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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/02/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/02/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4721/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indebito oggettivo;
T R A
(anche , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico,
Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia e Marco Magaglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, via Duomo n. 152; RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ernesto Parte_3
Maria Cirillo e Francesco Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, via
B. Cariteo n. 8;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il sig. al pagamento/restituzione in Parte_3 favore di della complessiva somma netta di euro 7.118,46 per i titoli e Parte_1 ragioni di cui al presente atto, oltre interessi legali e maggior danno dalla maturazione al saldo e con spese liquidate come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso proposto dalla con vittoria di Parte_1 spese di lite, oltre quelle generali, CPA ed IVA con attribuzione ai procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.09.2021, la società in epigrafe esponeva:
- che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 13280 dell'11.06.2013, aveva corrisposto al sig. , con il cedolino novembre 2013, l'importo di € 6.902,82 mediante Pt_3 assegno n. 6451180290 09 del 05.12.2013 tratto sull' Organizzazione_1
- che avverso detta sentenza era stato proposto appello, accolto dalla Corte distrettuale con sentenza n. 2934 del 25.05.2018, divenuta cosa giudicata;
- che, pertanto, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, le somme corrisposte all' erano divenute indebite, con conseguente diritto della società alla restituzione delle Pt_3 medesime;
- che il sig. non aveva riscontrato la richiesta di ripetizione delle somme percepite. Pt_3
Sostenendo di essere creditore della somma complessiva di € 7.118,46 (pari all'importo netto corrisposto al lavoratore di € 6.902,82, oltre interessi legali maturati dal pagamento alla data di deposito del ricorso pari ad € 215,64) oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione al saldo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per Parte_3
l'accoglimento della domanda come illustrata nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo la sussistenza Parte_3 di un verbale di conciliazione del 31.12.2011 in cui a fronte della propria adesione alla collocazione in mobilità, al punto 5 del verbale, la aveva rinunciato “a far valere Parte_1 qualsivoglia pretesa comunque riconducibile al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione nei confronti del sig. che accetta”; eccepiva, inoltre, la decadenza della società Parte_3 dall'azione di ripetizione, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto proporla nell'ambito del giudizio di appello della sentenza di primo grado. Concludeva per la reiezione del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 22.02.2024 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c..
2. La domanda è fondata.
La società ricorrente agisce in giudizio per il recupero delle somme pagate al convenuto in esecuzione di una sentenza di condanna poi riformata integralmente in appello con sentenza definitiva.
In ordine alla natura della pretesa azionata deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte che ha chiarito che “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conf.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione;
Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del
2016; tale domanda ben può essere proposta in separato giudizio e l'erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere/dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti - come nella specie - che detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (v. Cass. n. 18427 dell'1/08/2013; n. 14077 del 01/06/2018)”
(così Cass. civ., sez. VI, 23/09/2022, n. 27943)
2.1. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, si appalesa l'infondatezza delle doglianze di controparte.
Non sussiste, invero, alcuna decadenza della società dal diritto alla restituzione di quanto esborsato in esecuzione di una sentenza integralmente riformata in appello;
il diritto al ripristino della situazione patrimoniale del soccombente in primo grado, come si è visto, sorge automaticamente per effetto della caducazione della pronuncia di condanna e può essere fatto valere tanto nel giudizio di appello, quanto in separato e successivo giudizio.
2.2. Va, altresì, escluso che il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data
31.12.2011 possa spiegare efficacia preclusiva nell'odierno giudizio, posto che, come evidenziato dallo stesso resistente, il predetto verbale al punto 6 escludeva i diritti e le pretese avanzate nel giudizio R.G. n. 11761/2010 pendente innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, il quale era stato riunito insieme ai giudizi incardinati da altri colleghi in un unico R.G. n. 11758/2010. Orbene non è difatti condivisibile la tesi di controparte che vuole la pretesa restitutoria della società coperta dalle rinunce di cui al suddetto verbale conciliativo, posto che l'odierno giudizio è intimamente connesso al giudizio R.G. n. 11761/2010 essendo teso al ripristino della situazione patrimoniale della società ricorrente quale effetto automatico della riforma della sentenza di primo grado.
3. In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, va disposta la condanna di Pt_3 alla restituzione in favore della della somma (netta) pari ad €
[...] Parte_1
6.902,82, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione maturati dalla data del pagamento (06.12.2013) al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale e della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna alla restituzione in favore della Parte_3 della somma (netta) pari ad € 6.902,82, oltre alla maggior somma tra interessi Parte_1 legali e rivalutazione maturati dalla data del pagamento (06.12.2013) al saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_3 si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA e CPA se dovuti, € 118,50 per spese di c.u. e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/02/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/02/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4721/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indebito oggettivo;
T R A
(anche , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico,
Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia e Marco Magaglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, via Duomo n. 152; RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ernesto Parte_3
Maria Cirillo e Francesco Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, via
B. Cariteo n. 8;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il sig. al pagamento/restituzione in Parte_3 favore di della complessiva somma netta di euro 7.118,46 per i titoli e Parte_1 ragioni di cui al presente atto, oltre interessi legali e maggior danno dalla maturazione al saldo e con spese liquidate come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso proposto dalla con vittoria di Parte_1 spese di lite, oltre quelle generali, CPA ed IVA con attribuzione ai procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.09.2021, la società in epigrafe esponeva:
- che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 13280 dell'11.06.2013, aveva corrisposto al sig. , con il cedolino novembre 2013, l'importo di € 6.902,82 mediante Pt_3 assegno n. 6451180290 09 del 05.12.2013 tratto sull' Organizzazione_1
- che avverso detta sentenza era stato proposto appello, accolto dalla Corte distrettuale con sentenza n. 2934 del 25.05.2018, divenuta cosa giudicata;
- che, pertanto, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, le somme corrisposte all' erano divenute indebite, con conseguente diritto della società alla restituzione delle Pt_3 medesime;
- che il sig. non aveva riscontrato la richiesta di ripetizione delle somme percepite. Pt_3
Sostenendo di essere creditore della somma complessiva di € 7.118,46 (pari all'importo netto corrisposto al lavoratore di € 6.902,82, oltre interessi legali maturati dal pagamento alla data di deposito del ricorso pari ad € 215,64) oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione al saldo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per Parte_3
l'accoglimento della domanda come illustrata nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo la sussistenza Parte_3 di un verbale di conciliazione del 31.12.2011 in cui a fronte della propria adesione alla collocazione in mobilità, al punto 5 del verbale, la aveva rinunciato “a far valere Parte_1 qualsivoglia pretesa comunque riconducibile al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione nei confronti del sig. che accetta”; eccepiva, inoltre, la decadenza della società Parte_3 dall'azione di ripetizione, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto proporla nell'ambito del giudizio di appello della sentenza di primo grado. Concludeva per la reiezione del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 22.02.2024 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c..
2. La domanda è fondata.
La società ricorrente agisce in giudizio per il recupero delle somme pagate al convenuto in esecuzione di una sentenza di condanna poi riformata integralmente in appello con sentenza definitiva.
In ordine alla natura della pretesa azionata deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte che ha chiarito che “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conf.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione;
Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del
2016; tale domanda ben può essere proposta in separato giudizio e l'erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere/dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti - come nella specie - che detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (v. Cass. n. 18427 dell'1/08/2013; n. 14077 del 01/06/2018)”
(così Cass. civ., sez. VI, 23/09/2022, n. 27943)
2.1. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, si appalesa l'infondatezza delle doglianze di controparte.
Non sussiste, invero, alcuna decadenza della società dal diritto alla restituzione di quanto esborsato in esecuzione di una sentenza integralmente riformata in appello;
il diritto al ripristino della situazione patrimoniale del soccombente in primo grado, come si è visto, sorge automaticamente per effetto della caducazione della pronuncia di condanna e può essere fatto valere tanto nel giudizio di appello, quanto in separato e successivo giudizio.
2.2. Va, altresì, escluso che il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data
31.12.2011 possa spiegare efficacia preclusiva nell'odierno giudizio, posto che, come evidenziato dallo stesso resistente, il predetto verbale al punto 6 escludeva i diritti e le pretese avanzate nel giudizio R.G. n. 11761/2010 pendente innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, il quale era stato riunito insieme ai giudizi incardinati da altri colleghi in un unico R.G. n. 11758/2010. Orbene non è difatti condivisibile la tesi di controparte che vuole la pretesa restitutoria della società coperta dalle rinunce di cui al suddetto verbale conciliativo, posto che l'odierno giudizio è intimamente connesso al giudizio R.G. n. 11761/2010 essendo teso al ripristino della situazione patrimoniale della società ricorrente quale effetto automatico della riforma della sentenza di primo grado.
3. In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, va disposta la condanna di Pt_3 alla restituzione in favore della della somma (netta) pari ad €
[...] Parte_1
6.902,82, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione maturati dalla data del pagamento (06.12.2013) al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale e della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna alla restituzione in favore della Parte_3 della somma (netta) pari ad € 6.902,82, oltre alla maggior somma tra interessi Parte_1 legali e rivalutazione maturati dalla data del pagamento (06.12.2013) al saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_3 si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA e CPA se dovuti, € 118,50 per spese di c.u. e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/02/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno