Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10253.2022 R.A.C.L., promossa da:
Center Pneus srl con il proc. avv. Pedone
CONTRO
[...]
[...]
riscossione Controparte_1
Avv. Saldamarco
Parte ricorrente ha adito, in data 28.9.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi la illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per inesistenza della notifica dell'atto e di quelli presupposti e per maturata decadenza ex dlgs 46.1999 e prescrizione del credito e quindi che non sussiste il proprio obbligo di pagamento della somma pignorata.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso.
Viceversa, allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 , con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dl costui
[Cassazione civile , sez. I , 13/12/2022 , n. 36390].
CP_ Che è quanto deve ritenersi per quanto concerna le cartelle di pagamento per crediti
CP_ Ebbene, considerato che la notifica degli avvisi di addebito per crediti spetta all'ente impositore la relativa notifica, deve ritenersi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
per quanto concerna. Controparte_2
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge come la cartella di pagamento
• n. 05920140001765319000 sia stata notificata il 27/09/2014, ente creditore sede CP_1 di Lecce, e per un importo complessivo di euro 650,17; cui ha fatto seguito atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• n. 05920140012300401000 sia stata notificata il 28/02/2015, ente creditore sede CP_1 di Lecce, e per un importo complessivo di euro 2.330,59; cui ha fatto seguito atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• n. 05920150013606222000 sia stata notificata il 20/07/2015, ente creditore sede CP_1 di Lecce, e per un importo complessivo di euro 1.715,40; cui ha fatto seguito atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• n. 05920160013059929000 sia stata notificata il 25/08/2016, ente creditore sede di CP_1 Lecce, cui ha fatto seguito atto interruttivo notificato via pec in data 16.5.18. Pertanto, per un verso parte opponente è decaduta da una opposizione alle suddette cartelle e per l'altro verso alcuna prescrizione risulta essere maturata successivamente la notifica.
CP_ Dalla documentazione in atti emerge come i seguenti avvisi di addebito per crediti
• : a) n. 35920130001720342000, asseritamente notificato il 07/05/2013, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 2.044,63 cui ha fatto seguito CP_1 procedura di definitizione agevolata concessa su domanda con atto del 3.6.17;;
• b) n. 35920130004000963000, asseritamente notificato il 31/01/2014, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 3.089,36; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo del 27.8.18 e del 24.1.19 (notificati via pec)
• c) n. 35920140004044719000, asseritamente notificato il 10/01/2015, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 18.539,74; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• d) n. 35920150000010421000, asseritamente notificato il 10/02/2015, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 9.720,71; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• e) n. 35920150000237863000, asseritamente notificato il 14/07/2015, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 10.436,86; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• f) n. 35920150002969437000, asseritamente notificato il 20/10/2015, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 1.848,52; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• g) n. 35920150003323342000, asseritamente notificato il 28/12/2015, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 4.181,40; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• h) n. 35920150003590113000, asseritamente notificato il 11/01/2016, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 653,68; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18;
• i) n. 35920160000084291000, asseritamente notificato il 13/04/2016, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 6.147,85; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 16.5.18;
• l) n. 35920160002273536000, asseritamente notificato il 14/06/2016, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 4.160,37; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 16.5.18;
• m) n. 35920160002764113000, asseritamente notificato il 13/09/2016, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 10.260,73; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 16.5.18;
• n) n. 35920160005489417000, asseritamente notificato il 16/12/2016, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 31,56; cui ha fatto seguito atto CP_1 interruttivo notificato via pec in data 16.5.18;
• o) n. 35920160005599292000, asseritamente notificato il 16/12/2016, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 4.163,21; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 16.5.18;
• p) n. 35920160005982620000, asseritamente notificato il 15/02/2017, ente creditore sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 4.512,71; cui ha fatto seguito CP_1 atto interruttivo notificato via pec in data 16.5.18;
• q) n. 3592017000068806700, asseritamente notificato il 02/08/2017, ente creditore CP_1 sede di Lecce, e per un importo complessivo di euro 8.627,74; cui ha fatto seguito atto interruttivo notificato via pec in data 15.10.18.
Inoltre in relazione a tutti detti atti, risulta interrotta la prescrizione con pec del 2.3.22; si deve pertanto ritenere affatto maturata alcuna prescrizione.
CP_ Considerata la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ed, in relazione CP_ alle date di asserita notifica degli avvisi di addebito della tempestiva interruzione della prescrizione e considerato che la impugnazione del pignoramento vale a sanare la nullità della sua notifica [Cass. Sez. 5, 22/10/2024, n. 27326], deve ritenersi l'infondatezza del ricorso.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ CP_ dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di ed per omessa notifica,
rigetta per il resto il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa costituita per le spese di lite che liquida in euro 6115,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 25/03/2025
Lorenzo Bellanova