasferte (oggetto anche del terzo e del quarto motivo di appello).
6 6.1. Quanto al primo profilo sopra evidenziato, il motivo di impugnazione può essere valutata unitamente alla seconda ragione di gravame che attiene, come questa, alla determinazione delle mansioni dei lavoratori ed alla sussunzione di quanto giudizialmente accertato nell'ambito della declaratoria contrattuale. Tale aspetto verrà quindi affrontato nel successivo punto (il settimo) della presente motivazione.
6.2. Quanto al secondo profilo (quello inerente alle trasferte), il motivo di appello – da valutare unitamente ai motivi di appello nn. 3 e 4 - è infondato atteso che le testimonianze assunte (sia a sit sia in sede di processo) e la documentazione in atti (LUL e fatture emesse ai clienti con indicazione delle lavorazioni e del cantiere di lavoro) non consentono affatto di ricostruire con la dovuta precisione (cfr. Cass. civ. 23996/2024, riporta in appresso) i presupposti fattuali del richiesto beneficio, così, in particolare, i luoghi presso i quali ogni singolo lavoratore ha operato in trasferta, le specifiche giornate, il chilometraggio effettuato;
ciò, soprattutto, alla luce delle dichiarazioni – rese agli Ispettori e da questi verbalizzate - dell'amministratore unico dell'appellante il quale, alla richiesta di fornire chiarimenti in merito alle trasferte ed alle ragioni per cui le trasferte venivano pagate in modo differente ai vari dipendenti, ha riferito che l'indicazione dei singoli lavoratori che operavano presso gli specifici cantieri era contenuta nelle agende personali proprie e del socio (non conservate e non prodotte agli Ispettori né in primo grado di giudizio) e che non era a conoscenza (nonostante il proprio ruolo) del perché le indennità fossero diversificate (ad alcuni dipendenti erano infatti corrisposti € 29,00 e ad altri € 45,00) e che, forse, ciò dipendeva dal fatto che l'importo più alto era erogato ai dipendenti che possedevano la patente per il camion ovvero avevano maggiore anzianità ed esperienza;
inoltre precisando che l'entità delle somme erogate a titolo di trasferta era per sopperire alla limitatezza della retribuzione afferente all'inquadramento concordato, in via individuale, con ciascun dipendente [<I luoghi dei cantieri effettuati sono riportati nelle agente personali, mia e quella del mio socio, nelle quali oltre ai luoghi segniamo il personale impiegato in ogni cantiere ed il tipo di lavorazione […] non so per quale motivo paghiamo una indennità di trasferta forfettaria più alta di quella del contratto provinciale edile di IS né per quale motivo paghiamo ad alcuni un importo giornaliero di euro 29 ed a altri euro 45; credo che l'importo più alto lo paghiamo agli operai che già sono in possesso della patente del camion e a quelli di maggiore esperienza e maggior anzianità lavorativa aziendale;
[…] gli operai sono tutti al primo livello in seguito agli accordi
7 individuali che prevedono importi netti ben superiori alla paga contrattuale loro spettante in base alle mansioni espletate (incomprensibile) anche alle trasferte forfetarie riconosciute>>]. Dovendosi qui precisare come parte appellante, che non indica con precisione in cosa sia consistito l'errore valutativo del giudice di prime cure tanto che non elabora un proprio conteggio, non contesta che le indennità giornaliere erogate si attestassero nelle somme pari ad € 29,00 ovvero, in alternativa, ad € 45,00.
Della suddetta situazione, per come descritta dall'amministratore unico de
[...]
, hanno inoltre dato atto i lavoratori (si vedano i Parte_1 verbali di s.i.t. sempre in atti) i quali, pur non avendo fatto riferimento a particolari accordi intercorsi con il datore di lavoro, hanno più o meno tutti (non proprio tutti) riferito di essere consapevoli di essere sottoinquadrati ma di adattarsi ovvero che, in fondo, le somme erogate in busta paga erano ritenute sufficienti a remunerare il lavoro svolto.
Ora, si palesa quindi evidente, e ciò in modo lampante emerge dalle stesse parole dell'amministratore unico dell'appellante, che l'inquadramento e la relativa retribuzione corrisposta ai dipendenti teneva conto del fatto che il netto in busta paga fosse, in definitiva, adeguato al lavoro svolto. Ciò tuttavia lo era per effetto della corresponsione di una più elevato indennità di trasferta che, pertanto, non può che essere valutata alla stregua della retribuzione e, come tale, soggetta a prelievo contributivo.
Stando così le cose – come ammissivamente ammesse dallo stesso amministratore de -, in assenza di dati certi Parte_1
(circa chi, come, quando ha effettuato le trasferte ed in merito alle ragioni che hanno indotto a corrispondere somme differenti - € 29,00 ed € 45,00 – ai lavoratori) che solo l'azienda ha la possibilità ed è tenuta a fornire, impossibile è determinare la porzione che può legittimamente essere imputata a trasferta e, quindi, godere del beneficio contributivo dovuto. Beneficio di cui, peraltro,
avrebbe, al più, potuto fruire, più che per la Parte_1 trasferta, per l'ipotesi di trasfertismo, posto che è pacifico che i lavoratori dipendenti dell'appellante lavorassero costantemente presso cantieri esterni alla sede di lavoro.
6.3. Di una simile anomala situazione e, in particolare, in ordine alla assoluta assenza di corrispettività (come ammessa dal legale rappresentante de
[...]
[..
[...] ) tra effettività della trasferta ed inerente erogazione, Parte_3 vi è peraltro evidenza nel mancato rispetto degli accordi collettivi locali.
Ed infatti, in base agli accordi collettivi applicati sul territorio di IS (che ben descrive in memoria di costituzione in grado di appello ed in primo CP_1 grado e che appellante non smentisce e che Parte_1 afferma di applicare), la trasferta varia al variare della distanza [€ 9,00 fino a 40 km, € 21,00 fino a 200 km, € 21,00 + 8,00 per ogni ulteriore distanza pari a 100 km]; al variare della distanza e non certo delle ore lavorate ovvero dell'anzianità e dell'esperienza ovvero delle mansioni del dipendente. Tuttavia, le somme erogate a titolo di trasferta sono quelle sopra dette (€ 29,00 ed € 45,00) e che corrispondono a trasferte pari ad oltre 200 km (21,00 + 8,00 = € 29,00) e pari ad oltre 500 km (21,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 = € 45,00). Somme evidentemente eccessive, non corrispondenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva locale, posto che i dipendenti de
[...]
– è la stessa parte appellante ad allegarlo – erano soliti Parte_1 effettuare la loro attività - le trasferte, quindi - in provincia di IS, in province limitrofe a quella di IS, essendo, alle volte, giunti fino ad Udine ovvero a Bologna, in tal modo recandosi in trasferta in luoghi distanti dalla sede aziendale mai più di circa 200 km (in tale ipotesi di massima distanza raggiunta, la somma da erogare a titolo di trasferta non avrebbe potuto quindi essere superiore ad € 21,00). Ecco quindi come le dichiarazioni – ammissive, lo si ribadisce – del datore di lavoro, trovino riscontro anche nei fatti per come emergenti dalle stesse buste paga esaminate dagli Ispettori.
Quanto sopra, ovviamente, sulla base del presupposto che è pur sempre il datore di lavoro a dover fornire la prova specifica della trasferta e, quindi, di trovarsi nelle condizioni di godere del beneficio contributivo oltre che fiscale correlato allo svolgimento di attività in trasferta;
a tal riguardo il Supremo collegio ha, anche di recente, avuto modo di affermare che <In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio – e lo stesso deve dirsi riguardo all'onere di allegazione – ha da tempo affermato che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17). In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l' debba dimostrare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro;
spetta,
9 poi, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/18)>> (cass. civ. 23996/2024).
6.4. Il primo motivo di appello, nella porzione in cui contesta la decisione di primo grado afferente alla trasferta, ed inoltre il terzo ed il quarto motivo di appello, non possono, pertanto, trovare accoglimento.
7. Meritano invece condivisione le doglianze di parte appellante - di cui al secondo ed alla prima parte del primo motivo di appello – afferenti al reinquadramento dei proprio dipendenti.
7.1. Su tale aspetto deve, innanzitutto, essere premesso come la contestazione mossa da in ordine all'esistenza di differenze contributive derivanti da CP_1 sottoinquadramento dei lavoratori sia logicamente alternativa alla pretesa che si fonda sulla fittizietà delle trasferte o, meglio, sulla non corrispondenza tra quanto erogato a titolo di trasferta e la distanza del cantiere di lavoro dalla sede aziendale. Ed infatti ben evidente è come, secondo tesi quanto CP_1 erogato a titolo di trasferta da vada ad integrare Parte_1 la ridotta retribuzione corrisposta.
7.2. Ciò premesso, deve essere evidenziato come la pronuncia impugnata ha nella sostanza affermato che la maggiorazione contributiva di cui si discute è dovuta con riferimento ai soli lavoratori dotati di patente C e, quindi, non solo senza fornire criteri dettagliati per stabilire quali siano, in concreto, i dipendenti (dotati di patente C) ed il periodo di riferimento in relazione al quale procedere al reinquadramento con attribuzione del livello 2°, ma anche senza ben individuare la specifica mansione, descritta in declaratoria, corrispondente al secondo livello. In altre parole, il livello 2° è stato attribuito ad alcuni dipendenti de in quanto hanno la Parte_1 patente C e guidano il camion betoniera.
Ciò detto, rileva il Collegio come né il possesso, di per sé, della patente C, né la guida di un camion, sono circostanze idonee a determinare lo scatto di livello (dal 1° al 2°).
È infatti vero – come argomenta la parte appellante - che il CCNL descrive in declaratoria del secondo livello la figura dello <Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso>>. È quindi evidente come, proprio in base al CCNL, non sia sufficiente, per l'attribuzione del secondo livello, la mera guida
10 del camion ed il possesso di una particolare tipologia di patente, occorrendo invece un di più - il provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del mezzo – di cui è totalmente mancato l'accertamento e, ancor prima, l'allegazione.
Non è quindi possibile affermare che i dipendenti de Parte_1
dotati di patente C e che hanno guidato un camion posseggano i requisiti
[...] per essere ricondotti nell'ambito del 2° livello.
7.3. La doglianza esposta al secondo ed in parte del primo motivo di appello deve essere accolta così come deve conseguentemente essere accolto – come subito in appresso si dirà – il quinto motivo di appello.
8. Quanto al quinto motivo di impugnazione se ne deve affermare la fondatezza in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo di appello.
Ed infatti il ricalcolo delle ore di straordinario così come operato da è la CP_1 ovvia conseguenza della modifica dell'inquadramento; ciò in base al seguente ragionamento: se un lavoratore trasmigra dal primo livello al terzo (come ha richiesto , ovvero dal primo al secondo (come disposto dal Tribunale di CP_1
IS per i dipenti genericamente dotati di patente C) ne discende che la somma che gli viene riconosciuta a titolo di straordinario, al pari della inerente contribuzione, lieviterà al variare della retribuzione oraria base. Cosa che, con l'accoglimento del secondo motivo di appello, non può logicamente accadere.
8. Venendo ora al sesto motivo di gravame e quindi alla scelta tra omissione ed evasione contributiva, concorda il Collegio con le difese dell' CP_1
Ed infatti, in base a consolidato e da questo Collegio condiviso orientamento giurisprudenziale, affinchè <ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, a mente dell'art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00, è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione>> (Cass. civ. 6405/2017). Chiarisce poi il Supremo collegio che, quanto al secondo requisito <La formulazione della norma (art. 116, comma 8°, lett. b) «in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
11 conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate...»), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento>> (così Cass. sez. lav. n. 6405 del 13.3.2017, cit- conformi Cass., 28966/2011; Cass. n. 10509 del 25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015).
Ora, nel caso di specie, vi è la sussistenza di entrambi i requisiti poiché, evidente la mancata comunicazione ad di dati retributivi, la società CP_1 appellante ha evidentemente mascherato porzione della retribuzione mediante imputazione delle somme erogate a titolo retributivo (come ammesso dal legale rappresentante de ) ad una non verificabile Parte_1 trasferta, con conseguente versamento di inferiore contribuzione, ciò rendendo evidente l'intenzionalità del comportamento in quanto platealmente diretto a non versare parte della dovuta contribuzione.
9. Il settimo e l'ottavo motivo di gravame si palesano sostanzialmente inammissibili stante la genericità della doglianza essa sostanziandosi in una più che acritica contestazione dei conteggi operati da implicitamente fatti CP_1 propri dal Tribunale di IS - pur a fronte della possibilità da parte de
[...]
– trattandosi di conteggio operato sulla base di Parte_1 parametri legali – di fornire una propria rielaborazione contabile;
cosa non fatta dall'appellante.
Deve peraltro essere rilevato come l'accoglimento di parte delle ragioni di appello imporrà ad rielaborazione dei propri conteggi con CP_1 rideterminazione del dovuto a titolo di differenze contributive, anche per CNF e sanzioni.
10. Infine, il nono motivo di appello, in ragione della necessità di rideterminazione al ribasso delle dovute differenze retributive, è accoglibile nei termini di cui subito in appresso.
11. Infine i costi di lite devono quindi essere liquidati in base ai valori medi di scaglione (valore indeterminato) così come previsto dal d.m. 55/2014 e
12 successive modificazioni, in ogni caso tenuto conto dell'accoglibilità di porzione (non residuale) delle difese svolte dalla parte appellante, da cui parziale compensazione, e del fatto che solo in primo grado si è reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata ridetermina il credito di per differenze contributive di cui al verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione n. 2016017994/DDL del 10.02.20217 limitandolo a somma pari a quella risultante da un imponibile circoscritto agli importi corrisposti dall'appellante ai propri dipendenti a titolo di trasferta, alla conseguente rideterminazione degli assegni al nucleo famigliare ed alle conseguenti sanzioni per evasione;
- compensate le spese di lite in misura pari al 40%, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante in relazione al restante 60% a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 9.273,00 quanto al primo grado di giudizio e di € 6.946,00 quanto al secondo grado di giudizio, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge ove dovuti.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
13